lunedì 27 luglio 2020

Un Governo succube e complice delle correnti

di Andrea Reale - Magistrato


Davvero sorprendente l’attività normativa del Governo in queste ultime settimane sul fronte della battaglia contro il “sistema delle correnti” in magistratura.

Da una parte con decreto-legge (ossia con un atto che dovrebbe avere carattere di urgenza e necessità) si depenalizzano una serie innumerevole di condotte di abuso di ufficio, ridisegnando il reato in termini tali da renderne quasi impossibile la contestazione ai colletti bianchi che ne fossero  responsabili (compresi quei  magistrati coinvolti nelle conversazioni che l’ex consigliere del CSM Luca Palamara intratteneva sul suo cellulare). Qui  si può leggere un commento che ben descrive gli effetti della novella legislativa.

Strano appare anche il silenzio dell’ANM su un tema a lei tanto caro, trattandosi chiaramente di una ennesima  “legge ad personas”, una sorta di inspiegabile amnistia mascherata nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari infedeli.


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domenica 26 luglio 2020

Non si picchia, Anna !

di Massimo Vaccari - magistrato

Uno degli aspetti più eclatanti, ma forse meno noti, del correntismo, che sono stati disvelati dalle chat dell'indagine su Luca Palamara, è il controllo quasi militare che gli esponenti delle correnti esercitano sui distretti in cui prestano o hanno prestato servizio e che costituiscono i loro bacini elettorali di riferimento.

Il controllo si manifesta soprattutto nel suggerire o sconsigliare al p.m. romano questa o quella nomina ad incarichi direttivi sulla base, il più delle volte, di criteri di mera appartenenza e più raramente della conoscenza personale.

Nelle intercettazioni ne troviamo molti esempi.

Come dimenticare infatti il caso dell'esponente napoletano di Unicost che aveva inviato a Luca Palamara un pizzino riportante alcuni nomi di aspiranti ad incarichi negli uffici giudiziari del distretto di Napoli, accompagnato dalla raccomandazione di votare quelli segnati in giallo ?

E dobbiamo anche ricordare analoghe segnalazioni via whatsapp, per alcuni posti direttivi della Sardegna, da parte di un esponente di Area, il cartello delle toghe progressiste, originario di quella regione. 

Ma si inserisce pienamente in questa prassi gravemente distorta anche il contenuto di alcuni messaggi, pubblicati sul sito de La Verità, che sono intercorsi tra il signore delle nomine e Anna Canepa (per gli amici Annina), ligure, esponente di magistratura democratica,  e un curriculum di tutto rispetto: già vicepresidente dell’ANM (nello stesso quadriennio in cui Palamara ne fu presidente), all’epoca dei fatti sostituto procuratore della DNA e candidata, senza successo, alle recenti elezioni suppletive per il CSM (quelle resesi necessarie per le dimissioni di alcuni consiglieri).

E’ la dott.ssa Canepa che il 25.7.2018 scrive a Luca Palamara per segnalargli che il giorno successivo la commissione incarichi direttivi del CSM avrebbe dovuto deliberare la nomina del procuratore di Savona.

Subito dopo "Annina" riferisce che per quel posto “sono in corsa” due colleghi, di cui precisa anche la appartenenza correntizia, precisando però subito che “questo non è un problema” ma aggiunge che si tratta di "2 banditi incapaci", senza motivare tale sua affermazione. Poi prosegue affermando che “il migliore è Ubaldo Pelosi, un collega veramente valido, attuale reggente

Palamara replica con un “ok tesoro”, in segno di recepimento della indicazione, e la Canepa conclude lo scambio di messaggi con un significativo “mi raccomando”.

Per la cronaca risulta poi che il 12 settembre 2018 il dott. Pelosi sia stato nominato procuratore di Savona come desiderava il magistrato ligure.  

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sabato 25 luglio 2020

Correntopoli: il colpo di spugna ?

di Stefano Sernia - Magistrato
Nella formulazione vigente prima dell’emanazione del decreto legge numero 76 del 2020, l’articolo 323 del Codice Penale fungeva da valida difesa dei cittadini di fronte agli abusi di chi fosse investito di pubblici poteri, atteso che puniva con la pena della reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che avesse intenzionalmente procurato a sé od altri un vantaggio patrimoniale ingiusto, o a terzi un danno (anche non patrimoniale) ingiusto,  adottando volontariamente un provvedimento illegittimo perché in violazione di legge o di regolamento.

