mercoledì 12 agosto 2026

Vicenda Ardita: “Pressioni esterne sul voto”



Riprendiamo da questo link  l'intervista ad Andrea Mirenda, magistrato e componente del CSM, a conferma del fatto che il referendum ha definitivamente consegnato alla politica (la peggiore, quella non eletta dal Popolo), la gestione della magistratura.   

Il 15 luglio il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso che il posto da procuratore aggiunto alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, di fatto il vice capo del procuratore Giovanni Melillo, andasse alla magistrata Franca Imbergamo.

A concorrere c’era pure il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, e Eugenio Fusco, procuratore aggiunto a Milano. E’ stato un inter abbastanza particolare per arrivare a questa nomina, con delle dichiarazioni pesanti fatte anche durante il plenum.

Un intervento duro è stato fatto dal magistrato e consigliere Andrea Mirenda. Infatti ha parlato di “durissima battaglia politica” dichiarando poi che approfondire troppo la tematica sarebbe una mortificazione dell’ordine giudiziario e quindi è meglio tacere. Inoltre ha detto che “ci si è mossi, a quanto apprendo indirettamente, con pressioni ad ogni livello alcune formalizzate e altre sotto traccia. Niente di nuovo sotto il sole” parlando poi di “una divertente pirateria normativa che piega le regole ai desideri di turno”.

Lo abbiamo contattato per provare a chiarire le sue parole.

Volevo partire, vista la sua battaglia contro le degenerazioni delle correnti, a cosa si riferisce quando al plenum del CSM parla di “durissima battaglia politica” e “ci si è mossi, a quanto apprendo indirettamente, con pressioni ad ogni livello alcune formalizzate e altre sotto traccia”?

Emerge innanzitutto una certa polarizzazione tra destra e sinistra consiliare, riprova della pesante politicizzazione del consiglio superiore della magistratura, con la prima favorevole ad Ardita e la seconda – come ha dettagliatamente illustrato il consigliere Paolini nella sua relazione – “contro” a prescindere.
Non sfugge, in questa prospettiva, il repentino cambio di cavallo in corso di gara, con l’indicazione di Imbergamo, a cui va ovviamente tutta la mia stima, a sostituire la precedente contrapposta sostenuta da Area & Co.
Naturalmente non discuto minimamente del valore di entrambi i candidati, né credo che ci sia una vera differenza professionale derivante dall’esposizione delle diverse medaglie carrieristiche e correntizie: sono convinto difatti che entrambi avrebbero fatto benissimo quel lavoro di Aggiunto DNA, senza sostanziali differenze.
Quanto alle pressioni esterne, occorre essere franchi: sono avvenute – assai pesantemente – in ambo le direzioni.
Sia a favore che contro il dottor Ardita.

Come non ricordare, a questo proposito, gli interventi di Nino Di Matteo, del FATTO QUOTIDIANO, di Antimafia 2000, a sostegno estremistico dell’unico eroe antimafia? E come non ricordare, all’opposto, l’audizione inusitata del Procuratore Melillo, chiaramente rivolta ad influenzare la commissione quinta? Un audizione che non ha mai avuto precedenti perché mai abbiamo ascoltato il capo dell’ufficio per verificare quali siano i suoi “bisogni” e i suoi “desiderata”.

Dunque, come vede, nulla di segreto ma plateale pressione, interna ed esterna, sulla libera determinazione consiliare.
Nulla di nuovo sotto il Sole: chi ha votato NO questo sapeva e questo ha voluto conservare, per mille ragioni più o meno commendevoli.

Perché i due consiglieri in V Commissione al ritorno della pratica hanno cambiato idea e dall’astensione sono passati al voto per la dottoressa Imbergamo?

Ottima domanda. Soprattutto a fronte del fatto che gli elementi conoscitivi per decidere nell’uno o nell’altro senso erano loro già ben noti…

Tornando alla sua precedente risposta lei mi ha parlato di due “interferenze”: una del dottore Melillo e una dottore Di Matteo. Ma non pensa che sia diversa la situazione? Anche perché il procuratore Melillo si è fatto audire preventivamente in V Commissione, diciamo in modo propedeutico alla votazione; il dottore Di Matteo ha denunciato pubblicamente l’accaduto a scelta fatta.


No, entrambi hanno agito prima del plenum, che è l’organo deliberante.
Dopodiché, nel merito della vicenda, io mi sono astenuto perché – come avrà ascoltato dal mio intervento – stimo il Testo Unico contra legem in quanto in contrasto con la Legge Cartabia che impone di valutare tutti i parametri in modo globale e unitario, senza assegnare ad alcuno di essi valenza selettiva.

