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giovedì 24 settembre 2026
ll santo Patrono
Nel suo articolo sul *Fatto di oggi*, dedicato ai candidati “indipendenti” alle elezioni per il CSM, Antonio Patrono mette in guardia da una rappresentazione troppo semplice del problema. L’indipendenza dichiarata, osserva, non coincide necessariamente con l’assenza di appartenenze: dietro alcuni candidati possono celarsi gruppi organizzati, interessi di potere o aggregazioni occasionali. Il punto, dunque, non è stabilire chi proclami di essere indipendente, ma comprendere quali idee sostenga e come intenda comportarsi all’interno dell’organo di autogoverno.
È un’osservazione condivisibile. Ma proprio per questo merita di essere applicata anzitutto a chi la formula.
Patrono non è un osservatore estraneo alle dinamiche consiliari. È stato un capocorrente ed è stato eletto più volte al CSM. Conosce, quindi, dall’interno il peso delle appartenenze, la forza delle relazioni, il valore delle aggregazioni e il rischio che il voto consiliare si trasformi nella ratifica di equilibri già definiti fuori dalla sede istituzionale.
La sua critica ai falsi indipendenti è dunque utile, ma non può esaurirsi nella denuncia degli altri. Deve diventare una riflessione più generale sul modo in cui il CSM esercita le proprie funzioni: non soltanto su chi si presenta alle elezioni, ma soprattutto su come i consiglieri votano le pratiche che arrivano al loro esame.
L’indipendenza che serve
L’indipendenza del consigliere superiore non è una posa personale né un titolo onorifico. È una responsabilità istituzionale.
Il consigliere non è chiamato a rappresentare una corrente, un gruppo di elettori o una maggioranza contingente. Una volta eletto, entra in un organo collegiale che deve decidere nell’interesse esclusivo dell’ordine giudiziario e, più in generale, del corretto funzionamento della giurisdizione. La sua legittimazione elettiva non lo vincola a un mandato politico: gli impone, al contrario, di esercitare il giudizio con libertà, competenza e senso delle istituzioni.
Indipendenza significa anzitutto saper distinguere la pratica dalla provenienza della proposta, il merito dal nome del candidato, l’interesse dell’ufficio dall’interesse della corrente. Significa valutare una nomina per la qualità professionale del magistrato, un trasferimento per le esigenze obiettive dell’amministrazione, una valutazione di professionalità per i dati effettivamente acquisiti, una pratica disciplinare o para-disciplinare per la consistenza degli elementi e non per la collocazione del soggetto coinvolto.
Il consigliere indipendente non è colui che vota sempre contro tutti. È colui che può votare a favore della propria corrente quando la proposta è giusta e contro di essa quando la proposta è sbagliata, senza dover cambiare versione dei fatti a seconda della convenienza del momento.
Questa è la forma più alta di indipendenza: non l’isolamento, ma la libertà di giudizio dentro il collegio.
Il precedente del 2007
Su questo punto è utile rileggere ciò che lo stesso Patrono scriveva nel 2007. Allora definiva il correntismo come «la degenerazione opportunistica del pluralismo culturale» all’interno della magistratura, riconoscendo che il fenomeno era obiettivamente percepibile nel CSM, ma contestando l’idea che potesse essere utilizzato per spiegare indistintamente ogni decisione consiliare.
La sua osservazione era puntuale. Se il CSM esprimeva un parere sgradito alla politica, la responsabilità veniva attribuita al correntismo. Se veniva conferito un incarico direttivo a un magistrato, gli aspiranti non prescelti tendevano a denunciare un torto e a ricondurlo alla logica correntizia. Se le correnti erano in disaccordo su una pratica, la prova sarebbe stata che ciascuna “tirava l’acqua al proprio mulino”; se erano d’accordo, la prova sarebbe stata invece l’esistenza di un accordo spartitorio.
Questa parte dell’analisi deve essere conservata. Non ogni decisione sfavorevole è una decisione lottizzata. Non ogni convergenza è un patto occulto. Non ogni dissenso dimostra che il collegio sia prigioniero degli schieramenti. La critica al correntismo perde credibilità quando diventa una spiegazione automatica, sottratta alla verifica concreta delle motivazioni, dei criteri applicati e degli elementi contenuti nella pratica.
Ma il testo del 2007 non offre soltanto un argomento difensivo. Contiene anche una premessa che rende oggi più difficile liquidare il problema come una semplice illazione degli scontenti.
Il vuoto della valutazione
Il correntismo acquista forza quando il sistema non è in grado di fornire criteri professionali sufficientemente affidabili e differenziati. Se tutti i candidati sono formalmente eccellenti, la valutazione comparativa non può essere compiuta soltanto attraverso formule generali. Se i fascicoli non consentono di distinguere davvero le diverse attitudini, esperienze e capacità, la decisione tende inevitabilmente a essere influenzata da informazioni ulteriori: relazioni personali, reputazione informale, appartenenze e sostegni organizzati.
