di Grazia Fenza
(Giudice del Tribunale di Crotone)
PREMESSA: Scrivo da una delle tante “periferie dell’Impero” giudiziario italiano, Crotone; ove la distanza logistica con Catanzaro (75 km. circa, mal collegati, da fare necessariamente su una sgangherata e pericolosa statale 106) è ampiamente compensata dalla vicinanza per così dire ideale tra l’ufficio del circondario e l’ufficio del distretto: favorita, tale vicinanza, anche da alcune fortunate coincidenze, di cui forse parlerò un’altra volta. E’ quindi un osservatorio privilegiato, anche per chi come me, non calabrese, è per di più ancora troppo giovane di servizio, per comprendere appieno meccanismi e collegamenti.
Proprio da questo osservatorio, a metà luglio (cioè in un clima già tutto sommato un po’ pre-vacanziero) ho appreso – devo dire, con un estrema sorpresa – che il C.S.M., sconfessando in pieno le opposte conclusioni cui era giunto il Consiglio Giudiziario di Catanzaro, aveva invece raggiunto la scontata determinazione (scontata, dati causa e pretesto, per dirla alla Guccini) di NON confermare nelle funzioni di procuratore aggiunto il dott. Salvatore Murone.
Premesso che, com’è noto, il C.S.M. di norma tende ad avallare le posizioni dei consigli giudiziari e che in questo caso il C.G. di Catanzaro si era espresso addirittura all’unanimità, la notizia – allo stato, pare, totalmente ignorata dai media – non poteva non suscitare interesse ed al contempo sconcerto.
Infatti il dott. Murone, già influente Procuratore Aggiunto di Catanzaro (attualmente trasferito cautelarmente ad altra sede), già braccio destro dell’allora procuratore capo dott. Lombardi, è certamente da annoverare tra le figure più significative delle inquietantissime vicende giudiziarie “Why not” e seguenti, che tanta trista fama hanno dato a quella Procura.
La delibera è estremamente chiara e ne riporto perciò il testo integrale in calce.
Preciso subito che, a caldo, la cosa che mi ha più sorpreso, di tutta la vicenda, è l’imprevedibile posizione assunta dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro; il quale, come ben può evincersi dalla delibera C.S.M., pur avendo acquisito piena cognizione del bagaglio processuale e disciplinare portato dal candidato in valutazione, per fatti oggettivamente gravi, trattandosi di decidere della conferma nelle delicate funzioni semidirettive di Procura, riteneva tuttavia di poterlo ignorare, e di prendere per buono il solo rapporto del capo dell’ufficio: che, forse per imbarazzo, forse per altro – allo stato non è dato saperlo – non faceva alcun cenno in ordine ai procedimenti penali e disciplinari pendenti, e concludeva anzi per l’idoneità del Murone alla conferma nelle funzioni; pedissequamente, il nostro Consiglio Giudiziario procedeva pertanto, all’unanimità, concludendo in senso favorevole alla riconferma.
In estrema sintesi, dagli atti in possesso del Consiglio Giudiziario di Catanzaro, apparivano però chiarissimamente:
a) le indebite interferenze del magistrato in valutazione, di concerto col Procuratore Capo Lombardi in un caso e col Procuratore Generale Favi nell’altro, nelle attività d’indagine dell’ex p.m. Luigi de Magistris;
b) la fattiva collaborazione fornita dallo stesso ai predetti, nelle due operazioni consistite nell’illegittima revoca e nell’illegittima avocazione dei noti procedimenti, denominati “Why not” e “Poseidone”: attività, quest’ultima, finalizzata a favorire indagati eccellenti, coi quali i tre, in un modo o nell’altro, avevano rapporti per così dire “privilegiati”;
c) gli inquietanti, a dir poco, intrecci, tra il dott. Murone, il di lui fratello avvocato ed i predetti indagati eccellenti (due dei quali veri e propri big), ossia Saladino e Pittelli, quest’ultimo all’epoca nel trino ruolo di indagato, avvocato e senatore;
d) la natura, piuttosto criticabile, di alcuni di tali rapporti, consistiti anche in sistemazione di parenti.
Ferme restando le autonome valutazioni da farsi nelle altre sedi, dunque, ce n’era comunque abbastanza per una ben diversa conclusione, anche ed anzi soprattutto in quella sede.
Eppure, per il Consiglio Giudiziario di Catanzaro (si ripete ancora, all’unanimità) tutto quanto già agli atti non poteva avere rilievo alcuno rispetto alla decisione di conferma o meno del Murone nel delicato ruolo di procuratore aggiunto.
