mercoledì 11 marzo 2026

Rappresentanti o usurpatori?

di Nicola Saracino - Magistrato 

Il livello di rozzezza raggiunto dal dibattito referendario è desolante. A tal punto che concetti basilari, come quello di "rappresentanza", da sempre escluso dalla Corte Costituzionale quanto al rapporto tra consiglieri superiori e relativi elettori, viene dagli stessi magistrati (signor No!) posto a base delle obiezioni contro il sorteggio. In modo, a questo punto, dichiaratamente eversivo di quella stessa Carta che si desidera immutabile, specialmente se mal praticata e violentata de facto

Riporto alcune considerazioni sul tema già espresse anni fa, ma, ahinoi, attualissime. 

Nei lavori preparatori della Costituzione è chiarito il senso della presenza di giuristi, non magistrati, nell’organo di rilevanza costituzionale: evitare che la “corporazione” sia richiusa in sé stessa, favorire il controllo democratico del suo organo di (alta) amministrazione.

E’ significativo che ai giureconsulti espressi dal Parlamento sia fatto divieto di svolgere la rispettiva professione e di essere attivi in politica.

Non così per i togati, i quali assurgono alla carica solo se inseriti in una lista elettorale presentata ed appoggiata dalla “corrente” di appartenenza. Di quella stessa corrente portano il vessillo nel CSM attraverso la costituzione dei “gruppi consiliari” che ne mutuano la denominazione.

L’attività marcatamente “politica” è da talune correnti rivendicata con non celato orgoglio.

Quindi le denominazioni delle correnti, senza scandalo apparente, coincidono con quelle dei “gruppi” consiliari del CSM, vale a dire con i consiglieri superiori che, eletti nelle liste della corrente, assurgono alla carica istituzionale ove continuano a fare… “cartello”. 

Il fenomeno è, di fatto anche se contro il diritto, istituzionalizzato. Cosicché - si può affermare senza timore di smentita - la politica s’è adeguata all’andazzo impresso dai togati, essendo il Parlamento passato dall’indicazione - per i posti in quota cd. “laica” al CSM - di giuristi realmente insigni, a quella di politici dotati (anche) dei requisiti legali per l’accesso alla carica (in sostanza l’essere avvocato o professore universitario in materie giuridiche).

Occorreva abbellire la pessima abitudine molto presto affermatasi in seno al CSM del voto per schieramenti, per “gruppi” appunto. Quando l’accordo preventivo non sfoci in un’unanimità da esibire alla ristretta platea degli osservatori dei fatti interni della magistratura, il voto al CSM è quasi sempre un voto “schierato”, si divide come gli eletti in “gruppi”: un candidato non sarà mai scelto con un voto trasversale, ma solo se avrà raccolto l’adesione di uno o più cartelli elettorali. Il “migliore” è tale se rientra nel “modello di magistrato” propugnato dalla corrente vincente. Quello del “modello di magistrato” è il più inaccettabile pretesto elaborato senza ritegno dal correntismo per giustificare scelte compiute per la mera appartenenza ad un gruppo. La pretesa di imporre “modelli” in magistratura è di per sé eversiva, se si accetta il canone costituzionale del giudice soggetto soltanto alla legge e resiliente alle aspirazioni “culturali” (si legga politiche) delle correnti.

Di fatto, l’idea del modello di magistrato è stata censurata dal Consiglio di Stato, costretto a più riprese nell’ultimo ventennio a rimarcarne l’illegittimità ed a ricordare la natura di organo di alta amministrazione e non politico del CSM, con sentenze peraltro tenute in scarsissima considerazione, tanto che le delibere annullate vengono nuovamente adottate tal quali, con motivazioni ammodernate nella forma ma identiche nella sostanza. La nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza delle sentenze non ha mai destato particolare scalpore. 

L’ultimo esempio dell’insofferenza del CSM al rispetto delle decisioni dei giudici (e qui il paradosso è evidente, sol che si ponga mente alle pratiche a tutela attivate quando sia un politico a “resistere” ad una sentenza) è offerta dalla vicenda della Scuola della magistratura: bollata dal Consiglio di Stato la  selezione del suo comitato direttivo come frutto di innegabile lottizzazione, la soluzione messa in atto dal CSM è stata quella di “accontentare” il ricorrente escluso, senza rimeditare l’inguardabile impianto così platealmente cassato dal giudice amministrativo. In definitiva, l’arbitraria quanto pretestuosa imposizione di “modelli di magistrato”, concetto usato il più delle volte solo per mascherare la lottizzazione, è essa stessa la causa del deturpamento del modello costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura, sebbene disegnato senza possibilità d’equivoco nella Carta. 
 
