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lunedì 6 luglio 2020

L'Onorevole Pignatone


Di qualche minuto fa  una nota dei legali del dott. Luca Palamara che lamentano il lancio di notizie tendenziose proprio alla vigilia della celebrazione del suo procedimento disciplinare. 
E’ la cd stampa amica, ex amica anche di Luca Palamara,  ad accanirsi sulla probabile vittima, unica e sacrificale,  del correntismo massonico imperante. 
Nulla sappiamo dei fatti che in concreto vengono attribuiti ad dott. Luca Palamara,  ma troviamo comunque singolare  il tempismo, quasi a voler distogliere l’incolpato dalla concentrazione necessaria ad organizzare la sua difesa che, come da lui stesso annunciato, sarà “a tutto campo”.
Se ne coglie un accenno proprio nel comunicato odierno  che rivela fatti scandalosi, se provati.

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mercoledì 2 giugno 2010

Ma ci siete o ci fate?




di Marco Travaglio
(Giornalista)





da Il Fatto Quotidiano dell’1 giugno 2010


Il dibattito parlamentare sulla legge bavaglio Al Fano è meglio del cabaret, anche perché è tutto gratis.

Da due anni, da quando B. temeva l’uscita di intercettazioni che avrebbero svelato il quarto segreto di Fatima (perché alcune ministre sono ministre), va in scena la seguente pantomima: il governo di un noto corruttore ed evasore, amico di mafiosi e papponi, commissiona al suo Guardasigilli-portaborse e al suo onorevole-avvocato una legge che favorisce mafiosi, papponi, corruttori, evasori e, siccome la legge è uguale per tutti, anche truffatori, scippatori, rapinatori, spacciatori, sequestratori, stupratori e assassini.

Li immunizza dal rischio sia di essere scoperti e puniti, sia di finire sui giornali per quello che sono.

Basterebbe ricordare il mandante, gli esecutori materiali e l’utilizzatore finale della legge anti-intercettazioni per capirne il movente.

Basterebbe ricordare come si è giunti a incastrare B. nei suoi vari processi per rendersi conto che è tagliata su misura di quei precedenti per evitare che si ripetano: l’articolo Mills, il comma D’Addario, il preambolo Trani, il codicillo Mediaset, il cavillo Dell’Utri, l’inciso Saccà.

Ma ricordare queste cosette non si può, se no la gente capisce tutto, compresi i beoti che han votato B. bevendosi la superballa della “sicurezza” pensando alla propria, mentre lui pensava alla sua.

Dunque ecco assieparsi intorno alla legge Al Nano un termitaio di opinionisti un tanto al chilo, giuristi per caso, scalatori di discese, sfondatori di porte aperte, statisti di chiara fama ma soprattutto fame: tutti intenti a commentarla in punto di diritto e in punta di forchetta, a prescindere, fingendo che davvero serva a tutelare la privacy, la reputazione e il segreto investigativo, e non a salvare le chiappe a B. e alla sua banda larga (secondo Pigi Battista, per dire, la legge la fanno per Francesca, la massaggiatrice della ripassata a Bertolaso).

All’inizio Al Fano restrinse il novero dei reati “intercettabili”.

E tutti a meravigliarsi: ohibò, ma così non s’intercetta più per corruzione, per frode fiscale e per i reati-fine tipici dei mafiosi.

Oh bella, ci voleva tanto a capire che la legge è fatta apposta?

Ponzio Napolitano convocò Angelino Jolie per una bella lavata di capo, pardon un “alto monito del Colle”, e lo rimandò indietro a caccia di “una riforma condivisa”.

Nessuno osò obiettare che gli unici a condividerla sono i criminali.

Il Guardagingilli tentò di occultare movente e mandante con un’altra versione: s’intercetta per tutti i reati ora intercettabili, ma solo in presenza di “gravi indizi di colpevolezza”, cioè s’è già scoperto il colpevole, cioè mai.

Il solito esercito di ipocriti ricadde dal pero: ohibò, imporre i gravi indizi di colpevolezza è come dire che non si intercetta più.

Ma va? Chi l’avrebbe mai detto.

Il premier fa di tutto per comunicarci che è pronto a tutto, anche a mandare impuniti migliaia di delinquenti comuni, pur di nascondere i reati suoi e degli amici degli amici. Ma nessuno gli dà retta e si continua a disquisire di commi e sottocommi, emendamenti e subemendamenti per “migliorare” la legge.

Al Fano, esausto, fa uscire i gravi indizi di colpevolezza dalla porta e li fa rientrare dalla finestra.

Riecco la falange dei finti tonti. “Ancora un piccolo sforzo”, dice il Pd. “Fuochino, via la norma transitoria sui processi in corso e ci siamo”, dicono i finiani, impegnatissimi a limitare i danni di una legge della loro stessa maggioranza.

L’Anm chiede “tre cose semplici: niente limite di 75 giorni, niente divieto per le ambientali, niente competenza ai tribunali collegiali. Poi la legge va bene”.

Hai detto niente: così non resta più nulla. E che la fanno a fare, la legge contro le intercettazioni, se non abolisce le intercettazioni?

Tutto è pronto per la comica finale: Veltroni, il Pd e Ciampi chiedono a Berlusconi di fare piena luce sulle stragi.

Certo, come no. Quello che, alla domanda “dove ha preso i soldi?”, si avvalse della facoltà di non rispondere, ora dovrebbe dire la verità sulle stragi. Magari s’intercetta da solo mentre la dice. Ma questi ci sono o ci fanno?




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domenica 23 maggio 2010

Legge bavaglio: Liberi di dire no





di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)






da Il Fatto Quotidiano del 23 maggio 2010


Tanti anni fa Sofocle scrisse di Antigone, di suo fratello Polinice, morto in battaglia, della legge emanata dal reggente di Tebe, Creonte, che vietava di seppellirlo: nemico dello Stato, doveva restare preda dei corvi.

Ma Antigone lo seppellì e, processata e condannata, spiegò a Creonte che quella era una legge degli uomini e che però ci sono altre leggi, a queste superiori; e che lei di quelle temeva il giudizio e a quelle aveva obbedito.

Nei miei anni di magistrato ho vissuto spesso questo conflitto; e sono felice di non doverlo vivere ora, chiamato ad applicare una legge vergognosa, emanata da una classe dirigente arrogante e tremebonda, impegnata in una lotta disperata per l’impunità e la sopravvivenza.

Sono felice di essere libero di non rispettare la legge, di poter dire al giudice che mi processerà per aver raccontato ai cittadini i delitti commessi da quelli stessi che vogliono impedirmi di raccontarli, che sì, è vero, ho violato la legge di B, di Alfano, di Ghedini, dei tanti volenterosi protettori di capi e sottocapi colti con le mani nel sacco; ma che questa legge è ingiusta.

Sono felice di poter chiedere al mio giudice di non condannarmi, perché la legge-bavaglio è contraria ai principi della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Sono felice di potergli chiedere il rinvio della legge alla Corte costituzionale perché, ancora una volta, sia evidente il disprezzo di B&C per i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Sono felice di poter chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, se mai sarà necessario (prima dovrei essere condannato), di dichiarare che questa legge è contraria alla Carta dei Diritti.

E, alla fine, sarò felice anche se fossi condannato; perché con me saranno condannati centinaia di giornalisti, di direttori, di editori.

E sarà questa la prova più evidente di quella verità ostinatamente negata da B&C anche dopo la pubblicazione (la pubblicazione, vedete?) delle intercettazioni di Trani, quando B. spiegava che a lui (a lui) non piaceva Annozero e che quindi nessuno (nessuno) avrebbe più dovuto vedere questa trasmissione: è una dittatura quella in cui Antigone deve ancora scegliere tra leggi dello Stato e leggi a queste superiori.

Forse da qui inizierà il cambiamento.



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venerdì 7 maggio 2010

Giurista per caso: La difesa della Costituzione e la nuova legge sulle intercettazioni.




di Francesco Siciliano
(Avvocato del Foro di Cosenza)





E’ da poco passata la ricorrenza della liberazione e dell’inizio del nuovo cammino democratico dell’Italia consacrato nella Costituzione Repubblicana.

Di tale appuntamento, in una “nuova e peculiare” rappresentazione mediatica si ricordano i messaggi a reti unificate delle più alte cariche dello Stato e, la ricorrenza, in entrambi della rivendicazione del valore della lotta per la libertà del popolo italiano. In uno con i valori della resistenza sono stati richiamati i valori fondanti di quella lotta per la liberazione consacrati poi, si è detto, nella Costituzione.

E’ sempre di questi giorni una nuova battaglia, si dice, in difesa, proprio della Costituzione Repubblicana, dei deputati e senatori del Popolo della Libertà e con essi del Ministro AlFano.

Il Ministro e i predetti legislatori del Popolo della Libertà e della Lega Nord stanno, infatti, conducendo una epica battaglia in difesa dell’art. 15 della Costituzione Repubblicana.

Proprio il Ministro in alcuni dibattiti televisivi ha spiegato la necessità, in difesa della libertà consacrata nell’art. 15 Cost., della nuova legge sulle intercettazioni telefoniche.

La nuova legge si apprende dovrebbe limitare l’uso eccessivo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte oggi dal potere inquirente, che finiscono per attentare alla Costituzione ed ai diritti ivi consacrati.

Posta quindi sul piano giuridico la questione si tratta di capire, sempre da giurista per caso, cosa e in che modo, effettivamente, sia tutelato dall’art. 15 della Costituzione.

