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sabato 7 febbraio 2026
Titani e Giganti
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Qui lo dico, qui lo nego.
Ma allora, si deve differire la data del referendum oppure è
sufficiente modificare i quesiti referendari da stampare sulle schede?
Com’è noto, la Corte di cassazione ha stabilito che nel quesito sia indicato che che si trata di legge di revisione costituzionale (non di legge costituzionale) e sia presente l'espresso riferimento agli articoli della Costituzione che risulteranno
modificati per effetto della legge, appunto, di revisione costituzionale.
Ciò su iniziativa di alcuni esponenti del comitato per il
“No” (anch'essi, peraltro, incappati nell'erroneo riferimento alla "legge costituzionale" al pari della stessa Cassazione allorquando si era pronunciata sulle richieste dei Parlamentari).
Gli stessi che avevano tentato di provocare lo slittamento della
data della consultazione anche davanti al giudice amministrativo, ottenendone tuttavia una risposta
negativa.
Vincono, invece, davanti ai giudici ordinari, proprio quelli interessati dalla
riforma che li coinvolge direttamente.
Anche i giudici di cassazione, se venisse approvata la
riforma, sarebbero giudicati sul piano disciplinare non più dal CSM ma da un’Alta
Corte non elettiva e non espressione delle correnti dei magistrati.
Le correnti dei magistrati, inoltre, hanno sempre svolto
un ruolo di primo piano nella stessa selezione dei giudici di cassazione essendo notorio il fenomeno
delle nomine c.d. “a pacchetto”, vale a dire che la rosa dei nominati viene pre-concordata
in base all’appartenenza correntizia degli aspiranti. Qualche imprevisto (qualche rompiscatole),
tuttavia, riesce a rompere il fortino ed assurge
alla Corte di cassazione in seguito a snervanti ricorsi davanti al Giudice amministrativo.
Il passaggio dell'ordinanza di ieri che si può leggere nell’immagine sopra evoca un atteggiamento che, in passato, proprio la Corte di cassazione ha stigmatizzato come illecito disciplinare del magistrato, il quale deve astenersi non solo dall’adottare provvedimenti senza averne il potere, ma anche dall’includere nelle motivazioni dei provvedimenti giudiziari valutazioni che non siano strettamente funzionali all’oggetto del contendere.
Proprio su questo schema, ad esempio, venne in passato “giubilata”
la Procura della Repubblica di Salerno rea di aver inserito in un decreto di
sequestro dati e motivazioni ritenute “non pertinenti” e potenzialmente lesive
di diritti di terzi.
Analogamente, venne predicata l’incompatibilità
ambientale della dott.ssa Clementina Forleo per le sue “dilaganti” valutazioni circa il
coinvolgimento di un partito politico in una certa vicenda bancaria (questione
poi risoltasi in favore della collega, ma solo grazie al Giudice
Amministrativo).
Torniamo al testo di cui sopra.
Qui lo dico.
Dunque, secondo gli ermellini è preventivabile il “ri-esercizio
del potere di fissazione del quesito” e
quindi una “nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all’art.
15”.
E’ affermazione importante poiché, come nel gioco dell’oca,
significa che si deve tornare alla casella di partenza con una serie di effetti non secondari. Lo
slittamento della consultazione referendaria potrebbe, ad esempio, determinare
che - nell’ipotesi di approvazione della riforma - si debba procedere a costituire il futuro CSM
secondo le vecchie regole spartitorie tra correnti, e quindi si rimanda di
circa un lustro l’effettiva operatività della revisione costituzionale voluta
dal Popolo. Un danno non da poco.
Qui lo nego.
Ma, in un quadro di assoluta novità dato che non
risultano precedenti nei quali il quesito referendario sia stato modificato
dopo essere stato già ammesso, a chi spetta stabilire se è o meno necessario
spostare la data della consultazione referendaria?
Non spetta alla Corte di cassazione, lo dice lei stessa “non spetta ad Esso affermarlo”.
Ed ecco l’invasione di campo, l’affermazione inutile, non
dovuta e potenzialmente lesiva delle altrui prerogative.
C’è da pensare che a fronte di un ipotetico addebito
disciplinare la Corte di cassazione la farebbe comunque franca per “colleganza”
dei membri togati dell’Alta Corte prevista dalla riforma in itinere che, improvvidamente, sono cooptati solo tra chi sta o è stato in Cassazione o nella Procura presso la stessa.
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