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venerdì 4 settembre 2026

La scarcerazione del “molestatore di Torino”: tra discrezionalità cautelare, scelta legislativa e interferenze esterne






1. La norma incriminatrice come “contenitore elastico”: dall’atto fugace alla violenza più grave

L’articolo 609-bis c.p. rubrica “Violenza sessuale” e punisce «chiunque, con violenza o minaccia o facendo abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali» con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa disposizione, per espressa previsione dell’articolo 609-quater, si applica anche ai rapporti con minorenni, con un meccanismo che estende la medesima cornice edittale a condotte ontologicamente molto diverse tra loro. 

Ne deriva una norma incriminatrice “a gravità variabile”: sotto la stessa etichetta di “violenza sessuale” possono ricadere sia episodi di palpeggiamento fugace, sia aggressioni sessuali prolungate e particolarmente invasive. La forbice di gravità concreta può spaziare, in termini di offensività, da “uno a mille”, pur restando entro un unico titolo di reato.

Questa architettura normativa non è neutra: essa affida al giudice, in fase di valutazione cautelare e poi in sede di merito, il compito di “differenziare” ciò che il legislatore ha tenuto unito sotto un’unica fattispecie.

2. Una scelta legislativa discutibile: l’opportunità di figure di reato più articolate

La concentrazione di condotte assai diverse in una medesima figura criminosa è una scelta legislativa discutibile, se non apertamente “azzardata”. Dal punto di vista della tecnica penale, sarebbe stato più coerente prevedere diverse figure di reato per fatti ontologicamente distinti: un “atto lascivo coercitivo” o una “molestia sessuale aggravata” non hanno la stessa struttura offensiva di una “violenza carnale completa”.

La differenza non è solo descrittiva, ma incide sulla percezione sociale del fenomeno, sulla proporzionalità della risposta statale e, non da ultimo, sulla stessa logica delle misure cautelari. Quando la legge tratta come “violenza sessuale” tanto il palpeggiamento improvviso quanto l’aggressione sessuale ripetuta, crea un terreno fertile per letture emotive e per una gogna mediatica che fatica a distinguere tra gravità del fatto concreto e astratta qualificazione giuridica.

Una riforma che articoli meglio il catalogo dei reati sessuali, distinguendo per intensità dell’offesa, modalità esecutive e vulnerabilità della vittima, renderebbe più trasparente il sistema e meno esposta a strumentalizzazioni la valutazione giudiziale.

3. Il provvedimento del GIP di Torino: carcere non “necessario”, obbligo di firma “sufficiente”

Nel caso di Torino, il GIP ha riconosciuto in capo all’indagato “gravi indizi di colpevolezza” per violenza sessuale su una tredicenne, ma ha ritenuto non necessaria la custodia cautelare in carcere, disponendo il solo obbligo di firma. 
L’ordinanza ha valorizzato una serie di elementi:

- l’incensuratezza dell’indagato;

- la collaborazione processuale (consegna delle credenziali per accedere alle immagini di videosorveglianza);

- la “resipiscenza”, ossia il pentimento manifestato in udienza (“ho sbagliato, è la prima volta che mi succede”);

- l’effetto deterrente già prodotto dalla scoperta del reato. 

È cruciale sottolineare che il GIP non ha motivato la misura “solo” in ragione del pentimento. La resipiscenza è stata uno degli elementi valutati, ma non l’unico: la decisione si inserisce in un quadro più ampio di valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione), alla luce della concreta gravità del fatto e del contesto.
In altri termini, il giudice ha ritenuto che, nel caso specifico, le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte da una misura meno afflittiva del carcere, pur in presenza di un’accusa grave.

4. La presunzione di carcere per i reati sessuali e i suoi limiti

Dal 2009, i reati di violenza sessuale sono inclusi tra quelli per i quali l’articolo 275, comma 3, c.p.p. stabilisce una presunzione di “necessità” della custodia cautelare in carcere, salvo che il giudice ritenga sufficienti misure meno severe adeguatamente motivate. 
Questa presunzione non è assoluta: il giudice può optare per misure diverse (arresti domiciliari, obbligo o divieto di dimora, obbligo di firma, ecc.), purché dia conto, in modo concreto e non stereotipato, delle ragioni per cui ritiene che le esigenze cautelari siano comunque coperte. 

