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domenica 13 luglio 2008

Gli avvocati di Verona difendono il G.I.P. Giorgio Piziali


Nei giorni scorsi, il Giudice per le indagini preliminari di Verona Giorgio Piziali è stato oggetto di una inaccettabile attacco in relazione a un provvedimento con il quale non ha convalidato i fermi di quattro persone.

Abbiamo ricostruito la vicenda nei post “Regimi e propaganda” e “L’ordinanza del G.I.P. di Verona. Il potere e Ponzio Pilato”.

Riportiamo oggi la solidarietà a Giorgio Piziali degli Avvocati della Camera Penale di Verona.


da L’Arena di Verona dell’11 luglio 2008.


«Riteniamo doveroso esprimere la nostra posizione sulla vicenda della mancata convalida da parte del gip Giorgio Piziali dei fermi di alcuni cittadini rom sottoposti alla sua attenzione», inizia così la lettera aperta del consiglio direttivo della Camera penale.

«Non vogliamo entrare nel merito del procedimento, ma possiamo dire che il dottor Piziali è a tutti noto per operare scelte ponderate, frutto di una eccellente cultura giuridica e della scrupolosa analisi dei casi specifici; siamo quindi certi che anche il provvedimento che tante polemiche ha suscitato non possa discostarsi dai suoi abituali criteri di lavoro.

Da avvocati penalisti possiamo e dobbiamo pretendere che ogni processo venga celebrato in base alle regole e che queste vengano rispettate nelle opportune sedi.

Ogni provvedimento cautelare è sorretto da una motivazione e, se carente, verrà ridimensionato dal Tribunale del riesame o dalla Corte di Cassazione, unici organi legittimati ad esprimere un giudizio sull’operato del magistrato: questo si chiama Stato di diritto.

Troviamo di inaudita gravità l’attacco personale, condotto anche attraverso un’informazione approssimativa, ad un magistrato», proseguono, «solo per non avere adottato la misura cautelare auspicata da più parti anche non processuali.

La libertà e i diritti di tutti, anche di chi ha aspramente criticato quel singolo magistrato, sono garantiti soltanto da giudici liberi e autonomi, “soggetti soltanto alla legge” (art. 101 della Costituzione).

Confidiamo che ulteriori aggressioni non abbiano a ripetersi al fine di permettere a qualunque magistrato di poter decidere sempre in piena serenità nel rispetto della legge e senza il timore ed i condizionamenti che violenti attacchi come quello visto nei giorni scorsi possono recare con sé».


8 commenti:

  1. “La libertà non ha appartenenza. E’ conoscenza. E’ rispetto per se stessi e per gli altri.”
    COMPLIMENTI ALL'AUTORE E A CHI HA INSERITO QUESTA FRASE IN APERTURA DELLA PAGINA.
    INSOMMA: COMPLIMENTI ALLA REDAZIONE!!!
    b

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  2. Grazie a Lei, Bartolo.

    Ci fa piacere dire che la frase che abbiamo riportato in testa al blog non è "nostra", ma di Fabio Vagnarelli, autore del blog che si può leggere a questo link.

    Un caro saluto.

    La Redazione

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  3. Recita l’art. 2, comma 2, del dlt n. 109 del 2006: “Fermo quanto
    previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e
    ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di
    valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità
    disciplinare”.

    La disposizione, apparentemente, afferma un principio che però è
    sopraffatto dalle preponderanti eccezioni.

    L’atto giudiziario risulta, in definitiva, ampiamente sindacabile
    in sede disciplinare.

    Questo non autorizza, tuttavia, la sovrapposizione di
    valutazioni di diverso ordine, occorrendo coordinare i tempi ed i
    modi del loro intervento.

    Non appare plausibile, né auspicabile, una forma di sindacato
    disciplinare che si sostituisca o si aggiunga, in particolare, ai
    rimedi già previsti dal sistema delle impugnazioni dei provvedimenti
    giudiziari.

    E’ il caso di manifestare viva preoccupazione per la tendenza a far
    scattare il sindacato disciplinare ancor prima dell’attivazione dei
    controlli processuali sulla legittimità dell’atto.

    Ciò determinerebbe un’interferenza tra funzioni diverse, con grave
    esposizione a rischio del sereno dipanarsi della giurisdizione.

    Nicola Saracino

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  4. A priori, e senza entrare nel merito della vicenda, il fatto che degli avvocati penalisti di un ufficio giudiziario dove opera un giudice che deciderà delle loro cause "difendano" quel giudice, che libera degli imputati, non mi sembra poi tanto eclatante ... lo sarebbe il contrario!

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  5. Per Interessenjurisprudenz.

    Gentile Lettore,

    probabilmente Le è sfuggita la violenta contrapposizione che, purtroppo, c'è ormai da anni fra l'avvocatura penale e la magistratura.

    E certamente non conosce l'ambiente giudiziario, perchè, se lo conoscesse, saprebbe che l'idea di una Camera Penale succube e ruffiana dei giudici è assolutamente priva di riscontri nella realtà.

    Nel contesto reale dei Tribunali (non, per intenderci, in quello favolistico descritto da "Il Giornale"), il comunicato della Camera Penale di Verona non è "eclatante", perchè non deve esserlo (l'aggettivo da Lei scelto è inadeguato a ciò di cui stiamo discutendo), ma è molto significativo. E per questo lo abbiamo riportato qui.

    Infine, ci permetta un suggerimento: non giudichi mai le cose "a priori" (come scritto nel Suo commento), ma entri sempre nel merito. E' prescindendo sistematicamente dal merito e giudicando sistematicamente "a priori" che siamo finiti dove siamo.

    La Redazione

    RispondiElimina
  6. ad
    Interessenjurisprudenz

    Nella vita non c'è nulla che sia peggiore dei pregiudizi, i luoghi comuni, la superficialità, l'arroganza, l'ignoranza.
    Mathilda

    RispondiElimina
  7. C'è qualcosa di peggiore, invece ... la maleducazione.

    RispondiElimina
  8. X Interessenjurisprudenz

    Però spesso la maleducazione ha tra le sue componenti più profonde preoprio quelle elencate da Mathilda.

    Così, a occhio e croce. O_o

    RispondiElimina

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