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venerdì 6 marzo 2026

107, e non vederlo ...






Il “nuovo” art. 107 Cost. «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.».

Se vincerà il Si questo sarà il nuovo testo  del primo comma dell’art. 107 della Costituzione. 

La conseguenza d’immediata percezione è che l’Alta Corte non potrà, in sede disciplinare,  trasferire né dispensare dal servizio alcun magistrato, competenze riservate ai rispettivi CSM. 

Una bella differenza rispetto al pregresso, se si ricorda, ad esempio, il trasferimento disciplinare cautelare di mezza Procura di Salerno avvenuto in pochi giorni senza sostanziali possibilità di difesa. 

Una svolta garantista che quelli per il No volutamente non considerano, perché devono sostenere che si tratta di una riforma “punitiva”. 

Contro ogni evidenza, compresa quella che realizza la separazione della carriere  nella modalità più “soft” che possa immaginarsi, mantenendo tutti i magistrati nel medesimo ordine (nuovo art. 104, primo comma,  Cost.)


Scenari.

Si realizza, in sostanza,  l'abrogazione implicita per incompatibilità, in quella parte,  della normativa disciplinare sott'ordinata alla Costituzione.

Quella disciplina  potrebbe essere rimodulata con la legge ordinaria di attuazione e si schiudono due scenari.    

Il primo: poiché il trasferimento (sia cautelare che sanzionatorio) e la rimozione (sanzionatoria) devono essere comunque previste, vuol dire che l'Alta Corte le affermerà e spetterà poi al CSM metterle in pratica. 
Quella dei CSM è (sarà) una competenza stabilita direttamente dalla Costituzione e non può essere svuotata di contenuto; ciascun  CSM avrà comunque discrezionalità amministrativa e se c'è esercizio di un potere amministrativo deve esserci la possibilità di contestarlo davanti ad un giudice.        Il giudice degli atti amministrativi è quello amministrativo (Tar e Consiglio di Stato). Pertanto, si prefigura una  tutela molto più forte per tali tipologie di misure che per operare dovranno essere "suggerite" dall'Alta Corte, attuate dal CSM e potenzialmente sindacate dal Giudice Amministrativo.  

Una variante ancor più radicale: trasferimenti e rimozioni fanno parte dell'armamentario disciplinare e deve esserci un organo capace di usarlo in modo acconcio. In tal caso quell'organo non potrà che essere il CSM (i CSM) dinanzi al quale si svolge il procedimento disciplinare non già in sede giurisdizionale, bensì amministrativa. L'eventuale provvedimento sanzionatorio sarà impugnabile dinanzi a chi ha "giurisdizione disciplinare"   , vale a dire l'Alta Corte.  In tale ipotesi resterà il problema dell'impugnazione con la quale chi esercita l'azione disciplinare     invochi l'applicazione della sanzione del trasferimento o della rimozione escluse dal CSM: l'Alta Corte non potrà applicarle direttamente, quindi  ulteriori passaggi saranno  necessari ...  

3 commenti:

  1. Davvero complicata questa questione. In sede di decreti di attuazione ci si dovrà avvalere dei migliori esperti della materia.

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  2. A me pare una semplice dimenticanza, che conferma la scarsa qualità della riforma e crea rilevanti problemi interpretativi e applicativi. Un altro elemento di incertezza sul quadro che, concretamente, avremo davanti quando la riforma sarà attuata. Lo scopriremo solo vivendo (grazie, anche no).

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  3. Dimenticanza, è probabile. Ma in ambito costituzionale conta il testo, è una buona occasione per ribadirlo. E' solo con quello che le leggi ordinarie dovranno confrontarsi e la Corte Costituzionale non risalirà certo alle intenzioni dei proponenti dalle loro, talvolta sguaiate, dichiarazioni mediatiche. Una ragione di più per guardare con oggettività ai contenuti.

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