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sabato 1 dicembre 2007

Unipol e la difesa di D’Alema


Con riferimento alla vicenda Unipol/D’Alema, attualissima in sé e con riferimento all’avvio di un procedimento disciplinare a carico della collega Clementina Forleo per il contenuto delle ordinanza adottate in quella vicenda, pubblichiamo (traendola da La Repubblica) l’autorevole opinione del prof. Franco Cordero, studioso insigne di diritto e procedura penale.

Lo scritto che pubblichiamo qui risale al 25 settembre scorso.

Successivamente il Parlamento, contro ogni giuridica previsione e contro l’opinione del prof. Cordero, si è sottratto a una pronuncia su quanto richiesto dalla dr Forleo, dichiarandosi incompetente.


di Franco Cordero
(Professore ordinario di Diritto e Procedura Penale)


da La Repubblica del 25 settembre 2007

Nel lessico degli esorcisti, ancora attivi anno Domini 2007, configura una classica diavoleria il caso del presidente Ds: frequentava linee telefoniche poco raccomandabili parlando d'affari dubbi (come conquistare la B.N.L.); è rimasto nei nastri; gl'inquirenti vogliono usarli e lui affonda nelle gaffes.

Stupisce che un autorevole politico ne commetta tante.

Due mesi fa alternava pose dolenti («martirio mediatico»), proteste, massime perentorie, giudizi durissimi sugli asseriti persecutori; poi tiriamo il fiato alla notizia che voglia spogliarsi dell'immunità lucrabile sotto lo scudo d'una legge malfamata, sottomettendosi al vaglio giudiziario.

Era ora.

Nient'affatto, guadagna mezza estate annunciando una memoria difensiva, e gli argomenti sono acqua fresca.

Non parlo del merito: se esista l'ipotetico reato, lo diranno dei giudici, in quanto il pubblico ministero formuli un'imputazione; forse no, gliel'auguro; qui interessa la schermaglia che se riuscisse, manderebbe in fumo la prova, almeno nei suoi confronti.

Mancando ogni base plausibile, l'ipotetico «no» della Camera, stipulato mediante «larga intesa», sarebbe precedente ignobile.

Verso l'equinozio d'autunno sopravviene il colpo di scena: Montecitorio non è competente; quando gli apparecchi della Procura fissavano le voci, luglio-agosto 2005, lui era parlamentare europeo; il tutto presentato come scoperta dell'ultimo istante.

Se le dicerie meritano credito, la richiesta sarà rispedita al mittente: impari le regole quel gip, così accanito; e chieda a Strasburgo il permesso d'usare i dialoghi galeotti.

L'ex angelo Satana, pasticheur sopraffino, sogghigna vedendo quanto poco valga l'ultima mossa, ancora meno delle precedenti.

Vediamo l'art. 6, c. 2, L. 20 giugno 2003 n. 140, trasversalmente affatturata in epoca berlusconiana (il proponente, al quale Licio Gelli chiedeva i diritti d'autore, viene dai fasti bicamerali, avendo corso le acque politiche sotto varie bandiere, solerte, versatile, puntuale ai convegni tra due sponde, catafratto, impavido, inaffondabile): l'uso dei materiali de quibus presuppone un assenso; l'accorda o nega la Camera a cui il parlamentare «appartiene o apparteneva» nel momento delle emissioni verbali.

Che sgorbio sia questa legge, l'abbiamo visto.

Interpellato sui due verbi, l'autore risponde categorico: l'unica competente è quella dove l'intercettato sedeva; rileviamolo en passant, come aneddoto lepido, perché i testi normativi non sono lettere d'amore o testamenti, il cui senso vada cercato nella psiche dello scrivente, anche quando devìa dalla convenzione linguistica (ad esempio, crede che «nondimeno» significhi «quindi»); hanno significati obiettivi, determinati dal lessico tecnico, nel quadro sistematico in cui cadono.

Frase chiarissima e «in claris non fit interpretatio» ossia contorsione cavillosa: appartiene alla Camera dei deputati?; sì, allora i suoi confrères diranno se le frasi incaute siano o no valutabili.

