giovedì 16 luglio 2009

Le "correnti" alla ricerca di antidoti.





di Nicola Saracino
(Magistrato)



I progetti di riforma del sistema elettorale del CSM mediante il pre-sorteggio dei candidati.

Si legge di idee di riforma del sistema elettorale della componente togata del CSM attraverso l’introduzione del sorteggio di un numero di magistrati piuttosto ampio per costituire la rosa degli eleggibili entro la quale confinare la scelta degli elettori. Questo per prevenire le degenerazioni del cd. correntismo. Nell'intento di "prevenire" il legislatore, le correnti s'interrogano su quale congegno elettorale risulti capace di ampliare la partecipazione democratica alla individuazione dei candidati, per evitare che essi appaiano calati dall'alto e quindi sostanzialmente imposti.



La fantasia non manca e si sente parlare di primarie, doppio turno, proporzionale, panachage e persino di porcellum! Una terminologia adeguata a politici navigati, non certo a soggetti nel cui DNA dovrebbe prevalere la dose di neutralità istituzionale, visto il compito di indipendente ed imparziale "controllo di legalità" loro demandato.

Cosa è oggi il CSM.

Il CSM è un organo di alta amministrazione previsto dalla Costituzione con funzioni riguardanti le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.). A questi compiti fondamentali, previsti direttamente dalla Costituzione per salvaguardare la soggezione del giudice soltanto alla legge e quindi l’autonomia della magistratura come ordine, la legge ordinaria ne ha aggiunti degli altri, per lo più concernenti l’organizzazione, attraverso direttive, degli uffici giudiziari.

Questo organo di indubbia rilevanza costituzionale, nel tempo, si è auto assunto una funzione di “indirizzo politico” e di interlocuzione con gli altri poteri dello Stato, espressa dalle “pratiche a tutela”, dai pareri (espressi anche senza la relativa richiesta del ministro della giustizia) sui disegni di legge in materia di giustizia, dalle deliberazioni di contenuto non predeterminabile adottate nelle più disparate occasioni di coinvolgimento della funzione giudiziaria.

Esso, insieme al Consiglio Supremo di Difesa, è l’unico altro organo collegiale (composto per due terzi da magistrati e per un terzo da componenti di nomina politica) che annovera il Capo dello Stato tra i suoi membri di diritto nella - ovvia – qualità di Presidente.

Ogni discorso che riguardi il metodo di selezione dei membri togati del CSM non può trascurare la diversità dei compiti che, di fatto o di diritto, tale organo assolve, perché un sistema elettivo può rivelarsi appropriato per taluni di essi ed invece apparire inopportuno per gli altri.


L’ attuale metodo di elezione dei membri togati del CSM e l’organizzazione del voto ad opera delle correnti.

Elettorato attivo e passivo coincidono, nel senso che i magistrati votano (rispettando proporzioni predeterminate tra le diverse categorie dei giudici di merito, di legittimità e dei pubblici ministeri) i colleghi che ricopriranno la carica. Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili.

Nei fatti l’elettorato passivo è governato dal dominio delle “correnti”. Quello attivo si adegua, nel senso che necessariamente sceglie tra i (pochi) candidati proposti.

Le correnti sono delle associazioni private - esterne ed autonome rispetto all’Associazione Nazionale Magistrati, anch’essa di diritto privato, che raccoglie oltre il 90% dei magistrati italiani - con propri statuti ed organi gestionali. Vi sono iscritti una minoranza di magistrati; queste, tuttavia, riescono ad assumere la gestione dell’ANM ed anche a determinare l’elezione dei loro aderenti al CSM predisponendo le liste dei candidati, di fatto le uniche in grado di riscuotere un sufficiente numero di consensi a causa dell’organizzazione del voto secondo i congegni più acconci in funzione del sistema elettorale.
Non dissimilmente da un gruppo di azionisti “di riferimento” che assume il controllo di una grande società, pur disponendo di una quota ampiamente minoritaria del relativo capitale, così le correnti prendono la guida della ANM e del CSM.

