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venerdì 23 novembre 2007

La “forca” sui magistrati


di Nicola Saracino
(Magistrato)

La nuova disciplina processuale degli illeciti disciplinari introdotta dal D.L.vo n. 209 del 2006 offre lo spunto ad alcuni rilievi sul valore che il Legislatore nazionale assegna al principio della “ragionevole durata del processo”, principio oggi sancito, oltre che da fonti di diritto internazionale, anche dall’art. 111 Cost..

L’accertamento e la punizione di un illecito disciplinare commesso da un magistrato è questione di natura amministrativa poiché attiene alla violazione degli obblighi discendenti dal rapporto di servizio.

Il ricorso agli schemi penalistici per la costruzione normativa delle figure di illecito (c.d. tipizzazione) e per l’accertamento giurisdizionale del fatto addebitato al magistrato solo in apparenza risponde ad un’esigenza di garanzia suggerita dal coinvolgimento nella vicenda disciplinare nei confronti di un magistrato di interessi e valori sovra-individuali, posto che quello disciplinare è l’unico strumento che consente di comprimere l’indipendenza c.d. “interna” del magistrato, che la Costituzione vorrebbe soggetto soltanto alla legge (101 Cost.).

Dal punto di vista sostanziale, infatti, la tipizzazione degli illeciti non è stata introdotta per restringere o selezionare i fatti degni di attenzione disciplinare, apparendo piuttosto volta ad assicurare la punibilità di alcune fattispecie che il legislatore disapprova in via preventiva ed astratta, a prescindere da qualsiasi ricaduta concreta dei comportamenti sul buon andamento del rapporto di servizio. Ciò è dimostrato sia dal rilievo che la legge di delega non aveva indicato i beni e valori da tutelare attraverso le singole fattispecie “incriminatrici”, sia, soprattutto, dalla circostanza che accanto a figure tipiche di illecito dovessero necessariamente prevedersi anche “clausole generali di punibilità” per assicurare la punizione di condotte non comprese in alcuna delle fattispecie tipizzate di illecito.

Dal punto di vista processuale, poi, spicca l’ipocrisia del riferimento formale al codice di procedura penale del 1988 nonostante il modello di processo disciplinare delineato nelle norme che lo disciplinano (artt. 14-25) risulti connotato da un elevatissimo tasso di inquisitorietà, com’è dimostrato dal completo riversamento delle indagini segrete del Procuratore Generale nel fascicolo del procedimento, consentendosene l’impiego a fini decisori, e nell’ampio potere della sezione disciplinare del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura) di acquisire prove d’ufficio.

Il quadro è reso ancor più fosco dal “trasloco” della sospensione cautelare dal servizio e del trasferimento d’ufficio dalla loro naturale sede amministrativa a quella disciplinare giurisdizionale, attuato sulla base di incerti riferimenti della legge di delega. Le conseguenze più evidenti di tale opzione sono rappresentate dall’eliminazione della possibilità di un riesame nel merito delle scelte del C.S.M. potendo le relative decisioni impugnarsi non più dinanzi al T.A.R. ma solo dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il cui sindacato risulta notevolmente ristretto rispetto alla più estesa tutela offerta dalla giurisdizione amministrativa generale di legittimità.

Se poi, come sembra stia avvenendo, il C.S.M. dovesse ritenere il trasferimento cautelare “irrevocabile”, nel senso che una volta disposto è possibile pubblicare il posto sottratto al suo titolare e assegnarlo ad un altro magistrato, è sotto gli occhi di tutti il vulnus all’art. 107 Cost.; soluzione dannosa e per nulla giustificata dai principi che regolano le misure cautelari (civili e penali) implicanti la strumentalità della cautela rispetto alla decisione della causa, il suo ancoramento ad elementi di giudizio che sia possibile sottoporre ad un riesame nel merito, la sua revocabilità al mutare del quadro probatorio, la predeterminazione della sua durata, la sua caducità collegata all’esito del procedimento eventualmente favorevole all’incolpato.

Se, come detto, non operano le garanzie della presunzione di non colpevolezza e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, il rinvio alle norme del c.p.p., lungi dall’essere ispirato ai valori garantistici sottesi all’accusatorietà di quel rito, è farisaico e serve soltanto a dotare l’inquirente dei poteri d’indagine che l’ordinamento solitamente riserva all’accertamento dei reati.

I profili d’incostituzionalità ipotizzabili sono innumerevoli e verosimilmente nella consapevolezza di questo dato il legislatore delegato ha previsto la sospensione dei termini di durata del procedimento per il tempo occorrente alla definizione delle questioni incidentali di legittimità costituzionale (art. 15, comma 8).

