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sabato 5 luglio 2008

La disciplina delle intercettazioni


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Poiché se ne parla quasi sempre senza conoscerla, abbiamo pensato che potrebbe essere utile ai nostri lettori conoscere la disciplina delle intercettazioni attualmente vigente.

E’ contenuta nel Capo IV, intitolato “Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni”, del Libro III, intitolato “Prove”, del Codice di Procedura Penale.

Riportiamo il testo di quelle norme.

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Libro III – Prove

Capo IV – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni


Articolo 266 – Limiti di ammissibilità


1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater del medesimo codice.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.


Articolo 266 bis – Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.


Articolo 267 – Presupposti e forme del provvedimento.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.


Articolo 268 – Esecuzione delle operazioni.

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.


Articolo 269 – Conservazione della documentazione.

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.


Articolo 270 – Utilizzazione in altri procedimenti.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.


Articolo 270 bis – Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.


Articolo 271 – Divieti di utilizzazione.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.


7 commenti:

  1. Ascoltando un intervento televisivo del direttore di Panorama Maurizio Belpietro, in tema di intercettazioni, sono rimasto fortemente colpito da una questione da lui posta, per me una novità assoluta e, ad oggi, del tutto non verificata.
    Sovrapponendosi al rappresentante PD di turno, non certo disadorno del tocco gentile che lo contraddistingue, il direttore del settimanale berlusconiano ha imputato l'alto costo delle operazioni di intercettazione al fatto ch'esse sarebbero compiute da società private, per giunta gestite da ex-appartenenti alle forze dell'ordine.
    Colgo l'occasione di questo post per girare la questione a qualcuno che possa approfondire l'argomento.
    Ritengo infatti che, qualora fosse vera la tesi di Belpietro, al di là del problema dei costi, si porrebbero forti interrogativi; un primo potrebbe essere: chi insiste sul controllo di tali società private addette alle intercettazioni??

    Grazie

    Davide

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  2. Per Davire.

    Gentile Davide,

    il problema dei costi delle intercettazioni telefoniche è stato trattato da Bruno Tinti, in una intervista che trova nel post
    “Intercettazioni: blackout giustizia”.

    Un caro saluto.

    La Redazione

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  3. Ringraziamo la redazione di Ugualepertutti per le continue informazioni sul tema Giustizia che ci regala con questo prezioso sito, è un tema che a noi di GenerazioneV sta molto a cuore come si capisce chiaramente anche dai post che pubblichiamo nel nostro blog.
    Nel canale Youtube di un nostro collaboratore abbiamo creato una raccolta di video per capire meglio l'uso delle intercettazioni e la loro pubblicabilità:
    http://it.youtube.com/view_play_list?p=094E23B946FD19D1

    Tra i vari video potrebbero interessarvi soprattutto:
    1)Intervento di Davigo = http://it.youtube.com/watch?v=blnaLceYlCU&feature=PlayList&p=094E23B946FD19D1&index=1

    2) Intervento di Salvi = http://it.youtube.com/watch?v=iWOAJwKXjag&feature=PlayList&p=094E23B946FD19D1&index=4

    3) Travaglio a telelombardia = http://it.youtube.com/watch?v=jmC9EbD0Kek&feature=PlayList&p=094E23B946FD19D1&index=6

    4) Belpietro mente sui costi delle intercettazioni = http://it.youtube.com/watch?v=6xrXWMe7qMI&feature=PlayList&p=094E23B946FD19D1&index=34

    a presto!

    RispondiElimina
  4. Per Davide.

    Gentile Davide, faccio il giudice, tra le tante cose mi occupo anche di intercettazioni e credo di essere in grado di risponderLe.

    L'affermazione di Belpietro, se è stata detta nei termini in cui Lei la riferisce, non risponde al vero.

    Non esistono società addette alle intercettazioni, almeno per quelle legali disposte dalla magistratura.

    Ciò che accade, semmai, è che molto spesso gli strumenti necessari per l'esecuzione delle operazioni, causa il fatto che le Procure e la P.G. non ne hanno di propri, vengono presi in locazione da privati, i quali, ovviamente, se li fanno pagare profumatamente.

    giuliano castiglia

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  5. Per Giuliano Castiglia

    Gentilissimo Dottor Castiglia,
    La ringrazio per la Sua risposta.

    Sono felice ci sia un luogo come questo, in cui incontrare la disponibilità degli addetti ai lavori; sono davvero felice ci siano persone che, armate di buona volontà, si preoccupano di sciogliere i nodi avviluppati dalla comunicazione di massa: credo che questo modo di fare informazione, "distribuita", ci dia la possibilità di salvarci sia dai giornalisti un poco "superficiali" che da coloro i quali si prestano a furberie e a sgambetti linguistici. Inoltre mi piace pensare che un luogo di scambio, come questo, possa essere promotore dell'approccio critico alla notizia, elemento essenziale, credo, per fare democrazia.

