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Incostituzionalisti
Una categoria di nuovo conio.
Include quelli che se non sono d’accordo con un’idea la
bollano di “incostituzionalità”, senza neppure spiegare perché.
Al massimo si arrischiano in una prognosi di non
promulgazione, così anticipando il
pensiero del Presidente della Repubblica.
Scartato il sorteggio temperato, senza motivi diversi da quello palese di conservare al Sistema il controllo politico dei magistrati, il correntismo esce assai rafforzato dalla finta riforma che il Parlamento si accinge a votare così come licenziata dal Governo.
Seguirà, stiamone certi, la finta protesta del Sistema.
Gli incostituzionalisti, tuttavia, non disdegnano di
avallare ipotesi strampalate quando ciò possa dare l’idea di far qualcosa contro
i magistrati (mai contro il Sistema).
E allora ecco sul tappeto quella di penalizzare i giudici che
non vedano confermate le loro decisioni nei gradi di impugnazione o i pubblici
ministeri le cui richieste non incontrino il favore dei giudici.
Cosicché il giudice
non è più soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) ma all’ultima sentenza
della Cassazione, almeno sino a quando non sarà superata da altra di segno
opposto.
La qual cosa si verifica, nella pratica, quotidianamente.
La cd. funzione nomofilattica della corte di legittimità è
una chimera poiché su un numero sempre crescente di questioni esprime
orientamenti differenziati.
Pertanto è solo questione di sorte se la sentenza di un
giudice troverà o meno l’avallo delle corti “superiori”, dipende da quale
sezione, addirittura da quale collegio, esaminerà il caso dato che i contrasti
interpretativi sono spesso presenti all’interno di una medesima sezione della
corte di cassazione.
Non era questo il “sorteggio” buono, vien da chiosare.
Al giudice, a quello stesso giudice al quale si chiede di dubitare
delle leggi quando esse non appaiano conformi a Costituzione, si proibisce di dubitare dei precedenti
giurisprudenziali, che legge non sono.
La rozzezza dell’ipotesi risalta sol che si consideri che
essa non assicurerà neppure l’obiettivo
del “conformismo” giudiziario cui tende. Perché se i contrasti interpretativi si
manifestano in sede di giudizio di cassazione viene a mancare lo stesso parametro
al quale conformarsi.
Gli incostituzionalisti ignorano che alla Carta fondamentale
risultano indigeste le leggi che sragionano e quindi non si pongono neppure,
questa volta, il dubbio che una simile trovata
possa incontrare ostacoli in sede di promulgazione.