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mercoledì 26 agosto 2020

Il ricorso del dott. Palamara contro la sua espulsione dall'Anm


Pubblichiamo il ricorso proposto da Luca Palamara contro la decisione del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati che, su proposta del collegio dei probiviri, l'ho ha espulso dalla associazione.

L’assemblea generale degli associati che, a norma di statuto, dovrà valutarlo si terrà, in presenza, nei giorni del 19 e 20 settembre a Roma (modalità questa imposta dallo Statuto ma quanto mai inopportuna visto il periodo di emergenza sanitaria in cui ci troviamo).

A quanto ci consta è la prima volta nella storia dell’associazione che si verifica un caso del genere poiché finora i magistrati incolpati o si sono sottratti al procedimento disciplinare, dimettendosi dalla associazione, o hanno prestato acquiescenza alla decisione adottata nei loro confronti.

Ulteriori elementi che valgono a conferire particolare rilievo a questo precedente sono dati dalla caratura dell’incolpato (già presidente dell’Anm nonchè componente della commissione che redasse la versione del codice etico sulla base del quale viene giudicato) e per uno dei temi che il procedimento disciplinare involgerà ovvero quello della influenza delle correnti nella vita associativa e nell’autogoverno dei magistrati.

L’assoluta novità del caso è dimostrata anche dal fatto che gli organi direttivi dell’Anm non si sono dimostrati a conoscenza delle formalità necessarie ad assicurare un corretto svolgimento di questa fase del procedimento poiché, pur avendo inviato agli associati l'avviso di convocazione dell'assemblea (leggibile anche sul sito dell’Anm), non hanno allegato ad esso il ricorso del dott. Palamara né lo hanno altrimenti comunicato agli associati, in modo da consentire loro di prendere cognizione del suo contenuto prima dell'assemblea.

 

ALL’ASSEMBLEA GENERALE

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

ATTO DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA

DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DEL 20 GIUGNO 2020

 

Per il dott. Luca Palamara, nato a Roma il 22 aprile 1969 che sottoscrive ad ogni effetto il presente atto, si richiede l'annullamento della delibera con la quale il Comitato Direttivo Centrale, nella seduta dal 20 giugno 2020 ha deliberato l'espulsione disciplinare del socio dott. Luca Palamara.

L'annullamento, ovvero la riforma delle delibera citata, viene richiesta in forza dei seguenti motivi.

 1.  Sull'ammissibilità dell'impugnazione interna.

Il procedimento disciplinare nei confronti del dott. Luca PALAMARA si è aperto, come si ha modo di leggere anche nei comunicata ufficiale della stessa ANM del 22 giugno      (Cfr. all. n.1) in data 18 giugno 2019, ln quel momento era in vigore uno statuto, poi riformato nel settembre 2019, che prevedeva espressamente la possibilità di impugnare all'Assemblea Generale la decisione del Comitato Direttivo Centrale emanata nei confronti dell'associato.

Si ritiene, seconda il noto principio di carattere generale del tempus reqit actum, che sia dunque esperibile nel caso di specie l'impugnazione interna a mente dell'art. 11 dello Statuto prima della sua riforma.

La possibilità di impugnazione interna appare riconosciuta, in ogni modo, anche dalla attuale formulazione dello Statuto e, in particolare dall'art.13 ove, nel descrivere i poteri dell’Assemblea Generale, si afferma espressamente che ogni associato può ricorrervi per far annullare le decisioni e le delibere degli altri argani sociali.

Si veda, inoltre, l'articolo 18 del medesimo Statuto laddove indica le modalità di votazione dell’assemblea Generale per i ricorsi in materia disciplinare.

2. Violazione dell'art. 11 bis dello Statuto sociale.

E' ben noto che la ANM un'associazione di carattere privato che, di fatto, ha il monopolio della rappresentanza sindacale dei magistrati italiani.

Proprio in virtù di tale peculiare situazione di fatto nello Statuto è prevista espressamente una disciplina cautelare tesa regolamentare i rapporti tra il giudizio disciplinare interno, il giudizio disciplinare dinanzi al CSM ed eventuali provvedimenti cautelari emanati in danno dell'associato da parte del!' Autorità giudiziaria penale.

Appare opportuno riportare il testo integrale della norma esame: “ Nel caso in cui il magistrato sia incolpato di un grave illecito disciplinare ovvero indagato per la commissione di un illecito penale doloso, il collegio dei probiviri, acquisita in qualunque modo la notizia, può disporre la sospensione cautelare del predetto dall’attività associativa. La sospensione dura fino alla conclusione del procedimento penale.

