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lunedì 9 febbraio 2026

L'astensionismo non sempre è un male.



di Massimo Vaccari - Magistrato 

Chi esercita la giurisdizione ha il dovere di essere imparziale, di testimoniare imparzialità in ogni contesto, anche extra-funzionale, per evitare che il comportamento del singolo possa porre a rischio la fiducia dei cittadini nel corretto svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Questo è uno dei passaggi più significativi del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’incontro avuto solo il 16 gennaio 2026 con i magistrati ordinari in tirocinio. 

Perché è chiaro che l’imparzialità, ma anche l’apparenza di imparzialità, è una delle qualità fondamentali del magistrato, anzi forse sono la Qualità.   

Ebbene, negli ultimi giorni è assurta agli onori delle cronache l’ordinanza dell’ufficio centrale per il referendum, composto da consiglieri di Cassazione, che ha imposto la riformulazione dei quesiti del referendum sulla Giustizia. 

A prescindere dalla considerazione che si è trattato del primo caso, nella storia referendaria, di riformulazione di un quesito dopo che era stato già ammesso,  ha destato non poca sorpresa apprendere che del supremo consesso faceva parte anche la dott.ssa Donatella Ferranti, già deputata del Pd per dieci anni e già presidente della commissione Giustizia della Camera, rientrata nei ruoli della magistratura nel 2018 con funzioni di giudice di Cassazione.

I nostri attenti lettori ricorderanno sicuramente come la Ferranti fosse stata tra i tanti questuanti che si rivolgevano a Luca Palamara, quando quest’ultimo era componente del Csm, per raccomandarsi o raccomandare. 

In particolare, come abbiamo riferito in un articolo di qualche anno fa, dalle chat pubblicate da il quotidiano “la Verità” era emerso che, nel periodo in cui era ancora parlamentare, ella aveva scambiato diversi sms con il p.m. romano per sostenere la nomina di due magistrati ad incarichi di un certo prestigio.

Ora, nonostante il fulmineo abbandono dell'Associazione Nazionale Magistrati avvenuto al primo sentore di possibili sanzioni interne,  un simile back ground non avrebbe dovuto indurre la dott.ssa Ferranti ad astenersi dal partecipare ad una decisione che, se il Governo ed il Presidente della Repubblica avessero seguito l’ultronea indicazione della Cassazione, avrebbe potuto far slittare i tempi di svolgimento del referendum, aspramente contestato da alcuni partiti, tra cui anche il Pd? 

L’esigenza di assicurare anche quella apparenza di imparzialità nell’esercizio delle finzioni giurisdizionali, che costituisce virtù imprescindibile di ogni magistrato, non  l’avrebbe imposto? 

Ai nostri lettori la (non) ardua sentenza. 

5 commenti:

  1. Sig. Massimo Vaccari-Magistrato
    Concordo imparzialità l'essere superpartes con il suo virgolettato all'inizio del post.
    La domanda è: Tutti i magistrati? Tutti Giudici? ci metto anche tutti gli operatori del diritto?

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  2. Mettiamo i fatti sul tavolo. Uno alla volta. Senza suggestioni.
    L’articolo di Massimo Vaccari parte da una premessa condivisibile – l’imparzialità del magistrato e persino la sua apparenza – e la usa come grimaldello per forzare una conclusione che non regge né sul piano giuridico, né su quello istituzionale, né su quello logico. È una tecnica nota. Si cita un principio alto. Poi lo si piega. Infine lo si usa per colpire un bersaglio già scelto.
    Prima domanda, quella che nessuno nell’articolo osa formulare apertamente:
    di che cosa stiamo parlando, esattamente?
    Non di un giudizio su persone.
    Non di una sentenza.
    Non di un processo penale.
    Stiamo parlando di un’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, organo collegiale, a composizione plurima, che esercita una funzione tecnica di controllo di legittimità referendaria, non una funzione giurisdizionale in senso proprio. Già qui, primo scivolone: parlare di “funzioni giurisdizionali” è impreciso. E quando si è imprecisi all’inizio, di solito lo si diventa molto di più alla fine.
    Seconda domanda:
    l’astensione di un magistrato è un dovere morale o un obbligo giuridico?
    La risposta, che Vaccari evita accuratamente, è semplice: l’astensione è un obbligo solo nei casi tipizzati dalla legge. Fuori da quei casi, è una scelta personale, non sindacabile ex post sulla base di simpatie politiche attribuite, ricostruzioni mediatiche o allusioni.
    E qui arriviamo al cuore dell’operazione retorica.
    La presenza della dott.ssa Donatella Ferranti viene presentata come “sorprendente” non per ciò che ha fatto nell’organo collegiale, ma per ciò che è stata anni prima: parlamentare, presidente di Commissione, interlocutrice – come decine di altri – di Luca Palamara.

