sabato 7 febbraio 2026

Titani e Giganti


di Nicola Saracino - Magistrato  

Uno dei refrain che ricorrono nei discorsi di chi contrasta la separazione delle  carriere tra pubblici ministeri e giudici è quello che evoca la super-potenza del PM una volta rinchiuso in un corpo autonomo e separato da quello dei giudici, di fatto incontrollabile e destinato, alla fine,  a meritarsi questo “controllo” nel potere esecutivo. 

Verifichiamo o falsifichiamo l’ipotesi. 

Il pubblico ministero non ha poteri diretti sulla libertà delle persone. Deve sempre chiedere ad un giudice. 

Così è oggi e così sarà domani, anche se separato.  

Qual è allora il potere, perché esso indubbiamente esiste, del PM? 

Ovviamente quello di fare indagini, prevalentemente in segreto, e poi di usarle per chiedere ed ottenere provvedimenti restrittivi della libertà dell’indagato. 

Lo fa oggi e lo farà domani; la separazione, sin qui,  non viene in discussione come elemento esacerbante di questo potere. 

Il problema è collegato alla stessa struttura delle fasi che precedono il dibattimento (quando esso si svolga). 

Per meglio comprendere la situazione sarà utile svolgere un paragone con quanto accade, in sede civile, quando il giudice sia chiamato ad esaminare le carte di una sola parte, del creditore in particolare. 

Quando il creditore sia in grado di documentare il proprio diritto con una “carta” (qualcosa che assomigli ad una prova scritta) può rivolgersi direttamente al giudice senza coinvolgere il debitore ed il giudice gli darà ragione sulla sola base della sua prospettazione. 

E’ lo schema del rito cd monitorio, quello che sfocia nel decreto ingiuntivo. L’analisi statistica sulla concessione delle ingiunzioni è impietosa per i debitori: almeno nel 99% dei casi il decreto viene emesso senza che il debitore abbia potuto proferire difesa. 

Le statistiche cambiano, e di molto, se si guarda allo sviluppo innescato dall’opposizione del debitore all’ingiunzione, a contraddittorio pieno: la percentuale di torti e ragioni tra le due parti somiglierà a quella usuale delle cause   che nascono dalla previa instaurazione del contraddittorio, dal confronto cioè delle tesi e delle prove fornite dalle parti.

Fatta questa premessa  si potrà comprendere quanto difficile sia,  in sé, la funzione del giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sulla base delle  “carte” del solo accusatore. 

Difficile siano carte incoerenti tra loro. Potrà esserci qualche questione di diritto che non può sfuggire all’esame del giudice,  ma il “fatto” si presenterà al giudice  per come lo ha confezionato, per così dire, il “creditore”.

Spesso il GIP viene investito da inchieste ponderose, durate mesi ed anni e non di rado  ha la “pressione” di dover decidere in fretta vista la pericolosità dei soggetti coinvolti, sicuramente allegata dal PM per giustificare la richiesta di misura cautelare.

Così è oggi e così sarà domani. 

Se parla una sola parte, in definitiva, è molto probabile che il “giudizio”   le sarà favorevole: l’assenza di contraddittorio è il motivo strutturale di quel risultato, non certo la colleganza tra PM e GIP. E’, in fondo,  l’esatta replica di quanto avviene nel rito monitorio civile, dove il giudice non è certo collega dell’avvocato del creditore.  

Una volta emessa la misura cautelare e quindi resi conoscibili gli atti all’indagato ed al suo difensore cade, altresì, il segreto investigativo e si schiude la via alla diffusione della notizia circa questa o quella inchiesta penale ed il serbatoio informativo è costituito dalle sole carte dell’accusa che, senza contraddittorio, saranno solitamente convincenti circa la responsabilità dell’indagato. 

Così è oggi, così sarà domani. 

Cosa si dovrebbe fare, allora,  per arginare il favore di cui oggi gode chi parla per primo, cioè l’accusatore? 

Due  indicazioni possono essere date. 

La prima è quella di un adeguato rafforzamento degli organici degli uffici del GIP affinché le loro decisioni non siano mai prese sotto la “pressione” dell’urgenza e possano prendersi tutto il tempo necessario al vaglio critico del materiale di indagine loro sottoposto; il GIP deve immaginarsi avvocato difensore  dell’indagato, senza conoscerlo, senza averci parlato, senza alcuna conoscenza di eventuali elementi di prova a discarico. E’ un compito improbo. Facilitiamolo.