Occorre tenere presente che si intendeva, secondo la corrente interpretazione, integrata la violazione di legge o di regolamento anche quando ad essere violate fossero disposizioni di enti od organi pubblici  non statuali, purché a tali disposizioni facessero rinvio previsioni di legge o di regolamento. 

Il caso classico sono le regole proprie di un bando di concorso, non stabilite dalla legge, allorché questa rinvia all’atto della stazione appaltante o della commissione aggiudicatrice, sicché tale atto è adottato in attuazione di una disposizione di legge.


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venerdì 24 luglio 2020

Dottor Sottile, forse l'ha detta grossa!


Se il buongiorno si vede dal mattino le schermaglie iniziali del procedimento disciplinare contro il dott. Luca Palamara (ed altri magistrati) promettono assai bene.  O male,  a seconda dei punti di vista. 

Si è tenuta una sola udienza per disporre il rinvio a settembre del processo ma la sezione disciplinare del CSM (un giudice totalmente elettivo, composto di magistrati mischiati a politici) si è riservata di decidere sulle molteplici ricusazioni proposte da alcuni degli incolpati, tutte assai interessanti.

Ma qui ci occupiamo solo di quella del dott. Palamara nei confronti dei consiglieri Davigo ed Ardita (entrambi eletti in quota al partito, ooops corrente, di A&I, Autonomia e Indipendenza).  Corrente nata da poco grazie all’impulso iniziale proprio di questi due magistrati che avevano anche scritto insieme un libro la cui presentazione costituì occasione per far conoscere, all’interno ed all’esterno della magistratura, la nuova formazione correntizia. 


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mercoledì 22 luglio 2020

Diffidare delle apparenze


Ieri si è tenuta, davanti alla sezione disciplinare del CSM, l’udienza del procedimento a carico di Luca Palamara e degli altri magistrati coinvolti nelle manovre per la nomina del procuratore di Roma. 

L'esito è stato a dir poco sorprendente.

Tra i commentatori c'era chi aveva previsto che, quantomeno il procedimento a carico del p.m. romano, si sarebbe concluso già alla prima udienza con una condanna esemplare, nonostante egli abbia presentato una corposissima lista testi, oltre ad una istanza di ricusazione di uno dei componenti della sezione disciplinare.

Altri avevano invece ipotizzato che il CSM, avrebbe ammesso solo una minima parte dei testi indicati dal dott. Palamara e avrebbe fissato delle udienze anche nel periodo estivo, dal momento che l'incolpato è sottoposto a procedimento cautelare.

Nulla di tutto questo è invece accaduto.

L'organo di autogoverno ha deciso, almeno per il momento, di non decidere, rinviando il procedimento al 15 settembre in accoglimento dell'istanza di differimento presentata dal difensore di Luca Palamara e ha differito a quella data anche la decisione sulla richiesta, anticipata dalla procura generale, di riunione della posizione del p.m. romano a quella degli altri incolpati.

Al contempo ha fissato un calendario delle future udienze fino a dicembre probabilmente per dare adeguato spazio alle difese di tutti gli incolpati e per esaminare le varie questioni che gli sono state sollevate, alcune delle quali, come quella posta dall’on. Ferri, anch’egli incolpato in qualità di magistrato in aspettativa, della incompatibilità a giudicare della intera sezione disciplinare del Csm, sono degne della massima considerazione.

E’ però alquanto inusuale che un procedimento avente carattere di urgenza venga rinviato addirittura di due mesi senza nemmeno decidere sull’istanza di ricusazione presentata.

Qualche addetto ai lavori potrebbe osservare che questo rinvio ha tutte le caratteristiche di quelli che si vedono spesso nei processi penali e che sono finalizzati a concludere un patteggiamento della pena.

In realtà questo inaspettato iter del procedimento potrebbe consentire alla procura generale, che ha anticipato nella persona del procuratore generale Giovanni Salvi l'intenzione di perseguire altri magistrati coinvolti nel c.d. mercato delle nomine, di esercitare nel frattempo l'azione disciplinare nei loro confronti.

Se ciò accadesse si potrebbe far luce sul complessivo contesto di gestione degli incarichi giudiziari da parte del Csm che lo stesso Luca Palamara ha ripetutamente detto di voler disvelare nei minimi dettagli.



