giovedì 3 aprile 2008

La memoria difensiva di Clementina Forleo

Versione stampabile


Pubblichiamo il testo integrale della memoria difensiva presentata da Clementina Forleo alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

La memoria è stata redatta dal difensore di Clementina, che è il collega Maurizio Laudi, Procuratore della Repubblica di Asti.

Una versione più agevole da leggere e da stampare si può leggere cliccando sul link "Versione stampabile" qui sopra.

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Ill.mo Consiglio Superiore della Magistratura
Prima Commissione Referente
R O M A


Oggetto: Proc. n. 509/RR/07. Applicazione art. 2 RDL 511/1946 nei confronti della dott.ssa Mariaclementina Forleo, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano.

Memoria difensiva.

Quale difensore della dott.ssa Mariaclementina Forleo nell’ambito della procedura ex art. 2 L.G. sopra indicata e all’esito dell’esame degli atti raccolti da codesta Commissione, formulo le osservazioni sotto riportate da valere quale memoria difensiva.

1. E’ innanzitutto necessario sgombrare il campo da alcune “imprecisioni” che risultano nella formulazione dei capi di contestazione.

1.1 Al capo A) della comunicazione 4.12.2007 si contesta alla dott.ssa Forleo di “aver reso dichiarazioni circa l’esistenza di presunti poteri forti, coinvolgenti la sfera del potere politico, quella del potere economico e dello stesso potere giudiziario scesi in campo per ostacolare l’esercizio da parte sua della funzione giurisdizionale, con riferimento ai procedimenti da lei trattati”.

Tale contestazione è, molto semplicemente, non corrispondente alla realtà dei fatti.

Mai la dott.ssa Forleo ha parlato, nè in trasmissioni televisive nè in dichiarazioni di stampa, di una discesa in campo di poteri forti per ostacolare la sua attività giurisdizionale.

Per dirla sinceramente, non si comprende su quale base la Commissione abbia formulato una contestazione nei termini sopra riportati, che non trovano alcun riscontro in nessun atto del quale la Commissione disponesse alla data del 4 dicembre 2007, e neppure successivamente.

Basta leggere la trascrizione integrale degli interventi effettuati dalla dott.ssa Forleo ad Annozero per constatare questa semplice realtà.

Nella puntata del 4 ottobre 2007 la dott.ssa Forleo sviluppa il concetto della solitudine del giudice quando deve trattare vicende che toccano i poteri forti; dell’isolamento che ne può derivare.

Concetti del tutto legittimi, che possono essere condivisi o meno, ma che la dott.ssa Forleo ha esposto sulla base della propria esperienza personale.

Nessuna parola su un’interferenza, su un ostacolo dei poteri forti all’esercizio delle sue funzioni!

Nella puntata del 25 ottobre 2007 (da pag. 4 in avanti della trascrizione) il magistrato riprende sostanzialmente negli stessi termini l’argomento; parla dell’aspettativa di tanti a che il magistrato “stia a casa” e “stia zitto”; manifesta la sua solidarietà – del tutto legittima – al collega De Magistris; riferisce di una lettera ricevuta da un cittadino che la mette in guardia non tanto dai proiettili inviati in busta chiusa ma dalle “pallottole ....... ricevute in varie occasioni dai cosiddetti palazzi del potere”.

Ancora una volta, nessuna menzione ad ostacoli da parte di questi poteri forti alla sua attività di giudice.

Dell’esistenza di poteri forti in grado di reagire quando un magistrato tratta determinate vicende, parlano ampiamente, durante la stessa trasmissione un altro magistrato, il dott. Ingroia, e lo scrittore Tabucchi.

Si tratta di una tematica più volte dibattuta, nelle più svariate occasioni, pubblicamente, ancora di recente ripresa in una lunga intervista del dott. Ingroia al quotidiano La Stampa del 21 marzo u.s.

Si tratta di concetti sui quali è del tutto legittimo che ciascun cittadino dibatta, e quindi anche un magistrato.

Si può convenire o meno sull’articolazione di queste riflessioni, ma davvero credo che nessuno, tantomeno il Consiglio Superiore della Magistratura, possa mettere in dubbio la legittimità di tali esternazioni con addebiti in sede disciplinare o di procedura di trasferimento d’ufficio. E difatti non risulta a questo difensore che mai in passato sia stata avviata una pratica ex art. 2 L.G. a carico di un magistrato per aver egli “denunciato” l’esistenza di interessi consolidati, economici, politici e quant’altro, assai reattivi quando un’inchiesta giudiziaria viene a toccarli.

In ogni caso si ribadisce la non rispondenza all’oggettiva verità dei fatti della contestazione, per questa parte formulata in via generale a carico della dott.ssa Forleo.

1.2 Nel prosieguo del capo di contestazione vengono addebitati alla dott.ssa Forleo alcuni specifici comportamenti a comprova della sua “interpretazione distorta di fatti di per sè non indicativi di pressioni o interferenze ai suoi danni”.

Il primo caso è quello relativo ai colloqui con il Procuratore Generale di Milano dott. Blandini.

Anche a questo proposito è necessaria una precisazione che sarebbe, già di per sè, risolutiva nel senso dell’infondatezza dell’addebito.

Infatti, mai, in nessuna occasione, nè pubblica nè privata, la dott.ssa Forleo ha commentato i suoi colloqui con il dott. Blandini nel senso di “pressioni e intimidazioni nell’esercizio della propria attività giurisdizionale” come invece contestato nel capo A) lett. a) della comunicazione 4.12.07.

Ancora una volta, riesce difficile comprendere come possa essere stata formulata una contestazione in tali termini, visto che la Commissione non disponeva nè dispone tuttora di un solo atto dal quale risulti che la dott.ssa Forleo abbia esternato sue opinioni in proposito nei termini di interferenza o intimidazione rispetto alla propria attività giurisdizionale, specificamente riferita al processo delle cosiddette scalate bancarie.

Potrebbe bastare, ad avviso di questo difensore, quanto sin qui detto per dimostrare l’infondatezza di questo specifico addebito.

Ma, per amore di verità e per la doverosa tutela dell’immagine professionale della dott.ssa Forleo, qualche altra considerazione si impone.

Nel capo di contestazione è scritto che il dott. Blandini ha contestato di aver invitato la dott.ssa Forleo “ad usare prudenza nella gestione delle intercettazioni telefoniche”.

La Commissione avrà certamente rilevato, tutto al contrario, che lo stesso dott. Blandini, nel verbale di s.i.t. avanti il PM di Brescia, ha ricordato di aver detto alla dott.ssa Forleo “di fare attenzione” al momento del deposito delle intercettazioni (verb. 14.11.2007, p. 289). Il dott. Blandini non ha ripetuto negli stessi termini la narrazione dei fatti in occasione dell’audizione di sei giorni dopo avanti a codesta Commissione, ma rimane il fatto che quell’invito alla prudenza è stato confermato dallo stesso dott. Blandini.

Ancora, la versione della dott.ssa Forleo sul contenuto del colloquio con il dott. Blandini è stata integralmente confermata dal PM Fusco, sia dinanzi la Procura di Brescia che di fronte a codesta Commissione. La dott.ssa Forleo non disponeva, in quel periodo, di alcun brogliaccio delle telefonate; di alcun supporto informatico; di alcuna copia delle telefonate stesse. Non poteva conoscere il tenore dei colloqui dell’on. D’Alema, dell’on. Latorre o di altri parlamentari perchè nessun PM ne aveva fatto oggetto di conversazione con lei.

Quindi il colloquio tra il dott. Blandini e la dott.ssa Forleo non poteva essere avvenuto nei termini riferiti dal dott. Blandini, quanto piuttosto in quelli esposti dalla dott.ssa Forleo.

Nel verbale di s.i.t. avanti il PM di Brescia il dott. Leo ha riferito che la dott.ssa Forleo gli raccontò, in epoca non sospetta, del colloquio con il dott. Blandini negli stessi termini ricordati dal PM Fusco e ribaditi dalla dott.ssa Forleo nelle audizioni davanti a questa Commissione.

Questa difesa ha già prodotto, in sede di memoria istruttoria, copia di un volume del giornalista Biondani, nonchè di atti relativi ad appunti trovati in sede di perquisizione presso la segreteria del banchiere Fiorani. Si richiama tale produzione documentale – senza voler entrare nel merito di una vicenda che esula da questa procedura – solo per segnalare che non è, in astratto, inverosimile, sulla scorta delle risultanze documentali sopra dette, che il dott. Blandini potesse essere destinatario di telefonate da parte di terzi attinenti il processo delle cosiddette scalate bancarie.

In ogni caso, ciò che conta e che si ribadisce, è che la dott.ssa Forleo mai ha riferito le sue conversazioni con il dott. Blandini in termini di pressione o intimidazione sulla propria attività giurisdizionale.

Potrà constatare la Commissione che la dott.ssa Forleo non ha fatto alcun cenno di questo episodio durante la trasmissione ad Annozero o in occasione di dichiarazioni rese alla stampa.

Ha sempre, tutto al contrario, manifestato la massima stima per il rigore del dott. Blandini; la massima fiducia nel suo operato.

Si allega al riguardo il messaggio inviato dalla dott.ssa Forleo al dott. Blandini in data 9 novembre 2007 (all. 1).

Si richiamano le dichiarazioni rese a codesta Commissione da vari magistrati di Milano dalle quali risulta, tutto al contrario, che il rapporto di confidenza della dott.ssa Forleo con il dott. Blandini era oggetto di qualche riserva critica, dopo che il dott. Blandini era divenuto Procuratore Generale dopo essere stato Presidente dell’ufficio GIP.

Conclusivamente, risulta del tutto priva di fondamento la contestazione di cui alla lettera A) del capo a) per le ragioni sopra esposte.

1.3 Quanto alla contestazione di cui alla lettera B) del capo a), comunicazione 4.12.2007, anch’essa richiede una serie di precisazioni in fatto.

Non è vero - perchè ciò risulta da numerosi atti – che il dott, Imposimato ebbe a fare alla dott.ssa Forleo una generica “considerazione sul probabile esercizio di un azione disciplinare da parte del Procuratore Generale della Cassazione” (per usare la formulazione della contestazione in esame). Considerazione che la dott.ssa Forleo avrebbe – secondo l’addebito – distorto e male interpretato facendola diventare una notizia su pressioni esercitate sul Procuratore Generale a quei fini.

Fu il dott. Imposimato a riferire, come dato di fatto, alla dott.ssa Forleo che erano esercitate pressioni sul Procuratore Generale.

Lo ha ammesso il dott. Imposimato nel verbale di s.i.t. al PM di Brescia (10.12.2007 p. 392 e sgg.): “Ribadisco che ho parlato alla Forleo delle pressioni esercitate su Delli Priscoli e anche sul ministro Mastella ....... Io ho espresso il mio convincimento, che per me era certezza, sulla base di fatti precisi verificatisi fino a quel momento”. Di pressioni sul Procuratore Generale il dott. Imposimato ha parlato nell’intervista al giornalista Grignetti de La Stampa del 31.10.2007 (all.2): “....... so di sicuro di pressioni sul PG perchè fosse avviato un procedimento disciplinare contro la Forleo al pari di quanto ha fatto contro De Magistris”. Lo ha confermato il giornalista Grignetti al PM di Brescia (verb. 10.1.2008, p. 541): “........... confermo certamente che quello è stato il pensiero e la frase usata dal dott. Imposimato ........ il dott. Imposimato, quando mi fece cenno alle pressioni esercitate sul PG ...... mi sembrò parlare come di un fatto o non di una sua supposizione”.