O, per dirla con loro, come si evince sempre dalla delibera C.S.M., il Consiglio Giudiziario «riteneva che la complessità del procedimento, i numerosi stralci disposti a seguito del decreto acquisito … e gli ulteriori approfondimenti ancora in corso, non potevano consentire una valutazione negativa dell’operato del dott. Murone, che risultava aver svolto con capacità e competenza il ruolo di Procuratore Aggiunto presso la Procura di Catanzaro».
Arriviamo dunque al sodo? Qual era, verosimilmente, la preoccupazione principale del Consiglio Giudiziario di Catanzaro – oltre ad un malinteso favor legitimitatis – se non quella di tentare di sconfessare, ancora una volta, l’operato di un altro ufficio giudiziario e cioè della procura di Salerno, malgrado l’ormai ineluttabile evidenza dei fatti, sotto gli occhi anche degli osservatori più disattenti?
Alcuni passaggi della delibera fanno emergere abbastanza pacificamente tale (confessata od inconfessata, poco importa) esigenza; perfino il passaggio in cui l’acquisito e poi ignorato decreto di perquisizione emesso da Salerno nei confronti dei magistrati di Catanzaro viene definito “voluminoso” o “ponderoso”.
Appare chiarissimo anche ad un non scaltrissimo esegeta – quale anche chi scrive – l’intento sottilmente spregiativo sotteso all’uso di quegli aggettivi, di norma di carattere neutro, usati in quel modo ed in quel contesto.
Molti lettori di questo blog ricorderanno infatti che gli onesti, sfortunati, vituperati e crocifissi ex p.m di Salerno (Apicella, Nuzzi, Verasani) furono dati in pasto all’opinione pubblica ed al C.S.M. dell’epoca anche con la becera argomentazione dell’eccessiva lunghezza del decreto (come se il problema non fosse stato, invece, l’enormità dei fatti a monte); lungo, quindi per ciò solo “abnorme”, oltre che inopportuno e “non equilibrato” perché – pensa un po’ – pretendeva di poter considerare anche gli operatori giudiziari (nella fattispecie, appunto, alcuni p.m. di Catanzaro sospettati, sulla base di elementi più che congrui, di gravissime condotte illecite) cittadini come tutti gli altri, e dunque sottoponibili, al pari di un qualunque sig. Rossi qualsiasi, a procedure di perquisizione e sequestro, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
La legittimità di quel provvedimento salernitano, com’è noto, è stata poi riconosciuta ad ogni livello di gravame proposto; non solo, la bontà della loro indagine (nonostante le inevitabili difficoltà dovute al trasferimento forzoso dei p.m. che l’avevano istruita) è stata confermata dalla circostanza che, tra gli altri big che avevano concertato per fermare le indagini di de Magistris, ben tre magistrati catanzaresi sono attualmente sotto processo a Salerno (e uno dei tre è, appunto il nostro dott. Murone).
Ancora, sull’illegittimità dell’avocazione delle indagini condotte all’epoca da Luigi de Magistris, non vi potevano essere dubbi fin dall’inizio, in quanto addirittura il C.S.M. che poi “castigherà” sia il suddetto che i colleghi salernitani, qualche pur blando e platonico distinguo, al suo interno, l’aveva posto, in tempi non sospetti: proprio su questo blog si era dato tempestivamente conto, ad esempio, a questo link, della pur “democristianissima” posizione espressa dall’allora consigliere Pepino, approvata da una parte dei componenti, e relativa all’operato del dott. Favi, P.G. avocante: eppure, a ciò il C.S.M. non diede alcun seguito.
E, sempre su tale illegittimo operato, in relazione stavolta alla posizione dei p.m. di Salerno, se n’era poi dato conto, con acute osservazioni di carattere tecnico, ancora su questo medesimo blog: a quest'altro link.
Quel provvedimento della Procura Generale non stava né in cielo né in terra e di fatto ha senz’altro rallentato le indagini in corso: solo oggi il C.S.M. perviene a questa interpretazione dei fatti, in precedenza sostenuta solo da qualche toga impazzita o un po’ più antropologicamente diversa rispetto alla media!
Eppure, si era all’epoca sostenuto, e si era conseguenzialmente proceduto come se abnorme fosse il provvedimento salernitano.
L’odierno C.S.M., sconfessando il potente Consiglio Giudiziario di Catanzaro prende dunque atto, oggi, dell’evidenza delle cose, almeno per quanto riguarda la posizione di Murone ed incidentalmente, degli stessi Favi e Lombardi,
Intervento piuttosto tardivo e, purtroppo, non riparatorio né satisfattivo: non satisfattivo nei confronti della collettività, defraudata del suo bisogno di giustizia rispetto a vicende così gravi (le indagini Why not e Poseidone, si ricorderà, stavano infatti accertando colossali sperperi e/o appropriazioni di fiumi di denaro pubblico, collusioni ad altissimi livelli, devianze oscure, ecc. ecc.), non riparatorio per i magistrati ingiustamente puniti per aver fatto il proprio dovere.