È il punto strutturale che va aggiunto alla riflessione sull’indipendenza. Il problema non consiste soltanto nel fatto che alcuni consiglieri possano votare secondo indicazioni di gruppo. Consiste anche nel fatto che, quando mancano dati professionali realmente comparabili, il gruppo diventa uno degli strumenti attraverso i quali tali informazioni vengono raccolte, selezionate e trasmesse.
In questa prospettiva, il correntismo non è soltanto una patologia morale. È anche l’effetto di un difetto istituzionale: l’incapacità di costruire valutazioni della professionalità e dell’idoneità sufficientemente concrete, verificabili e selettive.
Lo stesso Patrono, nel suo successivo intervento sul tema, ha indicato proprio nell’assenza di valutazioni professionali affidabili una delle condizioni che alimentano il fenomeno. Quando tutti ricevono giudizi altamente positivi e la documentazione non produce una graduazione credibile del merito, la discrezionalità non scompare: si sposta fuori dalla motivazione formale e rischia di essere esercitata attraverso canali informali.
Per questo non basta invocare consiglieri indipendenti. Occorrono anche pratiche istruite meglio, criteri più trasparenti e valutazioni capaci di spiegare perché un candidato sia più idoneo di un altro.
Il voto per schieramenti
Il problema nasce quando il CSM viene percepito come il luogo in cui le pratiche vengono distribuite secondo appartenenze ideologiche. In quel momento il procedimento consiliare rischia di perdere la sua natura amministrativa e istituzionale per assumere quella di una competizione tra blocchi.
Il voto per schieramenti produce almeno quattro effetti nocivi:
- trasforma il consigliere in un delegato della corrente, anziché in un giudice della pratica;
- premia la fedeltà interna più della qualità dell’argomentazione;
- rende prevedibile l’esito delle decisioni prima ancora che il fascicolo sia realmente discusso;
- indebolisce la fiducia dei magistrati nelle istituzioni di autogoverno.
Il danno non riguarda soltanto chi perde una votazione. Riguarda l’intero ordine giudiziario, perché ogni decisione del CSM incide sulle persone, sugli uffici e sull’organizzazione della giurisdizione. Una nomina orientata da un accordo di gruppo, un trasferimento deciso in base a una logica di schieramento o una valutazione professionale letta con criteri diversi a seconda dell’appartenenza compromettono la credibilità dell’organo anche quando il provvedimento finale sia formalmente motivato.
La collegialità non può essere confusa con l’unanimismo delle correnti. Discutere insieme significa confrontare ragioni diverse; non significa sostituire alla valutazione del caso la disciplina di voto del gruppo.
Le correnti non sono il male
Sarebbe però sbagliato concludere che ogni forma di aggregazione sia di per sé patologica. Nel 2007 Patrono parlava espressamente di pluralismo culturale e riconosceva che il problema non era l’esistenza delle correnti in quanto tali, ma la loro degenerazione opportunistica.
Le correnti, quando esprimono idee sulla giustizia, sull’organizzazione degli uffici e sulle garanzie dell’indipendenza della magistratura, possono contribuire al confronto culturale e alla qualità delle decisioni. Anche l’associazionismo può rafforzare la capacità di elaborare proposte e di portare all’attenzione del CSM problemi che altrimenti resterebbero invisibili.
La corrente diventa nociva quando cessa di essere una comunità di idee e diventa una struttura di appartenenza. Quando non serve più a discutere meglio, ma a votare tutti nello stesso modo. Quando la solidarietà interna prevale sulla responsabilità personale. Quando il consigliere non è più chiamato a spiegare perché una proposta sia giusta, ma soltanto a dimostrare da quale parte stia.
La distinzione è decisiva: una cosa è la convergenza motivata su una soluzione; altra cosa è il voto predeterminato dall’appartenenza. Nel primo caso la corrente può essere un luogo di elaborazione. Nel secondo diventa un centro di potere.
Il paradosso di Patrono
È qui che l’esperienza di Patrono rende il suo intervento particolarmente interessante. Chi ha guidato una corrente e ha ottenuto più volte l’elezione al CSM sa bene che le istituzioni non funzionano nel vuoto. Sa che le relazioni organizzate possono favorire la selezione di persone competenti, ma anche irrigidire il confronto e creare automatismi. Sa che nessun consigliere arriva a Palazzo dei Marescialli privo di una storia, di rapporti e di una cultura professionale.
Proprio per questo, la sua denuncia non dovrebbe fermarsi alla categoria degli “indipendenti” sospetti. Dovrebbe investire il fenomeno più ampio del correntismo applicato al voto consiliare: anche quando non vi siano ipocrisie individuali, anche quando l’appartenenza sia dichiarata e non occultata, anche quando il gruppo si presenti come portatore di valori rispettabili.
