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domenica 27 gennaio 2008

L'atto di incolpazione a carico di Luigi De Magistris



Pubblichiamo l’intero atto di incolpazione con tutte le contestazioni disciplinari per le quali il collega Luigi De Magistris è stato giudicato dinanzi alla Sezione Disciplinare del C.S.M., così che ognuno possa farsi un'idea oggettiva di cosa è accaduto.

In testa a ognuna delle incolpazioni abbiamo inserito (segnalandolo anche con due colori diversi) l’annotazione della condanna o della assoluzione pronunciate con la sentenza del 18 gennaio 2008.

Con altro post – a questo link – abbiamo pubblicato l’intera memoria difensiva di Luigi De Magistris.

L’intero dibattimento, ivi compresa la requisitoria del Procuratore Generale e l’arringa del difensore sono ascoltabili su Radio Radicale.

Nei prossimi giorni pubblicheremo commenti di approfondimento di questi atti, per illustrarli in maniera più comprensibile anche ai "non addetti ai lavori". Fino ad allora, la memoria difensiva di cui sopra può costituire una guida utile a ricostruire i fatti.

_________________


Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare


Proc. n. 94/2007 R.G.

Il Presidente

Rilevato che in data 13.12.2007 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto il rinvio a giudizio, con lettura degli atti consentiti, nei confronti del

dott. Luigi De Magistris (nato a Napoli il 20.6.1967)
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,

incolpato


A) Condannato

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° comma, lett. n) del Decr. Legisl. n. 109/2006 modificato con Legge n. 269/2006, per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; in particolare nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, con grave inosservanza delle disposizioni adottate dal capo dell’ufficio che aveva disposto in data 29.3.2007 la revoca della coassegnazione anche al medesimo di un procedimento penale (n. 1217/05-21), ordinava in data 30.3.2007 – malgrado non avesse più alcuna legittimazione a procedere essendo intervenuta la revoca dell’assegnazione – la trasmissione di detto procedimento per competenza ex art. 11 c.p.p. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sottraendone la disponibilità ai magistrati rimasti coassegnatari del procedimento.


B) Condannato

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. lett. a), g), e u) del D.Lgs. 109/2006 per avere, con grave e inescusabile negligenza, emesso, nell’ambito del procedimento penale n. 3750/0321-n. 444/05-21, denominato “Toghe lucane”, in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del dr Vincenzo Tafano, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito il successivo 7.6.2007, connotato da gravi anomalie, quali l’evidente non pertinenza della motivazione (attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007) nella parte in cui richiamava procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con conseguente illegittima diffusione dei relativi atti di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle persone impropriamente nominate, tra le quali due magistrati del Tribunale di Potenza, che si ipotizzava avessero una relazione extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai fini indiziari sia ai fini della motivazione dell’atto;


C) Condannato

della violazione degli artt. 1, 2, 1° comma, lett. n) del D.Lgs, 109/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti emettendo il decreto suddetto senza preventiva informazione del Procuratore della Repubblica, capo dell’Ufficio e magistrato codelegato alla trattazione del procedimento; violazione da ritenersi grave per la rilevanza del provvedimento – emesso a carico di un Procuratore Generale della Repubblica, di un ex parlamentare, di un alto funzionario della Polizia di Stato, del Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – per il clamore che avrebbe sicuramente suscitato e per i prevedibili dirompenti effetti che avrebbe avuto sull’amministrazione della giustizia penale in Basilicata.


D)

1. Assolto

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), ed n) del D.Lgs. 109/2006, perché, arrecando ingiusto danno e con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, adottava, nell’ambito del procedimento penale n. 949/2006, un decreto di perquisizione locale nei confronti di tre indagati, tra i quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, tacendone l’esistenza al Capo del suo Ufficio, al quale sottoponeva esclusivamente il decreto di sequestro preventivo d’urgenza adottato nell’ambito della stessa indagine, che sarebbe stato poi eseguito contestualmente alla perquisizione; violazione da ritenersi grave per la particolare pregnanza del dovere d’informazione verso il Procuratore, data la rilevanza del provvedimento, la qualità dei suoi destinatari, e le prevedibili conseguenze in termini di pubblico clamore, credibilità della giurisdizione e buon funzionamento dell’Amministrazione della giustizia.


