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domenica 15 novembre 2009
Il precariato delle leggi.
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Perché il c.d. “lodo Alfano” era incostituzionale
di Marco Mambrini
(Studente di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca)
È ormai trascorso più di un mese da quando la Corte costituzionale, il 7 ottobre, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato) più conosciuta come “Lodo Alfano”.
Un mese, nell’arco del quale cittadini, giornalisti, bloggers, politici ed opinionisti di ogni sorta hanno avuto modo di parlare, raccontare, analizzare, esaltare, criticare la decisione della Consulta.
Alquanto singolare, tuttavia, è il fatto che questa attività si sia per lo più concentrata nell’arco delle prime due settimane; se è vero infatti, da un lato, che la decisione della Consulta ha avuto una rilevanza notevole nel panorama politico italiano, e come tale meritava tutta l’attenzione dei media, è altrettanto vero, dall’altro, che le “motivazioni” della decisione della Corte (e quindi la vera e propria sentenza, n. 262/2009) sono state depositate in Cancelleria solamente il 19 ottobre scorso, ovverosia poco più di qualche settimana fa.
Ci sarebbe insomma da chiedersi come mai tutti si siano lanciati in grandi discorsi (di critica o di elogio, a seconda dei casi) quando di tutto il ragionamento operato dalla Corte si sapeva soltanto che il “Lodo Alfano” era incostituzionale, e che tale illegittimità era dovuta ad un contrasto con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 138 (procedimento per la revisione della Costituzione e per l’approvazione di leggi costituzionali).
Per quale motivo non appena è stata depositata la sentenza è calato il silenzio?
La risposta va purtroppo ricercata in due fattori: il primo, la incapacità dei media di compiere una seria lettura delle sentenze (di qualunque Corte o Tribunale esse siano) e riportarne i contenuti ai cittadini; il secondo, la crescente indifferenza degli Italiani verso quei valori di cui la Carta costituzionale è portatrice, accompagnata alla incapacità di valutare quegli stessi valori a prescindere dall’ideologia politica.
Va infatti rilevato come il popolo italiano sia abituato a vivere la politica, e tutto ciò che ad essa è direttamente o indirettamente connesso, quale una partita di calcio: tutta la questione relativa al “Lodo Alfano” è stata interpretata quale fosse un’importante derby, e la stessa decisione della Consulta quale un gol decisivo messo a segno dalla squadra dell’opposizione, per cui gioire se si tifa o si fa parte di questa squadra, o dannarsi (o meglio ancora dannare l’arbitro … ovviamente “toga rossa”, e quindi venduto) se si tifa o si fa parte della squadra di governo.
Eppure né il Palazzo della Consulta è un campo da gioco, né la decisione della Corte può essere accostata ad un mero risultato sportivo o politico.
Ciò che purtroppo molti italiani non hanno compreso, in tutta questa vicenda, è che se davvero una partita si è “giocata”, questa non ha avuto come antagoniste due fazioni politiche, bensì ha visto schierati da un lato (consapevole o meno) il popolo italiano tutto, la Costituzione ed i principi su cui questa si fonda, e dall’altro un ristretto gruppo di persone, convinte di poter abusare dei poteri che quello stesso popolo e quella stessa Carta hanno loro attribuito.
Un simile evento non può essere semplicisticamente considerato alla pari di una partita di calcio, o di una battaglia puramente politica, e come tale non può essere liquidato con analisi superficiali attinenti le sole conseguenze politiche del caso, o con inconsistenti critiche circa la imparzialità “dell’arbitro”.
Ecco allora che vi è un preciso dovere civico di noi tutti di andare oltre il semplice dispositivo della sentenza, e leggere quindi – e capire – le ragioni con cui la Corte è arrivata dire che il “Lodo Alfano” è incostituzionale.
Scopo di questo articolo è dunque quello di accompagnare quanti vorranno nella lettura dei punti principali della sentenza n. 262/2009, anche al fine di fornire maggiore coscienza circa quanto contenuto nella nostra Costituzione, e consentire così anche al lettore medio (non giurista) di effettuare autonomamente un, seppur minimo, controllo circa eventuali future scelte del legislatore in materia.
Il testo della legge censurata può essere letto a questo link e la sentenza della Corte Costituzionale a questo link.
Detto ciò, possiamo ora intraprendere la lettura della sentenza n. 262/2009, e lo facciamo con ordine, partendo dalla prima questione affrontata dalla Corte: la presunta violazione dell’art. 136 della Costituzione.
Tale articolo afferma che “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Ciò che la Corte, in sostanza, si chiede, è se il legislatore abbia di fatto creato una norma (il “Lodo Alfano”) che è incostituzionale in partenza in quanto identica ad una precedente norma che è già stata espressamente dichiarata incostituzionale.
I più, infatti, saranno certamente a conoscenza del fatto che l’attuale Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, già nel 2003 aveva tentato di sospendere i processi che lo vedevano imputato attraverso quello che era stato denominato “Lodo Schifani” (l. 20 giugno 2003, n. 140, concernente “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”), poi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 24/2004.
La risposta che fornisce la Corte su questo punto è molto chiara: “perché vi sia violazione del giudicato costituzionale è necessario che una norma ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. Nel caso di specie, il legislatore ha introdotto una disposizione che non riproduce un’altra disposizione dichiarata incostituzionale, né fa a quest’ultima rinvio. La disposizione presenta, invece, significative novità normative”.
Il legislatore, infatti, non è un completo sprovveduto, e di fronte alla bocciatura del “Lodo Schifani” si è basato sulla citata sentenza n. 24/2004 per creare un nuovo “Lodo”, compiendo quindi diverse correzioni rispetto al precedente.
Posto quindi che ci troviamo di fronte ad una norma diversa rispetto al precedente “Lodo”, va ora capito se le correzioni apportate sono tali da poter dire che la nuova norma sia costituzionalmente legittima; ed infatti, l’argomento immediatamente successivo di cui si occupa la Corte concerne la idoneità o meno della legge ordinaria, a disporre la sospensione del processo penale instaurato nei confronti delle alte cariche dello Stato.
Va infatti precisato che il legislatore, avendo a disposizione due strumenti, la legge ordinaria e la legge costituzionale, ha optato per la prima: la Consulta si chiede allora se tale alternativa fosse effettivamente esistente, o se invece il legislatore avrebbe necessariamente dovuto disciplinare la materia attraverso una legge costituzionale.
La differenza tra le due tipologie di legge, che potrebbe apparire al lettore come puramente terminologica, risulta invece molto concreta se si considerano le differenti maggioranze necessarie per approvare una legge ordinaria (di cui agli artt. 70 ss. Cost.) ed una legge costituzionale (di cui all’art. 138 Cost.), oltre al fatto che una legge costituzionale si colloca nella medesima posizione gerarchica della Costituzione, ed ha quindi una “forza” maggiore rispetto alla legge ordinaria.
Il lettore deve infatti tenere in considerazione che al fine di approvare una legge ordinaria è semplicemente richiesta l’approvazione della stessa, a maggioranza semplice, da parte sia della Camera dei Deputati che del Senato della Repubblica; ben diverso, invece, è il procedimento di approvazione di una legge costituzionale, la quale, proprio in ragione del fatto che la sua forza è uguale a quella Costituzione, richiede ben due deliberazioni distanziate tra loro di almeno tre mesi da parte di ciascuna Camera (ossia due deliberazioni da parte della Camera e due da parte del Senato), esigendo inoltre nella seconda votazione, sia di Camera che di Senato, la maggioranza assoluta dei componenti; ma non solo, in quanto a meno che nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza di addirittura i due terzi dei componenti di ciascuna Camera, vi è la possibilità per cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di una delle due Camere, di far precedere l’entrata in vigore della norma costituzionale da un referendum popolare (esattamente come avvenuto per il referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006).
Si noti che la particolare procedura per l’approvazione delle leggi costituzionali è volta a far sì che la Costituzione possa essere modificata o integrata solo laddove ciò trovi largo consenso tra i cittadini: è questa una garanzia che fa sì che la Costituzione venga detta rigida, e che pertanto non sia modificabile, integrabile o addirittura abrogabile da una semplice legge ordinaria, la quale, come già segnalato, è fonte subordinata alla Costituzione, e come tale non può contenere disposizioni con questa contrastanti.
Chiarita, a grandi linee, la differenza tra legge costituzionale ed ordinaria, va innanzitutto detto che molti, tra politici e giornalisti, hanno sin da subito affermato che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 24/2004, avesse implicitamente accolto la tesi secondo cui una norma quale il “Lodo Schifani” o il “Lodo Alfano” potrebbe benissimo essere una legge ordinaria.
Questa è anche la tesi della difesa; scrive infatti la Corte: “La difesa della parte privata e la difesa erariale deducono […] che questioni sostanzialmente identiche a quelle riferite all’art. 138 Cost. ed oggetto dei presenti giudizi di costituzionalità sono state già scrutinate e dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 24 del 2004, riguardante l’art. 1 della legge n. 140 del 2003, del tutto analogo, sul punto, al censurato art. 1 della legge n. 124 del 2008”.
La Consulta, tuttavia, respinge con forza le illazioni circa un suo implicito pronunciamento in favore dell’idoneità della legge ordinaria, ed afferma: “è indubbio che la Corte non si è pronunciata sul punto. La sentenza n. 24 del 2004, infatti, non esamina in alcun passo la questione dell’idoneità della legge ordinaria ad introdurre la suddetta sospensione processuale. In secondo luogo, non si può ritenere che tale sentenza contenga un giudicato implicito sul punto. Ciò perché, quando si è in presenza di questioni tra loro autonome per l’insussistenza di un nesso di pregiudizialità, rientra nei poteri di questa Corte stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre”.
Sebbene questo punto possa sembrare di poco interesse, va detto che sono ancora in molti, tra opinionisti e politici, ad affermare che la Corte costituzionale “ha smentito se stessa”; cosa che invece, come il lettore può evincere dalle parole stesse della Consulta, non risulta assolutamente essere vera.
Accertato dunque che con la sentenza sul “Lodo Schifani” la Corte costituzionale non si era espressa circa l’idoneità o meno di una legge ordinaria per poter prevedere sospensioni dei processi penali per le alte cariche dello Stato, il punto va ora chiarito.
A tal proposito va capito se tutte le prerogative (o immunità in senso lato) di organi costituzionali devono essere stabilite con norme di rango costituzionale.
Va innanzitutto chiarito, con parole semplici, cos’è una prerogativa.
