Quando un giudice è oggetto di reiterate ricusazioni - vale a dire di inviti a farsi da parte per non essere disinteressato al caso che gli è sottoposto - e quando quel giudice è proprio il giudice dei giudici, delle due l'una: o la Sezione Disciplinare del CSM è strutturalmente inidonea ad occuparsi in sede giurisdizionale dei magistrati per essere troppo spesso la "terza parte" anziché un giudice terzo, oppure i magistrati sono dei ricusatori incalliti e pretestuosi. Di solito questa è la conclusione alla quale giunge il CSM con l'avallo della Cassazione a Sezioni Unite, i cui componenti sono sotto il controllo gerarchico (quanto a carriera ed ambizioni) proprio del CSM.
Un brutto, e troppo corto, circuito.
Al quale solo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo potrà porre rimedio.
Riportiamo il testo dell'ultima ricusazione, in ordine di tempo, quella del dott. Fava nei riguardi del vice presidente Ermini e del consigliere Cascini.
Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare
Invito all’astensione
Istanza di ricusazione
Ricorso
ex art. 52 comma 1 c.p.c. in relazione all’art. 51 comma 1 n. 1
c.p.c.
1)
del Presidente del collegio
avvocato David Ermini;
2)
del componente del collegio
dott. Giuseppe Cascini.
Il sottoscritto
dott. Stefano Rocco Fava, incolpato nel procedimento disciplinare n. 92/2019,
come da decreto di citazione in data 8 settembre 2020, avendo appreso dalla
Segreteria la composizione del collegio giudicante, formula invito
all’astensione e, in subordine, istanza di ricusazione dei predetti componenti
per i motivi di seguito indicati.
a)
Posizione del Presidente
ERMINI
Agli atti del
procedimento risulta versata la seguente conversazione intervenuta il 9 maggio
2019 tra il dott. PALAMARA e l’onorevole LOTTI ore 01:11:39 che, nella
trascrizione resa dalla Guardia di Finanza, recita:
LOTTI: due…la
roba di…di…che c’è in prima, Luca…su Roma…è pesante….sia il Quirinale, sia
David lo vogliono affossare
PALAMARA: certo
LOTTI: è questo
è chiaro
PALAMARA: ma è
chiaro oh.
Il Presidente
ERMINI alla data del 2 aprile 2019 era componente del Comitato di Presidenza
del Consiglio Superiore della Magistratura ed ha pertanto esercitato le proprie
funzioni allorquando pervenne al predetto organo la segnalazione dello
scrivente dott. FAVA del 27 marzo 2019 avente ad oggetto una riunione indetta
dal dott. PIGNATONE in data 5 marzo 2019. In ordine a detta segnalazione allo
scrivente dott. FAVA è stata contestata l’incolpazione n. 1) b) (pagina 7 della
richiesta di rinvio a giudizio) rispetto alla quale il Presidente ERMINI ha
“interesse” personale, rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c. n. 1 c.p.c., a
rappresentare la correttezza della propria condotta quale componente del
Comitato di Presidenza del CSM. In data 10 aprile 2019 il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Roma, con nota prot. 265/17 Gab pos. 23, ha
infatti trasmesso al CSM le richieste di astensione del dott. PIGNATONE dalle
quali emergevano le anomalie ed irregolarità evidenziate dallo scrivente nella
memoria depositata nel presente procedimento in data 10 novembre 2020 che si
richiama integralmente. Appare evidente pertanto l’interesse del presidente
ERMINI di sostenere l’infondatezza di quanto rappresentato nella predetta
memoria dello scrivente del 10 novembre 2020 in ordine alle richieste di
astensione del dott. PIGNATONE poiché il predetto presidente ERMINI, per quanto
consta agli atti, nessuna irregolarità ha mai segnalato in proposito.
Inoltre il
Presidente ERMINI ha un evidente interesse personale a patrocinare una certa
interpretazione delle intercettazioni che lo riguardano direttamente quale, ad
esempio, quella sopra citata, versate agli atti del presente procedimento
poiché, da una certa interpretazione piuttosto che da un’altra, potrebbe
discenderne una sua responsabilità personale.