L’accusa che oggi maggiormente mette in discussione il sistema del correntismo è quella secondo cui, oltre ad assumere il controllo dell’ANM e del CSM le correnti, proprio come i grandi “minoritari” azionisti di una s.p.a., sono capaci di fagocitare tutti o gran parte degli “utili” a discapito di un esteso “parco buoi” (la maggioranza dei magistrati non iscritti ad alcuna corrente). E’ evidente che gli “utili” sono gli incarichi direttivi, gli incarichi extra giudiziari presso svariati organismi politici (ministeri, camere parlamentari ed altro), in definitiva la possibilità di percorrere carriere privilegiate ed assumere posizioni di "potere". In tal modo il correntismo si autoalimenta rafforzandosi viepiù e dà luogo ad un sistema privo di ogni controllo esterno, visto che l’attività del CSM è coperta da una singolarissima e generale immunità che ne rende i componenti non perseguibili per gli illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, il che suona come un riconoscimento normativo della impossibilità di svolgerle senza incappare in guai giudiziari: la “zona franca” configurata dall’art. 32 bis della l. n. 195 del 1958 non trova spiegazione logica diversa da questa.


A queste accuse si replica allegando le ragioni ideali alla base dell’appartenenza a questa o a quella corrente. Ragioni ideali tutte degnissime.
Ma le degenerazioni, supposte o reali che esse siano, devono essere tenute in conto ed evitate, per quanto possibile, da un adeguato sistema di norme. Contro le quali si schierano con maggiore veemenza, com’è comprensibile, proprio coloro che del correntismo hanno praticato tutti i percorsi, anche i più disdicevoli, avvantaggiandosi personalmente del passaggio, spesso anche ripetuto, dall’ANM al CSM al ministero della giustizia, magari giovandosi di una “meritata” promozione ad un incarico direttivo senza soluzione di continuità rispetto al mandato di consigliere superiore.

Alcune considerazioni sul rapporto tra la natura elettiva del CSM ed il suo ruolo nel quadro costituzionale.

La natura elettiva del CSM ha senz’altro contribuito all’affermazione di un ruolo (anche) “politico”. Alcuni ritengono che l'elezione del CSM da parte dei magistrati sia stato voluto dal Costituente solo in funzione dell'autonomia dell'ordine giudiziario, non per conferire alla magistratura una "rappresentatività" da spendere diversamente; sicché la sottolineatura di questa "politicità" del CSM costituirebbe solo un effetto indiretto e non voluto dalla Costituzione che diversamente non ne avrebbe assegnato la presidenza al Capo dello Stato.
Come già ricordato, essa si esprime principalmente attraverso le “pratiche a tutela”, i pareri sui disegni di legge, gli interventi morali a sostegno dell’indipendenza della magistratura da altri poteri.

Le pratiche a tutela.

Consistono in prese di posizione ufficiali con le quali il CSM afferma o nega che, in relazione ad una determinata vicenda coinvolgente uno o più magistrati, vi sia stata una lesione della autonomia e della indipendenza della giurisdizione.
Come accennato, i risvolti pratici di queste deliberazioni si colgono sul piano morale, nel senso che esse fanno avvertire al magistrato la vicinanza dell’organo di autogoverno e suonano come un “monito” verso i soggetti (politici, di solito) che hanno dato esempio di scarso rispetto verso la giurisdizione.
Si tratta di una funzione non prevista dalla legge ma istituzionalizzata dallo stesso CSM attraverso suoi regolamenti interni.
Il senso politico di tale prassi è d’immediata percezione e crea frizioni con altri compiti istituzionali che il CSM pure è chiamato a svolgere, essendo anche il “giudice” degli illeciti disciplinari. E’ a tutti evidente che se in una determinata vicenda il CSM ha adottato una delibera “a tutela” è ben difficile che, giudicando la stessa vicenda quale giudice disciplinare, assuma in seguito una posizione diversa. E’ quindi verosimile che con questi atteggiamenti il CSM interferisca sull’esercizio dell’azione disciplinare influenzando i due titolari impersonati dal Procuratore generale della Cassazione (che del CSM è componente di diritto) ed il Ministro della Giustizia.
Questo tipo di interventi, in definitiva, parrebbero più appropriati se attuati dall’associazione privata (l’ANM) che riunisce la quasi totalità dei magistrati italiani, piuttosto che da un organo istituzionale presieduto dal Capo dello Stato.