    Mi permetto di riportare qui di seguito un brano dell'articolo di Giuseppe D'Avanzo, pubblicato da Repubblica il 4 luglio scorso e pubblicato anche da questo blog:

    "Il capo del governo, come gli avrà spiegato senza dubbio il suo avvocato-senatore-consigliere Niccolò Ghedini, può stare tranquillo: non ne esistono copie perché il software utilizzato dalla ditta milanese che lavora, in appalto, per la procura di Milano impedisce che i file-audio possano essere copiati senza lasciarne traccia elettronica."

    Quando si fa riferimento alla "ditta milanese" che lavora "in appalto", si lascia, credo, campo libero ad un'interpretazione sbagliata.

    Una maggiore chiarezza sarebbe auspicabile: una notizia falsa dotata di megafono supera in verità la verità stessa, soprattutto se quest'ultima viene sussurrata.

    Grazie

    Davide

    RispondiElimina
  6. Mi spiace scrivere male del mio paese, ma il male più diffuso, quello dell'economia di relazione, è penetrato ovviamente anche in questo delicato settore. La vita sociale è distorta fino all'inverosimile. Se si spende un pò di tempo ad analizzare, per esempio, il sistema americano, si scopre che il nostro sistema li è considerato barbaro, incivile. Le intercettazioni secondo la Title III addirittura prevedono che chi registra le conversazioni debba spegnere il dispositivo quando gli interlocutori discutono di affari personali!! Figuriamoci poi affidare l'ascolto, la registrazione e la trascrizione a delle imprese private, uno sfregio. Tutto questo anche perchè sostanzialmente, non ci piace che il sistema giustizia funzioni. Chi andrebbe a raccontare ad un Previti che in effetti dovrebbe stare in galera? E negli USA probabilmente in compagnia di un uomo di colore nerboruto... Così si intercetta oltre ogni ragionevole limite, mentre le Forze di Polizia non hanno i buoni benzina e il materiale di prima necessità, i soliti furbi ingrassano alle nostra spalle... Chi non ricorda il sistema proprietario utilizzato per la trasmissione alle centrali di ascolto pagato oro...? Il solito schifo. Siamo senza speranza. La nota positiva è che nel mare di melma, almeno qualche aspetto sano lo si può sempre trovare e la stessa impresa privata è li a testimoniarlo.(www.mobileprivacy.net)

    RispondiElimina
  7. Intercettazioni : chi le vuole, si dichiara in difesa della democrazia, chi non le vuole si dichiara altrettanto difensore.
    Bene farsi i complinenti reciproci, ma credo non sia bene chiaro che cosa è, per ognuno che scrive, la democrazia, ed ognuno si accanisce però a ricondurla a sé paladino.
    L’evoluzione di questa linea che leggo qui, porta inevitabilmente all’uso indiscriminato della tecnologia per il controllo di chiunque, spingendosi perfino alla localizzazione spaziale delle persone e dei loro interessi privatissimi addirittura per comportamenti oggi non considerati penalmente rilevanti (tali divenenti reato improvvisamente, essendo sufficiente un inasprirsi del regime col premier di turno), bastando ad aggirare qualsiasi legge l’arroganza con cui taluni inquirenti forniscono motivazioni apparenti che spiegano anarchicamente se stesse, ripetendosi meramente in petizioni di principio.
    E dopo chi sarà in grado di difendersene ?
    Il condimento è l’assenza sia di contraddittorio difensivo (se previsto, intempestivo a pagamento, postumo e a danno già fatto), che di veri controlli di legittimità da parte dei teatrini, complice la fattuale totale assenza di responsabilità degli uditori non onesti per i danni arrecati ai cittadini.
    Sappiamo cioè tutti che nel proprio agire sono bravissimi a ravvisarci la rispettata soddisfazione dei criteri difensivi della democrazia previsti (proprio contro i loro abusi!), ingannando o disattendendo la legge profittando di lacune ed incompletezze.
    Non sembri fantascienza, visto che con lo stesso meccanismo i cittadini già sopportano gabelle vessazioni ed abusi legittimizzati e sino a pochi anni fa ritenuti impensabili: ed un pretestuoso motivo ad hoc è sempre presente, codificato puntualmente in decreto dai governi o passato dal parlamento che sia.
    Ed io non sono berlusconiano, figuriamoci .......

    RispondiElimina

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