giovedì 28 maggio 2009

L’impero romano oggi

In relazione a quanto sta accadendo nel nostro Paese e ai violenti mutamenti della costituzione di fatto ai quali stiamo assistendo, può essere utile rileggere alcuni cenni sintetici sul passaggio dalla repubblica all’impero a Roma.


Le pagine che seguono sono tratte dal libro:

Gianfranco Maglio, L’idea costituzionale nel medioevo, Dalla tradizione antica al «costituzionalismo cristiano», Gabrielli Editori, 2006.

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Quando si parla del pensiero romano vi è la tentazione di ritenere, ad un primo superficiale approccio, che i risultati di tale riflessione siano complessivamente modesti e comunque scarsamente originali.

Certo se ci riferiamo alla profondità della speculazione filosofica ed in generale al sapere teoretico, non si può dire che i romani abbiano lasciato tesi e concezioni innovative, ma se con uno sguardo a più largo raggio ci spingiamo a considerare il pensiero etico-politico e soprattutto l’elaborazione giuridica, ecco che la grandezza della riflessione dei romani avrà modo di delinearsi nel suo autentico valore.

Il contributo dei romani all’elaborazione delle categorie del giuridico è determinante: non è un caso se il diritto romano è stato considerato per secoli quale vera e propria ratio scripta, traguardo insuperato ed insuperabile nello sforzo umano di regolare giuridicamente i rapporti sociali.

Se ad esempio pensiamo alla grande costruzione del diritto civile è noto a tutti come, a distanza di duemila anni, gli ordinamenti giuridici di molti paesi continuano ad avvalersi degli istituti e delle categorie dogmatiche elaborate dalla tradizione romanistica.

Per quanto poi concerne il nostro problema, il concetto romano di costituzione (constitutio) ha connotati ben più maturi della politeia dei greci.

Il passo in avanti è certamente costituito dalla chiara distinzione fra diritto pubblico e diritto privato: la diversa considerazione di quanto attiene al rapporto cittadino-Stato da un lato e di ciò che concerne le relazioni private fra singoli cittadini dall’altro, rappresenta il presupposto per una più corretta analisi del problema costituzionale.

Sia pure sommariamente dobbiamo distinguere la fase repubblicana della storia di Roma, che è la più interessante ai nostri fini, da quella imperiale durante la quale l’idea costituzionale tende ad affievolirsi in concomitanza con l’affermazione di idee autocratiche.

Il periodo repubblicano è ricco di fermenti e al tempo stesso travagliato per le lotte di potere e gli scontri sociali che si verificano: in questa fase della storia di Roma l’idea costituzionale si esprime con forza e convinzione.

Il pensiero filosofico-politico dei greci, nel periodo della sua maturità, aveva posto in risalto l’importanza della sovranità delle leggi per un corretto funzionamento dei rapporti fra il cittadino e lo Stato, ma posto ciò rimanevano aperti almeno due importanti problemi.

In primo luogo occorreva stabilire con esattezza da cosa nasce l’obbligatorietà giuridica e successivamente chiarire le fonti di produzione della legge nel quadro di una più matura teoria della sovranità.

Nel periodo repubblicano la legge (lex) è la deliberazione delle assemblee del popolo romano, dapprima quale espressione ratificatoria di proposte regie o di altre supreme magistrature ma successivamente vera e propria condizione di validità della legge stessa attraverso la quale si concretizza una forma democratica di governo.

Ora, la repubblica romana ebbe varie assemblee popolari alle quali andavano ricondotte diverse forme di deliberazioni.

Il passo avanti in senso democratico ci fu quando le decisioni delle assemblee della plebe (comizi tributi) vennero parificate a quelle dei più antichi ed aristocratici comizi curiati e centuriati, con ciò equiparando le leges ai plebiscita.

Questo sistema di assemblee rendeva di fatto possibile un vero e proprio controllo popolare anche allo scopo di impedire che le supreme cariche dello Stato romano superassero i confini della legalità trasformandosi in organi autoritari.

Tale struttura costituzionale non poteva però durare a lungo: poco alla volta Roma estendeva i confini del proprio Stato e le esigenze poste dal governo di territori sempre più vasti richiede-vano forme di intervento di diversa natura e la capacità di legiferare con immediatezza e senza particolari vincoli formali.

Con tale scenario l’importanza delle assemblee popolari diminuiva sino a ridursi ad un valore di carattere simbolico.

La decadenza delle assemblee e del coinvolgimento diretto dei cittadini nel governo della cosa pubblica è uno dei fenomeni di rilievo attraverso i quali si spegne la forza propulsiva del periodo repubblicano con gravi conseguenze sull’assetto costituzionale.

Durante l’ultima stagione della repubblica romana la difficoltà di consultare il popolo aveva ingenerato la prassi di investire il Senato che, mediante propri decreti, legiferava assumendo un ruolo diverso da quello meramente consultivo che in precedenza aveva avuto.

