A poche ore dalla pubblicazione, anche su questo blog, del
comunicato con i quali i componenti del CdC dell’Anm della lista “Art.101” hanno
invocato a gran voce le dimissioni del Presidente Santalucia sono arrivate le
prime reazioni.
La prima è stata quella del diretto interessato che ha rilasciato
agli organi di informazione la seguente stringata dichiarazione: “Il mio
comportamento è stato sempre ispirato al massimo rispetto dello Statuto
dell’Associazione, delle leggi, degli atti normativi sovranazionali, delle
indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che della
piena autonomia del collegio dei probiviri e del suo lavoro. Grazie al mio
impegno, in linea con quello della Giunta esecutiva precedente, il collegio dei
probiviri è stato posto nelle migliori condizioni per operare".
Tale riposta appare a chiunque del tutto insoddisfacente, tanto
da risultare indicativa di un grande imbarazzo, in rapporto alla estrema gravità e al
carattere estremamente dettagliato delle accuse che sono state rivolte al dott.
Santalucia dall’unica forza di opposizione all’interno dell’ANM, che è attualmente
governata da una alleanza tra tutte le correnti della magistratura.
Sicuramente più dettagliato è stato il comunicato con il quale
i componenti del CDC di Area, la corrente a cui appartiene il presidente dell’ANM, hanno tentato di difenderne l’operato.
In estrema sintesi, in tale documento è stata avallata la spiegazione
che in sede di confronto interno all’ANM il dott. Santalucia aveva dato della
sua iniziativa di omissare parti del parere reso dal P.M. e del provvedimento adottato
dal Gup di Perugia in relazione alla richiesta del collegio dei probiviri dell’ANM di acquisire le chat del dott. Luca Palamara.
Egli, infatti, secondo quanto riportato testualmente nel
predetto documento, aveva sostenuto, in punto di fatto, di non aver “consegnato
la parte del documento afferente alla posizione di un magistrato non più socio
dell’ANM – della cui posizione pertanto l’ANM non ha titolo alcuno ad occuparsi”.
In punto di diritto aveva invocato a sostegno della sua iniziativa le norme sul
trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e il
contenuto di una raccomandazione del Garante della Privacy indirizzata all’ANM il 9 febbraio 2021.
Sulla base di tali premesse gli esponenti di Area in CDC hanno quindi concluso che “la procedura è
stata rispettosa dei principi che regolano l’attività associativa e i rapporti
con tutti i soggetti, interni ed esterni, interessati alla vicenda, ma
soprattutto che non v’è stato alcun atto che possa essere nemmeno lontanamente
qualificato *di insabbiamento*.
Ora una simile versione risulta a dir poco elusiva delle
rilevantissime questioni che hanno determinato la richiesta di dimissioni del
dott. Santalucia.
Cominciamo col chiarire che il tema della tutela della privacy
è stato invocato del tutto a sproposito nel caso di specie come una sorta di
cortina fumogena per celare la realtà dei fatti.
E’ necessario a questo punto ricordare quali siano i più
rilevanti addebiti che sono stati mossi al dott. Santalucia dagli esponenti di
Articolo101, riportando alcuni passaggi della loro richiesta:
“è stata omissata la parte (sott. del provvedimento del Gup d
Perugia) in cui si dà atto espressamente che le chat sono state trasmesse al
G.u.p. già ad agosto 2020 con la richiesta di rinvio a giudizio, dato che i
maggiorenti dell’Associazione si sono ostinati a negare e a non volere
verificare, così di fatto ritardando di mesi l’acquisizione del materiale.
È stata celata alla conoscenza dei componenti del CDC
l’intera questione attinente alle determinazioni dell’Autorità giudiziaria
perugina rispetto al caso dei magistrati dimissionari dall’ANM, sia in rapporto
al diritto dell’ANM di avere copia delle chat che li riguardano sia in rapporto
alle richieste di tali colleghi di cancellazione delle chat”.
Ora, è evidente che la cancellazione di queste parti del
provvedimento del giudice perugino non ha nulla a che vedere con la tutela
della privacy di un ex associato all’Anm e, in difetto di qualsiasi spiegazione, non pare aver avuto altra finalità che quella di
celare inerzie o ritardi dei vertici
della associazione nella acquisizione degli atti del processo perugino.
Tantomeno la condotta del dott. Santalucia può trovare
giustificazione nel richiamo alla raccomandazione del garante della privacy del
9 febbraio 2021 perché esso riguardava le chat e non certo il provvedimento dell’autorità
giudiziaria.
In ogni caso, poi, anche a voler ammettere senza tuttavia concedere
che il tema della tutela della privacy sia rilevante nel caso di specie, essa
può rilevare all’esterno della associazione e non nell’ambito del rapporto tra
organi dell’associazione, a scapito delle prerogative statutarie di alcuni di
essi.
E qui veniamo al secondo e, non meno importante, ordine di
questioni completamente eluse sia dal dott. Santalucia che dagli esponenti di Area.
L’unico organo associativo che può
considerarsi titolare del trattamento dei dati personali secondo il regolamento
Ue 2016/679 e che quindi è deputato a valutare come applicare i criteri di
proporzionalità e necessità per il loro uso, è il Comitato Direttivo Centrale, ovvero l’organo "deliberante permanente dell'associazione" (così recita lo Statuto dell'ANM).
In altre parole, e per essere concreti, avrebbero dovuto essere i membri del CDC a stabilire se e quali parti dei provvedimenti giudiziari sopra citati avrebbero dovuto essere omissate.
Del resto, se così non fosse il Gup del Tribunale di Perugia avrebbe
rifiutato ai componenti del CDC di Articolo101 il rilascio di copia degli atti del
procedimento penale.
Ma quand’anche la questione fosse stata dubbia, essa avrebbe
dovuto essere discussa all’interno dello stesso CDC, anche per esigenze di
trasparenza.
Il dott. Santalucia si è invece attribuito quel ruolo in
totale autonomia e senza una preventiva interlocuzione con gli altri organi associativi e, per di più, ancora adesso non ritiene necessario indicare la norma giuridica o
statutaria che conforti questa sua singolare interpretazione.
"...il collegio dei probiviri è stato posto nelle migliori condizioni per operare".
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