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sabato 18 luglio 2020

La ricusazione del dott. Luca Palamara nei confronti del dott. Davigo



Astensione e ricusazione del giudice sono istituti volti a garantire la terzietà del giudizio, vale a dire che esso non risulti condizionato dai rapporti del giudice con le parti o dalla diretta conoscenza dei fatti di causa acquisita al di fuori del processo.

Nel processo civile la disciplina dell’incompatibilità è posta dall’art. 51 del c.p.c. che, tra le altre ipotesi, prevede quella del giudice che “ha deposto in essa come testimone” o che “ha dato consiglio”; nel processo penale, analogamente,  l’art. 34 del c.p.p. esclude dalla funzione giudicante chi “ha prestato l’ufficio di testimone”; l’art. 36 prevede poi l'obbligo di astenersi dalla funzione giudicante del soggetto che abbia dato consigli sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

A queste ipotesi sembra ricollegarsi la ricusazione da poco depositata dalla difesa del dott. Luca Palamara nei confronti del dott. Davigo, componente della Sezione Disciplinare del CSM che è il giudice  - elettivo – degli illeciti disciplinari dei magistrati.

Eccone il testo.
_______________________________________________

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SEZIONE DISCIPLINARE

INVITO ALLA ASTENSIONE EX ARTT. 51 C.P.C. E 36 C.P.P.

RICORSO ED ISTANZA DI RICUSAZIONE EX ART. 52 C.P.C. E 37 C.P.P.

PROC. N. 76/2019

Ill.mo Presidente,

il sottoscritto Stefano Giaime GUIZZI, nella qualità di difensore di fiducia del dott. Luca Palamara, nato a Roma 22 aprile 1969, ed unitamente ad esso, rappresenta quanto segue.

*** *** ***
Il Cons. dott. Piercamillo DAVIGO, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, farà parte – quale magistrato titolare di funzioni di legittimità – del collegio giudicante chiamato a celebrare il dibattimento a carico del dott. PALAMARA e, dunque, a pronunciarsi sulla sua eventuale responsabilità in relazione agli illeciti disciplinari contestatigli.

Tuttavia, dal verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dal dott. Stefano FAVA – ex artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. – in data 6 novembre 2019 [verbale che qui si allega sub 1), ai sensi dell’art. 38, comma 4, cod. proc. pen., con riserva di ulteriore produzione dello stesso anche in occasione degli incombenti di cui all’art. 493 cod. proc. pen.], risulta che il medesimo ebbe ad incontrare il predetto dott. DAVIGO, unitamente ad altro componente di codesto Ill.mo C.S.M., dott. Sebastiano ARDITA, in alcune occasioni. In particolare, il dott. FAVA ha riferito che – in occasione di un incontro avvenuto a fine febbraio 2019 presso il ristorante “Il Baccanale” – oggetto del suo colloquio con entrambi i Consiglieri fu, oltre ad una sua possibile candidatura alle elezioni per il rinnovo degli organismi dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’esistenza di “divergenze di vedute” all’interno del suo Ufficio di appartenenza (la Procura della Repubblica di Roma), ed in particolare di “possibili conflitti di interesse” che egli aveva segnalato “tra il Procuratore ed alcuni indagati”. Il dott. FAVA, inoltre, ha riferito che – nel corso di un successivo colloquio, nel maggio 2019, con il solo dott. ARDITA – ebbe a riferire al medesimo della “segnalazione […] fatta al CSM il 27 marzo 2019” in merito, tra l’altro, proprio a quel conflitto di interessi.

Per parte propria, anche il dott. Erminio AMELIO, nel verbale delle dichiarazioni rese il 2 luglio 2020, ex art. 362 cod. proc. pen., innanzi alla Procura della Repubblica di Perugia [verbale che qui si allega sub 2), ai sensi dell’art. 38, comma 4, cod. proc. pen., con riserva di ulteriore produzione dello stesso anche in occasione degli incombenti di cui all’art. 493 cod. proc. pen.], ha confermato – per avervi egli stesso preso parte – la circostanza del pranzo, “all’inizio del 2019”, tra il dott. FAVA e Consiglieri DAVIGO ed ARDITA. Il dott. AMELIO ha, del pari, confermato che – nel mese di marzo 2019 – il dott. FAVA, dopo avergli riferito di aver “redatto una richiesta di misura cautelare nei confronti dell’Avv. AMARA, che non aveva ottenuto il visto del Procuratore” (ciò che aveva determinato “dei contrasti che avevano condotto alla revoca dell’assegnazione”), apprese, dallo stesso, della sua volontà di “fare un esposto, in quanto era preoccupato del fatto che la vicenda potesse andare contro di lui”, tanto che il medesimo dott. AMELIO ebbe “l’impressione che il suo intento” (ovvero, del dott. FAVA) “fosse tutelarsi da una vicenda, in cui si sentiva, suo malgrado, coinvolto”, donde “la necessità di rivolgersi al CSM perché temeva di poter subire un danno da quanto accaduto”.

