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martedì 16 marzo 2010

Giurista per caso la L. Digna vox, il caos liste e il decreto legge del governo





di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza)






Sulla scorta degli ultimi accadimenti proverò da quisque de populo e giurista per caso a fare alcune considerazioni sul decreto salva liste.

La L. digna vox è una costituzione di Valentiniano III (C. 1, 14, 4) diretta al prefetto del pretorio Volusiano ed è databile a Ravenna 11 di giugno del 429.

Si tratta di un editto dal quale la l. digna vox fu smembrata dai compilatori giustinianei per essere posta, come espressione di un principio fondamentale, sotto il titolo XIV, de legibus et constitutionibus principum, del libro I del Codex.

Il principio che si voleva esprimere, quale superamento del princeps legibus solutus, era quello che quando produce editti, leges edictales, pragmatiche generali, l’imperatore è legislatore: può modificare e abrogare le leggi esistenti.

Quando la norma giuridica però è stata creata, neppure al principe è lecito violarla per privilegiare a danno di altri una posizione individuale.

Anche il principe, quindi, è soggetto alla legge.

Insomma dopo anni in cui il Principe era stato legibus solutus e, ad esempio, anche nella costruzione della sua città non doveva badare al diritto quanto mostrare con le opere urbanistiche la sua potenza ed importanza, a leggere i commentatori, sembra che a partire proprio dal richiamato editto, si pensò, invece, che era degno del principe di volersi considerare assoggettato alle leggi, poiché la sua autorità derivava dall’autorità del diritto, e sottomettere il potere alle leggi significava accrescere e non diminuire la sovranità (maius imperio est submittere legibus principatum).

Il sistema delle limitazioni del potere (ciò che potrebbe definirsi costituzione) risiedeva, quindi, nella volontà del potere di conformarsi al diritto, in una sorta di generale e preventiva autolimitazione, «proclamando quel che il potere non considera lecito a se stesso» (quod nobis licere non patimur).

Eravamo proprio nel medioevo, tempi nei quali, sembra, si disquisiva della necessità di mediare tra l’assolutismo del princeps legibus solutus e un nuovo principe conforme e sottoposto al diritto.

Per tornare al senso di questo scritto, è invece utile tratteggiare il percorso inverso seguito dal legislatore italiano moderno con riferimento ai noti fatti inerenti il caos della presentazione delle liste e l’intervento del governo con il c.d. decreto salva liste.

Sul punto basti osservare che nel dibattito parlamentare dei lavori dell’assemblea costituente si è molto discusso circa l’abolizione della figura del decreto legge poiché durante il ventennio fascista, ammontarono a ben 30 mila i decreti-legge emessi dal Governo, alcuni dei quali perfino per la nomina di qualche impiegato.

Su tale base, nella discussione parlamentare costituente sull’art. 77, Costantino Mortati (Corigliano Calabro, 27 dicembre 1891 – Roma, 25 ottobre 1985) proponeva di restringere la loro applicabilità alla guerra ed ai decreti-catenaccio; in qualità di Relatore dichiarava che la potestà legislativa del Governo “… ingenera da una parte la tentazione (da parte del Governo) di abusarne per la più rapida realizzazione dei fini della sua politica; dall'altra parte, vorrei dire, eccita la condiscendenza del Parlamento, il quale tende a scaricarsi dei compiti di sua spettanza”.

La materia quindi aveva trovato nei nostri padri costituenti viva preoccupazione e alla fine si era stabilito, comunque, che la figura del decreto legge fosse usata con molta circospezione.

Nell’Italia Repubblicana, svanite le preoccupazioni dei Costituenti e, stante la previsione della Corte Costituzionale quale organo di tutela, si è, tuttavia, assistito da un certo momento in poi, mi sovviene l’amaro Ramazzotti, ad un uso vistoso della decretazione d’urgenza che di fatto ha forzato lo spirito della Costituzione esautorando spesso la funzione legislativa del Parlamento.

Impressiona, tuttavia, da giurista per caso, la vicenda del decreto salva liste del Governo.

Sul punto l’esecutivo, con decreto, ha dettato norme di interpretazione delle regole per la presentazione delle liste e, per ciò che più interessa, ha dettato una sorta di norma transitoria del decreto legge di interpretazione autentica (!): “4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.

Sommessamente viene da leggersi la Costituzione (Modifica dell'articolo 122 della Costituzione) 1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

Non siamo più nel medioevo ……………………………


1 commento:

  1. Un suggerimento al Princeps: programmare e realizzare ("la cultura del fare") un ricco calendario di "eventi" ispettivi anche al TAR del Lazio. Cambiando velocemente discorso, vorrei aggiungere, da "giurista per caso anch'io", che sono memorabili le pagine della Yourcenar, nelle "Memorie di Adriano", sul rapporto dell'imperatore con la legalità (quasi impersonata, nel romanzo, da un segretario al quale Adriano, in uno scatto d'ira, fa letteralmente perdere un occhio). Saluti.
    Ernesto Anastasio

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