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sabato 14 marzo 2026

La difesa non è una questione "privata".



di Nicola Saracino  - Magistrato  

L'avvocato svolge una funzione pubblica imprescindibile.

Senza difesa, infatti, non esiste processo penale. 

Il processo penale non è un mero procedimento amministrativo volto ad accertare un fatto, ma un metodo di accertamento fondato sul contraddittorio tra accusa e difesa davanti a un giudice imparziale. In questo schema la difesa non è un interesse accessorio della parte privata, ma una componente strutturale del processo stesso.

L’avvocato difensore, pur operando nell’interesse del proprio assistito, svolge dunque una funzione pubblica: rende possibile l’effettività del contraddittorio, controlla la legalità dell’azione punitiva dello Stato e contribuisce alla formazione della decisione giurisdizionale. La sua attività non è solo tutela individuale, ma anche presidio di legalità e di garanzia per l’intero sistema.

Proprio per questa ragione la difesa deve essere indipendente dal potere pubblico. Se il difensore fosse un funzionario statale, inserito nella stessa struttura che esercita la pretesa punitiva o che amministra la giustizia, verrebbe meno l’equilibrio tra le parti che caratterizza il processo accusatorio e, più in generale, ogni processo conforme allo Stato di diritto.

Non è un caso che la Costituzione italiana riconosca il diritto di difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.). Tale garanzia presuppone l’esistenza di una difesa autonoma, libera e indipendente dall’apparato statale. L’avvocato difensore è quindi un soggetto privato che esercita una funzione pubblica di garanzia: proprio perché pubblica, essa non può essere assorbita dall’organizzazione statale senza compromettere l’equilibrio del processo.

La storia giuridica dimostra, del resto, che l’idea di una difesa affidata a funzionari dello Stato è tipica degli ordinamenti autoritari, nei quali il processo tende a trasformarsi in uno strumento dell’accusa e del potere pubblico. Al contrario, negli ordinamenti democratici la difesa è libera e indipendente, perché solo un difensore non subordinato allo Stato può opporsi efficacemente alla pretesa punitiva dello Stato stesso.
In questo senso l’avvocato difensore della parte privata non è soltanto il rappresentante di un interesse individuale: è uno dei garanti istituzionali del giusto processo.

Nel processo penale il pubblico ministero ha l’obbligo di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato. Questa regola, tuttavia, non attenua né sostituisce l’essenzialità della difesa, perché il pubblico ministero resta pur sempre il titolare dell’azione penale e la parte che sostiene l’accusa nel processo.

La previsione normativa risponde piuttosto a un’esigenza di efficienza e di razionalità delle indagini. Un pubblico ministero che ignorasse deliberatamente gli elementi favorevoli all’indagato condurrebbe un’indagine distorta e, in definitiva, inefficiente: rischierebbe di costruire un’imputazione fragile, destinata a crollare nel contraddittorio processuale. Solo uno stolto accuserebbe alla cieca, senza conoscere l’intero quadro dei fatti.

La raccolta anche degli elementi favorevoli serve dunque a consentire una valutazione completa del fatto e a selezionare correttamente i casi nei quali esercitare l’azione penale. In altri termini, è una regola di buona amministrazione della giustizia e di serietà dell’accusa, non una forma surrogatoria di difesa.

Proprio perché il pubblico ministero rimane una parte del processo, questa regola non elimina né riduce il ruolo dell’avvocato difensore. La difesa continua a essere l’unico soggetto istituzionalmente dedicato alla tutela dell’imputato e alla critica dell’impostazione accusatoria. Il pubblico ministero deve conoscere anche ciò che giova all’indagato; il difensore, invece, ha il compito di far valere fino in fondo quelle ragioni e di sottoporre l’accusa a un controllo effettivo nel contraddittorio.

In questo equilibrio sta la razionalità del sistema: un’accusa che indaga seriamente e una difesa libera e indipendente che ne verifica la fondatezza davanti al giudice.

Nel quadro appena delineato diventa evidente la pretestuosità della tesi secondo cui il pubblico ministero sarebbe anche garante della difesa. Tale affermazione nasce da un equivoco: si confonde il dovere del pubblico ministero di svolgere indagini complete con una funzione di tutela dell’imputato che, invece, appartiene esclusivamente alla difesa.

Il pubblico ministero resta la parte che esercita l’azione penale e sostiene l’accusa. Il suo compito istituzionale è verificare se esistano elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale di una persona e, in caso positivo, sottoporli al giudice. L’obbligo di raccogliere anche elementi favorevoli all’indagato non lo trasforma nel garante dei diritti della difesa: serve soltanto a evitare indagini parziali o irrazionali e a fondare l’eventuale accusa su un quadro conoscitivo completo.