Lo hanno confermato l’on. Veltri e il giornalista Beha al PM di Brescia (rispettivamente verb. 17.12.2007, p. 416 e 18.12.2007, p. 422): “Imposimato, parlando della dott.ssa Forleo, disse che c’erano delle pressioni sul Quirinale e sul Procuratore Generale della Corte di Cassazione per aprire un procedimento disciplinare a carico della medesima ...... precisò che provenivano dell’area dei DS”; “...... il 5 luglio ..... in mia presenza Imposimato, in un ristorante vicino a Via Giulia, disse che gli risultavano pressioni forti volte a deligittimare il GIP Forleo, magari attraverso un procedimento disciplinare, poste in essere da parte dei vertici DS, in particolare da D’Alema, nei confronti del Quirinale e del CSM”.

Ai fini della presente procedura non interessa valutare la fondatezza o meno delle frasi pronunciate dal dott. Imposimato. Quel che è certo – e che qui interessa – è che il dott. Imposimato non fece con la dott.ssa Forleo, convocata apposta a Roma da Milano, generiche considerazioni su un possibile esercizio dell’azione disciplinare.

Riferì – come fatti storici – di pressioni esercitate sul Procuratore Generale della Cassazione affinchè venisse aperto un procedimento disciplinare contro la dott.ssa Forleo (come poi effettivamente è avvenuto). la dott.ssa Forleo si è limitata – doverosamente – a riferire tali circostanze al PM di Brescia. Non ne ha parlato in alcuna trasmissione televisiva nè in dichiarazioni alla stampa.

E’ stata sollecitata da codesta Commissione – come ben ricorderanno i suoi componenti – nell’audizione del 6 novembre 2007 a riferire dettagliatamente in proposito.

Se poi tali dichiarazioni sono state indebitamente fornite alla stampa, e in particolare a Italia Oggi che le ha integralmente pubblicate nelle edizioni del 5, 6 e 7 dicembre 2007, non è certo ascrivibile alla dott.ssa Forleo, che all’epoca non disponeva di tale trascrizione, come risulta documentalmente dagli atti in possesso di codesta Commissione dai quali emerge che il sottoscritto difensore chiese copia di tale trascrizione il 7 dicembre, ricevendola il successivo 12 dicembre!

Conclusivamente anche con riferimento alla contestazione di cui alla lettera B) capo a) comunicazione 4.12.2007, nessuna censura può essere formulata a carico della dott.ssa Forleo, nè in sede disciplinare nè di procedimento ex art. 2 L.G.

1.4 La contestazione formulata alla lettera C) del capo a) comunicazione 4.12.2007 merita un’analisi approfondita dalla quale, anche qui, emerge l’infondatezza dell’addebito mosso alla dott.ssa Forleo.

Una prima precisazione si impone.

Mai la dott.ssa Forleo ha criticato presunte negligenze della Polizia giudiziaria e della Procura di Brindisi nelle indagini sull’incidente stradale in cui persero la vita i suoi genitori il 28.8.2005, come invece le viene addebitato da codesta Commissione.

Ancora una volta, e in tutta sincerità, non si riesce a comprendere da dove la Commissione abbia tratto elementi per formulare un tale addebito, poichè agli atti non ve ne è traccia alcuna, nè può esservi per l’ovvia ragione che mai la dott.ssa Forleo manifestò simili censure.

E’ invece assolutamente vero che all’attività della Procura di Brindisi e dei Carabinieri di quella provincia, in specie della Compagnia di Francavilla Fontana, la dott.ssa Forleo intendeva riferirsi nel suo intervento ad Annozero allorchè parlò di “inquietanti circostanze delle quali sono stata vittima, di tentativi di deligittimazione, di tentativi di discredito, purtroppo posti in essere, in atto nei miei confronti a carico anche dei miei interessi, nei confronti dei miei interessi, da parte di soggetti istituzionali ...... mi riferisco anche, purtroppo, a colleghi (non appartenenti al mio ufficio) si tratta anche di Forze dell’ordine ....... ho fatto regolare denuncia ........ ho fatto nomi e cognomi ....... sarò disposta ovviamente a essere sentita dal CSM”. Dichiarazioni della dott.ssa Forleo esattamente riportate nel capo di contestazione sub A). Va ricordato, per un’esatta ricostruzione della vicenda, che la dott.ssa Forleo, ebbe a riferire in modo dettagliato queste “inquietanti circostanze” ai Carabinieri di Milano il 24.10.2007; successivamente ebbe a confermarle alla Procura di Brescia il 5.11.2007; a codesta Commissione il giorno successivo. Presentò poi denuncia alla Procura di Potenza, che ha aperto il procedimento 3845/07 Mod. 21, tuttora in corso di indagine; ebbe, prima ancora, a segnalare tali fatti in documenti ufficiali inviati a varie Autorità: ad esempio al Presidente GIP, al Procuratore della Repubblica, al procuratore Generale di Milano, al Comandante Regione Carabinieri Lombardia e Puglia in data 27.6.2007 (documento all. 9 alla memoria istruttoria di questo difensore).

Ebbe, la dott.ssa Forleo, a manifestare la sua inquietudine per la condotta d’ufficio di alcuni PM di Brindisi e del Comandante della Compagnia di Francavilla Fontana in occasione di colloqui con altri colleghi, che ne hanno riferito a codesta Commissione in sede di audizione: ad esempio il dott. Minale e il dott. Blandini.

Quindi l’esternazione della dott.ssa Forleo ad Annozero non è stata affatto una improvvida anticipazione mediatica, corredata di nomi e cognomi, ma semplicemente un riferimento in sintesi a fatti ritenuti in suo danno, che la dott.ssa Forleo già aveva, nel legittimo esercizio di una facoltà di denuncia, esposto alle Autorità competenti.

Potremmo fermare qui l’analisi osservando che nessun addebito può essere mosso ex art. 2 L.G. alla dott.ssa Forleo, a questo proposito.

Vi sono indagini in corso da parte della competente A.G. di Potenza, che ha iscritto nel registro degli indagati le persone menzionate dalla dott.ssa Forleo. La Procura di Potenza sta tuttora conducendo le indagini, come risulta documentalmente a codesta Commissione, sia dalla comunicazione inviata da quell’ufficio, sia da altri atti (la stessa audizione della dott.ssa Forleo; il verbale di s.i.t. al PM di Brescia reso dal Prefetto di Milano Valerio Lombardi, per fare solo due esempi), avendo evidentemente ritenuto la denuncia della dott.ssa Forleo meritevole di approfondimento, e non caratterizzata da infondatezza tale da comportare una rapida richiesta di archiviazione.

Basta questo dato per concludere che non può certo costituire motivo di trasferimento per incompatibilità funzionale e ambientale su Milano l’esercizio da parte della dott.ssa Forleo del suo diritto – come di qualsiasi altro cittadino – di presentare denuncia per fatti di reato ritenuti commessi ai suoi danni in Francavilla Fontana! E certamente non può costituire motivo di incompatibilità ex art. 2 L.G. il fatto che la dott.ssa Forleo abbia fatto menzione di tali “inquietanti circostanze” in occasione di una trasmissione televisiva, durante la quale non ha in alcun modo pregiudicato l’interesse alla riservatezza delle indagini in corso, ma ha semplicemente confermato il suo disagio profondo di fronte ad avvenimenti che l’avevano indotta a presentare, già, una denuncia alle Autorità competenti.

Ma questo difensore avverte il dovere di segnalare alla Commissione una serie di elementi oggettivi, tutti risultanti dagli atti, che – senza volersi in alcun modo surrogare all’attività in corso presso la Procura di Potenza – spiegano e giustificano le parole usate dalla dott.ssa Forleo ad Annozero il 25 ottobre 2007 e che costituiscono oggetto della contestazione ex art. 2 L.G.

a) Procedimento relativo all’incendio e ai disturbi telefonici in danno dei genitori della dott.ssa Forleo.

Si riportano i dati oggettivi:

• Il 5 maggio 2005 i genitori della dott.ssa Forleo denunciano il danneggiamento di una villetta della madre a Francavilla Fontana il precedente 3 maggio

• il 20 giugno 2005 un incendio distrugge l’intera coltura di frumento nell’azienda agricola di famiglia con devastazione di un capannone e un pozzo per irrigazione;

• nell’agosto 2005 pervengono lettere minatorie alla dott.ssa Forleo con preannuncio di morte dei genitori;

• il 26 agosto la dott.ssa Forleo riferisce ai carabinieri di Francavilla Fontana le telefonate mute che pervengono in ora notturna presso l’azienda agricola. Il ten. Ferrari della Compagnia CC di Francavilla Fontana interpella il padre della dott.ssa Forleo, ma non fa alcuna annotazione d’ufficio, pur potendosi configurare il reato ex art. 660 c.p.;

• il 28 agosto 2005 i genitori della dott.ssa Forleo muoiono nell’incidente stradale e il giorno successivo il ten. Ferrari fa una relazione relativa al colloquio intercorso con il padre del magistrato il 26 agosto;

• il 30 agosto 2005 il PM di Brindisi Santacatterina fa la prima richiesta di tabulati telefonici per il solo periodo dal 20 a l 28 agosto 2005;

• il 18 settembre 2005 la dott.ssa Forleo presenta denuncia-querela per tutti i fatti di reati, specificamente per le telefonate pervenute nei mesi precedenti presso l’azienda agricola di famiglia;

• il 20 ottobre 2006 (cioè un anno dopo) la dott.ssa Forleo sollecita l’acquisizione dei tabulati completi non ancora pervenuti;

• il 23 gennaio 2007 è l’ultimo atto di indagine nel procedimento trattato dalla Procura di Brindisi con la trasmissione dei tabulati TIM (e non invece Telecom come era necessario trattandosi di apparecchiatura telefonica fissa) accompagnato da una nota dei carabinieri di Francavilla Fontana in cui si fa “riserva” di trasmissione di ulteriori tabulati se inviati!

• Il 19 maggio 2007 intercorre la telefonata tra la dott.ssa Forleo e il ten. Ferrari durante la quale la dott.ssa Forleo critica aspramente i ritardi nelle indagini, con correlativo pregiudizio anche economico per i suoi interessi (ma di questo si parlerà dettagliatamente oltre).

• Il 21 maggio 2007 la dott.ssa Forleo presenta ai carabinieri di Brindisi una segnalazione sui ritardi dell’indagine;

• il 22 maggio 2007 il PM Santacatterina presenta una richiesta di archiviazione;

• il 27 settembre 2007 il GIP di Brindisi respinge la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini, in particolare con l’acquisizione completa dei tabulati Telecom (ancora non pervenuti a distanza di due anni dall’inizio del procedimento) e l’audizione di testimoni in grado di riferire circostanze sui fatti;

• il 25 ottobre 2007 la dott.ssa Forleo menziona ad Annozero le inquietanti circostanze che evidenziano atti di discredito nei confronti suoi e dei suoi interessi.

