Nei giorni scorsi gli organi di stampa hanno diffuso la notizia che l’Associazione Nazionale Magistrati avrebbe inoltrato un comunicato di “richiamo” o “ammonimento” nei confronti del Dott. Nino Di Matteo per il suo intervento avvenuto nel corso della trasmissione televisiva “Non è l’Arena” (il comunicato è facilmente reperibile su diversi siti web).
Sul punto lo scrivente, pur premettendo di non voler minimamente entrare nel merito della vicenda tra il Cons. Di Matteo ed il Ministro della Giustizia ovvero giudicare quanto accaduto e di considerare pacifici gli obblighi di rigore, misura ed equilibrio, che ricadono in capo a chi riveste funzioni pubbliche (tra cui i magistrati), ritiene corretto – quale magistrato iscritto all’A.N.M. – puntualizzare quanto segue.
Il comunicato in questione è stato deliberato dalla Giunta esecutiva centrale dell’A.N.M., organo composto da 10 membri e validamente costituito con la presenza di almeno cinque, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
In base alle previsioni statutarie (liberamente consultabili sul sito dell’A.N.M.), la Giunta esecutiva centrale è un organo esecutivo che non ha, tra le sue attribuzioni, quella di emettere comunicati di “approvazione” o “disapprovazione” in merito all’operato dei singoli magistrati.
Come prevede l’art. 33 dello Statuto, infatti, “Ad essa spetta: a) di amministrare il patrimonio dell’Associazione e promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Direttivo Centrale formulando le relative proposte di deliberazioni; b) di attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale in relazione alle materie di cui all’art. 2; c) di adottare, in caso di assoluta urgenza sempre in tali materie, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare subito ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima seduta successiva”.
L’organo supremo deliberante dell’Associazione Nazionale Magistrati è l’Assemblea Generale (art. 13) e lo stesso Comitato direttivo centrale, quale organo deliberante permanente dell’Associazione eletto dagli iscritti, agisce nell’ambito delle direttive dell’Assemblea Generale (art. 22).
Nel caso di specie, non risulta che l’Assemblea Generale o il Comitato direttivo centrale abbiano dato mandato alla Giunta di procedere al comunicato, né risultano consultazioni, formali o informali, degli iscritti.
Non risultano avviati neppure procedimenti disciplinari.
Sul punto, va ricordato che l’Associazione Nazionale Magistrati non può emettere alcun provvedimento di natura disciplinare, neppure di mero ammonimento o richiamo, senza che sia stato istruito un apposito procedimento da parte di uno specifico organo, quale è il Collegio dei Probiviri, e senza che sia stato garantito l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato (art. 11).
Ogni definitiva competenza in materia disciplinare (laddove il Collegio dei probiviri non ritenga di emettere un parere assolutorio, in tal caso vincolante) spetta al Comitato direttivo Centrale, che delibera a maggioranza qualificata dei due terzi, e non alla Giunta Esecutiva (art. 11).
Al di fuori dai casi di rilevanza disciplinare, che devono seguire il descritto iter procedurale, la stessa A.N.M. – che rimane un’associazione privata tra i magistrati che ritengono di aderirvi – non ha competenza a formulare giudizi sull’operato dei singoli magistrati, come peraltro si desume dai medesimi scopi sociali fissati dall’art. 2 del suo Statuto.
Per quanto premesso, appare oggettivo che il comunicato approvato dai membri della Giunta esecutiva centrale, sull’argomento in discussione, è stato emesso in carenza di potere, sia esso rappresentativo, associativo o disciplinare, e che, pertanto, non può essere imputabile all’Associazione Nazionale Magistrati, né alla generalità dei suoi iscritti.
Le informazioni diramate in merito andrebbero, pertanto, rettificate.
Ciò, indipendentemente dal caso in questione, sarebbe utile per evitare, quantomeno per il futuro, che singole prese di posizione di componenti di organi associativi possano essere impropriamente attribuiti all’Associazione (con tutto ciò che ne comporta, anche sul versante del risalto mediatico), con il rischio di generare inopportune, ancorché involontarie, interferenze nei riguardi dei singoli magistrati o delle Istituzioni che sono preposte per legge a valutare la legittimità del loro operato (Consiglio Superiore della Magistratura, Autorità giudiziarie competenti).
Di rilevante importanza la rettifica. Francesco Grasso Catania
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