Politicità delle decisioni e politicità dell’organizzazione. In prevenzione delle obiezioni di quanti avrebbero buon gioco nell’osservare che l’“apoliticità” della sentenza, al pari d’ogni giudizio, è una chimera alla quale, nella migliore delle ipotesi, si può solo tendere senza tuttavia raggiungerla, può rimarcarsi che ciò è tanto più vero in un ordinamento valoriale come quello disegnato dalla Costituzione che elenca una serie piuttosto ampia di beni e valori senza stabilirne una sicura gerarchia. E’ quindi spesso rimesso all’interprete il compito di bilanciarli quando due o più di quei valori entrino in apparente conflitto. Se l’opzione non è stata svolta, a monte, dal legislatore tocca proprio all’interprete il difficile impegno. 

Ciò detto, però, risalta ancor più intuitivamente quanto rischioso sia ammettere l’“organizzazione politica” dei magistrati perché essa penetrerebbe con facilità proprio nelle loro decisioni. Se i “modelli culturali” privilegiati venissero imposti, o comunque favoriti, da entità latamente “gerarchiche”, racchiuse nel complesso degli organi che incidono sulla vita professionale dei magistrati, sarebbe consentito l’ingresso, nella catena che dal valore conduce all’interpretazione della norma, di un “anello” spurio, non previsto, abusivo. Si lascerebbe alla politica - incestuosa e non democratica - di una categoria professionale, qualificata dal solo punto di vista tecnico, la possibilità d’usurpare compiti delicatissimi, che invece devono essere assolti, in totale solitudine, dall’interprete. La politicità della decisione del giudice è, dunque, “accettabile” solo a fronte dell’apoliticità dell’organizzazione nella quale egli opera.

La combinazione - eversiva? - d’una libertà costituzionale col “voto” dell’art. 104 Cost.-. L’art. 98 della Carta ha rimesso alla legge l’introduzione di limiti al diritto dei magistrati di iscriversi a partiti politici. La relativa violazione implica l’illecito disciplinare dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs., 23 febbraio 2006, n. 109. Della legittimità di quel divieto poteva dubitare solo il Consiglio Superiore della Magistratura, che nella sua veste di giudice disciplinare, non a caso “elettivo”, aveva rimesso la questione alla Consulta. La quale, con sentenza n. 170 del 2018, non ha potuto che ribadire quanto già ripetutamente affermato in precedenti arresti sul medesimo tema, sia pure lambito per profili apparentemente diversi. Prevalgono i caratteri, doverosi, dell’imparzialità e dell’indipendenza della giurisdizione che non devono essere intaccati, neppure apparentemente, dall’adesione di suoi singoli esponenti a partiti politici. 

Quel divieto non tocca che una particolare articolazione della più ambia libertà configurata dall’art. 18 Cost., vale a dire quella di associazione. Una libertà della quale (anche) i magistrati legittimamente fruiscono a piene mani, senza tuttavia porsi il problema del rispetto di quelle stesse finalità che il Costituente s’era rappresentato invitando il legislatore a vigilare sull’adesione dei togati ai partiti politici. 

Non è questa la sede per un approfondimento del concetto di “partito politico” ma non si va lontano dal vero se si prende atto che è tale non soltanto l’associazione che si prefigga di partecipare alle elezioni generali, ma qualunque soggetto organizzato su basi ideali, e quindi politiche, che intenda, su quel presupposto, orientare, partecipandovi direttamente, la vita delle istituzioni. Sicché il rischio di conferire un indirizzo ideologico alla giurisdizione - previsto e contenuto nel divieto dei magistrati d’iscriversi a partiti politici - s’è comunque concretizzato attraverso la combinazione della libertà d’associarsi dei magistrati con il governo del voto previsto per l’elezione del CSM dall’art. 104 Cost., attuato dalle correnti magistratuali con innegabile efficacia, in ciò agevolate da leggi elettorali che, seppur mutate nel tempo, hanno sempre fatto leva sui congegni dei collegi e delle liste di candidati, confezionate sistematicamente sotto il vessillo d’una o più correnti tra loro alleate. Questa, dunque, la via che conduce le correnti al dominio delle istituzioni d’interesse per la giurisdizione (principalmente il CSM ed i Consigli Giudiziari) e quindi al suo totale “controllo”.