Nel caso torinese, la motivazione del GIP si colloca esattamente in questo spazio: riconoscimento della gravità astratta del titolo di reato, ma valutazione differenziata della gravità concreta del fatto e delle circostanze personali e processuali.

5. La strumentalizzazione mediatica e politica: una reazione sproporzionata

La reazione politica e mediatica al provvedimento è stata immediata e veemente: esponenti di governo e di opposizione hanno parlato di “scandalo”, “vergogna”, “banalizzazione della violenza”, alimentando una narrazione che ha rapidamente trasformato una decisione cautelare in un “caso nazionale”. 

Questa strumentalizzazione è imperdonabile sotto almeno due profili:

1. Sul piano giuridico, ignora la natura non definitiva delle misure cautelari, la loro funzione preventiva e non punitiva, e la legittimità di una valutazione discrezionale del giudice, sindacabile attraverso gli strumenti processuali previsti (ricorso al Tribunale del Riesame, eventuale ricorso per Cassazione). [

2. Sul piano democratico, trasforma ogni decisione tecnica in un terreno di scontro politico, esponendo i magistrati a pressioni esterne e a una gogna pubblica che rischia di condizionare, o perlomeno di intimidire, l’esercizio della funzione giurisdizionale. 

La Procura di Torino ha peraltro già annunciato il ricorso al Riesame contro l’ordinanza, dimostrando che il sistema prevede già al suo interno gli anticorpi per correggere eventuali errori di valutazione. 

6. L’ispezione ministeriale: tra “eccezionalità del caso” e rischio di interferenza

Il Ministro della Giustizia ha disposto l’invio di ispettori al Tribunale di Torino, giustificando la misura con l’“eccezionalità del caso” e l’“allarme sociale” generato. Pur ribadendo formalmente il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, un’iniziativa del genere suona, nei fatti, come una interferenza nell’attività giurisdizionale. 

Come osservato da diversi commentatori, l’ispezione ministeriale in materia disciplinare può verificare tempi e regolarità degli adempimenti, ma non può sindacare il contenuto delle decisioni giurisdizionali, né la valutazione delle prove o l’interpretazione delle norme. Tuttavia, il solo fatto che il Ministro attivi un procedimento ispettivo a fronte di una decisione tecnicamente legittima e sindacabile solo attraverso i canali processuali crea un precedente pericoloso: 
- trasforma la critica politica in uno strumento di pressione istituzionale;
- rischia di indurre nei magistrati un effetto “raffreddamento” (chilling effect), spingendoli a decidere non secondo scienza e coscienza, ma in funzione della prevedibile reazione politica e mediatica.

L’Associazione Nazionale Magistrati ha stigmatizzato l’iniziativa, sottolineando come le decisioni cautelari vadano contestate con i mezzi processuali, non con ispezioni ministeriali legate all’“allarme sociale”. 

7. Conclusione: difendere la logica giuridica contro la narrazione emotiva

Il caso di Torino mette in luce tre problemi distinti ma intrecciati:

1. Una norma penale “troppo ampia”, che accumula sotto un’unica etichetta condotte di gravità molto diversa, rendendo più difficile una comunicazione chiara tra diritto e opinione pubblica.
2. Una valutazione cautelare tecnicamente corretta, che ha applicato i criteri legali, distinguendo tra gravità astratta del titolo e gravità concreta del fatto, e che ha motivato la misura meno afflittiva sulla base di elementi specifici, non solo sul pentimento.
3. Una reazione politico-mediatica sproporzionata, che ha trasformato una decisione giurisdizionale in un “caso” da strumentalizzare, arrivando fino a un’ispezione ministeriale che appare più come un segnale politico che come una necessità tecnico-disciplinare.

Difendere la logica giuridica in casi come questo non significa “giustificare” la violenza sessuale, ma proteggere il metodo con cui uno Stato di diritto valuta le responsabilità individuali, distingue i gradi di offesa e applica le misure cautelari. Senza questo metodo, ogni decisione rischia di essere dettata non dalla legge, ma dalla pressione del momento.


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