giovedì 7 febbraio 2008

La circolare del C.S.M. sui magistrati "fuori ruolo"


Ieri 6 febbraio 2008 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato la delibera che regolamenta la collocazione fuori ruolo dei magistrati.

Su questo tema abbiamo pubblicato nei giorni scorsi un articolo di Giuseppe Bianco, che si può leggere a questo link.

Riportiamo qui sotto per intero la delibera del C.S.M..

La delibera costituisce un “punto di equilibrio” fra aspettative e pressioni diverse.

Il 4 dicembre scorso il C.S.M. non era riuscito a trovare un accordo e aveva rinviato la decisione.

A nostro parere di positivo in questa delibera ci sono i seguenti punti:

1. Limite massimo di dieci anni nell’arco dell’intera carriera per la collocazione fuori ruolo di ciascun magistrato. Se la circolare non verrà modificata in futuro, non ci sarà più la figura degli “eterni fuori ruolo”, di magistrati destinati per sempre “ad altri lidi” con carriere “parallele” (nel senso di “separate per sempre”) rispetto a quelle dei magistrati “comuni”.

2. Limite tendenziale (salve alcune eccezioni) di cinque anni per il periodo in cui ciascun magistrato può stare continuativamente fuori ruolo.

3. Numero massimo complessivo (salve alcune eccezioni) dei magistrati che possono trovarsi contemporaneamente fuori ruolo. Questo tetto è alto, ma almeno c’è. Prima non c’era.

In relazione al modo con cui viene concretamente gestito l’autogoverno della magistratura, è ovvio che questa circolare renderà ancora più “pesante” il ruolo delle correnti dell’A.N.M. nella “assegnazione” (che finirà per essere, come tutto il resto, “correntizzata”) dei posti fuori ruolo a numero chiuso. Ma nella vita non si può avere tutto. Dunque, tocca accontentarsi.

Bisogna aggiungere ancora che i Consiglieri di Magistratura Democratica intendono già chiedere la modifica della circolare, sostenendo di avere votato un emendamento perchè "tratti in inganno" dalla esposizione del relatore. Quei Consiglieri sostengono che alle regole sopra riassunte dovrebbero essere sottratti i magistrati richiesti dalla Presidenza della Repubblica e dalla Corte Costituzionale, che, "in relazione al prestigio delle istituzioni richiedenti", non dovrebbero essere soggetti né a limiti di tempo soggettivi, né al limite del numero generale di magistrati fuori ruolo.

Insomma, il rischio di ulteriori deroghe ed eccezioni che vanifichino del tutto i limiti di cui si discute è davvero molto alto.


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Consiglio Superiore della Magistratura


Il Consiglio delibera

l’approvazione della seguente circolare in ordine alla destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie:

Nuova circolare sui collocamenti fuori ruolo.

1. La circolare si applica ai collocamenti fuori ruolo relativi all’attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali.

2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell’Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. “azioni comuni”.

3. I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità, ad eccezione degli incarichi presso gli organismi internazionali per i quali è sufficiente la prima valutazione di professionalità.

I collocamenti fuori ruolo non possono protrarsi per un periodo superiore ai cinque anni, né è consentito superare detto limite nel caso di collocamenti fuori ruolo che si susseguano senza soluzione di continuità, con l’eccezione degli incarichi per i quali la legge stabilisca espressamente una durata minima superiore e delle cariche elettive, la cui durata non viene computata ai fini della determinazione del quinquennio.

Trascorso il periodo di cinque anni, prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni.

4. Le disposizioni relative ai limiti quinquennali di cui al §3 non si applicano, oltre che nei casi previsti dalla legge, per compiti e funzioni da svolgere:

a) presso la Presidenza della Repubblica;

b) presso la Corte Costituzionale, limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale ed agli assistenti di studio;

c) presso il Consiglio Superiore della Magistratura limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale;

d) presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all’estero ovvero nell’ambito do programmi di assistenza o scambio con amministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali.

La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell’arco del servizio, con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l’assunzione di cariche elettive o di mandato al Consiglio Superiore della magistratura.

5. Il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31.7.2007 (data dell’entrata in vigore della L. 30 luglio 2007 n. 111) non è computato ai fini della determinazione della durata massima del periodo fuori ruolo consentito nell’arco della carriera.

6. Il Consiglio Superiore, decorsi diciotto mesi dall’adozione della presente circolare, provvederà a richiedere il ricollocamento in ruolo dei magistrati che, in epoca antecedente al 31 luglio 2007, hanno svolto, per un periodo superiore ai cinque anni, un incarico di fuori ruolo diverso da quelli indicati al § 4. Il termine è ridotto ad un anno per i magistrati che, in epoca antecedente al 31 luglio 2007, hanno svolto un incarico fuori ruolo, diverso da quelli indicati al § 4, per un periodo superiore ai dieci anni. I predetti termini costituiscono, inoltre, il limite entro il quale il Consiglio Superiore potrà autorizzare eventuali proroghe dell’incarico fuori ruolo, ovvero prosecuzioni dell’incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con diverse funzioni, in favore dei magistrati che abbiano già svolto un periodo di fuori ruolo superiore ai cinque anni.