Già dalla semplice cronologia emerge come siano legittime le critiche della dott.ssa Forleo - alla data del 25 ottobre 2007 – in ordine alla trattazione di questo fascicolo. Trattazione durata oltre due anni, conclusa con una richiesta di archiviazione respinta dal GIP per incompletezza degli accertamenti sino ad allora svolti. Ma vi è qualcosa di più, che codesta Commissione può facilmente rilevare perchè si tratta di dati direttamente acquisiti dalla Commissione medesima in occasione dell’audizione del dott. Santacatterina.

Il Pubblico Ministero ha detto che l’incendio del 20 giugno 2005 aveva distrutto un campo di 250 mq. di avena. In realtà andarono distrutti 18 ettari di avena che corrispondono (l’aritmetica non è mai stata il mio forte) a 180.000 mq. Andarono distrutte 300 balle di paglia; 2 qt. di gasolio; tubi di irrigazione; soppalchi in legno e attrezzi agricoli. Per domare l’incendio intervennero quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, che impiegarono cinque ore e dieci minuti.

In tutta sincerità la rappresentazione di questo fatto, data dal PM di Brindisi a codesta Commissione, è stata – per usare un eufemismo – assai riduttiva! E già questo dato può far comprendere lo stato d’animo della dott.ssa Forleo circa le modalità di conduzione di quella inchiesta, che riguardava un grave incendio appiccato nello stesso arco di tempo nel quale la dott.ssa Forleo riceveva minacce di morte e preannuncio di morte dei suoi genitori.

Le fotografie allegate agli atti del fascicolo processuale, che codesta Commissione ha acquisito, evidenziano al di là di ogni parola l’entità dei danni cagionati dall’incendio, che certo non poteva essere liquidato come fatto bagatellare e che richiedeva approfondimenti, che oggettivamente non vi sono stati.

Legittimamente la dott.ssa Forleo ha registrato tutto ciò come segno di un atteggiamento di grave sottovalutazione e quindi anche di pregiudizio sia per sè che per i suoi interessi.

Ancora, e nella stessa prospettiva, il PM di Brindisi ha scritto che i Vigili del Fuoco avevano escluso l’origine dolosa dell’incendio.

Anche questo non è esatto.

Basta leggere la relazione dei Vigili del Fuoco per rilevare che essi qualificarono l’incendio come dovuto a “cause non potute accertare”: il che è cosa del tutto diversa dal definire l’incendio stesso come dovuto a fatti non dolosi. Significa invece che sulle cause dell’incendio avrebbero dovuto essere compiuti – secondo buona prassi - approfondimenti anche di natura tecnica, che invece sono del tutto mancati.

La Commissione ha acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dall’operaio che viveva, all’epoca, nell’azienda agricola, il sig. Tahiri, che venne sentito a s.i.t. a seguito di quanto disposto dal GIP di Brindisi con il provvedimento di reiezione della prima richiesta di archiviazione.

Il Tahiri ha chiaramente riferito, come frutto di sua constatazione diretta ed immediata, che l’incendio era stato innescato in tre punti diversi: segno assai sintomatico di una origine dolosa dell’incendio stesso.

Nessun approfondimento ne è derivato sul piano investigativo.

Quanto poi alle telefonate mute, pervenute in ora notturna, al telefono fisso dell’azienda agricola, non può non rilevarsi lo sproporzionato tempo di attesa per l’acquisizione dei tabulati completi, al di là dell’iniziale errore del PM nel limitare il periodo di rilevanza ad una sola settimana precedente la data della morte dei genitori della dott.ssa Forleo.

Non può non rilevarsi l’incongruità della formula usata dai carabinieri di Francavilla Fontana che facevano riserva, il 23 gennaio 2007(un anno e mezzo dopo la prima richiesta di tabulati) di trasmettere gli ulteriori tabulati se inviati dalla compagnia telefonica. La compagnia telefonica doveva inviarli e l’Autorità competente doveva acquisirli e sollecitarli: non c’era spazio per una eventualità.

Si deve comprendere allora, ancora una volta, come la dott.ssa Forleo legittimamente provasse sconcerto per tutte queste circostanze, tanto da farne oggetto di specifica denuncia alle Autorità competenti, prima ancora di parlarne ad Annozero.

Non solo, ma come non comprendere tale sconcerto – da parte di una persona che quotidianamente per ragioni professionali si occupa di intercettazioni telefoniche e di acquisizione di tabulati – di fronte alla motivazione delle richieste di archiviazione del PM di Brindisi il quale, all’esito dell’esame dei tabulati, concludeva sostanzialmente nel senso che gli stessi smentivano il pervenimento delle telefonate mute.

La dott.ssa Forleo, come qualsiasi altro magistrato penale, ben sa che i tabulati telefonici documentano le sole chiamate che hanno dato origine ad una fatturazione commerciale, poichè i tabulati acquisiti dall’A.G. presso le compagnie telefoniche altro non sono che i tabulati che le compagnie stesse utilizzano ai fini della fatturazione del costo dei servizi. E quindi, se una chiamata non è stata seguita da una conversazione – come proprio era nel caso di specie – di tale chiamata non si troverà traccia nei tabulati telefonici.

Tutto ciò significa allora che la mancata comparsa nei tabulati di telefonate in ora notturna non significa affatto che le chiamate non erano state effettuate.

Il Tahiri sopra citato ebbe a confermare che le telefonate erano arrivate.

Eppure anche questo dato non ha determinato alcun approfondimento da parte della Procura di Brindisi.

Ancora una volta, quindi, la dott.ssa Forleo aveva le sue buone ragioni per segnalare il proprio sconcerto sulle modalità di conduzione di quell’inchiesta.

Conclusivamente, sul punto, questo difensore ritiene che nessun addebito possa essere mosso in proposito alla dott.ssa Forleo per i riferimenti da lei fatti durante la puntata di Annozero.

b) Procedimento a carico della dott.ssa Forleo a seguito di querela del tenente Ferrari.

Non è questa la sede per accertare se la presentazione della querela da parte del ten. Ferrari sia stata contrassegnata o meno da elementi di irritualità.

La dott.ssa Forleo ha ricevuto notizia di un “accordo” tra il ten. Ferrari e magistrati della procura di Brindisi per la presentazione della querela stessa in una certa data.

La dott.ssa Forleo ha denunciato il fatto alle competenti Autorità, e segnatamente alla Procura di Potenza, che sta svolgendo accertamenti in proposito.

I PM di Brindisi Santacatterina e Negro hanno recisamente escluso, in sede di audizione da loro stessi richiesta al Consiglio, una qualsiasi intesa al riguardo.

Sarà la Procura di Potenza, doverosamente, ad approfondire i fatti.

Così prospettato il problema, dovrebbe già essere evidente – comunque – che nessun profilo rilevante ex art. 2 L.G. può essere ravvisato, poichè la dott.ssa Forleo ha esercitato un suo diritto – assumendosi ovviamente tutta la responsabilità – e l’aver menzionato tali circostanze, nei termini fatti durante la trasmissione Annozero, non può rappresentare alcuna ragione di una sopravvenuta incompatibilità ambientale o funzionale a Milano!

Ma a questo difensore preme anche, nell’ottica della tutela dell’immagine della dott.ssa Forleo e della valutazione sulla ragionevolezza del suo sconcerto anche di fronte a questa vicenda, segnalare alcuni dati oggettivi, ricavabili dagli atti della presente procedura, per dimostrare come – sin da ora – quello sconcerto e la conseguente sua esternazione hanno ragion d’essere.

Il dott. Negro, PM titolare del procedimento scaturito dalla querela del ten. Ferrari, ha fortemente sottolineato a codesta Commissione che l’assegnazione del fascicolo medesimo avvenne in modo assolutamente rispondente ai criteri organizzativi fissati in via generale, astratta e automatica, in vigore presso la Procura di Brindisi.

Questo difensore deve, invece, porre all’attenzione alcuni dati oggettivi a confutazione di tali affermazioni.

Risulta dagli stessi documenti prodotti dal dott. Negro, e in particolare dal “Prospetto riepilogativo dell’organico dell’ufficio” che al Procuratore della Repubblica di Brindisi dott. Giannuzzi spettano come attività, tra le altre, le “procedure relative ai magistrati”. Il documento è a pag. 16 della relazione organizzativa generale della Procura di Brindisi per il biennio 2006-2007.

Il fascicolo in questione, pur se relativo ad un magistrato come la dott.ssa Forleo, ha avuto una assegnazione diversa da quella tabellarmente prevista. E il fatto che il dott. Giannuzzi fosse all’epoca in ferie, non pare, in assenza di qualsivoglia motivazione, ragione sufficiente per giustificare la deroga avvenuta.

La querela venne depositata il 14 agosto 2007: l’avv. Fistetti (già difensore quale parte offesa della famiglia Forleo) ne andò a parlare direttamente al PM dott. Negro, al quale il fascicolo venne successivamente assegnato dal Procuratore Aggiunto dott. Bottazzi, come risulta dall’annotazione comparente sulla copertina del fascicolo 5501/07, iscritto il successivo 16 agosto.

Alla data del 14 agosto 2007 il dott. Negro era il magistrato in turno esterno come risulta dall’ordine di servizio n. 14/07 del 24.4.2007 a firma del Procuratore della Repubblica.

Secondo i criteri organizzativi della Procura di Brindisi (pag. 8, doc. sopra citato), per il periodo feriale il magistrato in turno esterno si deve occupare delle informative concernenti fermi, arresti, segnalazioni di decessi, necessità di ispezioni, perquisizioni o sequestri e relative convalide nonchè di intercettazioni di conversazioni e dell’esecuzione penale.

L’altro magistrato, cosiddetto di turno interno, si deve occupare dei procedimenti concernenti le rimanenti notizie di reato con carattere di urgenza, nonchè deve effettuare un previo esame di tutte le notizie di reato pervenute, siano esse di appartenenza ai gruppi specialistici oppure di area comune, prima della loro assegnazione secondo i criteri generali previsti per il periodo ordinario.

Da tutto ciò risulta allora – a questo difensore pare senza ombra di dubbio – che la procedura seguita per l’assegnazione al dott. Negro della querela presentata per conto del ten. Ferrari dall’avv. Fistetti sia stata difforme dalle regole organizzative in vigore presso la Procura di Brindisi.

Il dott. Negro, quale PM di turno esterno dal 14 al 21 agosto 2007, non aveva alcun titolo per ricevere notizie in ordine al deposito della querela e non doveva essere lui, sulla base di tali regole, a comunicare al riguardo con il Procuratore Aggiunto, che reggeva al momento l’ufficio.

Ancora, va sottolineata un’altra circostanza.

I fatti oggetto della querela del 14 agosto 2007 erano già stati portati all’attenzione della Procura di Brindisi che aveva ricevuto una annotazione in data 22.5.2007 a firma del Comandante Provinciale CC di Brindisi, alla quale era allegata una relazione di servizio del ten. Ferrari sul tenore della telefonata intercorsa con la dott.ssa Forleo il giorno precedente.

Era altresì allegata la segnalazione fatta, sempre in data 21 maggio, e quindi nello stesso giorno della telefonata, della dott.ssa Forleo al medesimo Col. Russo, comandante provinciale dei carabinieri, in cui venivano rappresentate censure sulla conduzione delle indagini in merito al danneggiamento, incendio e disturbi telefonici subiti nel 2005 dai genitori del magistrato. In tale segnalazione si faceva esplicito riferimento all’ipotesi di reato di omissione e ritardo in atti d’ufficio ex art. 328 1° comma c.p.