Prima di addentrarci in tale tentativo di spiegazione, giova ribadire, che la Carta Costituzionale và, ovviamente letta, in un’ottica di Padri Costituenti che, attraverso molte previsioni, tendevano a stabilire e tutelare diritti dei cittadini e potestà dei pubblici poteri in contrapposizione agli anni della scelta dittatoriale del ventennio fascista.

L’art 15 della Costituzione, richiamato quale faro della battaglia in difesa della Costituzione non del popolo viola ma del popolo della libertà, prevede espressamente “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Ogni avveduto costituzionalista, a proposito delle origini di tale diritto ha avuto modo di osservare che un primo riconoscimento si è avuto a seguito della rivoluzione francese quando l’Assemblea Nazionale nel 1790 proclamò l’inviolabilità della libertà di corrispondenza, riconoscendo così ad essa una garanzia anche nei confronti di ingerenze da parte dei pubblici poteri. In commento all’art. 15 della Costituzione, può dirsi, che essa libertà e segretezza della corrispondenza (intendendo per questa ogni forma di comunicazione anche, ovviamente, più moderna dal punto di vista tecnologico: telefono, posta elettronica, messaggistica, p2p) è consacrato quale diritto inviolabile dell’individuo (cittadino, straniero, apolide) ricavabile espressamente dall’art. 2 della Costituzione.

Allo stesso modo, può dirsi, che la libertà in esame (la quale tutela i modi attraverso cui la persona si pone in relazione con altri soggetti) rappresenta, al pari della libertà domiciliare garantita dall’art. 14, “un ampliamento e una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona umana sanzionato dall’articolo 13 Cost.”, “l’una garantendo alla persona un certo ambito spaziale, l’altra garantendo una delle forme più dirette ed immediate di collegamento della persona con il mondo esterno”.

Nonostante che la libertà di corrispondenza di cui all’art. 15 e quella di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 abbiano la stessa natura, trattandosi in entrambi i casi di una comunicazione di idee e notizie da un soggetto a un altro, la diversa disciplina dettata dalle due norme comporta che la prima non possa essere considerata come una mera “sottospecie” della seconda.

La particolare tutela accordata dalla Costituzione alla libertà in esame riflette la sua appartenenza ai principi “supremi” sottratti alla revisione costituzionale (cfr Commentario Costituzione, UTET, Digesto Pubblicistico).

Diverso è il caso della previsione della possibile limitazione di tale libertà con atto motivato dell’autorità giudiziaria (i Padri Costituenti e molti costituzionalisti sottolineano l’assoluta garanzia che la Costituzione ha voluto offrire a tale libertà rispetto a quella personale - art. 13 Cost. - e di domicilio – art. 14 Cost. - atteso che per la libertà della corrispondenza non è in alcun modo previsto un intervento autonomo e preventivo della polizia essendovi una riserva assoluta a favore della giurisdizione e della legge quanto alle ipotesi in cui la giurisdizione può limitarla).

La Costituzione, quindi, prevede un solo potere dello Stato (va detto che gli organi di polizia quando non agiscono su mandato dell’autorità giudiziaria - Polizia Giudiziaria - agiscono quale Polizia Amministrativa espressione cioè dell’Amministrazione dello Stato – Governo) quello Giudiziario quale potere legittimato, con atto motivato, a limitare la libertà e la segretezza della corrispondenza.

E su tale possibilità la Corte Costituzionale – unico organo deputato a valutare la coerenza tra la legge ordinaria e la Costituzione – chiamata a decidere su norme del Codice di Procedura penale in tema di intercettazioni e acquisizione di tabulati, ha avuto modo di affermare che «nell’art. 15 della Costituzione “trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 della Costituzione, e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale” (v. anche sent. n. 120 del 1975, sent. n. 98 del 1976, sent. n. 223 del 1987, sent. n. 366 del 1991). L’art. 266 c.p.p. e, più in generale, le disposizioni contenute nel capo quarto, del titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale costituiscono un’attuazione per via legislativa dei predetti principi, che, al pari delle norme similari previste nel codice di rito previgente, stabilisce una disciplina complessiva delle intercettazioni telefoniche in relazione ai poteri d’indagine a fini di repressione penale e alla loro utilizzabilità come mezzi di prova in giudizio. Più precisamente le anzidette disposizioni stabiliscono i li miti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche (art. 266 cod. proc. pen.), i presupposti e le forme dei provvedimenti che ne dispongono l’effettuazione (art. 267 cod. proc. pen.), lo svolgimento puntuale delle conseguenti operazioni (art. 268 cod. proc. pen.), i modi e i limiti di conservazione della documentazione delle intercettazioni stesse (art. 269 cod. proc. pen.) e, infine, l’utilizzabilità di queste ultime in altri procedimenti e i relativi divieti (artt. 270 e 271 cod. proc. pen.). Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica rispondono all’esigenza costituzionale per la quale l’inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l’inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 della Costituzione). In altri termini, il particolare rigore delle garanzie previste dalle disposizioni prima citate intende far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche, al fine di salvaguardare l’inviolabile dignità dell’uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni ……………. Ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie appena ricordato - che esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell’autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti) - pone un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l’acquisizione in giudizio del tabulato, contenente l’indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile ...» (cfr Corte cost., 11/03/1993 n. 81).

La questione, appena accennata, sembra quindi potersi meglio inquadrare, da giurista per caso, nel quadro dei precetti Costituzionali, dei diritti da tutelare e nelle libere scelte del legislatore.

L’art. 15 Cost non attiene precipuamente alla privacy (rectius: riservatezza) dei cittadini essendo questa regolata e riconosciuta unanimemente dall’art. 2 Cost, né, tantomeno, le intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte, oggi, sulla base delle norme del codice di procedura penale, costituiscono una violazione dell’art. 15 Cost atteso che, esso, prevede espressamente quel potere della giurisdizione.

Le modalità ed i limiti con cui l’autorità giudiziaria può disporre limitazioni della liberta e segretezza della corrispondenza (intercettazioni) possono legittimamente essere determinati dal legislatore il quale ben può delimitare i casi e la durata delle stesse.

Ciò facendo, tuttavia, il legislatore non muta in alcun modo la previsione costituzionale di riserva della giurisdizione quanto, invece, stabilisce un bilanciamento “tra due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 della Costituzione, e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale” (v. anche sent. n. 120 del 1975, sent. n. 98 del 1976, sent. n. 223 del 1987, sent. n. 366 del 1991) (Corte Costituzionale) e, allo stesso modo, compie scelte di politica criminale comprimendo, ovvero dilatando, un metodo di indagine del potere giudiziario – unico potere diverso dalla polizia che già oggi non può autonomamente intercettare – nella scoperta e repressione dei reati.

Il Popolo Viola, insomma, può tirare un sospiro di sollievo nessuna difesa della Carta da parte del Popolo della Libertà e del Ministro ma legittimo esercizio del potere legislativo con le sue scelte nel bilanciamento degli interessi: circoscrizione di alcuni strumenti di indagine e più riservatezza per i cittadini, tutela, tuttavia, non estesa ad atti della vita privata (baci storie d’amori e paparazzi) ma ad intrusioni nella riservatezza che derivano da indagini tese all’accertamento di reati penali.




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martedì 15 settembre 2009

Le intercettazioni telefoniche e gli “evidenti indizi” di colpevolezza






di Michele Leoni
(Giudice del Tribunale di Forlì)





La norma del disegno di legge 1611 (che contiene il nuovo testo sulle intercettazioni telefoniche e che il Parlamento dovrebbe discutere in autunno), secondo la quale solo in presenza di “evidenti indizi di colpevolezza” si potrebbe procedere a intercettazioni, salvi i casi di reati particolarmente gravi (quelli di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., ossia mafia, terrorismo, prostituzione minorile e altri) per i quali basterebbero sufficienti indizi di reato, ha sollevato obiezioni critiche piuttosto ovvie.

Anzitutto ci si è chiesti come lo stesso presupposto che sta alla base di una misura cautelare e anche di una sentenza di condanna, ossia gli evidenti (rectius, gravi) indizi di colpevolezza, possa essere, nel contempo, quello che consente l’inizio di un’attività di ricerca della prova.

In effetti è un nonsense. Se già vi è una persona gravemente indiziata, che bisogno c’è, ormai, di intercettarla?

E inoltre, occorre che vi sia già un indiziato grave per intercettare altre persone?

Secondo quale logica si potrebbe intercettare una persona non indiziata solo se vi è già una persona indiziata?

Quale principio si nasconderebbe dietro questa regola?

Non v’è traccia di un simile principio nel sistema penale, e tanto meno nella Costituzione. Non dovrebbe quindi essere così.

Qui già si annida un vizio di ragionevolezza.

Ma per capire meglio, è bene spostare la questione su un piano un po’ più tecnico.

Partiamo da una considerazione semplice. Come detto, l’ammissibilità delle intercettazioni viene graduata assumendo presupposti diversi, la colpevolezza (per i reati meno gravi) e il fatto-reato (per i reati più gravi). Ossia, presupposti eterogenei.

Sappiamo tutti che la colpevolezza è un dato soggettivo che riguarda la persona, il reato un dato ontologico che si identifica nel fatto.

La Corte Costituzionale, è bene ricordarlo, in una sentenza ormai storica (richiamata più volte dalla stessa Corte nella propria giurisprudenza sulle intercettazioni), la n. 34 del 1973, ha affermato che nell’art. 15 della Costituzione “trovano protezione due distinti interessi, quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale”.

Il bilanciamento, quindi, è fra tutela della privacy e necessità di reprimere reati, ossia fatti.