Proprio tali risultanze probatorie hanno indotto questo difensore, e con esso il dott. PALAMARA, a richiedere a codesta Ill.ma Sezione Disciplinare, ex art. 468 cod. proc. pen., l’autorizzazione alla citazione – quale teste a discarico dell’incolpato – del Cons. DAVIGO (e del Cons. ARDITA), costituendo le circostanze suddette fatti idonei a dimostrare l’infondatezza degli addebiti, in particolare, di cui al capo 1) lett. Y nn. 1), 2), 3 e 4).      

Tale circostanza, pertanto, pone il Cons. DAVIGO – qualunque sarà la determinazione che assumerà codesta Ill.ma Sezione Disciplinare, in ordine alla richiesta di escussione dello stesso quale teste – in una condizione davvero “sui generis”, tale da consigliarne l’astensione ex art. 36 cod. proc. pen., ovvero, in difetto, da indurre sin d’ora questa difesa a formulare istanza di ricusazione ex art. 37 del medesimo codice di rito penale.

Ed invero, se il Cons. DAVIGO fosse esaminato ai sensi degli artt. da 497 a 500 cod. proc. pen., si verrebbe a determinare la singolare situazione di un soggetto che riveste, nello stesso processo, la posizione di teste su (taluni dei) fatti oggetto di incolpazione, nonché di giudice degli stessi.

Si tratta, pertanto, di situazione rilevante – nella prospettiva della astensione/ricusazione del Cons. DAVIGO – ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4), e 52 cod. proc. civ., non ostando, invero, a tale conclusione, ma anzi corroborandola, quanto affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione.

Esse, infatti, con riferimento ad un procedimento disciplinare a carico di un esercente la professione forense (fattispecie assimilabile alla presente, anche alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte EDU,  che ha qualificato il procedimento a carico dei magistrati di cui al d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109  come "un contenzioso disciplinare, concernente il diritto di continuare a praticare una professione” che “può dar luogo a «controversie su diritti (...) di carattere civile» ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione”; cfr. Corte EDU, Seconda Sezione, sentenza 9 luglio 2013, in causa Di Giovanni c. Italia) hanno, per vero, escluso che l’art. 54, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.  potesse trovare applicazione con riferimento al caso di un soggetto, chiamato a svolgere funzioni giudicanti in quel procedimento, che era stato indicato come testimone nel procedimento penale iniziato contro l’incolpato. Tuttavia, le Sezioni Unite Civile sono giunte a tale conclusione sul duplice rilievo che, in quel caso, l’escussione del teste era stata chiesta in un procedimento diverso da quello disciplinare e, soprattutto, senza che la relativa istanza fosse già nota all’interessato al momento di assumere la decisione come giudice, sicché proprio tali circostanze – che non ricorrono, invece, nel caso in esame – sono state ritenute ostative all’obbligo di astensione (cfr. Cass. Sez. Un. Civ., sent. 6 luglio 2005, n. 14214, Rv. 583897-01).

D’altra parte, qualora codesta Ill.ma Sezione Disciplinare decidesse di escludere l’esame testimoniale del Cons. DAVIGO, l’astensione/ricusazione dello stesso si rende necessaria ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. c), e 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Il Cons. DAVIGO risulta, infatti, aver interloquito – stando, almeno, ai documenti sopra menzionati – con il dott. FAVA, il quale ebbe, in particolare, a discutere con lui in merito a quelle “divergenze di vedute”, all’interno della Procura della Repubblica di Roma (e, segnatamente, con i vertici della stessa) e su quei “possibili conflitti di interesse”, in relazione ai quali egli ebbe, poi, a ritenere opportuno presentare alla Prima Commissione del CSM quell’esposto che tanto rilievo riveste, nella prospettazione dell’accusa, in ordine alle incolpazioni di cui al capo 1), lett. Y, nn. 1), 2), 3 e 4), elevate a carico del dott. PALAMARA.