La prerogativa è un istituto, potremmo dire uno strumento, diretto a garantire e tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali attraverso la protezione dei titolari delle cariche ad essi connesse; si tratta di specifiche protezioni delle persone munite di status costituzionali, tali da sottrarre queste persone all’applicazione delle regole ordinarie al fine di garantire l’esercizio della loro importante funzione, e dunque derogatorie rispetto al principio di uguaglianza dei cittadini.
A questo punto qualche lettore potrebbe sobbalzare sulla sedia e dire: ma come, io sapevo che la Corte costituzionale ha bocciato il “Lodo Alfano” perché vìola il principio di uguaglianza, e adesso leggo qui che deroghe a questo principio sono possibili?!
Ebbene sì, deroghe al principio di uguaglianza sono possibili, nonché previste dalla Costituzione stessa (si veda, a titolo d’esempio, l’art. 90 Cost.); ma attenzione: come la stessa Corte afferma, le prerogative previste dalla Costituzione sono “frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali”; sono cioè necessarie, “fisiologiche” dice la Corte, al buon funzionamento dello Stato.
Ma la domanda è: può il legislatore con legge ordinaria prevedere nuove prerogative o anche semplicemente estendere quelle già esistenti?
La risposta che dà la Corte è negativa: “il legislatore ordinario, in tema di prerogative (e cioè di immunità intese in senso ampio), può intervenire solo per attuare […] il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione o estensione di tale dettato”.
Dunque le prerogative di organi aventi rilievo costituzionale non possono essere introdotte con legge ordinaria.
È ora però necessario capire se il “Lodo Alfano” costituisce o meno una prerogativa.
Posto che la ratio, ovverosia lo scopo, della norma è quella di proteggere le funzioni proprie dei titolari di alcuni organi costituzionali (per un approfondimento su questo aspetto si veda il lungo punto 7.3.2.1 delle considerazioni in diritto, qui non riportato poiché di facile lettura e comprensione), resta da accertare se la sospensione disciplinata dal “Lodo” deroghi al principio di uguaglianza creando una disparità di trattamento, la quale, come abbiamo poc’anzi visto, è l’ulteriore caratteristica delle prerogative.
La risposta della Corte costituzionale non può che essere, anche su questo punto, affermativa. Ciò in considerazione del fatto che il “Lodo Alfano”, dice la Corte, “si applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi e, in particolare, ai reati extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica”.
Ma la Corte va oltre. La sentenza, infatti, non parla solo di “evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose”: la violazione del principio di uguaglianza è ravvisata anche con specifico riferimento alle alte cariche dello Stato prese in considerazione dal “Lodo”, ossia, lo ricordo, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato.
Tale violazione è dovuta da un lato al fatto che le cariche in questione sono tra loro disomogenee (sia per fonti di investitura che per natura delle loro funzioni), e quindi non risulta giustificata una loro parità di trattamento quanto alle prerogative; dall’altro, non è giustificata nemmeno la disparità di trattamento tra i Presidenti e i componenti dei rispettivi organi costituzionali, e ciò sia dal punto di vista delle immunità (Presidente del Consiglio e ministri sono indistintamente soggetti all’art. 96 Cost., così come Presidenti delle Camere e parlamentari sono soggetti alla disciplina uniforme dell’art. 68), sia dal punto di vista delle funzioni loro assegnate: la Costituzione attribuisce “rispettivamente, alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti, la funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di indirizzo politico ed amministrativo (art. 95 Cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares”.
Detto ciò, si capisce molto bene come nel “Lodo Alfano” sussistano “entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria” ad attribuire alle suddette alte cariche “un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale”.
Ecco dunque spiegato il motivo per il quale la Corte ha ravvisato l’illegittimità costituzionale del “Lodo” proprio per la violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 138 della Costituzione.
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Perché lo “scudo fiscale” favorisce il riciclaggio
di Roberto Scarpinato
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo)
da Il Fatto Quotidiano del 15 novembre 2009
Per comprendere le falle aperte dal recente scudo fiscale nel sistema di antiriciclaggio italiano, è bene avere presente il contesto in cui viene a incidere.
Uno dei punti cardine della legislazione antiriciclaggio è l’obbligo imposto a tutti gli intermediari finanziari e ai professionisti di segnalare le operazioni sospette all’Uif (Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia), quando si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La Banca d’Italia elabora, aggiornandoli continuamente, gli indici di anomalia ai quali gli operatori finanziari devono attenersi nel valutare la natura sospetta di un’operazione.
Taluni indicatori vengono inseriti anche nei sistemi informatici delle banche, in modo da attivare un rilevamento automatico delle operazioni sospette.
Ove necessario, la Banca d’Italia può disporre la sospensione per cinque giorni delle operazioni sospette segnalate, in modo da consentire alla magistratura, prontamente allertata, di intervenire con tempestività.
L’esperienza ha dimostrato come nella prassi operativa tale sistema sia carente, soprattutto nelle regioni meridionali, a causa dell’inquietante infiltrazione della criminalità mafiosa in vari punti nel circuito bancario.
In alcuni casi è stato accertato che funzionari bancari avevano omesso di segnalare le operazioni sospette, perché complici o intimiditi.
In altri è stato accertato che avevano addirittura manipolato il sistema informatico di rilevazione automatica, cancellando le tracce delle operazioni segnalate.
Pur con tali limiti, quando le segnalazioni sono state effettuate, si sono spesso rivelate preziose per dare corso a indagini che si sono concluse con l’arresto di numerosi criminali e la confisca di ingenti capitali illegali.
In questo difficile contesto, il recente scudo fiscale ha in parte cancellato e in parte affievolito l’obbligo di segnalare le operazioni sospette, rendendo così cieco – o gravemente ipovedente – il sistema di rilevamento dei possibili casi di riciclaggio.
Infatti l’art. 13 bis, comma 3, del D.L. n. 78 del 2009 ha disposto che non si applica l’obbligo della segnalazione delle operazioni sospette per tutti i casi i cui i capitali rimpatriati o regolarizzati derivino da una serie di reati sottostanti che vengono estinti dallo scudo fiscale: i reati tributari di omessa dichiarazione dei redditi o di dichiarazione fraudolenta e infedele.
Vengono inoltre estinti una lunga serie di reati quando siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto: alcuni reati di falso previsti dal codice penale (articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis e 492), di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, nonché dei reati di false comunicazioni sociali previste dal codice civile (articoli 2621 e 2622).
A seguito di tale normazione e del regime di invisibilità assicurato ai capitali ‘scudati’, si è venuta a determinare per il vastissimo popolo degli imprenditori collusi l’opportunità di fare rientrare dall’estero capitali sporchi dei loro soci mafiosi occulti, spacciandoli falsamente come frutto di evasione fiscale per poi immetterli nel circuito produttivo.
Si è aperta anche la possibilità di impiegare nell’attività economica capitali illegali in realtà detenuti in Italia, che possono essere fatti figurare come rientrati dall’estero.
A tal fine è sufficiente infatti limitarsi a inviare per via telematica una semplice dichiarazione di rientro all’agenzia delle Dogane, senza alcuna possibilità di serio controllo, o ricorrere ad altri trucchi elementari.
In una fase storica quale quella attuale, nella quale le banche hanno chiuso i rubinetti del credito e migliaia di imprese operanti nella legalità sono boccheggianti, è dunque elevato il rischio che le imprese a partecipazione mafiosa, rifornite di capitali illegali freschi a costo penale zero, vengano a trovarsi in grado di sgominare la concorrenza, creando o irrobustendo indebite posizioni di oligopolio, con buona pace di tutte le prediche sulle virtù della libera concorrenza.
Si è obiettato che le mafie non sarebbero interessate a fare rientrare capitali dall’estero. Ma l’obiezione non tiene conto della realtà dell’economia mafiosa nazionale, della possibilità di spacciare capitali detenuti in Italia come esteri, del riciclaggio operato in Italia dalle mafie straniere che da anni investono capitali sporchi in varie attività, nonché della concreta esperienza del precedente scudo fiscale.
Per limitarci solo alla dinamiche di riciclaggio delle mafie nazionali, va infatti considerato che le imprese a partecipazione mafiosa si trovano sempre esposte al rischio di dovere spiegare, se individuate, l’origine dei loro capitali.
Attraverso un’accurata analisi dei libri contabili, la magistratura può essere in grado di dimostrare che a un certo punto della vita dell’azienda sono stati immessi capitali che non trovano giustificazione nei profitti di impresa e nei redditi personali dei soci.
Grazie a tale complessa e difficile attività di indagine, che si avvale spesso di perizie contabili, è stato possibile confiscare centinaia di imprese appartenenti ad imprenditori insospettabili, dotati di solida reputazione nel mercato.
Avvalendosi dello scudo fiscale, l’imprenditore colluso avrà ora una duplice arma per paralizzare le indagini.
In primo luogo potrà opporre lo scudo fiscale, sostenendo che i nuovi capitali, immessi nel circuito produttivo, sono frutto di evasione fiscale già sanata.
In secondo luogo, ai magistrati che volessero comunque verificare, analizzando i libri contabili, se effettivamente i capitali scudati siano compatibili con i redditi di impresa e con il volume di affari, potrà opporre che ha distrutto i libri contabili e le scritture societarie.
Naturalmente a costo penale zero, perché – come ho accennato prima – lo scudo estingue persino il reato (punito sino a 5 anni di reclusione) di occultamento o distruzione di scritture contabili per evadere le imposte sui redditi e l’Iva, o per impedire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari.
Quello citato è solo uno tra i tanti esempi di una casistica quanto mai ricca di opportunità di riciclaggio apertesi con lo scudo fiscale, ma, per ovvi motivi, non pare sia il caso di proseguire con altre esemplificazioni.
Come se non bastasse avere eliminato l’obbligo di segnalare le operazioni sospette in tutti i casi sopra specificati, si è ritenuto di dover affievolire tale obbligo anche nei residui casi in cui è stato mantenuto in vita.
Si tratta dei casi nei quali l’operatore bancario ha il sospetto che i capitali scudati non siano frutto di reati tributari, ma di altri ben più gravi reati, come estorsioni, traffico di stupefacenti e via elencando.
Infatti, con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per lo scudo fiscale, si è precisato testualmente: “Si ricorda che gli intermediari non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi delle attività oggetto di rimpatrio, né la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero, né sono obbligati a verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa”.
Per coloro che non avessero familiarità con il giuridichese, in sostanza è stato ricordato agli intermediari che l’entità della somma scudata non costituisce di per sé motivo di sospetto.