I magistrati che, alla data di adozione della presente circolare, hanno svolto un incarico di fuori ruolo diverso da quelli indicati al § 4 per un periodo superiore ai tre anni verranno richiamati in ruolo entro due anni dall’approvazione della presente circolare.

I magistrati che, alla data di adozione della presente circolare, hanno svolto un incarico di fuori ruolo per un periodo inferiore ai tre anni e i magistrati che verranno collocati fuori ruolo dopo l’adozione della presente circolare sono sottoposti alla disciplina di cui ai §§ 3 e 4.

7. Nel caso di richiesta di proroga dell’incarico fuori ruolo o di prosecuzione dell’incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con diverse funzioni, il magistrato richiedente è tenuto a presentare una relazione scritta sull’attività svolta che costituisce elemento di valutazione ai fini della decisione del Consiglio.

8. La competente Commissione del Consiglio comunica ai magistrati interessati ed alle istituzioni e gli enti presso i quali si svolge l’incarico la scadenza dei collocamenti fuori ruolo con almeno sei mesi di anticipo rispetto al termine entro il quale deve avvenire il rientro. Il magistrato interessato dovrà far pervenire al Consiglio le proprie indicazioni in ordine all’ufficio giudiziario al quale chiede di essere destinato.

9. Non può essere autorizzato il collocamento fuori ruolo di un magistrato che sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell’ufficio, ovvero quando quest’ultimo presenti un indice di scopertura dell’organico superiore al 20%.

10. Possono essere chiamati a svolgere funzioni diverse da quello giudiziarie ordinarie, con collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, non più di centottantacinque magistrati, di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi.

In tal numero sono compresi i posti di cui alla pianta organica dei magistrati del Ministero della Giustizia.

11. Dal numero dei centottantacinque magistrati collocabili fuori ruolo non si considerano:

- gli incarichi elettivi, compreso quello di consigliere del CSM;

- gli incarichi non elettivi, presso il CSM (ufficio studi e di segreteria) e gli incarichi presso la costituenda Scuola della magistratura;

- gli incarichi presso organismi internazionali o comunque all’estero.

12. Si applicano le seguenti norme procedimentali:

a) il magistrato può essere collocato fuori ruolo solamente se ha comunicato al CSM il suo assenso con atto scritto. L’assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l’immissione in possesso nell’ufficio. In tale caso, il collocamento fuori ruolo si considera ad ogni effetto come mai avvenuto;

b) ogni richiesta di collocamento fuori ruolo, avanzata da un soggetto diverso dal Ministro della Giustizia, qualora non sia stata comunicata a quest’ultimo dall’Amministrazione richiedente, deve essergli trasmessa dal CSM insieme alla documentazione rilevante, per le sue eventuali osservazioni;

c) il magistrato deve allegare all’atto di assenso la seguente documentazione dalla quale risultino:
- caratteristiche, durata e luogo di svolgimento dell’attività;

- compensi, indennità o remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo;

- eventuali procedimenti o processi da lui trattati o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l’ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;

- incarichi extra-giudiziari da lui espletati nell’ultimo biennio;

- certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell’ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

- parere del dirigente dell’ufficio, che deve comprendere l’indicazione motivata delle circostanze ostative di cui al §8 qualora sussistenti;

- parere del Consiglio Giudiziario.

Nella delibera di collocamento fuori ruolo il CSM deve indicare specificamente l’attività alla quale il magistrato è chiamato, il soggetto o l’autorità in favore dei quali l’attività verrà svolta, la durata dell’incarico e la durata del collocamento fuori ruolo. A tal fine, l’Amministrazione richiedente deve specificare quali incarichi verranno affidati al magistrato nell’ambito della stessa.

Al magistrato ricollocato in ruolo (su sua domanda, o per effetto di messa a disposizione, o di richiamo da parte del CSM), si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal CSM per l’assegnazione della sede.

13. Il Consiglio, con separata delibera adottata all’esito della consultazione degli enti richiedenti, determinerà i criteri numerici e di priorità per la valutazione delle richieste di collocamento fuori ruolo.

14. Le presenti disposizioni abrogano la circolare n° 15672 del 20 luglio 2000, con le successive integrazioni del 8 giugno 2003 e del 1° dicembre 2004.

Roma, 6 febbraio 2008.


2 commenti:

Anonimo ha detto...

Quello che non potremo mai evitare in Italia è quel "SALVO ALCUNE ECCEZIONI" che lascia sempre aperto in ogni settore il campo alle "CORRENTI".
Comunque dovremmo recuperare qualche magistrato alla sua funzione naturale.
Alessandra

Anonimo ha detto...

http://www.webalice.it/raffaele.simonetti/archives/Milano_Tribunale-20080206.html

guardate quest'uomo da solo che fa per la Forleo : grande!