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giovedì 4 febbraio 2021

Commissione Parlamentare d'inchiesta.





Negli atti ufficiali ricavabili dal sito della Camera dei Deputati risulta, ad oggi, solo la proposta dell'Onorevole Giachetti (Partito Radicale) di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta.

Dalla stessa si comprende che la Commissione serve a consegnare al Popolo Italiano una verità dei misfatti della magistratura accertata da un potere diverso, com'è oggi imprescindibile. 

Chi si oppone non vuole sapere e non vuole che il Popolo sappia. 

Avranno le loro ragioni per prolungare la vita del "sistema". 
    

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 48

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato GIACHETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali influenze illecite nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura e nell'attribuzione di incarichi extragiudiziari

Presentata il 3 dicembre 2020

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di inchiesta parlamentare, redatta dal Partito radicale, nasce a seguito della radiazione dall'ordine giudiziario del dottor Luca Palamara, già Presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) e membro del Consiglio superiore della magistratura (CSM), disposta il 9 ottobre scorso dalla sezione disciplinare del CSM, nonché delle precedenti dimissioni di sei membri togati dello stesso CSM, in conseguenza della pubblicazione di diversi messaggi e conversazioni acquisiti nell'ambito delle indagini pendenti presso la procura della Repubblica di Perugia nei confronti del dottor Palamara. Tale vicenda ha fatto emergere un quadro molto preoccupante che lascia intravedere un potere di condizionamento delle cosiddette «correnti» nei confronti di singoli magistrati, in aperto contrasto con il dettato costituzionale che li vuole sottoposti solo alla legge.


  La stampa ha evidenziato come dal telefono portatile del dottor Palamara, intercettato grazie a un trojan inoculato in relazione a un'ipotesi accusatoria portata avanti dagli inquirenti di Perugia poi rimasta priva di riscontro e perciò decaduta, sono state estratte circa 60.000 chat che hanno come protagonisti magistrati appartenenti a tutte le correnti, aspiranti a incarichi direttivi o semidirettivi, oltre che politici e magistrati interessati alle decisioni che istituzionalmente competono al CSM.
  Che le correnti in cui si suddividono i magistrati iscritti all'ANM si siano da sempre «occupate» delle decisioni del CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati eletti dalla magistratura, oltre che membri laici eletti dal Parlamento, non appare, invero, una novità e già in passato ci sono state denunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari, di mitigare «il potere delle correnti».
  La situazione che, però, è emersa a seguito della pubblicazione delle chat e che, per la prima volta, ha portato almeno parte dei media italiani a informare l'opinione pubblica è non solo desolante, ma soprattutto – come già osservato – molto preoccupante.
  Il dottor Palamara, inoltre, nel tentativo di articolare la propria difesa nell'ambito del procedimento disciplinare, aveva depositato una lista di testi che comprendeva centotrentatré persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti quando doveva essere trovato un accordo per la designazione di un magistrato a un incarico direttivo.
  Come noto, la sezione disciplinare del CSM, nell'ambito della propria autonomia decisionale sul procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni richiesti a sua discolpa dall'incolpato, che poi è stato radiato. Tuttavia, quanto più volte dichiarato dal dottor Palamara, sia nell'ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di informazione, non può non essere oggetto di indagine da parte delle Camere.
  È, di fatto, preciso compito delle Camere, al fine di individuare i percorsi di riforma necessari a evitare il perpetuarsi dell'inquietante situazione emersa a seguito del cosiddetto «caso Palamara» (ma che evidentemente riguarda tutte le correnti) quello di conoscere gli esatti contorni del «sistema delle correnti», dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi e degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria.


PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali influenze illecite nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi della magistratura e nell'attribuzione di incarichi extragiudiziari da parte del Consiglio superiore della magistratura (CSM), di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti e verifiche sulle modalità seguite per la selezione dei magistrati ai quali sono stati conferiti incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari della Repubblica negli ultimi venti anni.

Art. 2.
(Competenze della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) verificare l'attuazione della legislazione vigente in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari della Repubblica e le sue eventuali violazioni da parte dei soggetti tenuti ad attuare tale legislazione;

   b) verificare le prassi applicate per il conferimento degli incarichi di cui alla lettera a), al fine di accertare la congruità degli atti e la loro conformità alla legislazione vigente;

   c) svolgere indagini atte a fare luce sulle prassi di cui alla lettera b) nonché sul ruolo svolto dalle cosiddette «correnti» esistenti all'interno del CSM;

   d) verificare se l'appartenenza alle correnti esistenti all'interno del CSM abbia alterato il procedimento di selezione dei magistrati per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi che, ai sensi della
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legislazione vigente, deve avvenire mediante concorso;

   e) verificare se l'appartenenza alle correnti esistenti all'interno del CSM abbia determinato condizionamenti incompatibili con l'autonomia e con l'indipendenza dei singoli magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, per quanto concerne sia l'esercizio dell'azione penale, obbligatoria ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, sia l'emissione di provvedimenti e di sentenze;

   f) verificare se l'appartenenza alle correnti esistenti all'interno del CSM abbia determinato condizionamenti per quanto concerne l'attribuzione di incarichi extragiudiziari presso il Ministero della giustizia, presso gli uffici legislativi e presso i gabinetti degli altri Ministeri;

   g) indicare le iniziative anche di carattere normativo ritenute necessarie.

  2. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale entro i successivi sessanta giorni. Nel corso dei propri lavori la Commissione può presentare relazioni ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera dei deputati di non avere ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta della stessa Commissione.
  3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

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  4. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  5. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
  6. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede, nello svolgimento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'attività d'inchiesta.
  6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
 7. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 6 dell'articolo 4.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
  3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo annuo di 40.000 euro.

 

1 commento:

  1. C'è un uomo (considerato pazzo) che gira l'Italia incontrando giovani studenti a cui indirizza principi educativi contro le mafie. A Palermo, invece, organizza scorte civiche a protezione dell'albero Borsellino. Adamo ed Eva, sorpresi nudi, almeno si sono coperti le membra, questi neppure quello. (Auguro all'onorevole Giacchetti, unico vestito, di scappare al più presto da questo Parlamento)

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