La segnalazione dovrà dunque essere effettuata solo se gli importi risultassero notevolmente sproporzionati rispetto al profilo economico-professionale del soggetto che intende accedere allo scudo fiscale (per esempio un artigiano a basso reddito che fa rientrare un milione di euro) o se sussistono altri e diversi motivi di sospetto. Si è così aperta un’altra significativa falla.
Infatti le operazioni relative allo scudo possono essere effettuate anche allo sportello da persone che non sono clienti delle banche e di cui esse ignorano pertanto il profilo economico.
Poiché l’entità della somma scudata non è da considerarsi motivo di sospetto e poiché non è possibile valutare se sussiste la sproporzione di cui si è detto, si è in sostanza conseguito l’effetto di depotenziare in modo indiscriminato e incontrollato l’obbligo della segnalazione per tutte le operazioni effettuate allo sportello anche per cifre rilevantissime. Infine, per chiudere il cerchio, va considerato che la legge ha stabilito che le operazioni in questione sono coperte da assoluta riservatezza e non devono essere comunicate all’Amministrazione finanziaria; sicché neppure per tale via è possibile rilevare, a posteriori e in tempo utile, l’incongruità tra gli importi scudati ed il profilo economico del soggetto che ha fatto rientrare capitali dall’estero.
Ci si chiede perché mai non si è ritenuto di dovere coniugare le esigenze di liquidità di cassa dello Stato con l’esigenza di impedire l’indebita strumentalizzazione delle norme sullo scudo fiscale per riciclare capitali sporchi che, una volta immessi nel circuito economico, alterano la regole del libero mercato a discapito degli imprenditori onesti, già fortemente penalizzati dalla crisi economica.
Eppure sarebbe stato sufficiente garantire la tracciabilità delle operazioni scudate e la loro visibilità agli organi competenti (Amministrazione finanziaria e Magistratura), mantenendo inoltre fermo l’obbligo di segnalare tutte le operazioni sospette senza eccezioni di sorta.
I cittadini intenzionati a regolarizzare capitali frutto di evasione fiscale non avrebbero avuto nulla da temere, in quanto lo Stato garantisce loro l’immunità fiscale e penale.
Gli altri – i mafiosi ed criminali – avrebbero capito che “non era aria”.
Resta infine da chiedersi se l’abolizione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dallo scudo fiscale non costituisca una violazione della direttiva europea anti-riciclaggio (n. 60 del 2005) che ha imposto agli stati membri della Comunità europea di prevedere nei loro ordinamenti l’obbligo della segnalazione di tutte le operazioni sospette.
Il decreto legislativo antiriciclaggio italiano n. 231 del 2007 che prevede tale obbligo, è stato approvato proprio per dare esecuzione alla suddetta direttiva europea.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, non solo qualsiasi giudice, ma – come è stato osservato – anche qualsiasi autorità pubblica è tenuta a disapplicare una norma interna (e tanto più una semplice circolare) contraria alla disposizione di una direttiva europea, applicando invece quest’ultima.
Tra le pubbliche autorità rientra la Banca d’Italia.
Sarebbe sperare troppo se almeno la Banca d’Italia, deputata a indicare agli intermediari finanziari i criteri ai quali attenersi per la segnalazione delle operazioni sospette, trovasse il modo di ricordare che la normativa europea è sovraordinata a quella nazionale e non prevede deroghe all’obbligo di segnalare le operazioni sospette?
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giovedì 12 novembre 2009
La breve vita della pecora Dolly: riflessioni a prima lettura sull'impatto del "processo breve" nel settore civile.

E', da poche ore, conoscibile il testo del disegno di legge sul cd. “processo breve”.
Viene presentato come indifferibile rimedio al problema della lunga durata dei processi che determina numerose condanne dell'Italia in sede europea provocando spreco di denaro pubblico.
Può dirsi, a primissima lettura, che la logica è differenziata tra la materia penale e quella civile.
Il superamento dei due anni per ciascun grado di giudizio determina l'improcedibilità in sede penale, una sorta di “tana libera tutti”. Questo si sapeva, ed è l'aspetto più banale e scontato che non suscita alcuna sorpresa.
Di maggiore interesse è l'impatto di questo disegno di legge nella materia civile.
E' allora opportuno conoscere alcuni numeri “fissi” del processo civile, vale a dire immodificabili perché direttamente stabiliti dalla legge e non suscettibili di riduzione.
80 giorni spettano di diritto alle parti per la loro difesa dopo la prima udienza di comparizione.
30 giorni al giudice per decidere sulle questioni poste e stabilire il programma del processo.
80 giorni spettano alle parti nella fase conclusiva per rassegnare le loro richieste definitive.
30 (o 60 giorni nei giudizi collegiali) spettano al giudice per redigere la sentenza.
Il totale di 220 ( o 250) giorni è il tempo che va sottratto dalla durata di ogni processo, come se fosse una “tara”, notoriamente esclusa dal computo del peso di qualsiasi merce.
Due anni è il tempo massimo previsto per la durata del processo civile, oltre il quale scatta il diritto all'indennizzo per le parti: tolta la tara, esso si riduce a 510 (0 480) giorni.
La situazione della grandissima maggioranza dei ruoli dei giudici civili (anche di quelli più operosi) è tale che nessuna causa si definisce in quel ristretto arco temporale; basti considerare che la sola udienza denominata di “precisazione delle conclusioni”, cioè l'ultima, viene fissata anche a due anni di distanza dalla precedente.
Il Ministro della Giustizia, e quindi il Governo, conosce benissimo questi dati. Evidentemente i promotori del disegno di legge non hanno consultato il Governo ed ignorano che se la loro proposta venisse approvata, il giorno dopo lo Stato sarebbe chiamato in causa da milioni di cittadini che pretendono l'indennizzo stabilito dalla legge.
Con lusinghieri risultati:
Però, vuoi mettere che figurone dinanzi all'Europa!
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giovedì 29 ottobre 2009
APPELLO ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM
Riteniamo altrettanto allarmanti i segnali che il potere interno alla magistratura ha inviato ad alcuni magistrati impegnati in delicate e complesse inchieste, alcune delle quali riguardanti anche esponenti dello stesso ordine giudiziario.
Il troppo tempestivo allontanamento di alcuni magistrati dai loro compiti è apparso a molti come un'interferenza indebita sui processi in corso. E' stata, cioè, messa in discussione l'indipendenza cd. "interna", quella che permette al singolo magistrato di applicare la legge e di non subire condizionamenti, neppure se hanno origine all'interno del suo stesso ordine di appartenenza. Ecco il motivo di questo appello che è aperto alla sottoscrizione di tutti i frequentatori del blog. L'indipendenza del magistrato, infatti, è un bene intangibile del quale sono titolari tutti i cittadini, in nome dei quali la giustizia è amministrata.
La riforma della materia disciplinare, di recente introduzione, non ha mancato di sollevare perplessità e preoccupazioni sin dalle sue prime sperimentazioni pratiche.
In particolare, è apparso serio il rischio che il nuovo istituto delle misure cautelari disciplinari, applicabili all'esito di una procedura oltremodo sommaria, interferisca sui procedimenti giudiziari in corso provocando l'allontanamento del magistrato dalle sue funzioni, e quindi dal processo a lui affidato secondo criteri legali.
Il sindacato disciplinare dei provvedimenti giudiziari, esercitato con parametri piuttosto vaghi come quelli della “correttezza”, quando non della ”opportunità”, dagli esiti spesso difformi dai vagli giurisdizionali compiuti nelle sedi naturali, genera una sorta di “doppio binario” in virtù del quale l'atto giudiziario, immune da vizi in sede processuale, diviene - a torto o a ragione - patologico in quella disciplinare.
L'impiego del nuovo strumentario disciplinare, per come manifestatosi nelle sue prime attuazioni pratiche, mette in crisi il principio di soggezione del giudice alla legge e, attraverso il drastico esonero del magistrato dalle sue funzioni, anche quello del giudice naturale.
Un sistema che si fonda sulla competenza legalmente predeterminata dei magistrati, ai quali gli affari sono assegnati secondo rigorosi criteri oggettivi, così come non tollera la sottrazione del processo al suo magistrato, mal sopporta la sommaria sottrazione del magistrato al processo.
Del resto, l'accertamento della responsabilità disciplinare del magistrato non può e non deve ambire a prevenirne gli eventuali abusi in un singolo procedimento, evenienza alla quale l'ordinamento risponde adeguatamente sia con i controlli interni al processo, sia con la giurisdizione penale alla quale i magistrati sono soggetti come tutti gli altri cittadini, non essendo ammesse zone immuni dal controllo di legalità.
Di qui un appello affinché il ricorso alle misure cautelari ad opera degli Organi della Giustizia Disciplinare si conformi ai fondamentali principi regolatori della giurisdizione, in modo che nessuno possa ipotizzare che il suo corso naturale ne sia indebitamente influenzato.
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domenica 25 ottobre 2009
Speranze di un cattivo magistrato
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venerdì 23 ottobre 2009
Il Coniglio Superiore

di Marco Travaglio
(Giornalista)
da Il Fatto Quotidiano del 23 ottobre 2009
Che gioia leggere l’intemerata di Mancino contro il linciaggio del giudice Mesiano e il “clima invivibile” dove “più il potere è forte e più può intimidire”.
Che gaudio apprendere che il presidente Napolitano e vigile e “consapevole delle inquietanti connotazioni della vicenda”.
Che tripudio le feroci motivazioni con cui il Csm ha approvato la “pratica a tutela” del giudice della causa Mondadori contro attacchi che “possono condizionare ciascun magistrato, in particolar modo allorquando si tratti di decidere su soggetti di rilevanza economica e istituzionale”.
Gliele hanno cantate chiare, a Berlusconi e ai suoi killer.
E questo giornale, dopo la campagna dei calzini turchesi, sottoscrive parola per parola.
Con una postilla, però. Mentre il plenum del Csm apriva la sacrosanta pratica a tutela di Mesiano, la sezione disciplinare condannava i magistrati salernitani Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani alla perdita delle funzioni di pm e dell’anzianita (6 e 4 mesi) e al trasferimento d’ufficio.
Trasloco già disposto in sede cautelare all’inizio dell’anno, quando i due reprobi furono cacciati su due piedi da Salerno (insieme al loro capo Luigi Apicella, poi dimessosi dalla magistratura) e scippati dell’inchiesta sulla fogna politico-affaristico-giudiziaria di Catanzaro.
I due erano colpevoli di aver trovato le prove di quanto denunciava Luigi De Magistris sulla cupola calabro-lucana che l’aveva estromesso dalle sue indagini: per tre anni era stato attaccato da destra, dal centro e da sinistra, poi era stato isolato dai suoi capi e colleghi, infine il Csm unanime l’aveva espulso da Catanzaro e dalle funzioni di pm.