2. Condannato

della violazione degli artt. 1 e 2, lett. n) D.L.vo 23/212006 n. 109, per avere emesso, con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli organi competenti, nell’ambito del procedimento penale n. 444/05–21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e di cui era coassegnatario il dott. Mariano Lombardi procuratore della Repubblica, in data 17.2.2007 nei confronti della dott.ssa Felicia GENOVESE (sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza) e del marito della stessa Michele Cannizzaro entrambi indagati per il reato di cui agli arti. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione, decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati dal tribunale del riesame perché adottati dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari) ed invito a comparire nei confronti della dott.ssa Genovese, senza previa informazione del Procuratore della Repubblica, anche coassegnatario del procedimento.


E) Condannato

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. g) del D.Lgs. 109/2006, perché nell’ambito del procedimento penale n. 2350/03 R.G.N.R., con inescusabile negligenza, dopo l’emissione (in data 23 giugno 2006) ed esecuzione (in data 12 luglio 2006) nei confronti di 26 indagati di un provvedimento di fermo, ometteva di richiederne la convalida al G.I.P. di Catanzaro ai sensi dell’art. 390 c.p.p., determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del G.I.P. in data 14.7.2006.


F) Assolto

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. lett. d), del D.lgs. 109/2006, perché, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo in essere più comportamenti gravemente scorretti generava, nei confronti dei superiori e di altri magistrati, sospetti non suffragati da elementi probanti, con conseguente oggettivo discredito per l’istituzione giudiziaria. In particolare:

1. nelle note trasmesse al CSM in data 2 aprile 2007 ed al Procuratore Generale di Catanzaro in data 16 aprile 2007, il dott. De Magistris, nel riferire in merito alla disposta segretazione dell’iscrizione dei nominativi di Pittelli Giancarlo e di Cretella Lombardo Walter, affermava di non aver “... informato il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto dell’iscrizione a mod. 21 dell’avv. Giancarlo Pittelli per i motivi che ha specificato, non solo nel provvedimento di iscrizione stesso, ma anche nella nota trasmessa alla Procura della Repubblica di Salerno, nella quale si legge: “Per scongiurare, difatti, che l’indagato potesse essere messo a conoscenza dell’iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che lo riguardava, per quanto di fatti era emerso, ho effettuato un provvedimento – motivato – di iscrizione, disponendo la segretazione dell’atto...” mostrando così di diffidare della riservatezza e della correttezza del Capo dell’ufficio senza, peraltro, addurre circostanze concrete che potessero giustificare tale atteggiamento;

2. nel provvedimento in data 30 marzo 2007, con cui veniva trasmesso il procedimento cosiddetto “Poseidone”, n. 1217/05-21, alla Procura della Repubblica di Salerno, ritenuta competente ex art. 11 c.p.p., esponeva di ritenere che il provvedimento di revoca della coassegnazione disposto dal Procuratore dott. Lombardi fosse “... connotato da profili di illicei-tà... In particolare, la condotta associativa che vede coinvolto, quale indagato, nel procedimento penale indicato in oggetto, il Sen. Avv. Gian-carlo Pittelli sembra essere caratterizzata, a questo punto, anche proprio dalla sua capacità di consumare condotte illecite unitamente a Magistrati ... Ritengo a questo punto doveroso trasmettere gli atti a codesto Ufficio sia per valutare, alla luce dei nuovi elementi, la connessione dell’intero fascicolo con gli atti già trasmessi (tenuto conto del coinvolgimento del dr Lombardi), sia per evitare che Magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti che ritengo gravi, possano contribuire a reiterare condotte di favore nei confronti, quanto meno, dell’indagato Piattelli. Ritengo veramente assai grave e sconcertante che dopo due anni circa di attività di indagine ... mentre mi accingevo a richiedere l’applicazione di misure cautelari personali e reali ed avviarmi al deposito degli atti ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., mi venga revocata la coassegnazione con un provvedimento che, tra, l’altro, mi pare illegale”, con ciò adombrando una possibile strumentalizzazione dei propri legittimi poteri da parte del Procuratore della Repubblica in vista del raggiungimento di finalità illecite, senza specificare né i moventi né lo scopo del Procuratore;