La previsione legislativa comincia dalla qualifica attuale. Se non fosse più parlamentare, essendolo stato illo tempore, sarebbe competente l'assemblea d'allora. L'unico dubbio nasce quando abbia cambiato Camera: parlava da deputato ed è senatore, o l'inverso; chi delibera?

Nella lettera legislativa viene prima l'ultima, pour cause: ai fini della prerogativa parlamentare, conta lo stato attuale, non i passati prossimi o remoti; e forse quella d'allora non esiste più (i francesi 1789-95 ne consumano 5).

Ma siccome l'art. 6, c. 2, usala particella disgiuntiva «o», pare altrettanto possibile una delibera dell'altra: è competente almeno una delle due (in latino, «vel»); dalla formula non risulta l'alternativa assoluta o disgiunzione esclusiva (solo una delle due: in latino, «aut»).

Quattro segni racchiudono l'arsenale logico: «e», «o», «se ... allora», «non»; e lo zoccolo duro sintattico rompe le ciarle.

Erano riflessioni d'accademia.

Nessun dubbio nel nostro caso.

Non vedo come Montecitorio possa schivare la risposta affermandosi incompetente (sarebbe «conflitto tra poteri dello Stato», art. 134 Cost.).

Le norme vanno prese sul serio, anche quando nascondono soperchierie truffaldine: D'A. è deputato; tanto basta, l'assemblea deve interloquire sull'uso dei reperti.

Irrilevante che fosse europarlamentare: hic Rhodus hic salta; siamo in Italia; vige l'art. 6; non manomettiamolo evocando norme inesistenti (suonerebbe così: «quando però fosse deputato europeo», ecc.; dove sta scritto?).

E come se due anni fa fosse stato un burocrate del partito post-comunista, senza titolo parlamentare: avendolo acquisito poi, gode dell'abnorme garanzia; l'art. 6 ignora Strasburgo.

Dicano sì o no gli onorevoli confratelli e se, prevalendo obsoleti sentimenti morali, la risposta fosse positiva, invochi lui il privilegium Argentorati (nome latino del capoluogo d'Alsazia).

Allora verranno fuori questioni interessanti: se resti immune chi non siede più sugli scranni; e l'immunità copra i detti d'uno che nessuno intercettava, finché s'infila in linee su cui corrono discorsi poco lodevoli; e via seguitando; mettiamo anche nel conto la severità penal-societaria europea.

Non so quanto guadagni da tale mossa, perciò Satana sogghigna.

Dopo l'ultima stravaganza stiamo più che mai a vedere.

Il caso presenta aspetti d'altissimo interesse clinico.

A proposito d'un mandarinato via via meno tollerabile, citavo la «Monstrorum historia» d'Ulisse Aldrovandi.

Anche varie persone figurano male e stavolta l'effetto sarebbe grosso se innescassero un conflitto costituzionale, calpestando alfabeto, logica, diritto, decoro.

Affarismo, egomania, consorterie, disprezzo dell'opinione pubblica, stupidità arrogante connotano i sistemi moribondi. Ripassano discorsi, pose, gesti, visti e uditi quando B. devastava i quadri legali pro domo sua, con una differenza: era avventura da pirati delle Antille; gli ottimisti diagnosticavano un inselvatichimento ancora rimediabile; ogni tanto ci sono salti indietro, persino utili talvolta.

Qui operano uomini usciti dalle selezioni d'un professionismo cannibalesco, grigi, coatti a ripetersi, esperti del vaniloquio verboso, bigotti, inclini allo stile ecclesiocratico, anime plumbee: prendo la metafora da Renan e Michelet sui «cavalieri in legge», borghesi addottorati sotto i Valois; ma con tutte le turpitudini, era classe ascendente, mentre costoro difendono rendite parassitarie.

Qualche aspetto dell'historiette ricorda Molière, «Tartuffe ou l'Imposteur»: lo recita a Versailles, 12 maggio 1664, incompleto (tre atti), tirandosi addosso la «Compagnia del Santo Sacramento», molto attiva tra le quinte e nei corridoi; ciascuno prende l'impegno «d'en parler à ses amis» a corte affinché sia vietato; e passano 5 anni prima che riemerga.



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