Ricorre, dunque, quella condizione – l’avere il Cons. DAVIGO “manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento” (almeno “in parte qua”) “fuori dell’esercizio delle sue funzioni” – alla quale danno rilievo, nella prospettiva dell’astensione/ricusazione del giudice, le norme codicistiche sopra menzionate.

Ed invero, la giurisprudenza penale di legittimità, nel precisare che le “nozioni di «parere» (rilevante ex art. 36, comma 1, lett. c e 37, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) e «convincimento» (rilevante ex art. 37, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) sono talvolta state promiscuamente intese”, ha sottolineato, con forza, come “il dato letterale, ovvero la diversa terminologia adoperata nel medesimo contesto (le due distinte ipotesi confluiscono, infatti, nella stessa norma, l’art. 37 cod. proc. pen.)”, riveli, tuttavia, “la trasparente intenzione del Legislatore di fare riferimento a due situazioni diverse: in caso contrario, sarebbe davvero incomprensibile l’impiego, in una stessa norma, di due distinti termini per evocare il medesimo concetto” (Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 25 giugno 2013, n. 27813, Rv. 255691).

La Suprema Corte, pertanto, ha evidenziato non solo che “l’espressione «oggetto del procedimento» di cui all’art. 36 lett. c) cod. proc. pen., ha contenuto più ampio rispetto a quella di «fatti oggetto dell’imputazione»”, ma pure, per converso, “che il termine «convincimento» ha un significato più ristretto, implicante un’analisi ed una riflessione rispetto al «parere», che indica un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali” (Cass. Sez. 2 Pen, sent. dep. 6 giugno 2005, n. 20923, Rv. 232689; in senso conforme anche Cass. Sez. 2 Pen. sent. n. 27813 del 2013, cit.) e ciò, oltretutto, “senza che rilevino nè il momento, né il luogo, né il destinatario, né la qualità del parere medesimo”, così come la circostanza che “il procedimento sia in corso o ancora non si sia iniziato” (Cass. Sez. 1 Pen. sent. dep. 15 ottobre 1996, n. 5293, Rv. 205843-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 2 Pen. sent. n. 27813 del 2013, cit.),

Orbene, a tale ampia nozione di “parere sull’oggetto del procedimento” è certamente ascrivibile il contegno tenuto dal Cons. DAVIGO, dal momento che egli, come detto, ebbe ad interloquire con il dott. FAVA – senza far mancare, nell’ambito di tale colloquio, quella “opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti”, idonea, come visto, ad integrare il “parere” cui dà rilievo l’art. 36, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. –  in merito alla situazione di conflitto all’interno della Procura capitolina e alle modalità con le quali, più opportunamente, quel sostituto avrebbe potuto portarla a conoscenza delle autorità competenti, circostanze, entrambe, «oggetto del procedimento» (secondo il significato dianzi chiarito, che individua la nozione in chiave autonoma rispetto a quella di “fatti oggetto dell’imputazione”), nel quale il Cons. DAVIGO riveste, oggi, la qualità di giudice.

ciò premesso e considerato

Nell’interesse del dott. Luca PALAMARA ed unitamente ad esso si ricorre alla competente Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura affinché, ai sensi degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. e dell’art. 52 cod. proc. civ., in relazione al precedente art. 51, voglia accogliere la presente istanza di ricusazione nei confronti del Cons. dott. Piercamillo DAVIGO per le motivazioni espresse in premessa.
Si allegano i documenti indicati nell’istanza.
Con osservanza.
Chiavari/Roma, 17 luglio 2020
Per il dott. Luca PALAMARA
Stefano Giaime GUIZZI


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mercoledì 15 luglio 2020

Luca, non è con me che devi scusarti.


Luca Palamara, col quale sono in contatto proprio da quando tutti gli altri lo hanno troncato, vale a dire dalla sua messa in stato d’accusa (eh si, come se fosse il “capo”, del correntismo,  ma il capo),  a differenza di suoi omologhi scoperti con le mani nel sacco non ha scelto la via della negazione né quella del silenzio. 

E’ proprio per questo motivo che voglio ascoltarlo quando tutti si ostinano a volergli tappare la bocca. 