Con una buona dose di coraggio perché, se un tempo ti ammazzavano le mafie, oggi intervengono i più sofisticati – sebbene meno truci – sistemi delle macchine del fango e della repressione.
Così, in relazione alla triste e trista vicenda Catanzaro-Salerno, già ribattezzata, stupidamente prima ancora che fraudolentemente, “guerra tra procure”, una gran parte della verità storica è allo stato inequivocamente accertata: e lo rimarrà anche qualora le diverse dinamiche che sovrintendono all’accertamento dei fatti in sede penale dovesse consegnarci una verità processuale più edulcorata.
Bene, perché allora abbiamo un ex collega che è stato costretto a lasciare la magistratura, e chi al telefono (vedi intercettazioni) si augurava che passasse la vita a difendersi, con tanto di camorra napoletana che avrebbe dovuto curarne la pratica (sono le testuali parole del “presidentissimo” Chiaravalloti, anche lui – ahinoi – tra le altre cose ex alto magistrato calabrese) ancora tranquillamente in giro ad occupare prestigiose poltrone?
Perché i colleghi salernitani (due trasferiti e disciplinarmente censurati, uno, il Procuratore Capo, costretto addirittura alle dimissioni) hanno dovuto pagare un prezzo umano e professionale per nefandezze commesse da altri?
Perché, ancora oggi, l’A.N.M. nazionale rivendica con spudoratezza la bontà della posizione assunta all’epoca, nella vicenda della c.d. “guerra” (come da documento e discorso ufficiale del presidente Palamara al recente congresso nazionale dell’autunno scorso)?
E, soprattutto, perché abbiamo dovuto assistere, in quella medesima sede, perfino al raccapricciante applauso (minoritario, è vero, ma rumoroso) di parte dell’uditorio, a tali sconcertanti affermazioni?
E meno male che quel congresso aveva come tema il rinnovamento … :-) :-(
Come mai, infine, quando qualche ancor giovane ed avventato magistrato “novizio” posta (parlo peraltro della mailing list di Area, cioè di quell’aggregazione ritenuta più “progressista” di altre …) amari messaggi di solidarietà per quei colleghi, riceve al massimo qualche riscontro in privato?
E, manco a dirlo, un generale “IGNORA”, puntualmente, s’è susseguito anche all’indomani del mio inserimento, sulla medesima m.l., della delibera Murone odierna: inserimento effettuato senza aggiungere alcun commento polemico (del resto il provvedimento del C.S.M. parla da solo) ma semplicemente una mera dichiarazione di costernazione per l’operato del Consiglio Giudiziario di Catanzaro.
Anzi no, giusto un Consigliere (io ritengo, ma potrei sbagliarmi, alquanto imbarazzato) ha risposto: ma di tale formale autodifesa d’ufficio, circa la bontà dell’operato catanzarese, non mi pare il caso di trattarne ora …
L’assordante silenzio dei colleghi sulla vicenda sarà addebitabile al clima pre-vacanziero di cui s’è dato atto all’inizio, o a ragioni afferenti all’improvvisato titolo di questo improvvisato articoletto?
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Qui di seguito la il testo della delibera del C.S.M.
“Dott. Salvatore MURONE – Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO - conferma nelle funzioni semidirettive, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 160/2006.
La Commissione,
rilevato preliminarmente che: gli artt. 45 e 46 del D. Lvo 160/06, nel disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dispongono che esse sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per una sola volta e per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’attività svolta.
Il dott. Salvatore MURONE ha maturato in data 1.8.2009 il periodo quadriennale nell’esercizio delle funzioni di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, conferite con delibera C.S.M. 6.7.2005 ed assunte in data 1.8.2005.
Il magistrato in valutazione ha presentato un’autorelazione illustrativa dell’attività svolta, così manifestando la propria volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.
Il Consiglio Giudiziario di Catanzaro, nella seduta del 2.2.2010, si è espresso all’unanimità in senso favorevole alla conferma del dott. MURONE che, sulla base degli elementi acquisiti, si è ritenuto avesse dimostrato come Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, capacità ed efficienza nella direzione ed organizzazione dell’ufficio.
