venerdì 26 febbraio 2010

Mills: il processo, in breve.


La corruzione si perfeziona nel momento in cui si verifica la messa a disposizione del relativo prezzo, non in quello successivo nel quale l'utilità viene in concreto impiegata dal pubblico ufficiale, come invece era stato ipotizzato.

Nello specifico caso risultava che la messa a disposizione datava novembre 1999 sebbene solo nel febbraio del 2000, con una movimentazione ulteriore, il prezzo della corruzione veniva utilizzato da chi l'aveva (già) ricevuto.

Sul punto, in verità, non si era registrato un apprezzabile contrasto giurisprudenziale sicché la circostanza che la Cassazione abbia deciso a Sezioni Unite dev'essere riferibile a questioni diverse da questa.

In definitiva il reato si è prescritto nel novembre del 2009, appena pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza in grado d'appello (27.10.2009), assommando a dieci anni dal fatto il termine massimo per chiudere simili processi.

Tenuto conto dei termini che la legge accorda alle parti per proporre l'impugnazione non vi era, quindi, il tempo materiale per evitare la prescrizione del reato.




12 commenti:

Unknown ha detto...

La qual cosa non cambia il succo del discorso: Mills è un CORROTTO e quindi c'è a spasso anche un CORRUTTORE.

W l'Italia...

Besugo ha detto...

Reperita juvant

Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò difilato in tribunale, per denunziare al giudice i due malandrini, che lo avevano derubato.
Il giudice era uno scimmione della razza dei Gorilla: un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro, senza vetri, che era costretto a portare continuamente, a motivo di una flussione d'occhi, che lo tormentava da parecchi anni.
Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode, di cui era stato vittima; dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finì col chiedere giustizia.
Il giudice lo ascoltò con molta benignità: prese vivissima arte al racconto: s'intenerì, si commosse: e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello.
A quella scampanellata comparvero subito due can mastini vestiti da giandarmi.
Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro:
- Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione.
Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princisbecco e voleva protestare: ma i giandarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia.
E lì v'ebbe a rimanere quattro mesi: quattro lunghissimi mesi: e vi sarebbe rimasto anche di più, se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane Imperatore che regnava nella città di Acchiappa-citrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza, volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini.
- Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io, - disse Pinocchio al carceriere.
- Voi no, - rispose il carceriere, - perché voi non siete del bel numero...
- Domando scusa, - replicò Pinocchio, - sono un malandrino anch'io.
- In questo caso avete mille ragioni, - disse il carceriere; e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare.

La Redazione ha detto...

Luciana (11,22) ha espresso una sua convinzione. E lo ha fatto legittimamente, sebbene il quadro normativo appaia alquanto contraddittorio.

Infatti, per l'art. 27, 2° comma, della Costituzione "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.".

Se per "condanna definitiva" si intende soltanto quella penale, probabilmente Luciana s'inganna, in quanto una condanna penale definitiva non c'è (e non ci sarà).

Un'altra norma - di rango subordinato alla Costituzione - e cioè l'art. 578 cpp, autorizza, al contrario, la lettura di Luciana. E' infatti previsto che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Se, pertanto, vi è stato un risarcimento del relativo danno, vuol dire che un reato lo ha prodotto e che qualcuno lo ha commesso.

Besugo ha detto...

Esisterà mai una teoria della politica per la quale l'impegno politico sia semplicemente il sottrarre energie alla stupidità e alla ferocia per destinarle all'equità ed alla bellezza?

Ad maiora.

Anonimo ha detto...

Secondo voi quale peso avrà una eventuale condanna di Berlusconi sul giudizio politico dello stesso? La storia ce lo consegnerà come un corruttore, un affarista, un mafioso e chi ne ha più ne metta o come l'unico politico italiano ad aver saputo guidare intere legislature, fatto qualche riforma, risolto qulache problema, avuto peso internazionale? Non sono berlusconiano (e sempe bene precisarlo onde evitare inutili polemiche), ma vi chiedo di riflettere pacatamente e serenamente sul ruolo che la giustizia deve svolgere nel nostro paese. Giudicare i fatti o la politica? Grazie Gianluca

Besugo ha detto...

TEMPO VERRÀ

Tempo verrà
in cui, con esultanza,
saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,
e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro,

e dirà: Siedi qui. Mangia.
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore
a se stesso, allo straniero che ti ha amato

per tutta la vita, che hai ignorato
per un altro e che ti sa a memoria.
Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore,

le fotografie, le note disperate,
sbuccia via dallo specchio la tua immagine.
Siediti. È festa: la tua vita è in tavola.

Derek Walcott

Anonimo ha detto...

C'è un aspetto di quanto descritto dalla Redazione (11.43)che non riesco a cogliere: dal momento che la prescrizione, quale causa di estinzione del reato, non elimina l'illiceità penale del fatto accertato, ma ne elimina soltanto la punibilità in concreto, mi chiedo come sia possibile non considerare "colpevole" della commissione di un reato - per quanto non più punibile - il soggetto autore di un fatto la cui illiceità sia stata accertata in una sentenza definitiva. Pur in assenza di una sentenza penale definitiva di condanna, dovrebbe ugualmente sussistere un accertamento definitivo della commissione, o meno, di un fatto illecito, o sbaglio?

