L'Associazione Nazionale Magistrati è una casa di vetro e nulla di quel che vi accade deve essere nascosto all'opinione pubblica, men che meno a quella interna cioè ai suoi associati.
Salvo che si tratti di verificare come l'associazione abbia esercitato l'annunciata opera di "pulizia" interna, per confermare la giustezza dell'espulsione adottata contro il solo dott. Luca Palamara, dietro al quale scodinzolava una nutritissima folla di toghe, della sua e delle altre correnti.
Ne è dimostrazione l'opera titanica di un associato che da settimane tenta di conoscere le ragioni delle archiviazioni sin qui disposte, in segreto.
LETTERA APERTA
AL SIGNOR PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
In qualità di socio dell’A.N.M. le ho chiesto copia dei provvedimenti con cui il Collegio dei Probiviri abbia archiviato i procedimenti attinenti alle chat del dott. Luca Palamara, tristemente note. In particolare ho domandato l’accesso ad archiviazioni endo associative eventualmente relative a specificate chat vagliate dal Consiglio Superiore della Magistratura con atti pubblici che le ho trasmesso.
Avevo difatti rilevato che, all’interno del sito ufficiale dell’A.N.M., l’area dedicata ai provvedimenti dei Probiviri è così ...’riservata’ da non contenere alcun documento, ancor-ché sia accessibile soltanto con personali credenziali.
Nell’adunanza del 13 marzo 2022, chiamato a decidere su detta istanza inserita nell’ordine del giorno, il Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione, con atti estemporaneamente presentati, si è ‘spaccato’ tra: a) una mozione favorevole all’accesso dei soli soci (nell’area loro riservata del sito ufficiale) a qualunque atto attinente ai profili disciplinari (Area); b) una mozione favorevole alla completa trasparenza, anche esterna, delle decisioni disciplinari (Articolo 101). È prevalso infine un terzo orientamento inaspettato (Unicost e MI). Assumendo di non essere aggiornata in materia di privacy, la maggioranza dei trenta-sei autorevoli Magistrati che compongono il C.D.C. ha deciso di non potere deliberare, neppure sulla mia istanza, senza il parere giuridico dell’Avvocata responsabile, all’interno dell’Associazione, del trattamento dei dati.
Ciò premesso, egregio Presidente, le rassegno quanto segue.
1. Le chat tra il dott. Palamara ed altri magistrati ordinari sono state divulgate, analizzate e commentate da tempo sui media e sono perfino raccolte in volumi di grande successo editoriale, creando grande sconcerto. Sebbene coinvolgano dati e fatti personali di numerosi magistrati, la loro pubblicazione non è stata repressa in ossequio al diritto di cronaca. Negli Utenti finali della Giustizia è cresciuta perciò l’attesa legittima di conoscere la doverosa reazione degli enti deputati al controllo istituzionale sulla condotta dei magistrati: Autorità penale, P.G. presso la Suprema Corte e Consiglio Superiore della Magistratura. Non può pretermettersi che. dopo l’esplosione del caso Palamara, il Ca-po dello Stato non ha proceduto allo scioglimento del C.S.M. proprio per non attardare la giusta punizione dei magistrati colpevoli, come ha ribadito incisivamente nel momento in cui ha accettato il secondo mandato. Ma sono trascorsi tre anni dalla scoperta del comprovato «Sistema Palamara»: tre anni in cui invano l’Utente finale della Giustizia ha atteso che, sanzionando le scorrette condotte di tanti magistrati, l’ordinamento giuridico rinascesse dalle proprie ceneri. Più specifico interesse vantano gli adepti dell’A.N.M. a conoscere l’esito delle indagini svolte dai Probiviri (e le decisioni adottate dal C.D.C.) sui soci indagati o incolpati per violazioni disciplinari endoassociative.
2. Invero, sul piano formale, l’art. 31 dello statuto impone il deposito del verbale del C.D.C., compreso quello attinente a materia disciplinare , proprio per renderlo consultabile dai soci tutti e tale disposizione abbraccia anche l’archiviazione dei Probiviri, volta che es-sa sia stata depositata e formalmente recepita dal C.D.C., che non può sindacarla.
