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sabato 1 dicembre 2007

Intercettazioni, le due misure della riservatezza


di Guido Neppi Modona
(Professore Ordinario di Diritto e Procedura Penale
ex Vice Presidente della Corte Costituzionale)


da Il Sole 24 Ore del 30 novembre 2007


Il diritto di tutti all’informazione non deve essere sacrificato per le garanzie di pochi

La storia infinita dei rapporti tra la tutela individuale della riservatezza e dell’onore, il diritto costituzionale di informare e di essere informati sulle vicende giudiziarie e le esigenze della giustizia penale ha vissuto pochi giorni orsono un momento importante, grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 (relatore il vicepresidente Giovanni Maria Flick), di cui Il Sole 24 Ore ha dato ampiamente notizia il 24 novembre.

La sentenza è intervenuta su un tema particolarmente sensibile, quello delle intercettazione telefoniche, la cui divulgazione, specie nei processi aventi rilevanza politica o in cui sono comunque coinvolti soggetti politici, continua a suscitare vivacissime polemiche.

Gli sconvolgenti rapporti sotterranei tra giornalisti televisivi Rai e Mediaset rivelati dalla recente divulgazione di intercettazioni telefoniche dimostrano una volta di più quale sia la rilevanza della disciplina delle intercettazioni, anche al di là della loro utilizzazione processuale.

La Corte costituzionale ha affrontato un particolare aspetto della legge n. 140 del 2003, che tratta delle prerogative riservate ai parlamentari e alle alte cariche dello Stato in relazione al processo penale.

In tema di intercettazioni telefoniche, l’articolo 6 della legge garantiva ai parlamentari una specialissima tutela del diritto alla riservatezza: premesso che, in attuazione dell’articolo 68 della Costituzione, per disporre una intercettazione telefonica nei confronti di un membro del Parlamento è necessaria l’autorizzazione alla Camera di appartenenza, la legge stabiliva che se nel corso di intercettazioni nei confronti di terzi venivano fortuitamente registrate le conversazioni di un parlamentare, il giudice doveva chiedere l’autorizzazione anche se intendeva utilizzarle solo nei confronti dei terzi; se il Parlamento negava l’autorizzazione, la documentazione delle intercettazioni doveva essere immediatamente distrutta e andava quindi irrimediabilmente persa ai fini processuali.

La tutela della riservatezza del parlamentare era assoluta, ma altrettanto assoluto era il sacrificio delle esigenze della giustizia e del diritto all’informazione giudiziaria: le intercettazioni distrutte non potevano evidentemente essere utilizzate nei confronti degli imputati e il loro contenuto era definitivamente sottratto alla conoscenza dell’opinione pubblica.

La Corte costituzionale ha appunto dichiarato illegittima questa disciplina, rilevando che la Costituzione intende proteggere il parlamentare dal rischio di iniziative giudiziarie persecutorie, ma tale rischio non è configurabile in caso di intercettazioni indirette, cioè “casuali” o “fortuite”, delle conversazioni telefoniche.

La Costituzione non appresta infatti una tutela rafforzata al diritto del parlamentare alla riservatezza e all’onore, ma mira a proteggere il regolare svolgimento della funzione parlamentare da azioni giudiziarie pretestuose.
Il privilegio accordato al parlamentare determinava pertanto una ingiustificata disparità di trattamento non solo tra il titolare del mandato elettivo e i comuni cittadini, ma anche tra imputati, in quanto configurava una immunità a vantaggio di soggetti per il solo fatto che nelle telefonate intercettate era intervenuto come interlocutore un parlamentare.

D’ora innanzi, ha spiegato la Corte, le intercettazioni che contengono le conversa-zioni del parlamentare potranno quindi essere utilizzate nei confronti dei terzi senza necessità di chiedere l’autorizzazione del Parlamento.

La sentenza non era chiamata ad affrontare il tema generale dei “terzi innocenti”, cioè di coloro che parlano su utenze telefoniche intercettate e che vedono poi le loro conversazioni date in pasto al pubblico dai mezzi di informazione anche quando non hanno alcuna attinenza con il processo, specie se si riferiscono a vicende della loro vita privata.

Alcuni passi della sentenza della Corte lasciano comunque intravedere che la tutela della riservatezza e dell’onore dei terzi innocenti (di cui si sta occupando il Parlamento con un apposito progetto di legge) non potrà essere assoluta, alla stregua del modello “demolitorio” delle intercettazioni in cui rimanevano fortuitamente impigliati i parlamentari.

Dovrà cioè essere possibile un eventuale futuro recupero processuale delle intercettazioni e non dovrà essere irrimediabilmente sacrificato il diritto all’informazione, specie quando vi sia un interesse pubblico alla conoscenza di fatti e vicende di per sé irrilevanti nel processo, ma assai rilevanti ai fini della trasparenza e del controllo democratico sui pubblici poteri e sull’esercizio dei pubblici servizi, a cominciare dall’informazione televisiva.

2 commenti:

  1. Rettifico la notizia sull'incontro di Milano; i dettagli qui

    http://beppegrillo.meetup.com/476/boards/view/viewthread?thread=3874733

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  2. Notizia flash

    Catanzaro 1 dicembre: convegno per la presentazione del numero speciale di MicroMega dedicato al caso Calabria col titolo (tratto da una splendida frase di Vaclav Havel) “La legalità è il potere dei senza potere”.

    Qui potete leggere l'intervento a distanza scritto per l'occasione da Antonio Tabucchi:
    http://voglioscendere.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1703695

    Qui potete ascoltare tutti gli interventi del convegno:
    http://www.radioradicale.it/scheda/241703/la-legalita-e-il-potere-dei-senza-potere

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