Un anno fa la Procura di Salerno scoprì che aveva ragione lui, andò a sequestrare a Catanzaro le carte delle sue inchieste insabbiate, indagò i magistrati che le stavano insabbiando e si ritrovò tutti contro: capo dello Stato (che incredibilmente chiese gli atti dell’inchiesta in piena perquisizione), Mancino, partiti di destra, centro e sinistra, stampa e tg Anm e Csm.
Tutti a ripetere che l’ordinanza di Salerno era “abnorme” (troppe pagine, non si fa).
Poi il Riesame e il Tribunale di Perugia la ritennero doverosa e disposta solo “a fini di giustizia”.
Ma chissenefrega: i due pm vengono giustiziati lo stesso, senza nemmeno sentire i loro testimoni.
Processo sommario, alle spicce.
Anche Clementina Forleo, rea di aver intercettato lo sgovernatore Fazio e i trasversalissimi furbetti del quartierino, e per giunta di aver difeso De Magistris ad Annozero, fu prima aggredita da destra, dal centro, da sinistra, dal basso e dall’alto su su fino al Quirinale, poi isolata, infine fucilata come una mezza matta dal plotone di esecuzione del Csm e trasferita a Cremona (sentenza poi annullata dal Tar perché illegale).
Ce n’era abbastanza perché, anche nei casi Forleo, De Magistris, Nuzzi, Verasani e Apicella, il presidente Napolitano lacrimasse sulle “inquietanti connotazioni della vicenda”, il vicepresidente Mancino denunciasse “il clima invivibile e intimidatorio”, il Csm tuonasse contro “i condizionamenti per ciascun magistrato, in particolar modo allorquando si tratti di decidere su soggetti di rilevanza economica e istituzionale”.
Invece, in quei casi, Napolitano, Mancino e il Csm stavano con i soggetti di rilevanza economica e istituzionale, dunque contro i magistrati.
Il Csm avrebbe dovuto tutelarli dal Csm. Cioè aprire una pratica a loro tutela contro se stesso.
Poi, per fortuna, Berlusconi è tornato ad attaccare un giudice.
E il Csm è tornato a fare il Consiglio Superiore della Magistratura.
Purtroppo, fino al giorno prima, era l’acronimo di Ciechi Sordi Muti.
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Le dimissioni di Luigi De Magistris dall'Ordine Giudiziario
Al Sig. Presidente della Repubblica
Piazza del Quirinale
ROMA
Signor Presidente,
scrivo questa lettera a Lei soprattutto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
E’ una lettera che non avrei mai voluto scrivere.
E’ uno scritto che evidenzia quanto sia grave e serio lo stato di salute della democrazia nella nostra amata Italia.
E’ una lettera con la quale Le comunico, formalmente, le mie dimissioni dall’Ordine Giudiziario.
Lei non può nemmeno lontanamente immaginare quanto dolorosa sia per me tale decisione.
Sebbene l’Italia sia una Repubblica fondata sul lavoro – come recita l’art. 1 della Costituzione – non sono molti quelli che possono fare il lavoro che hanno sognato; tanti il lavoro non lo hanno, molti sono precari, altri hanno dovuto piegare la schiena al potente di turno per ottenere un posto per vivere, altri vengono licenziati come scarti sociali, tanti altri ancora sono cassintegrati.
Ebbene, io ho avuto la fortuna di fare il magistrato, il mestiere che avevo sognato fin dal momento in cui mi iscrissi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, luogo storico della cultura giuridica.
La magistratura ce l’ho nel mio sangue, provengo da quattro generazioni di magistrati. Ho respirato l’aria di questo nobile e difficile mestiere sin da bambino.
Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando ho superato il concorso per diventare uditore giudiziario.
Una gioia immensa che mai avrei potuto immaginare destinata a un epilogo così buio.
E’ cominciata con passione, idealità, entusiasmo, ma anche con umiltà ed equilibrio, la missione della mia vita professionale, come in modo spregiativo la definì il rappresentante della Procura Generale della Cassazione durante quel simulacro di processo disciplinare che fu imbastito nei miei confronti davanti al Csm.
Per me, esercitare le funzioni giudiziarie in ossequio alla Costituzione Repubblicana significava tentare di dare una risposta concreta alla richiesta di giustizia che sale dai cittadini in nome dei quali la Giustizia viene amministrata.
Quei cittadini che – contrariamente a quanto reputa la casta politica e dei poteri forti – sono tutti uguali davanti alla legge.
Del resto Lei, signor Presidente, che è il custode della Costituzione, ben conosce tali inviolabili principi costituzionali e mi perdoni, pertanto, se li ricordo a me stesso.
I modelli ai quali mi sono ispirato sin dall’ingresso in magistratura – oltre a mio padre, il cui esempio è scolpito per sempre nel mio cuore e nella mia mente – sono stati magistrati quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Ed è nella loro memoria che ho deciso di sventolare anch’io l’agenda rossa di Borsellino, portata in piazza con immensa dignità dal fratello Salvatore.
Ho sempre pensato che chi ha il privilegio di poter fare quello che sogna nella vita debba dare il massimo per il bene pubblico e l’interesse collettivo, anche a costo della vita.
Per questo decisi di assumere le funzioni di Pubblico Ministero in una sede di trincea, di prima linea nel contrasto al crimine organizzato: la Calabria. Una terra da cui, in genere, i magistrati forestieri scappano dopo aver svolto il periodo previsto dalla legge e dove invece avevo deciso (ingenuamente) di restare.
Ho dedicato a questo lavoro gli anni migliori della mia vita, dai 25 ai 40, lavorando mai meno di dodici ore al giorno, spesso anche di notte, di domenica, le ferie un lusso al quale dover spesso rinunciare.
Sacrifici enormi, personali e familiari, ma nessun rimpianto: rifarei tutto, con le stesse energie e il medesimo entusiasmo.
In questi anni difficili, ma entusiasmanti, in quanto numerosi sono stati i risultati raggiunti, ho avuto al mio fianco diversi colleghi magistrati, significativi settori della polizia giudiziaria, un gruppo di validi collaboratori. Ho cercato sempre di fare un lavoro di squadra, di operare in pool.
Parallelamente al consolidarsi dell’azione investigativa svolta, però, si rafforzavano le attività di ostacolo che puntavano al mio isolamento, alla delegittimazione del mio lavoro, alle più disparate strumentalizzazioni.
Intimidazioni, pressioni, minacce, ostacoli, interferenze.
Attività che, talvolta, provenivano dall’esterno delle Istituzioni, ma il più delle volte dall’interno: dalla politica, dai poteri forti, dalla stessa magistratura.
Signor Presidente, a Lei non sfuggirà, quale Presidente del CSM, che l’indipendenza della magistratura può essere minata non solo dall’esterno dell’ordine giudiziario, ma anche dall’interno: ostacoli nel lavoro quotidiano da parte di dirigenti e colleghi, revoche e avocazioni illegali, tecniche per impedire un celere ed efficace svolgimento delle inchieste.
Ho condotto indagini nei settori più disparati, ma solo quando mi occupavo di reati contro la Pubblica amministrazione diventavo un cattivo magistrato.
Posso dire con orgoglio che il mio lavoro a Catanzaro procedeva in modo assolutamente proficuo in tutte le direzioni, come impone il precetto costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, corollario del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
La polizia giudiziaria lavorava con sacrifici enormi, perché percepiva che risultati straordinari venivano raggiunti. Le persone informate dei fatti testimoniavano e offrivano il loro contributo. Lo Stato c’era ed era visibile, in un territorio martoriato dal malaffare. Le inchieste venivano portate avanti tutte, senza insabbiamenti di quelle contro i poteri forti (come invece troppe volte accade).
Questo modo di lavorare, il popolo calabrese – piaccia o non piaccia al sistema castale – lo ha capito, mostrandoci sostegno e solidarietà.
Non è poco, signor Presidente, in una Regione in cui opera una delle organizzazioni mafiose più potenti del mondo.
E che lo Stato stesse funzionando lo ha compreso bene anche la criminalità organizzata. Tant’è vero che si sono subito affinate nuove tecniche di neutralizzazione dei servitori dello Stato che si ostinano ad applicare la Costituzione Repubblicana.
Non so se Ella, Signor Presidente, condivide la mia analisi. Ma a me pare che – dopo la stagione delle stragi di mafia culminate nel 1992 con gli attentati di Capaci e di via D’Amelio e dopo la strategia della tensione delle bombe a grappolo in punti nevralgici del Paese nel 1993 – le mafie hanno preso a istituzionalizzarsi.
Hanno deciso di penetrare diffusamente nella cosa pubblica, nell’economia, nella finanza. Sono divenute il cancro della nostra democrazia.
Controllano una parte significativa del prodotto interno lordo del nostro paese, hanno loro rappresentanti nella politica e nelle Istituzioni a tutti i livelli, nazionali e territoriali.
Nemmeno la magistratura e le forze dell’ordine sono rimaste impermeabili.
Si è creata un’autentica emergenza democratica, da sconfiggere in Italia e in Europa.
Gli ostacoli più micidiali all’attività dei servitori dello Stato sono i mafiosi di Stato: quelli che indossano abiti istituzionali, ma piegano le loro funzioni a interessi personali, di gruppi, di comitati d’affari, di centri di potere occulto.
Non mi dilungo oltre, perché credo che al Presidente della Repubblica tutto questo dovrebbe essere noto.
Ebbene oggi, Signor Presidente, non è più necessario uccidere i servitori dello Stato: si creerebbero nuovi martiri; magari, ai funerali di Stato, il popolo prenderebbe di nuovo a calci e sputi i simulacri del regime; l’Europa ci metterebbe sotto tutela.
Non vale la pena rischiare, anzi non serve.
Si può raggiungere lo stesso risultato con modalità diverse: al posto della violenza fisica si utilizza quella morale, la violenza della carta da bollo, l’uso illegale del diritto o il diritto illegittimo, le campagne diffamatorie della propaganda di regime, si scelga la formula che più piace.
Che ci vuole del resto, signor Presidente, per trasferire un magistrato perbene, un poliziotto troppo curioso, un carabiniere zelante, un finanziere scrupoloso, un prete coraggioso, un funzionario che non piega la schiena, o per imbavagliare un giornalista che racconta i fatti?
E’ tutto molto semplice, quasi banale. Ordinaria amministrazione.
