lunedì 9 febbraio 2026

L'astensionismo non sempre è un male.



di Massimo Vaccari - Magistrato 

Chi esercita la giurisdizione ha il dovere di essere imparziale, di testimoniare imparzialità in ogni contesto, anche extra-funzionale, per evitare che il comportamento del singolo possa porre a rischio la fiducia dei cittadini nel corretto svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Questo è uno dei passaggi più significativi del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’incontro avuto solo il 16 gennaio 2026 con i magistrati ordinari in tirocinio. 

Perché è chiaro che l’imparzialità, ma anche l’apparenza di imparzialità, è una delle qualità fondamentali del magistrato, anzi forse sono la Qualità.   

Ebbene, negli ultimi giorni è assurta agli onori delle cronache l’ordinanza dell’ufficio centrale per il referendum, composto da consiglieri di Cassazione, che ha imposto la riformulazione dei quesiti del referendum sulla Giustizia. 

A prescindere dalla considerazione che si è trattato del primo caso, nella storia referendaria, di riformulazione di un quesito dopo che era stato già ammesso,  ha destato non poca sorpresa apprendere che del supremo consesso faceva parte anche la dott.ssa Donatella Ferranti, già deputata del Pd per dieci anni e già presidente della commissione Giustizia della Camera, rientrata nei ruoli della magistratura nel 2018 con funzioni di giudice di Cassazione.

I nostri attenti lettori ricorderanno sicuramente come la Ferranti fosse stata tra i tanti questuanti che si rivolgevano a Luca Palamara, quando quest’ultimo era componente del Csm, per raccomandarsi o raccomandare. 

In particolare, come abbiamo riferito in un articolo di qualche anno fa, dalle chat pubblicate da il quotidiano “la Verità” era emerso che, nel periodo in cui era ancora parlamentare, ella aveva scambiato diversi sms con il p.m. romano per sostenere la nomina di due magistrati ad incarichi di un certo prestigio.

Ora, nonostante il fulmineo abbandono dell'Associazione Nazionale Magistrati avvenuto al primo sentore di possibili sanzioni interne,  un simile back ground non avrebbe dovuto indurre la dott.ssa Ferranti ad astenersi dal partecipare ad una decisione che, se il Governo ed il Presidente della Repubblica avessero seguito l’ultronea indicazione della Cassazione, avrebbe potuto far slittare i tempi di svolgimento del referendum, aspramente contestato da alcuni partiti, tra cui anche il Pd? 

L’esigenza di assicurare anche quella apparenza di imparzialità nell’esercizio delle finzioni giurisdizionali, che costituisce virtù imprescindibile di ogni magistrato, non  l’avrebbe imposto? 

Ai nostri lettori la (non) ardua sentenza. 


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domenica 8 febbraio 2026

Scusarsi mai.



Qui lo dico, qui lo nego è stata la cronaca del più sventurato degli obiter che si possano ricordare. 

Obiter dictum è espressione latina che significa letteralmente "detto di passaggio" o "incidentalmente". Si tratta di un'affermazione o un principio giuridico espresso in una sentenza, ma non essenziale per la decisione del caso concreto; nel sistema della common law anglosassone, dove le sentenze hanno forza vincolante (stare decisis), solo la ratio decidendi lo è; gli obiter dicta sono persuasivi, non obbligatori. Indica, cioè, opinioni incidentali del giudice su questioni non decisive, prive di forza vincolante, anche se possono orientare futuri orientamenti giurisprudenziali.

La decisione dell’Ufficio della Cassazione che si occupa della materia referendaria è stata oggetto, come doveva prevedersi, di analisi anche molto critiche, che si sono spinte sino a dubitare dell’imparzialità del collegio per via delle prese di posizione pubbliche a favore del “No” di alcuni suoi componenti.   

E’ intervenuto lo stesso presidente della Corte di cassazione per ricordare che “Le decisioni degli organi giudiziari possono essere sempre criticate sul piano tecnico con argomenti giuridici. Per contro, non sono tollerabili illazioni sul piano personale nei confronti dei giudici, che si risolvono in una delegittimazione della funzione giurisdizionale e ciò è ancora più grave nei confronti del collegio dell’Ufficio centrale per il referendum, la cui composizione è predeterminata direttamente ed esclusivamente dalla legge”.