Nella premessa del parere il Consiglio Giudiziario dava atto della pendenza di quattro procedimenti penali iscritti a carico del magistrato presso la Procura della Repubblica di Salerno e di un quinto procedimento definito con decreto di archiviazione emesso in data 11.8.2009. Si dava atto, inoltre, della pendenza di un procedimento disciplinare iniziato il 18.6.2009 per violazione dell’art.2 comma 1 lett. b) ed n) del D.Lgs. del 23.2.2006, n.109, e dell’attività istruttoria svolta al fine di rendere il prescritto parere.
Nella seduta del 18.11.2009 il Consiglio Giudiziario rilevava il mancato deposito del rapporto da parte del capo dell’ufficio, nonostante un precedente sollecito già inoltrato dal Presidente della Corte di appello. Contestualmente, il Consiglio deliberava di richiedere informazioni alla Procura di Repubblica di Salerno circa eventuali sviluppi dei procedimenti penali instaurati a carico del magistrato oggetto di valutazione. Si investiva, inoltre, la Procura Generale ed il Consiglio Superiore della Magistratura con richiesta di ulteriori informazioni sulle pendenze di natura disciplinare.
Il Procuratore Generale della Cassazione ribadiva la pendenza del procedimento per violazione dell’art. 2 già indicato in premessa, mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno indicava i procedimenti iscritti a carico del dott. MURONE e le attività in corso da parte dell’ufficio, precisando che i procedimenti erano ancora tutti in fase istruttoria.
All’esito di tali comunicazioni nella seduta del 13.1.2010 il Consiglio Giudiziario deliberava di acquisire il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Salerno in data 2.12.2008, già agli atti della Procura Generale di Catanzaro, nell’ambito del procedimento n. 10590/2007 mod. 21. Tale decisione scaturiva dalla circostanza che, secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica di Salerno, tale procedimento aveva ad oggetto, tra l’altro, la revoca da parte del Procuratore della Repubblica dott. Lombardi del procedimento cosiddetto “Poseidone” e l’avocazione, da parte del Procuratore Generale dott. Favi, del procedimento cosiddetto “Why not” (dei quali era primo assegnatario il dott. Luigi De Magistris). Su entrambi i provvedimenti si riteneva che il dott. MURONE avesse ricoperto un ruolo attivo di compartecipazione.
Appare opportuno riportare testualmente la sintesi che il Consiglio Giudiziario trae dalla lettura del decreto sopra indicato che viene definito particolarmente voluminoso: “Ebbene dalla lettura del ponderoso decreto di perquisizione e sequestro acquisito nell’ambito del procedimento n. 10590/2007 Mod. 21 si evince che le contestazioni al dr MURONE si riferiscono, sostanzialmente, alla patologica attività di interferenza negativa rispetto alle iniziative del PM procedente dott. Luigi De Magistris, consistita nell’avocazione del procedimento “Why Not” e nella revoca del procedimento “Poseidone” in guisa da favorire oggettivamente, mediante la deviazione del regolare corso del procedimento penale, le persone implicate nelle indagini preliminari e fra queste, oltre alla persona del Ministero della Giustizia pro-tempore, Saladino Antonio, centro di attrazione di un settore consistente dell’ attività investigativa, nonché l’avvocato Senatore Giancarlo Pittelli”. Deviazione realizzata “mediante atti contrari ai doveri d’Ufficio posti in essere dal MURONE, in concorso con il Procuratore Capo Lombardi e in rapporto sinallagmatico con le utilità ricevute e promesse dal Saladino e dal Pittelli, i quali, ciascuno con condotte autonome esplicative di rapporti personali privilegiati, risalenti nel tempo sia con il dr MURONE sia con il Proc. Capo, Mariano Lombardi avendo, in particolare, il Saladino favorito le assunzioni di parenti e conoscenti del dr MURONE ovvero del cugino Roberto Piero e Cucciolo Roberta, moglie di Roberto Luca in servizio presso l’Ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro e legato da vincoli di parentela alla moglie del MURONE.
Il decreto di sequestro in oggetto riporta, testualmente, numerose dichiarazioni rese dal dr Luigi De Magistris ai Pubblici Ministeri di Salerno, nonché le dichiarazioni della testimone Caterina Merante e di numerose altre persone informate sui fatti , tra cui magistrati e consulenti tecnici. Ancora, nel provvedimento, vengono evidenziati i rapporti privilegiati tra il dr MURONE e i due indagati del procedimento “Why Not” Saladino ed Avvocato Pittelli, quest’ultimo originariamente coinvolto dalle indagini ed i contatti tra costoro anche durante il periodo in cui erano sottoposti ad indagini, da cui si fa discendere l’assunto accusatorio dell’indebita interferenza nell’attività investigativa del titolare di procedimenti suddetti dr Luigi De Magistris.