Per allontanare i servitori dello Stato e del bene pubblico, bisogna prima isolarli, delegittimarli, diffamarli, calunniarli.
A questo servono i politici collusi, la stampa di regime al servizio dei poteri forti, i magistrati proni al potere, gli apparati deviati dello Stato.
La solitudine è una caratteristica del magistrato, l’isolamento è un pericolo.
Ebbene, in Calabria, mentre le persone rispondevano positivamente all’azione di servitori dello Stato vincendo timori di ritorsioni, spezzando omertà e connivenze, pezzi significativi delle Istituzioni contrastavano le attività di magistrati e forze dell’ordine con ogni mezzo.
Quello che si è realizzato negli anni in Calabria sul piano investigativo è rimasto ignoto, in quanto la cappa esercitata anche dalla forza delle massonerie deviate impediva di farlo conoscere all’esterno. Il resto del Paese non doveva sapere.
Si praticava la scomparsa dei fatti.
Quando però le vicende sono cominciate a uscire dal territorio calabrese, l’azione di sabotaggio si è fatta ancor più violenta e repentina. Invece dello sbarco degli Alleati, c’è stato quello della borghesia mafiosa che soffoca la vita civile calabrese.
L’azione dello Stato produceva risultati in termini di indagini, restituiva fiducia nelle Istituzioni, svelava i legami tra mafia “militare” e colletti bianchi, smascherava il saccheggio di denaro pubblico perpetrate da politici collusi, (im)prenditori criminali e pezzi deviati delle Istituzioni a danno della stragrande maggioranza della popolazione, scoperchiava un mercato del lavoro piegato a interessi illeciti, squadernava il controllo del voto e, quindi, l’inquinamento e la confisca della democrazia.
Sono cose che non si possono far conoscere, signor Presidente.
Altrimenti poi il popolo prende coscienza, capisce come si fanno affari sulla pelle dei più deboli, dissente e magari innesca quella democrazia partecipativa che spaventa il sistema di potere che opprime la nostra democrazia.
Una presa di coscienza e conoscenza poteva scatenare una sana e pacifica ribellione sociale.
Lei, signor Presidente, dovrebbe conoscere – sempre quale Presidente del CSM – le attività messe in atto ai miei danni.
Mi auguro che abbia assunto le dovute informazioni su quello che accadeva in Calabria per fermare il lavoro che stavo svolgendo in ossequio alla legge e alla Costituzione.
Avrà potuto così notare che è stata messa in atto un’attività di indebito esercizio di funzioni istituzionali al solo fine di bloccare indagini che avrebbero potuto ricostruire fatti gravissimi commessi in Calabria (e non solo) da politici di destra, di sinistra e di centro, da imprenditori, magistrati, professionisti, esponenti dei servizi segreti e delle forze dell’ordine.
Tutto ciò non era tollerabile in un Paese ad alta densità mafiosa istituzionale.
Come poteva un pugno di servitori dello Stato pensare di esercitare il proprio mandato onestamente applicando la Costituzione?
Signor Presidente, Lei – come altri esponenti delle Istituzioni – è venuto in Calabria, ha esortato i cittadini a ribellarsi al crimine organizzato e ad avere fiducia nelle Istituzioni.
Perché, allora, non è stato vicino ai servitori dello Stato che si sono imbattuti nel cancro della nostra democrazia, cioè nelle più terribili collusioni tra criminalità organizzata e poteri deviati?
Non ho mai colto alcun segnale da parte Sua in questa direzione, anzi.
Eppure avevo sperato in un Suo intervento, anche pubblico: ero ancora nella fase della mia ingenuità istituzionale.
Mi illudevo nella neutralità, anzi nell’imparzialità dei pubblici poteri.
Poi ho visto in volto, pagando il prezzo più amaro, l’ingiustizia senza fine.
Sono stato ostacolato, mi sono state sottratte le indagini, mi hanno trasferito, mi hanno punito solo perché ho fatto il mio dovere, come poi ha sancito l’Autorità Giudiziaria competente.
Ma intanto l’obiettivo era stato raggiunto, anche se una parte del Paese aveva e ha capito quel che è accaduto, ha compreso la posta in gioco e me l’ha testimoniato con un affetto che Lei non può nemmeno immaginare.
Un affetto che costituisce per me un’inesauribile risorsa aurea.
Ho denunciato fatti gravissimi all’Autorità giudiziaria competente, la Procura della Repubblica di Salerno: me lo imponeva la legge e prima ancora la mia coscienza.
Magistrati onesti e coraggiosi hanno avuto il solo torto di accertare la verità, ma questa ancora una volta era sgradita al potere.
E allora anche loro dovevano pagare, in modo ancora più duro e ingiusto: la lezione impartita al sottoscritto non era stata sufficiente.
La logica di regime del “colpirne uno per educarne cento” usata nei miei confronti non bastava ancora a scalfire quella parte della magistratura che è l’orgoglio del nostro Paese.
Ci voleva un altro segnale forte, proveniente dalle massime Istituzioni, magistratura compresa: la ragion di Stato (ma quale Stato, signor Presidente?) non può tollerare che magistrati liberi, autonomi e indipendenti possano ricostruire fatti gravissimi che mettono in pericolo il sistema criminale di potere su cui si regge, in parte, il nostro Paese.
Quando la Procura della Repubblica di Salerno – un pool di magistrati, non uno “antropologicamente diverso”, come nel mio caso – ha adottato nei confronti di insigni personaggi calabresi provvedimenti non graditi a quei poteri che avevano agito per distruggermi, ecco che il circuito mediatico-istituzionale, ai più alti livelli, ha fatto filtrare il messaggio perverso che era in atto una “lite fra Procure”, una guerra per bande.
Una menzogna di regime: nessuna guerra vi è stata, fra magistrati di Salerno e Catanzaro.
C’era invece semplicemente, come capirebbe anche mio figlio di 5 anni, una Procura che indagava, ai sensi dell’art. 11 del Codice di procedura penale, su magistrati di un altro distretto.
E questi, per ostacolare le indagini, hanno a loro volta indagato i colleghi che indagavano su di loro, e me quale loro istigatore.
Un mostro giuridico. Un’aberrazione di un sistema che si difende dalla ricerca della verità, tentando di nascondersi dietro lo schermo di una legalità solo apparente.
Questa menzogna è servita a buttare fuori dalle indagini (e dalla funzioni di Pm) tre magistrati di Salerno, uno dei quali lasciato addirittura senza lavoro.
Il messaggio doveva essere chiaro e inequivocabile: non deve accadere più, basta, capito?!
Signor Presidente, io credo che Lei in questa vicenda abbia sbagliato.
Lo affermo con enorme rispetto per l’Istituzione che Lei rappresenta, ma con altrettanta sincerità e determinazione.
Ricordo bene il Suo intervento – devo dire, senza precedenti – dopo che furono eseguite le perquisizioni da parte dei magistrati di Salerno.
Rimasi amareggiato, ma non meravigliato.
Signor Presidente, questo sistema malato mi ha di fatto strappato di dosso la toga che avevo indossato con amore profondo.
E il fatto che non mi sia stato più consentito di esercitare il mestiere stupendo di Pubblico ministero mi ha spinto ad accettare un’avventura politica straordinaria.
Un’azione inaccettabile come quella che ho subìto può strapparmi le amate funzioni, può spegnere il sogno professionale della mia vita, può allontanarmi dal mio lavoro, ma non può piegare la mia dignità, né ledere la mia schiena dritta, né scalfire il mio entusiasmo, né corrodere la mia passione e la volontà di fare qualcosa di utile per il mio Paese.
Nell’animo, nel cuore e nella mente, sarò sempre magistrato.
Nella Politica, quella con la P maiuscola, porterò gli stessi ideali con cui ho fatto il magistrato, accompagnato dalla medesima sete di giustizia, i miei ideali e valori di sempre (dai tempi della scuola) saranno il faro del nuovo percorso che ho intrapreso.
Darò il mio contributo affinché i diritti e la giustizia possano affermarsi sempre di più e chi soffre possa utilizzarmi come strumento per far sentire la sua voce.
È per questo che, con grande serenità, mi dimetto dall’Ordine giudiziario, dal lavoro più bello che avrei potuto fare, nella consapevolezza che non mi sarebbe più consentito esercitarlo dopo il mandato politico.
Lo faccio con un ulteriore impegno: quello di fare in modo che ciò che è successo a me non accada mai più a nessuno e che tanti giovani indossino la toga non con la mentalità burocratica e conformista magistralmente descritta da Piero Calamandrei nel secolo scorso, come vorrebbe il sistema di potere consolidato, ma con la Costituzione della Repubblica nel cuore e nella mente.
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Cari colleghi, dove eravate?
di Gabriella Nuzzi
(Giudice del Tribunale di Latina)
Da Il Fatto Quotidiano del 30 settembre 2009
L’imprevedibilità degli eventi, insuperabile limite umano.
Essa ha segnato il cammino della Storia, aprendo ai grandi cambiamenti e alle conquiste di civiltà.
Nell’apparente quiete di un ancient regime ormai assai prossimo alla perfezione, l’imprevedibile è accaduto.
Una falla nel sistema. L’inaspettato logorìo dei meccanismi di controllo.
Meccanismi perversi, criminosi, grazie ai quali gruppi di potere trasversale hanno usurpato posti strategici all’interno delle istituzioni del Paese, generando un tentacolare sovra-apparato che ne plagia il funzionamento democratico per asservirlo al culto del dominio personale e del profitto.
Meccanismi spietati, dietro i quali sono celati i misteri delle innumerevoli stragi della nostra storia repubblicana, servite solo a instillare nel popolo suddito, atterrito e prostrato al bisogno, l’illusione di un governo stabile e forte, in grado di fronteggiare e sconfiggere l’ombra di un apparente nemico, di cui, in realtà, era già prigioniero.
Meccanismi di spionaggio e dossieraggio illegali, micidiali armamenti di un potere senza colore, invisibile e onnipresente, il vero grande Segreto di Stato; impiegati per ordire, con la clava della denigrazione, strategie di annientamento di uomini scomodi impegnati nella ricerca della verità, da seppellire, per sempre, nel sepolcro della grande menzogna.
Imprevedibilmente, quei meccanismi sono impazziti, il controllo è sfuggito di mano.
Dietro la patina scrostata di un mondo surreale, si intravedono, ridotti in macerie, gli antichi spazi di libertà, autonomia, eguaglianza sociale, ai quali i nostri padri hanno donato, nella lotta, le loro semplici vite.
Da ogni parte si levano cori di autorevoli voci; indignate, incitano a levare gli scudi, perché la democrazia è in grave pericolo.