E se così fosse stato, credo che il dott. Ardita avrebbe prevalso.
Tuttavia nessuna delle due contrapposte ha utilizzato il metodo conforme a legge e, di qui, la mia astensione.
Il resto è tifo da stadio che lascio agli interessati

Ci sono state altre pressioni, interne o esterne, oltre a quelle che mi ha citato?

Le voci che circolavano erano nel senso dell’avvicinamento e sensibilizzazione di gran parte dei consiglieri.
Io no, non lo sono stato.
Ma è il solito modo di fare che può stupire solo gli ipocriti.
Il CSM ha sempre agito – nei casi importanti – secondo influenze endogene ed esogene della più varia provenienza.
Champagne docet.

Chi oggi si scandalizza o è ingenuo in modo disarmante (a tacer d’altro) oppure si duole semplicemente da sconfitto in una poco nobile partita tra furbetti in cui ciascuno ha mosso le sue pedine.

Un’ultima domanda. Lei è al corrente di messaggi, chiamate, fatte a tutti i consiglieri e cene fatte sempre con tutti i consiglieri?

Io no, se ne guarderebbero bene dal dirmelo, dall’invitarmi o comunque dal coinvolgermi.
Chieda ad altri…

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martedì 11 agosto 2026

«La salute è la prima cosa»: dal motto popolare alla giurisprudenza




«La salute è la prima cosa»: nel modo di dire popolare si concentra un messaggio che è, prima ancora che esistenziale, profondamente politico. È un motto che ordina i valori, stabilendo una gerarchia immediata e intuitiva: prima viene l’integrità fisica e psichica delle persone, poi tutto il resto. Quando questo criterio esce dall’oralità popolare ed entra in un’aula di giustizia, diventa parametro di giudizio, filtro interpretativo delle norme, criterio di soluzione dei conflitti tra interessi contrapposti.

La recente decisione milanese sulla chiusura dell’Ilva di Taranto sembra avere fatto proprio, in modo particolarmente netto, questo paradigma. Il giudice, chiamato a valutare la compatibilità della prosecuzione dell’attività produttiva con la tutela della salute, ha ritenuto che non potessero prevalere, nel bilanciamento concreto, altri interessi pur di rango elevato, quali l’economia, la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro. L’assunto è chiaro: in presenza di un rischio grave e attuale per la salute collettiva, la produzione deve arretrare.

Il bilanciamento dei valori e le critiche “politiche”

Le critiche alla decisione, soprattutto di matrice politica, mirano esattamente a mettere in discussione questo bilanciamento tra valori. Non si contesta tanto il dato fattuale – la presenza di un sito produttivo impattante – quanto l’esito del confronto tra diritti: salute da un lato, lavoro e sviluppo industriale dall’altro. La narrazione critica tende a ribaltare l’ordine di priorità, sostenendo che la chiusura dell’impianto determini un pregiudizio insostenibile per l’economia locale e nazionale, per l’occupazione, per l’indotto.

In questa prospettiva, il giudice viene accusato di avere “trascurato” il valore del lavoro, o di non avere adeguatamente considerato le ricadute sistemiche della chiusura: non solo occupazionali, ma anche strategiche, se si pensa al ruolo dell’acciaio nella filiera industriale del Paese. Ma è proprio qui che si vede la natura strutturalmente “politica”, oltre che giuridica, di ogni operazione di bilanciamento: scegliere quale interesse debba prevalere in concreto significa anche assumere una visione di società, di sviluppo, di priorità collettive.

Il ruolo del giudice nel bilanciamento

Quando la legge affida al giudice il compito di bilanciare valori in conflitto – salute, ambiente, iniziativa economica privata, libertà di impresa, diritto al lavoro – introduce inevitabilmente un margine di discrezionalità tecnica che ha anche un riflesso politico. Non perché il giudice diventi un attore politico in senso proprio, ma perché le sue decisioni incidono sull’agenda sociale e sugli equilibri tra interessi organizzati. È il rovescio della medaglia di una legislazione che, spesso, si limita a evocare principi e clausole generali (proporzionalità, ragionevolezza, necessità) senza definire in modo puntuale la soluzione dei casi estremi.