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi iscriveva tali atti a registro mod. 45 (fasc. 307/07) e in data 6 giugno 2007 disponeva la trasmissione degli atti in archivio, con provvedimento interno e quindi senza intervento del GIP, opinando evidentemente che nè dalla relazione di servizio del ten. Ferrari nè dalla segnalazione della dott.ssa Forleo emergessero ipotesi di reato procedibili d’ufficio.

Peraltro il Procuratore della Repubblica di Brindisi provvedeva a trasmettere, per quanto di competenza copia di tale fascicolo al Procuratore Generale di Brindisi. La sola spiegazione di tale trasmissione è ravvisabile – a parere di questo difensore – nella segnalazione di un fatto di possibile rilevanza disciplinare a carico della dott.ssa Forleo, la cui condotta era definita, nel provvedimento di archiviazione, quale “interferenza nell’attività di indagine in corso in questo circondario”. Ulteriormente qualificando la condotta della dott.ssa Forleo come “sfogo telefonico ....... fuori luogo anche per le esternate doglianze, rivelatesi infondate”.

Una conclusione si impone.

La Procura di Brindisi ha attivato un procedimento sulla base della querela del ten. Ferrari a carico della dott.ssa Forleo per reati anche procedibili d’ufficio (art. 336 c.p.) e ciò ha fatto a distanza di nemmeno tre mesi da un precedente provvedimento del capo dell’ufficio il quale – sulla scorta di risultanze assolutamente identiche – aveva escluso la sussistenza di reati procedibili d’ufficio.

Il fascicolo relativo all’archiviazione interna è stato semplicemente allegato al fascicolo processuale trattato dal dott. Negro, senza che vi sia agli atti alcun provvedimento che dia conto della precedente archiviazione e delle ragioni per le quali il medesimo ufficio ha ritenuto di dover procedere in maniera esattamente opposta al precedente provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica.

Il procedimento trattato dal dott. Negro ha avuto un esito in tempi rapidissimi con la citazione a giudizio della dott.ssa Forleo. Tempi rapidissimi che, oggettivamente, non possono essere sottaciuti in relazione ai tempi lunghissimi che hanno contrassegnato la trattazione del procedimento relativo ai reati commessi in danno dei genitori della dott.ssa Forleo.

Tutti i dati ora enunciati, oggettivamente documentati e ricavabili dagli atti in possesso di codesta Commissione, danno ben conto, ancora una volta, a parere di questo difensore, dello sconcerto della dott.ssa Forleo di fronte alle modalità di gestione di fascicoli processuali relativi a lei e alla sua famiglia, da parte della Procura della Repubblica di Brindisi.

E’ difficile non condividere i sentimenti della dott.ssa Forleo, quando, ancora, si rifletta sul fatto che la querela del ten. Ferrari è stata indirizzata, oltrechè alla competente Procura di Brindisi, anche alla Procura di Brescia, al Procuratore Generale di Brescia e al Consiglio Superiore della Magistratura: uffici i primi due che, sarebbero stati competenti se la dott.ssa Forleo avesse commesso un reato nel distretto di Corte d’Appello di Milano (!) ed il terzo chiamato in causa con l’evidente scopo di informare l’Organo di autogoverno di una vicenda che poteva mettere in cattiva luce il magistrato.

Si aggiunga ancora che i quotidiani locali ebbero a dare – e non certo su input della dott.ssa Forleo – ampio spazio alla notizia della querela del ten. Ferrari. In particolare il quotidiano “Senza colonne” del 5 settembre 2007 dedicò grande attenzione alla querela, addirittura stampando apposite locandine affisse nelle edicole di Francavilla Fontana e della provincia.

Conclusivamente, anche in ordine a tale specifica vicenda, pare a questo difensore che le esternazioni contestate alla dott.ssa Forleo abbiano in realtà ragioni di solido fondamento. E quindi nessun rilievo esse possono assumere ai fini di un trasferimento per incompatibilità funzionale e ambientale in Milano (a distanza di migliaia di chilometri rispetto al luogo dove si è sviluppata la vicenda brindisina).

1.1 Un ultimo punto va trattato perchè oggetto di specifica contestazione nel capo A) della comunicazione 4.12.2007, laddove vengono riportate dichiarazioni della dott.ssa Forleo al Corriere della Sera del 30 ottobre 2007 relativamente al rifiuto della scorta da parte del magistrato.

Anche qui si impone preliminarmente una precisazione in via di fatto.

L’articolo (all. 3), fa riferimento ad una lettera del magistrato al Prefetto e al Procuratore Generale di Milano, nella quale la dott.ssa Forleo avrebbe scritto: “Il taxi gratuito non mi occorre, non voglio che lo Stato spenda inutilmente soldi a causa mia”. Frase riportata nel capo di contestazione.

La dott.ssa Forleo, nella lettera in questione (all. 4) non ha assolutamente utilizzato tali espressioni e quindi nessun rilievo può a lei essere mosso se il giornalista ha riportato in modo non fedele quanto scritto dalla dott.ssa Forleo.

Nella lettera in questione la collega ha sviluppato un discorso assai più articolato, segnalando i fatti – tutti comprovati – che giustificano il senso di deligittimazione da lei avvertito rispetto a certe condotte ascrivibili ad appartenenti all’Arma dei Carabinieri, tali da indurla al gesto – certo clamoroso – di non voler più la scorta da parte dell’Arma dei Carabinieri.

E i fatti – tutti puntualmente ricordati nella lettera allegata – sono i seguenti: la dott.ssa Forleo rende il 24 ottobre 2007 ai Carabinieri di Milano una lunga deposizione nella quale riferisce tutti i fatti avvenuti ai suoi danni (sino all’invio del proiettile il 17 ottobre): deposizione che deve ovviamente rimanere riservata perchè da indirizzare alla competente Procura di Brescia.

Tre giorni dopo sul quotidiano La Repubblica compare un articolo che dà ampio conto del contenuto di tale deposizione, articolo che – come attestato dalla stessa giornalista – ha avuto la sua fonte all’interno della caserma dei Carabinieri (“chi ha ascoltato la Forleo la definisce un fiume in piena, tanto era inarrestabile, una denuncia che non solo riguarda le pressioni ricevute per non partecipare ad Annozero, ma altri episodi della sua vita privata che l’hanno inquietata ........) (all. 5).

Lo stesso giorno, in cui la dott.ssa Forleo scriverà la lettera, sul quotidiano Corriere della Sera vengono riportate dichiarazioni da parte di non meglio precisati esponenti dell’Arma dei carabinieri secondo i quali “con estrema attenzione e sotto il coordinamento della Procura di Brindisi sono state fatte le indagini sulle presunte telefonate di minaccia ricevute dai genitori del giudice. Dall’analisi dei tabulati non risulta nulla, nessuna telefonata muta, nessuno squillo” (all. 6).

Come si è già dimostrato nelle pagine precedenti una simile valutazione sul lavoro delle Autorità inquirenti di Brindisi pare, quanto meno, superficiale ed avventata.

In quel periodo la dott.ssa Forleo aveva ricevuto notizia dal Prefetto di Milano dell’intento, da un lato, del ten. Ferrari di rimettere la querela, ma dall’altro lato di possibili “intese” tra il tenente i magistrati della Procura di Brindisi all’atto della presentazione della querela stessa.

Appare quindi comprensibile la reazione della dott.ssa Forleo, che, a fronte di tali episodi, potè aver avvertito come un senso di inutilità della scorta e, soprattutto un senso di contraddizione tra l’attività di protezione assicuratale dall’Arma e condotte deligittimanti nei suoi confronti provenienti da soggetti appartenenti all’Arma medesima.

Và rimarcato che nello stesso articolo del 30 ottobre la dott.ssa Forleo ha ribadito “la massima stima del brigadiere che fino a ieri mi ha scortata così come la mia fiducia nell’Arma e nella Polizia di Stato resta elevata”.

La collega ben spiega che la sua “indignazione è rivolta verso taluni esponenti delle Forze dell’ordine deputate alla mia sicurezza eppure colpevoli di condotte attive ed omissive” con evidente, seppur implicito, riferimento all’operato di personale dell’Arma dei carabinieri in Puglia.

Non paura, quindi, della dott.ssa Forleo per qualcosa di “male” che avrebbe potuto farle la sua scorta! Non sfiducia nelle Forze di polizia, segnatamente dell’Arma dei carabinieri, ma più semplicemente reazione – emotivamente comprensibile – di fronte ad iniziative improprie (come la diffusione dei contenuti della sua denuncia del 24 ottobre) tali da delegittimare la sua figura professionale e da aumentare la sua esposizione rispetto anche a possibili rischi personali (si ricordino, ancora una volta, le numerose lettere di minaccia e l’invio del proiettile). Concetti espressi nell’immediatezza dalla dott.ssa Forleo al Comandante della Regione carabinieri Lombardia Gen. Girone, come risulta dal relativo verbale di s.i.t. avanti il PM di Brescia del 14.2.2008 (p. 675-676).

Anche per questa parte della contestazione di cui al capo A) il sottoscritto difensore ritiene insussistente qualsiasi profilo di addebito rilevante ex art. 2 L.G. nei confronti della dott.ssa Forleo.

2. Quanto al capo B) della contestazione vanno precisati alcuni dati di fatto, peraltro documentalmente provati agli atti del fascicolo, che dimostrano l’infondatezza della contestazione.

2.1 La dott.ssa Forleo, nel suo intervento al convegno delle Camere Penali, non ha speso una sola parola sul problema del cosiddetto appiattimento dei GIP sui Pubblici Ministeri.

Ciò risulta dalla trascrizione integrale del discorso fatto dalla dott.ssa Forleo, a disposizione di codesta Commissione.

Dalla stessa trascrizione risulta inequivocabilmente che a porre tale problema fu un altro magistrato, il consigliere Modestino Roca, come emerge dal testo del suo intervento.

Non è fuor di luogo rilevare – perchè risulta dalla trascrizione degli atti del convegno – che il consigliere Roia, presente per tutta la durata dei lavori, non fece alcun riferimento critico al discorso precedentemente tenuto dalla dott.ssa Forleo, ad ulteriore dimostrazione che il suo tenore non era tale da suscitare alcuno “scandalo”.

Su questo punto della contestazione, quindi, non è necessario ulteriormente argomentare nel senso dell’insussistenza della condotta ascritta alla dott.ssa Forleo.

Ovviamente, non può certo essere imputata alla dott.ssa Forleo l’inesattezza del resoconto giornalistico sul Corriere della Sera del 21 gennaio 2007 che, nel sottotitolo e nel corpo dell’articolo, attribuiva alla Forleo riferimenti critici sull’appiattimento dei giudici rispetto ai pubblici ministeri.

Di conseguenza non è addebitabile alla dott.ssa Forleo la reazione negativa suscitata nell’ufficio dei GIP di Milano dalla pubblicazione dell’articolo con il susseguente comunicato stampa del giudice anziano dott. Paparella.

Va rimarcato in ogni caso che, nella circostanza, la dott.ssa Forleo non fu posta in condizione da parte della dirigenza del suo ufficio di smentire il contenuto dell’articolo.