Le forze politiche di opposizione organizzano proteste a difesa della Libera Stampa, l’associazione nazionale delle toghe invoca tutele alla sua indipendenza.
Dov’ erano costoro quando suonavano i primi campanelli d’allarme?
Dov’erano, quando scoppiavano i casi dei colleghi De Magistris e Forleo, impunemente additati come cattivi magistrati; quando, senza decenza, veniva profusa alla pubblica opinione l’enorme bugia della “guerra” tra le Procure di Salerno e Catanzaro?
Dov’era allora la verità?
Eppure, l’evidenza dei fatti era scritta nelle carte, migliaia di atti processuali che raccontano dell’illecita gestione di finanziamenti e appalti, di corruzioni giudiziarie, di indagini avviate e poi sparite nel nulla, di agenzie di sicurezza e organi di informazione, di magistrati controllati, delegittimati, esautorati delle loro funzioni.
Dov’erano quei politici, quelle toghe, le illustri firme del giornalismo italiano che oggi gridano allo scandalo dell’autoritarismo?
La paura li aveva forse paralizzati, rendendoli ciechi, muti, sordi?
Non preferirono, allora, seguire le scorciatoie della denigrazione, degli insulti gratuiti o, ancor peggio, dell’indifferenza e del silenzio, tutti compatti nella irrazionale difesa di simulacri sacri ed inviolabili, da preservare ad ogni costo?
E dov’era la grande “libera stampa” quando si levavano, isolate, le coraggiose voci del dissenso?
Non si adeguò forse anch’essa – né più né meno della “stampa di regime” – ai diktat dell’oscuramento, della mistificazione, dell’omertà e dell’emarginazione, dimostrandosi suddita del proprio padrone?
Certo è che quella verità avrebbe consentito di svelare i meccanismi del sistema e di arrestarne il funzionamento.
Troppo scomoda però, forse perché non partigiana.
Più facile e conveniente espellere i virus e ridurli in quarantena.
Dunque, il tempo delle domande – e delle riflessioni – non è ancora finito.
Sorge il dubbio che le nobili cause, rispolverate oggi con tanto fervore, siano utili a rinvigorire qua e là il consenso in un popolo stanco e stremato.
Intanto, l’imprevedibile può ancora accadere.
Che taccia il chiacchiericcio volgare di chi, assai vigliaccamente, ancora getta acqua al suo mulino per giustificare le nefandezze compiute; che i fatti siano finalmente resi alla pubblica opinione; che le responsabilità siano accertate e punite.
La ricerca della verità accomuna Giustizia e Informazione, ma non è una lucina debole e fioca, che si accende e si spegne all’intermittenza della ipocrisia e della convenienza politica.
E’ un faro immenso, luminosissimo, perennemente fisso sulla coscienza umana, unica vera guida verso un autentico rinnovamento.
_________
La fotografia è tratta dal sito Realtà Sannita.
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Gli incubi di Alfano

di Bruno Tinti
da Il Fatto Quotidiano del 23 ottobre 2009
Nella relazione al Parlamento sullo stato della giustizia, Alfano ha detto che aveva un incubo: la lunghezza dei processi.
E intollerabile, ha detto, e la riforma che sto preparando vi porrà fine.
Poi i progetti di riforma sono venuti fuori: separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati (che è già prevista), no alle intercettazioni, no alla Polizia giudiziaria nelle procure, divieto di utilizzare le sentenze definitive in altri processi per gli stessi fatti e furbate del genere.
Queste riforme non accorciano i processi, li allungano.
Per far capire quello che servirebbe davvero, racconto un processo che si è tenuto qualche giorno fa ad Ivrea, cittadina a 36 km da Torino, dove c’è un Tribunale, una Procura, un ufficio Giudici di pace e una Corte d’Assise.
Qui è stato condannato all’ergastolo Domenico Agresta per l’omicidio di Giuseppe Trapasso; una storia di traffico di stupefacenti e di concorrenza tra bande rivali.
Con Agresta erano processati Vincenzo Solli e Maxwell Caratti, tutti accusati di omicidio, porto d’arma e distruzione di cadavere perché, dopo aver sparato a Trapasso, lo hanno bruciato.
Perché questi due non sono stati processati?
Agresta ha chiesto un processo abbreviato, sperando in una diminuzione di pena: in effetti l’abbreviato è un po’ più rapido e semplice perché il giudice può utilizzare le prove raccolte dal pm senza rifarle tutte, come invece succede nel processo normale.
Gli altri invece hanno deciso per il processo normale; e quindi il lavoro è raddoppiato.
Ma la parte drammatica arriva adesso. Agresta, nel suo processo, ha depositato un memoriale in cui racconta che lui ha sparato a Trapasso, che Solli gli ha procurato l’arma ed era con lui quando questi è stato ucciso e che Caratti è arrivato dopo e li ha aiutati a bruciare il cadavere.
Se tutti e tre fossero stati processati insieme, Agresta e Solli si sarebbero presi l’ergastolo e Caratti sarebbe stato condannato agli anni di galera che gli toccavano.
Ma ora per Solli e Caratti si deve fare un altro processo con altre regole.
E queste prevedono che Agresta, che dovrebbe raccontare quello che ha scritto nel suo memoriale, possa rifiutarsi di rispondere: il nostro geniale legislatore, ha inventato una figura particolare, l’imputato testimone (in gergo: impumone) che ha, sì, l’obbligo di testimoniare sugli altri imputati ma solo se il suo processo si è concluso con sentenza definitiva; se no, può dire “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”.
Come ho detto, Agresta è stato condannato, però ci sono ancora Appello e Cassazione (e c’è da giurare che ci andrà, visto che si è beccato l’ergastolo); dunque la sua sentenza di condanna non è definitiva; e quindi è ovvio che non accuserà i suoi complici (che sempre fieri delinquenti sono e gliela farebbero pagare): se ne starà zitto e nessuno potrà farci nulla.
Ma c’è il memoriale, in cui Agresta ha raccontato come si sono svolte le cose; quello si può acquisire.
Si, ma solo con “il consenso delle parti” (così dice la legge).
E, secondo voi, gli avvocati di Solli e Caratti daranno il consenso per l’acquisizione di una prova che li incastra?
Adesso, visto che Alfano ha il diritto di dormire in pace, gli suggerisco alcune riforme vere.
Prima di tutto abolire i tribunali piccoli e trasferire tutte le loro risorse nei tribunali grandi.
Si chiama riforma delle circoscrizioni giudiziarie, da 30 anni si dice che si deve fare ma, chissà perché (e gli avvocati che hanno i loro studi nelle città piccoline? e i magistrati capi degli uffici soppressi?), non se ne fa niente.
Poi stabilire che tutti i processi si facciano come si fa il processo abbreviato, quello che ha permesso di dare presto e bene l’ergastolo ad Agresta.
Poi abolire tutte le norme che vietano di utilizzare prove che permetterebbero di condannare un sacco di delinquenti.
Solo che così Berlusconi sarebbe stato già condannato per corruzione dell’avvocato Mills ...
Capisco che Alfano preferisca tenersi i suoi incubi.
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mercoledì 21 ottobre 2009
La scienza inesatta.
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lunedì 19 ottobre 2009
Solidarietà a costo zero.
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Etichette: Associazione Nazionale Magistrati, Il caso “Salerno/Catanzaro”
sabato 17 ottobre 2009
Il giudice Mesiano si difende
di Achille
Canale 5 fa pedinare e riprendere di nascosto il giudice Raimondo Mesiano e manda in onda le riprese facendo sostenere a un tal Claudio Brachino, ritenuto “giornalista”, che è veramente stravagante che un magistrato cammini a piedi per la città e vada dal barbiere, aspettando correttamente il suo turno, rispettando il semaforo per strada e, addirittura, attraversando sulle strisce pedonali (ma dove andremo a finire, signora mia!).
Il filmato si conclude con una scena veramente stupefacente: il collega Mesiano che – cosa davvero inaudita! – si siede su una panchina e si fuma una sigaretta.
Mi auguro che il C.S.M. sospenda al più presto dalle funzioni e dallo stipendio un giudice tanto assurdo.
Lui, Mesiano, però, si difende e dichiara: “Quelle mandate in onda su Canale 5 sono riprese parziali. Io non sono come mi hanno descritto. Ho anche io una vita normale come tutti: faccio festini nelle mie ville, vado a puttane e organizzo orge con minorenni”.
Certo, se questo che dice Mesiano fosse vero, Canale 5 dovrà chiedergli scusa e proporlo al Capo per una candidatura importante a qualcosa di molto istituzionale.
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P.S. - Ovviamente le parole riportate sopra fra virgolette non sono davvero del dr Mesiano. Si tratta solo di una ipotesi scherzosa.
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Al servizio del capo
di Michele Serra
(Giornalista)
da Repubblica.it del 17 ottobre 2009
Il video sul giudice Mesiano andato in onda su Canale 5 è spaventoso, e lo è qualunque sia la sua genesi giornalistica.
È spaventoso se il suo impressionante effetto minatorio discende da un’intenzione consapevole.
Ma è spaventoso anche se siamo di fronte a un gioco cretino, come di chi padroneggia malamente un’arma e credendo di sparare a salve esplode pallottole vere.
Il testo, di livello perfino più basso di quel sub-giornalismo che è il gossip televisivo, farebbe propendere per la seconda ipotesi: un gioco cretino sfuggito di mano.
Ma la costruzione del servizio (pedinamento di un magistrato ritenuto “nemico” del proprio editore, così da indicarlo all’odio e al dileggio della propria curva tifosa), e la sua messa in onda nel programma mattutino della rete generalista di Mediaset, con tanto di commento demolitore (e “senza contraddittorio”, come dice l’onorevole Gasparri quando attacca la Rai) di due giornalisti del gruppo, impedisce di credere che si tratti di un banale incidente.
Il clima di forte scontro politico non può essere un alibi.
Non è il cozzo delle idee, non la polemica ideologica a dettare questo genere di colpi sotto la cintura.
È la volontà di attaccare e isolare personalmente, quasi uno per uno, quelli che il leader e padrone considera gli avversari veri e presunti, e dunque esercita, sui meno sereni e meno liberi dei suoi dipendenti, una doppia attrazione, politica ed economica.
In una confusione oramai patologica, irreversibile e venefica (per il paese intero) tra patrimonio politico e patrimonio personale del Capo.