Inoltre, vengono stigmatizzati i rapporti tra il Procuratore MURONE e la giornalista della “Gazzetta del Sud”, Betty Calabretta, che avrebbero influenzato alcune fughe di notizie sul quotidiano locale.
Infine, si dà atto delle dichiarazioni del consulente tecnico Genchi, in ordine ai rilevati traffici telefonici sulle utenze cellulari dell’Avv. Mario MURONE, fratello del magistrato in valutazione, con i cellulari di quest’ultimo, della Pianimpianti S.p.A. e di tale Nicolino Volpe, dal settembre 2005 ed in coincidenza con atti istruttori nell’ambito del Procedimento “Poseidone”, ed, in particolare, con la perquisizione della predetta società nel novembre del 2005.
Inoltre dalle dichiarazioni di questo consulente emerge che il numero di utenza cellulare del dr Salvatore MURONE è stato rilevato nella memoria del cellulare sequestrato ad Antonio Saladino, indagato nel procedimento “Why Not”.
Infine vengono escussi alcuni magistrati in servizio presso la Procura di Catanzaro, sull’esercizio della professione da parte del fratello del magistrato in valutazione all’interno del distretto di Catanzaro”.
All’esito di tali osservazioni il Consiglio riteneva che la complessità del procedimento, i numerosi stralci disposti a seguito del decreto acquisito (con trasmissione degli atti anche ad altre Autorità Giudiziarie) e gli ulteriori approfondimenti istruttori ancora in corso, non potevano consentire una valutazione negativa dell’operato del dott. MURONE che risultava aver svolto con capacità e competenza il ruolo di Procuratore Aggiunto presso la Procura di Catanzaro. Si deliberava, quindi, all’unanimità, per la conferma del magistrato nelle funzioni semidirettive svolte. Ad analoghe conclusioni si giungeva in relazione alla pendenza del procedimento disciplinare comunicato dalla Procura Generale della Cassazione.
Va rilevato, inoltre, che nelle more dell’esame del decreto di perquisizione e sequestro acquisito dal Consiglio, veniva trasmesso, in data 5.1.2010, il rapporto del Procuratore della Repubblica di Catanzaro che concludeva affermando che “il dott. MURONE appare del tutto idoneo alla conferma nell’incarico di Procuratore Aggiunto (…)” . Dall’esame del rapporto si rileva come non vi sia alcun cenno, né tantomeno valutazione in ordine ai procedimenti penali e disciplinari pendenti a carico del magistrato.
A seguito della richiesta del 17.9.2010 del Segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura, la Procura della Repubblica di Salerno comunicava, in data 24.9.2010, che era intervenuta richiesta di rinvio a giudizio a carico del dott. MURONE nell’ambito del procedimento penale n.10590/07 mod.21 (con udienza preliminare fissata per il 3.11.2010) e richiesta di archiviazione nell’ambito del procedimento n.3669/2010 mod. 21 (stralcio del 10590/2007). Agli atti risulta allegata solo la richiesta di rinvio a giudizio mentre non è stata trasmessa dalla Procura della Repubblica la richiesta di archiviazione né è noto l’esito definitivo di tale procedimento.
In data 9.9.2010 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, a seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare per i fatti oggetto di contestazione in sede penale, chiedeva alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura l’adozione di un’ordinanza cautelare di trasferimento provvisorio ad altra sede e di destinazione ad altre funzioni del dott. MURONE. In data 1° ottobre 2010 la sezione disciplinare, in accoglimento della richiesta, disponeva il trasferimento provvisorio ad altro ufficio e la destinazione ad altre funzioni del magistrato.
In data 7 febbraio 2011 la quinta commissione, nell’ambito della procedura per la conferma del dott. MURONE nelle funzioni semidirettive svolte, procedeva all’audizione del magistrato, essendo stati ravvisati elementi tali da poter condurre ad una eventuale decisione di non conferma.
Dalla stessa audizione si rileva come l’udienza preliminare a carico del dott. MURONE si è conclusa con il decreto che dispone il giudizio per le ipotesi di reato formulate dalla Procura della Repubblica di Salerno comunicate alla V commissione in data 24.9.2010.
Ai fini della presente procedura appare indispensabile procedere all’analisi dei fatti oggetto di contestazione nei confronti del dott. MURONE, per verificare se, al di là delle responsabilità disciplinari e penali che andranno accertate nelle sedi competenti, siano individuabili comportamenti tali da incidere sull’indipendenza, imparzialità ed equilibrio del magistrato in relazione alla eventuale prosecuzione dell’incarico semidirettivo ricoperto.