Una strada con un divieto d’accesso inespresso, eppur lampante agli occhi di chi volga uno sguardo onesto all’impianto costituzionale della giurisdizione. 

L’organizzazione “politica” della giurisdizione è, infatti, prodotto incompatibile con la Carta costituzionale, anche se attuato attraverso una politica tutta interna alla magistratura e slegata da quella generale. 

Anzi, se possibile, questo dato priva quella politicità anche del fondamentale carattere della democraticità, poiché il popolo, il corpo elettorale, è totalmente all’oscuro delle trame ordite dal correntismo. 

Non va mai dimenticato che il voto previsto dall’art. 104 Cost. è indirizzato alla selezione dei componenti di un organo che sovraintende ad una funzione “sovrana” dello Stato, qual è la giurisdizione; e, se veicolato da fazioni ideologiche (le correnti), esso non è assimilabile ad alcunché, se non al voto per le elezioni del Parlamento, quelle “politiche” per eccellenza. 
Ma non si tratta di un voto del popolo, al quale la sovranità appartiene e nel cui nome le sentenze sono pronunciate. 

Solo la dignità della sede esclude di poter entrare nel dettaglio del penoso quadro emerso nelle cronache recenti che hanno giustamente sconvolto gli ignari, ma finalmente documentato quanto vicino sia alla pelle dei cittadini il danno arrecato da una giurisdizione perennemente esposta al rischio della sua politicizzazione.
    

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martedì 10 marzo 2026

La comoda accusa


E' sempre utile rileggere cose del passato. Mai come in questo contesto referendario dove qualcuno fa di tutto per far dimenticare il "problema" che ha condotto al sorteggio.

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Come già sapete, sabato scorso il dott. Luca Palamara è stato punito dall’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) con la più grave delle sanzioni, l’espulsione.  

All’incolpato non è stata data neppure la parola, evidentemente assai temuta. 

In realtà il dott. Palamara è stato cacciato dall’ANM non già per tutti gli intrallazzi che ha combinato coi suoi ex amici, alcuni dei quali sedevano nello stesso organo che lo ha giubilato. 

L’accusa mossagli per cacciarlo è limitata ai fatti dell’Hotel Champagne, vale a dire quell’incontro tra consiglieri del CSM, due politici e lo stesso dott. Palamara nel quale verosimilmente si discettava del nuovo procuratore di Roma. 

Un singolo episodio, dunque. 

Niente che possa coinvolgere direttamente i numerosissimi complici del dott. Palamara nella pratica delle spartizioni correntizie degli incarichi decisi dal CSM, un “collegione” di moltissime persone nel quale solo un idiota ammette che una sola “mela marcia” possa fare il bello ed il cattivo tempo. 

Del resto, dopo il CSM, il dott. Palamara è tornato a essere un semplice “soldato”: per sé non ha ottenuto (ancora) nulla. Certo vi aspirava, ma di fatto si trova con le mani vuote e tante preoccupazioni, dopo aver soddisfatto le ambizioni di molti carrieristi.

Insomma tutta la sua frenetica attività è stata svolta a beneficio degli altri, in cambio del voto col quale è stato mandato al CSM. 

Lo beatifichiamo?

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Le peloton


Strepiti, sconcerto, scandalo per una frase, decontestualizzata, di Giusi Bartolozzi. 

Davvero un plotone di esecuzione contro colei che, alla fine di uno stressante confronto televisivo, è "esplosa" in un moto emotivo legato a vicende personali.

Il contesto della frase: il "dolore della pelle".

L'espressione "plotoni di esecuzione" viene usata da Giusi Bartolozzi non come un insulto generico, ma come una metafora del potere distruttivo di certi processi. Lei stessa lega questa immagine alla propria esperienza: cita i 7 anni di processo subiti per aver denunciato il "sistema Siracusa". Secondo Bartolozzi, il sistema penale attuale può "uccidere le persone", distruggendo famiglie e reputazioni ben prima di una sentenza.

La "giustizia che elimina": i precedenti storici.

L'uso del termine "plotone di esecuzione" richiama casi in cui la magistratura (o il CSM) è stata percepita non come un arbitro ma come un organo che "espelle" o "punisce" chi esce dai binari del sistema.