I pareri non richiesti.

Anche questa attività si è spesso rivelata fonte di conflitti con la politica che in
essa vede uno sconfinamento del CSM nelle prerogative del Parlamento. Il Capo dello Stato, che presiede il CSM, non ha fatto mancare, anche in tempi recenti, il suo richiamo ad un self restraint dell’organo di autogoverno della magistratura.



I compiti propriamente amministrativi.

Riguardano le assunzioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati.
Quanto alle prime, esse sono disciplinate mediante un concorso pubblico sotto il governo di una commissione esaminatrice estratta a sorte da una rosa di magistrati (in prevalenza), professori universitari ed avvocati. La reale selezione dei candidati avviene mediante le prove scritte, caratterizzate dall’anonimato, visto che il numero degli ammessi alle prove orali è solitamente molto vicino a quello complessivo dei posti a concorso. Sorte ed anonimato, quindi, sono alla base del metodo di accesso alla magistratura, così privilegiando la diversificazione sociale e culturale dei vincitori attraverso una scrematura che guarda esclusvamente alla preparazione tecnico-giuridica dei candidati.
I trasferimenti sono regolamentati secondo criteri pressoché automatici prestabiliti dalle circolari (l’anzianità di servizio, prevale sugli altri).
Le “promozioni” e le “assegnazioni”.
Il concetto di promozione deve essere inteso in senso piuttosto elastico, se riferito ad un magistrato. Questo perché i magistrati si distinguono tra loro solo per la diversità delle funzioni svolte (art. 107 Cost.). La legge in vigore ha delineato la promozione alla stregua di una periodica valutazione di professionalità alla quale il magistrato è sottoposto ogni quattro anni e si basa sull’esame della quantità e qualità del servizio prestato.
Le “assegnazioni”, invece, richiamano la gestione degli incarichi apicali degli uffici giudiziari, vale a dire la nomina dei presidenti dei tribunali e delle corti, dei relativi presidenti di sezione, dei procuratori e dei procuratori aggiunti presso quegli stessi uffici.
E’ il campo nel quale maggiore è la discrezionalità lasciata dalla legge al CSM che ormai la esercita non più vincolato dal criterio dell’anzianità di servizio del magistrato. In questa materia non si realizza alcuna “esternalizzazione” (outsourcing) della selezione tecnica dei candidati, come invece accade con il concorso per le assunzioni dei magistrati. E’ questo il settore che maggiormente favorisce il proselitismo delle correnti e se ciò accade lo si deve anche e soprattutto all'ambizione personale dei magistrati che, immemori del monito lanciato dall’art. 107 Cost. (“I magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni”), non disdegnano di percorrere la carriera a tappe forzate, scavalcando i concorrenti, senza troppi scrupoli. La qual cosa smentisce chi ha ipotizzato una diversità genetica dei magistrati rispetto a tutti gli altri: non si distinguono per particolari virtù.
E’ qui, dunque, che si alimenta il correntismo inteso come fenomeno clientelare. Se si vogliono contenerne i danni è principalmente questo, allora, il fattore sul quale agire.
Lo si può fare in due modi: o “esternalizzando” la selezione dei dirigenti sulla falsariga di quanto già avviene per il concorso di accesso in magistratura, oppure affidando, almeno in parte, alla sorte la conformazione del “selezionatore”, facendo in modo che esso non sia diretta espressione delle correnti. L’intervento tranchante della politica sarebbe evitabile solo a fronte di una autodisciplina “etica” dell’ANM che determini, nell’interesse, di tutti, magistrati e cittadini, la netta separazione dei compiti dell’associazione da quelli, propriamente istituzionali, spettanti al CSM.



Il CSM è un giudice speciale, per giunta elettivo.