La disciplina della durata del procedimento disciplinare - del quale è opportuno ricordare la natura giurisdizionale in unico grado di merito, eccezione singolare nell’ordinamento, quanto giustificata dall’art. 3 Cost. sta a ciascuno immaginare - completa un quadro le cui tinte richiamano il medioevo: un anno è il termine della cd. “preistruttoria”, due anni quello imposto all’istruttoria, ulteriori due anni per la celebrazione del giudizio, e questo senza tener conto del giudizio d’impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione e della eventualità del giudizio di rinvio dopo l’annullamento. I cinque anni (oltre ai resti impliciti di cui s’è detto) concessi dal legislatore per la definizione del processo in unico grado a carico del magistrato incolpato di aver commesso un illecito disciplinare, rappresentano l’ulteriore e definitivo sigillo apposto sull’indipendenza interna del magistrato, sulla sua inamovibilità, sulla sua soggezione soltanto alla legge.

2 commenti:

  1. Ma vi rendete conto ? CINQUE ANNI per un procedimento disciplinare !

    E solo per un grado del procedimento, "impugnazioni" escluse !

    Ma allora, se dopo tanti anni la sanzione diventasse definitiva, quel magistrato avrebbe comunque deciso processi civili e penali, condannato persone, promosso l'accusa, per poi scoprire che non era degno di farlo, alla faccia dei condannati !

    Intanto per cinque anni e più avrebbe comunque incassato il non lieve stipendio...

    Questo è proprio il paese di Pulcinella !

    RispondiElimina
  2. E INVECE QUI SI CORRE!


    "Il Csm chiude l'istruttoria sul 'caso' del gip di Milano Clementina Forleo, avviata dopo l'apertura di un fascicolo sulle pressioni e le intimidazioni da lei stessa denunciate. Con i due pm di Brindisi Antonio Negro e Alberto Santacaterina, ascoltati nel pomeriggio, la Prima Commissione ha concluso infatti il giro di audizioni iniziato il 6 novembre scorso con lo stesso giudice milanese e proseguito due giorni fa con i vertici degli uffici giudiziari del capoluogo lombardo. E' 'saltata', invece, l'audizione del capo della Procura di Milano, Manlio Minale, che era stata fissata per il 3 dicembre: ancora impossibilitato a presentarsi a Palazzo dei Marescialli, l'intervento di Minale sarebbe stato giudicato comunque non determinante, visto che il materiale raccolto finora viene considerato sufficiente per una valutazione complessiva della vicenda. Da lunedì 3 novembre, quindi, i consiglieri di Palazzo dei Marescialli inizieranno a tirare le conclusioni dell'istruttoria. Esamineranno tutto il materiale raccolto: dai documenti nel frattempo trasmessi dalla Procura di Brescia, dove i pm Fabio Salomone e Marco Dioni hanno avviato un'indagine dopo il proiettile inviato alla Forleo per posta; ai contenuti delle audizioni. L'obiettivo è andare avanti per arrivare a decidere entro la prima, al massimo la seconda settimana di dicembre, se avviare o meno nei confronti del gip milanese la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale. Il quadro ormai è definito, si fa notare a Palazzo dei Marescialli: secondo indiscrezioni, la maggioranza dei consiglieri della Commissione sarebbe già orientata ad avviare la procedura, che però potrebbe anche concludersi con un'archiviazione della vicenda. Nella tabella di marcia fissata dalla Commissione il 'caso Forleo' va di pari passo con quello del pm di Catanzaro Luigi de Magistris, per le sue denunce alla stampa di collusioni tra politica, imprenditoria e magistrati: anche nel suo caso la decisione su un'eventuale apertura della procedura di trasferimento d'ufficio è attesa per i primi di dicembre." (Apcom)

    Non si poteva nemmeno aspettare che il Dr. Minale si riprendesse dalla malattia o che Brescia completasse le indagini......

    Giorni fa leggevo da qualche parte che secondo la circolare ultima del CSM sulla legge CAROTTI la Forleo, che ha superato i dieci anni di permanenza nell'ufficio, dovrebbe lasciarlo non prima di due anni per la graduazione delle uscite : troppo tempo.
    Una procedura di trasferimento di ufficio risolverebbe il problema (magari prima che arrivino certe risposte da Strasburgo....; a proposito, ma quanto ci mettono?).

    RispondiElimina

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