La stessa Corte Costituzionale, di recente (sentenza n. 455 del 2006), in relazione ad alcune norme di procedura penale (ammissione al patteggiamento, proroga delle indagini), ha poi ricordato che “il trattamento (processuale) più o meno rigoroso da riservare alle singole fattispecie criminose” deve essere “connesso all’allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale”.

Il sindacato di legittimità costituzionale, ha aggiunto la Corte, potrà qui intervenire “allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione”.

Bene. Va da sé che una rapina genera lo stesso allarme sociale a prescindere dal fatto che già si sappia chi potrebbe essere il colpevole o non lo si sappia.

Anzi, fino a quando un criminale resta ignoto, l’allarme sociale dovrebbe essere maggiore.

Com’è possibile allora agganciare il livello di allarme sociale destato dal reato a una circostanza estrinseca ed eventuale quale l’individuazione di un indiziato grave?

Significherebbe affermare che, prima di questa individuazione, l’allarme sociale era minore. Qui la logica va a farsi benedire.

Se il fatto reato è quello, l’allarme sociale che esso genera è sempre lo stesso.

Il risultato quindi è un altro vizio di ragionevolezza che si traduce in una lesione del principio di uguaglianza: regimi investigativi diversi a fronte dello stesso presupposto, ossia un fatto che desta un allarme sociale tipico e richiederebbe sempre la stessa tutela sociale.

Ma non è finita qui.

Veniamo ai procedimenti nei confronti di ignoti. Qui, chiaramente, non vi può essere, in radice, alcun indiziato.

La nuova normativa se la cava prevedendo che le intercettazioni possano essere autorizzate solo su richiesta della persona offesa e sulle utenze di questa.

Sorge quindi spontanea la domanda: che fare nel caso di procedimenti contro ignoti per reati dove, strutturalmente, non vi può essere persona offesa? Tipo lo spaccio di stupefacenti? La risposta è che non vi sarà alcuna possibilità di intercettazione.

E ancora, che fare nel caso di reati, tipo la corruzione, in cui persona offesa è lo Stato? Ossia tutti e nessuno?

La risposa è la stessa: non sarà possibile alcuna intercettazione.

Si profila quindi un ennesimo vizio di ragionevolezza sotto forma della disparità di trattamento.

Si potrà intercettare laddove l’allarme sociale sia inferiore rispetto ad altri casi in cui è più alto per il solo fatto che in questi ultimi non è concepibile l’identificazione di una persona offesa.

Per concludere, una considerazione di forte impatto emotivo.

Facciamo l’ipotesi del rapimento di un bambino da parte di un pedofilo o di un trafficante di organi. Art. 605 codice penale, per intendersi.

Le intercettazioni sarebbero l’unico strumento per potere salvare il bambino, ma non sarebbero possibili.

Non si potrebbe intercettare, ad esempio, il proprietario di un’auto sospetta che è stata vista circolare nei pressi del piccolo, o qualcuno che gli aveva riservato delle attenzioni inconsuete. Non si potrebbe inseguire alcuna traccia possibile.

Solo gli esercenti la potestà genitoriale potrebbero essere intercettati, dietro loro richiesta.

Ma nessuno, sapendolo in partenza, sarebbe tanto stupido da telefonare a loro. Morale, con le nuove norme il bambino sarebbe abbandonato a sé stesso.

Perché tutto questo? A vantaggio di quale interesse meritevole di maggior tutela?




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sabato 13 giugno 2009

Il Fatto Quotidiano - Notte bianca “No Bavaglio”






di Antonio Padellaro e
Marco Travaglio

(Giornalisti)





da Voglioscendere


E’ il momento di tornare a farci sentire, le raccolte di firme non bastano più.

Con la controriforma delle intercettazioni e della cronaca giudiziaria, il regime punta a salvare i delinquenti e a privare i cittadini della necessaria informazione: vuole espropriarci di quel diritto che Luigi Einaudi definiva “conoscere per deliberare”.

Per questo il Fatto Quotidiano ha deciso di esordire in pubblico, prim’ancora di uscire nelle edicole, organizzando subito una notte bianca “No Bavaglio”. Perché la ragione sociale del nostro giornale è proprio questa: informare.

Ci troveremo tutti insieme la sera di mercoledì 8 luglio a Roma (il luogo lo stiamo scegliendo, per non lasciare fuori nessuno), per incontrarci e dire no alla legge eversiva e golpista del Signor P2 che mira a disarmare la magistratura e a imbavagliare la libera stampa.

Inviteremo sul palco giornalisti, scrittori e artisti per un grande happening di protesta, di satira, di testimonianza, ma soprattutto di informazione.

Spiegheremo la controriforma nel dettaglio, leggeremo e faremo ascoltare in originale le intercettazioni e le carte giudiziarie, anche inedite, dei grandi scandali politico-finanziari che il regime vuole nascondere ai cittadini.

I partiti e i politici di opposizione che vorranno aderire e partecipare tra il pubblico saranno i benvenuti.

Tenetevi liberi, invitate gli amici e restate in contatto con i nostri blog: ogni giorno vi aggiorneremo sugli sviluppi dell’iniziativa.
Più siamo, più il bavaglio si allontana.

Antonio Padellaro e Marco Travaglio


__________

(Vignetta di Natangelo)





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venerdì 12 giugno 2009

Ddl intercettazioni, Scarpinato: Il Paese messo a tacere



da Micromegaonline



Pubblichiamo il testo della prefazione al volume di Gianni Barbacetto “Se telefonando. Le intercettazioni che non leggerete mai più”, pubblicato da Melampo Editore.



di Roberto Scarpinato
(Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo)



Le vicende emerse dalle intercettazioni in tanti processi hanno messo a nudo una inquietante trasversalità nella gestione di affari poco puliti.

Credo che non sia un caso che le intercettazioni siano diventate un punto di attacco fondamentale da parte del mondo politico.

Ormai si è costruito un sistema di omertà blindato.

Testimoni non se ne trovano più, le poche persone che hanno osato raccontare alla magistratura i misfatti dei potenti hanno dovuto subire una via crucis che non ha risparmiato neanche i loro affetti più personali.

Collaboratori di rango sono venuti meno, restano collaboratori che raccontano episodi di criminalità da strada.

Magistrati che osano indagare sui potenti sono sottoposti a procedimenti disciplinari e trasferiti di ufficio con procedure discutibili.

Oggi l’unico momento di visibilità del modo in cui viene realmente esercitato il potere sono rimaste le intercettazioni; solo le macchine (le microspie) ci consentono di ascoltare in diretta la vera e autentica voce del potere.

Le intercettazioni sono rimaste l’ultimo tallone di Achille di un potere che nel tempo ha sempre più circondato di segreto il proprio operato, perché l’opposizione è venuta meno al proprio compito, il giornalismo indipendente è emarginato e non ha più spazi nella televisione, la magistratura rischia di divenire sempre più addomesticata.

Ed ecco perché la riforma delle intercettazioni deve passare, perché da quel momento in poi non sarà più possibile sapere quello che succede in questo Paese dietro le quinte: in quel fuori-scena dove, come la lezione della Storia ha dimostrato, si mettono a punto accordi segreti e inconfessabili, che riducono la politica visibile a una “messa in scena” per cittadini ignari, trattati come eterni minorenni ai quali celare la realtà della macchina del potere.

La magistratura sarà privata di strumenti di indagine fondamentali e il vecchio tormentone sulle toghe rosse non ci sarà più, perché non ci saranno né toghe rosse, né toghe nere, né toghe di centro.

Io e i miei colleghi assistiamo sgomenti a quello che sta accadendo, perché ci siamo battuti in questi anni con tutte le nostre forze per arginare l’avanzare della criminalità mafiosa e della criminalità del potere, e renderci conto che si stanno facendo saltare gli ultimi anticorpi, che ci stanno disarmando, che si rischia di consegnare il Paese alla criminalità è qualcosa che ci lascia interdetti e ci fa interrogare sul senso del sacrificio di quelli che prima di noi hanno perduto la propria vita per difendere la tenuta democratica del Paese.

Vi confesso che da qualche tempo ho difficoltà a partecipare, il 23 maggio e il 19 luglio, alle cerimonie per l’anniversario della strage di Capaci e di via D’Amelio, perché quando vedo tra le prime fila a rappresentare lo Stato taluni personaggi sotto processo o condannati per mafia o per corruzione, io non mi sento di poter stare in quella stessa chiesa, non mi sento di poter stare in quello stesso palazzo.

E mi chiedo: ma come potranno i nostri ragazzi credere in uno Stato che si presenta con queste facce?

Allora altro che toghe rosse. Io credo che se questa partita delle intercettazioni sarà perduta non avremo soltanto una pessima riforma processuale, ma avremo uno squilibrio dei poteri in Italia.

È strano che una riforma processuale possa acquisire uno spessore di carattere costituzionale, ma ciò avviene perché siamo in una situazione di patologia della democrazia.

In una situazione fisiologica esistono tutta una serie di anticorpi che consentono di controbilanciare gli abusi del potere: c’è un’opposizione parlamentare, c’è un giornalismo libero e indipendente, c’è una separazione dei poteri.

Io credo che in un Paese come questo, in cui tutti gli anticorpi sono stati disinnescati e dove soltanto le macchine, le microspie svolgono una funzione di opposizione e di visibilità democratica, quando anche le macchine saranno messe a tacere, il Paese sarà messo a tacere.



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Criminali in parlamento





di Peter Gomez
(Giornalista)





da Voglioscendere


I piduisti amici del boss mafioso Vittorio Mangano e di altri noti criminali ce l’hanno fatta.

Tra ieri e oggi, nel silenzio complice di buona parte della stampa italiana, è stata abolita la libertà di parola.