3. con nota diretta al Procuratore della Repubblica in data 10 luglio 2007, il dott. De Magistris, riferendosi a due richieste che gli provenivano dal Procuratore Aggiunto dott. Murone, volte a conoscere eventuali ipotesi di duplicazione di indagini nei procedimenti 1217/05-21 e 2057/06-21, chiedeva “... direttive sulla necessità – e le eventuali modalità – delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto richiedente, il quale appare coinvolto in rapporti che appaiono sospetti, per come già rappresentato al Procuratore della Repubblica di Salerno, proprio con il principale indagato, Saladino Antonio”, definendo le richieste del Procuratore Aggiunto “un’oggettiva interferenza sull’attività investigativa in pieno svolgimento” presso il suo Ufficio ed assumendo, altresì, di aver già riferito, “per le vie brevi”, circa il coinvolgimento ... del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia”.
Richiesto dal dott. Lombardi di precisare in cosa consistevano i sospetti che egli aveva nei confronti del Procuratore Aggiunto dott. Murone, riferiva che erano stati acquisiti elementi di collegamento tra quest’ultimo e l’indagato, Saladino Antonio, clementi desumibili dall’esame di alcuni tabulati telefonici, non essendo peraltro in grado di spiegare “secondo quale aspetto la richiesta del dott. Murone gli appariva come una oggettiva interferenza nell’attività investigativa che stava compiendo ...”. Analogamente, anche con riguardo al dott. Cisterna, il ritenuto “coinvol-gimento” veniva desunto da “contatti telefonici che emergevano dai tabulati acquisiti nel procedimento”. In entrambi i casi veniva, quindi, esclusa la sussistenza di elementi tali da determinare l’assunzione della veste di indagato da parte di magistrati asseritamene “coinvolti”, come comprovato dalla mancata iscrizione dei nominativi dei dottori Murone e Cisterna nel registro degli indagati.


G) Condannato nei termini di cui alla motivazione della sentenza, allo stato non ancora depositata

della violazione degli arti. 1 e 2 lett a), g), m) ed ff) del D.lg.vo n. 109/2006, perché mancava gravemente ai propri doveri di diligenza, di equilibrio e di rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario, e adottava provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, in quanto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopraindicate, violando l’art. 335 c.p.p., eludeva l’obbligo di immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di CRETELLA LOMBARDO Walter e di PITTELLI Giancarlo attraverso la redazione di un provvedimento di iscrizione – abnorme e comunque inidoneo a determinare effetti giuridici – del seguente testuale tenore.
“OGGETTO: iscrizione di nominativi di indagati nel registro mod. 21. Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del proc. n. 1217/05 mod. 21,
viste, in particolare, le risultanze già inviate dai CTU dr Pietro SAGONA e dr Gioacchino GENGH1, dispone iscriversi i seguenti nominativi: PIITELLI Giancarlo; nato a Catanzaro il 9.2.1953; CRETTELLA LOMBARDO Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951; il primo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 648 bis c.p., in Catanzaro, nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p. dall’art. 416 c.p., nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto;
rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza – desunte anche da attività effettuata in altro procedimento – che impongono che il predetto provvedimento venga immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno, nemmeno al R.E.G.E; rilevato che tali ragioni non debbono, comunque pregiudicare i diritti degli indagati; dispone che la decorrenza dei termini delle indagini preliminari avvenga alla data odierna;
letti gli artt. 329 e 335 c.p.p. dispone il segreto sul presente proedimento. Catanzaro 31.1,2007”
Con postilla autografa a margine veniva aggiunto;
“Si aggiorni inserendosi anche il reato p. e p., dall’art. 2 lg 25.1.1982 n. 17 Cz 15.3.07”
L’atto, quindi, privo di qualsiasi attestazione di deposito e di altro connotato che conferisse certezza alla sua data, contrasta con l’art. 335 c.p.p., che consente una segretazione delle iscrizioni sul registro, ma non una “iscrizione” destinata per ragioni di riservatezza a rimanere nell’armadio blindato dell’ufficio, con una lesione dei diritti delle persone cui è attribuito il reato.
Veniva così formato un atto elusivo delle specifiche finalità cui era destinato (l’iscrizione al Re.Ge.) con fissazione del decorso dei termini per le indagini preliminari con i corrispondenti diritti dei soggetti indagati, ed inoltre gravato dall’apposizione di un segreto non contemplato né dal terzo comma dell’art. 329 c.p.p. (difettando la qualifica di atto d’indagine) né dal terzo comma bis dell’art. 335 c.p.p. (difettando la richiesta di comunicazioni da parte degli aventi diritto)”.
Con lo stesso comportamento, il dott. De Magistris impediva inoltre al Procuratore dott. Lombardi di astenersi in relazione ad un procedimento del quale era coassegnatario, e che vedeva quale indagata persona con cui, come riferito dallo stesso Lombardi, aveva un ventennale rapporto di amicizia e frequentazione.
Inoltre la “anomala” annotazione della supposta iscrizione ha determinato comunicazioni difformi dal vero ed in contrasto con le testuali previsioni dell’art.110 bis delle disp. di att. del c.p.p..