Il primo episodio oggetto di accertamento (sia in sede penale che in sede disciplinare) attiene alla revoca (disposta materialmente in data 29 marzo 2007 dal Procuratore della Repubblica dott. Mariano Lombardi) dell’assegnazione del procedimento penale n.1217/05-21 (c.d. Poseidone) al sostituto procuratore dott. Luigi de Magistris che ne era titolare unitamente al dott. MURONE e al dott. Lombardi.
Secondo l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura di Salerno tale atto sarebbe stato adottato in concorso tra i due magistrati allo scopo di produrre una stasi del procedimento conseguente alla sottrazione delle indagini al dott. De Magistris e quindi favorire gli indagati Pittelli (senatore ed avvocato) e Galati (Sottosegretario delMinistero delle attività produttive), dai quali il Lombardi aveva ricevuto denaro ed altre utilità.
Dall’esame degli atti in possesso della commissione risulta che il dott. Mariano Lombardi effettivamente formalizzava la revoca dell’assegnazione al dott. De Magistris, ed inoltrava al Procuratore Generale una dichiarazione di astensione dal procedimento, attesi i rapporti personali e i legami di amicizia con il senatore Pittelli. Tali provvedimenti sono da considerarsi palesemente abnormi e contraddittori. Il Procuratore della Repubblica, nonostante riconosca l’ impossibilità di esprimere a valutazioni serene e neutrali nell’ambito di quel procedimento, attesi i rapporti personali di amicizia con un indagato, adotta un provvedimento di estrema rilevanza per le sorti del procedimento stesso, consistente nella revoca dell’assegnazione al magistrato che materialmente svolgeva le indagini e che ne era titolare dall’inizio, per poi astenersi immediatamente dopo. Quale sia stato il ruolo del dott. MURONE in questa paradossale vicenda è egli stesso a confermarlo durante l’audizione del 7 febbraio 2011, resa in V Commissione.
Il dott. MURONE riferisce di aver appreso da notizie di stampa che l’avvocato Pittelli era stato raggiunto da una informazione di garanzia emessa nel procedimento c.d. Poseidone, senza che lui stesso ed il Procuratore della Repubblica ne venissero a conoscenza da parte del sostituto De Magistris, pur essendo entrambi co-assegnatari del procedimento. A seguito di tale fatto il Procuratore della Repubblica lo aveva convocato nella sua stanza dandogli lettura di un unico provvedimento con il quale revocava l’assegnazione al dott. De Magistris e contestualmente si asteneva per i rapporti di amicizia personale che aveva con l’indagato Pittelli.
Sul punto il dott. MURONE riferisce: “Io mi limito a prendere atto di questa decisione del Procuratore della Repubblica e gli dico, essendo i due provvedimenti finalizzati diversamente, l’uno è endoprocessuale, l’altro deve andare in Procura Generale perché eventualmente può essere accolto o non accolto il provvedimento di astensione, secondo me non va fatto l’unico provvedimento”.
Va in primo luogo osservato come il dott. MURONE, anche in sede di audizione, non abbia mostrato alcuna meraviglia nell’apprendere i legami di amicizia personale tra il Procuratore della Repubblica e l’avvocato Pittelli che, anche prima di acquisire la qualità di indagato, aveva assunto, nell’ambito di quello stesso procedimento, la difesa tecnica di diversi indagati. Non solo, ma a fronte di una così evidente contraddizione tra l’adozione di un provvedimento di revoca dell’assegnazione, destinato a produrre rilevanti effetti sull’andamento delle indagini, e la dichiarata incompatibilità ad assumere decisioni in quel procedimento, il Procuratore Aggiunto co-titolare delle indagini e vicario del Procuratore, invece di assumersi la responsabilità diretta di decisioni che il Procuratore dichiarava apertamente di non poter prendere serenamente, addirittura suggerisce una diversa modalità con la quale giungere allo stesso risultato. Indica, cioè, al Procuratore l’opportunità di procedere con due provvedimenti separati, così come apertamente confermato durante l’audizione.
In tal modo il dott. MURONE non ha solo condiviso l’inaccettabile operato del Procuratore, ma ne ha agevolato la realizzazione, concorrendo in modo rilevante nella produzione di una fase di stasi del procedimento c.d. Poseidone. Sarà ovviamente nell’ambito del procedimento penale che si dovrà accertare se il comportamento del dott. MURONE e degli altri coimputati integra i delitti contestati dalla Procura della Repubblica, ma non vi sono dubbi sul fatto che il comportamento tenuto dal magistrato in valutazione sia da considerarsi assolutamente incompatibile con lo svolgimento delle delicate funzioni semidirettive che dovrebbe continuare a svolgere.