D’ora in poi, salvo ripensamenti del Senato, sarà impossibile raccontare sulla base di atti giudiziari i fatti e i misfatti delle classi dirigenti.

Chi lo farà rischierà di finire in prigione da 6 mesi a tre anni, di essere sospeso dall’ordine dei giornalisti e, soprattutto, dal suo giornale, visto che gli editori andranno incontro a multe salatissime, fino a un massimo di 465.000 euro.

Il plurimputato e pluriprescritto Silvio Berlusconi per raggiungere il risultato è stato costretto a ricorrere al voto di fiducia.

Le nuove norme contenute nel disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche sono infatti talmente indecenti da risultare indigeste persino a un pezzo importante della sua maggioranza.

Da una parte, s’interviene sul diritto-dovere d’informare con disposizioni grossolane e illiberali stabilendo, per esempio, che le lettere di rettifica vadano pubblicate integralmente (anche dai blog) senza possibilità di replica.

Insomma, se un domani Tizio scriverà a un giornale per negare di essere stato arrestato, la sua missiva dovrà finire in pagina, in ogni caso e senza commenti, pur se inviata dal carcere di San Vittore.

Dall’altra, per la gioia di delinquenti di ogni risma e colore, si rendono di fatto impossibili le intercettazioni.

Gli ascolti saranno infatti autorizzati, con una procedura farraginosa e lentissima, solo in presenza di «evidenti indizi di colpevolezza».

Cioè quando ormai si è sicuri che l’intercettato è colpevole.

E in ogni caso non potranno durare più di due mesi.

Inoltre le microspie potranno essere piazzate solo nei luoghi in cui si è certi che vengano commessi dei reati: detto in altre parole, è finita l’epoca in cui le cimici nascoste nelle auto e nei salotti dei mafiosi ci raccontavano i rapporti tra Cosa Nostra e la politica.

Che Berlusconi e un parlamento formato da nominati e non da eletti dal popolo, in cui sono presenti 19 pregiudicati e una novantina tra indagati e miracolati dalla prescrizione e dall’amnistia, approvi sia pure tra qualche mal di pancia leggi del genere non sorprende.

A sorprendere sono invece le reazioni (fin qui pressoché assenti) di quasi tutti i direttori dei quotidiani e dei comitati di redazione dei telegiornali (dai direttori dei tg, infatti, non ci si può aspettare più nulla).

Quello che sta accadendo in parlamento dovrebbe essere la prima notizia del giorno.

E invece a tenere banco è la visita di Gheddafi e le polemiche intorno alla sua figura di dittatore.

Così a furia di parlare di Libia nessuno si accorge di come il vero suk sia ormai qui, a Roma, tra Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi.

E di come, tra poco, nessuno potrà più raccontarlo.


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La vignetta è di
Bandanas





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Tangenti, “furbetti” e Calciopoli, le verità che non avremmo saputo Le verità che non avremmo saputo



di Liana Milella
(Giornalista)



da Repubblica del 12 giugno 2009


Intercettazioni, ecco come la riforma toglie spazio ai pm e limita la stampa. Da Lady Asl agli immobiliaristi: l’obbligo di indizi “evidenti” impedirebbe molti controlli.

Roma - Gli orrori della clinica Santa Rita di Milano? Sarebbero rimasti ben segreti.

Le partite truccate di Calciopoli? Avrebbero continuato a essere giocate.

L’odioso stupro della Caffarella? Gli autori sarebbero ancora liberi.

Il sequestro dell’imam Abu Omar? I pm di Milano non l’avrebbero mai scoperto. E gli agenti del Sismi che collaborarono con la Cia non avrebbero mai lasciata impressa sul nastro la fatidica frase “quell’operazione è stata illegale”.

Lady Asl e la truffa della sanità nel Lazio? La cupola degli amministratori regionali avrebbe continuato ad operare indisturbata.

I furbetti del quartierino? Per le scalate Antonveneta e Bnl forse non ci sarebbero stati gli “evidenti indizi di colpevolezza” per mettere i telefoni sotto controllo.

A rischio le inchieste potentine di Henry John Woodcock, Vallettopoli, Savoiopoli, affaire Total, tangenti Inail, dove i nastri hanno continuato a girare per otto-nove mesi prima di produrre prove, e quelle calabresi (Poseidone, Toghe lucane, Why not) dell’ormai deputato europeo Luigi De Magistris.

Una moria impressionante, in cui cadono processi famosi e meno famosi, in cui le indagini sulla mafia sono messe a rischio perché non si potrà più mettere sotto controllo telefoni per truffa ed estorsione.

Si salva Parmalat dove, come assicurano i pm di Milano e di Parma, le intercettazioni non furono determinanti né per arrestare Calisto Tanzi in quel dicembre 2003, né per accertare ragioni e colpevoli del crack.

Ha detto e continua a dire l’Anm con una frase ad effetto, è la morte della giustizia penale in Italia.

Nelle stesse ore in cui alla Camera, con il concorso dell’opposizione nonostante l’appello del giorno prima a Napolitano di Pd, Idv, Udc, si approva la legge sugli ascolti, nelle procure italiane, tra lo sconcerto e l’irritazione delle toghe, si fanno i conti delle intercettazioni che non si potranno più fare in futuro e di quelle che, in un passato recente, non sarebbero mai state possibili.

E, anche se fossero state fatte, non si sarebbero mai potute pubblicare, né nella versione integrale, né tanto meno per riassunto.

Le indagini cadono su due punti chiave della legge: “evidenti indizi di colpevolezza” per ottenere un nastro, solo 60 giorni per registrare.

Così schiatta l’indagine sulla clinica Santa Rita che parte con una truffa ai danni dello Stato per via dei rimborsi gonfiati e finisce per rivelare che si operava anche quando non era necessario.

Non solo sarebbero mancati gli “evidenti indizi” (se ci fossero stati i pm Pradella e Siciliano avrebbero proceduto con gli arresti), ma non si sarebbe andati avanti per undici mesi, dal 4 luglio 2007 al 24 giugno 2008.

Giusto a metà, era settembre, ecco le prime allusioni a un reparto dove accadevano “fatti gravi”.

Niente ascolti, niente testi sui giornali, niente versione integrale letta al processo, niente clinica costretta a cambiare nome per la vergogna.

Cambia corso il caso Abu Omar, nato come un sequestro di persona semplice contro ignoti. Solo due mesi di tape. Ma la telefonata chiave, quando l’imam libero per una settimana racconta alla moglie la dinamica del sequestro, giunge solo allo scadere dei 12 mesi d’ascolto.

In più la signora, in quanto vittima, non avrebbe mai dato l’ok a sentire il suo telefono, come stabilisce la nuova legge.

Per un traffico organizzato di rifiuti a Milano, dove arrivava abusivamente anche la monnezza della Campania, hanno fatto 1.500 intercettazioni per sei mesi. Solo dopo i primi due s’è scoperto cosa arrivava dal Sud. In futuro impossibile.

Come gli accertamenti che fanno scoprire i mafiosi.

A Palermo hanno intercettato l’imprenditore Benedetto Valenza per quattro mesi: dalla truffa e dalla frode nelle pubbliche forniture sono arrivati a scoprire che riciclava i soldi del clan Vitale e forniva cemento depotenziato pure agli aeroporti di Birgi e Punta Raisi.

Idem per l’inchiesta contro gli amministratori di Canicattì e Comitini che inizia per abuso d’ufficio e corruzione e approda a un maxi processo contro le cosche di Agrigento. Telefoni sotto controllo per sei mesi, ormai niente da fare.

“La gente sarà meno sicura” dicono i magistrati. E citano lo stupro della Caffarella d’inizio anno.

Due arresti sbagliati (i rumeni Ractz e Loyos), il vanto di aver fatto tutto “senza intercettazioni”, poi il ricorso all’ascolto sul telefono rubato alla vittima. Domani impossibile perché in un delitto contro ignoti si può intercettare solo il numero “nella disponibilità della persona offesa”.

Assurdo? Contraddittorio? Sì, ma ormai è legge.



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Riforma intercettazioni: una legge scellerata


Riportiamo dal sito di Repubblica, l'audio di una intervista a Gianrico Carofiglio sulla riforma delle intercettazioni.









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La morte della giustizia penale in Italia











ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
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L’Associazione nazionale magistrati ritiene doveroso denunciare la gravità delle conseguenze che deriveranno dalle novità legislative in materia di processo penale e intercettazioni.

In un momento in cui la sicurezza dei cittadini è sovente evocata come priorità del paese, lascia sgomenti il fatto che il Parlamento stia per effettuare scelte che rappresentano un oggettivo favore ai peggiori delinquenti.

Le norme sulle intercettazioni sulle quali il Governo ha posto la questione di fiducia impediranno alle forze di polizia e alla magistratura inquirente di individuare i responsabili di gravissimi reati.

Basti pensare ai più recenti episodi di cronaca: gli stupri di Roma, le violenze nella clinica di Milano, le scalate bancarie alla Antonveneta e alla BNL.

In nessuno di questi casi con la nuova legge sarebbe stato possibile accertare i fatti e trovare i colpevoli.

Le intercettazioni sono uno strumento di indagine finalizzato alla individuazione dei colpevoli di gravi reati ed è semplicemente assurdo pensare che si possano fare intercettazioni solo nei confronti del colpevole già individuato.

E’ del tutto irragionevole prevedere che le intercettazioni debbano sempre essere interrotte dopo 60 giorni, anche nei casi, come un sequestro di persona, un traffico di stupefacenti o di armi, in cui il reato sia in corso di esecuzione.

La equiparazione delle riprese visive alle attività di intercettazione rappresenta un grave danno per la lotta al crimine.

