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venerdì 24 luglio 2020

Dottor Sottile, forse l'ha detta grossa!


Se il buongiorno si vede dal mattino le schermaglie iniziali del procedimento disciplinare contro il dott. Luca Palamara (ed altri magistrati) promettono assai bene.  O male,  a seconda dei punti di vista. 

Si è tenuta una sola udienza per disporre il rinvio a settembre del processo ma la sezione disciplinare del CSM (un giudice totalmente elettivo, composto di magistrati mischiati a politici) si è riservata di decidere sulle molteplici ricusazioni proposte da alcuni degli incolpati, tutte assai interessanti.

Ma qui ci occupiamo solo di quella del dott. Palamara nei confronti dei consiglieri Davigo ed Ardita (entrambi eletti in quota al partito, ooops corrente, di A&I, Autonomia e Indipendenza).  Corrente nata da poco grazie all’impulso iniziale proprio di questi due magistrati che avevano anche scritto insieme un libro la cui presentazione costituì occasione per far conoscere, all’interno ed all’esterno della magistratura, la nuova formazione correntizia. 

Insomma i due consiglieri si mostravano molto uniti ed hanno raccolto frutti elettorali che li hanno premiati.

Esaminiamo il perché della ricusazione dei due togati in seno alla disciplinare da parte del dott. Palamara. 

Una delle accuse che gli muovono è quella di avere slealmente istigato un altro magistrato, il dott. Fava, a presentare un esposto contro i suoi superiori (il procuratore Pignatone e l’aggiunto Ielo) ai quali imputava di non essersi astenuti in procedimenti nei quali avrebbero forse dovuto farlo. 

Va premesso che tutto il discorso prescinde totalmente dal merito dell’esposto del dott. Fava contro i suoi superiori, esposto del quale ignoriamo la sorte (se non nella parte in cui quell'esposto si è ritorto contro il suo autore, "spintaneamente" trasferito ad altro ufficio). 

Insomma,  capite bene che di astensione e di ricusazione si parlerà molto nelle  prossime settimane, diventerete esperti. 

Sono istituti volti a garantire l’immagine di imparzialità del magistrato, sia esso un giudice o un pubblico ministero.    Per entrambi vale l’obbligo di astensione, vale a dire la spontanea dismissione della funzione in un singolo affare nel quale la loro immagine di imparzialità e anche di terzietà rispetto al fatto da giudicare  è a rischio; se il giudice non si astiene può essere ricusato, cioè l’interessato (la parte, l’imputato, l’incolpato) può chiedere che un altro giudice stabilisca se vi siano cause di incompatibilità. Il pubblico ministero, essendo una parte processuale, non può essere ricusato, sebbene sia comunque tenuto ad astenersi quando è il caso, tanto è vero che anche il pubblico ministero viene punito disciplinarmente se tratta affari nei quali appaia in qualche modo interessato.  

Siamo pronti ad affrontare il caso spinoso. 

Secondo il dott. Palamara  - accusato di aver istigato il collega all’esposto contro Pignatone e Ielo – il dott. Fava, simpatizzante proprio della neo formazione correntizia di A&I,  si era invece autonomamente determinato a quell’iniziativa sulla quale si era confrontato proprio coi consiglieri Davigo ed Ardita in incontri nei quali si era discusso della vicenda del dissidio interno all’ufficio della procura romana.  

Due incontri in particolare, uno anteriore all’esposto ed uno successivo alla sua presentazione al CSM. 

Al primo incontro vi erano entrambi i consiglieri che oggi compongono la sezione disciplinare, vale a dire i dottori Davigo ed Ardita; al secondo incontro, successivo alla presentazione dell’esposto del dott. Fava, prese parte il solo dott. Ardita. 

Orbene, se l’ipotesi da fugare è quella che il dott. Fava abbia tratto sostegno morale o comunque che non sia stato dissuaso  nel suo intento di presentare l’esposto dai consiglieri oggi “giudici” di quello stesso fatto in sede disciplinare  - e quindi in una posizione infelice per poter giudicare con serenità su un fatto del quale non è esclusa la conoscenza "privata" del giudice -  balza agli occhi che l’incontro rilevante è il primo, non certo il secondo,  avvenuto ad esposto già depositato al CSM. 

A questo punto sorprende la dichiarazione che il dott. Davigo ha preteso di riversare nel verbale della prima udienza del processo disciplinare in base alla quale, avendo lui partecipato solo al primo incontro col dott. Fava,  non avrebbe motivo di astenersi; lo avrebbe avuto  se avesse partecipato al secondo incontro perché solo a questo farebbe riferimento l'invito all'astensione.


E' importante sapere che l'invito all'astensione è un non senso giuridico, non è previsto dalla legge e come tutte le istanze che la legge non ammette essa non avrebbe meritato alcuna risposta.

Risposta che tuttavia il dott. Davigo ha inteso rendere addirittura a verbale (nessun altro componente della sezione sembra aver preteso altrettanto). Questo sebbene la legge richieda di parlare solo se ci si astiene e di tacere in caso contrario; la diversa prassi,  invalsa sorprendentemente in taluni uffici,  di giustificare mancate astensioni è a dir poco eccentrica rispetto al sistema processuale, sia civile che penale.    

Ai fini dell'astensione, proprio perché  il relativo "invito" non conta un bel nulla, le situazioni da prendere in considerazione sono tutte quelle conosciute dal giudice, non quelle esposte dalla parte. 

L’incontro importante, nell’ottica della ricusazione proposta dal dott. Palamara nei confronti dei due consiglieri Davigo ed Ardita, è platealmente quello che aveva preceduto la presentazione dell’esposto del dott. Fava, non certo quello ad essa successivo.  
Non si può prevedere se la ricusazione del dott. Davigo sarà accolta oppure no. 

Ma proprio le spiegazioni, che non erano dovute e risultano alquanto oscure,  rese a verbale dal "dott. Sottile" annunciano la nemesi,  esponendo il dott. Davigo alle stesse  presunzioni che egli è solito riservare agli altri e se  sopravviverà nella sezione disciplinare  impegnata nel caso Palamara apparirà agli occhi dei più come  “un giudice incompatibile che l’ha fatta franca”. 

1 commento:

  1. Intervento nitido, preciso, magistrale, dovrebbe essere messo accanto ai cartelli ove si dice che la giustizia si amministrata in nome del popolo italiano ed è uguale per tutti. "Avvenuta ad esposto già depositato". Non ci può essere alcun dubbio. " Proprio le spiegazioni che non erano dovute risultano alquanto oscure" molto oscure !!! Infatti non c'è nessuna richiesta formale, semplicemente si dice: ricordati( ma tu lo sai bene, quindi sappi che lo so anche io) che in caso di obbligo all'astensione, la violazione dell'obbligo di astensione costituisce illecito disciplinare idoneo ad integrare il reato previsto dall'art. 323 c.p. senza pregiudizio per altri più gravi reati(SS UU n.23/99). Oltre Afar scattare per la parte interessata il diritto alla ricusazione.

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