«L’errore italiano è stato quello di dire sempre: “Aspettiamo le sentenze”»: così le piaceva dettare.
Preferisco aspettare il passaggio in giudicato delle sentenze.
Ma – posto che
proprio lei si è esposto al giudizio dell’uditorio televisivo – ritengo di
poterle rivolgere talune domande, auspicando che voglia serenamente rispondere,
nell’esclusivo interesse dell’Utente finale della Giustizia.
Com’è noto, nell’aprile 2020 il sostituto dott. P. Storari consegna a lei,
allora membro del C.S.M., la copia dei verbali in cui l’avv. P. Amara aveva
denunciata l’esistenza di un’associazione (non soltanto segreta ma anche) a
delinquere, lamentando che il capo della P.R., dott. F. Greco, non aveva
proceduto alle indagini, a suo avviso invece urgenti. Si tratta di verbali non
firmati. Tuttavia, poiché il latore è stato proprio il P.M. dott. P. Storari
(che aveva raccolto ufficialmente le accuse di Amara), non poteva nutrirsi
alcun dubbio sulla conformità delle copie (non firmate) agli esistenti
originali (sottoscritti da Storari).
Non a caso, infatti, proprio lei li ha ritenuti pienamente affidabili.
A tal punto che ha pubblicamente condiviso la doglianza per cui il dott.
Storari si rivolgeva a lei: il P. R. dott. Greco avrebbe dovuto subito accertare
le gravissime accuse di Amara, perfino autoaccusatorie, trascritte nei verbali
stessi.
Ciò premesso, non le chiedo, dott. Davigo, se fosse a conoscenza della
circolare del C.S.M. n. 510 del 1994 che impone un procedimento (da lei non
osservato) per inoltrare ufficialmente e riservatamente al Comitato di
Presidenza del C.S.M. (anziché a taluno dei suoi membri) doglianze su atti
coperti dal segreto investigativo.
Non le chiedo neppure quale reale inte-vento abbia svolto a seguito della
ricezione dei predetti verbali; lei ha dichiarato – ben vero – di averne dato
parziale notizia al V. Presidente, ad alcuni membri del C.S.M. (tra cui il P.G.
presso la Suprema Corte) e (direttamente o indirettamente) al Capo dello Stato,
senza consegnare loro i verbali.
No. Se permette, formulo altri quesiti.
A) Se riteneva dovuta l’attività d’indagine negata (o ritardata) dal dott.
Greco, in che modo lei riteneva d’influire efficacemente sulle sue decisioni?
Al postutto, a seguito del suo informale intervento il dott. F. Greco ha
esperito le indagini nei confronti di tutti i soggetti chiamati in correità da
Amara?
B) Se lei aveva inteso evitare la procedura formale prescritta dalla
menzionata circolare (per impedire la pubblicità che - a suo avviso - avrebbe
inquinato l’indagine stessa), come mai – dopo la cessazione dal suo ufficio di
consigliere del C.S.M. – ha (dichiarato di avere) consegnato quei verbali alla
sua Segretaria (dipendente dal C.S.M.), alla quale sono stati infatti
agevolmente sequestrati (dopo essere stati recapitati in copia ad alcune
testate giornalistiche e al cons. dott. A. Di Matteo)? Perché ha ritenuto la
sua Segretaria più affidabile del Comitato di Presidenza del C.S.M.?
C) Non ha temuto che il rinvenimento
- e soprattutto la divulgazione - di tali verbali (costituenti corpo del reato
di violazione del segreto), per un verso, avrebbe irrimediabilmente compromessa
(o ‘bruciata’) – come di fatto è avvenuto - l’indagine che stava tanto a cuore
a lei e al dott. Storari; e, per altro verso, avrebbe comportato l’esposizione
di quest’ultimo a procedi-mento (disciplinare e) penale? L’esito finale della
vicenda non ha irreversibilmente aggravato la situazione che l’aveva spinta a
sposare le ragioni del dott. Storari? Dopo un anno può affermare che il suo
intervento sia stato oggettivamente proficuo, se tuttora lamenta
l’incompletezza delle indagini svolte dal dott. Greco?
D) Perché non ha considerato che, ancorché fosse vacante l’ufficio di Procuratore
Generale di Milano, il dott. Storari avrebbe potuto rivolgersi al suo Vice,
osservando la via gerarchica?
E) Per quale ragione ha mostrato i verbali stessi al prof. Nicola Morra
(senatore allora in forza al M5S, Presidente della Commissione parlamentare
antimafia), il quale in nessun modo avrebbe potuto influire sulle decisioni del
dott. Greco? E come mai il sen. Morra ricorda tra gli accusati da Amara
soltanto il dott. S. Ardita (membro del C.S.M.)?
E) Avendo contribuito a propagare i verbali segreti e omesso di denunciare il reato commesso dal dott. Storari, qualora - per queste ragioni - fosse inquisito, lei invocherebbe l’immunità prevista dall’art. 32 bis della L. n. 195 del 1958?
Aspettando le sentenze domandare è lecito, rispondere è cortesia
Si tratta di domande molto interessanti , sia sotto il profilo giuridico che etico. Per cui una mancata risposta potrebbe nuocere a chi la omette.
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