Con queste norme non saranno possibili riprese visive per identificare gli autori di rapine in banca, spaccio di stupefacenti nelle piazze, violenza negli stadi, assenteismo nei pubblici uffici.

In definitiva il Governo e il Parlamento chiedono alle forze dell’ordine e alla magistratura inquirente di tutelare la sicurezza dei cittadini uscendo per strada disarmati e con un braccio legato dietro la schiena.

L’Associazione Nazionale Magistrati ha più volte manifestato la sua disponibilità a discutere delle riforme necessarie a ricercare un adeguato punto di equilibrio tra esigenze investigative, tutela della riservatezza delle persone e diritto alla informazione, avanzando specifiche indicazioni di proposta.

Il Governo e il Parlamento scelgono, invece, di azzerare ogni equilibrio sacrificando del tutto le esigenze investigative e il diritto di informazione.

Di fronte a queste norme sarebbe più serio e coerente assumersi la responsabilità politica di abrogare l’istituto delle intercettazioni piuttosto che trasformarle in uno strumento non più utilizzabile.

L’intervento sulle intercettazioni preoccupa ulteriormente se lo si legge insieme al disegno di legge sulla riforma del processo penale in discussione in Senato.

Si tratta di una proposta che non introduce le riforme necessarie ad assicurare l’efficienza del processo e la sua ragionevole durata, ma addirittura inserisce nuovi, inutili formalismi, che determineranno un ulteriore allungamento dei tempi del processo.

Il sacrosanto spirito garantista della nostra cultura giuridica viene tradito e trasformato in un “formalismo fine a sé stesso”, che spesso oscura le questioni da giudicare.

La conseguente non ragionevole durata di troppi processi si traduce di fatto nella negazione dei diritti fondamentali e in nuove forme di giustizia privata.

Ciò contrasta con l’obiettivo di accrescere il livello di efficienza del processo e di assicurare ai cittadini “decisioni nel merito” in tempi ragionevoli, nel rispetto dell’articolo 111 Cost. e senza rinunciare alle garanzie costituzionali (“dal contraddittorio all’imparzialità del giudice; dal diritto alla difesa alla presunzione di non colpevolezza”).

E’ questa, nei fatti, la morte della giustizia penale in Italia.

Roma 10 giugno 2009

La Giunta Esecutiva Centrale




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venerdì 13 marzo 2009

Maigret, anzi Clouseau






di Marco Travaglio
(Giornalista)





da L'Unità del 13 marzo 2009


Così parlò Angelino Jolie Al Fano il 20 febbraio, all’indomani dell’arresto dei due rumeni che non hanno stuprato nessuno alla Caffarella: «Mi complimento col ministro Maroni e col questore di Roma e le forze dell’ordine per gli arresti a Roma dei romeni accusati della violenza sessuale alla Caffarella, avvenuti senza il bisogno di intercettazioni».

Il pover’uomo tentava di dimostrare che le intercettazioni non servono, tanto vale abolirle.

Del resto il compiacente questore Giuseppe Caruso gli aveva servito l’assist su un piatto d’argento: «Un lavoro da veri poliziotti, fatto in strada, di pura investigazione, di intuito e senza l’aiuto di supporti tecnici. La polizia, dopo aver preso Provenzano, non poteva farsi sfuggire due violentatori».

Che però, a dispetto del suo leggendario «intuito senza supporti tecnici», non erano i due violentatori.

L’Ansa magnificava la brillante «indagine dell’ispettore Maigret (sic!, nda), basata sull’intuizione personale, sull’immedesimarsi nella personalità dei protagonisti. Nessun mezzo sofisticato: un’indagine all’antica, dicono soddisfatti gli investigatori della Mobile: decine di interrogatori di persone che corrispondevano alle caratteristiche fisiche delle belve».

Ora si scopre che l’unica notizia vera della catastrofica indagine è giunta dalle intercettazioni (evidentemente le han fatte, con buona pace del ministro e del questore): uno dei due rumeni stava per fuggire in Romania.

Ora si spera che alla Questura di Roma riscoprano i «supporti tecnici».

Almeno per riuscire a distinguere il commissario Maigret dall’ispettore Clouseau.




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martedì 10 marzo 2009

Germania-Italia 10-0





di Marco Travaglio
(Giornalista)





da Voglioscendere del 7 marzo 2009


Germania. Il deputato Jorg Tauss viene indagato per mesi per pedopornografia, con intercettazioni telematiche (gli leggono le mail) e incroci di tabulati telefonici.

Senza chiedere l’autorizzazione al Parlamento, onde evitare di informarlo che era controllato.

L’altro giorno, a fine indagine, i giudici han chiesto ex post al Bundestag il permesso di usare intercettazioni e tabulati, nonché di perquisire l’ufficio dell’onorevole.

La polizia ha atteso davanti alla porta della stanza il voto dei deputati, che è giunto in tempo reale.

Dopodichè è scattata la perquisizione.

Se le prove a suo carico saranno confermate, Tauss verrà cacciato dal partito e dal Parlamento.

Italia. Per la seconda volta, la giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato presieduta da Marco Follini ha rispedito al mittente la richiesta dei giudici di Milano di poter utilizzare le telefonate intercettate nell’estate del 2005 fra Giovanni Consorte e il senatore Pd Nicola Latorre sulla scalata illegale di Unipol a Bnl.

Voto unanime: Pdl e Pd, Lega e Udc appassionatamente affratellati, a parte Luigi Ligotti dell’Idv.

I giudici vogliono usare le telefonate per indagare Latorre per concorso nell’aggiotaggio di Consorte.

Il Senato risponde picche, perché Latorre non è indagato.

Ma la legge Boato prevede che le telefonate siano inutilizzabili, salvo autorizzazione del Senato.

Senza la quale Latorre non potrà mai essere indagato.

Intanto la gip che osò chiedere il permesso, Clementina Forleo, è stata cacciata da Milano.

Latorre invece resta vicecapogruppo del Pd. Forza Pd. Anzi, Forza Italia.

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La vignetta è di Bandanas





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giovedì 19 febbraio 2009

I reati che non si potranno più accertare

Riportiamo da Repubblica.it un articolo sul processo per gli orribili fatti della clinica Santa Rita di Milano.

Il processo si fonda su delle intercettazioni telefoniche che fra qualche giorno non sarà più possibile fare.

Questa vicenda è l’ennesima che consente di valutare quali siano gli interessi in gioco sul tema delle intercettazioni.



Santa Rita, in aula le intercettazioni choc


di Oriana Liso
(Giornalista)



da Repubblica.it del 18 febbraio 2009


In aula a Milano le telefonate che hanno incastrato i vertici della clinica Santa Rita. “Qui ci sono i criminali”

Intercettazioni choc. Quelle che Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di chirurgia toracica della clinica milanese Santa Rita, ascoltava fissando un punto lontano dell’aula bunker di piazza Filangieri mentre risuonava la voce di una sua collega: «Se controllano le cartelle, lo sai che il principe di queste cose è Brega Massone ... lui (il proprietario della clinica, Pipitone) non può far venire a lavorare dei banditi che poi ci fanno finire sui giornali ... altro che truffa, questi sono criminali».

Parole intercettate dai militari della guardia di finanza nel luglio 2007, prima e subito dopo che nella clinica arrivassero gli arresti e i sequestri per una delle più brutte pagine della sanità lombarda.

Perché il processo in corso riguarda non solo le truffe al sistema sanitario, ma anche, forse soprattutto, le lesioni ai pazienti finiti in sala operatoria per aumentare gli stipendi dei medici, pagati in base alla produttività.

L’audio delle telefonate: “Il chiodo? Reimpiantiamolo su un novantenne” ; Gli interventi mirati per i rimborsi Asl ; “Perché quell’operazione inutile?” ; I segreti delle cartelle cliniche

I pm Grazia Pradella e Tiziana Siciliano hanno spiegato che «questo ascolto è un modo per capire come da un’indagine asettica si è passati ad aprire spazi investigativi che non immaginavamo».

È stato il colonnello della finanza Cesare Maragoni a ripercorrere le tappe dell’inchiesta.

«Alcuni casi sono davvero sconcertanti, non giustificati ... è una cosa terribile, che bisogno c’era di intervenire subito, il malato non scappa ...», dice in una telefonata con Pipitone il consulente nominato dalla stessa clinica per esaminare la montagna di cartelle cliniche sequestrate.

Operazioni non necessarie, dannose.

In una telefonata del luglio 2007 una funzionaria e l´ex primario di Ortopedia, Scarponi, parlano di un chiodo: la confezione è stata aperta per sbaglio. «Costa 445 euro», si lamenta la funzionaria: non si può buttare via. La soluzione la trova il medico: «Lo rimpianto su un altro paziente anziano, un 90enne: che aspettativa di vita può avere ...».

Quel paziente – spiegherà in aula Maragoni – entrerà in clinica altre sette volte per le infezioni, prima di morire.

«Delle 569 persone morte nei reparti di riabilitazione di tutta la Lombardia nel 2005, il 13 per cento è in quello della Santa Rita», calcola la Finanza.



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venerdì 13 febbraio 2009

Stato di diritto, addio





Trascrizione:


di Antonio Di Pietro


da www.antoniodipietro.com


La goccia dello Stato di diritto sta per far traboccare il vaso. Ieri è cominciata, in commissione Giustizia alla Camera, la discussione sul nuovo disegno di legge del governo in materia di intercettazioni telefoniche. Dovete sapere che è un attacco allo Stato di diritto, e mi meraviglio che nemmeno i giornali “indipendenti” ne parlino.