Appare evidente
pertanto che la partecipazione al giudizio del Presidente ERMINI violerebbe il
divieto del nemo iudex in causa sua codificato
appunto nell’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c.
avendo l’interesse proprio e diretto nella causa di cui all’art. 100
c.p.c. legittimante in astratto, quantomeno, l’intervento di cui all’art. 105
comma 2 c.p.c. adesivo dipendente
rispetto alla posizione attorea della Procura Generale della Cassazione sia per
quanto concerne le dedotte, da parte dello scrivente, irregolarità delle
richieste di astensione avanzate dal dott. PIGNATONE sia per quanto concerne
l’interpretazione delle intercettazioni che lo coinvolgono direttamente. E’
noto infatti che l’intervento adesivo dipendente
origina da un
interesse giuridicamente rilevante e dalla necessità di impedire che nella
propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti
riflessi o indiretti del giudicato ed “è
caratterizzato dal fatto che l’interveniente adesivo non fa valere un proprio
diritto ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, ossia assume
una posizione che è subordinata a questa parte e si sostanzia in una semplice
adesione alla domanda di questa parte e si sostanzia in una semplice adesione
alla domanda di questa stessa parte di cui il terzo auspica e cerca di favorire
la vittoria” (Mandrioli Corso di diritto processuale civile 12^ edizione
pagg. 331 e 332).
b)
Posizione del dott. CASCINI.
Quanto sopra
detto vale anche per il componente del collegio dott. Giuseppe CASCINI.
Il dott.
CASCINI è stato infatti titolare, unitamente allo scrivente dott. FAVA e ad
altri magistrati, del procedimento n. 44630/16 da cui è scaturita la
segnalazione inoltrata dallo scrivente al CSM il 27 marzo 2019 ed oggetto di
incolpazione n. 1) b) (pagina 7 della richiesta di rinvio a giudizio). A detta
segnalazione lo scrivente ha infatti allegato in forma cartacea e su supporto
informatico tutti gli atti del predetto procedimento n. 44630/16 poiché da tali
atti risultavano gli incarichi conferiti da tre indagati, direttamente e per il
tramite di società a loro riconducibili, al fratello del dott. PIGNATONE. Ne
discende che il dott. CASCINI abbia avuto anch’egli, quale titolare del
procedimento n. 44630/16, la disponibilità dei predetti atti e non consta che
abbia mai fatto osservazioni o rilievi. Inoltre, come rappresentato nella
memoria del difensore dello scrivente depositata sempre in data 10 novembre
2020, il dott. CASCINI ha ricevuto dal dott. PIGNATONE delle comunicazioni
verbali che debbono, nella prospettazione difensiva, essere oggetto di attenta
valutazione nel presente giudizio. In data 16 novembre 2016 intorno alle
ore 17, alla presenza del dott. IELO e del dott. CASCINI, il dott. PIGNATONE ha
infatti comunicato al dott. FAVA quanto segue:
●
di conoscere CENTOFANTI
Fabrizio per essere costui una della dieci persone che gli era capitato di
frequentare a Roma. Di essere stato a cena con il predetto CENTOFANTI Fabrizio
e che tra i commensali c’era anche il ministro della difesa PINOTTI. Di essere
rimasto sorpreso dalle risultanze emerse sul conto del predetto CENTOFANTI e
dei rapporti di costui con AMARA Piero;
●
di conoscere da trenta anni
Riccardo VIRGILIO presidente della IV^ sezione del Consiglio di Stato. Di
averlo conosciuto a Palermo quando il predetto VIRGILIO era giudice del
Consiglio di Giustizia Amministrativa. Di averlo conosciuto come persona
integerrima. Che era ora molto sorpreso dalle risultanze investigative emerse
sul conto del predetto VIRGILIO;
●
che AMARA Piero, poi indagato
nel procedimento n. 13/36768 per corruzione, era in rapporti con il fratello,
Roberto PIGNATONE, che lo aveva associato in alcune difese a Palermo.
Il dott.
CASCINI è inoltre citato nella lettera del dott. PIGNATONE del 19 marzo 2019 n.
