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sabato 27 febbraio 2021

Posta "raccomandata"




 di Rosario Russo - Magistrato  



Domandare è lecito, rispondere è cortesia  

DOTT. LUCA PONIZ

già Presidente dell’A.N.M.

 

DOTT. GIUSEPPE SANTALUCIA

Presidente dell’A.N.M.

 

Illustrissimi Magistrati,

nel corso della adunanza del Consiglio Direttivo Centrale, svoltasi il 6 febbraio 2021, avete ritenuto non condivisibili le critiche da più parti mosse alla direttiva con cui, in data 22 giugno 2020, il P.G. presso la Suprema Corte ha ritenuto, in via generale e preventiva, che:

«Applicando questi principi, ed esemplificando, l'attività di autopromozione, effettuata direttamente dall'aspirante, anche se petulante, ma senza la denigrazione dei concorrenti o la prospettazione di vantaggi elettorali, non può essere considerata in violazione di precetti disciplinari, non essendo 'gravemente scorretta' nei confronti di altri e in sé inidonea a condizionare l'esercizio delle prerogative consiliari.

Nella valutazione delle comunicazioni vanno applicati innanzitutto i criteri guida delle libertà costituzionali, che impongono di non sottoporre ad alcuna censura la libertà di manifestazione del pensiero, anche se espressa in maniere sgradevoli o moralmente censurabili.

La soglia di rilevanza è costituita dalle condotte che siano direttamente offensive dei valori tutelati, anche sotto il profilo della loro idoneità (l'accordo, non mera manifestazione di pensiero, può raggiungere tale livello, con valutazione operata caso per caso)».

 

In particolare ella, dott. Poniz, ha ritenuto che la predetta direttiva si iscriva nell’ambito dell’attività giurisdizionale del P.G. e ha invitato – certo con intenzioni più che nobili - a «compiere un' operazione individuale: ognuno può alzarsi in piedi e giurare, su quanto di più caro ha nella propria vita, che non ha mai fatto niente di quello che leggeremo nelle chats, che non ha fatto le telefonate che troveremo, che non si è autopromosso o eteropromosso, non ha dileggiato e non ha brigato per denunciare i colleghi, che non ha atteso l' arrivo del Messia nelle sale di qualche congresso, non ha accettato i messaggi di quelle adunate oceaniche nelle quale queste promesse vengono fatte. Io spero che tutti noi trentasei avremo come dire la coerenza per poter rivendicare questo lavoro».

 

Intanto, tecnicamente non si può che dissentire. Perché, innanzi tutto, tanto le Sezioni Unite (sentenze nn. 26809/2009, 14664/2011 e 3271/2013), quanto il Consiglio Superiore della Magistratura (ordinanza n. 87 del 2010) e la Dottrina (S. Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, pag. 441), hanno ritenuto che l’archiviazione predisciplinare del P.G., in quanto atto (non giurisdizionale, ma) amministrativo, è  addirittura revocabile; a volere tacere che di per sé i provvedimenti giurisdizionali non si sottraggono al vaglio critico.

In secondo luogo, e au fond, per un verso la sent. 741/ 2020 delle Sezioni Unite (sent. Palamara) ha statuito che «non possono essere considerati mero esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, come sostiene il ricorrente, ma costituiscono violazioni dei doveri di correttezza ed equilibrio propri del magistrato, rientrando nell'ambito dei "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti …. di altri magistrati" (art. 2, lett. d), cit.), condotte volte a screditare, o valorizzare, colleghi, anche al fine di tentare di interferire con l'attività del Consiglio superiore della Magistratura.». Per altro verso, a conclusione di un percorso motivazionale attento al rilievo dell’art. 10 del Codice etico dei magistrati (del cui rispetto il Presidente dell’A.N.M. è custode), con la sentenza n. 139 del 2020 la S.D. del C.S.M. (sent. Palamara) ha saggiamente deciso, a proposito del rapporto tra il cit. art. 10 e l’art. 2, 1°, lett. d) del D. lgs. n. 109/ 2006, che «Così correttamente impostata la relazione tra precetto giuridico a contenuto elastico o indeterminato, e parametri sociali di riferimento necessari alla sua precisa determinazione di contenuto secondo il modello della delega, all'interprete, del potere di concretizzazione del precetto tenendo conto della realtà sociale che esso presuppone - sarà agevole comprendere, allora, che a venire in rilievo, nel caso della illiceità disciplinare considerata, non sarà la violazione del codice etico ma (appunto) la trasgressione del precetto normativo (nella specie, il canone di correttezza, inteso come precetto giuridico comportamentale), ancorché la sua concreta determinazione di contenuto possa o debba avvalersi del ricorso a standards valutativi o a parametri di riferimento - non direttamente esplicitati nella prescrizione normativa, ma da essa presupposti o considerati quali indispensabili elementi di concretizzazione - da ricercare anzitutto nello stesso contesto sociale al quale la disposizione normativa implicitamente rimanda (nel caso di specie, evidentemente, proprio gli standards comportamentali raccomandati o prescritti dalla comunità professionale di riferimento, così come censiti e resi espliciti nel codice etico comportamentale di categoria)».