Spettano al CSM “i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” (art. 105 Cost.).
In questo campo l'ostentata rivendicazione dell’elettività del CSM, come pretesa di scegliere un giudice culturalmente affine al giudicabile, è paradossalmente in conflitto con la demonizzazione dei giudici elettivi, tema che pure è una bandiera dell’ANM.
Ma a ben vedere la Costituzione non ha affatto imposto che il CSM adotti “i provvedimenti disciplinari” nella forma della "sentenza" e nella veste di “giudice”, ben potendo il dettato costituzionale - senza necessità di revisione - attuarsi lasciando intatto il potere sanzionatorio al Consiglio, ma non nella forma giurisdizionale, bensì in quella amministrativa. Questo eviterebbe, prima di ogni altra cosa, la sopravvivenza di un arcaico “giudice speciale” – ereditato dalla tradizione pre-repubblicana - contro il divieto di istituirne posto dall’art. 102 Cost.. In secondo luogo sarebbero fugate tutte le perplessità suscitate da un “giudice elettivo”, l’unico operante nell’ordinamento, a dispetto della estrazione professionale di tutte le altre autorità giudiziarie. Infine sparirebbe l’agghiacciante figura di un giudice immune da conseguenze per ogni tipo di illecito commesso nell’esercizio della giurisdizione.
I provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo, al pari di tutti gli altri adottati dal Consiglio, diverrebbero, in tal caso, impugnabili davanti alla giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), l’unica che ha dato concreta prova, negli anni, di effettiva indipendenza nei riguardi del CSM, dato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali sono oggi rivolte le impugnazioni contro le sentenze disciplinari, sono un giudice “strutturalmente” non indipendente dal giudice “a quo” (il CSM), perché i componenti sono dei magistrati assoggettati al potere dello stesso CSM sia per gli aspetti relativi alla loro carriera, sia per quelli attinenti alla materia disciplinare (sono essi stessi passibili di sanzioni disciplinari da parte del CSM).
A tanto può aggiungersi la singolarità che il Procuratore Generale (che esercita l'azione disciplinare anche dinanzi alla sezioni unite della cassazione) ha il potere di avviare l’azione disciplinare anche contro quel "supremo" collegio.
Se si aggiunge che del CSM sono membri di diritto il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare) ed il Presidente della Corte di cassazione (che è al vertice dell’ufficio al quale è demandata la decisione sulle sentenze emesse dal CSM) ci si avvede del diabolico corto-circuito che rischia di compromettere l’indipendente esercizio della giurisdizione disciplinare e, per questa via, di interferire nell’attività giudiziaria ordinaria.
Una soluzione più radicale, che trasferisse la giurisdizione al di fuori del CSM ma lasciandola ai magistrati, sarebbe la via preferibile per gli argomenti già espressi in questo articolo http://toghe.blogspot.com/2008/05/e-irrinunciabile-che-la-materia.html. Ma risulterebbe necessaria una modifica della Costituzione.


Traiamo alcune (provvisorie) conclusioni.

L’elezione del CSM secondo l’attuale schema ne favorisce l’autorevolezza “politica” in quanto esso appare espressione dell’intera magistratura. Ciò ha consentito l’auto-assunzione di compiti che, sebbene non espressamente previsti dalla Costituzione, permettono al CSM di porsi come interlocutore rispetto ad altri poteri costituzionali, ma anche di creare più d’un imbarazzo al Capo dello Stato che lo presiede.

Lo stesso sistema ha favorito il fenomeno deleterio del correntismo , che premia solo una minoritaria percentuale dei magistrati a scapito della sparuta maggioranza di essi. Ha altresì determinato una dannosa compenetrazione tra il libero associazionismo e l’istituzione, così privando la gestione del potere organizzativo della magistratura di ogni controllo critico e democratico.

E mette in dubbio persino il trasparente esercizio della giurisdizione nella materia disciplinare.