Così ci sentiamo e ci confrontiamo, anche sull'ignominia di colpirne uno per salvarne cento,  che sta per essere messa in scena. 

Ed allora, Luca, ti do atto della meritoria differenziazione rispetto ad altri correntisti, visto che hai ammesso e chiesto  scusa ai magistrati penalizzati dalla non appartenenza al “sistema”, è tuttavia necessario precisare qualche concetto che tu ribadisci nelle interviste ma sui quali non posso dirmi d’accordo. 


Non devi chiedere scusa a me o ad altri come me. I colleghi che fanno la scelta di non “appartenere” lo fanno consapevolmente ed accettano la certezza (non già il rischio) di non partecipare alla “carriera”. Non giocherebbero, manco costretti, ad un gioco truccato perché  di questo si tratta.  

Personalmente non potrei essere giudice sapendo di collaborare ad un sistema sbagliato, che tradisce la fiducia accordata dal Costituente alla magistratura. Ma è un fatto personale,  mio e fortunatamente di molti altri colleghi. 

E’ solo grazie a questi colleghi, Luca, che tu puoi rassicurare i cittadini affermando che la spartizione degli incarichi non incide sull’imparziale esercizio della giurisdizione. Ed affermi una verità,  tuttavia molto parziale. 

Spiego meglio.

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martedì 14 luglio 2020

Lista indigesta



La lista di testimoni depositata dalla difesa del dott. Luca Palamara, a dispetto delle apparenze, non è sovrabbondante. 

La tesi difensiva è infatti quella della coerenza dei comportamenti dell’incolpato con le abitudini del “sistema” magistratura. 

I magistrati italiani sono selezionati, al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici, con un concorso che dovrebbe partorire dei tecnici del diritto di buon livello. 
Dei funzionari assistiti da alcune garanzie formali che dovrebbero metterli al riparo da indebiti condizionamenti capaci di influenzarne le decisioni. Così, a differenza di altre “carriere” burocratiche, quella del magistrato si caratterizza - dovrebbe caratterizzarsi -  per l’assenza di gerarchia, distinguendosi gli uni dagli altri solo per le funzioni in concreto svolte. 

Questo è scritto nel libro dei sogni, vale a dire nella Costituzione della Repubblica.

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lunedì 13 luglio 2020

La lista testi del dott. L.Palamara



Pubblichiamo la lista dei testimoni depositata presso la segreteria della Sezione Disciplinare del CSM in vista del giudizio che si terrà a breve. A futuri approfondimenti la spiegazione analitica dei temi di prova.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SEZIONE DISCIPLINARE
Proc. n. 76/2019 R.G.C.
Udienza del 21 luglio 2020

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CITAZIONE DI TESTIMONI E DI COINCOLPATI NEL MEDESIMO O IN ALTRO PROCEDIMENTO DEI QUALI SARÀ CHIESTO ANCHE AI SENSI DELL’ART.495, COMMA 2, C.P.P., L’ESAME SULLE CIRCOSTANZE PER CIASCUNO INDICATE CON RISERVA DI PRODURRE DOCUMENTAZIONE ANCHE RELATIVA AD INDAGINI DIFENSIVE ESPLETATE EX ART. 391 BIS C.P.P.

Ill.mo Presidente,
nella mia qualità di difensore di fiducia del dott. Luca Palamara, chiedo la citazione dei seguenti testi (eventualmente da escutersi, come meglio specificato per taluni di essi, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.), il cui esame verterà sugli oggetti di cui all’art. 187 cod. e la cui escussione si presenta indispensabile ai fini delle prove indicate a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico, così come previsto dall’articolo 495, comma 2, cod. proc. pen.

TESTIMONI

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sabato 11 luglio 2020

Una storia eloquente di correntocrazia

di Carmen Giuffrida - Magistrato 


LE CORRENTI: QUANDO IL GRUPPO SI TRASFORMA IN BRANCO




A seguito dello scandalo scoppiato dopo la pubblicazioni delle chat tra il dott. Palamara e numerosi magistrati (nonché qualche politico) si è acceso un forte dibattito sul valore o disvalore delle correnti presenti all'interno della magistratura.

Dalle chat si è infatti avuta insindacabile conferma che le nomine dei direttivi e semi-direttivi degli uffici giudiziari, così come gli incarichi fuori ruolo, sono interamente pilotata dalle correnti in combutta con i partiti politici.


