di Andrea Falcetta
(Avvocato del Foro di Roma)
A distanza di tre anni da un primo tentativo non andato a buon fine avanti a un giudice di merito, mi si ripresenta l’occasione di spedire alla Corte Costituzionale la legge sul falso in bilancio.
In questi giorni, infatti, un mio ricorso fondato unicamente sulla relativa eccezione ha superato un primo esame di ammissibilità ed è stato rinviato a metà aprile davanti alla Suprema Corte per la discussione in pubblica udienza.
Ecco i motivi della denunziata incostituzionalità del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61:
a) violazione dell’art. 76 Cost.:
Il Parlamento (L. 366/01) aveva delegato il governo a “riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari … coordinare ed armonizzare con queste ultime [cioè con le nuove norme di diritto penale societario n.d.r.] le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l’abrogazione, la riformulazione o l’accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione …”.
Al contrario, e come ben noto, il Governo si limitò a derubricare le sanzioni penali per gli amministratori di società “in bonis”, omettendo invece qualsiasi intervento sul diritto penale fallimentare.
La Consulta ritiene che l’incompleta attuazione di una legge delega da parte del Governo, possa rilevare quale vizio di incostituzionalità allorquando essa sia di “… dimensioni tali da tradirne totalmente le specifiche finalità” (C. Cost. 218/86).
b) violazione degli artt. 3 e 27 Cost.:
Gli effetti pratici di una riforma “monca” come quella sopra descritta, sono nell’esempio che segue: Tizio amministra una società che ha un fatturato annuo di cinque milioni di euro e ne distrae uno a proprio favore: date la dimensioni economiche della società, la stessa regge il colpo e non fallisce; Caio, dal canto suo, amministra una società che ha un fatturato lordo annuo di 100.000 euro, e ne distrae 50.000 a proprio favore, la società è piccolina e fallisce.
Tratti entrambi a giudizio, Tizio se la cava con un’ammenda (reato contravvenzionale), mentre Caio rischia fino a dieci anni di carcere.
Sulla base di questo esempio ho denunziato violazione del principio di ragionevolezza, ritenendo che a seguito dell’incompleta attuazione della legge delega, condotte assolutamente identiche finiscano per essere sperequate, sotto il profilo sanzionatorio, in maniera assolutamente esagerata, a seconda che alle stesse sia seguito o meno, sotto il profilo meramente cronologico (e non necessariamente teleologico, come la realtà processuale conferma a ciascuno degli operatori), l’effettivo dissesto della società e il conseguente suo fallimento: non v’è dubbio infatti che l’unico elemento obiettivo che distingue il falso in bilancio dalla bancarotta è l’evento materiale del successivo dissesto societario, mentre la condotta del soggetto agente si materializza, nel suo aspetto esteriore, in maniera sostanzialmente identica, sia sotto il profilo omissivo che commissivo.
Alla violazione del principio di uguaglianza si aggiunge di conseguenza anche la violazione dell’articolo 27 comma III della Costituzione, giacché la sanzione penale cessa di assolvere alla propria funzione dissuasiva proprio in ragione di tanta e tanto grande disparità di trattamento tra condotte simili, se non addirittura, almeno sotto il profilo esteriore, identiche.
Se dunque a metà aprile la Suprema Corte dovesse condividere anche nel merito i motivi che ho sopra illustrato (dopo averli in questa fase ritenuti ammissibili al punto di meritare una pubblica discussione), ciò varrebbe da monito verso chi, in quegli stessi giorni, si accingerà ad assumere la guida del Paese: basta con le leggi ad personam, da chiunque esse provengano!!
Che non si facciano più leggi per difendere politici indagati (falso in bilancio: Governo Berlusconi) né per salvare le banche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sanatoria anatocismo: Governo D’Alema).
In tal senso noi del blog ben potremo assicurare ai nostri lettori un controllo efficace e imparziale sulla conformità delle leggi che verranno rispetto ai dettati costituzionali, commentando ed elaborando teorie che possano rivendicare dignitosa attenzione nel nostro quotidiano lavoro dinanzi ai Tribunali di tutto il Paese.
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