“La capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive” si fonda non solo sulla “competenza tecnica”, ma anche sulla “autorevolezza culturale e sull’indipendenza da impropri condizionamenti”, e si esprime “nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell’ufficio o del settore cui si è preposti nonché del positivo coordinamento dei magistrati” (punto 1.2 risoluzione del 24 luglio 2008 in tema di conferma e parte III punto 2 TU sulla dirigenza, delibera del 30 luglio 2010): non vi è dubbio che la condotta del dott. MURONE rispetto all’episodio in esame, al di là della rilevanza penale e disciplinare, costituisce anzitutto una grave caduta rispetto ai principi di imparzialità e di indipendenza che devono caratterizzare l’esercizio delle funzioni, semidirettive e direttive, e dei poteri, come quello della avocazione, che, pur nell’accentuata posizione di sovraordinazione delineata in favore del dirigente dalla normativa di riforma dell’assetto organizzativo delle Procure, richiedono modalità corrette, trasparenti e rispettose dell’autonomia professionale e della dignità delle funzioni del sostituto. La circostanza che il dott. MURONE, essendo peraltro in grado di apprezzare appieno l’inopportunità di tale condotta in considerazione dei rapporti del dirigente con uno degli indagati, si sia consapevolmente reso partecipe di un “intervento” del Procuratore, attuato con modalità quantomeno idonee a compromettere l’immagine di imparzialità dell’ufficio, denota una grave carenza del magistrato in valutazione rispetto a tale requisito che, insieme a quello della indipendenza, costituisce il fulcro della giurisdizione.
Detti valori costituiscono, infatti, requisiti preliminari per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e la rilevanza delle condotte che denotino carenze del magistrato sotto tale profilo non può considerarsi circoscritta alla loro dimensione temporale, né compensata da buoni risultati ottenuti sotto il profilo organizzativo.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo episodio (come il primo, oggetto di contestazione in sede penale e disciplinare), che attiene all’avocazione (materialmente disposta in data 19 ottobre 2007 dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, dott. Dolcino Favi) del procedimento n.2057/06/21 (c.d. Why not) di cui era assegnatario il sostituto procuratore dott. Luigi de Magistris, che ne era titolare unitamente al Procuratore della Repubblica ed allo stesso dott. MURONE. Anche in questo caso secondo l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura di Salerno, tale atto sarebbe stato adottato in concorso tra i tre magistrati (Favi, Lombardi e MURONE) allo scopo di produrre una stasi del procedimento conseguente alla sottrazione delle indagini al dott. De Magistris e quindi favorire gli indagati Pittelli (senatore ed avvocato) e Saladino, dai quali Lombardi e MURONE avevano ricevuto denaro ed altre utilità.
Anche in questo caso risulta oggettivamente come il dott. MURONE abbia predisposto la nota del 19 ottobre 2007 con la quale indicava al Procuratore Generale le ragioni che potevano adottare una decisione di avocazione del procedimento ai sensi dell’art.372 c.p.p..
Il dott. MURONE, nel confermare il contenuto di tale nota, riferisce in sede di audizione, che in quel periodo il Procuratore della Repubblica era assente e che egli era stato delegato per rispondere ad una specifica richiesta della Procura Generale che richiedeva notizie sul procedimento c.d. “why not”, proprio al fine di valutare l’adozione di un provvedimento di avocazione. Nel merito, tale nota (ed il conseguente provvedimento di avocazione che la riprende integralmente) appare fortemente opinabile (fino ad apparire un probabile pretesto), soprattutto nella parte in cui si sostiene una situazione di incompatibilità del sostituto derivante da grave inimicizia con il Ministro della Giustizia, on. Mastella che era indagato in quel procedimento. Tale circostanza veniva ricollegata unicamente al fatto che da parte del Ministro, per il tramite dell’Ispettorato Generale, erano in corso accertamenti sui comportamenti del dott. De Magistris, anche in relazione al procedimento penale nel quale era indagato il Ministro.
Appare evidente come un provvedimento di tale rilevanza come quello dell’avocazione, soprattutto ove si tenga conto della delicatezza e della complessità delle indagini che erano in corso, sia stato fondato su di un presupposto privo di consistenza al punto da apparire pretestuoso.
Ma ciò che più rileva è il fatto che il dott. MURONE (e conseguentemente il dott. Favi) abbia apertamente violato il principio (fissato dall’art. 372 lett. a) c.p.p.) per il quale prima di procedere, o di sollecitare l’avocazione, è indispensabile verificare la possibilità di una sostituzione del magistrato che si trova in una situazione di incompatibilità. Il dott. MURONE nella nota sopra indicata, afferma in modo apodittico, a proposito del sostituto titolare del procedimento, che “non risulta in altro modo disposta la sua sostituzione”, senza che sia stato effettuato alcun tentativo di sostituzione, ammesso che vi fossero i presupposti per procedere in tal senso.
