di Vincenzo Agosto
(Avvocato del Foro di Catanzaro)
Con l’intento di tenermi aggiornato stamattina mi sono ritrovato a leggere la sentenza 28/2008 emessa dalla Corte Costituzionale il 21 febbraio 2008 e la cui lettura è consentita a tutti cliccando qui.
Ebbene, ammetto che, non avendo distinto l’oggetto della decisione prima di aprire il collegamento, mi ero accinto a leggere stancamente e anche un po’ annoiato, perché l’ennesima pronuncia della Corte Costituzionale relativa a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato mi appariva priva di un concreto interesse ed ero quasi in procinto di abbandonare la lettura quando ho compreso l’esatta ed effettiva portata della questione sottoposta al vaglio del Giudice delle Leggi: si trattava della pronuncia relativa alla assunta insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, comma 1 della Costituzione, di alcune opinioni espresse dall’allora deputato e ministro delle telecomunicazioni Maurizio Gasparri nei confronti del G.I.P. del Tribunale di Milano dott.ssa Clementina Forleo in seguito a una decisione resa dal magistrato, decisione con la quale taluni imputati erano stati assolti dall’accusa di terrorismo internazionale, e che, per essere storicamente precisi, deve ricordarsi essere stata dapprima sconfessata dalla Suprema Corte di Cassazione e successivamente ribaltata dalla Corte di Appello di Milano.
Orbene, prima di giungere al cuore della questione, ritengo sia opportuno riepilogare succintamente meglio gli eventi per coloro che non ne avessero memoria, tentando, poi, di semplificare su quanto la Corte Costituzionale era chiamata a decidere per permettere anche a quanti sono privi di una specifica preparazione giuridica di comprendere compiutamente il merito e la portata della questione.
Per brevità e con l’intento di non essere fuorviante, ritengo si possa riferire la vicenda estraendo un brano dagli atti parlamentari della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati il cui testo integrale è possibile leggere a questo collegamento:
«La dottoressa Forleo si è resa evidente, per la prima volta, alle cronache nazionali per avere il 24 gennaio 2005, emanato una sentenza nella quale – all’esito del giudizio abbreviato celebrato a carico di alcuni imputati, accusati di violazione delle leggi sull’immigrazione, di ricettazione e di associazione con finalità di terrorismo – ha ritenuto di non ravvisare la sussistenza di quest’ultimo reato.
Come è ben noto a tutti, i motivi che hanno portato la Forleo ad escludere, nei confronti dei sopraddetti imputati, le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo risiedono nell’avere costei distinto la nozione di «terrorismo» da quelle di «resistenza» o di «guerriglia».
Avendo ritenuto sussistere la seconda e la terza ipotesi, e non la prima, nel caso di specie attinente alla situazione irachena, il magistrato ha pronunciato una sentenza di assoluzione.
[…]
Anche l’onorevole Gasparri è intervenuto a commentare la pronuncia in oggetto, con delle dichiarazioni alle agenzie Ansa e Adnkronos in data 25 gennaio 2005, e con un comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni in data 6 febbraio 2005».
In conseguenza di tali dichiarazioni, il G.I.P. Forleo sporse querela nei confronti del membro del Parlamento per il reato di diffamazione a mezzo stampa e il Tribunale di Roma aprì un procedimento penale, richiedendo alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati di potere procedere nei confronti di Gasparri.
Poiché l’Assemblea dei deputati si espresse ritenendo insindacabili le espressioni usate in quanto asseritamente formulate dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, il G.I.P. del Tribunale di Roma propose ricorso alla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza sopra richiamata, ha stabilito «che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma […] costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione», annullando quindi «la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati».
Fin qui una ordinaria ricostruzione degli eventi e uno scolastico chiarimento su una vicenda giudiziaria, per cui probabilmente il lettore si domanderà cosa vi sia di interessante in questo scritto.