Se non si attua una marcata separatezza tra l’ANM ed il CSM, impedendo i passaggi dalla prima al secondo e viceversa, la politica avrà buon gioco nell’introdurre correttivi del sistema elettorale del CSM, esibendo a motivo le innegabili degenerazioni del correntismo, ma forse avendo di mira il vero obiettivo di indebolire la forza “politica” dell’organo di autogoverno della magistratura. Similmente, molti dei magistrati che si ergono a paladini della “rappresentatività” del CSM non difendono con sincerità l’istituzione, ma solo il prolungamento della “tirannia delle correnti”.
In realtà nessun congegno normativo sarà in concreto capace di arginare le degenerazioni, se non sarà preceduto dal mutamento culturale richiesto all'associazione nazionale magistrati che deve essere maggiormente attenta alla tutela di quei valori fondamentali che la impegnano nei confronti della quasi totalità dei magistrati, valori messi in discussione proprio dagli anacronistici settarismi che ne stanno minando la ragion d'essere.


12 commenti:

francesco Grasso ha detto...

L'analisi del problema è perfetta in tutti i suoi punti, anche negli aspetti marginali! E allora sorge spontanea una domanda, perchè nessuno lo capisce? Sicuramente un'aspetto veramente mostruoso è quello dei provvedimenti disciplinari ,atti puramente amministrativi, provenienti da un'organo puramente amministrativo, espressi nella forma e nella sostanza della sentenza e nella veste di giudice.Trasformata in una attività puramente giurisdizionale.
SOLO PER QUESTO MOTIVO IL CSM DOVREBBE ESSERE DEFINITIVAMENTE SCIOLTO! Non è assolutamente possibile riformare un'organo che è arrivato a tanto. Bisogna ricostruirne uno novo con nuova struttura e nuove regole ove,in via prioritaria, si tenga conto delle sentenze abnormi e della violazione dell'istituto della nomofilassi.Per ciò sarebbe auspigabile la costituzione di un'apposito albo.

Anonimo ha detto...

Chiedo scusa, sono uno studente di giurisprudenza al primo anno, non mi è chiaro un passaggio.
Il testo dell'articolo 32 della l. n195 del 1958 prevede l'impunibilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni dei componenti del CSM; non per gli illeciti in generale. Mi potreste chiarire questo dubbio
Grazie

La Redazione ha detto...

Allo studente delle 22,38.

Tutte le funzioni del CSM si manifestano in delibere assunte con votazione.
La libertà delle opinioni è garantita in funzione dell'esercizio del voto.
Quindi eventuali illeciti compiuti attraverso quelle delibere non sono punibli.
La giurisprudenza ha così intepretato la norma,spiegando che opera in tutti i settori (civile, penale, disciplinare).
La Corte Cositutzionale nel 1983 l'aveva ritenuta legittima sulla base di una assimilazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cp. L'accostamento appare improprio perché l'art. 598 cp, posto a presidio del pieno esercizio del diritto di difesa, riguarda esclusivamente le "offese", cioè i giudizi negativi espressi verso altre persone. Invece l'immunità in oggetto, per come essa vive nell'ordinamento, riguarda ogni reato astrattamente ipotizzabile, dall'abuso d'ufficio al peggio. Basta che esso si realizzi mediante un provvedimento assunto in seguito a votazione.
Nicola Saracino

Unknown ha detto...

La magistratura ed il magistrato deve essere credibile di fronte alla gente comune.
Come vede un cittadino comune, abituato ormai al clientelismo politico e che fa della raccomandazione lo sport nazionale un sorteggio per il CSM e per le assegnazioni di sedi ed incarichi prestigiosi.
Per scoprirlo basta gironzolare per i bar e sentire coa dice la gente a tal proposito.

Se tutti i magistrati si distinguono per le funzioni svolte e per l'esperienza i sorteggi legati all'anzianità ed all'esperienza sono più che legittimi.

In questo caso ANM rimane un'altra cosa per cui avremmo che:

1) se un capo del governo tenta di ribaltare una sentenza della cassazione interviene il CSM

2)se da del malato mentale ad un PM o alla categoria dei PM insorge l'ANM.
Il primo caso è un attentato bello e buono al potere giudiziario nel secondo caso delle frasi offensive e denigratorie.
Concludo quindi con:
Un CSM a sorteggio per evitare il clintelsimo o il semplice sospetto a garanzia del potere giudiziario ed un ANM (elettivo perchè associazione di tipo privato) inteso come gruppo di persone preposte alla difesa della dignità del magistrato.