La sospensione è sempre disposta nel caso di applicazione di misure cautelari personali.

L’inizio del procedimento di sospensione cautelare è comunicato al magistrato che ha facoltà di presentare memorie e documenti".

La norma statutaria è chiara e prevede la possibilità, in alcuni casi l'obbligo, di procedere alla sospensione cautelare dalle attività sociali ogni qualvolta si apprenda la notizia che l'associato sia sottoposto a procedimento disciplinare.

ln altri termini la norma in questione regola il rapporto con i diversi giudizi in cui l’associato risulta essere sottoposto prevedendo sola possibilità di procedere con Ila sospensione qualora, come nel caso di specie, i fatti addebitati all' associa tosano al veglio simultaneamente del CSM e dell'Autorità giudiziaria penale-

Lo stesso collegio dei probiviri d'altronde ha ritenuto di effettuare l'istruttoria basandosi esclusivamente sulle decisioni cautelari emanate dalla Sezione Disciplinare del Csm nonché Corte di Cassazione a Sezioni Unite nei confronti del dott- PALAMARA. Nessun'altra attività istruttoria è stata effettuata dal collegio dei probiviri.

ln buona sostanza, dunque, pur prendendo atto della esistenza di un procedimento disciplinare, in totale violazione dell'art. 11 bis della Statuto,       dei principi regolanti la materia e finanche dell'art. 2043 c.c., il collegio dei probiviri ed il Comitato Direttivo Centrale, hanno ritenuto di anticipare gli esiti del correlato giudizio disciplinare basandosi esclusivamente su decisioni di carattere cautelare che, come tali, sono prive di un accertamento definitivo sui ratti contestati e non sono destinate a passare in giudicata

Tali decisioni, peraltro, come più volte segnalato dalla difesa del dott. Luca PALAMARA (Cfr. ricorso per cassazione) a loro volta si sono basate su atti del tutto parziali ed in difetto dei decreti di autorizzazione alle attività di intercettazione che, giova ricordarlo, hanno riguardato anche soggetti parlamentari.

In alcun modo, come detto, è stato effettuato dal Collegio dei Probiviri un approfondimento istruttorio in vado di cristallizzare, nel merito, le condotte delle quali si ritiene responsabile il dott. LUCA PALAMARA.

La violazione dell'art. 11 bis dello Statuto, nonché come vedremo la forte compromissione dei diritti di difesa dell’associato, appare evidente anche in relazione al fatto che la stessa ANM aveva ritenuto di dover richiedere alla Procura della Repubblica di Perugia il materiale investigativo dopo la notifica agli interessati dell'avviso ex art. 415 bis  

In conclusione appare evidente che sulla base del materiale raccolto, pronunce meramente cautelari in sede disciplinare, l'unica procedura applicabile al caso di specie doveva essere quella prevista dal più volte richiamato art. 11 dello Statuto.

3. Sulla violazione dei diritti di difesa dell'associato. Mancata integrazione istruttoria.

Il dott. PALAMARA ha più volte richiesto di essere sentito dal Comitato Direttivo Centrale.

Prima di ciò ha, doverosamente, segnalato che avrebbe dovuto attendersi il deposito del materiale investigativo dal quale si stanno traendo elementi difensivi particolarmente importanti sia sul versante processuale che su quello sostanziale.

Del resto, nella foga di dover concludere la propria istruttoria, il Collegio dei Probiviri, come anche il CDC, non ha colto né evidenziato che le accuse nei confronti del dott. Palamara si sono già notevolmente ridimensionate essendo venuta meno l'accusa di corruzione in atti giudiziari.

Nel corso, poi, della procedura disciplinare dell'ANM vi è stato il deposito, precisamente il 20 aprile  2020, degli atti da parte Procura della Repubblica di Perugia con l'integrale discovery a beneficio delle difese degli indagati.

Due i punti su cui porre l'attenzione;

a)            Le decisioni cautelari prese in esame dal collegio dei probiviri appaiono superate dal  ridimensionamento del quadro accusatorio nei confronti del dott. Palamara;

b)           il deposito degli atti del proc.  N.6652/18 presso la Procura della Repubblica di Perugia, avvenuto il 20 aprile 2020, permetteva all'associato di poter offrire ai probiviri, ovvero al CDC, elementi di difesa più ampi. Elementi non a sua disposizione in sede di audizione del 2 marzo 2020.

