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giovedì 8 ottobre 2009

CSM: finalmente curabili le sindromi da immunità (male) acquisita?


Alla fine la decisione sul lodo Alfano è arrivata. Entrambi i fondamentali quesiti posti all'attenzione della Corte Costituzionale hanno trovato risposta nella “forza di resistenza” della Carta sulla quale si fonda questa Repubblica: i principi valgono per tutti e le eccezioni, se giustificate, devono essere contenute in una fonte del diritto di pari grado rispetto alla Costituzione.

In un post di qualche tempo fa, dal titolo Nell'attesa della decisione sul lodo Alfano, avevamo annunciato che la decisione sul lodo avrebbe spianato la via all'eliminazione di altre “eccezioni” introdotte nell'ordinamento con legge ordinaria, anziché costituzionale.

Oggi sappiamo che l'immunità (male) acquisita è una patologia dello Stato democratico perché in esso non possono operare soggetti - se capaci di ragione e di volontà – in tutto o in parte irresponsabili.

Tra le immunità - previste da una legge ordinaria e non da una norma costituzionale – resiste quella introdotta nel 1981 dall’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 che manda esenti da conseguenze civili e penali i consiglieri del CSM disponendo che “I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione”.



La giurisprudenza ha chiarito che tale immunità riguarda ogni tipo di responsabilità, sia essa civile, penale o disciplinare. Basta che il provvedimento del CSM sia adottato in seguito ad una votazione per assegnare agli autori la franchigia auto-immunitaria.

Sarebbe quanto mai opportuno, dunque, che il Legislatore, seguendo la linea tracciata dalla Consulta, eliminasse quella anacronistica dispensa.

Per i Consiglieri del CSM, poi, deve essere alquanto imbarazzante difendere non già una temporanea esenzione dalla giurisdizione come quella prevista dal defunto lodo Alfano, ma una vera e propria impunità che agli occhi di tutti appare priva di ragion d’essere.

E', in fondo, una reliquia poco nobile della prima repubblica. Per nulla lusinghiera: esplicitamente suggerisce che non si può fare il Consigliere superiore senza incappare in guai giudiziari.

Siamo, ormai, un popolo di costituzionalisti. Ci interessiamo alla Carta non meno di quanto ci attiri lo sport. E' un segno nuovo, importante.
E come il calcio evolve i suoi schemi di gioco, così la consapevolezza democratica suggerisce letture via via più evolute dei “fondamentali”.

Non sarà di ostacolo, allora, la remota pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 148 del 1983) che aveva graziato l’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 sulla base di argomentazioni che - oggi - appaiono alquanto eccentriche. Si scriveva, infatti, sul punto: "...è agevole notare che la natura, la posizione e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura sono state concepite dalla Costituzione in termini così caratteristici, da fornire un'adeguata ragione giustificativa della scriminante in discussione.... Ora, dall'insieme di queste disposizioni..." (la Corte richiama gli art. 105,106,107 della Cost.)"...risulta che la parte centrale e costituzionalmente necessaria dell'azione del Consiglio consiste in apprezzamenti sulle attitudini, sui meriti e sui demeriti dei magistrati da assegnare ai vari uffici, da trasferire, da promuovere, da sottoporre a procedimenti disciplinari e via dicendo. Ma la garanzia che il Consiglio è chiamato ad offrire in tal campo, proprio per poter essere effettiva, richiede a sua volta che i componenti del Consiglio stesso siano liberi di manifestare le loro convinzioni, senza venire in sostanza costretti ad autocensure che minerebbero il buon andamento della magistratura. In altre parole, è nella logica del disegno costituzionale che il Consiglio sia garantito nella propria indipendenza, tanto nei rapporti con altri poteri quanto nei rapporti con l'ordine giudiziario, “nella misura necessaria a preservarlo da influenze” che potrebbero indirettamente pregiudicare 'l'esercizio imparziale dell'amministrazione della giustizia' (cfr. la sent. n. 44 del 1968).