Nel caso Ilva, il giudice ha interpretato il quadro normativo – costituzionale, europeo e interno – mettendo al vertice la tutela della salute come diritto fondamentale e interesse della collettività, ai sensi dell’art. 32 Cost., e come corollario della dignità della persona. Ne è derivata una scelta di principio: quando la produzione non può essere resa compatibile, in tempi e modi ragionevoli, con standard adeguati di sicurezza sanitaria e ambientale, la produzione stessa deve arrestarsi. Il lavoro, pur protetto dall’art. 4 Cost., non può essere sorretto da condizioni che neghino il presupposto minimo del vivere in salute.

La reazione del legislatore: norme ad hoc e riappropriazione del ruolo

Non stupisce, allora, che la reazione immediata alla decisione milanese sia stata l’annuncio di norme ad hoc, finalizzate a evitare la chiusura degli impianti e a garantire la continuità della produzione di acciaio. Di fronte a un bilanciamento giudiziale percepito come eccessivamente “sbilanciato” sulla salute, l’iniziativa politica tenta di spostare l’ago della bilancia, ridefinendo il perimetro dei poteri del giudice e le condizioni in cui egli può arrestare l’attività produttiva.

È un meccanismo già visto: quando la magistratura, applicando la normativa vigente, produce effetti ritenuti insostenibili sul piano politico o economico, il legislatore interviene per correggere la rotta. In questo senso, la decisione giudiziaria agisce come stimolo, quasi come un “test di stress” del sistema normativo: mostra fino a che punto l’assetto legislativo sopporta la piena applicazione delle garanzie costituzionali senza generare rotture sociali o economiche. Se la rottura viene ritenuta eccessiva, la politica modifica le regole del gioco.

Politica e giurisdizione: un circuito di correzione

Il punto decisivo è che la necessità di un intervento legislativo per sovvertire l’esito del bilanciamento giudiziale conferma, in filigrana, la correttezza istituzionale del ruolo del giudice. Il magistrato applica la legge e la Costituzione, bilanciando i diritti secondo i criteri che l’ordinamento consente; se la politica reputa quell’esito insoddisfacente, non può semplicemente “smentire” il giudice sul piano del merito, ma deve cambiare le norme che ne hanno guidato la decisione.

Così il legislatore si riappropria del proprio ruolo, nel pieno rispetto della separazione dei poteri. Il limite invalicabile rimane, tuttavia, la Costituzione: nessuna norma ad hoc potrà legittimare livelli di sacrificio della salute incompatibili con la tutela riconosciuta dall’art. 32, né potrà svuotare di contenuto le garanzie ambientali, ormai fortemente presidiate anche dal diritto unionale. Il Parlamento potrà specificare meglio i criteri di bilanciamento, prevedere strumenti più graduali di intervento, modulare i poteri in capo al giudice; ma non potrà capovolgere il nucleo essenziale del principio secondo cui la salute non è una variabile dipendente dalla congiuntura economica.

 Un esempio paradigmatico di conflitto tra diritti

Il caso Ilva, sotto questo profilo, rappresenta un paradigma: un grande impianto industriale, essenziale per la filiera produttiva nazionale, insediato in un contesto urbano e ambientale fortemente compromesso; una popolazione esposta per anni a rischi sanitari significativi; una trama normativa complessa, con interventi emergenziali stratificati nel tempo. In questo scenario, la decisione di arrestare o limitare drasticamente la produzione non può che avere un forte valore simbolico: afferma, in modo netto, che il patto sociale non può tollerare la permanenza di un modello di sviluppo strutturalmente lesivo della salute collettiva.

L’eventuale intervento legislativo che dovesse consentire la prosecuzione dell’attività produttiva, pur a fronte delle criticità emerse, sarà chiamato a misurarsi con la stessa domanda di fondo: fino a che punto si può sacrificare la salute in nome del lavoro e dell’economia? Il diritto positivo può spostare il cursore, ma non può eliminare il problema etico e costituzionale che il caso pone. Anzi, assumendosi apertamente la responsabilità di un diverso bilanciamento, la politica rende più trasparente la natura intrinsecamente valoriale delle scelte compiute.

In conclusione, il motto «la salute è la prima cosa», riletto alla luce della vicenda Ilva, cessa di essere una semplice espressione di saggezza popolare per diventare la sintesi di un vero e proprio criterio di ordinamento dei valori costituzionali. Il giudice lo ha tradotto in decisione; il legislatore, se vorrà correggerne gli effetti, dovrà farlo assumendo fino in fondo la portata politica e costituzionale delle proprie scelte, entro il confine invalicabile tracciato dalla Carta.



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