Infatti il presidente aggiunto pro-tempore incaricò perentoriamente il dott. Paparella della redazione e diffusione del comunicato stampa, senza interpellare – come sarebbe stato buona regola di prudenza – la dott.ssa Forleo per avere chiarimenti su quanto pubblicato dal Corriere della Sera.

Di ciò la stessa dott.ssa Forleo ebbe a dolersi, in epoca non sospetta, con una missiva indirizzata al Presidente della Corte d’Appello di Milano (aff. a p. 388 degli atti) nella quale veniva esattamente ricostruito l’andamento del convegno delle Camere Penali e la successiva dinamica della vicenda.

Quanto, poi, alla parte della contestazione concernente dichiarazioni della dott.ssa Forleo sul sistema di assegnazione dei procedimenti, ritenuto non automatico, presso l’ufficio GIP/GUP di Milano, riesce veramente difficile comprendere come valutazioni critiche di un magistrato sul sistema di distribuzione dei fascicoli possa costituire materia di addebito nell’ambito di una procedura ex art. 2 L.G.

Senza voler scomodare i principi generali sulla libertà di manifestazione del proprio pensiero, condivisibile o meno che sia, qualsiasi magistrato che operi in una qualunque Procura della Repubblica e in un qualunque ufficio per le Indagini Preliminari, sa che attraverso lo strumento della connessione o del collegamento delle indagini, vengono – oserei dire – quotidianamente derogati i criteri di assegnazione automatica dei procedimenti, pur previsti dalle tabelle organizzative sia del Tribunale che della Procura della Repubblica.

Costituisce fatto notorio che un GIP divenga assegnatario di tutta una serie di “filoni” investigativi, pur relativi singolarmente a fatti di reato diversi, quando siano rappresentate dall’ufficio di Procura ragioni di connessione con un procedimento sul quale è già intervenuto un determinato GIP, ad esempio con decreto autorizzativo di un’intercettazione telefonica, o con l’emissione di un provvedimento di misura cautelare, e così via.

Le cronache giudiziarie italiane danno abitualmente conto di questi esempi: basti pensare ai procedimenti in materia di terrorismo, a Milano e altrove; ai procedimenti – per parlare di questioni connesse alla presente procedura – a scalate bancarie, a fatti di corruzione o concussione.

Quando la dott.ssa Forleo ha segnalato, in occasione del convegno, questo dato, prospettando che si poteva determinare una disparità tra parte pubblica e parte privata del processo penale, poichè quest’ultima non ha previa conoscenza nè conoscibilità dei criteri alla luce dei quali viene valutata la sussistenza o meno di una connessione tra procedimenti diversi, ella ha detto semplicemente la verità. Che può piacere o non piacere, ma che verità rimane.

D’altro canto, il fatto che numerosi colleghi, anche tra i più autorevoli del Tribunale di Milano (ad esempio il dott. Brichetti e lo stesso dott. Roia) avessero espresso il loro apprezzamento alla dott.ssa Forleo per il contenuto del suo intervento, costituisce ulteriore conferma dell’insussistenza di qualsiasi profilo di censurabilità – a maggior ragione rilevante ex art. 2 L.G. – nel discorso tenuto dal magistrato in occasione del convegno.

Un’ultima annotazione.

Come è certamente noto alla Commissione, il Vicepresidente del CSM On. Mancino, a seguito della pubblicazione dell’articolo sul Corriere della Sera e dei commenti che esso aveva suscitato, emise un comunicato stampa.

La dott.ssa Forleo ebbe ad inviare una nota esplicativa al Vicepresidente il quale, il 14 febbraio 2007 (aff. a p. 399) ebbe a risponderle: “Convengo che al Suo intervento al convegno milanese delle Camere Penali è stata data una qualche enfasi, compresa la parte riguardante il rapporto PM-GIP ........ non sottovaluto, tuttavia, l’uso di astuzie e, perciò, ho ribadito che eventuali distorsioni vanno denunciate a chi di competenza. La precisazione non era, però rivolta a Lei, mi creda. Era di rassicurazione. Nel ringraziarla per la nota, desidero testimoniare il mio apprezzamento per la sua attività”.

Se mi è consentito, è davvero paradossale che la Prima Commissione contesti alla dott.ssa Forleo, come rilevante ai fini di un trasferimento per incompatibilità di sede e di funzioni, una vicenda relativamente alla quale il Vicepresidente del CSM ha dato atto delle distorsioni giornalistiche e ha manifestato apprezzamento per il lavoro del magistrato.

2.2 Il capo B) contiene altresì, nella sua parte finale, un riferimento ad un asseritamente conflittuale rapporto della dott.sa Forleo con il personale amministrativo del suo ufficio, a contrasti con il dirigente della cancelleria e a malcontenti del personale ad essere assegnato al suo ufficio.

Al di là dell’oggettiva anomalia dell’inserimento di tale profilo nel quadro di una contestazione relativa all’intervento della dott.ssa Forleo al convegno delle Camere Penali, si impongono alcune precisazioni a dimostrazione dell’insussistenza di un tale addebito.

Dagli atti, di cui codesta Commissione dispone, emerge una situazione assolutamente normale, e riproducibile in una molteplicità indefinibile di uffici giudiziari italiani, legata alla scarsezza numerica del personale di cancelleria; alle difficoltà conseguenti di far funzionare i singoli uffici e servizi in modo soddisfacente, soprattutto laddove – come in un ufficio GIP di una grande sede quale Milano – vengono trattati procedimenti assai complessi, ponderosi e delicati.

Gli atti in possesso della Commissione illustrano vicende ordinarie di avvicendamento del personale amministrativo che presta assistenza ai singoli magistrati.

Non documentano, affatto, situazioni “di guerra” tra la dott.ssa Forleo ed i suoi collaboratori. A puro titolo esemplificativo si richiama il caso del cancelliere Giorgi (vicenda risalente ad alcuni anni or sono e riesumata in questa occasione) il quale per motivi personali e di salute aveva chiesto lo spostamento dall’ufficio della dott.ssa Forleo, senza minimamente accennare ad alcuna criticità dei suoi rapporti con il magistrato (p. 369). A conferma si veda la lettera di encomio scritta dalla dott.ssa Forleo al suo collaboratore, che certamente testimonia una situazione non di contrasto o di malcontento del cancelliere (p. 371).

Se poi la Commissione vuole approfondire il tema dell’avvicendamento dei cancellieri nell’ufficio della dott.ssa Forleo, potrà rilevare che il cancelliere Zagaria, sostituto di Giorgi, si sposta perchè è in distacco sindacale. E la cancelliera Di Stefano, dopo due anni di apprezzata e positiva permanenza nell’ufficio della dott.ssa Forleo (dal 2004 al 2006); chiede di essere spostata per motivi personali. Richiesta perfettamente comprensibile, al di fuori di un qualsiasi contesto di conflittualità, quando si rifletta sull’onerosità di un impegno di assistenza ad un magistrato che si è trovato a gestire fascicoli come quelli relativi al terrorismo islamico e alle scalate bancarie, senza contare l’ordinario lavoro connesso a procedimenti con imputati detenuti.

Lo stesso dirigente della cancelleria dott. Muscarnera dà atto che era stata la cancelliera Di Stefano ad aver manifestato il suo desiderio di collaborare con la dott.ssa Forleo, la quale dal canto suo si era sempre detta soddisfatta del lavoro svolto da questa collaboratrice (p. 360).

Riesce davvero difficile, se non impossibile, coniugare la rappresentazione fatta dal capo di contestazione sul malcontento del personale di cancelleria e sulla conflittualità di rapporto con la dott.ssa Forleo con il contenuto della relazione ispettiva (già prodotta alla Commissione) in data 16.6.2003.

L’ispettore ministeriale, nel quadro di svariate criticità nel funzionamento dei servizi amministrativi presso l’ufficio GIP di Milano, menziona la cancelleria della dott.ssa Forleo insieme a poche altre, tra quelle che hanno risposto senza difficoltà alle richieste ispettive grazie ad una maggiore esperienza e conoscenza degli strumenti operativi.

E la cancelleria di un giudice può funzionare bene solo sul presupposto ineliminabile di un buon rapporto, personale e di lavoro, tra il magistrato e i suoi collaboratori.

Questo difensore deve escludere, per ragioni di logica temporale, che la formulazione della contestazione abbia fatto riferimento alla vicenda dell’avvocato Parisotto di Milano, che ebbe a formulare rilievi critici sul funzionamento della cancelleria della dott.ssa Forleo. Si tratta infatti di vicenda successiva al momento della formulazione della contestazione.

In ogni caso la Commissione potrà rilevare che nella vicenda in questione l’avv. Parisotto ha dato atto alla dott.ssa Forleo di una condotta scevra da censure, e la dott.ssa Forleo – dal canto suo – non ha fatto altro che trasmettere doverosamente la formale protesta dell’avvocato agli uffici competenti (p. 345 e sgg.).

Conclusivamente anche su questo punto nessuna situazione negativa è emersa, riconducibile a comportamenti della dott.ssa Forleo meritevoli di avere un qualsivoglia seguito nell’ambito di una procedura ex art. 2 L.G.

3. Questo difensore deve, a questo punto, discutere su una presunta situazione di “disagio” che la condotta contestata alla dott.ssa Forleo avrebbe provocato nell’ufficio GIP di Milano, e più in generale negli altri uffici milanesi, nonchè nell’ambiente forense (dei rapporti con il personale di cancelleria si è già trattato nel precedente paragrafo).

A dire il vero si tratta di una formulazione assai generica – quella contenuta nella premessa della comunicazione di addebito del 4.12.2007 – tale da non valere come vera e propria contestazione.

Ma, ancora una volta, questo difensore ritiene necessario approfondire l’argomento – sulla base degli atti raccolti da codesta Commissione, per smentire l’assunto accusatorio e per dimostrarne l’infondatezza e l’irrilevanza nell’ambito della presente procedura.

3.1 Quanto ai rapporti della dott.ssa Forleo con il Foro milanese, fa un po’ sorridere (sia detto senza alcun intento offensivo) una tale contestazione se rapportata a quanto risulta agli atti circa gli entusiastici applausi indirizzati alla dott.ssa Forleo dagli avvocati della Camera Penale di Milano in occasione del convegno del 30 gennaio 2007!

Verrebbe da chiedersi – sempre per rimanere sul terreno delle battute – quale possa essere il rapporto di disagio degli altri magistrati milanesi, non beneficiari dell’entusiastico apprezzamento ricevuto dalla dott.ssa Forleo, rispetto agli avvocati lombardi.

Ma, al di là di ogni battuta, vale quanto acquisito da codesta Commissione, a smentita di tale disagio.

L’avvocato Giuggioli, Presidente del Consiglio dell’Ordine di Milano, nella sua audizione del 20 novembre 2007, ha dichiarato di non poter riferire alcun fatto concreto che dimostri un cattivo rapporto tra la dott.ssa Forleo e gli avvocati di Milano. Ha espresso apprezzamenti lusinghieri sulla professionalità della collega. Ha precisato che nessuna ricaduta negativa sull’immagine della dott.ssa Forleo presso il foro di Milano ha avuto la vicenda che ha visto contrapposta la dott.ssa Forleo con l’avvocato Giannangeli per questioni private; legate all’acquisto di un alloggio da parte del magistrato.