Se si teme il gigantismo dell’ufficio del PM si renda un "titano"  quello del Giudice per le indagini preliminari e questo vale oggi come varrà in caso di separazione delle carriere. 

Oggi il rapporto indicativo è quello di un solo GIP per tre pubblici ministeri: lo si sovverta se davvero si hanno a cuore le garanzie di libertà dei cittadini, che non hanno prezzo. La spesa coprirà anche la più attenta verifica di ciò che il PM non fa (e dovrebbe fare), parimenti importante.  

La seconda riguarda il danno mediatico che, talvolta, compromette irrimediabilmente vite e carriere. 

Nel bilanciamento tra il diritto all’informazione e la tutela della persona  c’è poco da fare,  se non prevedere che ogni articolo di cronaca giudiziaria sia accompagnato dal testo dell’art. 27 Cost (L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva) e dalla sintetica   enunciazione dei dati statistici circa gli esiti delle accuse penali che in circa la metà delle ipotesi risulteranno non confermate da sentenza di condanna. 

Il richiamo di quel concetto e di quel dato, c’è da sperare, non servirà solo al lettore ma soprattutto al giornalista per comprendere l’importanza e la gravità dell’attività che sta svolgendo. 

Ma affermare che la separazione delle carriere porti all’esasperazione di un quadro che è già oggi preoccupante non ha fondamento logico.


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Qui lo dico, qui lo nego.


Ma allora, si deve differire la data del referendum oppure è sufficiente modificare i quesiti referendari da stampare sulle schede?

Com’è noto, la Corte di cassazione ha stabilito che nel quesito sia indicato che che si trata di legge di revisione costituzionale (non di legge costituzionale) e sia presente l'espresso riferimento agli articoli della Costituzione che risulteranno modificati per effetto della legge, appunto, di revisione costituzionale.

Ciò su iniziativa di alcuni esponenti del comitato per il “No” (anch'essi, peraltro, incappati nell'erroneo riferimento alla "legge costituzionale" al pari della stessa Cassazione allorquando si era pronunciata sulle richieste dei Parlamentari).

Gli stessi che avevano tentato di provocare lo slittamento della data della consultazione anche davanti al giudice amministrativo, ottenendone tuttavia una risposta negativa.

Vincono, invece, davanti ai giudici ordinari, proprio quelli interessati dalla riforma che li coinvolge direttamente.

Anche i giudici di cassazione, se venisse approvata la riforma, sarebbero giudicati sul piano disciplinare non più dal CSM ma da un’Alta Corte non elettiva e non espressione delle correnti dei magistrati.

Le correnti dei magistrati, inoltre, hanno sempre svolto un ruolo di primo piano nella stessa selezione dei giudici di cassazione essendo notorio il fenomeno delle nomine c.d. “a pacchetto”, vale a dire che la rosa dei nominati viene pre-concordata in base all’appartenenza correntizia degli aspiranti. Qualche imprevisto (qualche rompiscatole), tuttavia, riesce a rompere il fortino ed assurge alla Corte di cassazione in seguito a snervanti ricorsi davanti al Giudice amministrativo.

Il passaggio dell'ordinanza di ieri che si può leggere nell’immagine sopra evoca un atteggiamento che, in passato, proprio la Corte di cassazione ha stigmatizzato come illecito disciplinare del magistrato, il quale deve astenersi non solo dall’adottare provvedimenti senza averne il potere, ma anche dall’includere nelle motivazioni dei provvedimenti giudiziari valutazioni che non siano strettamente funzionali all’oggetto del contendere.

Proprio su questo schema, ad esempio, venne in passato “giubilata” la Procura della Repubblica di Salerno rea di aver inserito in un decreto di sequestro dati e motivazioni ritenute “non pertinenti” e potenzialmente lesive di diritti di terzi.

Analogamente, venne predicata l’incompatibilità ambientale della dott.ssa Clementina Forleo  per le sue “dilaganti” valutazioni circa il coinvolgimento di un partito politico in una certa vicenda bancaria (questione poi risoltasi in favore della collega, ma solo grazie al Giudice Amministrativo).