Il rischio non è soltanto quello del falso indipendente. È quello, forse più ordinario, del consigliere sincero ma prigioniero del proprio schieramento; dell’uomo di corrente che continua a ragionare da uomo di corrente anche quando la funzione richiederebbe di decidere da consigliere superiore.
E qui il confronto con il 2007 diventa particolarmente significativo. Patrono aveva allora osservato che, poiché il problema era ritenuto esistente da una parte molto ampia dell’opinione pubblica, poteva essere nell’interesse dello stesso CSM una riforma della sua composizione, purché fosse salvaguardata la necessaria maggioranza togata. Esprimeva però riserve sul sorteggio e sulla possibilità di affidare a un solo soggetto, anche al Presidente della Repubblica, la selezione di magistrati chiamati a svolgere un compito così delicato.
La lezione è ancora attuale: cambiare la composizione dell’organo può essere utile, ma nessuna riforma organizzativa risolve da sola il problema se non si interviene sui criteri di selezione, sulla trasparenza delle decisioni e sulla qualità delle valutazioni professionali.
Il santo e il giudizio
Il titolo “Il santo Patrono” può essere letto con ironia, ma anche come una provocazione istituzionale. Nessuno è santo per il semplice fatto di proclamarsi indipendente. E nessuno è necessariamente fazioso perché appartiene a una corrente. La santità, se si vuole conservare la metafora, non sta nell’etichetta: sta nella prova concreta del voto.
Si vede nel modo in cui il consigliere affronta le pratiche, nella disponibilità ad ascoltare l’obiezione, nella capacità di correggere la propria posizione, nella coerenza della motivazione e nella trasparenza dei criteri. Si vede soprattutto quando l’interesse del gruppo e il merito della questione entrano in conflitto.
L’indipendenza autentica non si dimostra con una dichiarazione programmatica, ma con una decisione scomoda. È nel momento in cui il consigliere vota secondo coscienza istituzionale, anche sapendo che quel voto potrà irritare i propri sostenitori, indebolire il proprio gruppo o complicare la propria carriera consiliare.
Il CSM ha bisogno di correnti di pensiero capaci di elaborare idee, non di schieramenti capaci soltanto di contare voti. Ha bisogno di consiglieri che conoscano le appartenenze, ma non ne siano governati; che sappiano dialogare con i gruppi, ma non ricevano da essi istruzioni; che portino in collegio una cultura, non un pacchetto di voti.
La vera indipendenza non è dunque quella di chi si presenta come estraneo a ogni corrente. È quella di chi, qualunque sia la propria storia, davanti a ogni pratica riesce ancora a chiedersi: non “chi la propone?”, non “chi ne trarrà vantaggio?”, non “che cosa si aspetta il mio schieramento?”, ma soltanto: “qual è la decisione più giusta per l’istituzione?”.
Tra un correntista e un indipendente, scegliete voi l’idoneo a rivestire il ruolo. Ma prima ancora di scegliere l’etichetta, guardate alle prove: alle idee sostenute, alle decisioni assunte, alle motivazioni offerte e alla capacità dimostrata di votare contro il proprio gruppo quando il merito della pratica lo richiede.
Perché il vero indipendente non è quello che non appartiene a nessuno. È quello che, una volta chiamato a decidere, non appartiene più a nessuno se non alla funzione che esercita.
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venerdì 4 settembre 2026
La scarcerazione del “molestatore di Torino”: tra discrezionalità cautelare, scelta legislativa e interferenze esterne
1. La norma incriminatrice come “contenitore elastico”: dall’atto fugace alla violenza più grave
L’articolo 609-bis c.p. rubrica “Violenza sessuale” e punisce «chiunque, con violenza o minaccia o facendo abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali» con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa disposizione, per espressa previsione dell’articolo 609-quater, si applica anche ai rapporti con minorenni, con un meccanismo che estende la medesima cornice edittale a condotte ontologicamente molto diverse tra loro.
Ne deriva una norma incriminatrice “a gravità variabile”: sotto la stessa etichetta di “violenza sessuale” possono ricadere sia episodi di palpeggiamento fugace, sia aggressioni sessuali prolungate e particolarmente invasive. La forbice di gravità concreta può spaziare, in termini di offensività, da “uno a mille”, pur restando entro un unico titolo di reato.
Questa architettura normativa non è neutra: essa affida al giudice, in fase di valutazione cautelare e poi in sede di merito, il compito di “differenziare” ciò che il legislatore ha tenuto unito sotto un’unica fattispecie.
2. Una scelta legislativa discutibile: l’opportunità di figure di reato più articolate
La concentrazione di condotte assai diverse in una medesima figura criminosa è una scelta legislativa discutibile, se non apertamente “azzardata”. Dal punto di vista della tecnica penale, sarebbe stato più coerente prevedere diverse figure di reato per fatti ontologicamente distinti: un “atto lascivo coercitivo” o una “molestia sessuale aggravata” non hanno la stessa struttura offensiva di una “violenza carnale completa”.