Il Presidente della Camera Penale di Milano, avv. Vinicio Nardo, ha reso identica attestazione, come da documento già prodotto da questa difesa.

In conclusione, quindi, il riferimento ad un disagio creato dalla dott.ssa Forleo nel foro milanese è destituito di ogni fondamento.

3.2 Quanto ai rapporti della dott.ssa Forleo con l’ufficio della Procura (perchè solo con riferimento ad essi ha senso concreto il generico riferimento nel capo di contestazione agli altri uffici giudiziari) l’esistenza di una situazione di disagio è smentita da numerose fonti.

Si veda, ad esempio, quanto dichiarato dal Procuratore Minale nell’audizione del 4.2.2008, laddove – premesso che i rapporti della Procura con l’ufficio GIP sono improntati al rispetto delle reciproche funzioni e ad un principio di pronta collaborazione – così ha dichiarato: “in questo quadro i rapporti con il GIP Clementina Forleo sono stati del tutto normali, positivi, durante le indagini più significative – e mi riferisco all’Antonveneta soprattutto – perchè tute le nostre richieste hanno trovato una risposta in ordinanze ineccepibili, bisogna dire, perchè sono state sempre tutte confermate sia dinanzi al Tribunale del Riesame che in Cassazione”.

Si veda quanto dichiarato dal PM Fusco nell’audizione in pari data, durante la quale egli ha menzionato una pronta collaborazione e disponibilità alle esigenze di tempo della Procura da parte della dott.ssa Forleo, nei mesi di novembre e dicembre 2007, e quindi dopo l’esplosione del “caso Forleo” (p. 17 della relativa trascr.).

Ancora, si ricordi che fu proprio la Procura della Repubblica ad attivarsi affinchè venisse assegnato all’ufficio della dott.ssa Forleo un sottufficiale della Guardia di Finanza affinchè il magistrato potesse meglio far fronte ai gravosissimi impegni di ufficio connessi alle udienze relative al procedimento sulle cosiddette scalate bancarie (tutta la relativa documentazione è già stata prodotta da questa difesa). Pare davvero difficile conciliare una situazione di disagio provocato nella Procura dall’attività professionale della dott.ssa Forleo con una simile attivazione!

Per come risulterà ulteriormente nel prosieguo, a proposito dell’ultima contestazione mossa alla dott.ssa Forleo, la collega ha sempre manifestato il più ampio spirito di collaborazione con l’ufficio della Procura, e singole situazioni di dialettica processuale (come quella, per vero nemmeno contestata, relativa al cosiddetto caso Bentiwa) non hanno alcun significato in questa sede.

In sintesi, quindi, anche sotto questo profilo nessun fondamento ha l’addebito mosso alla dott.ssa Forleo, tale da meritare attenzione nell’ambito della presente procedura.

3.3 Quanto, infine, all’asserito disagio che la condotta della dott.ssa Forleo avrebbe creato nell’ufficio GIP/GUP di Milano, i dati risultanti dal fascicolo smentiscono un tale assunto, presentando invece una situazione non certo riconducibile ai parametri applicativi dell’art. 2 L.G.

Il Presidente della sezione Grisolia, nella sua audizione, ha riferito che la dott.ssa Forleo lamentava un senso di isolamento rispetto alle iniziative della Procura di Brindisi, senza dimostrare alcuna conflittualità, invece, con i colleghi di Milano.

Ha ricordato che la dott.ssa Forleo ebbe subito a ribadire, all’indomani della puntata di Annozero del 25 ottobre 2007, che lei mai aveva inteso riferire le sue censure ai colleghi di Milano, come peraltro risulta dalla trascrizione dell’intervento.

Lo stesso dott. Grisolia ha dato atto, con grande onestà, di una sua personale sensazione di imbarazzo rispetto alla dott.ssa Forleo, dopo che la medesima aveva ricevuto il 17 ottobre la busta contenente il proiettile, per non aver egli potuto, quale dirigente dell’ufficio, assecondare le richieste avanzate dalla dott.ssa Forleo per un rafforzamento del personale della sua cancelleria, tale da consentirle di affrontare con minor logoramento il carico di lavoro connesso sia al processo sulle cosiddette scalate bancarie sia agli altri fascicoli a lei assegnati (p. 22 della relativa trascr.).

Quanto poi alla vicenda del comunicato diffuso dal giudice anziano dott. Paparella, all’indomani del convegno della Camere Penali, già si è dimostrato nelle pagine precedenti che il tutto nasceva da una disinformazione fornita dai giornali sull’intervento della dott.ssa Forleo, che non può certo esser considerata responsabile di un malcontento avvertito all’interno dell’ufficio per dichiarazioni che la dott.ssa Forleo non aveva fatto.

Anche il presidente del Tribunale, dott.,ssa Pomodoro, ha dato atto nella sua audizione che la dott.ssa Forleo aveva con lei subito chiarito dopo la puntata di Annozero che i riferimenti critici non riguardavano i colleghi di Milano (p. 25 della trascr.). La Presidente Pomodoro ha parlato, piuttosto, di uno stato di disagio soggettivo della dott.ssa Forleo, legato al non esaudimento delle richieste fatte per un rafforzamento del personale di cancelleria. Ha aggiunto la Presidente che questo stato di disagio soggettivo “non può che ripercuotersi come stato di disagio complessivo dell’ufficio all’interno del quale vi sono situazioni di questo genere” (p. 26 della trascr.).

Richiamo in proposito l’attenzione di codesta Commissione sulla lettera della stessa dott.ssa Forleo in data 27.11.2007 (all. 7), nella quale la collega documenta il rilevantissimo carico di lavoro che grava sul suo ufficio, tale da ben giustificare le sue richieste – peraltro non assecondate – sia di forme di esonero dall’assegnazione di altri affari sia di rafforzamento del personale di cancelleria. Richieste – va ricordato – che sono apparse così degne di attenzione da determinare una sollecitazione della Procura della Repubblica presso la Guardia di Finanza per un distacco temporaneo di un sottufficiale che potesse coadiuvare la segreteria della dott.ssa Forleo.

Risulta evidente che quel “disagio soggettivo” evocato dalla Presidente Pomodoro non può integrare i presupposti per una incompatibilità funzionale ed ambientale della dott.ssa Forleo.

Semmai il Consiglio dovesse orientarsi in questo senso, dovremmo mettere in conto un numero infinito di procedure ex art. 2 L.G., perchè la situazione descritta dalla dott.ssa Pomodoro è – ancora una volta – riproducibile praticamente in tutti gli uffici giudiziari italiani, specie quelli di rilevanti dimensioni, laddove i magistrati sono impegnati nella trattazione di procedimenti di grande complessità

Per mero scrupolo difensivo ricordo, comunque, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3651/2006, Sez. IV° ha stabilito, proprio in un caso di trasferimento d’ufficio all’interno di una sede giudiziaria, che l’incompatibilità ambientale, tale da giustificare il trasferimento di un dipendente pubblico “deve delinearsi ben al di là di un contrasto, ancorchè grave, tra impiegati, e tradursi in pregiudizio per l’ambiente di lavoro, compromettendone il funzionamento, senza che a ciò possa esservi altrimenti rimedio, ovvero determinando il discredito all’esterno” (all. 8).

E’ palese che nessun dato di fatto, relativamente alla situazione della dott.ssa Forleo all’interno del suo ufficio, integra – neppur da lontano – i requisiti che possano giustificare, un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.

4. Rimane da considerare l’ultima contestazione mossa alla dott.ssa Forleo con la comunicazione del 5.2.2008.

Ritiene questo difensore che ogni approfondimento al riguardo dovrebbe ritenersi precluso di fronte alla constatazione che la Commissione ha, con questo capo, contestato alla dott.ssa Forleo un illecito disciplinare, quello previsto dall’art. 2, comma 1 lett. c) Legge 269/2006, appunto in tema di indebita interferenza sull’attività giudiziaria di altri magistrati.

Sul punto si tornerà in prosieguo.

Ma a questo difensore preme, di nuovo, affrontare comunque il merito della contestazione poichè essa risulta infondata in fatto, nei termini addebitati alla collega.

Dalle audizioni, proprio, del dott. Fusco e del dott. Orsi, nonchè dalle loro deposizioni al PM di Brescia, risulta che il quadro concreto dei rapporti tra la dott.ssa Forleo da un lato, ed i pubblici ministeri dall’altro, era ben diverso da quello delineato nel capo di contestazione.

Quest’ultimo parla di un allarme della dott.ssa Forleo per un rallentamento delle indagini sulla “scalata BNL”; di un’insistenza del GIP per ricevere richieste di misure cautelari da parte della Procura; di accuse di insabbiamento.

La realtà dei fatti è assai più articolata.

Al di là del preciso racconto fatto dalla dott.ssa Forleo nelle sue audizioni davanti a codesta Commissione, il dott. Fusco ha ricordato che i contatti con la dott.ssa Forleo avvenivano sempre in occasioni “istituzionali”, quando ad esempio dovevano essere predisposte le copie di atti del procedimento, in quel momento depositati presso la cancelleria del GIP.

La preoccupazione della dott.ssa Forleo, manifestata ai colleghi della Procura, ruotava sempre sull’ovvia necessità per lei di organizzare la propria agenda di lavoro in maniera tale da poter dedicare il tempo idoneo ad esaminare le richieste dei PM nel processo sulle scalate bancarie. Il dott. Fusco in particolare, ha esemplificato questa legittima preoccupazione della dott.ssa Forleo con la necessità di evitare concomitanze con i suoi “turni arrestati”. Le anticipazioni fatte, quindi, dai PM alla dott.ssa Forleo affinchè si preparasse all’arrivo dei faldoni accompagnati dalle richieste della Procura sulle quali provvedere, non erano mai – perchè non lo potevano essere - anticipazioni generiche e vaghe ma sempre concrete e precise.

Lo stesso dott. Orsi, quando riferisce al collega Fusco delle preoccupazioni esternate dalla dott.ssa Forleo per aver visto l’on. D’Ambrosio in compagnia di alcuni PM (tra i quali lo stesso dott. Fusco), aggiunge di aver invitato la dott.ssa Forleo a “prepararsi” perchè quando lo stesso dott. Orsi sarà tornato dalle vacanze, le darà “da lavorare”.

La prospettiva di dover decidere, da parte della dott.ssa Forleo, su richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura non era quindi una prospettiva astratta, ma concreta.

E le domande rivolte dalla dott.ssa Forleo ai colleghi PM non erano affatto una forma di interferenza o di sollecitazione indebita, ma molto più semplicemente una richiesta di notizie, finalizzata a garantire alla dott.ssa Forleo la possibilità di organizzare il proprio lavoro d’ufficio. E tali richieste erano giustificate dal fatto che la stessa Procura aveva anticipato l’arrivo di richieste, il cui esame avrebbe comportato da parte del GIP un lavoro complesso e non di immediata risposta.

Ne discende, allora, che il comportamento della dott.ssa Forleo non è stato in alcun modo censurabile; non ha mai inteso essere una forma di interferenza rispetto alla Procura.