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Pregare o cambiare?





In un articolo pubblicato su La Repubblica lo scorso 2 luglio, Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte costituzionale e indubbiamente tra i più autorevoli e credibili osservatori delle vicende politiche e sociali, ha preso in esame il fenomeno della progressiva e apparentemente irrefrenabile perdita di credibilità che attinge complessivamente la categoria dei magistrati.

Accomunandoli in quest’ottica ai politici e ai giornalisti, l’illustre costituzionalista rinviene la ragione di tale generale fenomeno nel fatto che – Egli scrive – l’immagine della dea Giustizia va rovinosamente in pezzi per tutti quando uno solo provoca un cortocircuito tra rappresentazione e realtà.

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mercoledì 8 luglio 2020

ANM: se ne va chi non dovrebbe


Pubblichiamo, a malincuore, il pensiero di un magistrato che lascia l'ANM. Le motivazioni del suo abbandono coincidono, paradossalmente, con quelle che inducono alcuni di noi a rimanere (ancora) in quell'associazione. Pensiamo che se dieci persone stipulano un patto basato su valori traditi da nove di esse, siano proprio queste a doversene andare, anche se sono - tristemente - la maggioranza. Non devono averla vinta.





Lettera di recesso dall’Associazione Nazionale Magistrati ai sensi degli articoli 18 e 21 Cost.


Con la presente, manifesto la mia volontà irrevocabile di recedere con effetto immediato dalla A.N.M., per la seguente, a mio avviso, gravissima e assorbente ragione, dettagliata nei punti specifici che seguiranno.

Non ravvedo né sento, in questo momento storico, alcuna capacità rappresentativa nella A.N.M. rispetto alla mia visione della magistratura, del ruolo del magistrato, e dei valori più vasti in cui si iscrive lo svolgimento della giurisdizione.

I motivi del recesso sono, in specie, i seguenti:


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martedì 7 luglio 2020

La breccia



Accogliamo con soddisfazione l’adesione alle nostre proposte di due Consiglieri superiori in carica, i dottori Sebastiano Ardita e Antonino Di Matteo.

Si tratta di colleghi che vivono l’istituzione CSM dall’interno e siamo quindi consapevoli della  responsabilità che hanno esercitato nel manifestare la pubblica condivisione delle nostre tre proposte: sorteggio (temperato) dei candidabili al CSM, rotazione degli incarichi direttivi, abolizione dell’immunità dei consiglieri superiori.

Ci accomuna, senz’altro,  l’amore per l’Istituzione che intendiamo salvaguardare dalle aggressioni improprie del correntismo,  alle quali assistiamo quasi impotenti da decenni.

Essere d’accordo su quei tre capisaldi supera ogni legittima differenziazione ideologica e sottolinea, ove ve ne fosse bisogno,  che separare l’Istituzione dall’attività politico/associativa non implica la cancellazione delle diversità culturali tra i magistrati che resteranno liberi di associarsi come meglio credono, purché quelle private associazioni non mirino a condizionare, in qualsiasi modo, l’indipendente ed imparziale esercizio della giurisdizione.


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lunedì 6 luglio 2020

L'Onorevole Pignatone


Di qualche minuto fa  una nota dei legali del dott. Luca Palamara che lamentano il lancio di notizie tendenziose proprio alla vigilia della celebrazione del suo procedimento disciplinare. 
E’ la cd stampa amica, ex amica anche di Luca Palamara,  ad accanirsi sulla probabile vittima, unica e sacrificale,  del correntismo massonico imperante. 
Nulla sappiamo dei fatti che in concreto vengono attribuiti ad dott. Luca Palamara,  ma troviamo comunque singolare  il tempismo, quasi a voler distogliere l’incolpato dalla concentrazione necessaria ad organizzare la sua difesa che, come da lui stesso annunciato, sarà “a tutto campo”.
Se ne coglie un accenno proprio nel comunicato odierno  che rivela fatti scandalosi, se provati.

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venerdì 3 luglio 2020

L'importanza di parlarsi, Ernesto.


Sui quotidiani Il Corriere della sera del 2 luglio e su  La Verità del 3 luglio compaiono due articoli che, in relazione alla vicenda del giudice Amedeo Franco, il cui audio “postumo” agita le cronache di questi giorni, coinvolgono il dott. Ernesto Lupo, che ha rivestito la carica di vertice della magistratura giudicante quale Presidente della Corte di Cassazione ed, in seguito, dopo essere andato in pensione, il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.  