893/19 prot. gab. inviata allo scrivente ove si legge che “lo stralcio della posizione di AMARA …..fu decisa concordemente da
tutti i magistrati dottori IELO, CASCINI e TESCAROLI cui poi si aggiunse il
dott. SABELLI oltre che la S.V.” Orbene detta missiva è stata allegata
dallo scrivente alla segnalazione inoltrata al CSM in data 27 marzo 2019 e lo
stralcio e la successiva assegnazione del procedimento stralciato da parte del
dott. PIGNATONE, concernente anche AMARA, è stato oggetto di considerazioni
difensive nella memoria depositata in data 10 novembre 2020 quale atto compiuto
dal dott. PIGNATONE prima di presentare la richiesta di astensione al
Procuratore Generale ma già sapendo degli incarichi conferiti al fratello
dall’indagato AMARA.
Che il dott.
CASCINI sia stato informato dei rapporti intrattenuti dal fratello del dott.
PIGNATONE con l’indagato AMARA Piero risulta altresì dalla seguente mail
inviata dal dott. IELO al dott. SABELLI e allo scrivente:
Da: Paolo Ielo
[mailto:paolo.ielo@giustizia.it]
Inviato: sabato 2 marzo 2019 08:10
A: Rodolfo Maria Sabelli
Cc: Stefano Rocco Fava
Oggetto: Re: incarichi al prof.
Pignatone
“Rodolfo,
dico a te quello che ho detto
ieri a stefano per telefono.
Il fatto nuovo sarebbe che
l'avv. Pignatone è stato parte in una delle sentenze de lipsis, oggetto di
contestazione per una corruzione in atti giudiziari.
Ad una attenta lettura
dell'intestazione della sentenza, tuttavia, lettura che ho potuto fare ieri tardi
e solo sul cellulare, emerge che le parti private non sono difese dall'avv.
Pignatone. Se poi si considera che uno dei fratelli del proc fa l'avvocato
dello Stato e che in quella sentenza è presente una parte pubblica mi pare che
siamo alla situazione quo ante.
Aggiungo, anche di questo ho
parlato con Stefano, che non vi è nessuna intercettazione di Bigotti al
riguardo, ma vi sono solo delle autoregistrazioni che lui faceva dei suoi
colloqui, nel corso dei quali fa riferimento, per quanto ricordo, alle qualità
professionali dell'altro fratello, avvocato pure lui, del procuratore. Queste
registrazioni non sono state trasmesse a Perugia perché irrilevanti, così come
reputo, lo ribadisco, irrilevanti i rapporti professionali del fratello del
Procuratore agli inizi del decennio con Amara e alla metà del 2016 con Bigotti,
in un periodo in cui non era ancora iniziata l'indagine e in cui non
conoscevamo neppure il rilievo, sia pure astratto, delle sue condotte.
Rapporti dei quali il
procuratore immediatamente dopo l'inizio dell'indagine ci ha messo al corrente
(nel risono compresi anche Cascini e Tescaroli)
In ogni caso, ne parliamo
martedì al mio ritorno.
p.”
Orbene a parte
l’imprecisione del dott. IELO di ritenere risalenti i predetti rapporti “all’inizio del decennio”, posto che lo
stesso dott. PIGNATONE, nella richiesta di astensione del 17 maggio 2017, ha
affermato che detti rapporti sono proseguiti fino al 28 novembre 2016, ciò che
preme evidenziare, ai fini della presente istanza, è che anche in tal caso il
dott. CASCINI ne sarebbe stato informato per come riferito dal dott. IELO.
Inoltre, anche
il dott. CASCINI, risulta menzionato nelle intercettazioni versate agli atti
del presente procedimento.