Non si può essere d'accordo allora con la tesi che, suggestivamente, assume che la retrocessione del procedimento disciplinare introdurrebbe una spirale sema limiti di continuo rimbalzo tra i probiviri ed il CDC, ciò in ragione delle seguenti motivazioni.

ln primo luogo, come detto al punto 2, lo Statuto prevede appositamente all’art. 11 bis la procedura della sospensione cautelare proprio per attendere che venga portato a compimento l'iter procedimentale dinanzi alle competenti Autorità, disciplinari o penali.

D’altro canto nel corso della procedura è avvenuto un fatto nuovo ed importante che non poteva certa essere trascurato, ovvero la chiusura   indagini preliminari.

E' del tutto mutata, dunque, il quadro probatorio potenziaImente disponibile con il venir meno del segreto istruttorio.

La mancata retrocessione del procedimento al collegio dei probiviri ha dunque determinato per i profili evidenziati une forte compromissione dei diritti di difesa dell'associato.

4. Nel merito. Infondatezza delle violazioni al codice etico

Va premesso che anche in ambita associativo deve valere il principio di tassatività delle condotte punibili.

A ciò si aggiunga che la sanzione, rispetto ad una condotta tipica e ben definita, deve rispondere a criteri di proporzionalità.

ln altri termini l’associato deve essere posto nelle condizioni di comprendere il disvalore delle propria condotta non potendosi, al contrario, scadere in un vero e proprio arbitrio che esporrebbe chiunque ad essere sanzionata per genericamente riferibili al codice etico.

Men che meno può accettarsi, anche in ambito associativo, che il comportamento diventi rilevante in ragione della necessità di riformare la vita associativa in magistratura ed il rapporto tra le c.d. correnti, il CSM e l’ANM stessa.

Nori vi è traccia di tali principi nel codice etico formulato in maniera del tutto generica, con evidenti profili di nullità che possono essere fatti valere anche in questa sede.

Senza rinunciare a tali profili di illegittimità affrontiamo ora il merito.

Il dott. Palamara viene oggi ritenuto responsabile di condotte che, in ipotesi, hanno violato il codice etico dell’A.N.M.

A ben vedere il dott. Palamara, già presidente dell'ANM viene di comodo individuato come unico responsabile di un sistema che sta ponendo une questione, molto più ampia, che dovrà essere affrontata da tutta [a magistratura.

Condotte, dunque, facenti riferimento ad attività sindacali che, solo successivamente, vengono ritenute non più adeguate e da riformare,

Con ciò si vuole porre l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che le logiche di appartenenza alle correnti hanno determinato l'assetto negli anni della stessa ANM influenzandone i programmi sindacali delle diverse giunte

Ed allora poiché, allo stato, solo dell'attività sindacale del dott. Palamara può parlarsi occorre valutare se questa attività, esercitate in maniera convergente con altri gruppi, possa avere rilevanza in questa sede.

Si ritiene che cosi non possa essere e che sanzionare per tali motivi il dott. PALAMARA significa addossare a lui le responsabilità di un sistema che necessita di una urgente riforma attraverso un processo politico e non certo disciplinare interno.

Peraltro, come già detto, il CDC ha, di fatto, anticipato il giudizio senza aspettare che, nelle sedi competenti, sia concluso l'iter procedimentale siano affrontate tutte le questioni, anche processuali, da tempo sollevate.

Vi è, poi, la seria possibilità che la decisione in parola passa avere un notevole impatto finanziario sul dott. Palamara poiché inevitabilmente influenzerà il corso della sua carriera professionale (senza considerare l'impossibilità prossima di potersi eventualmente candidare a funzioni extragiuridiche).

Anche per questo motivo si ritiene che la sanzione debba essere annullata.

Sul punto sia consentito un ulteriore ordine di considerazioni.

Non può in alcun modo essere condivisa la tesi prospettata dal collegio dei probiviri, avallata dal CDC, che la  delibazione del procedimento disciplinare possa basarsi anche su di elementi indiziari ed astratti.

Per cercare di dare corpo ad una inesistente istruttoria il collegio dei probiviri assume che i fatti contestati all'associato sarebbero certi nella loro dimensione storica in quanto oggetto di captazione sulla base di legittima attività investigativa.

Tale assunto è del tutto privo di aderenza con la realtà

La legittimità delle intercettazioni, peraltro coinvolgenti anche soggetti parlamentari, non è stata ancora accertata ed è fortemente discussa.