Lascio detto oggi, quello che accadrà dello Stato di diritto quando sarà approvato questo provvedimento.

Sarà approvato cosi com’è, perché ieri ho avuto modo di riscontrare in commissione, dove ho cercato di battermi per far capire l’assurdità di certe decisioni, la certezza che non c’è peggior sordo di chi non ti vuole sentire: la maggioranza parlamentare non ti ascoltava nemmeno, non gliene fregava niente a nessuno.

Sono ben sei gli elementi che distruggono lo Stato di diritto in questo disegno di legge:

1) I criminali si scelgono il giudice

2) La beffa dell’intercettazione

3) L’inganno dell’eccezione “criminalità organizzata”

4) Eliminazione delle intercettazioni ambientali

5) La gabbia della burocrazia

6) Bavaglio ai giornalisti e Stato di polizia


1) I criminali si scelgono il giudice

Sapete cosa prevede questo disegno di legge? Il dovere di astensione e il conseguente obbligo di sostituzione del magistrato che riceve l’iscrizione nel registro di reato a seguito della denuncia da parte di una delle persone che sta indagando. Mi spiego: ogni persona che non vuole essere messa sotto indagine da un certo magistrato, può scegliersi il suo giudice, il suo Pubblico ministero. Che cosa fa l’imputato? Quando vede che c’è un Pubblico ministero che sa dove trovare le carte e le prove nei suoi confronti, basta che lo denunci. Infatti, se il magistrato risulta iscritto al registro di reato è costretto a bloccare le indagini che sta portando avanti. Ogni imputato può scegliersi il suo giudice. D’ora in poi, la criminalità organizzata, i terroristi, i mafiosi se vedono un magistrato come De Magistris, Forleo, insomma un magistrato che fa il proprio dovere, lo denunciano. In quel momento, senza guardare in alcun modo la bontà della denuncia, il magistrato si deve dimettere e non può più portare avanti l’indagine. Mi pare che questo sia di una gravità inaudita.

2) La beffa dell’intercettazione

Per poter intercettare una persona ci vogliono “gravi indizi di colpevolezza”. Significa: non puoi più intercettare se hai degli indizi di un reato che si è commesso, non puoi più intercettare se hai degli elementi da chiarire, ma puoi intercettare solo se sai che la persona è colpevole. Ma se sai che la persona è colpevole, perché la devi intercettare? La verità è che se non la intercetti non sai che è colpevole, quindi, non la puoi intercettare e non puoi scoprire il reato. Ancora una volta, sposti il magistrato e intercetti quando è inutile.

3) L’inganno dell’eccezione “criminalità organizzata”

Dicono che si può intercettare anche se non ci sono indizi di colpevolezza nei casi di criminalità organizzata. E’ un’altra truffa, perché la criminalità organizzata è composta da un gruppo di persone che commettono un numero indefinito di reati in un periodo di tempo che può essere anche lungo. Infatti sappiamo che solo alla fine delle indagini, una volta scoperta l’esistenza dell’associazione a delinquere, dell’associazione terroristica, si può scoprire che invece di una, sono coinvolte più persone, invece di uno, sono stati commessi più reati, e si scopre che questi sono legati da un unico filo criminoso. Insomma, non lo puoi scoprire prima, ma alla fine. Ma se puoi indagare solo quando hai la prova dell’esistenza dell’associazione criminale, non riuscirai mai a scoprirlo, perché lo potrai sapere solo alla fine. E’ chiaro: questo disegno di legge è scientifico, luciferino e mefistofelico.

4) Eliminazione delle intercettazioni ambientali

Per poter intercettare in via ambientale, c’è bisogno della contestualità del reato. Mi spiego: che cosa sono le intercettazioni? Sono la captazione di voci, di immagini che possono avvenire sia attraverso il telefono, sia attraverso una microspia che viene messa nel luogo in cui le persone parlano. Possono parlare a casa, al bar, ai giardinetti, ai parlatori delle carceri e in altri posti. L’intercettazione ambientale è la più importante perché al telefono non parla più nessuno, perché si sa che si può essere intercettati. Con questo sistema, con questo disegno di legge si può effettuare l’intercettazione ambientale solo nel momento del fatto, cioè questa è valida solo nel momento in cui viene commesso il reato. Quindi se vuoi intercettare una persona per sapere se farà una rapina, non la puoi intercettare il giorno prima. Insomma, lo puoi fare solo nel momento in cui fa la rapina, dove si fa tutto meno che parlare. Né puoi intercettare il giorno dopo la rapina, dove dicono “cento a me, cento a te, cinquanta alla figlia del Re”. Insomma, non puoi intercettare la persone che hanno commesso il reato perché non stanno facendo più la rapina, ma si stanno spartendo il bottino ... Capite che è un’altra presa in giro!

5) La gabbia della burocrazia

Per poter fare un’intercettazione telefonica non bastano più il Pubblico ministero e il giudice, ma bisogna andare al Tribunale presso il distretto della Corte d’Appello.

Immaginate quanti atti bisogna spostare. Se si trattasse di un fascicolo composto da dieci carte lo potrei capire, ma immaginate un fascicolo, come quello che avevo fatto io per Mani Pulite, un milione e mezzo di carte, o quello di De Magistris, di duemila pagine. E dove ogni volta che bisogna fare richiesta per un’intercettazione, bisogna portare questi fascicoli dalla procura, dove si sta indagando, fino al tribunale distrettuale con un camioncino, per poi aspettare che un collegio di tre giudici l’approvi.

Inoltre, un giudice basta per condannare all’ergastolo, mentre per intercettare e per acquisire i tabulati delle telefonate, ci vorranno tre giudici. Immaginate che farraginosità.

Soprattutto, ogni volta che uno di questi giudici ha deciso sulle intercettazioni, non potrà più decidere sugli altri provvedimenti da prendere, e quanti giudici ci vorranno in tutti i tribunali? Ogni giudice dovrà astenersi dal procedere ogni volta che ha già proceduto una volta nei confronti di qualcuno. Resta il fatto che se c’è un’indagine di una trentina di persone nel giro di un mese, nessun giudice potrà poi giudicarli e bisognerà aspettare che arrivi un nuovo concorso tra qualche anno, o fra qualche prescrizione.

6) Bavaglio ai giornalisti e Stato di polizia

Questa è la gravità con cui si sta procedendo per impedire che si scoprano i reati. Allontanamento dei magistrati che indagano, impossibilità di indagare, ed infine l’ultima perla: l’impossibilità per voi di venire a sapere come stanno i fatti. Questa norma, infatti, non dice solo che non si può intercettare e che il magistrato può essere mandato via dal suo imputato se non gli piace, ma dice anche che i giornalisti e l’informazione non devono dire più niente. Tutto verrà fatto al buio, in uno Stato di polizia, nessuno deve sapere niente: che cosa è successo alla Clinica Santa Rita, perché a Napoli sono successe tutte quelle cose con Romeo, perché in Abruzzo è successo lo scandalo Del Turco. Nessuno deve sapere niente fino a quando non si concludono le indagini, e soltanto con riferimento alle persone direttamente interessate. Ma una cosa è il segreto istruttorio, altra cosa è il diritto dell’opinione pubblica di sapere che un sindaco, un presidente della Provincia, un presidente della Regione, un grande imprenditore italiano, a cui hai affidato i tuoi soldi, è scappato con il malloppo. Una cosa è il segreto istruttorio per non rovinare le indagini mentre si fanno, altra cosa è il venire a conoscenza delle ragioni per cui una persona viene arrestata. Perché un domani può arrivare uno Stato di polizia, uno che ti arresta e non puoi sapere il perché, non devi sapere nulla, e se chiedi qualcosa o se informi di qualcosa qualcuno, vai in galera pure tu, come si usava ai tempi del fascismo.

Conclusioni: Stato di diritto addio ed economia a rotoli

Capite che tutto questo sta prefigurando da una parte uno Stato di polizia, dall’altra uno Stato dell’impunità. Di questo si sta occupando il governo Berlusconi, invece di venire incontro alle istanze dei cittadini con disegni di legge e provvedimenti che riguardano l’economia, il lavoro, la disoccupazione, gli ammortizzatori sociali, i giovani senza futuro. Perché si occupa di questo? Per spostare l’attenzione verso quello che non sa risolvere, cioè l’economia a rotoli del nostro Paese.

Riflettete amici, riflettete.





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giovedì 12 febbraio 2009

Quale immenso danno alla giustizia stanno facendo con la legge contro le intercettazioni telefoniche



di Uguale per Tutti


Il dr Gioacchino Genchi ha riportato sul suo blog il testo di una sentenza della Corte di Assise di Catanzaro, che ha condannato a moltissimi anni di carcere le persone ritenute responsabili di alcuni omicidi.

Il dr Genchi, nel suo scritto con il quale presenta quella sentenza, invita a leggerla per farsi un’idea di quale sia concretamente il suo lavoro e come contribuisca al perseguimento della giustizia.

Noi vi consigliamo vivamente di leggere quella sentenza.

E non solo per i buoni motivi indicati dal dr Genchi, ma perché quella sentenza fa capire davvero molto bene quale contributo indispensabile venga alla giustizia e alla sicurezza dei cittadini dalle intercettazioni telefoniche.

E quale crimine assurdo sia vietare l’uso di questo strumento – perché in questo consiste, al di là delle chiacchiere di propaganda di Ghedini, la riforma in corso di approvazione: che le intercettazioni non si faranno praticamente più – solo perché Silvio Berlusconi e i suoi amici vogliono essere sicuri di non essere scoperti quando si parlano al telefono.

L’articolo del dr Genchi è a questo link.

La sentenza da lui pubblicata a questo link.