La differenza non è solo descrittiva, ma incide sulla percezione sociale del fenomeno, sulla proporzionalità della risposta statale e, non da ultimo, sulla stessa logica delle misure cautelari. Quando la legge tratta come “violenza sessuale” tanto il palpeggiamento improvviso quanto l’aggressione sessuale ripetuta, crea un terreno fertile per letture emotive e per una gogna mediatica che fatica a distinguere tra gravità del fatto concreto e astratta qualificazione giuridica.
Una riforma che articoli meglio il catalogo dei reati sessuali, distinguendo per intensità dell’offesa, modalità esecutive e vulnerabilità della vittima, renderebbe più trasparente il sistema e meno esposta a strumentalizzazioni la valutazione giudiziale.
3. Il provvedimento del GIP di Torino: carcere non “necessario”, obbligo di firma “sufficiente”
Nel caso di Torino, il GIP ha riconosciuto in capo all’indagato “gravi indizi di colpevolezza” per violenza sessuale su una tredicenne, ma ha ritenuto non necessaria la custodia cautelare in carcere, disponendo il solo obbligo di firma.
L’ordinanza ha valorizzato una serie di elementi:
- l’incensuratezza dell’indagato;
- la collaborazione processuale (consegna delle credenziali per accedere alle immagini di videosorveglianza);
- la “resipiscenza”, ossia il pentimento manifestato in udienza (“ho sbagliato, è la prima volta che mi succede”);
- l’effetto deterrente già prodotto dalla scoperta del reato.
È cruciale sottolineare che il GIP non ha motivato la misura “solo” in ragione del pentimento. La resipiscenza è stata uno degli elementi valutati, ma non l’unico: la decisione si inserisce in un quadro più ampio di valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione), alla luce della concreta gravità del fatto e del contesto.
In altri termini, il giudice ha ritenuto che, nel caso specifico, le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte da una misura meno afflittiva del carcere, pur in presenza di un’accusa grave.
4. La presunzione di carcere per i reati sessuali e i suoi limiti
Dal 2009, i reati di violenza sessuale sono inclusi tra quelli per i quali l’articolo 275, comma 3, c.p.p. stabilisce una presunzione di “necessità” della custodia cautelare in carcere, salvo che il giudice ritenga sufficienti misure meno severe adeguatamente motivate.
Questa presunzione non è assoluta: il giudice può optare per misure diverse (arresti domiciliari, obbligo o divieto di dimora, obbligo di firma, ecc.), purché dia conto, in modo concreto e non stereotipato, delle ragioni per cui ritiene che le esigenze cautelari siano comunque coperte.
Nel caso torinese, la motivazione del GIP si colloca esattamente in questo spazio: riconoscimento della gravità astratta del titolo di reato, ma valutazione differenziata della gravità concreta del fatto e delle circostanze personali e processuali.
5. La strumentalizzazione mediatica e politica: una reazione sproporzionata
La reazione politica e mediatica al provvedimento è stata immediata e veemente: esponenti di governo e di opposizione hanno parlato di “scandalo”, “vergogna”, “banalizzazione della violenza”, alimentando una narrazione che ha rapidamente trasformato una decisione cautelare in un “caso nazionale”.
Questa strumentalizzazione è imperdonabile sotto almeno due profili:
1. Sul piano giuridico, ignora la natura non definitiva delle misure cautelari, la loro funzione preventiva e non punitiva, e la legittimità di una valutazione discrezionale del giudice, sindacabile attraverso gli strumenti processuali previsti (ricorso al Tribunale del Riesame, eventuale ricorso per Cassazione). [
2. Sul piano democratico, trasforma ogni decisione tecnica in un terreno di scontro politico, esponendo i magistrati a pressioni esterne e a una gogna pubblica che rischia di condizionare, o perlomeno di intimidire, l’esercizio della funzione giurisdizionale.
La Procura di Torino ha peraltro già annunciato il ricorso al Riesame contro l’ordinanza, dimostrando che il sistema prevede già al suo interno gli anticorpi per correggere eventuali errori di valutazione.
6. L’ispezione ministeriale: tra “eccezionalità del caso” e rischio di interferenza
Il Ministro della Giustizia ha disposto l’invio di ispettori al Tribunale di Torino, giustificando la misura con l’“eccezionalità del caso” e l’“allarme sociale” generato. Pur ribadendo formalmente il rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, un’iniziativa del genere suona, nei fatti, come una interferenza nell’attività giurisdizionale.