3. Sul piano sostanziale va premesso che soltanto a seguito di meritorie interlocuzioni con il Garante della privacy e in osservanza alle vigenti disposizioni, i Probiviri e il C.D.C. hanno potuto legittimamente svolgere la funzione di garanzia interna loro assegnata dallo Statuto. D’altronde se così non fosse, sarebbero stati proprio i soci indagati o in-colpati a eccepire vittoriosamente la violazione della propria privacy, precludendo l’attività disciplinare anche dei probiviri. Il tema decisivo non è dunque quello della viola-ta privacy degli indagati e/o incolpati (su temi e fatti comunque ampiamente divulgati nell’opinione pubblica) ma se mai l’altro della legittima propalazione tra i soci delle archiviazioni emesse, nel rispetto della privacy dei soci indagati, dai Probiviri. La risposta non può essere che positiva.
3.1. Infatti lo statuto si occupa soltanto della propalazione disciplinare ai non soci, ammettendo la pubblicazione sul giornale dell’A.N.M. (destinato al pubblico) della sanzione irrogata, e impedendo la diffusione mediatica della trattazione da parte del C.D.C. qualora sia espressamente inibita dall’incolpato , ma nulla prevede espressamente per l’accesso dei soci alle decisioni disciplinari dei Probiviri (e del C.D.C.).
3.2. Resta così confermato che i soci hanno diritto di accedere ai provvedimenti disciplinari dei Probiviri (e del C.D.C.) alla stregua della menzionata regola statutaria genera-le (v. retro sub par. 2 e nota n. 1) che, a propria volta, fa capo ad un principio di carattere generale: tutti gli organi di un’associazione non riconosciuta, qual è l’A.N.M., agiscono in nome e per conto dei soci che li hanno nominati e ai quali perciò devono dare conto delle decisioni assunte. Una non secondaria venatura pubblicistica deriva dal fatto che, ai sensi dell’art. , all’A.N.M. è stato assegnato il compito di enucleare il co-dice etico del corpo dei magistrati, sicché tale codice è imperativo perfino per i magi-strati che non sono iscritti all’A.N.M. Sarebbe perciò un azzardo logico-giuridico ipotizzare che l’attività variamente disciplinare dei Probiviri (e dei componenti del C.D.C.) resti segreta proprio per i soci che (direttamente o indirettamente) a questo scopo li hanno nominati. Altrettanto errato è considerare ad instar di una sanzione non prevista – e quindi illegittima – la propalazione al socio che ne faccia richiesta di una archivia-zione, come pure è stato audacemente ventilato nell’adunanza del 13.2.2022. Piuttosto è la segretezza dell’archiviazione a rendere del tutto inutile, e altrettanto arbitrario, il servizio reso dai Probiviri e rende inspiegabile perché soltanto essi abbiano potuto trattare i dati personali dei soci indagati.
3.3. Parallelamente la libera adesione agli scopi dell’A.N.M. presuppone costantemente che ciascuno dei soci confidi nella corretta condotta degli altri nonché nella piena trasparenza dell’attività svolta dagli organi disciplinari, anche perché il vincolo associativo è intensamente personale e coinvolgente. A ciascun associato non interessa affatto se altro socio, al riparo da occhi indiscreti, «balli nudo con il cane» (come è stato perfino esemplificato), ma gli interessa moltissimo se tale condotta tenga ...in udienza ovvero se ottenga una promozione a seguito di ‘raccomandazione’ (melius: una fattispecie d’abuso d’ufficio) destinata a danneggiare il dott. Nessuno, perché tali condotte, espressamente vietate (anche) dallo statuto, impediscono il conseguimento degli scopi sociali e appannano all’esterno l’immagine dell’A.N.M. e degli altri sodali. Soltanto nelle associazioni segrete ed in quelle per delinquere gli adepti accettano di diventare perfino ‘complici’ (più o meno ignari) di soci colpevoli ovvero di rappresentare la parte degli «utili idioti». Addirittura se, ai sensi dell’art. 11, 4° Stat., il C.D.C. può disporne la pubblicazione nel Giornale dell’Associazione (accessibile anche ai non soci) della sanzione irrogata, sarebbe perfino conseguente che simmetricamente – e a fortiori - il C.D.C. difendesse - con la pubblicazione («a tutela») nello stesso Giornale della motivata archiviazione - la dignità professionale di un magistrato ingiustamente attaccato dai media, su sua esplicita richiesta.
3.4. D’altronde l’archiviazione (necessariamente motivata) di cui ho chiesto copia, lungi dall’infirmare la rispettabilità del magistrato indagato (ma non incolpato), ne esalta sol-tanto il merito nonché il valore professionale e umano, al pari di una ... «medaglia al valore giudiziario». È impensabile dunque che il magistrato indagato possa trarre per-sonale nocumento o disdoro dall’archiviazione decisa dai Probiviri, in sé e per sé considerata. Egli è stato indagato ma è stato prosciolto: il risultato più liberatorio e ambito che potesse ottenere.