La sentenza consta di 193 pagine, ma, per favore, non fatevi scoraggiare: la lettura scorre veloce ed è davvero molto istruttiva.




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Così le norme sulle intercettazioni aiuteranno i pedofili a beffare la polizia





di Giuseppe Cascini
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Segretario Generale dell’A.N.M.)





da Repubblica.it del 12 febbraio 2009


Lettera del segretario dell’Anm. Il Pm cita l’esempio del rapimento di un bambino per spiegare come la nuova legge legherebbe le mani agli inquirenti. Così le norme sulle intercettazioni aiuteranno i pedofili a beffare la polizia.


Caro direttore, in una cittadina del Nord Italia scompare un bambino di otto anni.

Stava tornando da scuola, ma non è mai arrivato a casa.

La polizia avvia le indagini. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto nei giorni precedenti una persona sospetta nei pressi della scuola. Ne forniscono una descrizione. Corrisponde a quella di un soggetto già condannato in passato per detenzione di materiale pedo-pornografico.

La polizia avvia le indagini e scopre che l’uomo non è a casa e non si è presentato al lavoro.

La polizia comunica al magistrato le informazioni acquisite e propone di effettuare indagini tecniche:

a) Acquisizione dei tabulati del telefono intestato al sospetto;

b) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico transitato sulla cella nei pressi della scuola nella settimana precedente al rapimento.
L’acquisizione serve sia per confermare la presenza del sospetto davanti alla scuola sia per individuare altri telefoni nella sua disponibilità;

c) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico della anziana madre del sospetto per individuare altri telefoni nella sua disponibilità;

d) Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico sull’utenza della famiglia del bambino e intercettazione delle utenze;

e) Intercettazione del telefono del sospetto;

f) Intercettazione del telefono della madre del sospetto.

Il pubblico ministero ricevuta la comunicazione iscrive il nome del sospetto nel registro degli indagati per il delitto di cui all’art. 605 del codice penale (sequestro di persona: pena massima otto anni) e comincia a studiare le richieste della polizia alla luce delle nuova legge sulle intercettazioni:

a) I tabulati del telefono del sospetto non si possono fare. La legge richiede gravi indizi di colpevolezza che in questo caso mancano. Ci sono indizi, ma non sono gravi.

b) I tabulati del traffico della cella (che potrebbero confermare la presenza del soggetto sul luogo e quindi rendere grave il quadro indiziario) non si possono fare perché la legge consente l’acquisizione dei tabulati solo nei procedimenti contro ignoti e al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso. In questo caso perché il procedimento è a carico di una persona identificata; comunque non si potrebbero estrarre i tabulati dei giorni precedenti al rapimento.

c) L’acquisizione dei tabulati della madre è comunque vietata perché sottoposta allo stesso regime delle intercettazioni: si possono fare solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza, requisito che per la madre del sospetto certamente manca.

d) L’acquisizione dei tabulati delle utenze della persona offesa è possibile con il loro consenso, ma solo nei procedimenti contro ignoti, non in quelli, come in questo caso, a carico di persone identificate. Per la stessa ragione non possono essere intercettate le utenze.

e) Il telefono del sospetto non è intercettabile perché mancano i gravi indizi di colpevolezza.

f) Il telefono della madre non è comunque intercettabile.

Il pubblico ministero comunica al commissario di polizia il risultato del suo studio. “Dunque non possiamo fare nulla?”, chiede il commissario.

“Dobbiamo tornare ai vecchi metodi di indagine”. “Bene”, risponde il commissario, “allora convochiamo qui la madre e le chiediamo dove si trova il figlio e se non ci risponde la arrestiamo per favoreggiamento, così vediamo se lui viene fuori”.

“Niente da fare, commissario”, spiega paziente il pubblico ministero, “i prossimi congiunti dell’indagato non sono obbligati a testimoniare e non rispondono di favoreggiamento”.

Una settimana dopo le indagini hanno una svolta. Un testimone ha visto il bambino salire su una macchina, ricorda il modello e i primi numeri di targa.

La polizia verifica che il modello e i numeri di targa corrispondono all’auto del sospetto. Gli indizi di colpevolezza ora sono gravi. Il commissario torna dal pubblico ministero a chiedere tabulati e intercettazioni.

Il pubblico ministero emette subito i decreti di urgenza. Poi fa fare copia integrale degli atti di indagine e dispone che un’auto parta immediatamente per portare il tutto nella sede del capoluogo del distretto, a circa 150 km di distanza, perché il provvedimento deve essere convalidato dal tribunale in composizione collegiale entro 48 ore e al tribunale va trasmesso l’intero fascicolo. L’autista del commissario, un agente di polizia, si offre di portare lui il fascicolo che, per mancanza di fondi e di personale, non arriverebbe mai a destinazione in tempo.

I tabulati del telefono confermano la gravità del quadro indiziario. Il sospetto ha passato molte mattine davanti alla scuola. Le intercettazioni non producono però risultati.

Probabilmente il sospetto ha cambiato telefono.

Il commissario propone di intercettare tutte le persone con le quali il sospetto ha parlato durante gli appostamenti per arrivare al nuovo numero. Il pubblico ministero spiega che la nuova legge non consente l’intercettazione di persone diverse dall’indagato.

Dopo una settimana una nuova svolta. Una impiegata di un negozio di telefonia ha riconosciuto il sospetto dalla foto pubblicata sui giornali e ricorda di avergli venduto un telefono pochi giorni prima del rapimento.

Controllando gli archivi del negozio la polizia individua la nuova utenza.

Il pubblico ministero emette subito un decreto di urgenza poi guarda l’autista del commissario che senza dire una parola prende il voluminoso fascicolo e parte alla volta del capoluogo del distretto.

L’utenza è quella giusta. Il sospetto parla con la madre e le racconta del rapimento. La madre cerca invano di convincerlo a liberare il bambino.

Purtroppo però la zona da cui chiama è piuttosto vasta ed è impossibile individuare il luogo dove si nasconde.

Il sospetto riceve poi telefonate da diverse cabine telefoniche da un uomo che vuole “comprare” il bambino.

La polizia propone di estrarre il tabulato delle cabine. Se poi l’uomo ha usato una scheda prepagata si potrebbe estrarre il traffico di quella scheda come si è fatto nell’indagine per l’omicidio del professore Massimo D’Antona. Le altre chiamate potrebbero consentire di identificare l’uomo.

Niente da fare: l’uomo non è identificato e a suo carico non ci sono gravi indizi di colpevolezza.

Passano i giorni; siamo a due mesi dall’inizio delle intercettazioni.

Il pubblico ministero non ha ancora trovato il coraggio di dire al commissario che a mezzanotte dovranno staccare i telefoni.

Lo vede arrivare trafelato e raggiante: “Dottore, ci siamo!” urla. Gli mostra la trascrizione di una telefonata intercettata quella mattina tra l’uomo sconosciuto e il rapitore.

Mentre legge la trascrizione il volto del pubblico ministero diventa sempre più bianco: il rapitore ha accettato di consegnare all’uomo il bambino, ma la telefonata si conclude così: “Chiamami domani e ti dirò dove venire”.



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giovedì 5 febbraio 2009

La saga delle intercettazioni


di Bruno Tinti
(già Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)



dal blog Toghe Rotte


Non credo restino molti dubbi sullo scopo che la nostra classe politica intende perseguire quanto alle intercettazione telefoniche: non si debbono fare. Punto e a capo.

In un primo tempo il metodo da utilizzare sembrava dovesse essere quello di ridurre all’osso i reati per i quali le intercettazioni sarebbero state consentite: solo quelli puniti con pene superiori a 10 anni di reclusione.

Restavano fuori un sacco di reati gravi ma pazienza, quello che importava era che, tra quelli per cui non si poteva intercettare c’erano tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione; cioè tutti i reati abitualmente commessi dalla classe politica. Che infatti proprio in vista di questo obbiettivo si dava da fare per riformare la disciplina relativa.

Poi qualche politico più attento di altri alle reazioni dell’opinione pubblica deve aver pensato che a tutto c’è un limite e che forse i cittadini non avrebbero apprezzato, e magari la prossima volta avrebbero votato “male”.

E così hanno studiato un sistema diverso per ottenere lo stesso risultato; sistema che ha il pregio di non disgustare troppo i futuri elettori che, naturalmente, masticando poco di diritto, non dovrebbero essere in grado di capire fino in fondo i trucchi utilizzati per garantire comunque l’impunità alla casta e ai suoi fiancheggiatori.

Questa considerazione può essere facilmente condivisa leggendo quella parte del DDL che modifica modalità di richiesta, presupposti e termini di durata delle intercettazioni; la trascrivo qui di seguito.

“Il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice;
Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti;
Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato;
Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.
Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1”
.

Chi di mestiere non fa il giudice o l’avvocato o il poliziotto (o il politico-delinquente) certamente sarà sorpreso leggendo le precisazioni che seguono.

Dunque, Il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale.

Questo vuol dire che tutte le Procure di un Distretto giudiziario (che equivale grosso modo a una Regione, in Piemonte addirittura a due Regioni, Piemonte e Valle d’Aosta), quando debbono intercettare un’utenza telefonica lo debbono chiedere al Tribunale che ha sede nel capoluogo; insomma, in Piemonte e Valle d’Aosta, 19 Procure (tante sono) non possono rivolgersi al loro Tribunale ma debbono far capo al Tribunale di Torino.

Beh, si potrebbe dire, si tratterà di inviare le richieste dei vari Sostituti via fax o via e-mail alla competente Sezione di questo Tribunale capoluogo di Distretto (che sarà certamente costituita in tempi brevissimi, utilizzando quella decina di giudici che, come noto, essendo in soprannumero, non hanno niente da fare e rubano lo stipendio). La competente Sezione del Tribunale leggerà e provvederà in tempi brevissimi.