In altre parole, se in una sentenza definitiva si afferma che Tizio ha senz'altro commesso un reato, e che egli non è punibile perchè il reato stesso è dichiarato prescritto, cosa impedisce di definire Tizio "colpevole" di quel reato?
A prescindere dalla definizione del termine "condanna definitiva" ex art. 27.2 Cost. (che, peraltro, ignoro e sarei ben felice di conoscere :) ), mi pare che si tratti semplicemente di una conseguenza logica.

Spero di essere riuscito ad esprimere con chiarezza il mio dubbio.

Complimenti per il blog! Saluti.

francesco Grasso ha detto...

PER ANONIMO 26.02 h.16.12
La norma costituzionale(art.27) è generica e molto stringata. Stabilisce che la verità processuale è quella che risulta da un iter giurisdizionale completo.
Sicuramente non nega la sostanza della
VERITA' STORICA
che ancorchè rilevante in ambito civile,in grado, di rilevare in ulteriori procedimenti giudiziari anche di natura penale. Gli atti del processo hanno sempre sostanza di documenti che nessuno potrà ritenere inesistenti!
Una prescrizione di reato che interviene prima del completamento del giudizio di primo grado lascia sempre dubbi più o meno seri, e per questo motivo è prevista la possibilità di rinuncia alla prescrizione.
Una prescrizione che interviene in Cassazione a seguito di ricorso per precedente condanna, ove accettata,contemporaneamente comporta l'accettazione di un giudizio definitivo di condanna che che avrà rilevanza in vari ambiti,cominciando da quello civile CHE E' UNA SEDE GIURISDIZIONALE.

Anonimo ha detto...

l'art 27 della Cost parla della presunzione d'innocenza e quindi, come gia' detto, fino a sentenza definitiva l'imputato e' presunto innocente.Il problema dell'innocenza o della colpevolezza chiaramente non si pone fin quando il proprio nome non e' iscritto nel registro delle notizie di reato..dopo chiaramente si pone il problema:l'indagato e' innocente o colpevole?una pronuncia che dichiara estinto il reato per prescrizione non sancisce la colpevolezza di una persona ma nemmeno la sua innocenza..almeno non oltre il ragionevole dubbio..si e' innocenti ma solo allo stadio di presunzione.e poiche' un processo e' di interesse pubblico,diversamente da quello che dovrebbe accadere con una sentenza di assoluzione,con una mera dichiarazione di estinzione per prescrizione non si conquista una riabilitazione agli occhi dell'opinione pubblica...il sospetto di luciana e'per questo del tutto legittimo anche se io non lo affermerei con tanta sicurezza giacche' lui e' presunto innocente..o presunto corrotto se vi piace di piu'
Saluti :)

Anonimo ha detto...

Che ne sarà del corruttore?

"In tempi men leggiadri e più feroci i ladri si appendevano alle croci In tempi men feroci e più leggiadri si appendono le croci in petto ai ladri”, Felice Cavallotti 1895.

Unknown ha detto...

La prescrizione non esiste in alcun ordinamento giuridico poichè essa è la resa della giusitizia.

Si nprende atto che più tempo trascorre dal reato commesso e più è difficile gestire un processo.
Possiamo ben immaginare un testimone, all'epoce dei fatti 40enne, testimoniare in un processo celebrato 40 anni dopo.

L'umana giustizia ha quindi deciso di stabilire un termine: 30 anni.
Passati 30 anni essa accetta la resa.
Questo termine non vale per i reati di genocidio. Anche se impossbile arrivare a sentenza questo reato non cade mai in prescrizione,quasi a dire: ci abbiamo provato!

Ed io, cittadino, per questo sono disposto a pagare più tasse.

Tutto il resto è la supercazzola del conte Mascetti in "Amici Miei".

la verità, la giusta via, è quella citata di poc'anzi e non sarò certo la TV a farmi il lavaggio del cervello.

P.S.
1) L'indagine iniiziò in Inghilterra.
I magistrati inglesi ravvisarono in quelle carte degli estremi di reato commessi in Italia.
Anche i magistrati inglesi "Toghe Rosse" ?

2( Se Mills &B. sono innocenti non bastavano un paio di buoni avvocati e di periti contabili per smontare il PM?
O mister B. non se li può permettere?

Unknown ha detto...

L'avv. Mills è vittima di una gravissima ingiustzia.

Egli è stato ritenuto colpevole dall'iter giuridico ordinario e si è appellato alla Cassazione per ottenere una revisione del processo.
Per far ciò ha in mano degli elementi validi, ma la Cassazione non pronuncianandosi, non confermando e non smentendo, un limbo giuridico, ha leso i diritti di Mills.

Si può obiettare che egli può rinuniciare alla prescrizione. Ma questo è sottointeso nell'appello.

Il diritto di Mills nell'ottenere giustizia, a questo serve l'appello,prevale sulla prescrizione. Amen.

...o l'appello serve per tirarla per le lunghe?