Il fenomeno venne accolto con una certa prudenza dai giuristi che in un primo tempo ritennero di non equiparare automaticamente i senato-consulti alla legge, al massimo consentendo che gli stessi potessero tenere il luogo della lex con pari autorità.

Questo perché la legge, così come si era venuta delineando in tutta la prima fase della storia romana, era per eccellenza deliberazione del popolo, espressione della volontà popolare: lex est quod populus iubet atque constituit.

Deliberazione significa partecipazione e controllo popolare dell’attività legislativa, anche allo scopo di salvaguardare i costumi e le tradizioni in un mondo che, proprio per la velocità dell’espansione romana, mutava in fretta.

Con la fine della Repubblica l’idea costituzionale tende ad affievolirsi nell’ambito di soluzioni politiche che realizzano una concentrazione del potere.

Tale processo che conduce al Principato prima e al Dominato poi, è il frutto di complesse cause storiche sulle quali non possiamo trattenerci in questa sede: il potere delle assemblee viene esautorato mentre il Senato conserva più a lungo il suo prestigio quale espressione della tradizione e della nobiltà di Roma oltreché custode di quelle virtù e di quei valori che tenacemente perseguiti avevano costituito la grandezza dei romani.

In questa fase storica di passaggio, collocabile attorno alla metà del I secolo a.C., Cicerone scrive le sue opere più importanti nelle quali diritto e filosofia si uniscono nella perfezione di un pensiero dagli elevati contenuti etici.

Soprattutto nel De Legibus e nel De re publica Cicerone ricerca una sintesi politica nel tentativo di frenare il declino della forma di governo repubblicana, richiamando cittadini e soprattutto uomini di governo al rispetto del mos maiorum, dell’autorità delle leggi e delle magistrature, di un’ideale di giustizia capace di ispirarsi alla retta ragione e di cogliere un ordine universale.

Cicerone media e trasmette al mondo romano quanto di meglio il pensiero greco e in particolare lo stoicismo aveva saputo esprimere in materia etico-politica e tutto ciò con una consapevolezza nuova del valore intrinseco dell’esperienza giuridica.

La sua identificazione del diritto naturale con la ragione avrà notevole importanza nell’elaborazione dei giuristi dell’età imperiale e nel pensiero successivo sino al medioevo.

Ma, come si è detto, il pensiero ciceroniano non sembrava in linea con i tumultuosi sviluppi che lo Stato romano subiva alla fine dell’età repubblicana e ancor meno con la soluzione imperiale.

La concentrazione del potere nelle mani di una sola persona significava anche concentrazione delle fonti di produzione del diritto: i giuristi mantenevano fermo il principio teorico dell’equivalenza fra il concetto di lex e la deliberazione popolare ma di fatto tale affermazione finiva per porsi quale nostalgica rievocazione di un passato di libertà travolto dalle procedure del nuovo assolutismo.

La Lex veniva così assorbita nelle constitutiones imperiali che a loro volta esprimevano la convinzione che quod principi placuit leges habet vigorem e che il principe stesso legibus solutus est.

Dal III secolo d.C. in poi il fenomeno della concentrazione giuridica assumerà caratteri sempre più accentuati, nel quadro di una progressiva divinizzazione del potere imperiale (Dominato) ed anche a seguito di importanti influenze ellenistiche ed orientaleggianti.

Il meccanismo pratico pensato dai giuristi per non disattendere da un lato il principio teorico della sovranità del popolo romano e dall’altro per sancire la nuova situazione nella quale era determinante la volontà imperiale fu la cosiddetta lex de imperio.

Con questo strumento che si presentava come un provvedimento del Senato approvato dalle assemblee popolari, che certo finivano per pronunciarsi nel senso di una presa d’atto e conseguente acclamazione del princeps (o imperator), si attuava una vera e propria delega dei poteri anche normativi dal popolo stesso alla nuova figura istituzionale e in tal modo l’assetto costituzionale veniva sostanzialmente modificato.

Dall’imperatore Vespasiano in poi la lex de imperio finisce per assumere contenuti sempre più consistenti e ciò nel senso di svuotare definitivamente ogni formale riferimento alla volontà del popolo romano: la lex diventa sempre più espressione del volere dell’imperatore, figura ormai affrancata da limiti giuridici e soggetta a deboli influenze politiche (anche per la decadenza dell’autorità del Senato).

Il costituzionalismo romano è pertanto espressione, nei suoi esiti più interessanti, del periodo repubblicano; nell’età imperiale la graduale concentrazione dei poteri nella persona dell’imperatore vanifica la rilevanza delle assemblee e la diretta partecipazione dei cittadini alle decisioni e all’attività legislativa.

Tuttavia il grande patrimonio di principi e di valori trova espressione nell’attività della giurisprudenza, sempre rivolta con occhio attento alla concretezza dei rapporti sociali: i giureconsulti romani dimostrano rispetto per le libertà individuali e nell’interpretazione delle leggi a volte sanno superare la rigidità ed oscurità della lettera per recuperare sensi e significati di grande rilievo.


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