H) Non luogo a provvedere

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. g) ed n) D. Lgs. 109/2006, perché, con grave violazione di legge per negligenza inescu-sabile e grave inosservanza di norme regolamentari, ordinava in data 1.3.2007 una perquisizione domiciliare (successivamente annullata dal Tribunale del Riesame per carenza di indizi) nei confronti di un ufficiale generale della Guardia di Finanza e l’invio di un’informazione di garanzia nei confronti di un parlamentare senza previamente iscrivere i relativi nominativi nel registro notizie di reato, così come specificamente contestato al capo precedente, e senza previamente informare gli altri magistrati coassegnatari del procedimento che erano all’oscuro di tali iniziative non concordate.


I) Assolto

della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. Lett. u) e aa), del D.lgs 109/2006, perché nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopra indicate, ponendo scarsa attenzione al profilo della riservatezza nello svolgimento dell’attività investigativa ed omettendo qualsiasi cautela idonea a prevenire la diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso rendeva possibile ripetute ed incontrollate fughe di notizie. In particolare:

1. con riferimento all’informazione di garanzia emessa nei confronti di Bisignani Luigi, il quale riferiva, con esposto datato 10 luglio 2007, di essere stato contattato in data 3 luglio 2007 dal vice direttore del settimanale Panorama che gli chiedeva di commentare l’avviso di garanzia emesso nei suoi confronti dalla Procura di Catanzaro per reati previsti dalla legge Anselrni sulle associazioni segrete nell’ambito di una più ampia inchiesta delegata al dott. De Magistris: avviso di garanzia che gli veniva ritualmente notificato il successivo 5 luglio in occasione della perquisizione disposta nei suoi confronti dal suddetto magistrato;

2. con riferimento all’iscrizione nel registro degli indagati del Presidente del Consiglio dei ministri in carica Romano Prodi, disposta il 13 luglio 2007 sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, la notizia dell’iscrizione veniva diffusa lo stesso giorno attraverso il sito web di Panorama in cui appariva l’articolo a firma di Giacomo Amaduri dal titolo “Inchiesta sulla loggia di San Marino: Prodi indagato a Catanzaro”;

3. prima ancora della iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri nel registro degli indagati, sul settimanale Panorama n. 28 del 12 luglio 2007, distribuito in edicola il 6 luglio 2007, era apparso un articolo dal titolo “Le relazioni pericolose del professore” di Giacomo Amadori in cui veniva riferito di persone indagate vicine al Presidente del Consiglio dei Ministri c dello svolgimento di un’analisi dei tabulati del numero di cellulare utilizzato dal Presidente Prodi. Tali notizie, alla data del 6 luglio, non potevano che provenire da fonti dirette, poiché a quella data non era stato utilizzato in sede processuale o incidentale alcun documento nel quale esse fossero formalizzate;

4. con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione locale emesso in data 5 giugno 2007 dal dott. De Magistris in pregiudizio, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza dott. Vincenzo Tufano, ed eseguito il 7 giugno, il dott. De Magistris ri-sulta aver inviato il successivo 8 giugno, all’indirizzo di posta elettronica del Capitano dei CC Pasquale Zacheo, non delegato allo svolgimento delle indagini, il decreto di perquisizione, che lo stesso Zacheo faceva inviare immediatamente all’indirizzo di posta elettronica del giornalista del Corriere della Sera Carlo Vulpio, il quale si occupava di “Toghe lucane” e intratteneva in quel periodo assidui rapporti personali con dott. De Magistris, testimoniati dalle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito dei procedimento penale n. 2751/06-21 dalla Procura della Repubblica di Matera.


