di Nicola Saracino - Magistrato
Il sorteggio, sebbene “temperato”, è incostituzionale.
Lo è perché l’art. 104 della Costituzione dice che i componenti togati del CSM sono “eletti” dai magistrati.
Nella testa di chi pensa queste cose, se uno vota ci deve per forza essere uno che quel voto glielo chieda.
Il sorteggio dei candidati, a ben vedere, limita solo il cd diritto di elettorato passivo, nel senso che sbarra la porta ai politici in toga che una mattina si svegliano con una loro bella idea della “politica della giurisdizione” che, se eletti, propugneranno nei fatti al CSM.
Dove in realtà si dovrebbe andare per applicare leggi già scritte dal Parlamento, visto che, sempre nella Costituzione è previsto che solo la legge dovrebbe regolare la vita dei magistrati (artt. 105 e 108 Cost.).
E invece il CSM, da novello legislatore, ha prodotto negli anni una miriade di circolari di fatto invadendo un campo nel quale non potrebbe giocare.
Ma il diritto di elettorato passivo, né espressamente né implicitamente, è racchiuso nel dettato costituzionale dell’art. 104 che vuole i componenti del CSM "eletti" e quindi scelti nell’ambito di una rosa di eleggibili sufficientemente ampia e rappresentativa delle varie categorie di magistrati.
Quella dell’incostituzionalità del sorteggio temperato, quindi, è solo una illogica scusa, un pretesto per non smantellare il “sistema”.
E' un pretesto perché le stesse boccucce corrucciate che ne additano l’incostituzionalità sono proprio quelle che invece sorridono all’ipotesi di un’Alta Corte, separata dal CSM, alla quale conferire il potere di sanzionare disciplinarmente i magistrati.
Con una doppia contraddizione e triplo salto mortale.
Se s’ipotizza l’Alta Corte per i provvedimenti disciplinari dei magistrati, si ammette che il CSM elettivo, così com’è oggi, è incompatibile con quella funzione. Vale dire che la stessa Costituzione avrebbe contraddetto sé stessa nell'attribuire la funzione disciplinare ad un organismo elettivo, male ingegnerizzato ( dalla legge ordinaria) e per sua natura privo dei connotati di terzietà ed imparzialità che devono permeare un qualunque “giudizio”, anche quello alla base del provvedimento disciplinare.
Avete sentito una sola voce obiettare che l’Alta Corte sarebbe incostituzionale?
Dove sono le boccucce corrucciate?
Eppure l’art. 105 della Carta (che ora c’è ed ora non c’è) è chiaro: Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Ed allora e per finire, se si ammette la possibilità di modificare la Costituzione per introdurre l'Alta Corte, perché negarla per il sorteggio temperato?
Punto tutto sulla carta in mezzo!
E perde: oramai in questo paese il gioco delle tre carte si è istituzionalizzato.
RispondiEliminaArt. 104, co 4, parte prima Cost.: "Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie;". L'unica cosa che la Costituzione stabilisce in modo tassativo ed incontrovertibile è che i componenti togati del CSM devono svolgere contemporaneamente precise funzioni giudiziarie. Pertanto chi per un motivo qualsiasi non li svolge decade. L'art. 1 L. n. 195 del 24/3/1958, come modificati. art. 1, co1, L. n. 44 28/3/2002, stabilisce quali sono le funzioni che i componenti eletti dai magistrati ordinari debbano necessariamente svolgere per essere eletti. Va ben precisato che: le modifiche legislative sulla composizione, struttura, e funzionamento di tale organo sono oggetto di legge ordinaria e non costituzionale. Nè deriva che una modifica nel senso in oggetto(sorteggio temperato) è cosa assai semplice e mai potrà essere incostituzionale.
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