Appare
significativa in proposito la conversazione intercorsa tra il dott. PALAMARA e
il dott. SPINA del 16 maggio 2019 ore 00:48:03, progressivo n. 16 RIT n. 175/19
(riportata alle pagine 60 e ss. dell’informativa del GI.C.O. della Guardia di
Finanza di Roma del 27 maggio 2019 n. 241343) che si riporta:
SPINA: il discorso però
perdonami il discorso però io penso che all’inizio era un modello 45
PALAMARA: non è così
SPINA: no? È passato subito a
modello 21
PALAMARA: allora… PIGNATONE mi
dice di viaggi (inc/le)
SPINA: ma scusa da maggio 2018
PALAMARA: non hai capito che è
una cosa fatta a tavoli…ma ancora…come te lo devo spie…cioè…
SPINA: no…non hai capito …
PALAMARA: m’hanno massacrato
SPINA: come cazzo fanno ad
iscriverti a dicembre
PALAMARA: eh ma hai capito? Ma
non sono nel maggio 2018 è CENTOFANTI ….. a febbraio 2018 da Roma
SPINA: eh
PALAMARA: la notizia di
ATTISANI
SPINA: eh
PALAMARA: la so da PIGNATONE a
dicembre 2017 a casa sua …mi chiama e mi dice “…che sei stato fuori una notte
con una persona?....” dicembre 2017….. quando vengo iscritto ?a dicembre
2018…un anno dopo
SPINA: sì però questo
PALAMARA: per tenermi appeso
SPINA: no non solo
PALAMARA: e ricattarmi
SPINA: ma…ma.. ma più che
que…cioè intanto gli atti li mandano tre mesi dopo…loro ti diranno…..ma noi
l’informativa l’abbiamo avuta….bene….ma coma cazzo è possibile che da maggio
arriviamo a dicembre
PALAMARA: uno…due
SPINA: questo è quello che non
capisco
PALAMARA: spiegami una
cosa…come fai ad andare a scartabellare a Madonna di Campiglio 2011 con la mia
famiglia? E lì ti dico …. Davanti a tu…ho pagato
SPINA: non lo so
PALAMARA: vuol dire che
qualcuno è mandato apposta lì a scartabellare i conti
SPINA: senti ma CENTOFANTI?
PALAMARA: dall’albergo mio
SPINA: perdonami CENTOFANTI?
PALAMARA: che m’ha tradito
CENTOFANTI dici?
SPINA: eh
PALAMARA: che gli ha detto di
andare a trovare queste cose e tutto quanto
SPINA: che cazzo ne so
PALAMARA: questa è la tesi
di CASCINI
SPINA: io non lo so non ci ho
parlato però mi viene il dubbio
PALAMARA: questa è la tesi di
CA”.
Secondo detta
conversazione emerge quindi che il dott. PALAMARA ha avuto notizia delle
indagini a suo carico addirittura a dicembre 2017 dal dott. PIGNATONE e di aver
parlato di dette indagini con il dott. CASCINI.
Al riguardo
deve evidenziarsi che allo scrivente, al capo b) delle incolpazioni (pagina 3
della richiesta di rinvio a giudizio), è contestata proprio la violazione del
dovere di segretezza di cui agli artt. 1 e 2 comma 1 lett. u) d. lgs 2006/109
per avere rivelato al dott. PALAMARA contenuti del procedimento n. 44630/16
laddove, dalla predetta intercettazione, emerge che di detti contenuti il dott.
PALAMARA ne avrebbe parlato anche con lo stesso dott. CASCINI.
Il dott.
CASCINI è inoltre menzionato dal dott. PALAMARA nell’intercettazione del 21
maggio 2019 ore 12:01:34 progressivo 93 RIT 175/19 in una conversazione con
tale “Edo” così trascritta dalla Guardia di Finanza:
PALAMARA: “PIGNATONE mi aveva chiesto sempre due
aggiunti….a l’ho sempre detto ……Paolo IELO e Rodolfo
EDO: me lo ricordo…questo me
l’avevi detto
PALAMARA: sempre te l’ho detto
EDO: e li hai sostenuti in
questo
PALAMARA: e li ho sostenuti
….cioè Paolo IELO….Rodolfo……CASCINI…..tutti….tutto ciò che è stato chiesto l’ho
fatto…..dopodichè ci sono state determinate situazioni qui dentro che in parte
mi hanno pure riguardato ….in cose loro e tutto quanto sulle quali ….poi
dopo…ti sarò essere utile e tutto quanto ….il problema era che quando io
parlavo con PIGNATONE…..PIGNATONE voleva come successione LO VOI e PRESTIPINO a
Palermo”.
Mette conto
inoltre evidenziare come il dott. CASCINI si sia astenuto sulla delibera 347/RR/2019
del 17 giugno 2019 con la quale è stata approvata la contestazione ex art. 2 LG
di incompatibilità ambientale e/o funzionale nei confronti dello scrivente
sebbene, nella suddetta pratica, fossero contenuti gli stessi identici atti
oggi contenuti nel presente procedimento disciplinare che, anzi, contiene
qualche atto in più. Non si comprendono pertanto le ragioni di tale difformità
di comportamento anche perché i requisiti di terzietà del giudice richiesti da
un procedimento avente natura giurisdizionale sono senza dubbio maggiori
rispetto ad un procedimento avente natura amministrativa.