Peccato, prima di tutto, che di giudici disponibili per svolgere questo lavoro non ce n’é.

Come tutti sanno (meno il nostro legislatore) i giudici sono in numero largamente insufficiente per far fronte al lavoro che già hanno; trovarne qualcuno che possa occuparsi di intercettazioni sarà del tutto impossibile.

Ma c’è anche un altro problemuccio che forse avrebbe dovuto essere considerato.

Perché il DDL prevede anche che Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmetta al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.

E qui si tratta di far viaggiare tra una città e un’altra i fascicoli processuali. E chi li porterà? Gli autisti, per la verità, ci sono; erano stati assunti quando gli uffici giudiziari disponevano di un accettabile parco macchine, qualcuna blindata e qualcuna no. Ma adesso, in tempi di vacche magre, le macchine non ci sono più; le poche residue sono destinate al trasporto dei magistrati sotto tutela (le blindate) e al ritiro della posta presso gli uffici postali; attività che spesso non si riesce a fare perché, siccome sono dei rottami, passano più tempo in officina che in strada.

E allora, come si farà a trasportare i fascicoli? Senza i quali, si noti, il Tribunale non potrà provvedere sulla richiesta di intercettazione del PM.

Tenete conto che si tratta di far viaggiare, avanti e indietro, per centinaia di chilometri (penso al Piemonte, da Aosta o Verbania a Torino, per citare solo le città più lontane) decine ma anche centinaia di faldoni (sarebbero quelle grosse cartelline di cartone, tenute chiuse da lacci di stoffa in genere rotti e riannodati); e che si tratta di farlo tutti i giorni e, forse, anche più volte in un giorno.

E attenzione, tutta questa procedura deve essere ripetuta per ogni richiesta di intercettazione.

Immaginate che un PM chieda l’autorizzazione ad intercettare l’utenza fissa posta nell’abitazione di Calogero Ammazzatutti; dopo un paio di giorni scopre che questo telefono viene utilizzato dalla moglie di Calogero per ordinare la spesa; ma che, sempre a quel telefono, arrivano numerosi squilli a vuoto provenienti da un cellulare finora ignoto che, ovviamente, viene subito dopo richiamato da Calogero utilizzando un altro apparecchio. Quindi bisogna intercettare questo cellulare nuovo. Altra richiesta, altro viaggio avanti e indietro fino al Tribunale capoluogo di Regione. Poi, da questo cellulare, si risale al cellulare utilizzato personalmente da Calogero e poi a quello del suo amico Giusepe Appaltifacili e poi magari a quello dell’amico di Giuseppe, il senatore Benedetto Dal Popolo. E, almeno per i primi due cellulari (quello di Benedetto è sacro, che scherziamo) bisogna fare altre richieste, altri trasferimenti di fascicoli, altri ritorni di fascicoli e via così.

Ma non facevano prima a dire che le intercettazioni telefoniche ce le dovevamo scordare?

In realtà tutto questo calvario non dovrebbe essere molto frequente; anzi, per la verità, potrebbe non verificarsi mai.

Perché il legislatore (ma si può onorare di un titolo simile una o più persone che fanno di questi trucchi?) ha stabilito che le intercettazioni telefoniche si possono fare per tutti i reati per i quali si sono fatte fino ad ora (visto, cari cittadini, che non è vero che noi vogliamo impedire le indagini?).

Solo che ci va una piccola condizione: occorrono gravi indizi di colpevolezza.

E questa è proprio una finezza.

Dovete sapere che, fino ad ora, i telefoni si potevano intercettare quando c’erano gravi indizi di reato.

La distinzione è sottile ma non troppo. Gravi indizi di reato significa che ci sono buone ragioni per pensare che un reato sia stato commesso; da chi ancora non si sa e per questo motivo si fanno le intercettazioni, si cerca di capire chi sia stato a commetterlo.

Gravi indizi di colpevolezza significa che ci sono buone ragioni per ritenere che una certa persona abbia commesso un certo reato.

Da qui in avanti dunque si potranno intercettare i telefoni solo quando si saprà con pratica certezza che Calogero Ammazzatutti ha in effetti ammazzato Peppino Animapia.

Alla domanda: ma se già sappiamo che Calogero ha ammazzato Peppino, perché dovremmo fare intercettazioni?

Attenzione, non le possiamo fare per scoprire se, quando Calogero ha ammazzato Peppino, insieme con lui c’era anche Giuseppe Appaltifacili perché, nei confronti di questo qui ancora non abbiamo gravi indizi di colpevolezza. E mica possiamo usare le intercettazioni per scoprire se è colpevole davvero!

Insomma, secondo il nostro legislatore le intercettazioni le possiamo fare solo quando non ci servono più, perché già abbiamo scoperto il colpevole.

Voi direte che non è possibile che qualcuno abbia pensato una bestialità del genere.

E invece è possibilissimo.

Tanto è vero che l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza” è il presupposto, pensate un po’, per mettere in galera l’imputato.

Dice infatti l’art. 273 del codice di procedura penale, che “Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza”.

Dunque, ripeto, perché diavolo dovremmo sottoporre ad intercettazione i telefoni di Calogero Ammazzatutti visto che lo abbiamo già arrestato perché è incastrato da gravi indizi di colpevolezza?

Adesso il problema è che tutto questo non vale solo per un banale omicidio.

Pur di assicurarsi l’impunità per i reati suoi (pensate ad una bella corruzione con turbativa d’asta e abuso d’ufficio, quelle fantasie di alcuni magistrati politicizzati, quelle poche centinaia di casi isolati che non possono giustificare la barbarie della persecuzione giudiziaria etc. etc.), la casta ha assicurato l’impunità a tutti i delinquenti, anche a gente come Calogero Ammazzatutti che vive di omicidi. Niente di nuovo sotto il solo, naturalmente, ma qui c’è da preoccuparsi parecchio.

Andiamo avanti.

Supponiamo che, nonostante tutto, si riesca a intercettare l’utenza di Calogero Ammazzatutti.

Lo si può fare solo per 30 giorni, prorogabili al massimo per altri 30.

E qui si apre un altro panorama ridicolo.

Prima di tutto Calogero Ammazzatutti non dice niente di utile per 59 giorni ma, al sessantesimo, telefona a Giuseppe Appaltifacili e gli dice che domani o dopodomani si troveranno al solito bar per scambiarsi la busta; magari, proprio perché vogliono essere chiari, Calogero dice a Giuseppe “dì all’onorevole Benedetto Dal Popolo che i soldi glieli facciamo avere tutti come lui ha chiesto”.

Beh, sulle intercettazioni a carico di Calogero ci possiamo mettere una croce perché 60 giorni ce li siamo già sparati tutti e non possiamo più intercettarlo.

Ma non possiamo nemmeno intercettare le utenze di Giuseppe (quelle di Benedetto, lo sappiamo, sono sacre). Perché, dice il DDL, le richieste di intercettazione debbono essere fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

Che vuol dire che non si può richiedere un’intercettazione sulla base di quanto accertato nel corso di un’altra intercettazione.

Quindi, siccome i gravi indizi di colpevolezza a carico di Giuseppe e Benedetto derivano dall’intercettazione a carico di Calogero, niente intercettazioni su di loro, possono starsene tranquilli.

Un’ultima chicca.

Ci sono i procedimenti a carico di ignoti.

Per esempio, Modestino Salumiere ha qualche problema con la mafia locale, non riesce a pagare il pizzo da qualche mese e questa un bel giorno gli incendia il locale. Modestino non denuncerebbe nemmeno il fatto ma i pompieri intervengono e così la Procura ne viene a conoscenza.

Non ci vuole una scienza particolare per capire che l’incendio è doloso (i pompieri hanno trovato perfino il timer). Quindi indagine per estorsione a carico di ignoti.

Che si fa in questi casi? Si intercetta a tappeto: i telefoni di Modestino, quelli di sua moglie, dei suoi figli, degli amici, dell’amante. Presto o tardi la telefonata in cui si dice “hai visto che ti è successo? Adesso porta i soldi se no la prossima volta …” la si ascolta. Si identifica da dove viene e da lì parte l’indagine.

Bene. Adesso non si intercetta più nulla.

Dice il nostro legislatore che “Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato”.

Quindi Modestino Salumiere deve, lui, proprio lui, chiedere al PM di sottoporre a controllo le sue utenze.

Pensate un po’; gli hanno appena incendiato il negozio e lui dovrebbe fare alla mafia l’ulteriore sgarbo di chiedere le intercettazioni, cosa che la mafia saprebbe benissimo che è successa perché il nostro illuminato legislatore ha proprio previsto che, senza questa richiesta, le intercettazioni non si fanno.

Quindi, quando si andasse ad arrestare Calogero Ammazzatutti dicendo che le prove a suo carico sono costituite dalle intercettazioni compiute sulle utenze di Modestino Salumiere, Calogero saprebbe subito con chi prendersela.

Non bisogna essere dei veggenti per immaginare che richieste di intercettazione provenienti da parti offese ce ne saranno pochine.

Infine (ma c’è tantissimo altro) una chicca.

In caso di reato commesso da ignoti le intercettazioni, se si fanno, debbono servire solo a identificare l’autore del reato.

Come dire: se intercettando intercettando scopro che Calogero sta parlando con Giuseppe del senatore Benedetto dal Popolo e delle mazzette che gli hanno dato; beh di queste cose non si può tenere conto.

Che facce di bronzo, vero?




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