Tutto corretto in linea di massima, sebbene nessuno avesse mai ipotizzato che quel collegio fosse stato costituito ad hoc, cioè per quell’occasione. In realtà ciò che dice il Presidente D’Ascola vale per tutti i giudici italiani che devono essere, per l’appunto, “precostituiti per legge” (art. 25 Cost.). 
 
Il che denota l’evasività della difesa messa in campo dalla Corte di cassazione per voce del suo Presidente, dal momento che le critiche evocavano, all’evidenza, l’opportunità dell’astensione di quanti, in seno a quell’Ufficio, avessero ragioni per evitare di trattare l’argomento (Referendum) sul merito del quale avevano espresso posizione pubblica e quindi salvaguardare anche l'apparenza dell'imparzialità, quantomeno per  non dare l'idea di pronunciare provvedimenti "in nome di mezzo Popolo Italiano". 

Ma tant’è, ormai è andata così e non è un buon messaggio quello che ne è scaturito, se è vero che parte della stampa addebita al Presidente della Repubblica, in combutta col Presidente del Consiglio, intenzioni elusive della normativa in materia di referendum. 

Va premesso che la sostanza del problema sta tutta in questo: il quesito così come originariamente formulato ed ammesso non indicava espressamente le norme costituzionali coinvolte. Si tratta di inserirle nel quesito che i cittadini troveranno stampato sulle schede e, sul piano delle scelte procedurali, di stabilire se occorra nuovamente dare l’intero termine per lo svolgimento del dibattito pubblico ovvero se il corpo elettorale sia stato comunque informato della materia sottoposta al suo voto. 

Quale che sia la scelta al riguardo, essa spettava al Governo e al Presidente della Repubblica, non ad altri. 

La polemica nella quale viene trascinato il Presidente della Repubblica trova sponda proprio in quel parere non richiesto e tuttavia espresso, con lo sciagurato obiter, dall’Ufficio Centrale per il Referendum.

Il galateo costituzionale sconsiglia di interferire nelle decisioni che spettano ad altri organi dello Stato, specialmente quando sia coinvolto il Presidente della Repubblica.  

Il pasticcio è stato fatto e c'entra a pieno titolo anche la Corte di cassazione.  

Alle volte la migliore difesa non è l'attacco, ma chiedere scusa. 


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sabato 7 febbraio 2026

Titani e Giganti


di Nicola Saracino - Magistrato  

Uno dei refrain che ricorrono nei discorsi di chi contrasta la separazione delle  carriere tra pubblici ministeri e giudici è quello che evoca la super-potenza del PM una volta rinchiuso in un corpo autonomo e separato da quello dei giudici, di fatto incontrollabile e destinato, alla fine,  a meritarsi questo “controllo” nel potere esecutivo. 

Verifichiamo o falsifichiamo l’ipotesi. 

Il pubblico ministero non ha poteri diretti sulla libertà delle persone. Deve sempre chiedere ad un giudice. 

Così è oggi e così sarà domani, anche se separato.  

Qual è allora il potere, perché esso indubbiamente esiste, del PM? 


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Qui lo dico, qui lo nego.


Ma allora, si deve differire la data del referendum oppure è sufficiente modificare i quesiti referendari da stampare sulle schede?

Com’è noto, la Corte di cassazione ha stabilito che nel quesito sia indicato che si tratta di legge di revisione costituzionale (non di legge costituzionale) e sia presente l'espresso riferimento agli articoli della Costituzione che risulteranno modificati per effetto della legge, appunto, di revisione costituzionale.

Ciò su iniziativa di alcuni esponenti del comitato per il “No” (anch'essi, peraltro, incappati nell'erroneo riferimento alla "legge costituzionale" al pari della stessa Cassazione allorquando si era pronunciata sulle richieste dei Parlamentari).

Gli stessi che avevano tentato di provocare lo slittamento della data della consultazione anche davanti al giudice amministrativo, ottenendone tuttavia una risposta negativa.