Più o meno, ognuno noterà, sono le stesse argomentazioni usate vanamente dai difensori del lodo appena dichiarato incostituzionale.

Il discorso suona un po' come quello del professore che pretende l'immunità per poter mettere un'insufficienza ai suoi studenti, o del giudice che vuole lo scudo per condannare il ladro, perché diversamente lo manderebbe assolto.

In realtà operano, per queste elementari esigenze, le categorie generali dell'adempimento del dovere.

Nessuno, infatti, viene punito per aver fatto ciò che la legge gli impone di fare.

Ma se il professore varcasse i limiti del suo dovere penalizzando ingiustamente lo studente ed il giudice si accanisse contro il ladro, arrecando loro danni maggiori di quelli ammessi, non si capirebbe più chi è il professore e chi il somaro, chi il giudice e chi il ladro.

Questo l'insegnamento appena offertoci dalla Corte Costituzionale.

23 commenti:

  1. “Il presidente della Repubblica, sapete voi da che parte sta”, e “Non mi interessa quello che ha detto il capo dello Stato, mi sento preso in giro e non mi interessa."
    Dove siamo arrivati?
    Mathilda

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  2. è vero...dove siamo arrivati!
    ma dove siamo arrivati non è solo responsabilità della politica bensì anche della stessa magistratura se le decisioni cambiano quando cambiano gli organi ed i precdenti giurisprudenziali, a qualsiasi livello, vengono continuamente modificati senza che il perchè del discostamento sia evidenziato
    "tot capita tot sententiae" insomma tante teste tante sentenze
    il che non è proprio il massimo per la funzione di amministrazione della giustizia
    rosa

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  3. Questa sentenza del CSM, nel risultato può dare un sospiro di sollievo, ma se guardiamo i numeri della votazione è davvero preoccupante, su 15 magistrati ben 6 hanno votato a favore del Lodo Alfano e gli altri 9 l'hanno bocciata, abbiamo ben 6 magistrati ne CSM che non conoscono la nostra Costituzione?
    Io mi preoccuperei...basta sostituirne altri 3 e la prossima volta andrà diversamente...

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  4. condivido l'opinione di Alba Kan..il voto appare quasi sofferto nella sua maggioranza.
    Più che tranquillizzare...allarma.
    Pericolo scongiurato..ma solo per un soffio.
    Avv. giovanna Bellizzi

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  5. scusate l'ignoranza ma CSM e Corte Costituzionale
    sono la stessa cosa?
    ne approfitto per chiedere un vostro parere sul trattato di Lisbona. grazie

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  6. No, sono due organi con diverse competenze.
    La Corte Costituzionale giudica le leggi e risolve i conflitti tra le istituzioni statali.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura si occupa delle assunzioni, promozioni e trasferimenti dei magistrati, oltre che dei loro illeciti disciplinari.

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  7. Cicero pro domo sua.
    L'Italia è piena di "eccezioni"
    Per dolorosa, personale esperienza, ho dovuto constatare che i pensionati residenti in Francia sono spietatamente sottomessi alla doppia imposizione, se hanno lavorato nel privato, mentre ne sono esenti se hanno lavorato come pubblici funzionari. Il bello è che questo tipo di discriminazione è stato elaborato appunto da pubblici funzionari e approvato dai pubblici poteri. E' un caso di "prodomoloro".

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  8. La redazione non ha risposto sul Trattato di Lisbona...

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  9. La Redazione rileva che la domanda sul trattato di Lisbona non è pertinente all'oggetto del post.

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  10. Cara Redazione,
    leggo spesso questo blog in cerca di informazioni che sui giornali è difficile trovare (anche sul Fatto, che dovrebbe ospitare 2 o 3 pagine al giorno del buon Tinti per colmare il vuoto).

    Qualche volta vi scrivo. Oggi lo faccio per invitarvi ad una discussione sulla pronuncia della Consulta sul Lodo Alfano, in particolare sull'Articolo 138 della Costituzione.