Unknown ha detto...

x Francesco Grasso.

Chi scioglie il CSM e chi lo riforma?
E quali riforme per evitare che si torni punto e a capo?

Se può interessare:la Costituzione Venezuelana prevede per il potere giudiziario l'x% del PIL, il CSM con un direttore amministrativo giostra questa cifra per il funzionamento della macchina giudiziaria.

Anonimo ha detto...

La cosa migliore per il CSM sarebbe l'ESTRAZIONE A SORTE, sempreché fosse veramente possibile un'estrazione a sorte non truccata. Vivendo in Italia, ho i miei fondatissimi dubbi a riguardo.

In ogni caso, e in astratto, meglio la pura alea delle lottizzazioni e delle spartizioni di potere tipo "manuale Cencelli"! Ma è pura illusione: non lo faranno mai. Non da soli, almeno.

L'ANM, invece, che non ha legittimazione costituzionale, dovrebbe semplicemente ... sparire. Che ci sta a fare? A cosa serve? Forse che i magistrati non hanno abbastanza tutele? :) O è solo l'anticamera del potere, un mero centro di raccolta di "clientes", utili per poi farsi eleggere al CSM?

La Magistratura dovrebbe tornare ai primi anni '60 per essere credibile. Quando non c'erano giudici politicizzati, non c'erano garanzie corporative e neppure errori di grammatica da terza elementare! Quando un Magistrato era veramente rispettato da tutti per la sua serietà, per la sua sobrietà e per la sua cultura, anche da coloro che da lui venivano condannati.

E già, ma allora di "Consiglieri di Cassazione" che fanno in realtà i giudici nelle ex-preture non ve n'era nemnmeno uno! E quasi il 50% dei Pretori andava in pensione ... con lo stipendio di Pretore, non con quello di Consigliere di Cassazione!

Per l'intanto, buon aumento di stipendio a tutti, nessuno escluso (tanto per cambiare)! :)

La Redazione ha detto...

Rispondo all'anonimo delle 19,24.

L'ANM è un'associazione privata che ha piena legittimazione, come tante altre.
Nel suo statuto sono indicati nobili scopi come quello della tutela dell'indipendenza della giurisdizione nell'interesse di tutti i cittadini.
Ho tentato - senza risucirvi - di far comprendere che i demeriti non sono dell'ANM (alla quale sono iscritti quasi tutti i magistrati) ma delle correnti (associazioni esterne all'ANM)che la "vampirizzano" strumentalizzandone l'attività a fini diversi da quelli statutari.
Personalmente auspico che la rappresentatività dell'ANM si rafforzi, proprio per difendere valori oggi posti in serio pericolo da inteferenze di ogni tipo.
Quello che va evitato è che il CSM appaia come l'ANM in "alta uniforme".

Quanto all'aumento di stipendio temo che lei abbia letto le fandonie pubblicate sui soliti giornali. La verità è che percepiremo circa 2,5% di incremento. I nostri stipendi crescono sulla base dell'aumento medio di tutte le retribuzioni del pubblico impiego ogni tre anni. Nè più, né meno.

Nicola Saracino

P.s.: pensi, sono stato pretore e, se non fosse stato per l'istituzione del Giudice Unico, sarei volentieri morto tale.
Con i tempi della giustizia, non le farebbe piacere che la sua causa fosse decisa subito, in primo grado, da un "consigliere di cassazione"?
E se avesse torto, questo la farebbe desistere dall'impugnazione?

francesco Grasso ha detto...

Per A. Gala. Lo farà il Popolo italiano sovrano. Le Forze che in questo Paese lottano per la Libertà sono oramai numerose e necessitano solo di essere coordinate. Un'organizzazione straordinaria e di tale autorevolezza da incidere in modo rilevante per il corretto assetto costituzionale del Paese come questa che ci ospita, fino a qualche anno fa era impensabile. Il Senato della Repubblica, lo scorso 8 luglio ha deciso di riaprire le audizioni in Commissione giustizia e di rimandare l'esame del ddl sulle intercettazioni a settembre.Sarà anche ripreso in considerazione il diritto dei cittadini ad essere informati.Si tratta di un piccolo successo ma di grande rilievo dove le Forze che combattono per la Libertà hanno avuto il loro peso.

