Il livello di rozzezza raggiunto dal dibattito referendario è desolante. A tal punto che concetti basilari, come quello di "rappresentanza", da sempre escluso dalla Corte Costituzionale quanto al rapporto tra consiglieri superiori e relativi elettori, viene dagli stessi magistrati (signor No!) posto a base delle obiezioni contro il sorteggio. In modo, a questo punto, dichiaratamente eversivo di quella stessa Carta che si desidera immutabile, specialmente se mal praticata e violentata de facto.
Riporto alcune considerazioni sul tema già espresse anni fa, ma, ahinoi, attualissime.
Nei lavori preparatori della Costituzione è chiarito il senso della presenza di giuristi, non magistrati, nell’organo di rilevanza costituzionale: evitare che la “corporazione” sia richiusa in sé stessa, favorire il controllo democratico del suo organo di (alta) amministrazione.
E’ significativo che ai giureconsulti espressi dal Parlamento sia fatto divieto di svolgere la rispettiva professione e di essere attivi in politica.
Non così per i togati, i quali assurgono alla carica solo se inseriti in una lista elettorale presentata ed appoggiata dalla “corrente” di appartenenza. Di quella stessa corrente portano il vessillo nel CSM attraverso la costituzione dei “gruppi consiliari” che ne mutuano la denominazione.
L’attività marcatamente “politica” è da talune correnti rivendicata con non celato orgoglio.
Quindi le denominazioni delle correnti, senza scandalo apparente, coincidono con quelle dei “gruppi” consiliari del CSM, vale a dire con i consiglieri superiori che, eletti nelle liste della corrente, assurgono alla carica istituzionale
ove continuano a fare… “cartello”.
Il fenomeno è, di fatto anche se contro il diritto, istituzionalizzato.
Cosicché - si può affermare senza timore di smentita - la politica s’è adeguata
all’andazzo impresso dai togati, essendo il Parlamento passato
dall’indicazione - per i posti in quota cd. “laica” al CSM - di giuristi realmente
insigni, a quella di politici dotati (anche) dei requisiti legali per l’accesso alla
carica (in sostanza l’essere avvocato o professore universitario in materie giuridiche).
Occorreva abbellire la pessima abitudine
molto presto affermatasi in seno al CSM del voto per schieramenti, per
“gruppi” appunto. Quando l’accordo preventivo non sfoci in un’unanimità da
esibire alla ristretta platea degli osservatori dei fatti interni della magistratura,
il voto al CSM è quasi sempre un voto “schierato”, si divide come gli eletti in
“gruppi”: un candidato non sarà mai scelto con un voto trasversale, ma solo
se avrà raccolto l’adesione di uno o più cartelli elettorali. Il “migliore” è tale
se rientra nel “modello di magistrato” propugnato dalla corrente vincente.
Quello del “modello di magistrato” è il più inaccettabile pretesto elaborato
senza ritegno dal correntismo per giustificare scelte compiute per la mera appartenenza ad un gruppo. La pretesa di imporre “modelli” in magistratura è
di per sé eversiva, se si accetta il canone costituzionale del giudice soggetto
soltanto alla legge e resiliente alle aspirazioni “culturali” (si legga politiche)
delle correnti.
Di fatto, l’idea del modello di magistrato è stata censurata dal Consiglio di
Stato, costretto a più riprese nell’ultimo ventennio a rimarcarne l’illegittimità
ed a ricordare la natura di organo di alta amministrazione e non politico del
CSM, con sentenze peraltro tenute in scarsissima considerazione, tanto che
le delibere annullate vengono nuovamente adottate tal quali, con motivazioni
ammodernate nella forma ma identiche nella sostanza.
La nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza delle sentenze non
ha mai destato particolare scalpore.
L’ultimo esempio dell’insofferenza del CSM al rispetto delle decisioni dei
giudici (e qui il paradosso è evidente, sol che si ponga mente alle pratiche a
tutela attivate quando sia un politico a “resistere” ad una sentenza) è offerta
dalla vicenda della Scuola della magistratura: bollata dal Consiglio di Stato la selezione del suo comitato direttivo come frutto di innegabile lottizzazione, la
soluzione messa in atto dal CSM è stata quella di “accontentare” il ricorrente
escluso, senza rimeditare l’inguardabile impianto così platealmente cassato
dal giudice amministrativo.
In definitiva, l’arbitraria quanto pretestuosa imposizione di “modelli di magistrato”, concetto usato il più delle volte solo per mascherare la lottizzazione, è
essa stessa la causa del deturpamento del modello costituzionale del Consiglio
Superiore della Magistratura, sebbene disegnato senza possibilità d’equivoco
nella Carta.
Politicità delle decisioni e politicità dell’organizzazione. In prevenzione
delle obiezioni di quanti avrebbero buon gioco nell’osservare che
l’“apoliticità” della sentenza, al pari d’ogni giudizio, è una chimera alla quale,
nella migliore delle ipotesi, si può solo tendere senza tuttavia raggiungerla,
può rimarcarsi che ciò è tanto più vero in un ordinamento valoriale come
quello disegnato dalla Costituzione che elenca una serie piuttosto ampia di
beni e valori senza stabilirne una sicura gerarchia. E’ quindi spesso rimesso
all’interprete il compito di bilanciarli quando due o più di quei valori entrino
in apparente conflitto. Se l’opzione non è stata svolta, a monte, dal legislatore
tocca proprio all’interprete il difficile impegno.