Vincono, invece, davanti ai giudici ordinari, proprio quelli interessati dalla riforma che li coinvolge direttamente.

Anche i giudici di cassazione, se venisse approvata la riforma, sarebbero giudicati sul piano disciplinare non più dal CSM ma da un’Alta Corte non elettiva e non espressione delle correnti dei magistrati.

Le correnti dei magistrati, inoltre, hanno sempre svolto un ruolo di primo piano nella stessa selezione dei giudici di cassazione essendo notorio il fenomeno delle nomine c.d. “a pacchetto”, vale a dire che la rosa dei nominati viene pre-concordata in base all’appartenenza correntizia degli aspiranti. Qualche imprevisto (qualche rompiscatole), tuttavia, riesce a rompere il fortino ed assurge alla Corte di cassazione in seguito a snervanti ricorsi davanti al Giudice amministrativo.

Il passaggio dell'ordinanza di ieri che si può leggere nell’immagine sopra evoca un atteggiamento che, in passato, proprio la Corte di cassazione ha stigmatizzato come illecito disciplinare del magistrato, il quale deve astenersi non solo dall’adottare provvedimenti senza averne il potere, ma anche dall’includere nelle motivazioni dei provvedimenti giudiziari valutazioni che non siano strettamente funzionali all’oggetto del contendere.

Proprio su questo schema, ad esempio, venne in passato “giubilata” la Procura della Repubblica di Salerno rea di aver inserito in un decreto di sequestro dati e motivazioni ritenute “non pertinenti” e potenzialmente lesive di diritti di terzi.

Analogamente, venne predicata l’incompatibilità ambientale della dott.ssa Clementina Forleo per le sue “dilaganti” valutazioni circa il coinvolgimento di un partito politico in una certa vicenda bancaria (questione poi risoltasi in favore della collega, ma solo grazie al Giudice Amministrativo).

Torniamo al testo di cui sopra.

Qui lo dico.

Dunque, secondo gli ermellini è preventivabile il “ri-esercizio del potere di fissazione del quesito” e quindi una “nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all’art. 15”.

E’ affermazione importante poiché, come nel gioco dell’oca, significa che si deve tornare alla casella di partenza con una serie di effetti non secondari. Lo slittamento della consultazione referendaria potrebbe, ad esempio, determinare che - nell’ipotesi di approvazione della riforma - si debba procedere a costituire il futuro CSM secondo le vecchie regole spartitorie tra correnti, e quindi si rimanda di circa un lustro l’effettiva operatività della revisione costituzionale voluta dal Popolo. Un danno non da poco.

Qui lo nego.

Ma, in un quadro di assoluta novità dato che non risultano precedenti nei quali il quesito referendario sia stato modificato dopo essere stato già ammesso, a chi spetta stabilire se è o meno necessario spostare la data della consultazione referendaria?

Non spetta alla Corte di cassazione, lo dice lei stessa “non spetta ad Esso affermarlo”.

Ed ecco l’invasione di campo, l’affermazione inutile, non dovuta e potenzialmente lesiva delle altrui prerogative.

C’è da pensare che a fronte di un ipotetico addebito disciplinare la Corte di cassazione la farebbe comunque franca per “colleganza” dei membri togati dell’Alta Corte prevista dalla riforma in itinere che, improvvidamente, sono cooptati solo tra chi sta o è stato in Cassazione o nella Procura presso la stessa.

 


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venerdì 6 febbraio 2026

Da Archivio Penale spunti ragionati per prepararsi al referendum




Di tempo ce n'è. 

La Corte di cassazione ha appena posto le premesse per lo slittamento del voto referendario la cui data del 22-23 marzo difficilmente verrà confermata. 

E' l'occasione, allora, per approfondire, oltre gli slogan, i temi sui quali siamo chiamati a pronunciarci. 

Questo il link della pagina della rivista e questo il link del documento che racchiude il corposo dibattito.


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In nome di mezzo Popolo italiano






Uno storico discorso del 1955 di Piero Calamandrei evocava la nascita della Costituzione "In nome di mezzo popolo italiano". 