Torniamo al testo di cui sopra.

Qui lo dico.

Dunque, secondo gli ermellini è preventivabile il “ri-esercizio del potere di fissazione del quesito” e quindi una “nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all’art. 15”.

E’ affermazione importante poiché, come nel gioco dell’oca, significa che si deve tornare alla casella di partenza con una serie di effetti non secondari. Lo slittamento della consultazione referendaria potrebbe, ad esempio, determinare che - nell’ipotesi di approvazione della riforma - si debba procedere a costituire il futuro CSM secondo le vecchie regole spartitorie tra correnti, e quindi si rimanda di circa un lustro l’effettiva operatività della revisione costituzionale voluta dal Popolo. Un danno non da poco.

Qui lo nego.

Ma, in un quadro di assoluta novità dato che non risultano precedenti nei quali il quesito referendario sia stato modificato dopo essere stato già ammesso, a chi spetta stabilire se è o meno necessario spostare la data della consultazione referendaria?

Non spetta alla Corte di cassazione, lo dice lei stessa “non spetta ad Esso affermarlo”.

Ed ecco l’invasione di campo, l’affermazione inutile, non dovuta e potenzialmente lesiva delle altrui prerogative.

C’è da pensare che a fronte di un ipotetico addebito disciplinare la Corte di cassazione la farebbe comunque franca per “colleganza” dei membri togati dell’Alta Corte prevista dalla riforma in itinere che, improvvidamente, sono cooptati solo tra chi sta o è stato in Cassazione o nella Procura presso la stessa.

 


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venerdì 6 febbraio 2026

Da Archivio Penale spunti ragionati per prepararsi al referendum




Di tempo ce n'è. 

La Corte di cassazione ha appena posto le premesse per lo slittamento del voto referendario la cui data del 22-23 marzo difficilmente verrà confermata. 

E' l'occasione, allora, per approfondire, oltre gli slogan, i temi sui quali siamo chiamati a pronunciarci. 

Questo il link della pagina della rivista e questo il link del documento che racchiude il corposo dibattito.


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In nome di mezzo Popolo italiano






Uno storico discorso del 1955 di Piero Calamandrei evocava la nascita della Costituzione "In nome di mezzo popolo italiano". 

Il riferimento andava ai morti della Resistenza che non erano sopravvissuti per vedere l’Italia libera.

Attraverso questa immagine, Calamandrei esortava i giovani a sentire il peso e il valore della responsabilità di dare senso e vita alla Costituzione, definendola un “testamento” lasciato da chi aveva sacrificato la propria esistenza affinché le generazioni future potessero vivere in una società democratica.


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mercoledì 4 febbraio 2026

La P2 non voleva concorrenti.




Queste brevi note sono generate da un sistema di AI.
 
La Massoneria: Associazione Privata e la Sua Influenza

Ruolo, natura e impatti sulla società e sulla politica

La Massoneria è un'associazione privata caratterizzata da riservatezza, rituali e un forte senso di appartenenza tra i membri. Pur non essendo un partito politico né un'organizzazione di governo, nel corso della storia ha esercitato, in varie epoche e paesi, una certa influenza in ambito politico e culturale.


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lunedì 2 febbraio 2026

Martello.



di Nicola Saracino - Magistrato 

I fatti di Torino sono gravi, come sempre quando c’è di mezzo la violenza, quindi anche – e soprattutto  aggiungo io – se esercitata contro le forze dell’ordine. 

Lo hanno detto tutti, del resto. 

C’è già anche l’accusa da muovere ai responsabili, quella di tentato omicidio, almeno secondo alcuni esponenti politici (ma col martello si può anche fare una strage, meglio attendere le indagini). 

Pare che la polizia, invece, abbia denunciato per resistenza, violenza e lesioni ad un pubblico ufficiale (oltre alla rapina dello scudo); se così fosse avrebbe disatteso quelle stesse direttive che i politici pensano di poter impartire alle toghe.     

Del resto anche la magistratura, come i politici, ha inteso esprimere la sua “condanna”; non quella che le compete, da emettere, quando ne sia il caso, nelle aule giudiziarie ma quella mediatica, per far conoscere la propria opinione al pubblico. 