Lo stesso dott. Minale nella sua audizione ha ricordato un colloquio in occasione del quale la dott.ssa Forleo, a fronte di un ipotetico mutamento di opinioni della Procura circa l’opportunità di avanzare una richiesta di misura cautelare reale, non aveva manifestato alcun rilievo critico su questo mutamento di indirizzo della Procura, ma più semplicemente “del fatto che non fosse stato chiarito a lei questo cambiamento” (p. 9 della relativa trascr.).

E’ certamente vero che la dott.ssa Forleo ebbe a riferire, con preoccupazione, al dott. Orsi di aver incrociato, ai primi di settembre 2007, l’on. D’Ambrosio in compagnia di alcuni colleghi della Procura, tra i quali quelli titolari del processo sulle scalate bancarie. Così come è vero che il dott. Orsi la tranquillizzò poichè non era pensabile un qualsiasi significato oscuro in questo incontro.
Questo difensore non ha difficoltà a convenire su tale interpretazione, ben conoscendo la professionalità ed il rigore dei colleghi della Procura di Milano e del dott. D’Ambrosio.

Gli preme, al contempo, chiarire che il senso delle parole della dott.ssa Forleo riguardavano un profilo di inopportunità della presenza del dott. D’Ambrosio, alla luce delle pubbliche dichiarazioni di critica che l’ex Procuratore della repubblica aveva pronunciato rispetto al contenuto dell’ordinanza con la quale la dott.ssa Forleo aveva trasmesso al Parlamento la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo delle conversazioni telefoniche di alcuni parlamentari.

Quanto, poi, allo specifico episodio della telefonata del dott.Orsi alla dott.ssa Forleo il 17 ottobre 2007, essa va doverosamente inquadrata nel contesto in cui si svolse.

La dott.ssa Forleo aveva ricevuto quel giorno un proiettile in una busta a lei indirizzata; era comprensibilmente assai turbata per l’episodio, che faceva seguito alle numerosissime minacce epistolari già ricevute.

Avvertiva quel senso di isolamento, di cui poi parlerà durante la trasmissione Annozero, alla luce di quanto avvenuto a Brindisi. Era turbata, sul piano personale, per la mancata presenza accanto a lei del Procuratore Generale, che subito lei aveva informato di quanto accaduto.

Non era, in altri termini, la dott.ssa Forleo nelle condizioni psicologiche per un freddo controllo delle parole, soprattutto in una conversazione amichevole con un collega, come il dott. Orsi, verso il quale aveva stima e con il quale intratteneva rapporti assolutamente cordiali.

E’ quindi comprensibile che, in uno sfogo emotivo dettato dalla concitazione del momento, la dott.ssa Forleo abbia lamentato che l’indagine sulla scalata BNL sarebbe finita nel nulla; che lei avrebbe corso rischi gravissimi: ma tutto ciò senza alcun intento nè di interferenza sul lavoro della Procura nè tantomeno di accusa di colpevole inerzia.

Così inquadrata la vicenda, sulla base delle risultanze in atti, appare evidente che quello sfogo emotivo della dott.ssa Forleo, determinato dalla straordinarietà della situazione che in quel momento stava vivendo, non può costituire ragione per un trasferimento d’ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale e funzionale.

5. Dopo aver esposto le ragioni che dimostrano l’infondatezza, in via di fatto, delle contestazioni mosse alla dott.ssa Forleo, questo difensore ritiene comunque doveroso rappresentare i motivi che rendono comunque non applicabile al caso di specie un provvedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio ex art. 2 L.G.

Non è certo il caso di analizzare in questa sede in maniera approfondita la tematica del citato art. 2, poichè il Consiglio perfettamente conosce la materia avendo ad essa dedicato numerose puntuali risoluzioni.

Richiamo, in estrema sintesi, la deliberazione del 24.1.2007 laddove il Consiglio ha preso atto del “ridimensionamento dei poteri di ufficio del Consiglio” alla luce “dell’esperienza del primo periodo di applicazione della nuova normativa”. Esperienza che ha indotto il Consiglio a segnalare, nella citata risoluzione, al Ministro della Giustizia “l’opportunità di reintrodurre strumenti attivabili d’ufficio idonei ad attribuire al Consiglio, in sede di amministrazione della giurisdizione, un potere di intervento su situazioni oggettivamente pregiudizievoli della fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria ......... più incisiva e di maggiore portata di quello configurato dall’attuale art. 2 L.G.”.

Quel che conta è che il Consiglio ha, già nella delibera del 6.12.2006, integralmente ripresa nella successiva del 24.1.2007, rilevato che “l’area di operatività del trasferimento di ufficio in via amministrativa è stata in tal modo ampiamente ridotta e ricorre ora ........ esclusivamente quando la situazione presa in esame: a1)non risulti sussumibile in alcuna delle fattispecie disciplinari delineate dal decreto legislativo 109/2006 ovvero a2) non risulti riconducibile a comportamenti del magistrato”.

Tanto premesso – e ammettendo in via di mera ipotesi astratta che i fatti contestati alla dott.ssa Forleo fossero comprovati – è agevole osservare come rispetto ad essi non sia applicabile il provvedimento ex art. 2 L.G. per mancanza dei presupposti di operatività di detto istituto, come oggi legislativamente disciplinato.

Ed infatti:

a) Quanto alla contestazione oggetto della comunicazione 5.2.2008, la condotta contestata alla dott.ssa Forleo rientra, in tutto e per tutto, nella fattispecie astratta di illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1 lett. c) L. 24.10.2006 n. 269, laddove si tipicizza come illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni “l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato”.

Basta leggere per convincersene il tenore testuale della contestazione mossa da codesta Commissione, laddove è scritto che “la Sua interferenza sulla condotta di una delle parti del procedimento in ordine al quale ella avrebbe dovuto adottare decisioni .......”, per constatare come la Commissione abbia contestato, ai fini di un’eventuale applicazione dell’art. 2 L.G., un fatto pacificamente costituente, in via astratta, un’ipotesi di illecito disciplinare del magistrato.

Ne discende quindi, senza necessità di ulteriore argomentazione sul punto, che non ricorrono i presupposti per l’applicabilità di un provvedimento amministrativo di trasferimento officioso.

b) Quanto ai fatti contestati da codesta Commissione alla dott.ssa Forleo nella prima comunicazione del 4 dicembre 2007 (capi A e B) è agevole rilevare che entrambe le contestazioni concernono “comportamenti” della dott.ssa Forleo certamente dipendenti – nella prospettazione dell’addebito – da “colpa” della dott.ssa Forleo medesima.

Anche qui è sufficiente leggere il tenore testuale delle contestazioni mosse da codesta Commissione per constatare l’assunto sopra enunciato.

A proposito del capo A) la Commissione ha contestato alla dott.ssa Forleo che “le sue affermazioni, che hanno creato un clima di allarme e di sospetto nella pubblica opinione, si sono rilevate del tutto prive di riscontro ........ a tal punto da far emergere una suo comportamento non consono alla funzione svolta e tale da compromettere il prestigio, la credibilità e l’autorevolezza necessaria per l’adeguato esercizio delle sue funzioni”.

Quanto al capo B), la Commissione ha contestato alla dott.ssa Forleo con riferimento all’intervento svolto nel convegno delle Camere Penali di Milano, che “tali dichiarazioni, da lei non documentate in alcun modo e risultate destituite di fondamento, hanno determinato grave nocumento all’immagine dell’ufficio e profondo disagio tra i suoi colleghi”.

Ancora, e conclusivamente, la Commissione ha contestato, con riferimento a tutti i comportamenti della dott.ssa Forleo presi in esame, che “nei fatti sopra indicati emerge, oltre alla descritta inesattezza e interpretazione distorta di fatti e circostanze, una sottovalutazione delle conseguenze delle sue dichiarazioni in ordine ai gravi e infondati allarmi suscitati nella pubblica opinione”.

Dalla stessa formulazione dei capi di contestazione mossi alla dott.ssa Forleo nell’ambito della presente procedura ex art. 2 L.G., risulta evidente che essi non possono trovare legittimo ingresso in tale procedura.

Si tratterebbe – se le contestazioni fossero fondate – di un tipico esempio di quei “comportamenti colpevoli” di un magistrato, non riconducibili a fattispecie disciplinari, per i quali lo stesso Consiglio ha già riconosciuto la non operatività dell’attuale art. 2 L.G., tanto da sollecitare l’introduzione di nuovi strumenti di intervento amministrativo che allo stato sono preclusi.

Lo ha scritto il Consiglio nella risoluzione del 6.12.2006, par. 4: “è, naturalmente possibile che una determinata vicenda non integri il presupposto di cui all’art. 2 L.G. e, allo stesso tempo, non risulti riconducibile ad una delle figure di illecito disciplinare delineate dal catalogo introdotto dal D. Lgvo 23 febbraio 2006 n. 109: in tale ipotesi la pratica dovrà essere archiviata, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare ai sensi dell’art. 2 L.G., come modificato dal D. Lgvo n. 109/2006”.

E’ stato quindi lo stesso Consiglio a indicare quale debba essere la decisione da assumere nel caso in cui una procedura ex art. 2 L.G. sia stata avviata a carico di un magistrato per “Comportamenti” riconducibili a colpa del magistrato, ma non costituenti illecito disciplinare: l’archiviazione della procedura ex art. 2 L.G.

Pare evidente a questo difensore che le situazioni contestate alla dott.ssa Forleo ai capi A) e B) della comunicazione 4.12.07 rientrino, in tutto e per tutto, nell’ipotesi ora delineata.

Se le contestazioni alla dott.ssa Forleo fossero fondate, ci troveremmo di fronte a condotte intenzionali del magistrato qualificabili come colpevoli, e quindi a priori non suscettibili di essere valutate nell’ambito della procedura ex art. 2 L.G.

In conclusione, questo difensore osserva che, anche dando, per assurdo, provata la sussistenza degli addebiti mossi alla dott.ssa Forleo, la loro valutazione non può legittimamente essere finalizzata ad un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale di natura amministrativa.

Di conseguenza si chiede – anche sotto tale profilo – l’archiviazione della pratica.

6. Per mero scrupolo defensionale va affrontato un ultimo profilo per dimostrare la non applicabilità alla dott.ssa Forleo di un provvedimento di trasferimento ex art. 2 L.G.

Va ricordato, infatti, che tale trasferimento può essere adottato “quando per qualsiasi causa indipendente da colpa” il magistrato non possa svolgere le proprie funzioni nella sede occupata “con piena indipendenza e imparzialità”.

Nessuna delle condotte contestate alla dott.ssa Forleo incide su questi due valori.

Non esiste alcuna correlazione possibile tra le esternazioni contestate alla dott.ssa Forleo, durante il programma Annozero o ad organi di informazione, o durante il convegno delle Camere Penali di Milano, e un qualsiasi conseguente deficit di indipendenza e imparzialità, che possa aver attinto il magistrato.

Se è consentita una “battuta”, tutto al contrario queste esternazioni evidenziano un “surplus” di indipendenza della dott.ssa Forleo!

D’altro canto, non a caso la Commissione, nel formulare le contestazioni alla dott.ssa Forleo, ha utilizzato concetti perfettamente riconducibili alla vecchia formulazione dell’art. 2 L.G., ma non altrettanto sussumibili alla vigente fattispecie.