Il Caso Tortora. Rappresenta l'archetipo dell'esecuzione giudiziaria e mediatica. Un uomo simbolo della TV trasformato in "mostro" da accuse infondate, un caso spesso citato per descrivere una magistratura che non cerca la verità ma la condanna a ogni costo.

Luigi De Magistris e la Procura di Salerno. Il riferimento è allo scontro tra procure (Catanzaro e Salerno) sulle inchieste "Why Not" e "Poseidone". L'intervento disciplinare del CSM, che portò al trasferimento dei magistrati salernitani (come Apicella) e dello stesso De Magistris, è stato spesso descritto dai sostenitori di quei magistrati come una "decapitazione" o un'esecuzione professionale per fermare indagini scomode.

Clementina Forleo. Il suo trasferimento d'ufficio per "incompatibilità ambientale", dopo le sue decisioni e dichiarazioni sulle scalate bancarie (Unipol), è un altro esempio in cui l'uso dei poteri del CSM è stato interpretato come una misura punitiva contro un magistrato "scomodo".

Strumentalizzazione o denuncia?

La frase della Bartolozzi, se contestualizzata e collegata ai mille  casi Tortora o De Magistris, non è  un attacco alla magistratura intera - lei stessa precisa di farne orgogliosamente parte - ma una denuncia contro quelle "correnti che orientano" e che possono trasformarsi in meccanismi di eliminazione dei singoli.

In sintesi, la "decontestualizzazione" della frase cancella il riferimento a quella parte di magistratura che, attraverso il potere disciplinare o l'uso mediatico delle inchieste, ha storicamente agito come un "plotone" contro cittadini (Tortora) o contro i suoi stessi membri non allineati (Forleo, De Magistris).




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lunedì 9 marzo 2026

Andrea Mirenda, il sorteggio contro il Sistema. Le ragioni del Sì.









La Riforma della Giustizia oltre gli slogan: 5 punti di svolta per il Cittadino

L'isolamento italiano e la necessità di una "bonifica"
Esiste un’ironia sottile, e piuttosto amara, nel dibattito sulla giustizia italiana: per decenni abbiamo difeso l'unicità del nostro sistema come un baluardo di civiltà, ignorando di trovarci in una compagnia istituzionale quanto meno singolare. Se guardiamo alla struttura delle carriere dei magistrati, l'Italia non segue i modelli delle grandi democrazie occidentali, ma condivide il suo assetto solo con Ungheria, Bulgaria e Turchia. L’obiettivo di questa analisi non è alimentare la solita polemica politica, ma operare una dissezione tecnica della riforma. Superando la superficie della cronaca, cercheremo di capire se gli interventi proposti - dal sorteggio alla separazione delle carriere - rappresentino davvero quella "bonifica" necessaria per restituire prestigio e ordine a un sistema percepito come stanco e autoreferenziale.

L'Anomalia Europea e il nodo dei due CSM
Il primo punto di svolta riguarda la separazione delle carriere tra Pubblico Ministero e giudice. Non si tratta di un capriccio ideologico, ma di un allineamento agli standard europei per garantire che chi giudica sia realmente "terzo" rispetto a chi accusa. Un dettaglio tecnico fondamentale, spesso trascurato, è che la separazione delle carriere implica necessariamente l’istituzione di due CSM distinti. Questa duplicazione non è un inutile appesantimento burocratico, ma una garanzia funzionale: serve a impedire che giudici e PM possano interferire reciprocamente nei rispettivi percorsi professionali, eliminando alla radice ogni possibile condizionamento. "La separazione delle carriere, o meglio le carriere unificate, ci sono solo in Ungheria, Bulgaria e Turchia e a me non pare che sia un'ottima compagnia."

Il Sorteggio come strumento tecnico per un'élite
La proposta del sorteggio per la composizione del CSM è stata spesso liquidata come un'assurdità "anti-democratica". Tuttavia, da un punto di vista analitico, il sorteggio risponde a una realtà oggettiva: i magistrati costituiscono un’ élite tecnica , non un corpo politico. Poiché nessun cittadino può scegliere il proprio magistrato - presupponendo in tutti una competenza tecnica uniforme - il governo di questo corpo non deve rispondere a logiche di rappresentanza politica o correntizia. Il sorteggio non è un salto nel buio, ma uno strumento già presente nel nostro ordinamento in contesti di altissima delicatezza:
nella  Corte Costituzionale  integrata, per i giudizi sul reato di  alto tradimento del Capo dello Stato;
nel Tribunale dei Ministri;
nelle Corti d'Assise e nelle commissioni di concorso;
nel CSM greco, che lo utilizza con successo.
L'essenza di questa "bonifica" è sottrarre il magistrato alle lusinghe della carriera politica interna, restituendolo a una funzione di puro servizio, liberato dall'ambizione di appartenenza alle correnti.