Appare evidente
pertanto l’interesse del dott. CASCINI a sostenere l’infondatezza di quanto
rappresentato nella memoria difensiva dello scrivente del 10 novembre 2020 in
ordine alle richieste di astensione del dott. PIGNATONE poiché il predetto
dott. CASCINI, per quanto consta agli atti, nessuna irregolarità ha mai
segnalato in proposito.
Inoltre il
dott. CASCINI ha un evidente interesse personale a patrocinare una certa
interpretazione delle intercettazioni che lo riguardano direttamente quale, ad
esempio, quelle sopra citate, versate agli atti del presente procedimento
poiché, da una certa interpretazione piuttosto che da un’altra, potrebbe
discenderne una sua responsabilità personale.
Appare evidente
pertanto che la partecipazione al giudizio del dott. CASCINI violerebbe il
divieto del nemo iudex in causa sua codificato
appunto nell’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c.
avendo l’interesse proprio e diretto nella causa di cui all’art. 100
c.p.c. legittimante in astratto, quantomeno, l’intervento di cui all’art. 105
comma 2 c.p.c. adesivo dipendente
rispetto alla posizione attorea della Procura Generale della Cassazione sia per
quanto concerne le dedotte, da parte dello scrivente, irregolarità delle
richieste di astensione avanzate dal dott. PIGNATONE sia per quanto concerne
l’interpretazione delle intercettazioni che lo coinvolgono direttamente. E’
noto infatti che l’intervento adesivo dipendente
origina da un
interesse giuridicamente rilevante e dalla necessità di impedire che nella
propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti
riflessi o indiretti del giudicato ed “è
caratterizzato dal fatto che l’interveniente adesivo non fa valere un proprio
diritto ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, ossia assume
una posizione che è subordinata a questa parte e si sostanzia in una semplice
adesione alla domanda di questa parte di cui il terzo auspica e cerca di
favorire la vittoria” (Mandrioli, Corso di diritto processuale civile 12^
edizione pagg. 331 e 332).
Secondo
l’indirizzo prevalente la conseguenza della mancata astensione o del rigetto
della ricusazione, nel caso previsto dall’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c., è la
nullità assoluta della sentenza. Anzi “l’unica
ipotesi in cui si determina la nullità assoluta della sentenza si ha quando il
giudice è stato parte formale o sostanziale del giudizio e quindi direttamente
interessato alla controversia Cass. 565/2007; Cass. 16615/2005. In questo caso
infatti in violazione in violazione del principio nemo iudex in causa sua è
configurabile un vizio di nullità della sentenza (Cass. 26119/2008; Cass.
3974/2004; Cass: 528/2002” (Taraschi, Diritto Processuale Civile XXIX
edizione pagina 158.
Di recente
detto principio è stato ribadito da Cassazione Sezione 2 con ordinanza n. 2270
del 28 gennaio 2019 nei seguenti termini:
“l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui
all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo
ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto
nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra
ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo
di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi
incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità
della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta
istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare
valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del
provvedimento”.
Pertanto, per
tutte tali ragioni, considerato che tale situazione è riconducibile a quella
espressamente prevista dall’art. 51 comma 1 n. 1 c.p.c..
Tutto ciò
premesso il sottoscritto dott. Stefano Rocco Fava
CHIEDE
che, in caso di
mancata astensione del Presidente David Ermini e del componente dott. Giuseppe
Cascini, l’accoglimento del ricorso e, conseguentemente, la designazione dei giudici
previsti in tabella, per la prosecuzione del giudizio.
Si allega
deliberazione I^ commissione CSM del 17 giugno 2020.
Roma, 16
novembre 2020.
dott. Stefano Rocco FAVA
ASTENSIONE/RICUSAZIONE. Vertici della piramide da cui si irradia il più alto predicato in ordine a moralità e purezza di intendi(da valere solo per gli altri, ovviamente) ignorano in toto gli otre dieci anni di intensi lavori della Corte costituzionale sulla materia. Questione, a quanto pare, per importanza e complessità, più irta di quella tesa a conciliare la Trinità e il Monoteismo. Nemmeno un collegio composto da Ireneo di Lione, Agostino da Scoto eurigena, Tommaso D'aquino potrebbe risolverlo.
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