Il riferimento andava ai morti della Resistenza che non erano sopravvissuti per vedere l’Italia libera.

Attraverso questa immagine, Calamandrei esortava i giovani a sentire il peso e il valore della responsabilità di dare senso e vita alla Costituzione, definendola un “testamento” lasciato da chi aveva sacrificato la propria esistenza affinché le generazioni future potessero vivere in una società democratica.


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mercoledì 4 febbraio 2026

La P2 non voleva concorrenti.




Queste brevi note sono generate da un sistema di AI.
 
La Massoneria: Associazione Privata e la Sua Influenza

Ruolo, natura e impatti sulla società e sulla politica

La Massoneria è un'associazione privata caratterizzata da riservatezza, rituali e un forte senso di appartenenza tra i membri. Pur non essendo un partito politico né un'organizzazione di governo, nel corso della storia ha esercitato, in varie epoche e paesi, una certa influenza in ambito politico e culturale.


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lunedì 2 febbraio 2026

Martello.



di Nicola Saracino - Magistrato 

I fatti di Torino sono gravi, come sempre quando c’è di mezzo la violenza, quindi anche – e soprattutto  aggiungo io – se esercitata contro le forze dell’ordine. 

Lo hanno detto tutti, del resto. 

C’è già anche l’accusa da muovere ai responsabili, quella di tentato omicidio, almeno secondo alcuni esponenti politici (ma col martello si può anche fare una strage, meglio attendere le indagini). 

Pare che la polizia, invece, abbia denunciato per resistenza, violenza e lesioni ad un pubblico ufficiale (oltre alla rapina dello scudo); se così fosse avrebbe disatteso quelle stesse direttive che i politici pensano di poter impartire alle toghe.     

Del resto anche la magistratura, come i politici, ha inteso esprimere la sua “condanna”; non quella che le compete, da emettere, quando ne sia il caso, nelle aule giudiziarie ma quella mediatica, per far conoscere la propria opinione al pubblico. 

E lo ha fatto in ordine (disordine?) sparso. 


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domenica 1 febbraio 2026

Come i tacchini a Natale


Il trito cerimoniale dell'inaugurazione dell'anno giudiziario s'è appena ripetuto.

E' stato un palcoscenico dal quale far risuonare il messaggio in favore del correntismo e quindi contro la riforma.

Hanno parlato i "capi" della varie Corti d'appello ed i Procuratori Generali, cioè i titolari dei posti più ambiti dalle correnti il cui successo consiste nel "piazzare" il loro adepto nel posto di prestigio.

Nulla di diverso, quindi, ci si poteva attendere da una messinscena che oggi evoca lo stesso ottimismo dei tacchini a Natale.


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mercoledì 28 gennaio 2026

Pensiero libero, a giorni alterni.



Ma in realtà il sale della riforma è altrove. Sta nel sorteggio, usato per designare tutti i membri del Csm della magistratura giudicante, del Csm della magistratura requirente, dell’Alta Corte disciplinare. Un antidoto, il più categorico e brutale, alla deriva correntizia della magistratura. Non che questo strumento offenda i principi democratici. Anzi: la democrazia nasce col sorteggio, nell’Atene del V secolo a.C. E sono innumerevoli le sue recenti applicazioni. Anche nella Carta scritta dai costituenti, circa la composizione della Consulta: nei giudizi d’accusa contro il presidente della Repubblica – stabilisce l’articolo 135 – quest’ultima viene integrata da 16 componenti estratti a sorte. 
Ma il vizio sta in ciò che non dice la riforma, negli abusi che il silenzio potrebbe favorire. Chi sono i sorteggiabili? Verrà garantita la parità di genere? E l’equilibrio territoriale? Spetterà al ministro della Giustizia, a lui soltanto, l’iniziativa disciplinare contro i magistrati? E in secondo luogo il vizio sta nella radicalità di quest’intervento normativo, nella soluzione estrema che prospetta. Perché non circoscrivere l’uso del sorteggio, come avviene già per la Consulta, a una frazione del collegio? Perché espropriare totalmente i magistrati del diritto di scegliersi i propri rappresentanti? Per umiliarli, forse, per metterli in castigo. Tuttavia le azioni – diceva Maometto – verranno giudicate secondo le intenzioni”.