Il Mito dell'Esecutivo tra "Testo" e "Contesto"
Una delle critiche più frequenti sostiene che la separazione delle carriere porterebbe il PM sotto il controllo del Governo. In questo caso, è necessario distinguere tra il "testo" della riforma e il "contesto" della narrazione politica. Il testo della riforma non sposta di un millimetro l’equilibrio dei poteri verso l'esecutivo: l'articolo 107 della Costituzione rimane inalterato, preservando l'autonomia della magistratura. La critica spesso sposta l'attenzione dal dato normativo a un presunto rischio ambientale, ma tecnicamente la separazione delle carriere mira a una specializzazione che non intacca l'indipendenza costituzionale del Pubblico Ministero.

L'Alta Corte e la fine del conflitto d'interessi
La creazione dell'Alta Corte rappresenta il superamento di un paradosso strutturale: oggi, la sezione disciplinare del CSM manca di una vera copertura costituzionale e vede i magistrati giudicati dagli stessi soggetti che ne amministrano la vita professionale. La riforma propone una distinzione netta: il CSM mantiene il potere amministrativo di irrogare le sanzioni disciplinari; l'Alta Corte funge da giudice speciale terzo, previsto dalla Costituzione, per valutare i ricorsi contro tali sanzioni.
Questa separazione garantisce una vera terzietà dell'ordine disciplinare, sottraendo il giudizio finale ai "correntocrati" che, il giorno dopo aver giudicato un collega, si troverebbero a votare sui suoi trasferimenti o promozioni." Avremo giudici che non saranno più nello stesso tempo gli amministratori dei magistrati e coloro che li giudicano. Questo diventa molto importante perché garantiamo con l'Alta Corte una vera terzietà dell'ordo disciplinare che consente quindi valutazioni in autonomia diverse dai correntocrati."

I Principi prima dei Costi: l'efficienza come effetto collaterale
Un'obiezione ricorrente è che la riforma non acceleri i tempi dei processi. Tuttavia, nel diritto costituzionale, i principi non possono essere subordinati ai costi o alla velocità immediata. L'analogia più calzante è quella con l'Articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata: la sua approvazione non ha aumentato istantaneamente le buste paga degli italiani, ma ha stabilito un principio che ha migliorato la qualità della vita lavorativa nel tempo. Allo stesso modo, un magistrato sottratto alle dinamiche di potere interno e alle logiche correntizie potrà recuperare "tempo sulla scrivania". Quello che definiamo professionalmente come benessere organizzativo si traduce in maggiore disponibilità e dedizione, producendo, come effetto collaterale positivo, un miglior servizio per il cittadino.

Una sfida di civiltà giuridica
La riforma della giustizia, letta oltre gli slogan, si configura come un tentativo di restituire consapevolezza professionale a un ordine che ha smarrito la propria centralità tecnica. Non è solo una questione di efficienza burocratica, ma di architettura dei poteri: separare le funzioni, eliminare la correntocrazia e garantire giudici terzi sono i pilastri per una magistratura più autorevole. Resta una domanda fondamentale per il cittadino: una giustizia più indipendente dalle dinamiche di potere interno è davvero il primo, indispensabile passo per ottenere, finalmente, una giustizia più veloce per tutti noi?


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domenica 8 marzo 2026

“Il Fatto” conferma che la magistratura è (già) politicizzata



Ma lo fa solo quando è politicizzata di destra.

Per noi è solo un'ovvia conferma, non ci interessa il colore ma lo schema comunque corrotto. 

Quando il colore era a sinistra al Fatto stava bene.  

L’articolo dell’8 marzo sulla Scuola superiore della magistratura, presentato come cronaca del “blitz di governo” e dell’ennesima manovra della destra, finisce per essere il miglior spot possibile a favore del Sì al referendum sulla giustizia. 


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Per chi ama la radio ...