Come osservato da diversi commentatori, l’ispezione ministeriale in materia disciplinare può verificare tempi e regolarità degli adempimenti, ma non può sindacare il contenuto delle decisioni giurisdizionali, né la valutazione delle prove o l’interpretazione delle norme. Tuttavia, il solo fatto che il Ministro attivi un procedimento ispettivo a fronte di una decisione tecnicamente legittima e sindacabile solo attraverso i canali processuali crea un precedente pericoloso:
- trasforma la critica politica in uno strumento di pressione istituzionale;
- rischia di indurre nei magistrati un effetto “raffreddamento” (chilling effect), spingendoli a decidere non secondo scienza e coscienza, ma in funzione della prevedibile reazione politica e mediatica.
L’Associazione Nazionale Magistrati ha stigmatizzato l’iniziativa, sottolineando come le decisioni cautelari vadano contestate con i mezzi processuali, non con ispezioni ministeriali legate all’“allarme sociale”.
7. Conclusione: difendere la logica giuridica contro la narrazione emotiva
Il caso di Torino mette in luce tre problemi distinti ma intrecciati:
1. Una norma penale “troppo ampia”, che accumula sotto un’unica etichetta condotte di gravità molto diversa, rendendo più difficile una comunicazione chiara tra diritto e opinione pubblica.
2. Una valutazione cautelare tecnicamente corretta, che ha applicato i criteri legali, distinguendo tra gravità astratta del titolo e gravità concreta del fatto, e che ha motivato la misura meno afflittiva sulla base di elementi specifici, non solo sul pentimento.
3. Una reazione politico-mediatica sproporzionata, che ha trasformato una decisione giurisdizionale in un “caso” da strumentalizzare, arrivando fino a un’ispezione ministeriale che appare più come un segnale politico che come una necessità tecnico-disciplinare.
Difendere la logica giuridica in casi come questo non significa “giustificare” la violenza sessuale, ma proteggere il metodo con cui uno Stato di diritto valuta le responsabilità individuali, distingue i gradi di offesa e applica le misure cautelari. Senza questo metodo, ogni decisione rischia di essere dettata non dalla legge, ma dalla pressione del momento.
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mercoledì 26 agosto 2026
A chi risponde il consigliere superiore?
di Nicola Saracino - Magistrato
Ogni volta che si avvicina il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, riemerge un ritornello stanco: i candidati «indipendenti» vengono guardati con sospetto, quasi fossero una bizzarria da tollerare con condiscendenza. C’è chi li interroga con l’aria del custode della legittimità: a chi rispondono? E la domanda, posta così, sembra già contenere l’accusa. Ma forse sarebbe il caso di rovesciarla: a chi rispondono, allora, i magistrati eletti nelle correnti?
Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura e i suoi componenti togati sono eletti dai magistrati stessi .
La questione non è secondaria, perché nel dibattito pubblico le correnti vengono spesso presentate come l’unico veicolo «serio» di rappresentanza, mentre l’indipendente viene dipinto come un solitario sospetto, un corpo estraneo, quasi un candidato senza rete e dunque senza legittimazione. Ma questa è una caricatura. Le correnti hanno certamente avuto un ruolo storico e organizzativo nella vita associativa della magistratura, e continuano a incidere pesantemente nelle elezioni del CSM . Tuttavia, il fatto che esse esistano non trasforma in virtù il loro potere di filtro, né rende meno legittima la candidatura di chi rivendica autonomia da appartenenze strutturate .
La domanda rovesciata
Chi usa l’argomento dell’«a chi risponde?» vorrebbe insinuare che il magistrato indipendente sia potenzialmente privo di riferimenti, quindi meno affidabile di chi si colloca dentro un gruppo organizzato. Ma la logica istituzionale dovrebbe essere esattamente l’opposto: il componente del CSM non è il delegato di una base che gli impartisce ordini, bensì un magistrato chiamato a esercitare una funzione alta di amministrazione secondo Costituzione, legge, equilibrio e coscienza. Il CSM è composto da membri elettivi, tra cui 20 togati, scelti con voto personale, libero e segreto dai magistrati ordinari .
Ed ecco la controdomanda che andrebbe posta con più coraggio: i colleghi eletti nelle correnti, a chi rispondono quando si trovano davanti a decisioni che toccano nomine, valutazioni di professionalità, trasferimenti, incarichi direttivi? Rispondono al pluralismo interno della magistratura, alla propria coscienza, al dovere istituzionale, oppure al gruppo che li ha sostenuti, proposti, sponsorizzati e collocati? La domanda non serve a demonizzare le correnti in sé, ma a ricordare che il vero problema non è l’indipendenza dichiarata; è la dipendenza non detta.
Coscienza e funzione
Un magistrato non smette di essere tale quando entra nel Consiglio superiore della magistratura. Non diventa un professionista della tessera, né un esecutore di equilibri interni. Continua a essere un soggetto costituzionalmente vincolato a regole, imparzialità e responsabilità istituzionale. Per questo l’idea che un candidato debba «rispondere» a qualcuno è già, di per sé, discutibile: il punto non è a chi si obbedisce, ma come si esercita il potere affidato. Il CSM è organo di autogoverno, non una camera di compensazione delle appartenenze .