    Sono uno specializzando in Geologia, nozioni di giurisprudenza pari a 0, ma ho il pallino dell'informazione (vera sfiga in questo Paese)e mi piace CAPIRE le cose.

    Qualche tempo fa mi sono lanciato in una coraggiosa lettura della legge Schifani, della sentenza del 2004 e della Legge Alfano, e ho provato a stabilire per conto mio se la Alfano fosse o meno incostituzionale. i risultati li ho riportati in un articolo
    http://www.antinews.edoammo.it/extra.html#incostituzionalitaleggealfano

    Non posso fare a meno di notare che la sentenza del 2004 menziona solo di sfuggita la necessità di regolare la "sospensione della giuristizione" con norme costituzionale, mentre l'art 138 NON VIENE NEANCHE MENZIONATO.

    La destra (vedi ilGiornale), prevedibilmente, si è aggrappata a questo per gridare all'occupazione della Consulta da parte della sinistra. Accusa ridicola, ma credo che trovi una giustificazione nel fatto che manca un'informazione obbiettiva.Chi rede nel Cav (come lo chiamano affettuosamente), sapeva solo che l'art 138 non era stato chiamato in causa. Chi tifa per la democrazia sapeva solo il "lodo" era ingiusto.

    Spero che , quando usciranno le motivazioni, questo blog ci aiuti a capire DAVVERO come stanno le cose.

    http://www.ilgiornale.it/interni/il_siluro_consulta_premier_il_lodo_alfano_e_incostituzionale/costituzionale-corte-lodo-alfano/08-10-2009/articolo-id=389038-page=0-comments=1

    http://www.ilgiornale.it/interni/pecorella_hanno_smentito_se_stessi_decisione_incomprensibile/lodo-alfano-consulta-gaetano_pecorella-parlamento-napolitano/08-10-2009/articolo-id=389042-page=0-comments=1

    saluti
    Edoardo Ammannati

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  11. Gentile Edoardo, in questo blog si è ampiamente dibattuto sul punto in una "rovente" discussione dell'agosto 2008.
    Può leggerla qui: http://toghe.blogspot.com/2008/07/lultimo-insulto-napolitano.html

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  12. Durante la mia attività professionale ho avuto modo di difendere un singolare personaggio imputato di alcuni reati. Era una persona di una certa cultura in quanto avevo studiato fino al terzo anno di giurisprudenza. Poi per una serie di vicissitudini familiari era stato costretto a smettere e a cominciare a lavorare anche per sostenere la famiglia nella quale viveva. Suo padre era paralizzato, sua madre lavorava a ore, il tutto come conseguenza di un ictus che aveva tolto di mezzo dalla sera alla mattina l’unica fonte di reddito costituita dal lavoro di rappresentanza del padre.
    Il passo verso la delinquenza fu breve, ma essendo un tipo relativamente acculturato, riuscì per due volte di seguito a farla franca da un reato di appropriazione indebita e da un altro di truffa aggravata. Non fu in grado invece di evitare una condanna per furto di gioielli. Quando andai a trovarlo in carcere nel mio primo contatto ebbe subito a dirmi che era pronto per farsi giudicare e per eseguire la condanna, con un apparente abbandono della lotta per la sua libertà. Alla mia richiesta circa il motivo di questo atteggiamento, egli ebbe a rispondermi con una frase che lì per lì non riuscii a capire. Mi disse più o meno :
    “ se uno viene preso col sorcio in bocca, e ha un minimo di dignità verso se stesso e verso chi lo giudica, è meglio che si comporti da uomo. Nella nostra vita ci sta tutto: il bene e il male, la fortuna e la sfortuna. Solo chi ha le palle può far fronte alle avversità.”
    Dopo aver scontato la pena venne a trovarmi e disse: “Ha visto? Il mio comportamento leale (posso dirlo ?) è stato capito dai giudici. E io, caro avvocato, mi sento come se fossi una persona per bene”.