Unknown ha detto...

Il concorso può essere rivisto e la sua segretezza resa abbastanza sicura. Credo di averlo gia scritto.
Basta mettere una regoletta precisa:
I candidati devono avere una conoscenza media dell'inglese. L'inglese lo parlano tutti. la loro cultura potrebbe cosi essere valuta sia da una commissione italiana, sia da quiz a schede elaborate da pc, sia da una commissione di magistrati straniera (quiz di cultura e colloqui in inglese. perchè no? basta ammettere davanti al nostro orgoglio che la macchina si è inceppata e che L'UE è stata creata anche per l'aiuto reciproco.

Chi supera il concorso si sciroppa poi due anni di Accademia come gli ufficali dell'esercito con materie come : educaione, morale, dignità,onestà, filosofia, etica...
ed un altro paio di anni come bambocci apprendisti con la qualifica di vice uditore.
Perchè no? per orgoglio? Perchè costa troppo?
E siamo punto e a capo.
Chi dà l'input? L'incipit? la spinta iniziale? Spinta che dovrebbe avere una base morale solidissima. Un novello dux tutto d'un pezzo? Un partito politico che della morale con la M maiscuola se ne fa un dovere >(sperando che l'applichi)?

Anche io sono sfiduciato quando arrivo al dunque. L'input chi lo dà?
Il popolo sovrano? Non diciamo fesserie perchè è propiro il popolo che aspetta un input.

Anonimo ha detto...

D. - Con i tempi della giustizia, non le farebbe piacere che la sua causa fosse decisa subito, in primo grado, da un "consigliere di cassazione"?

R. - Visto che prima o poi lo diventano tutti, non vedo la differenza ... :)

In ogni caso, preferirei che fosse decisa da un Pretore, purché SUBITO. Peccato che non ci siano più! Ma andrebbe bene anche un Giudice di Pace, un G.O.T., un G.O.A. (ah, ma anche quelli non ci sono più), un arbitro, persino un avvocato, purché sia decisa, INFINE.

E meno male che ora le interminabili e prolisse "Sentenze Civili = Tema della Maturità" non esistono più. Vista la prossima ricorrenza, verrebbe da dire: "Un piccolo passo per i giudici, un grande passo per la giustizia". :)

francesco Grasso ha detto...

Il Popolo italiano è costituito da una massa enorme di cittadini che lavorano onestamente per mantenere la famiglia, costituita da figli animati da grandi ideali e amore per il bene. Sono commercianti, agricoltori,ingegneri,parlamentari,commercianti,operai,magistrati medicici,ministri,magistrati,preti etc.,molti sono elementi nomali,altri eccezionali,vi sono anche i delinquenti, furbi, traditori, incapaci di intendere e di volere, di non distinguere le fesserie dalla cose serie, etc. Tutti formano la Comunità-Stato. Tutti i giorni fanno esperienze e maturano convinzioni. In un sistema Bipolare ove una manciata di voti decide la vittoria delle elezioni,i rappresentanti del Popolo che ignorano tali convinzioni ,rischiano di perdere.

Dario ha detto...

La nomina ad incarichi direttivi da parte del CSM si traduce in un intervento esterno, perché spesso il prescelto non appartiene al Tribunale di cui è nominato presidente. Dunque si tratta di una operazione complessa: promozione + trasferimento.

Non crede sarebbe più rispettoso dell’autonomia del potere giudiziario rendere la carica di presidente di Tribunale elettiva, lasciando ai giudici del Tribunale stesso il compito di eleggere il loro capo, magari per un tempo determinato ed a rotazione? Ciò escluderebbe ogni interferenza esterna, magari politicamente motivata.

È il modello che, senza andare tanto lontano, adotta la Corte Costituzionale per eleggere ils uo presidente.