 

Infine, con una delibera del 24 febbraio 2021, il C.S.M. ha annullato un provvedimento che aveva conferito alla dott.sa Isabella Ginefra l’ufficio direttivo di P.R. di Larino, ignorando le chats di autopromozioni provenienti dalla stessa e da un altro candidato, ai quali contestualmente il dott. P., con esecrabile impudenza, aveva ‘giurato’ immancabile successo.

Nel corso della discussione plenaria, il relatore Cons. dott. Marra ha coerentemente sostenuto: «questa condotta - al di là della rilevanza disciplinare che non riguarda il plenum e non riguarda la commissione - chiaramente bisogna in questo caso dirlo in maniera chiara, in maniera netta, rappresenta una caduta deontologica. Perché rappresenta una caduta deontologica? Perché va a violare l’articolo dieci del Codice etico dei magistrati, che vieta ai magistrati, appunto, di chiedere aiuto ai consiglieri, di interferire nelle nomine e quindi chiaramente queste condotte sono, rappresentano qualcosa in senso diciamo lato, qualcosa di negativo che vede essere valutato...»....

«perché come ho detto prima si tratta di condotte che chiaramente hanno un livello di disvalore tale probabilmente da diciamo impedire la nomina della dottoressa Ginefra, laddove i componenti del plenum nel settembre due mila diciotto avessero conosciuto di queste circostanza perché, come ho detto prima, si tratta di condotte che chiaramente hanno un livello di disvalore tale probabilmente da diciamo da impedire la nomina».

 

Tutto ciò premesso, e con lo stesso spirito socratico con cui il dott. Poniz ha invocato il menzionato giuramento, e dopo averlo prestato, mi permetto sottoporre alla Vostra attenzione, quale esempio tanto preclaro quanto scioccante di autopromozione grave, reiterata e continuata, quella diretta dal dott. Mescolini al dott. P., trascritta nella delibera, adottata dalla Prima Commissione del C.S.M. ai sensi dell’art. 2 L. Guarentigie e pubblicata sul sito del Consiglio; il cui plenum all’unanimità, nell’ambito di una vicenda complessa, ha disposto in data 24 febbraio 2021 il trasferimento d’ufficio dell’interessato.

 

- 15 febbraio 2018 Mescolini: “Per informazione praticamente tutti a parte me e il napoletano hanno revocato”.

- 19 febbraio 2018. Mescolini: “Ti ho fatto mail con alcune idee per il parere plenum. D’ora in poi sto zitto. E aspetto. Grazie”.

- 21 febbraio 2018 Mescolini: “Su Reggio fai di tutto per chiudere se puoi. È importante per tutto. Marco”. Palamara: “Grande Marco faremo il possibile ma tutto sotto controllo anche se non votiamo oggi”. Mescolini: “Dobbiamo votare oggi se riesci.... poi te spiego. Scusa e grazie se riesci. Non ti romperei se non fosse vitale. Sempre se possibile

- 28 marzo 2018 Mescolini “Ciao Luca ci sono novità? Problemi tempi? Grazie. Un abbraccio”.

- 17 aprile 2018 Mescolini “Caro Luca hai qualche idea sui tempi? Grazie per ogni informazione. Un abbraccio”

- 8 maggio 2018 Palamara “carissimo marco domani si dovrebbe sbloccare tutto un abbraccio

- 9 maggio 2018 Mescolini “Quando puoi mi dici? Oggi ho visto il plenum ma non c’era nulla ovviamente. Sul resto dimmi tu.... sempre grazie. Senza fretta

- 10 maggio 2018 Mescolini “Hai novità?”

- 19 maggio 2018 Mescolini “Hai qualche news?”

- 12 giugno 2018 Mescolini: “Grande? Si sblocca qualcosa? (Scusa assillo)

- 13 giugno 2018 Mescolini: “News?”

- 15 giugno 2018 Mescolini: “Hai novità? Possiamo sentirci? Prox sett non ho visto in odg.... senza fretta dimmi come siamo messi... appena puoi.... ciao

- 19 giugno 2018 Mescolini: “Hai news?”