Ebbene ammetto che ciò che mi è apparso degno di nota non è stata la decisione (che a una prima lettura mi pare adeguatamente e correttamente argomentata), quanto l’inquietante contenuto delle dichiarazioni rese dall’onorevole Gasparri che hanno dato luogo al procedimento penale e che oggi appaiono in qualche modo profetiche visto il procedimento in corso innanzi al C.S.M. nei riguardi della dott.ssa Clementina Forleo, tra l’altro avviato, se la memoria non mi tradisce, per la richiesta avanzata dallo stesso magistrato di autorizzazione all’utilizzo di alcune intercettazioni nei confronti dell’onorevole e attualmente ancora ministro D’Alema, dell’onorevole Fassino e di altri deputati.
Riporto tali affermazioni per come nella sentenza annotate e citate anche negli atti della Giunta per le autorizzazioni: «una decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica. Oggi vive gente che si trova al di fuori del mondo e che non si ricorda che c’è stato un evento terribile come l’11 settembre [...] il Governo deve valutare con urgenza l’emanazione di norme che impediscano a GIUDICI IRRESPONSABILI di lasciare a piede libero degli autentici terroristi [...] IN OGNI CASO IL C.S.M. DEVE INTERVENIRE PERCHÉ UN MAGISTRATO CHE HA FATTO QUESTE COSE È UN PERICOLO PER LA SICUREZZA ED È UNA PERSONA CHE NON PUÒ SVOLGERE QUELLA FUNZIONE».
Eccoci dunque giunti alla vera essenza di questa notazione.
A me pare gravissimo dovere riscontrare che quanto richiesto da Gasparri con modalità finite davanti al giudice penale si stia avverando nel procedimento a carico della dott.ssa Forleo davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, evidentemente supinamente appiattito sulle posizioni dei politici e sulle loro necessità.
A me pare incredibile che il Consiglio Superiore della Magistratura, che, quale organo di autogoverno dei giudici di rilevanza costituzionale, dovrebbe garantirne l’autonomia e l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato (vedasi Wikipedia), faccia sostanzialmente proprie le esternazioni di Gasparri, traducendole in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato.
Infine gli interrogativi, le perplessità e le preoccupazioni.
Saprà il G.I.P. del Tribunale di Roma sopportare il dubbio che quanto accaduto alla Forleo e a De Magistris non accadrà anche a lui?
Saprà il C.S.M. resistere alla tentazione di rendersi gradito al politico di turno?
Saprà il rappresentante del popolo inquisito non cedere all’ormai facile espediente della rimozione del magistrato che indaga?
Saprà la Magistratura rimarginare il proprio tessuto affrontando con serenità i procedimenti in cui risultano implicati soggetti dediti alla politica?
Queste le domande conseguenti ai procedimenti portati a termine nei confronti di De Magistris e ancora in corso riguardo alla Forleo (con un esito per la verità oramai scontato) da un C.S.M. evidentemente incapace di comprendere che la capziosità con cui ha agito ha sì permesso di raggiungere nell’immediato un definito e predeterminato obiettivo spazzando via due “cattivi” magistrati, ma ha anche irrimediabilmente minato per il futuro la magistratura, i cui componenti non potranno più operare obiettivamente, essendo consci che i procedimenti, siano essi di rilievo penale o civile, nei quali siano parte rappresentanti del popolo potrebbero condurli ad analoga sorte già spettata ai loro colleghi.
Concludo.
Vedete, io credo che quando un avvocato in un momento storico nel quale sarebbe ben facile e assai redditizio scagliarsi contro i magistrati si ritrova piuttosto a difenderli non in virtù di un rapporto professionale, ma perché ne avverte l’urgenza civica, in tal modo sovvertendo le non scritte regole ben note anche a chi abbia avuto rapporti seppure minimi con qualsivoglia ambiente giudiziario, allora probabilmente qualcosa di angosciante, critico e grave è avvenuto, o si sta ancora verificando.