Peraltro lo stesso dott. MURONE era titolare (addirittura unitamente al Procuratore della Repubblica) del procedimento poi oggetto di avocazione.
Tali considerazioni rendono evidente la debolezza della difesa del dott. MURONE, che in sede di audizione sostiene di non aver sollecitato l’avocazione, ma di essersi limitato ad evadere una richiesta specifica della Procura Generale, quasi si trattasse di un adempimento rispetto al quale non vi era alcuna implicazione connessa alle proprie attribuzioni. Anzi, tali affermazioni che finiscono per aggravare la sua posizione, perché il dott. MURONE conferma di aver disconosciuto le proprie responsabilità di Procuratore Aggiunto e di contitolare di quel procedimento, dando piena dimostrazione di assoluta inadeguatezza a ricoprire quel ruolo.
L’anomalia della procedura seguíta desta ulteriori perplessità anche alla luce di quanto accade a seguito dell’avocazione. Si produce, infatti, una sostanziale frammentazione del procedimento con la trasmissione (quantomeno frettolosa, attesa la mancata conoscenza dell’andamento delle indagini e delle ipotesi investigative in corso) di parte degli atti alla Procura di Roma erroneamente ritenuta competente per la trasmissione degli stessi al Tribunale dei Ministri, e l’assegnazione di quello che resta del procedimento, ad un magistrato privo della necessaria esperienza, in quanto appena reduce dal periodo di tirocinio.
Anche in questo caso sarà nelle sedi opportune che dovrà essere verificato se tali comportamenti possano integrare le fattispecie penali per le quali il dott. MURONE è imputato. Tuttavia, va rilevato come, in relazione a questo secondo episodio, i comportamenti assai discutibili tenuti del dott. MURONE nell’esercizio delle sue funzioni, appaiano decisamente aggravati dalla circostanza relativa ai rapporti di amicizia che legavano il dott. MURONE a Saladino Antonio, indagato nel procedimento penale cd. Why not. Ora, anche a prescindere dalla fondatezza dell’ipotesi secondo la quale il dott. MURONE avrebbe ricevuto utilità dal Saladino proprio per favorirlo nell’ambito dell’inchiesta in cui era coinvolto, il fatto che il dott. MURONE abbia favorito l’adozione di un provvedimento così discutibile nell’ambito di un procedimento penale che riguardava persona con la quale era legato da rapporti di amicizia è, di per sé, circostanza di assoluta gravità che incide in modo molto significativo sul prestigio sull’imparzialità e sull’equilibrio con il quale dovrebbero essere svolte le funzioni giudiziarie ed in particolar modo quelle di maggiore responsabilità dovute al ruolo semi- direttivo ricoperto.
E’ evidente che, anche con riferimento a tale episodio, la condotta del dott. MURONE si presta ad una valutazione del tutto negativa in relazione al possesso dei requisiti essenziali dell’indipendenza e dell’imparzialità, necessari per ricoprire incarichi di direzione e di collaborazione nella direzione di uffici giudiziari.
Alla luce di tali elementi, deve essere proposto di non confermare il dott. Salvatore MURONE nell’esercizio delle funzioni semidirettive di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.
Presupposto imprescindibile per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, e quindi di quelle direttive e semidirettive, è il pieno possesso delle doti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
Inoltre, sempre al fine dell’esercizio delle funzioni dirigenziali, deve essere apprezzato anche il prestigio del magistrato, valutato in riferimento alla stima acquisita all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari.
Ebbene, secondo l’unanime avviso della V Commissione, all’esito dell’attenta disamina di tutti gli elementi sopra esposti e degli esiti dell’audizione dell’interessato, si deve affermare che il dott. MURONE non può essere confermato nelle funzioni semidirettive svolte, essendo il possesso di quei requisiti, fondamentali per il corretto esercizio di tale funzione, gravemente compromesso.
Né le valutazioni positive sulle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria, come descritte nel parere del Consiglio Giudiziario, possono in alcun modo “compensare” le gravi carenze palesate in relazione ai doveri di indipendenza e imparzialità e al requisito del prestigio.
Il Consiglio delibera di non confermare il dott. Salvatore MURONE nell’esercizio delle funzioni semidirettive di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con decorrenza dall’1.8.2009.
Dispone l’invio della delibera al Ministro della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art.17 della legge n. 195/58”