Ciò detto, però, risalta ancor più intuitivamente quanto rischioso sia ammettere l’“organizzazione politica” dei magistrati perché essa penetrerebbe con
facilità proprio nelle loro decisioni.
Se i “modelli culturali” privilegiati venissero imposti, o comunque favoriti, da
entità latamente “gerarchiche”, racchiuse nel complesso degli organi che incidono sulla vita professionale dei magistrati, sarebbe consentito l’ingresso, nella catena che dal valore conduce all’interpretazione della norma, di un “anello” spurio, non previsto, abusivo.
Si lascerebbe alla politica - incestuosa e non democratica - di una categoria
professionale, qualificata dal solo punto di vista tecnico, la possibilità
d’usurpare compiti delicatissimi, che invece devono essere assolti, in totale
solitudine, dall’interprete.
La politicità della decisione del giudice è, dunque, “accettabile” solo a fronte
dell’apoliticità dell’organizzazione nella quale egli opera.
La combinazione - eversiva? - d’una libertà costituzionale col “voto”
dell’art. 104 Cost.-. L’art. 98 della Carta ha rimesso alla legge l’introduzione di
limiti al diritto dei magistrati di iscriversi a partiti politici.
La relativa violazione implica l’illecito disciplinare dell’art. 3, comma 1, lettera
h), del d.lgs., 23 febbraio 2006, n. 109.
Della legittimità di quel divieto poteva dubitare solo il Consiglio Superiore
della Magistratura, che nella sua veste di giudice disciplinare, non a caso “elettivo”, aveva rimesso la questione alla Consulta. La quale, con sentenza n. 170
del 2018, non ha potuto che ribadire quanto già ripetutamente affermato in
precedenti arresti sul medesimo tema, sia pure lambito per profili apparentemente diversi. Prevalgono i caratteri, doverosi, dell’imparzialità e
dell’indipendenza della giurisdizione che non devono essere intaccati, neppure apparentemente, dall’adesione di suoi singoli esponenti a partiti politici.
Quel divieto non tocca che una particolare articolazione della più ambia libertà configurata dall’art. 18 Cost., vale a dire quella di associazione.
Una libertà della quale (anche) i magistrati legittimamente fruiscono a piene
mani, senza tuttavia porsi il problema del rispetto di quelle stesse finalità che
il Costituente s’era rappresentato invitando il legislatore a vigilare
sull’adesione dei togati ai partiti politici.
Non è questa la sede per un approfondimento del concetto di “partito politico” ma non si va lontano dal vero se si prende atto che è tale non soltanto
l’associazione che si prefigga di partecipare alle elezioni generali, ma qualunque soggetto organizzato su basi ideali, e quindi politiche, che intenda, su quel
presupposto, orientare, partecipandovi direttamente, la vita delle istituzioni.
Sicché il rischio di conferire un indirizzo ideologico alla giurisdizione - previsto e contenuto nel divieto dei magistrati d’iscriversi a partiti politici - s’è comunque concretizzato attraverso la combinazione della libertà d’associarsi dei
magistrati con il governo del voto previsto per l’elezione del CSM dall’art.
104 Cost., attuato dalle correnti magistratuali con innegabile efficacia, in ciò
agevolate da leggi elettorali che, seppur mutate nel tempo, hanno sempre fatto leva sui congegni dei collegi e delle liste di candidati, confezionate sistematicamente sotto il vessillo d’una o più correnti tra loro alleate.
Questa, dunque, la via che conduce le correnti al dominio delle istituzioni
d’interesse per la giurisdizione (principalmente il CSM ed i Consigli Giudiziari) e quindi al suo totale “controllo”.
Una strada con un divieto d’accesso inespresso, eppur lampante agli occhi di
chi volga uno sguardo onesto all’impianto costituzionale della giurisdizione.
L’organizzazione “politica” della giurisdizione è, infatti, prodotto incompatibile con la Carta costituzionale, anche se attuato attraverso una politica tutta interna alla magistratura e slegata da quella generale.
Anzi, se possibile, questo
dato priva quella politicità anche del fondamentale carattere della democraticità, poiché il popolo, il corpo elettorale, è totalmente all’oscuro delle trame
ordite dal correntismo.
Non va mai dimenticato che il voto previsto dall’art.
104 Cost. è indirizzato alla selezione dei componenti di un organo che sovraintende ad una funzione “sovrana” dello Stato, qual è la giurisdizione; e, se
veicolato da fazioni ideologiche (le correnti), esso non è assimilabile ad alcunché, se non al voto per le elezioni del Parlamento, quelle “politiche” per eccellenza.
Ma non si tratta di un voto del popolo, al quale la sovranità appartiene e nel cui nome le sentenze sono pronunciate.
Solo la dignità della sede esclude di poter entrare nel dettaglio del penoso
quadro emerso nelle cronache recenti che hanno giustamente sconvolto gli
ignari, ma finalmente documentato quanto vicino sia alla pelle dei cittadini il
danno arrecato da una giurisdizione perennemente esposta al rischio della
sua politicizzazione.