Ed a quanto pare il pensiero si giudica a giorni alterni. Oggi sì, domani no. 

Il prof. Michele Ainis aveva sostenuto tesi ben diverse. Ha espresso posizioni favorevoli al sorteggio per l'elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) come rimedio al correntismo e per garantire uguaglianza tra i magistrati. 


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martedì 27 gennaio 2026

Perché non si può essere d'accordo con Barbero



di Giovanni Genovese
Magistrato


PREMESSA

Sono da tempo un ammiratore del Prof. Barbero, che non ha soltanto il merito di aver sostanzialmente inventato (almeno in Italia) la figura dello storico-divulgatore, consentendo a moltissimi di appassionarsi alla Storia con un approccio semplice, accattivante e rigoroso al contempo, ma anche quello di averlo fatto sempre con onestà intellettuale, senza nascondere “trappole ideologiche” o doppi fini nelle propri lezioni e conferenze, e consentendo a chiunque di distinguere i fatti accertati dalle sue legittime opinioni.

Ḗ proprio per questo che il breve video diffuso qualche giorno fa, con il quale il Professore ha deciso di esporre le ragioni del suo “no” al referendum sulla riforma della magistratura, è risultato inopinato e – senza inutili giri di parole – sconcertante; basta un’analisi neppure troppo tecnica delle motivazioni addotte per dimostrarne l’inconsistenza sul piano culturale, giuridico e (spiace constatarlo) storico, oltre che politico.

ERRORE CULTURALE

Prima di commentarlo, il discorso merita di essere riportato per intero, per evitare che la sua manipolazione possa involontariamente distorcere il pensiero dell’autore. così facendo, si comprende già dall’incipit che qualcosa non torna:


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domenica 25 gennaio 2026

Siamo alle Crociate.



Si apprende da un "social" che, recentemente, presso la Chiesa dell'Immacolata di San Gregorio di Catania, si sarebbe verificato un episodio che merita una profonda riflessione sul rapporto tra istituzioni religiose, magistratura e partecipazione democratica. 

Al termine della Santa Messa, il sacerdote avrebbe invitato i fedeli a trattenersi per ricevere dei "chiarimenti sul contenuto del referendum". 

Tuttavia, la dinamica di quanto accaduto solleva dubbi sulla reale neutralità dell'iniziativa.


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sabato 24 gennaio 2026

Guardie svizzere.




Questa la risposta di un motore di AI alla domanda quali partiti invocano il garantismo contro la custodia cautelare in carcere?

"In Italia, i partiti che più invocano il garantismo contro l'abuso della custodia cautelare in carcere sono principalmente quelli del centrodestra come Forza Italia e la Lega, insieme ai Radicali Italiani. Questi gruppi spingono per limiti temporali (es. massimo 2 mesi), interrogatorio preventivo e misure alternative per evitare che diventi "pena anticipata".

Forza Italia
Propone emendamenti per custodia cautelare a tempo (60 giorni max, poi revoca automatica se non ci sono nuove esigenze) e la limita ai recidivi, come "extrema ratio".


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venerdì 23 gennaio 2026

Per partito preso


Il correntismo nel referendum sulla riforma della magistratura.
Nel contesto del referendum che verte sulla riforma della magistratura, il fenomeno del “correntismo” emerge come uno degli aspetti più discussi e controversi. La contrapposizione tra sostenitori e oppositori della riforma offre l’occasione per analizzare il funzionamento di questo sistema, spesso indicato come elemento da eliminare.

Libertà di giudizio e legittimità della scelta.
Ognuno dovrebbe essere libero di formarsi una propria opinione riguardo al valore delle modifiche costituzionali proposte, modifiche che incidono sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, sulla composizione dei due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) tramite sorteggio per la quota dei magistrati, e sull’istituzione di un giudice disciplinare separato dal CSM. I cittadini, chiamati a esprimere il proprio voto, esercitano una scelta che rimane legittima indipendentemente dal prevalere del “sì” o del “no”.


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