3.5. Infine, il C.D.C. ha il dovere di trattare riservatamente («a porte chiuse») soltanto le richieste di incolpazione provenienti dai Probiviri, sempre che l’incolpato lo chieda espressamente (art. 11, ultimo comma, Stat.). Invece l’archiviazione dei Probiviri esclude la stessa esistenza sia di un incolpato sia, essendo insindacabile, di una qualunque ulteriore trattazione da parte del C.D.C. Questo diverso trattamento definitiva-mente conferma, con la forza del dato normativo, l’assoluta innocuità dell’archiviazione.
3.6. Come se non bastasse, ho postulato di accedere, anche e specificamente, ad atti disciplinari attinenti a chat che il C.S.M. ha vagliato su qualificate fonti pubbliche (Radio Radicale e sito ufficiale del Consiglio); il che esclude ab imis qualunque violazione del-la privacy. Le chat in questione, pubblicate sui media e passate al vaglio pubblico del C.S.M. (Radio Radicale), sono state inserite su banche dati a tutti accessibili (sito ufficiale del Consiglio), senza provocare reazione ostativa da parte degli interessati. Qua-le violazione della privacy è ipotizzabile su conversazioni telematiche di pubblico do-minio che io stesso le ho trasmesso?
4. Come già rilevato, ai soci dell’A.N.M. interessa conoscere soltanto la condotta dei magi-strati sodali, indagati o non che siano. Perciò sarebbe auspicabile che nella copia delle archiviazioni fossero schermate soltanto le generalità di persone estranee al nostro sodalizio.
Come vede, Signor Presidente, niente e nessuno può impedire l’accesso di ciascun socio all’archiviazione dei Probiviri, siccome giustificato da fondamentali principi di trasparenza (esterna e interna), senza necessità – mi sembra - d’ulteriore approfondimento dommatico.
Specialmente al tempo della ‘pandemia’ (il «Sistema Palamara»), «La luce del sole è il miglior disinfettante» (L. Brandeis, già membro della Corte Suprema americana). Mi con-senta rammentare anche le sue coraggiose dichiarazioni «Oggi si insedia il nuovo collegio dei probiviri e si riavvia un processo di approfondimento intrapreso dalla Giunta precedente in merito alle chat del dottor Palamara con colleghi per valutare il loro rilievo rispetto al nostro codice etico. Quindi questa vicenda non è affatto chiusa, si tratta di proseguire un la-voro della magistratura su più piani: quello penale di cui si occupa la procura di Perugia, quello disciplinare che compete alla procura generale della Cassazione e al Csm e il nostro» (intervista al Fatto Quotidiano del 21 gennaio 2021, riportata sul sito dell’A.N.M.).
Resto perciò in attesa di potere accedere al più presto alle chieste archiviazioni dei Probiviri.
Ad maiora.
25/03/2022
Rosario Russo
Questa della luce del sole che disinfetta calza a pennello, vuoi mettere, però, a che serve la disinfettazione di un corpo che è già in stato di decomposizione?
RispondiEliminaE comunque, avrebbe sempre, il sole, una funzione altrettanto nobile: l’essiccazione. Quanto meno, ci libererebbe dal fetore.
Sicuramente la luce del sole con i suoi ultravioletti, è il migliore disinfettante, ma la privacy è ancor meglio, copre tutto e tutti, soprattutto allorquando l'infezione è molto estesa.
RispondiEliminaPerchè un cittadino dovrebbe essere giudicato da un magistrato che da inconfutabili dialoghi captati dai suoi colleghi risulta di avere occupato quella poltrona per raccomandazione e in quanto persona indicata come "...punto di riferimento in tutti in sensi" https://www.instagram.com/p/CW3FyW7sBrb/?utm_medium=copy_link. Credo che in un paese normale, atteso che questi fatti sono di dominio pubblico in quanto pubblicati da quotidiani nazionali e locali, si sarebbe dovuto provvedere, già da tempo, quantomeno ad un trasferimento al fine di permettere ai cittadini che pagano le tasse di avere la certezza che la macchina della giustizia sia affidata a persone di assicurata professionalità e di provata terziarietà, ma quando la poltrona è stata ricevuta a seguito dell'interessamento di un collega che tra l'altro ha anche svolto politica attiva in seno ad un partito politico con esponenti di rilievo in ambito locale e nazionale, come si può essere sicuri della irreprensibilità del giudizio e della sentenza che verrà emessa (da una persona considerata punto di riferimento in tutti i sensi).
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