    Con questo raccontino non voglio dire nulla. Bebbo solo comunicare che molti anni dopo, il Nostro rifiutò di candidarsi alle amministrative di una grande città, continuando a dire di essere una persona per bene e con i suoi trascorsi non poteva candidarsi. Se lo avesse fatto –dichiarò– avrebbe tradito la fiducia di chi lo avrebbe votato.
    Oreste Flamminii Minuto

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  13. Per anonimo 10 ott. 2009 19.44
    Persone perbene si nasce,si può sbagliare ma alla fine la vera natura viene fuori.Grazie per il suo intervento,sicuramente qualche "cosiddetto perbene " rifletterà.

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  14. Scusate sono ignorante.
    Ci potete fare degli esempi concreti? Cosa puo' fare un membro del CSM coperto da questa forma di immunita'? Se la si "abolisse", non si correrebbe il rischio che pezzi della magistratura "si rivoltino contro" il CSM, configurando un specie di lotta per l'attribuzione della competenza? E se si', non bisognerebbe prevedere un altro organo che giudichi delle cause tra giudici e CSM?
    Preferisco l'ipotesi di Vulpio: membri del CSM a tempo determinato sorteggiati tra tutti i giudici, se l'ho capita bene.

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  15. Per Carla, delle 12,32.

    Ad esempio votare contro l'esecuzione di una sentenza del TAR che accoglie il ricorso di un magistrato ingiustamente penalizzato.

    Oppure votare una spartizione di posti secondo logiche estranee alla meritevolezza dei candidati.

    O, ancora, votare procedure di trasferimento d'ufficio illegali.

    Non si può ipotizzare alcuna guerra tra magistrati e CSM perché le accuse temerarie costituiscono calunnia e quindi nessuno si azzarderebbe a denunciare per mero capriccio.

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  16. L'avv. Ghedini durante l'udienza presso la Corte Suprema ha detto : "La legge è uguale per tutti, ma non necessariamente la sua applicazione". Fortunatamente questa indicazione è stata smentita relativamente al Lodo Alfano, tuttavia quanti sono i casi "reali" di non uguaglianza (o non equità) di appicazione della legge?
    Uno degli ultimi ha visto protagonista la Commissione parlamentare per le autorizzazione a procedere (vedi Gazzetta del Sud del 8.10.2009, che in data 7/10/2009, all'unanimità, ha negato alla Procura di Reggio Calabria l'utilizzazioni, in uno dei più grossi processi di 'ndrangheta calabresi, di intercettazioni telefoniche che riguardavano l'ex-Senatore Pietro Fuda e l'ex-Sottosegretario alle Infrastrutture Luigi Meduri, i quali si erano resi protagonisti di "segnalazioni istituzionali" con cui chiedevano ed ottenevano l'assunzione di operai nell'ambito di lavori pubblici in Calabria.

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  17. gentile redazione sono l'anonimo del 9 ottobre delle 22.23 che ha postato la domanda retorica su CSM e Corte Costituzionale, spinto a ciò dal post di Alba Kan
    precedente il mio che parla di CSM a proposito della
    sentenza sul lodo alfano.
    per quanto riguarda la richiesta di un Vs parere su un tema che ritenete ot era dovuta in parte al bisogno-necessità che attualmente si sente nell'aria fra i comuni
    cittadini, ben evidenziato nel vostro post :

    ...Siamo, ormai, un popolo di costituzionalisti. Ci interessiamo alla Carta non meno di quanto ci attiri lo sport. E' un segno nuovo, importante...

    e in parte all'attualità delle votazioni svoltesi in Irlanda con conseguenti previsioni nefaste che circolano in rete.
    Riconosco che sia ot però un cenno di un vostro interessamento al tema sarebbe stato, è e sarà molto gradito.
    Grazie anticipatamente e scusate l'insistenza.