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Referendum sul “Sistema”: perché il Sì è l’unica coerenza possibile



1. Introduzione: Il "Sistema" e la Difesa dello Status Quo

C’è un filo che lega le chat di Palamara, le direttive disciplinari sull’“innocente” raccomandazione, le carriere costruite nei corridoi del CSM e la paura quasi superstiziosa del sorteggio: è lo stesso Sistema che oggi pretende di presentarsi come custode della Costituzione. 

Chi chiede il No non difende la Carta, difende quell’intreccio di correntismo, discrezionalità senza argini e impunità di fatto che il saggio di Saracino e gli articoli di questo blog hanno descritto per anni con pazienza notarile.

2. Un’autonomia trasformata in casta

Nelle pagine di Archivio Penale, Saracino ricostruisce “il sistema, spiegato” attraverso l'analisi di due linee parallele – quella istituzionale e quella associativa – che si incrociano fatalmente nel CSM. 


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sabato 7 marzo 2026

L'Italia bacchetta la CEDU, sono soddisfazioni ...



A tal punto "punitiva" dei magistrati questa riforma costituzionale, da sovvertire i ruoli anche quando si parli di rispetto dei diritti umani. 

Come quello ad essere giudicati da un giudice oltreché imparziale,  indipendente nella sostanza e nell’apparenza.  

Trattiamo della materia disciplinare il cui procedimento, quanto ai magistrati, vede la parola fine in cassazione, dove si impugnano le condanne emesse dal CSM. 


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venerdì 6 marzo 2026

107, e non vederlo ...






Il “nuovo” art. 107 Cost. «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.».

Se vincerà il Si questo sarà il nuovo testo  del primo comma dell’art. 107 della Costituzione. 

La conseguenza d’immediata percezione è che l’Alta Corte non potrà, in sede disciplinare,  trasferire né dispensare dal servizio alcun magistrato, competenze riservate ai rispettivi CSM. 


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Quelli che ... la Costituzione non si tocca!



Vale a dire i mummificatori che non vogliono che la Costituzione “respiri” l’aria dell’attualità, un modo molto subdolo per ucciderla. 

Dal 1° gennaio 1948 ad oggi la Costituzione italiana è stata modificata da circa 20 leggi costituzionali di revisione, a fronte di un totale di circa 46–48 leggi costituzionali complessive (le altre riguardano soprattutto statuti speciali e altre materie senza incidere sul testo della Carta). 

Un’analisi di sintesi  quantifica in 20 le leggi che hanno riformato la Costituzione, mentre le restanti 26 hanno avuto altre funzioni (statuti regionali speciali, commissioni per le riforme, ecc.). 

Solo una parte delle leggi che hanno modificato la Costituzione è stata sottoposta a referendum, perché il referendum ex art. 138 è eventuale e “a richiesta”. 

L’art. 138 stabilisce che il referendum si può chiedere solo se, in seconda deliberazione, la legge di revisione è approvata a maggioranza assoluta e non dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. 

Anche in questo caso, il referendum si svolge solo se, entro tre mesi, lo richiedono *un quinto dei membri di una Camera, oppure 500.000 elettori, oppure cinque Consigli regionali*; se nessuno lo chiede, la riforma entra in vigore senza passare dal corpo elettorale. 

Dal 1948 ad oggi ci sono stati *pochi referendum ex art. 138* (ad esempio 2001, 2006, 2016, 2020, 2026 sulla giustizia), a fronte di una ventina di leggi di revisione; ciò significa che la maggioranza delle revisioni non è stata sottoposta a referendum, o per mancanza dei presupposti (2/3 dei voti) o perché nessuno ha presentato richiesta. 


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Grosso guaio al comitato per il No




Uno degli slogan del comitato per il No al referendum sulla giustizia  è che la riforma “rende più facili le pressioni indebite della politica sulla giustizia”.

Fino ad oggi chi lo avesse letto avrebbe potuto trarne l’impressione che i pro No abbiano particolarmente a cuore l’indipendenza della magistratura da ogni influenza esterna. 

Ieri è però accaduto un fatto, al quale alcuni organi di stampa hanno già dato il risalto che merita, che fornisce una chiave di lettura ben diversa del predetto messaggio pubblicitario. 


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Il CSM e il rientro in ruolo di Cosimo Ferri







Una delibera del plenum del CSM  ne ha formalizzato il ritorno in magistratura come giudice del Tribunale di Roma.  Ha posto la parola fine alla vicenda del rientro in ruolo di Cosimo Ferri, ex parlamentare e sottosegretario coinvolto nella confabulazione dell'Hotel Champagne.