- 26 giugno 2018 Mescolini: “Scusami andiamo al plenum del 4 o si slitta ancora?”

- 1° luglio 2018 Mescolini: “Stiamo tranquilli per mercoledì? Lo so che se non ti sento è perché non ci stanno novità.... ma sentirti mi aiuta sempre. Buona domenica”.

- 3 luglio 2018 Mescolini: “Hai news? Il rinvio, come l’altra volta, comincia in un modo e non si sa bene come finisce. Se possibile fare qualcosa di sensato per evitarlo ti prego di farlo. Un abbraccio. Marco (quando hai un attimo libero fammi uno squillo. Grazie in anticipo)” Palamara “Grande Marco mercoledì sei in plenum” Mescolini “E non si rinvia?” Palamara “Serve presenza massimo” Mescolini “Che manca...?” Palamara “Nulla è tutto ok. Speriamo di votarlo in mattinata” Mescolini “Vabbeh... fate voi.... grazie sempre” Palamara “Vedrai che tutto andrà bene”. Mescolini “Ti vengo a trovare e ti porto la maglietta di PAL RE DE ROMA…”. Palamara “Grande!!” MescoliniParla tu con Galoppi... o Forteleoni.... non cambia nulla se si sposta uno al mattino... scusa l’invadenza (le magliette raddoppiano: una estiva e una invernale...)”. Palamara “Grande Marco assolutamente sì”.

- 4 luglio 2018 Palamara “Ci siamo!!!!! Hai vinto!!!!” Mescolini: “Grazie luca... ti son debitore di mille indecisioni mie e timori... grazie per la vicinanza e l’affetto. Un abbraccio”.

Com’è agevole osservare, in queste autopromozioni non è dato riscontrare «alcuna denigrazione dei concorrenti» né alcuna (dichiarata) «prospettazione di vantaggi elettorali».

Ma veramente – mi permetto chiedere - voi ritenete che queste chats siano espressioni di libera manifestazione del pensiero, sgradevoli, petulanti e soltanto moralmente riprovevoli?

Ma veramente voi ritenete che tanta pazienza e illegittima accondiscendenza abbia speso il dott. P. soltanto per ...ottenere due magliette della squadra del cuore (una estiva e una invernale)?

E, restando sulla metafora calcistica, avete mai visto un arbitro che dopo avere segnato personalmente un gol decisivo per una squadra, trionfalmente inneggia con essa al comune successo?

Potrebbe ella, dott. Poniz, giurare che la ricordata condotta del dott. Mescolini e del dott. P. non pregiudica di norma i concorrenti che si siano limitati a presentare domanda senza alcun asservimento? Non sa forse che, anche in ambito giudiziario, la raccomandazione danneggia i non raccomandati, cioè il dott. Nessuno, stravolgendo il sistema meritocratico?

Potrebbe ella, dott. Poniz, giurare che l’Utente finale della Giustizia, in nome del quale vengono emesse le decisioni, non diffida fondatamente di un ordinamento in cui si assuma l’incarico di P.R. in virtù ...di un paio di magliette?

E non vi chiedete quale ‘mondo di mezzo’ si nasconda dietro ...le magliette?

Con quale toga o con quale pirandelliana maschera o con quale grado di amnesia psicogena (personale e professionale), può ancora un qualunque giudice, colpevole o soltanto consapevole del metodo clientelare-spartitorio all’interno della Magistratura, condannare i ‘maneggioni’ che si ripartiscono favori, incarichi, commesse e appalti sulla base di analoghi accordi spartitori stipulati a tavolino?

Ma allora perché, dopo la radiazione del dott. P., l’A.N.M. non ha ancora neppure intrapreso ad applicare l’art. 10 del Codice deontologico? Perché non ha ancora neppure la disponibilità formale delle famose chats, ancorché pubblicate su volumi e giornali? Quousque tandem dovremo vergognarci di essere – o di essere stati – magistrati ordinari?

Perché, allo stesso scopo, l’A.N.M. non invoca frattanto dal P.G. la copia delle archiviazioni emesse sulla base della direttiva sopra criticata, come ammesso dall’ordine di servizio della stessa Procura n. 44/2019?

Se proprio un Magistrato ha addebitato alla Politica la colpa di «aspettare sempre le sentenze», questa critica non vale anche per l’A.N.M.?

Nella certezza di essere coesi nello sforzo di fare rinascere la Magistratura, mi auguro di non avervi ...infastiditi.

Ad maiora!


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