Chi invoca la fedeltà di corrente come garanzia di affidabilità finisce, spesso senza accorgersene, per abbassare la soglia etica della funzione. Come se il buon consigliere dovesse essere prima di tutto un uomo di schieramento, e solo dopo un magistrato. Ma l’ordine corretto è l’inverso: prima la funzione, poi l’appartenenza; prima la deontologia, poi la convenienza; prima il dovere di decidere secondo diritto e coscienza, poi ogni altra lealtà. In questo senso, il magistrato indipendente non è un problema da spiegare: è una domanda salutare rivolta a un sistema che rischia di confondere rappresentanza e recinzione.
Il nodo vero: elettorato organizzato e opacità
Il nodo vero, allora, non è l’esistenza delle correnti. È il loro trasformarsi in struttura di carriera, in meccanismo di selezione, in linguaggio obbligato dell’elezione. Quando il dissenso interno viene trattato come una deviazione e l’autonomia come un’anomalia, la magistratura smette di interrogarsi sulla qualità delle persone e si limita a pesare le appartenenze. E questo impoverisce il Consiglio prima ancora di eleggerlo. Le ultime tornate elettorali hanno mostrato quanto sia forte il peso dei raggruppamenti associativi e quanto limitata sia la fortuna dei candidati davvero indipendenti .
Proprio il dover rispondere a un elettorato organizzato introduce elementi di opacità nell’attività del consigliere superiore. Le decisioni su nomine, trasferimenti e incarichi direttivi rischiano di essere lette – e talvolta costruite – come il risultato di equilibri interni, accordi di corrente e logiche spartitorie, anziché come esiti di valutazioni trasparenti e motivate. Non a caso, la stessa riforma del CSM e i successivi interventi regolamentari hanno cercato di rafforzare la pubblicità delle sedute, la motivazione delle proposte e la limitazione delle nomine «a pacchetto», proprio per disincentivare dinamiche correntizie nascoste e restituire leggibilità alle scelte dell’organo di autogoverno . Quando il consigliere è percepito come debitore di un gruppo, anche decisioni tecnicamente lineari possono essere avvolte da un’ombra di opacità, alimentando sospetti e indebolendo la fiducia esterna nella trasparenza del sistema.
La non rieleggibilità.
A questo quadro va aggiunto un elemento strutturale spesso sottovalutato: la non rieleggibilità immediata dei componenti togati del CSM. La regola che impedisce il rinnovo consecutivo del mandato non è un dettaglio tecnico, ma una scelta di disegno istituzionale. Serve proprio a liberare il consigliere da condizionamenti legati alla prospettiva di una rielezione.
La non rieleggibilità, invece, spinge il consigliere a vivere il mandato come un servizio temporaneo e distinto dalla carriera ordinaria, in cui la priorità è la correttezza delle scelte amministrative e non la preparazione del prossimo turno elettorale. In questa prospettiva, l’indipendente dichiarato non è un’anomalia: è la versione più coerente di un modello che la stessa architettura normativa del CSM vorrebbe promuovere.
La funzione della non rieleggibilità è però compromessa se, nella pratica, il consenso deve essere comunque mantenuto per il successo nella tornata elettorale successiva. Anche se il consigliere non può essere rieletto immediatamente al CSM, resta inserito in un contesto in cui la futura collocazione professionale (incarichi direttivi, ruoli di vertice, posizioni di prestigio) dipende spesso dalla capacità di conservare il sostegno del proprio gruppo, della propria corrente, dell’elettorato organizzato che lo ha sostenuto.
In questo scenario il consigliere sa che, al termine del mandato, tornerà in ufficio e che la sua carriera, le sue prospettive di incarico, la sua influenza interna dipenderanno ancora dalla tenuta del consenso costruito e mantenuto durante il quadriennio. La non rieleggibilità, così, non elimina il condizionamento, ma lo sposta: non si tratta più di essere rieletti al CSM, ma di restare utili e affidabili per il gruppo che, in futuro, potrà sostenere una candidatura a presidente di sezione, a procuratore, a dirigente, o semplicemente garantire una posizione di rilievo nell’ordinamento giudiziario.
Per questo la domanda «a chi risponde?» andrebbe finalmente restituita al suo mittente. A chi risponde un consigliere togato? Alla corrente che lo ha sostenuto, o alla funzione che è chiamato a servire? Se la risposta è la seconda, allora l’indipendente non è un sospetto: è un promemoria. Ricorda che il magistrato, anche quando svolge alta amministrazione in seno al CSM, non deve cercare un padrone migliore, ma custodire la propria fedeltà alla legge, alle regole e alla coscienza.