In particolare nel capo A), comunicazione del 4.12.2007, si addebita al magistrato un comportamento “tale da compromettere il prestigio, la credibilità e l’autorevolezza necessaria per l’adeguato esercizio delle sue funzioni”. Formula certamente propria se si discutesse dell’applicazione del previgente art. 2, ma non più adeguata alla luce della nuova normativa come riconosciuto dallo stesso Consiglio nella risoluzione del 6 dicembre 2006, par. 1, laddove ha testualmente scritto: “elementi distintivi tra i diversi testi della disposizione di cui all’art. 2 L.G. sono rappresentati, da una parte, dalla sostituzione dell’espressione «amministrare giustizia» con il riferimento allo svolgimento delle funzioni («svolgere le proprie funzioni») e dall’altra, dall’abbandono del richiamo al prestigio dell’ordine giudiziario in favore della formula «con piena indipendenza e imparzialità»”.

Quindi, anche affrontando il problema sotto questo specifico angolo visuale, si impone, ad avviso di questo difensore, l’archiviazione della procedura ex art. 2 L.G. nei confronti della dott.ssa Forleo poichè i fatti a lei contestati – quand’anche fossero dimostrati (cosa che non è) – non rientrano nell’ambito applicativo del vigente art. 2 L.G.

7. Sia consentito a questo difensore spendere ancora qualche parola finale sulla vicenda.

Si tratta di una procedura ex art. 2 contrassegnata da una oggettiva anomalia, che si vuol segnalare senza alcun intento polemico, ma per una puntuale ricostruzione dei fatti.

Il fascicolo in esame è stato aperto, con giustificata urgenza, dalla Commissione in un’ottica che era – nè poteva essere altrimenti – quella di una pratica in cui la dott.ssa Forleo risultava vittima, e non autrice, di comportamenti indebiti altrui.

La prima audizione della dott.ssa Forleo si giustificava solo in quest’ottica.

Subito dopo, però, la pratica è diventata oggettivamente “contro” la dott.ssa Forleo, come poi attestato dalle due comunicazioni del 4 dicembre 2007 e del 5 febbraio 2008.

Alla dott.ssa Forleo è stato formalmente contestato di aver creato, con le sue dichiarazioni, un clima di “gravi e infondati allarmi nella pubblica opinione”, come si legge nella parte finale della comunicazione del 4 dicembre 2007.

Invece, la dott.ssa Forleo ha esercitato suoi diritti, addirittura riconosciuti a livello costituzionale, quale la facoltà di rivolgersi alle competenti Autorità di Polizia e giudiziaria per denunciare fatti da lei ritenuti costitutivi di reato ai suoi danni, e il diritto alla manifestazione delle sue opinioni.

Sulle sue denunce la dott.ssa Forleo ha mantenuto il doveroso riserbo, mentre altri non lo hanno fatto, fornendo alla stampa informazioni dettagliate sul contenuto di quanto denunciato dal magistrato.

La dott.ssa Forleo ha doverosamente riferito nella sua prima audizione di fronte a codesta Commissione, e su sollecitazione della medesima, quanto da lei denunciato alle competenti Autorità.

A distanza di pochi giorni da tale audizione, la dott.ssa Forleo ha visto pubblicato pressochè integralmente su un giornale a tiratura nazionale il testo della sua audizione, testo di cui lei nemmeno disponeva.

E’ difficile, allora, accettare l’addebito di aver, lei, creato un clima di allarme infondato nell’opinione pubblica, sulla base di esternazioni in una trasmissione televisiva, durante la quale aveva segnalato “inquietanti circostanze” che vedevano coinvolti uomini delle istituzioni: circostanze da lei già riferite alle competenti Autorità.

Mai nelle sue esternazioni la dott.ssa Forleo ha chiamato in causa uomini politici o delle istituzioni, addebitando loro di aver ostacolato o esercitato pressioni di vario genere rispetto allo svolgimento della sua attività giurisdizionale.

Se altri hanno costruito in proposito un “teorema”, questi altri ne hanno piena responsabilità, che non può ricadere in alcun modo sulla dott.ssa Forleo.

Gli addebiti contestati nella presente procedura alla dott.ssa Forleo non hanno alcuna possibile correlazione, neppure in via astratta, con la misura di un trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale.

Quale riflesso di incompatibilità con l’esercizio di funzioni giudicanti monocratiche hanno le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Forleo?

Nessuno.

Quale riflesso di incompatibilità tali esternazioni o comportamenti hanno con l’esercizio delle funzioni giudiziarie della dott.ssa Forleo a Milano?

Nessuno.

Per quale motivo la dott.ssa Forleo sarebbe “incompatibile” a Milano, e non a Torino, Roma, Napoli, etc.?

Non c’è risposta a questa domanda, perchè non può esservi data l’erroneità di tutta l’impostazione di una procedura ex art. 2 L.G. applicata alle vicende in esame.

La dott.ssa Forleo ha sempre riscosso apprezzamento nell’ambiente giudiziario e forense per le doti professionali dimostrate (che certamente non escludono, come per qualsiasi altro magistrato, margini di errori).

Nel parere per la promozione a magistrato di appello il Consiglio giudiziario di Milano ha attestato, non un secolo fa, ma il 31 marzo 2005, che la dott.ssa Forleo ha “un carattere schietto e particolarmente determinato”; è capace di instaurare “con i colleghi rapporti schietti ma improntati ad assoluto rispetto”.

Riesce difficile davvero pensare che improvvisamente la dott.ssa Forleo si sia trasformata in un magistrato responsabile di creare disagio nel suo e negli altri uffici milanesi, nel foro milanese, nel personale di cancelleria, al punto da aver perso nel suo lavoro connotati di piena indipendenza e imparzialità, da richiedere un suo trasferimento d’ufficio!

Per tutte le ragioni sopra esposte il sottoscritto difensore chiede a codesta Commissione l’archiviazione della procedura ex art. 2 L.G. avviata nei confronti della dott.ssa Mariaclementina Forleo.

Con ossequio.

Torino, 28 marzo 2008

Maurizio LAUDI


6 commenti:

Anonimo ha detto...

IN BOCCA AL LUPO!
Forza Mariaclementina, sei la più forte! Oltre ad essere la più brava naturalmente!
b.

Anonimo ha detto...

"Osservando come lavorano e come vivono Felice Lima, Luigi De Magistris e Clementina Forleo si ha la certezza che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino siano vivi in altri Uomini e Donne delle Istituzioni. L´unica arma per non spegnere la loro voce e non far vincere il silenzio e l´indifferenza consiste nel denunciare con chiarezza cio´ che sta accadendo. La speranza e´ che chi ricopre importanti ruoli istituzionali batta un colpo per contrastare questa negazione nei fatti delle radici della nostra Costituzione."
[Marco Bertelli]

tratto dal blog 19luglio1992

Aldo Pecora si esprime in termini analoghi nella sostanza, rispetto alle novita' degli ultimi giorni.
Peraltro assisteremo prestissimo all'ennesimo assalto a Woodcock, gia' pluriispezionato, pluriingadato (disciplinarmente) e pluriprosciolto (ma forse solo perche' in fondo Corona, Vittorio Emanuele, Salvo Sottile non erano cosi' importanti come i personaggi lambiti dalle altre inchieste, o perche' i loro fatti erano davvero assai imbarazzanti per questioni di gossip e la popolazione lucana si strinse al PM con inaspettata energia...)

Facciamo anche attenzione alle archiviazioni di questi giorni (Arcangioli, Mastella et similia).
Ho letto da qualche parte un commento che dava alle archiviazioni il senso dell'"invito a tacere" : non si processa cosi' non se ne parla, non se ne deve parlare.

Tutto questo mentre tanta parte sana del Paese si indigna un po' piu' forte, specie perche' finalmente si e' accorta - ahime' -di essere stata "disinnescata" dal vigente sistema elettorale, che nessuno ha veramente voluto cambiare, e che lo scenario che si presenta per il futuro e' problematico assai.

Ci deve essere pero' un modo per riportare il Paese e prima di tutto gli uomini delle istituzioni al rispetto della legge, visto che nessuno avverte il pudore di lasciare il campo quando viene scoperto a violarla (tanti, troppi sono gli esempi che si moltiplicano in questi ultimi tempi, Bolzaneto su tutti). E ne mortificano la Nazione e gli uomini "semplici" - e non sono pochi! - hanno scelto e scelgono ogni giorno di vivere nell'ossequio delle regole.

Anonimo ha detto...

La vicenda sembra destinata ad una conclusione già delineata, di questo passo.

Non ci si illuda per iniziative giudiziarie apparentemente a favore.

Propongo la costituzione di un "comitato pro de Magistris-Forleo" con lo scopo di affermare che i due magistrati sono persone per bene che hanno agito in coscienza e con il fine di far rispettare la legge.

Il comitato rappresenterebbe le centinaia di personalità e di cittadini aderenti che hanno manifestato la loro solidarietà ed il loro sostegno nei confronti dei due magistrati in questione.

(Si, proprio lui)

Anonimo ha detto...

Probabilmente la conoscete tutti ma comunque, per sicurezza, Ve la racconto.

Un accanito fumatore decise di farsi frate: la sua più grande preoccupazione era di non riuscire a stare senza fumare durante la lettura del Breviario; appena entrato nel convento, andò dal Padre Priore e chiese: "Mentre prego, posso fumare"?
Il Priore rispose di no ed il frate se ne andò sconsolato.
Nel pomeriggio, mentre pregava nel chiostro, vide un altro frate che fumava beatamente, leggendo il breviario; gli si avvicinò e, tutto preoccupato, gli disse:
"Attento, se ti vedesse il Padre Priore che stai fumando mentre preghi ti rimprovererebbe".
"Perché"? rispose l'altro frate, "Io gli ho chiesto il permesso e me lo ha dato"!
"Ed allora perché a me lo ha negato"?
"Ma tu come glielo hai chiesto"?
"Gli ho detto: pregando, posso fumare"?
"Per forza che te lo ha negato! Io gli ho chiesto: fumando, posso pregare? E lui mi ha detto di sì"!

IPOTIZZO, VISTA LA DIVERSITA' DELLE RISPOSTE ALLE SOMMARIE INFORMAZIONI RESE A BRESCIA ED A PALAZZO DEI MARESCIALLI, CHE DA UNA PARTE LE DOMANDE SIANO INIZIATE CON PREGANDO, DALL'ALTRA CON FUMANDO!

Però il differente esito
al frate poteva solo far del bene (ai polmoni),
alla dott.ssa Forleo può far solo del male (al fegato).

Anonimo ha detto...

Ma qualcuno sa la storia personale del magistrato Negro? (in Calabria a combattere la mafia da giovanissimo e prima con diverse case di proprietà distrutte dalla mafia per minacciare le azioni anti mafia che uno dei genitori?) .. in sostanza chi equipara il magistrato Luigi de Magistris e sopratutto Forleo con Falcone, poi perchè non rende questo paragone anche con lo stesso magistrato che indagava la Forleo e ora si trova ad essere indagato? .. In buona sostanza ma come diavolo fate sti paragoni se neanche conoscete le persone e il loro agire? e sopratutto ma come osate infangare l’onore di giudici santi come Falcone e Borsellino con paragoni comunque assolutamente inadatti?

Anonimo ha detto...

La Dottoressa Forleo ha tutto la mia approvazione e solidarietà, che sono, purtroppo, ben poca cosa, ma desidero esprimerle comunque.
Gaio Costarelli