In questi articoli  vengono riferiti, sostanzialmente, due fatti. 

Il primo. 

Il giudice Amedeo Franco aveva tentato di comunicare il proprio tormento per la decisione sul caso di Silvio Berlusconi al dott. Ernesto Lupo il quale, tuttavia, ritenne corretto non ascoltarlo sul tema perché coperto dal segreto della camera di consiglio. 

Il secondo. 

Il giudice Franco aspirava ad un posto di presidente di sezione in Cassazione e provocò in proprio favore l’intercessione del dott. Ernesto Lupo che ne apprezzava le doti professionali. E’ lo stesso dott. Lupo a dichiarare che senza far parte delle correnti risulta piuttosto difficile far valere i propri meriti professionali. Evidentemente l’intervento - definito certo - del dott. Lupo, vuoi per la  sua autorevolezza, vuoi per il tepore  correntizio nel quale egli aveva comodamente trascorso la carriera, funzionò ed il dott. Franco ottenne la nomina sperata,  rientrando in uno di quei “pacchetti” di nomi che solitamente fanno transitare  all’agognata meta di carriera soltanto i fidelizzati delle correnti della magistratura, previa equa suddivisione tra loro (e soltanto tra loro) dei posti da distribuire. 
Lo stesso dott. Lupo, invero, stando a quanto riportato da La Verità, si dichiara un “tiepido sostenitore dei Verdi”. 


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giovedì 2 luglio 2020

Qualcosa si muove?

Rivelati coram populo dalle chat del telefono sequestrato a Luca Palamara, i reali meccanismi di funzionamento del CSM correntocratico rischiano di produrre una completa perdita di credibilità della giurisdizione.
Affinché tale processo non risulti definitivo, c'è bisogno in tempi brevi di cambiamenti radicali dei metodi di funzionamento del sistema, a partire da quelli proposti da questo Blog, e non di gattopardesche operazioni di facciata, con le quali sarà definitivamente perduta la fiducia nella giurisdizione indipendente e imparziale prevista dalla Costituzione.
Nell'immediato, però, occorrono anche gesti individuali di responsabilità, quella responsabilità che viene sempre invocata quando si chiedono i voti ma sistematicamente dissimulata nel momento in cui dovrebbe operare.
In quest'ottica, l'Associazione Nazionale Magistrati è apparsa pressoché completamente impantanata nei soliti giochini correntizi.
La speranza viene dalle più piccole articolazioni territoriali, probabilmente perché lì la cappa correntizia presenta qualche maglia più larga, che lascia alcuni spazi a iniziative non condizionate dalle logiche di corrente.
E, in questo senso, è una fresca ventata di speranza la delibera della Sottosezione dell'ANM di Livorno che pubblichiamo in questo post, con la quale si chiedono le dimissioni degli attuali componenti del Consiglio Superiore della Magistratura che sono "risultati protagonisti di richiesta di indebiti favori personali e di indebite pressioni per ottenere incarichi semi-direttivi".
Qualcosa si muove, forse...



DELIBERA DELLA SOTTOSEZIONE DELL'ANM
DI LIVORNO DEL 23 GIUGNO 2020

I sostituti procuratori presso la Procura della Repubblica, iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati, propongono all’Assemblea della Sottosezione di Livorno, l’adozione della seguente delibera.

La Sottosezione di Livorno dell’Associazione Nazionale Magistrati, all’esito dell’assemblea del 23/6/2020:


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mercoledì 1 luglio 2020

Io sono peggio di lui.



Un nostro amico qualche giorno fa ci ha ricordato la frase di un poeta spagnolo.

«Il più grande nemico della menzogna non è la verità: è una nuova menzogna».

Da tempo abbiamo individuato la “menzogna”, la frode, nel sistema correntizio.
In pochissime battute si può riassumere la questione in ciò.

La trave

La Costituzione italiana ha voluto una magistratura professionale e non elettiva. Ha così inteso affidare la giurisdizione a giuristi selezionati per merito e non collegati alla politica. Ha temuto il giudice elettivo anche quando ha ammesso la figura del magistrato onorario, lo si comprende bene leggendo i lavori preparatori.  

La pagliuzza.

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