L) Assolto

della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), d), v), aa) del D.Lgs. 109/2006, 5, 2° comma, D.Lgs. n. 106/2006 perché manteneva un disinvolto rapporto con la stampa e i mezzi di comunicazione del tutto disattento ai profili di opportunità nonché di riservatezza delle attività d’indagine preliminare, oggettivamente in grado di determinare la divulgazione del contenuto di atti giudiziari sottoposti al segreto d’ufficio, anche quando svincolati dal segreto investigativo, rendendo dichiarazioni senza la delega de! Procuratore della Repubblica e suscitando altresì pub-blicità sulla propria attività di indagine, anche utilizzando canali informativi personali privilegiati. In particolare:

1. rilasciava un’intervista al quotidiano Il Giornale, del 14 agosto 2007, avente per contenuto fatti oggetto di indagini in corso e (sia pure allusivamente) soggetti nelle medesime coinvolti, spesso utilizzando, altresì, espressioni del tutto improprie ed incontinenti, in termini di inammissibili sfoghi, del tenore “vogliono togliermi le inchieste”, “vogliono fermarmi”, ed altre della medesima portata; inoltre, nella medesima intervista, dichiarava che il procuratore della Repubblica aveva disatteso le sue richieste di essere affiancato nelle indagini più delicate ed anzi era stato oggetto di accuse “per convincere il CSM ad allontanarmi per incompatibilità ambientale”.

• rendeva, in più occasioni, dichiarazioni pubbliche o interviste riguardanti gli affari in corso di trattazione, con le quali, in maniera gravemen-te scorretta nei confronti di altri soggetti – parti, difensori e magistrati – faceva apparire che !e iniziative giudiziarie o con finalità di accertamen-ti deontologici, - adottate nei suoi confronti – fossero in realtà manifestazioni di un complotto per far cessare la sua attività d’indagine anche con il ricorso ad istituti processuali strumentalmente utilizzati per intaccare l’autonomia e il potere diffuso della magistratura(dichiarazioni al Giornale radio Rai 3 trasmessa nell’edizione delle 8.45 del 13 agosto 2007 e ripresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 agosto 2007; dichiarazione a Tele Reggio in data 19 settembre 2007; dichiarazioni al quotidiano L’Unità del 13 agosto 2007; dichiarazioni al quotidiano Uni-tà del 1 aprile 2007; intervista a Telespazio del 20 maggio 2007, con cui si lamenta che il De Magistris ingenera il convincimento d’essere vittima di persecuzioni da parte di magistrati e di politici di ogni fazione, ponendosi quale unico moralizzatore della vita pubblica calabrese; intervista al quotidiano Repubblica e al quotidiano Corriere della Sera del 21 ottobre 2007).

M) Assolto

della violazione degli arti. 1 e 2,10 comma, lett. u), del D.Lgs. 109/2006, per aver omesso di esercitare la dovuta diligenza ai fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. In particolare

a) in relazione al processo “ Toghe lucane”:

1. divulgazione sul quotidiano Calabria Ora del 25 maggio 2007 del contenuto dell’atto, coperto da segreto, avente ad oggetto il decreto di consegna di documenti emesso il 21 maggio 2007 nei confronti della dott.ssa Genovese.

2, divulgazione sul quotidiano Corriere della Sera del 26 e 27 febbraio e 3 e 17 marzo 2007, a firma di Carlo Macrì e Carlo Vulpio, del contenuto di atti e di alcune intercettazioni relative alle indagini in corso ;

3. divulgazione, sul quotidiano Corriere della Sera del 15 aprile 2007, del contenuto delle dichiarazioni del dott. Vincenzo Montemurro, Sosti-tuto Procuratore di Potenza nonché, sullo stesso quotidiano del 14 mag-gio 2007, delle dichiarazioni del dott. Rocco Pavese, GIP del Tribunale di Potenza, nonché, sullo stesso quotidiano del 25 maggio 2007, delle dichiarazioni del doti. Alberto Iannuzzi, GIP del Tribunale di Potenza, rese tutte nei rispettivi interrogatori davanti al dott. de Magistris; divulgazione di notizie riservate e di attività di indagine sul quotidiano La Stampa del 22 maggio 2007 circa le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria compiuta da de Magistris all’interno del palazzo di giustizia di Potenza.

b) In relazione ai procedimenti Poseidone e Why Not:

