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lunedì 1 febbraio 2021

Il cortocircuito: Procuratore Generale versus Csm


di Massimo Vaccari - Magistrato

Domenica sera  poche ore prima che l’ex “signore delle nomine” Luca Palamara fosse ospite di un talk show televisivo, il gruppo consiliare di Area (la corrente di sinistra della magistratura) ha diffuso sulle mailing list dei magistrati uno dei suoi periodici resoconti delle attività del Consiglio Superiore della Magistratura.

In esso si dà conto anche di una recentissima delibera consiliare che risulta di notevole interesse perché, a quanto consta, è la prima nella quale l’organo di autogoverno esamina le chat dell’ex presidente dell’Anm, acquisite nel corso dell’indagine penale a suo carico, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo.

Secondo quanto esposto nel resoconto si trattava della rivalutazione della posizione dei candidati alla nomina del Procuratore Aggiunto di Salerno, a seguito di annullamento da parte del giudice amministrativo di una precedente delibera del Csm.

In sede di rivalutazione della pratica uno dei componenti della quinta commissione (quella che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi), appartenente al succitato gruppo consiliare, aveva chiesto di acquisire al procedimento, come elemento nuovo, la messaggistica intercorsa tra il candidato vittorioso al Tar e il dott. Palamara negli anni 2017 e 2018 e di procedere alla audizione dell’interessato ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico sulla dirigenza.

Infatti in uno di quei messaggi, il magistrato in questione aveva chiesto il sostegno del dott. Palamara e del gruppo di Unicost per un incarico direttivo.

Ad avviso del consigliere proponente si trattava di un elemento negativo sopravvenuto, che doveva essere utilizzato nella valutazione comparativa, previo contraddittorio con l’interessato, in quanto (l passaggio, data la sua rilevanza, merita di essere evidenziato in grassetto) la richiesta di sostegno della corrente di appartenenza per un incarico direttivo costituiva  una inammissibile interferenza sulle decisioni dell’organo di governo autonomo, che incide sulla valutazione complessiva del profilo  del  candidato.

La V Commissione con 4 voti contrari e 2 a favore aveva respinto le richieste di acquisizione del materiale e di audizione dell’interessato, ritenendo le stesse tardive perché intervenute dopo il voto della Commissione e comunque irrilevanti, in quanto la auto-raccomandazione del candidato era riferita ad  una procedura diversa da quella di procuratore aggiunto a Salerno.

In Plenum il consigliere che in precedenza aveva richiesto l’acquisizione al procedimento delle chat aveva formulato richiesta di ritorno in commissione della pratica, sostenendo che quella attività, insieme all’audizione dell’interessato erano atti dovuti, in quanto finalizzati a consentire ad un componente della Commissione di utilizzare nella valutazione comparativa il materiale in possesso del CSM. 

Ebbene, il Plenum ha innanzitutto respinto la richiesta di segretazione della pratica, che era stata avanzata da tre consiglieri, anche in base al rilievo che le chat in questione sono atti di un procedimento penale non più coperti da segreto e di conversazioni che attengono al conferimento di incarichi pubblici intercorse tra un candidato e il componente dell’organo conferente e quindi non possono ritenersi dati che attengono alla sfera privata della persona e che a norma di regolamento consentono la segretazione della seduta.

Inoltre la richiesta di ritorno in commissione della pratica è stata approvata con 11 voti a favore, 8 voti contrari e 2 astenuti.

Il Csm dovrà quindi ora procedere all’acquisizione delle chat rilevanti e all’audizione dell’interessato.

Ebbene perchè è importante questa decisione?

Per molteplici ragioni.

Innanzitutto perché il Csm ha ritenuto pienamente utilizzabili le conversazioni, non più coperte da segreto istruttorio, che attengono al conferimento di incarichi pubblici (di qualsiasi tipo essi siano viene da dire) intercorse tra un candidato e il componente dell’organo conferente.

E come non condividere questo principio, visto che lo abbiamo sostenuto anche noi su questo blog ?