Si tratta di esito che era divenuto obbligato e ineluttabile a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato con la quale i giudici di Palazzo Spada, chiarendo che le norme "anti-porte girevoli" della legge Cartabia non potevano essere applicate retroattivamente al caso Ferri, avevano annullato il precedente diniego del CSM.


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Schedati




Armando Spataro, anche da pensionato, continua ad “indagare”.

E' un nostalgico. 

A suo avviso i magistrati per il Sì al referendum sono solo 35.

E sarebbero magistrati delusi per questioni di carriera.

Qualcuno, dunque,  li ha “contati”.


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giovedì 5 marzo 2026

Pietro Perlingieri





Da Il Foglio di oggi 5 marzo 2026. 

Parla Pietro Perlingieri

Il noto giurista: "Al referendum voto Sì. È una scelta storica per avere una giustizia più equa"

Roma. "Con il referendum il paese sarà chiamato veramente a fare una scelta storica: dovrà decidere se vuole una giustizia che funziona, che sia giusta, equa e corretta, votando Sì, oppure no, mantenendo lo status quo". È netta la valutazione di Pietro Perlingieri, tra i massimi giuristi italiani viventi. I suoi manuali e saggi sul diritto civile hanno formato migliaia di studenti di giurisprudenza (diversi di loro saranno anche diventati magistrati). È stato membro laico del Csm dal 1976 al 1981, sotto la vicepresidenza di Vittorio Bachelet. È figlio di Giovanni Perlingieri, membro dell'Assemblea costituente. Al Foglio affida i suoi pensieri sulla riforma al centro del referendum del 22-23 marzo.

"Il mio giudizio sulla riforma Nordio è ampiamente positivo. Chi accusa e chi giudica non possono far parte della stessa organizzazione o passare da un ruolo all'altro. La separazione delle carriere si sarebbe dovuta fare già ai tempi della riforma Vassalli del processo penale", afferma Perlingieri. "La mia posizione sulla riforma deriva anche dall'esperienza personale che ho avuto al Csm – prosegue –. Facevo parte della sezione disciplinare e le assicuro che è stata un'esperienza molto negativa sia per me sia per Bachelet, perché i magistrati trovavano sempre una soluzione per salvare i componenti di una corrente o di un'altra, secondo la logica 'tu aiuti il mio, io aiuto il tuo'. Non si riusciva mai ad adottare una decisione giusta e adeguata, tant'è che poi è dimostrato che in tutto questo arco di tempo la sezione disciplinare del Csm ha prodotto decisioni molto limitate e direi quasi ridicole".


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martedì 3 marzo 2026

Un travaglio per il Sì



E' quello di Andrea Reale, amico e collega che ha fatto del disinteressato impegno associativo contro il correntismo la sua missione. 

Il suo Sì, frutto di autentica riflessione, ha un valore  enorme proprio per questo.

Il ragionamento razionale deve condurre ogni elettore alla sua scelta, quale che sia.

Isolatevi dagli illusionisti di entrambi i fronti e siate voi a decidere, non obbedite agli ordini di bottega, siate sovrani, come vi chiede in questa occasione la Costituzione.   

Il testo del collega Andrea Reale, di seguito.


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Democratici e progressisti per il Sì




Ecco il link all'intervento di ieri del Prof. Guido Corso,  che condividiamo appieno poiché esprime concetti sui quali da molti anni insistiamo.


https://www.radioradicale.it/scheda/783067?i=5022864



Le nostre idee collimano con quelle del Professore Corso, due brevi estratti da uno scritto del 2021 lo comprovano. 


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domenica 1 marzo 2026

Pericoli immaginari: il sorteggio.

Il secco e l'ingordo


Qualche accanito sostenitore del No ha detto che se il sorteggio dei laici al CSM fosse "vero"  diventerebbe un sostenitore del sorteggio e quindi, probabilmente, del Si. 

Le osservazioni che seguono non mirano a sovvertire il suo voto (soggetto troppo volubile, cambierebbe di nuovo idea), ma a spiegare  a tutti gli altri, che non ci hanno capito molto, se il sorteggio anche dei laici possa dirsi “vero sorteggio”. 

In termini generali, per  parlare di sorteggio come metodo di selezione in senso proprio, è essenziale che si tratti di un'estrazione casuale (random selection) da una platea ampia e omogenea di individui equivalenti, senza discriminazioni arbitrarie, per garantire parità di chances e trasparenza.


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