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lunedì 24 agosto 2026
La libertà di diffamare: calunnia, accuse avventate e il giro della morte mediatico
Un'analisi tra diritto interno e giurisprudenza europea
La calunnia e la certezza dell'innocenza: il vaglio della giurisprudenza penale
Il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) presuppone, come elemento soggettivo essenziale, la consapevolezza dell'innocenza della persona incolpata. Non basta la mera formulazione di un'accusa falsa: occorre che l'agente agisca con la certezza che l'incolpato sia estraneo al fatto-reato.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'elemento psicologico della calunnia si configura solo quando l'accusatore abbia la «sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato. In caso di dubbio, di incertezza ragionevole o di errata interpretazione soggettiva della realtà – non dettata da intento fraudolento – il dolo viene meno e il reato non sussiste.
Come chiarito da un orientamento consolidato, ogniqualvolta la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, deve escludersi il presupposto della consapevolezza dell'innocenza. Ne consegue che le accuse avventate, formulate in buona fede o sulla base di elementi indiziari non univoci, restano fuori dal perimetro della calunnia.
Le accuse avventate e la loro impunibilità»»: il confine tra dolo e colpa
La giurisprudenza distingue nettamente tra la falsa accusa dolosa e l'errore di valutazione. L'uomo medio, posto di fronte a circostanze ambigue, può erroneamente convincersi della colpevolezza altrui senza che ciò integri il dolo specifico richiesto dall'art. 368 c.p.
Questa impostazione tutela la collaborazione del cittadino con la giustizia penale: il legislatore non intende dissuadere le segnalazioni spontanee, ma punire solo chi, in piena coscienza, incolpa un innocente. Tuttavia, tale principio – legittimo sul piano penale – apre la porta a un fenomeno collaterale: la circolazione di notizie investigative non verificate, che pur non essendo calunniose, possono ledere gravemente la reputazione.
Il denunciante malevolo: quando l'intento persecutorio non basta per la calunnia
La questione si fa più complessa quando il denunciante non sa se l'accusato è innocente o colpevole, ma vuole comunque danneggiarlo. In questo scenario, la calunnia non si configura, perché manca l'elemento soggettivo: il denunciante non ha la certezza dell'innocenza, ma agisce comunque con intento malevolo.
La Cassazione ha chiarito che «il dolo del reato di calunnia va escluso nel caso in cui un individuo, anche se affidandosi a fatti che sono frutto di una personale e distorta percezione, si limiti a incolpare qualcuno temerariamente, senza avere alcuna intenzione di accusare una persona innocente.
La ratio è duplice:
1. Tutela della collaborazione con la giustizia: il legislatore non vuole dissuadere i cittadini dal denunciare, anche quando agiscono con leggerezza o malanimo, purché non abbiano la certezza di accusare un innocente.
2. Dolo eventuale non sufficiente: la calunnia non è integrata dal dolo eventuale. Non basta che il denunciante accetti il rischio di accusare un innocente; deve esserne certo.
Le conseguenze sono significative: il denunciante malevolo, che agisce senza elementi seri e con il solo scopo di danneggiare, non è punibile penalmente per calunnia. L'accusato subisce il giro della morte mediatico, con danni alla reputazione spesso irreparabili, e l'unico rimedio è il risarcimento civile, ma solo se si prova la malafede o la colpa grave del denunciante (e non è automatico).
In sintesi: il male non basta. Occorre la certezza dell'innocenza.
La serietà»» dell'accusa come limite oggettivo: quando la denuncia è inidonea
Oltre al piano soggettivo, la giurisprudenza riconosce un limite oggettivo alla calunnia. La Cassazione ha chiarito che non integra calunnia la denuncia di fatti che, per come rappresentati, siano:
- assurdi, inverosimili o grotteschi;
- in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso;
- inidonei a creare il rischio concreto di un procedimento penale.
In questi casi, manca l'elemento materiale del reato: la condotta è del tutto inidonea a determinare l'avvio di indagini e quindi non realizza il pericolo che l'art. 368 c.p. intende prevenire.
Questa distinzione rafforza la tesi centrale: il sistema penale italiano non punisce le accuse avventate quando il denunciante è in buona fede o quando la denuncia è oggettivamente inidonea a creare pericolo. Resta un'area grigia: le accuse avventate seriamente formulate (non grottesche) ma senza elementi oggettivi, dove il denunciante agisce con negligenza o leggerezza colpevole.
La permeabilità»» delle indagini alle indiscrezioni: il <<giro della morte>>
È qui che si innesta il meccanismo perverso della permeabilità delle indagini alle indiscrezioni giornalistiche. Le notizie riservate fuoriescono dalle procure e approdano sulle prime pagine, spesso prima che l'indagato abbia avuto modo di esercitare il diritto di difesa.