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  18. Esistono diversi tipi di Costituzioni. Quelle orali, ad esempio la Gran Bretagna, e quelle scritte.
    E’ per noi inimmaginabile una Costituzione orale, già giriamo attorno a degli articoli chiari, brevi e e ben scritti, non oso pensare ad una Costituzione in forma orale.

    Ciò non di meno una Costituzione scritta e non vissuta non serve a molto.

    A scuola ci insegnarono che la Costituzione è stata invetata per mettere dei limiti al politico che ha a disposzione un potere notevole. Non c’è scritto nella Costituzione ma dovrebbe essere presente nello spirito democratico e costituzionale di ogni cittadino.

    A scuola ci insegnarono che la Costituzione tutela chi, in mabito politico, non ha il potere e quindi la minoranza parlamentare. Anche questo non è scritto nella Costituzione, così come non è scritto nella Costituzione la passata consuetudine di dare una presidenza della camere alla minoranza.

    A scuola ci insegnarono anche che la Costituzione, come legge superiore, serve ad evitare i conflitti civili, cerca cioè di anticpare guerre fraticide. Non c’è scritto nella Costituzione ma lo spirito costituzionale ci insegna che due avversari politici devono trovare nella Costituzione le regole del gioco senza ovviamente violarle.

    I nostri genitori ci insegnorono che c’è un solo modo per non avere il fiato dei carabinieri sul collo. Essere giusti e retti. Anche questo non è scritto nella Costituzione.

    I preti all’oratorio ci insegnarono il principio di esemplerarità, ed era una vera rottura di scatole essere nominati capiclasse o capitani delle squadre di calcio così come era una rottura essere capigruppi dei bimbi più piccoli. Esemplarità.
    Anche questo non è scritto nella Costituzione.

    Tante cose non sono chiaramente scritte nella Costituzione. Infatti non è neppure esplicitamente vietato mettere in forno crematorio acceso un immigrato.

    E noi siamo ancora qui a discutere della liceità del lodo Alfano, per mesi con il fiato sospeso.

    Ma aben pensarci un precedente sulla legge Alfano c’è. Dall’inizio del mondo fino alla rivoluzione francese. Grosso modo.

    E noi siamo ancora qui a chiederci cosa esattamente significa il novello principio giuridico secondo cui “La legge è uguale per tutti ma non necessariamente la sua applicazione”.

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  19. PER CARLA 13 OTT. 12.32 :
    Ipotesi di scenari apocalittici di lotte intestine tra magistratura e CSM,da lei paventate ,non sono escludibili,ma la prevenzione di tale pericolo non è certo l'immunità o peggio l'impunità di atti che meritano la loro sanzionabilità.Il progresso della civiltà giuridica va sempre più decisamente e senza possibilità di ritorno verso l'affermazione della responsabilità del comportamento individuale.
    Io sono un chirurgo,nella mia lunga esperienza in materia, mai ho assistito o sentito dire di chirurghi che desiderano danni per i propri pazienti in sala operatoria,nemmeno nei sogni. La porogressiva, sempre più grave e frequente sanzionabilità dell'attività chirurgica ha prodotto che assai difficilmente un chirurgo affronta un intervento gravato da elevatissimo rischio se ciò non gli è imposto dalla legge. Da ciò ne deriva che una percentuale imprecisata,ancorchè minima di pazienti salvabili con un intervento molto rischioso non può usufruire di tale pratica chirugica.Questo, a mio avviso, sarebbe l'unico caso sucettibile di una giurisdizione meno aggrassiva. Tuttavia ,mai alcun chirurgo ha pensato di invocare per se qualche forma di immunità,pur salvaguardando la certa punibilità dell'incuria o della grave colpa.
    In realtà l'immunità è istituto giuridico che fa riferimento ad una concezione arcaica del potere inteso come privilegio anzicchè dovere di servire lealmente la comunità Stato.
    Nel nostro paese la Storia ha dimostrato che tale istituto è stao causa delle peggiori nefandezze.E' stata la causa principale delle grandi stragi rimaste sempre impunite nei mandanti e dei grandi misteri che affliggono ilo Paese, e ciò ha portato alla sua abrogazione(rectius riforma). Un plausibile uso di tale istuto presuppone un organo ,seppure autonomo e sovrano,di elevatissima correttezza, in grado di utilizzare tale prerogativa esclusivamente nei casi certi di attacco all'indipendeza del soggetto interessato.Ma così non è stato e in questo panorama non è possibile che lo sia.

