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venerdì 27 maggio 2022

Piccoli sintomi di Götterdämmerung, ovvero: c’era una volta il codice.



di Cristiana Valentini 

Alzi la mano chi non ricorda il testo dell’art. 523 c.p.p. La dimenticanza può verificarsi giusto se non si praticano le aule della giustizia penale da molto tempo, perché la disposizione è di quelle abbastanza indelebili anche alla memoria dello studente più distratto: «esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni… Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano».

Testo limpido, fraseggio compatto, la norma è un omaggio al contraddittorio, replicando schemi argomentativi risalenti all’alba dei tempi: tutte le parti illustrano le proprie conclusioni; tutte le parti possono replicare se vogliono; in omaggio alla peculiare posizione dell’imputato, costui e il suo difensore hanno diritto di giovarsi dell’ultima parola se la chiedono.

Tutto chiaro no? 

E, invece, a quanto pare, non è chiaro affatto, perché nei nostri Tribunali circola da alcuni mesi una roba che possiamo definire “leggenda metropolitana”, visto che non esiste nome giuridico adatto a definirla: secondo la leggenda, la parte civile avrebbe sì anch’essa il diritto di replica, ma solo se per primo replica il pubblico ministero, altrimenti deve tacere. E’ irrilevante che la legge dica nero su bianco che tanto il pubblico ministero quanto i difensori delle parti private possono replicare, perché la parte civile –narra la leggenda- vede le sue sorti appese a quelle del pubblico ministero, arbitro di decidere, col suo silenzio, anche se il difensore di parte civile ha diritto di parola o no. Ed è anche irrilevante che per avventura la replica abbia ad oggetto la pura pretesa civilistica, su cui il pubblico ministero non ha né titolo né modo per argomentare.

Chi scrive aveva appreso questa cosa dalla vox populi dei colleghi dei più disparati fori, senza crederla realmente possibile sino alla giornata di ieri, quando la leggenda metropolitana è divenuta realtà, privando la parte civile di un diritto di replica che avrebbe (tra l’altro) in concreto impedito al Tribunale di pronunziare un’erronea declaratoria di prescrizione; danno non da poco, dunque, realizzato, oltretutto, senza che alla parte civile fosse concesso di argomentare l’(effettiva) sussistenza del proprio diritto di replica.

Si dirà: perché evocare addirittura il crepuscolo degli dei wagneriano per una simile piccolezza? Beh, perché il diavolo è nei dettagli e in queste piccole, ma quotidiane e continue distruzioni del testo della legge, si consuma la tragedia di un sistema giustizia che ormai non conosce più regole ed è allo sbando totale.

Noi avevamo un codice; per alcuni brutto, per altri meraviglioso, per altri ancora perfettibile, ma di fatto lo avevamo ed era ciò che la legge dovrebbe essere: una fonte di certezze, umane e limitate, certamente, ma pur sempre una salda roccia cui aggrapparsi per evitare l’arbitrio.
Ora siamo al punto in cui il primo che si sveglia la mattina e decide, per esempio, che il diritto iscritto in seno al 523 c.p.p. non esista più, può farlo tranquillamente, anzi sarà anche imitato da altri creativi a cui è piaciuta l’idea.

E così, pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, sotto i nostri occhi la legge viene trasformata in coriandoli, finchè non ci sveglieremo e ci accorgeremo che, nel silenzio generale, lo Stato di diritto non esiste più. 

4 commenti:

  1. Diceva giusto la vox populi, è da un bel pò che succede questo ed altro, e non solo nel penale !!!!!!!!!!

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  2. Sintomi sicuri di Götterdämmerung caduta degli dei): le chat di Palamara.

    Rosario Russo

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  3. Le chat di Palamara, sì, certamente. Già prima delle chat di Palamara, però, una certa magistratura impegn

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  4. stavo per commentare, sopra... concludo: prima delle chat di palamara, e già immediatamente dopo le stragi 92-3, i primi sintomi di Götterdämmerung. palamara è entrato nel "sistema" quando ci ha avvisati Cossiga, ma è certo che quel coacervo di indegnità era stato concepito molto prima. l'emerito sapeva, nonostante palamara fosse un tonno, che avrebbe fatto brillante carriera: è stato perché era un valido statista, o anche a conoscenza delle cose indicili di cui sospettava un valido giurista, prima di morire di crepacuore?
    italia di ignavi. che non risparmia i magistrati, i primi a rifiutare la costituzione.

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