Se si attribuisse al pubblico ministero anche il ruolo di garante della difesa si produrrebbe, in realtà, una contraddizione logica. La difesa perderebbe la propria autonomia e verrebbe assorbita, almeno idealmente, nella funzione dell’accusa. Ma un sistema nel quale la stessa istituzione dovrebbe al tempo stesso accusare e garantire l’accusato finirebbe inevitabilmente per sbilanciarsi verso la funzione punitiva.

La vera garanzia dell’imputato non risiede dunque nella pretesa imparzialità del pubblico ministero, ma nell’esistenza di un difensore indipendente e di un giudice terzo. Il pubblico ministero deve svolgere indagini serie e complete; la difesa deve poter contestare radicalmente l’impostazione accusatoria; il giudice deve decidere restando equidistante dalle parti.

L’idea del pubblico ministero come garante della difesa è quindi più retorica che giuridica. Essa attenua artificialmente la distinzione tra accusa e difesa e finisce per oscurare la vera architettura del processo penale, che si fonda proprio sulla separazione delle funzioni e sul loro confronto davanti a un giudice imparziale.

Se la difesa è una funzione autonoma e distinta dall’accusa, ne discende una conseguenza logica: il difensore non può essere gravato dell’obbligo di esporre o valorizzare le prove sfavorevoli al proprio assistito.

Il difensore non è un organo imparziale di accertamento del fatto. La sua funzione istituzionale è quella di garantire il diritto di difesa dell’imputato e di rappresentarne gli interessi nel contraddittorio con l’accusa. Pretendere che egli rappresenti anche gli elementi sfavorevoli significherebbe trasformarlo in un collaboratore dell’accusa o del giudice, snaturando la logica stessa del processo.

Questa conclusione trova un fondamento ancora più profondo nel principio nemo tenetur se detegere, secondo il quale nessuno può essere obbligato ad accusare sé stesso o a contribuire alla propria incriminazione. Il diritto di difesa non comprende soltanto la facoltà di contrastare l’accusa, ma anche il diritto di non cooperare alla dimostrazione della propria colpevolezza.

Se l’imputato non può essere costretto a fornire elementi contro di sé, sarebbe logicamente contraddittorio imporre al suo difensore di far emergere o rappresentare le prove sfavorevoli al proprio assistito. Il difensore agisce infatti come strumento tecnico dell’esercizio del diritto di difesa: obbligarlo a esporre elementi incriminanti equivarrebbe, in sostanza, a imporre all’imputato una forma indiretta di autoincriminazione.

La completezza dell’accertamento non dipende dalla collaborazione della difesa alla costruzione dell’accusa. Essa è affidata alla ripartizione delle funzioni processuali: l’accusa deve dimostrare la responsabilità; la difesa può contestarla e far valere gli elementi favorevoli all’imputato; il giudice valuta il risultato del contraddittorio.

Per questo il difensore non ha il dovere di esporre le prove sfavorevoli al proprio assistito. Non si tratta di una deroga alla lealtà processuale, ma di una conseguenza necessaria del diritto di difesa e del principio nemo tenetur se detegere, che impedisce di trasformare l’imputato — direttamente o tramite il suo difensore — in uno strumento della propria condanna.

L’idea del pubblico ministero come paladino dell’imputato è, in definitiva, una costruzione retorica che non regge alla prova della logica processuale. Il pubblico ministero è la parte che promuove e sostiene l’accusa; attribuirgli anche la funzione di garante dell’imputato significa pretendere che lo stesso soggetto incarni contemporaneamente l’interesse punitivo dello Stato e la tutela di chi ne è destinatario.

Un sistema serio non affida la difesa dell’imputato a chi ne chiede la condanna. Affida invece funzioni diverse a soggetti diversi: l’accusa accusa, la difesa difende, il giudice decide.

Presentare il pubblico ministero come il vero custode delle garanzie dell’imputato non rafforza il processo penale: lo svuota. Perché se l’imputato fosse davvero protetto da chi lo accusa, la difesa diventerebbe superflua e il contraddittorio una finzione.

Ma il processo penale non è costruito sulla benevolenza dell’accusa. È costruito sulla diffidenza istituzionale verso il potere punitivo dello Stato, attraverso la presunzione di non colpevolezza. Ed è proprio per questo che, accanto all’accusa, l’ordinamento pone una difesa libera e indipendente e un giudice terzo. Tutto il resto — compresa la figura del pubblico ministero paladino dell’imputato — appartiene più alla retorica che al diritto.

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