• divulgazione al settimanale L’Espresso in edicola il 29 marzo 2007 delle indagini in corso, con diffusione del nome degli indagati, della informazione di garanzia nei confronti del sen. Pittelli del 24 marzo (notizia apparsa sull’indicato settimanale pur essendo la notifica all’interessato avvenuta solo il giorno precedente 28 marzo) e dell’ampia ricostruzione della attività investigativa in corso sulla “presunta cupola politico-affaristica” esistente in Calabria, anche con specifici riferimenti alla collaborazione investigativa con l’OLAF (nonostante la prescritta riservatezza dell’indicata attività di cooperazione giudiziaria) ed ai possibili sviluppi delle indagini su presunte “nomine pilotate” del direttore generale dell’OLAF,

• divulgazione ai quotidiano “La Stampa” del 8 aprile 2007 (a firma di Antonio Massari), Corriere della Sera del t aprile 2007 (a firma di Carlo Macri) del contenuto e delle ragioni della nota dei 30 marzo inviata al Procuratore della Repubblica di Salerno con la quale aveva trasmesso per competenza l’intero fascicolo n. 1217/05 (come “ corpo di reato”) in relazione a responsabilità penali a carico del Procuratore Lombardi.

Visto l’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n, 109:

fissa la discussione orale per l’udienza dell’11 gennaio 2008, ore 15.00 con eventuale prosecuzione nelle udienze straordinarie del 12.1.2008 ore 9.30, 12.1.2008 ore 15.00, 14.1.2008 ore 15.04.

Avverte l’incolpato che:

a) ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento nella Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, Piazza dell’Indipendenza n. 6 ed ivi estrarne copia;

b) se intende chiedere l’esame di testimoni, deve presentarne la lista nella Segreteria della Sezione disciplinare almeno sette giorni prima del dibattimento con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame;

c) ha facoltà di presentare memorie mediante deposito presso la Segreteria, intervenire nella discussione e farsi assistere da altro magistrato, quale difensore, oppure da un avvocato del libero Foro.

Dispone che per la suddetta udienza siano citati come testi:

1) dott.ssa Isabella De Angelis. giudice del Tribunale di Nuoro;

2) Maresciallo Luigi Musardo nucleo Polizia Tribunale guardia di Finanza di Catanzaro;

3) Dott.ssa Maria Minervini, cancelliere B3 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore Generale, al dott. Luigi De Magistris e al Difensore dott. Alessandro Criscuolo.

Roma, 14 dic. 2007

Il Presidente
(NicolaMancino)

Il Magistrato Segretario
(Massimo Forciniti)

3 commenti:

  1. L’inaugurazione dell’anno giudiziario ci ha offerto una panoramica straordinaria sulla giustizia in Italia. "Bisogna essere riconoscenti soprattutto a quei magistrati che nel loro silenzio prestano la propria opera per garantire i diritti singoli e collettivi. C’è qualche scheggia, c'è qualcuno... ma io dico quel qualcuno non può coinvolgere il tutto, perché guai a immaginare che sia coinvolta l'intera magistratura in un'attività che è destabilizzante" ha detto Mancino…… chissà a chi si riferiva….

    Ancora più stupefacente è stato il discorso del Presidente della Corte di Appello di Potenza, che discettando apertamente sui provvedimenti di De Magistris nell’ambito dell’inchiesta Toghe Lucane (che, tra l’altro, correggetemi se sbaglio, è ancora in corso!!!) e criticando fortemente il PM napoletano, ha provocato un applauso scrosciante, paragonabile, per volgarità e assenza totale di rispetto per le Istituzioni, solo all’applauso unanime del Parlamento al discorso di Mastella e al banchetto a base di champagne e mortadella del Senato. CHE VERGOGNA!!!!

    E nel frattempo l’unico vero “condannato” è De Magistris….

    RispondiElimina
  2. Da vero democristiano per giunta di centro e nato e cresciuto nel centro del centro sud si è tenuto al centro anche in questa occasione eludendo clamorosamente il centro delle inconsistenti accuse ha decretato sei condanne e sei assoluzioni. Cosa volete più centro imparziale di così?!?
    bartolo iamonte

    RispondiElimina
  3. Quoto in todo la riflessione di Annalisa e aggiungo...
    Ringrazio questo sito e tutti coloro che nel loro cuore amano la giustizia, quella vera, e che purtroppo come disse Lui "non è di questo mondo" ma spero con tutta l'anima, e ci credo, che un giorno si materializzerà anche per il caro Luigi che per me è una Guida di lealtà e coraggio.
    "Puri come colombe e attenti come serpenti"
    RESISTERE RESISTERE RESISTERE!

    RispondiElimina

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