    Essere stati parlamentari non è una colpa.
    Rientrare nei ruoli della magistratura è previsto dalla legge.
    Aver scambiato messaggi con un consigliere del CSM non equivale a una condanna, né disciplinare né penale.

    Vaccari lo sa. Ma finge di non saperlo. Tecnica vecchia: non si accusa mai direttamente. Si allude. Si suggerisce. Si strizza l’occhio al lettore. Poi si conclude con un elegante “ai lettori la sentenza”. Un modo raffinato per lavarsene le mani.

    Terza domanda, quella decisiva:
    l’“apparenza di imparzialità” può diventare un criterio elastico, retroattivo, politicamente orientato?

    Se la risposta fosse sì, il sistema collasserebbe.
    Perché allora dovremmo chiederci:

    – un magistrato che ha votato in passato può occuparsi di elezioni?
    – uno che ha scritto un articolo può partecipare a un collegio?
    – uno che ha una biografia pubblica può mai più esercitare funzioni di garanzia?

    La verità è che l’“apparenza di imparzialità” non è un sentimento del lettore, né una reazione epidermica del commentatore politico. È un concetto giuridico rigoroso, che vive dentro regole precise. Altrimenti diventa un’arma. E le armi, in democrazia, vanno maneggiate con molta cautela.

    C’è poi un dettaglio rivelatore. Vaccari richiama il discorso del Presidente Sergio Mattarella. Ma ne fa un uso selettivo. Prende una frase, la isola, la assolutizza. Dimenticando che lo stesso Presidente ha sempre difeso l’autonomia della magistratura dalle campagne di delegittimazione, non certo incoraggiato processi alle intenzioni o giudizi basati sulle biografie.

    Ultima domanda, quella che chiude il controesame:
    chi trae beneficio da questo tipo di ragionamento?
    l
    Non la fiducia dei cittadini.
    Non la chiarezza istituzionale.
    Non la cultura delle garanzie.
    Ne trae beneficio una sola cosa: la narrazione tossica secondo cui la giurisdizione sarebbe un campo di battaglia politica mascherato. Una narrazione che guarda caso viene agitata ogni volta che un passaggio tecnico non piace a qualcuno.

    L’articolo di Vaccari non difende l’imparzialità. La strumentalizza.
    Non tutela l’istituzione. La espone.
    Non chiarisce. Insinua.
    E quando il dubbio non nasce dall’analisi, ma dall’allusione, non è più dubbio. È propaganda.

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    Risposte
    1. Propaganda, appunto. Non rispondiamo con parole nostre, ma con quelle dell'ordinanza del "giudice" che evidentemente non ha letto. E' evidente che la sua "propaganda" non troverà ulteriore spazio in questo luogo. Stia bene.

      L'ordinanza afferma esplicitamente che le funzioni assegnate all'Ufficio dall'ordinamento (art. 12 della legge n. 352 del 1970) sono "pacificamente di natura giurisdizionale", pur precisando che si tratta di una giurisdizione "non contenziosa".
      Viene ribadito che l'Ufficio ha una natura soggettivamente giurisdizionale in quanto è costituito presso la Corte di Cassazione e composto da magistrati. Per questo motivo, le sue pronunce sono considerate espressioni di un giudice sotto il profilo soggettivo.
      Sebbene non eserciti funzioni "tipicamente giurisdizionali" nel senso di risolvere controversie tra parti contrapposte, l'Ufficio opera in condizioni di neutralità e i suoi atti sono considerati soggettivamente giurisdizionali. La sua attività consiste in un accertamento definitivo della legittimità della richiesta referendaria, che segna la consumazione del procedimento per la fase di sua competenza.
      Proprio in virtù di questa natura giurisdizionale, la Corte Costituzionale ha riconosciuto all'Ufficio Centrale la legittimazione a promuovere incidenti di legittimità costituzionale (ordinanze nn. 1 e 14 del 2009; sentenza n. 278 del 2011).
      Essendo atti di un organo giurisdizionale, le ordinanze dell'Ufficio Centrale non sono suscettibili di impugnazione davanti alla stessa Corte di Cassazione, né sono soggette al controllo del Giudice Amministrativo, il quale è privo di giurisdizione in merito

      Elimina
  3. Il principio di imparzialità prerequisito della giusta decisione tutelata dall'art. 111Cost., rigidamente pone a suo fondamento l'immagine di imparzialità. Un principio cardine del giusto processo. I dovere di APPARIRE imparziale, a tutela della fiducia pubblica, è rigidamente statuito dalle Sezioni Unite della S.C.(sent. n. 8906 del 14 maggio1998), dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU.
    Questo è un Blog che tutela la cultura vera , per cui non può esservi posto per la propaganda da bottega.

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  4. Grazie a Francesco Grasso. Faccio mio il tuo commento mi serve.

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