È la voglia di andare a stanare dal barbiere Mesiano, sputtanarlo (verbo berlusconiano) con qualche sciatta considerazione sul suo abbigliamento del sabato mattina, dargli dello “stravagante” perché fuma (?!), evitare che anche una sola parola sia spesa in sua difesa (nel vituperato “Annozero” i giornalisti e i politici di destra hanno una postazione fissa), perché distruggere la persona è il sistema più rapido per risolvere i contenziosi, e levare di mezzo l’ingombro.
O si trova, come nel caso del già dimenticato Boffo, qualche vecchia carta per dare fuoco alla pira, o si confeziona qualcosa di comunque infamante, per esempio spacciando una promozione pregressa per un “premio” (e di chi?) per la sentenza Cir.
Il tutto, per giunta, sotto l’equivoco, ipocrita pretesto della “legittima difesa”, perché l’argomento prediletto da chi pratica questo genere di pestaggio giornalistico è che anche l’attacco a Berlusconi è un attacco alla persona: come se la condotta di vita del presidente del Consiglio, i criteri con i quali dispensa le candidature, il genere di persone delle quali si circonda a palazzo, non fossero quanto di più pubblico si possa immaginare.
Ma il clima è questo.
È un clima nel quale chi governa, chi comanda, chi vanta la maggioranza dei voti e il controllo del Parlamento, si rivolge agli oppositori come se fossero insopportabili oppressori del cui giogo, finalmente, liberarsi.
Così da udire il leghista Castelli (da Santoro) gridare a Curzio Maltese “tu vivi nel mondo marcio di Repubblica”, e in quel “marcio”, anche se Castelli non lo sa, c’è tutto il puzzo del fascismo.
Così da leggere, su Libero di ieri, che “il Caimano non è un film, è una secrezione corporea di Moretti”, quello stesso Moretti accusato dal Giornale di avere “dirottato” fondi europei per il suo nuovo film, tacendo che più di quaranta registi, anche italiani, ne hanno avuto ugualmente diritto.
Così da imbattersi (da anni a questa parte) in vere e proprie liste di proscrizione dei “rossi” che lavorano alla Rai, ovviamente tutti miracolati politici, tutti scrocconi di soldi pubblici, tutti nel calderone indistinto delle “élite di merda” che prima o poi la pagheranno.
A furia di essere indicati con nome, cognome e stipendi (i guadagni dei “nemici” sono un’altra delle ossessioni di questo giornalismo ossesso), alcune di queste persone sono insultate per strada come “sporco comunista”.
Ora toccherà, probabilmente, anche al giudice Mesiano.
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I calzini del giudice
di Livio Pepino
(Componente del Consiglio Superiore della Magistratura)
da Repubblica del 17 ottobre 2009
Caro direttore, la storia non è nuova.
Per la maggioranza di governo, per il suo leader e peri suoi cortigiani giustizia è sinonimo di utilità: «E giusto non ciò che rispettale regole ma ciò che conviene».
Così, ci si sorprende se le decisioni giudiziarie non sono oggetto di private trattative e non realizzano scambi di favori (che si vorrebbero richiesti finanche dal capo dello Stato).
Ma oggi si è fatto un passo ulteriore sulla via della barbarie. Il giudice indisponibile a considerare le sentenze merce di scambio o ossequio al potente viene indicato come bersaglio (con numero telefonico e indirizzo di abitazione) su un quotidiano della famiglia del premier e i suoi spostamenti quotidiani vengono ripresi da giornalisti (sic!) di una televisione di proprietà del premier (che ne accompagnano la diffusione con commenti sarcastici sul suo passeggiare da solo, sul suo aspettare il turno dal barbiere e sul colore dei suoi calzini).
Non conosco il giudice Mesiano, come non conosco gran parte degli 8.000 magistrati italiani.
Non so se coltivi stranezze e non mi interessano la foggia e le caratteristiche dei suoi indumenti.
Non mi appassionano le sue conversazioni al ristorante (captate da un anonimo avvocato più attento ai discorsi dei vicini che alla compagnia dei propri familiari e dotato di una memoria a scoppio ritardato).
Ma ho lettole 142 pagine della sentenza con cui quel giudice (l’oscuro giudice Mesiano, privo di scorte e uso – cosa incomprensibile ai cortigiani del premier – ad aspettare rispettosamente il turno dal barbiere ...) ha motivato la condanna della Fininvest a risarcire la Cir per i danni «a lei cagionati dalla corruzione del giudice Vittorio Metta».
Sono motivazioni rigorose e oneste.
Non sta a me discuterne la maggiore o minor fondatezza.
Su di esse si pronuncerà, come previsto dal nostro sistema, la corte di appello.
Ma non può sfuggire ai cittadini onesti il senso della operazione messa in atto nei confronti del suo estensore: da un lato, delegittimare la sentenza e renderla non credibile, dall’altro intimidire i giudici che in futuro dovranno occuparsi di controversie analoghe.
Il messaggio è chiaro: il magistrato non può – non deve – emettere decisioni sgradite. Altrimenti è un nemico (silenzioso o protagonista che sia ...).
Gli altri – anche se corrotti – possono stare tranquilli: non conosceremo mai il colore dei calzini del giudice Metta e degli intermediari della sua corruzione, né saremo informati delle loro passeggiate, dello shampoo preferito dal loro barbiere, del loro indirizzo di casa, del loro numero telefonico.
Guai a considerare ciò che accade (solo) una circoscritta sgradevolezza di alcuni cortigiani troppo solerti!
La storia insegna a quali rischi siamo esposti.
Non è inutile ricordare la situazione dell’età dell’imperatore Commodo, descritta dallo storico E. Gibbon in Declino e caduta dell’impero romano: «L’attuazione delle leggi era diventata venale e arbitraria» e «un criminale benestante poteva non solo ottenere l’annullamento di una giusta sentenza di condanna, ma anche infliggere all’accusatore, ai testimoni e al giudice la punizione che più gli piaceva».
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venerdì 16 ottobre 2009
Chi vuol giocare senza arbitro?
Occorre, forse, mettere un po’ d’ordine.
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno prodotto, producono e produrranno sempre “effetti politici”. L’attività della Consulta, il più delle volte, consiste nel bilanciamento di valori costituzionali che entrano in conflitto tra loro. Nel comporlo, i Giudici usano gli arnesi del giurista: la logica, la lingua, le norme, i precedenti giurisprudenziali, gli scritti di dottrina. Alla fine decidono, talvolta a maggioranza. Ma non votano come voterebbe un parlamentare.
Il politico nel voto afferma direttamente un valore, lo presceglie come fine e lo persegue con la sua volontà “politica”. Il Giudice compie un percorso diverso. Egli cerca di cogliere, proprio nelle leggi già esistenti ed approvate dai politici, il valore che deve prevalere in un caso controverso. Lo trova, non lo vuole.
Se, in relazione ad una qualsiasi attività pubblica, non si è capaci di cogliere la diversità tra la politicità del “risultato” e quella dello “scopo”, tutto viene coinvolto nella logica settaria degli opposti schieramenti.
Analogamente, un giudice civile che – sbagliando oppure no – dà torto ad una parte e ragione all’altra, non può essere sospettato di aver voluto favorire uno dei contendenti e per questo motivo essere messo impunemente alla berlina.
In queste condizioni la giurisdizione non sopravvive.
Ed il sospetto è che qualcuno aspiri a giocarsi la partita senza arbitro, magari invocando l'acclamazione del pubblico sugli spalti.
Potrà anche vincere; gioca in casa ed il pubblico è dalla sua.
Ma, a meno che non pensi di giocare sempre tra le mura amiche, deve accettare di sottoporsi ai lazzi ed agli insulti dei sostenitori avversari, quando andrà in trasferta.
I brocchi vincono solo così.
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giovedì 8 ottobre 2009
CSM: finalmente curabili le sindromi da immunità (male) acquisita?
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domenica 4 ottobre 2009
Il Cappio

di Giovanni Parisi
(Ingegnere)
Succede che una mattina trovi nella buca delle lettere un invito dell’Istituzione Biblioteca Comunale “G. B. Nicolosi” di Paternò e apprendi che il nuovo Presidente è il Procuratore Aggiunto di Agrigento.
Apprendi inoltre che la prima iniziativa del nuovo Presidente è la presentazione del libro “Il Cappio” il cui autore è un Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che per l’occasione, fissata per il pomeriggio del 2 ottobre 2009, verrà introdotto da un Magistrato da poco assegnato alla Direzione Nazionale Antimafia.
Quando tutto questo ti sembra normale e anche un po’ prestigioso, avverti forte una sensazione di disagio: perché?
L’autorevole evento letterario si terrà a Paternò, che con circa 50.000 abitanti è il Comune più grande della Provincia di Catania dopo lo stesso capoluogo.
Paternò, una volta rinomata per la sua florida economia agrumicola e per altre importanti attività produttive, ha subìto nel passato recente un forte declino, che nei bui anni ottanta la inserì, con Biancavilla ed Adrano, nel famigerato “triangolo della morte”, insanguinato dalle feroci e quotidiane lotte di mafia.
Oggi Paternò è ritornata alla ribalta delle cronache nazionali (con un articolo pubblicato in prima pagina su “Panorama”, che si può leggere a questo link) perché il Prefetto di Catania, a valle di un’istruttoria condotta da tre ispettori nominati dal Ministero dell’Interno (un Vice Prefetto, un Capitano dell’Arma dei Carabinieri e un Capitano della Guardia di Finanza), ha richiesto al Ministro dell’Interno lo scioglimento della Giunta Comunale per gravi indizi di infiltrazioni mafiose, anche a seguito di quanto emerso, il 27 novembre 2008, dall’operazione “Padrini”, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, in cui tra i 24 arrestati c’è anche il giovane Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Paternò, ritenuto dagli inquirenti il collegamento tra le cosche mafiose Santapaola-Ercolano e le Istituzioni locali (si veda la notizia a questo link).
La vicenda, come riportato dalla stampa, ha creato anche un certo imbarazzo politico, poiché Paternò è il paese natale del Ministro della Difesa (da cui dipende anche l’Arma dei Carabinieri che ha condotto le indagini investigative), che a capo dell’attuale Giunta ha politicamente “insediato” un vecchio amico d’infanzia.
“Carmelino (1) deve essere il nostro portavoce, il mio orecchio e i miei occhi. Voialtri (diretto all’Amministrazione Comunale, ndr) siete padroni di cacare e pisciare nelle vostre case…tutto quello che fate a livello politico e di cui discutete deve passare da me. Perché a Paternò non vi faccio camminare più. Vi potete candidare centomila volte …”, è una delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, riportate dal quotidiano “La Sicilia” il 29 novembre 2008, del capo clan mafioso di Paternò.