Né la sezione disciplinare del CSM, tanto meno le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione avevano a disposizione, carne detto, il materiale sulla base del quale poter valutare la legittimità complessiva dell'attività di captazione. Mancano addirittura i decreti che l'hanno autorizzata.

ln questo modo il fatto storico rimane sfornito di prova potendo certo basare la decisione  semplice fatto che vi sia stata una riunione. I dialoghi, poi,  sono ricostruiti sulla base di brogliacci parziali e trascritti in maniera non fedele come solo ora la difesa del dott. Palamara ha potuto riscontrare dall'ascolto dell'unica fonte reale di prova, ovvero i diversi files audio.

A ciò si aggiunga che i files audio sono del tutto frammentati non consentendo una ricostruzione completa di quanto avvenuto. ln definitiva manca del tutto la prova che il fatto sia avvenuto nei termini che, solo de relato, sono stati ricostruiti nella fase cautelare disciplinare.

Anche per tale motivo si richiede l’annullamento della delibera assunta dal CDC in data 20 giugno.

5. Sulla sproporzione della sanzione irrogata.

La sanzione irrogata appare decisamente sproporzionata.

Non è stata tenuta in minima considerazione l'attività che il dott. Luca Palamara ha svolto, divenendone anche Presidente, all'interno dell' ANM.

Può ben dirsi che l'associato abbia contribuito concretamente alla crescita dell'ANM, in periodi anche politicamente difficili, the hanno messo Cura prova la tenuta della magistratura sottoposta a duri, quanto infondati, attacchi.

ln tale contesto la rescissione del vincolo di associato non solo appare eccessivamente punitiva ma è in contrasta con lo stesso spirito dell'associazione fondata su chiari principi che tendono a garantire il massimo grado di democraticità suo interno.

Non va neppure trascurato che ['ANM è l’unico sindacato che tutela gli interessi dei magistrati, con storia ultracentenaria e che, pertanto, l'espulsione dell'associata va Ci fatta a precludere l'esercizio stesso di un diritto costituzionale.

ANM è, giuridicamente, un'associazione privata non riconosciuta, anche se sui generis per la chiara valenza pubblicistica, almeno indiretta, della sua attività. Tale natura deve colorare anche la propria azione disciplinare, tesa a salvaguardare le finalità contrattuali accettate con il patto associativo, senza che elementi esclusivamente di valore etico, difficilmente determinabili in concreto, portino ad un deficit di tassatività.

La particolare funzione dell'A.N.M. nel panorama istituzionale, porta ad auspicare un bilanciamento tra un uso molto accorto dello strumento disciplinare associativo da un lato, e l'utilizzo dello stesso come baluardo importante per il rispetto di regole fondamentali per lo status del magistrato, con ovvia ricaduta sul servizio giustizia tout court, dall'altro.

Tale aspetto è stato del tutto trascurato anche per dosare la sanzione da infliggere che, obiettivamente, appare esorbitante e foriera di conseguenze anche sul piano risarcitorio.

La sproporzione della sanzione appare apprezzabile anche in relazione posizione del dott. CRISCUOLI, valutata congiuntamente, per il quale si è optato per una sanzione, pur grave, di carattere conservativo.

Non si vedono, francamente, differenze che passano portare ad un diverso trattamento atteso che, dei fatti, il dott. CRISCUOLI rivestiva carica di membro togato del CSM.

Anche per questo motivo, in via meramente subordinata, si richiede l’annullamento della sanzione inflitta.

Tutto ciò premesso e considerato

Il dott. Luca  Palamara unitamente al proprio difensore e socio dott. Roberto Carrelli Palombi, si rivolge e ricorre all’Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati affinché, tutti i motivi di cui in narrativa, voglia annullare la delibera del Comitato Direttivo Centrale con la quale, al termine del procedimento disciplinare, è stata comminata la sanzione massima dell' espulsione.

ln via meramente subordinata, salvo il diritto all'impugnazione, si richiede the l'Assemblea Generale voglia riformare la decisione impugnata irrogando al socio una sanzione più gradata.

ln via istruttoria si richiede l'audizione personale del dott. Luca Palamara e si riserva il deposito di memorie ed ulteriore documentazione.

Si allega copia di ricorso per Cassazione avverso la decisione cautelare della Sezione Disciplinare della Suprema Corte di Cassazione.

Roma, 1 luglio 2020




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