I
fatti di cui da giorni si stanno occupando gli organi di stampa dimostrano,
oggi più che mai, che una riforma del sistema elettorale del CSM, idonea a interrompere l'occupazione correntizia dell'organo di autogoverno e la sua gestione correntocratica, è estremamente
urgente.
Più voci hanno proposto il sorteggio come rimedio.
Essendo da sempre convinti di ciò, offriamo alla collettività una ipotesi di
riforma delle elezioni della componente togata del CSM, imperniata sulla selezione a sorte dei candidati, l'unico sistema che, allo stato, ci pare idoneo a porre fine all'oligarchia e al notabilato delle correnti.
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RIFORMA DELLE ELEZIONI DELLA
COMPONENTE TOGATA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CAPO I
Modifiche della legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 1 - Sostituzione dell’articolo 23
1. L’articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:
«23. Componenti eletti dai magistrati.
1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del
Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e
segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di
legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso
la stessa Corte;
b) in un collegio nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni
di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione
nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la
Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni
di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte
suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario
di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2
della citata legge n. 48 del 2001.»
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 24
1. L’articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«24. Elettorato attivo e passivo.
1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della
magistratura partecipano tutti i magistrati ordinari con esclusione di quelli
in tirocinio che, alla data della delibera di cui al comma 1 dell’articolo 25,
prestino servizio da meno di un anno nonché dei magistrati che, alla stessa
data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli arti-coli 30 e
31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
2. Sono eleggibili i candidati selezionati secondo le disposizioni
dell’articolo 25.
Articolo 3 - Inserimento dell’articolo 24-bis
Dopo l’articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:
«24-bis. Disponibilità all’incarico di componente del Consiglio superiore
della magistratura e composizione collegi circoscrizionali.
1. All’atto dell’assunzione delle funzioni giurisdizionali, ciascun magistrato
manifesta la propria disponibilità o indisponibilità ad essere eletto componente
del Consiglio superiore della magistratura. L’indicazione fornita dal
magistrato è menzionata nel verbale di assunzione delle funzioni ed è inserita
nel fascicolo personale dell'interessato e nel sistema informatico del
Consiglio superiore della magistratura. L’indicazione può essere modificata in
qualsiasi momento dall’interessato attraverso il predetto sistema informatico.
2. I collegi circoscrizionali di cui all’articolo 23, comma 2, lett b) e c)
sono composti secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata alla presente
legge.»
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 25
L’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«25. Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede.
1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della
magistratura con delibera da adottare tra il centoventesimo e il novantesimo
giorno prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Con la stessa delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di
cassazione, costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in
servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari
più gravi dell'ammonimento e presieduto dal componente che vanta maggiore
anzianità di servizio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
3. Tra il sesto e il decimo giorno successivo alla sua costituzione, l’ufficio
centrale elettorale sorteggia, per ciascun collegio, un numero di candidati
pari a dieci volte il numero dei componenti da eleggere tra tutti i magistrati
sorteggiabili ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Possono essere sorteggiati i magistrati che, alla data della delibera di cui
al comma 1, sono in servizio negli uffici giudiziari nel collegio cui si
riferisce il sorteggio medesimo ad eccezione dei magistrati di cui al seguente
comma. Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica secondo le modalità
stabilite con regolamento del Ministro della giustizia da emanarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’ufficio elettorale
comunica data e ora del sorteggio almeno tre giorni prima del suo svolgimento
ai dirigenti degli uffici giudiziari, i quali, provvedono a darne immediato
avviso a tutti i magistrati dell’ufficio.
5. Non possono essere sorteggiati:
a) i magistrati che, alla data della delibera di convocazione delle elezioni,
non esercitino effettive funzioni giudiziarie da almeno due anni o che siano
sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
b) i magistrati che, alla data della predetta delibera, siano in servizio da
meno di quattro anni;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito
sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della
sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano
trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione
disciplinare;
d) i magistrati che, anche temporaneamente, abbiano prestato servizio presso
l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della
magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che, anche temporaneamente, abbiano fatto parte del Consiglio
superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le
elezioni;
f) i magistrati che non abbiano dato la disponibilità ad essere eletti
componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 24
bis, e quelli che l'abbiano ritirata entro l'adozione della delibera di cui al
comma 1 con comunicazione inviata all'ufficio elettorale tramite pec o
raccomandata.
6. Espletato il sorteggio, l’ufficio elettorale trasmette immediatamente il
relativo verbale, con i nominativi dei magistrati sorteggiati per ciascun
collegio al Consiglio superiore della magistratura.
7. L'elenco dei candidati alle elezioni, per ciascuno dei collegi di cui
all'articolo 23, comma 2, è composto dai magistrati sorteggiati secondo le disposizioni
dei commi precedenti.
8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma
2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della
magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno
venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso
termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso
tutte le sedi giudiziarie.
9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio
superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale
composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la
Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più
gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che
vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
11. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun
tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati
che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni
disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o
da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono
nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi
in caso di loro assenza o impedimento.
12. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica
presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di
appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica,
nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo
nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
13. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale anti-mafia
e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla
Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel
seggio del tribunale di Roma.
14. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte
suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte vota-no
presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.»
Articolo 5 - Inserimento dell’articolo 25-bis
1. Dopo l’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è inserito il
seguente:
«25-bis Campagna elettorale
1. Dalla data in cui avviene la comunicazione di cui all’articolo 25, comma 7 e
fino alla data di proclamazione degli eletti, i candidati di cui al comma 10
del medesimo articolo sono esonerati, dal capo dell’ufficio di appartenenza,
dai rispettivi carichi di lavoro, ivi compresa la partecipazione alle udienze.
2. I magistrati sorteggiati di cui al comma 6 dell’art. 25 non possono
partecipare a concorsi per incarichi fuori ruolo fino al momento delle
votazioni per le elezioni del consiglio superiore della magistratura.
Articolo 6
Copertura finanziaria
Personalmente ritengo che il sorteggio del decuplo dei magistrati da eleggere sia misura alquanto blanda in quanto non esclude l'organizzazione ex post del voto delle correnti.
RispondiEliminaL'intento è comunque lodevole anche se temo resterà lettera morta perché la classe politica - tutta - non ha alcun interesse a limitare l'azione delle correnti in magistratura e quindi la stessa politicizzazione della giurisdizione.
Le correnti dovrebbero stare fuori dal CSM, non dovrebbero occuparsi di incarichi e di punizioni, altrimenti i magistrati (la stragrande maggioranza, purtroppo) continueranno a sentirsi obbligati a schierarsi, proprio come oggi.
Nicola Saracino
Sono d' accordo con Nicola saracino. Comunque, aderisco alla proposta.
RispondiEliminaMarco Mansi - Procura Massa.