Ma ancor più rilevante è la valutazione che l’organo di autogoverno ha espresso sul contenuto di quei messaggi, dal momento che ha ritenuto che la richiesta di sostegno della corrente di appartenenza per un incarico direttivo, di cui essi danno evidenza, costituisce  una inammissibile interferenza sulle sue decisioni.

Così facendo il Csm non ha espresso solo un giudizio di disvalore su quella condotta, come tale influente sulle valutazioni di carriera, ma, pur non dicendolo espressamente, le ha anche attribuito rilievo disciplinare.

E’ bene ricordare infatti che, tra gli illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni, l’art. 3, comma 1, lett. i) Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, prevede “l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste”.

E ad essi è riconducibile il caso in esame, qualora non si ravvisasse l'ipotesi della grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati (i concorrenti al medesimo incarico) di cui all'art. 2, lett. d)    

Va poi evidenziato un ulteriore aspetto della questione.

La presa di posizione del Csm si pone in netto contrasto con quella assunta dal Procuratore Generale della Cassazione che, nelle linee guida emanate il 4 giugno 2020 per fornire criteri di valutazione della mole di chat acquisite nel processo a carico di Luca Palamara ed altri, ha invece sostenuto che “l'attività di autopromozione, effettuata direttamente dall'aspirante, anche se petulante, ma senza la denigrazione dei concorrenti o la prospettazione di vantaggi elettorali, non può essere considerata in violazione di precetti disciplinari, non essendo 'gravemente scorretta' nei confronti di altri e in sé inidonea a condizionare l'esercizio delle prerogative consiliari”.

A questo punto sorgono alcuni interrogativi che mi paiono ineludibili.

il procuratore generale, seppur titolare dell’azione disciplinare, non dovrebbe seguire, sulla questione sopra illustrata, l’indirizzo dell’organo di autogoverno di cui anch’egli è componente?  

la sua direttiva, oltre a rappresentare di fatto una amnistia per le condotte di auto promozione del passato, non costituirà d’ora in poi un incentivo all’autopromozione diffusa e pervasiva (purché non petulante!!), contribuendo così, in modo significativo, alla perpetuazione del sistema spartitorio gestito dalle correnti della magistratura?

E quella iniziativa, dati anche i suoi effetti pericolosi, non integra a sua volta un illecito disciplinare di dimensioni colossali, sempre sub specie dell’art. 3, comma 1, lett. i) o dell'art. 2, lett. d), Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109?

 

 


3 commenti:

  1. finalmente (unita l'italia) tutti gli italiani uniti!: in ogni potere dello stato, in ogni partito, in ogni istituzione, in ogni ente, in ogni impresa, in ogni azienda, in ogni organizzazione governativa e non, in ogni associazione (legale), si ha un (a volte anche due o tre) "don mariano". di buono la novità che i sottoposti, quando si azzuffano tra loro, non sono più costretti a menare la testa contro il muro. scrivono libri.

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  2. Palamara nell'intervista del 1° feb. "Fatto quotidiano" dice di non essere un pentito. Si limita a dire la verità su alcuni fatti, non su tutti. Egli ora ha capito che prima ha sbagliato e cerca di correggere gli errori. Non ha nulla di cui pentirsi perché prima non aveva capito che sbagliava. Motivo per cui ritiene di dover essere assolto dalle colpe a lui addebitate. In sostanza cade il dogma dell'infallibilità, ma rimane in piedi quello della irresponsabilità ovvero impunibilità. Sicuramente Palamara sta contribuendo a fare chiarezza su fatti e circostanze di enorme rilevanza dipreminente interesse dello Stato. Ha spiegato il "mistero" del mancato affidamento a Di Matteo del DAP; ha chiarito l'enorme problematica della connivenza con la stampa(fra gli ultimi posti a livello mondiale per indipendenza: 41° posto dopo il GHANA e altri paesi del terzo mondo). Non si tratta di connivenza occasionale, bensì strutturata e sistemica. Vera e propria attività a carattere eversivo dell'ordine costituzionale.

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  3. Approvo senza riserve queste conclusioni che mi sembrano ineccepibili, sperando chi di dovere ne tragga le conseguenze necessarie. E tuttavia dubitandone.
    Vincenzo Vitale

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