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  20. Oggi, venerdì 16 ottobre:
    RAI - RADIO 2 - Giornale Radio delle 12.30 (ora, suppongo, di massimo ascolto).
    In apertura: lo sproloquio di Berlusconi da Sofia. Seguito da un commento di Capezzone (!) e da una
    breve replica di Gentiloni, ma solo per la parte relativa al canone RAI.
    Nessun altro commento.
    Ergo: tutto quanto Berlusconi ha detto di fantasioso, completamente falso e soprattutto eversivo sulla Magistratura, sui suoi processi e sulla Corte Costituzionale risulta, al GR 2 delle 12.30, assolutamente legittimato.
    V E R O.
    E penso naturalmente ai milioni d'italiani per i quali radio e televisione sono le uniche fonti d'informazione.
    Se non è emergenza democratica questa...!
    La mia rabbia e il mio disgusto non sono mai stati così furibondi. Non avrei immaginato fino a che punto si potesse rimpiangere Caprarica.
    Che dire, se non: facciamo qualcosa.
    Ben sapendo che probabilmente E' GIA' troppo tardi.

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  21. Da poco è' stasta depositata la sentenza n. 262/09 della Corte Costituzionale.

    Anche questa sentenza - come la precedente n. 148/83 - ha ritenuto conforme a Costituzione la legge ordinaria sulla insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti del CSM nell'esercizio delle loro funzioni.

    Le motivazioni sono a pagina 48 della sentenza n. 262/09.

    Scrivo questo breve commento memore di un interessante scambio di opinioni con il giudice Nicola Saracino a margine di un post di luglio 2009.

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  22. Ecco il passaggio della sentenza 262/09:

    "Neppure può invocarsi, a sostegno della tesi dell'idoneità della legge ordinaria a prevedere prerogative di organi di rilievo costituzionale,la citata sentenza di questa Corte n. 148 del 1983, la quale ha ritenuto conforme a Costituzione la legge ordinaria sulla insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti del Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle loro funzioni econcernenti l'oggetto della discussione. Detta sentenza ha affermato ilprincipio secondo cui il legislatore ordinario non ha competenza nella materia delle immunità, perché queste «abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali». La Corte,con tale pronuncia, ha infatti ritenuto che la legge ordinaria è fonte idonea a prevedere l'indicata insindacabilità solo in considerazione del fatto che quest'ultima trova una precisa copertura costituzionale,essendo «rigorosamente circoscritta» alle «sole manifestazioni del pensiero funzionali all'esercizio dei poteri-doveri costituzionalmente spettanti ai componenti il Consiglio superiore» della magistratura erealizza un «ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco»."

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  23. L'insindacabilità dovrebbe essere, par di capire, «rigorosamente circoscritta» alle «sole manifestazioni del pensiero funzionali all'esercizio dei poteri-doveri costituzionalmente spettanti ai componenti il Consiglio superiore»

    In realtà la norma che prevede tale insindacabilità è stata interpretata "estensivamente" giungendo ad affermare la non punibilità anche per reati diversi dalla diffamazione, ambito nel quale è solitamente circoscritta l'operatività di simili cause di non punibilità, sulla falsariga dell'art. 598 cp.
    Quindi la Corte ha lasciato in vita una norma sulla base di una sua interpretazione rigorosa e restrittiva; quella stessa norma, però, si è allargata ed ha fatto i propri comodi nei tribunali, debordando dalla sua limitata funzione.

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