E lo ha fatto in ordine (disordine?) sparso. 


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domenica 1 febbraio 2026

Come i tacchini a Natale


Il trito cerimoniale dell'inaugurazione dell'anno giudiziario s'è appena ripetuto.

E' stato un palcoscenico dal quale far risuonare il messaggio in favore del correntismo e quindi contro la riforma.

Hanno parlato i "capi" della varie Corti d'appello ed i Procuratori Generali, cioè i titolari dei posti più ambiti dalle correnti il cui successo consiste nel "piazzare" il loro adepto nel posto di prestigio.

Nulla di diverso, quindi, ci si poteva attendere da una messinscena che oggi evoca lo stesso ottimismo dei tacchini a Natale.


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mercoledì 28 gennaio 2026

Pensiero libero, a giorni alterni.



Ma in realtà il sale della riforma è altrove. Sta nel sorteggio, usato per designare tutti i membri del Csm della magistratura giudicante, del Csm della magistratura requirente, dell’Alta Corte disciplinare. Un antidoto, il più categorico e brutale, alla deriva correntizia della magistratura. Non che questo strumento offenda i principi democratici. Anzi: la democrazia nasce col sorteggio, nell’Atene del V secolo a.C. E sono innumerevoli le sue recenti applicazioni. Anche nella Carta scritta dai costituenti, circa la composizione della Consulta: nei giudizi d’accusa contro il presidente della Repubblica – stabilisce l’articolo 135 – quest’ultima viene integrata da 16 componenti estratti a sorte. 
Ma il vizio sta in ciò che non dice la riforma, negli abusi che il silenzio potrebbe favorire. Chi sono i sorteggiabili? Verrà garantita la parità di genere? E l’equilibrio territoriale? Spetterà al ministro della Giustizia, a lui soltanto, l’iniziativa disciplinare contro i magistrati? E in secondo luogo il vizio sta nella radicalità di quest’intervento normativo, nella soluzione estrema che prospetta. Perché non circoscrivere l’uso del sorteggio, come avviene già per la Consulta, a una frazione del collegio? Perché espropriare totalmente i magistrati del diritto di scegliersi i propri rappresentanti? Per umiliarli, forse, per metterli in castigo. Tuttavia le azioni – diceva Maometto – verranno giudicate secondo le intenzioni”.

Ed a quanto pare il pensiero si giudica a giorni alterni. Oggi sì, domani no. 

Il prof. Michele Ainis aveva sostenuto tesi ben diverse. Ha espresso posizioni favorevoli al sorteggio per l'elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) come rimedio al correntismo e per garantire uguaglianza tra i magistrati. 


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martedì 27 gennaio 2026

Perché non si può essere d'accordo con Barbero



di Giovanni Genovese
Magistrato


PREMESSA

Sono da tempo un ammiratore del Prof. Barbero, che non ha soltanto il merito di aver sostanzialmente inventato (almeno in Italia) la figura dello storico-divulgatore, consentendo a moltissimi di appassionarsi alla Storia con un approccio semplice, accattivante e rigoroso al contempo, ma anche quello di averlo fatto sempre con onestà intellettuale, senza nascondere “trappole ideologiche” o doppi fini nelle propri lezioni e conferenze, e consentendo a chiunque di distinguere i fatti accertati dalle sue legittime opinioni.

Ḗ proprio per questo che il breve video diffuso qualche giorno fa, con il quale il Professore ha deciso di esporre le ragioni del suo “no” al referendum sulla riforma della magistratura, è risultato inopinato e – senza inutili giri di parole – sconcertante; basta un’analisi neppure troppo tecnica delle motivazioni addotte per dimostrarne l’inconsistenza sul piano culturale, giuridico e (spiace constatarlo) storico, oltre che politico.

ERRORE CULTURALE

Prima di commentarlo, il discorso merita di essere riportato per intero, per evitare che la sua manipolazione possa involontariamente distorcere il pensiero dell’autore. così facendo, si comprende già dall’incipit che qualcosa non torna:


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domenica 25 gennaio 2026

Siamo alle Crociate.