E’ di tutta evidenza che l’ipotesi che i bisogni delle fasce più deboli della Città siano stati messi nelle “mani” della mafia, fermo restando l’iter giudiziario che stabilirà le eventuali responsabilità penali dell’ex-Assessore ai Servizi Sociali di Paternò e degli altri coimputati (le cui indagini si sono appena concluse con le richieste di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero), da un punto di vista civico e politico avrebbe dovuto innescare diversi interrogativi, tra cui: com’è possibile che a Paternò la politica abbia così tanto abbassato la soglia di attenzione sulle azioni di contrasto alla mafia, che membri dell’organizzazione criminale stessa abbiano potuto ritenere di avere interlocutori diretti nella Giunta Municipale?
Se eventi come questi si fossero verificati quando era ancora caldo il sangue versato da rappresentanti delle Istituzioni, diventati eroi per la loro coerente testimonianza di Uomini dello Stato, immediatamente si sarebbe sollevata l’indignazione collettiva.
Ma Paternò è rimasta muta, assopita e chiusa nell’indifferenza e nell’individualismo che caratterizza questi tempi.
Né dal Sindaco o dalla stessa Giunta Municipale si sono manifestati quei segnali chiari ed inequivocabili di contrasto e prevenzione contro le infiltrazioni mafiose nella vita amministrativa cittadina che la gravità delle vicende emerse richiedeva (adozione di protocolli di legalità, criteri più selettivi e di garanzia per l’affidamento degli appalti e degli incarichi, ecc.).
Tutto è stato ricondotto a “fenomeni individuali”, tanto che l’ex-Assessore ai Servizi Sociali è stato indicato, anche dal locale Deputato Nazionale (membro anche della Commissione
Nazionale Antimafia) e padre politico dell’attuale Amministrazione Comunale di Paternò, come un “mariuolo” indisciplinato (oggi più modernamente potrebbe dirsi un “tarantino”) che agiva autonomamente.
La Sicilia è terra difficile e spesso complessa.
Chi ci nasce, scegliendo di viverci, sa perfettamente che i gesti e le parole non hanno sempre lo stesso significato: un semplice saluto, una stretta di mano o una “fotografia di gruppo” possono rappresentare e comunicare, a secondo dei contesti, significati molto differenti: Pirandello, Sciascia e tanti altri letterati ne hanno, in diverse occasioni, spiegato le ragioni.
Ciò non sfugge a nessun siciliano e non può tantomeno sfuggire ai tre magistrati invitati all’incontro letterario di Paternò, che della Sicilia sono anche figli illustri.
Non può sfuggire che, entrare nell’unico “salotto buono” rimasto ad una Giunta Municipale su cui pesano non solo inquietanti ombre, ma anche gravi provvedimenti istituzionali, può indirettamente contribuire a stringere il “cappio” su una comunità inerme ed indifferente, alimentando quel clima di nebbia, confusione, rassegnazione e sfiducia nelle Istituzioni (in cui sembra che tutto ciò che non è penalmente perseguibile è giusto e rispettabile), non utile a supportare la crescita di una Città che, nella sua parte sana, vuole liberarsi dai vecchi cliché, facendo camminare, con fatica ed orgoglio, il proprio sviluppo sulla professionalità e sull’onestà.
____________
(1) Carmelo Frisenna, 37 anni, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Paternò, arrestato nell’ambito dell’operazione “Padrini” il 27 novembre 2008, è stato con 597 preferenze il più votato nelle elezioni del 2007 per il rinnovo del Consiglio Comunale, che ha presieduto nella prima seduta consiliare e da cui si è dimesso per ricoprire il ruolo di Assessore nella Giunta Municipale.
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sabato 3 ottobre 2009
Lo scudo fiscale tra amnistia condizionata e depenalizzazione discriminatoria: quando giustizia vuol dire fortuna.
Eccone il testo.
A proposito del Decreto correttivo del provvedimento anticrisi
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha esaminato attentamente, seguendone l'intero percorso parlamentare, la legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati dopo la posizione da parte del Governo della questione di fiducia sul testo trasmesso dal Senato.
Si osserva innanzitutto che la complessiva disciplina dello scudo fiscale comprese le ulteriori modificazioni introdotte in materia nel testo del decreto-legge n. 103 del 2009 - disciplina che più correttamente avrebbe dovuto trovare collocazione nel testo originario del decreto-legge anticrisi - comporta scelte di merito che rientrano nella esclusiva responsabilità degli organi titolari dell'indirizzo politico di governo.
Si rileva nello stesso tempo che sono state confermate le correzioni che avevano accompagnato la promulgazione della legge di conversione del precedente decreto. Infatti, la legge prevede la punibilità di tutti i reati strumentali all'evasione fiscale per i quali sia stata già esercitata l'azione penale e stabilisce che le dichiarazioni di rimpatrio o di regolarizzazione sono utilizzabili a sfavore del contribuente nei procedimenti penali pendenti e futuri. Quanto al riciclaggio e agli altri reati che la legge esclude dal beneficio della non punibilità, si è preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in sede parlamentare e dalla Agenzia delle entrate, secondo cui la legge mantiene l'obbligo di segnalare le operazioni sospette di costituire il frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità.
Si ricorda infine che la previsione di ipotesi di non punibilità subordinata a condotte dirette ad ottenere la sanatoria di precedenti comportamenti non è ritenuta qualificabile come amnistia in base a ripetute pronunce della Corte costituzionale, da ultimo con ordinanza 9 aprile 2009, n. 109.
Il Capo dello Stato procederà quindi alla promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103.
Com’è noto, quella appena approvata, è una legge di conversione del decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 col quale si prevede, tra l’altro, la non punibilità di una serie di reati purché essi risultino collegati alla illecita esportazione di capitali all’estero. Al fine di favorire il rientro in Italia di quei capitali, dunque, lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva nei riguardi dei soggetti che, a fronte del pagamento di una falcidia del 5%, riportano in patria i loro averi, purché per tali reati non risulti già avviato un procedimento penale.
E’, l’ultimo, il punto cruciale sul quale dovrà misurarsi la legittimità costituzionale dello scudo fiscale.
Se, infatti, la non punibilità avesse riguardato anche i reati già oggetto di un accertamento penale, la misura non si sarebbe potuta distinguere da una vera e propria amnistia, l’adozione della quale richiede però una legge caratterizzata da un particolare procedimento formativo e dall’approvazione con maggioranze più ampie di quella semplice.
L’esclusione della possibilità di avvalersi dell’esenzione penale per quei soggetti già sottoposti a verifica dall’autorità giudiziaria rappresenta – nei discorsi sin qui letti - il principale ostacolo all’equiparazione all’amnistia.
Del resto, nel comunicato della Presidenza della Repubblica è fatto riferimento ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale (ord. n. 109 del2009) nella quale si dava conto che «mentre il condono costituisce una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che si compone di una serie di fasi ed i cui effetti estintivi del reato sono quindi rimessi alla volontà, per quanto condizionata, degli interessati» e, pertanto, al perfezionamento del «procedimento amministrativo di sanatoria»; l’amnistia, invece, «in quanto misura di clemenza generalizzata, incide direttamente sulla punibilità astratta, con l’effetto immediato della estinzione del reato senza mediazione fattuale», cosí che tale effetto è «da ricondurre all’atto legislativo concessivo dell’amnistia» e comporta l’«obbligo per il giudice di immediata declaratoria di non doversi procedere»
Nella citata decisione la Consulta, quindi, individua nell’assenza di mediazione fattuale la caratteristica delle leggi di amnistia. Poiché risulta decisiva nell’iter logico sin qui seguito nei ragionamenti della Corte Costituzionale e, a quanto si apprende, del Capo dello Stato, l’affermazione è meritevole di verifica.
Il pensiero corre, quasi intuitivamente, agli artt. 151, comma 4 del codice penale e 672, comma 5, del codice di procedura penale, che regolamentano l’amnistia “condizionata”. E’ quella che realizza gli effetti estintivi del reato o della pena non immediatamente, ma solo mediante comportamenti richiesti a colui il quale intenda beneficiarne. Tanto ciò è vero che per la sua definitiva applicazione l’interessato deve dimostrare di aver adempiuto alla “condizione” o all’”obbligo”. Mentre può discettarsi sul concetto di “condizione” (che può riguardare avvenimenti oggettivi o fatti di terzi) non vi è alcun dubbio che l’”obbligo” riguarda proprio una condotta personale, sia essa positiva o negativa. L’amnistia può, pertanto, ben essere subordinata al compimento di un fatto ad opera dell’imputato o del condannato.
Se le precedenti considerazioni non sono illogiche, cade l’argomentazione che ravvisa nell’assenza di “mediazione fattuale” il discrimine tra le leggi di amnistia e quelle di condono.
La seconda notazione in forza della quale sono state espresse rassicurazioni circa la costituzionalità dello scudo fiscale è rappresentata dalla non generalizzata applicabilità del beneficio, restandone esclusi i soggetti già “scoperti” nei confronti dei quali penda un procedimento penale.
In realtà sembra potersi fondatamente affermare che questa previsione, lungi dal suffragare l’ipotesi della legittimità costituzionale dello scudo fiscale, introduca ulteriori profili di eccentricità rispetto alla Carta, segnatamente sotto il parametro della ragionevolezza (art. 3 Cost.): la fruibilità del beneficio così è rimessa a circostanze del tutto estranee ad una considerazione di “meritevolezza” del soggetto. La pendenza di un procedimento penale, infatti, è collegata esclusivamente all’efficacia dell’azione repressiva che si è manifestata precocemente per alcuni e tardivamente (o mai) per altri. Resta il fatto che, a parità di condotte, alcuni si avvarranno dei benefici fiscali e penali dello scudo mentre altri, senza che sia loro addebitabile alcunché di diverso, non ne beneficeranno.
Paradossale, allora, l’ingiustificata esclusione dallo “scudo” di una parte di soggetti dalla platea di coloro che possono giovarsene: una sorta di ingiustizia nell’ingiustizia che, lungi dal rassicurare circa la correttezza della legge, introduce ulteriori argomenti per sostenerne l’illegittimità costituzionale.
Comunque vada sarà un successo.
Fondamentali principi di garanzia stabiliscono che se una legge penale, favorevole al reo, viene dichiarata incostituzionale, l’imputato non può subire gli effetti negativi della sentenza che pronuncia l’incostituzionalità di quella legge. In altre parole quanti si avvarranno dello scudo fiscale ne godranno appieno i benefici quand’anche dovesse in seguito pervenirsi alla decisione della sua incostituzionalità.
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