Si apprende da un "social" che, recentemente, presso la Chiesa dell'Immacolata di San Gregorio di Catania, si sarebbe verificato un episodio che merita una profonda riflessione sul rapporto tra istituzioni religiose, magistratura e partecipazione democratica. 

Al termine della Santa Messa, il sacerdote avrebbe invitato i fedeli a trattenersi per ricevere dei "chiarimenti sul contenuto del referendum". 

Tuttavia, la dinamica di quanto accaduto solleva dubbi sulla reale neutralità dell'iniziativa.


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sabato 24 gennaio 2026

Guardie svizzere.




Questa la risposta di un motore di AI alla domanda quali partiti invocano il garantismo contro la custodia cautelare in carcere?

"In Italia, i partiti che più invocano il garantismo contro l'abuso della custodia cautelare in carcere sono principalmente quelli del centrodestra come Forza Italia e la Lega, insieme ai Radicali Italiani. Questi gruppi spingono per limiti temporali (es. massimo 2 mesi), interrogatorio preventivo e misure alternative per evitare che diventi "pena anticipata".

Forza Italia
Propone emendamenti per custodia cautelare a tempo (60 giorni max, poi revoca automatica se non ci sono nuove esigenze) e la limita ai recidivi, come "extrema ratio".


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venerdì 23 gennaio 2026

Per partito preso


Il correntismo nel referendum sulla riforma della magistratura.
Nel contesto del referendum che verte sulla riforma della magistratura, il fenomeno del “correntismo” emerge come uno degli aspetti più discussi e controversi. La contrapposizione tra sostenitori e oppositori della riforma offre l’occasione per analizzare il funzionamento di questo sistema, spesso indicato come elemento da eliminare.

Libertà di giudizio e legittimità della scelta.
Ognuno dovrebbe essere libero di formarsi una propria opinione riguardo al valore delle modifiche costituzionali proposte, modifiche che incidono sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, sulla composizione dei due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) tramite sorteggio per la quota dei magistrati, e sull’istituzione di un giudice disciplinare separato dal CSM. I cittadini, chiamati a esprimere il proprio voto, esercitano una scelta che rimane legittima indipendentemente dal prevalere del “sì” o del “no”.


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martedì 20 gennaio 2026

Io esisto




Solo una radicale riforma legislativa che impedisca ai gruppi associativi di condizionare la selezione dei componenti del CSM potrà far sperare che in futuro l’azione dell’Organo di governo autonomo della Magistratura possa essere ispirata, con riferimento alle sue diverse sfere di competenza, a principi di buona amministrazione, piuttosto che a logiche di compromesso e prassi spartitorie tra schieramenti interni, talora operanti in sinergia con poteri esterni all’Ordine Giudiziario.

Sono le parole del dott. Roberto Saieva, Procuratore Generale di Catania, dette in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021. 


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domenica 18 gennaio 2026

Esibire gli scalpi non garantisce la giustizia del carnefice.



Il sistema disciplinare dei magistrati, concepito come garanzia di correttezza, imparzialità e rispetto delle regole, rappresenta uno dei pilastri della nostra democrazia. Tuttavia, un’analisi più attenta delle dinamiche interne fa emergere alcune criticità che rischiano di minare la fiducia dell’opinione pubblica nella reale equità del sistema stesso. 

Nel contesto della magistratura, le correnti rappresentano gruppi di pensiero e di appartenenza che, pur nati con l’intento di favorire il pluralismo, hanno finito col determinare logiche di potere e di influenza nelle carriere e nei procedimenti disciplinari. Non di rado, la percezione diffusa è che i magistrati indipendenti, non allineati o privi di appoggi nelle correnti dominanti, siano più esposti a procedimenti e condanne disciplinari rispetto a chi gode della protezione di solide reti associative.

Questa tendenza pone un serio rischio: quello della giustizia “di parte”, in cui il sistema disciplinare, invece di garantire imparzialità, potrebbe diventare uno strumento di pressione o di esclusione per chi si discosta dalle posizioni maggioritarie. Tale impressione è ulteriormente rafforzata dall’elevato numero di provvedimenti che coinvolgono proprio magistrati non organici alle correnti, alimentando il sospetto che le sanzioni diventino talvolta il risultato di equilibri interni e dinamiche associative piuttosto che di un’autentica ricerca della verità e della correttezza professionale.


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