Il cosiddetto "giro della morte" descrive proprio questo circuito: l'indiscrezione diventa notizia, la notizia diventa verità percepita e la reputazione della persona viene compromessa irreparabilmente, anche se poi l'indagine si concludesse con un'archiviazione o un'assoluzione.
La diffusione prematura di dati investigativi viola il principio di presunzione di innocenza e trasforma l'indagato in un colpevole mediatico
La notizia dell'indagine penale come fonte di discredito: il diritto di cronaca e i suoi limiti
La pubblicazione della notizia di un'indagine penale, di per sé, non è illecita se rispetta i tre canoni del diritto di cronaca: verità (o veridicità soggettiva), interesse pubblico e continenza. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha precisato che la scriminante del diritto di cronaca non opera quando si attribuisca falsamente a un soggetto la qualifica di imputato anziché di indagato, o quando si alteri la struttura essenziale del fatto contestato.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la falsa attribuzione della qualifica di imputato «altera in modo significativo la percezione sociale della vicenda giudiziaria》 e non può essere giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca. Questo perché la notizia dell'indagine, se decontestualizzata o presentata in modo sensazionalistico, genera un discredito sproporzionato rispetto alla reale posizione giuridica della persona.
Analisi comparata: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
L'art. 6 § 2 CEDU e la presunzione di innocenza «sostanziale
La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo protegge la presunzione di innocenza all'art. 6 § 2, il quale stabilisce che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
La Corte di Strasburgo ha elaborato una nozione di presunzione di innocenza che va oltre il processo penale in senso stretto: essa vieta non solo le dichiarazioni giudiziarie che affermino la colpevolezza prima della condanna definitiva, ma anche dichiarazioni di pubblici ufficiali o atti mediatici che incoraggino il pubblico a credere che l'indagato sia colpevole.
In particolare, la Corte ha ritenuto violativo dell'art. 6 § 2 il provvedimento con cui il giudice, nel disporre l'archiviazione, utilizzi formule che lascino sussistere «ragionevoli sospetti》 sulla colpevolezza dell'indagato. La presunzione di innocenza, dunque, non è solo una regola processuale, ma un diritto sostanziale alla reputazione che permane anche dopo la chiusura delle indagini.
L'art. 8 CEDU: la reputazione come parte dell'integrità»» personale
Accanto all'art. 6, la Corte EDU ha progressivamente riconosciuto che la reputazione rientra nella sfera di tutela dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata).
Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, l'art. 8 protegge i singoli non solo contro la fuga di notizie relative alla vita privata, ma anche contro attacchi alla reputazione che raggiungano un certo livello di gravità»» e abbiano una ripercussione diretta sull'integrità»» morale della persona.
Questo significa che la diffusione di notizie investigative non verificate, che compromettano la reputazione dell'indagato, può integrare una violazione dell'art. 8, indipendentemente dall'esito del processo penale.
Il bilanciamento con l'art. 10 CEDU: libertà di stampa vs. tutela della reputazione
La Corte EDU riconosce che l'art. 10 CEDU (libertà»» di espressione) include il diritto del pubblico a ricevere informazioni su indagini penali in corso e a dibattere di tali temi sulla stampa. Tuttavia, questo diritto non è assoluto: deve essere bilanciato con la tutela della reputazione (art. 8) e della presunzione di innocenza (art. 6 § 2).
La Corte ha sistematicamente ritenuto che, per escludere il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, occorra verificare:
- la buona fede del giornalista e il rispetto dei principi deontologici;
- il pubblico interesse della notizia pubblicata;
- la verità del fatto narrato (o quanto meno la precisione nella descrizione e la derivazione da fonti affidabili).
In particolare, la Corte ha sottolineato che la condanna per diffamazione costituisce un'ingerenza nella libertà di espressione, ma tale ingerenza può essere giustificata se necessaria in una società democratica per la protezione della reputazione altrui.
Il giornalismo di inchiesta: un privilegio che ignora l'impunità delle fonti
Un discorso parallelo vale per il giornalismo di inchiesta, che la giurisprudenza recente ha progressivamente sottratto al rigoroso canone della verità oggettiva, riconoscendogli un regime di tutela più favorevole.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 30522 del 2023, ha chiarito che nel giornalismo d'inchiesta il requisito della verità «va inteso in un'accezione meno rigorosa», implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista.
Secondo la Suprema Corte, il giornalismo d'inchiesta si distingue dalla cronaca «passiva» perché il giornalista non si limita a divulgare la notizia, ma provvede egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica. In questo contesto, il «sospetto di illeciti» può essere legittimamente espresso, purché fondato su elementi obiettivi e rilevanti e formulato con carattere «propulsivo e induttivo di approfondimento».
Il dato fondamentale ignorato: le fonti non sono tenute a dire la verità
Tuttavia, questo approccio trascura un dato fondamentale: le fonti del giornalista – i dichiaranti – non sono tenute all'obbligo di dire la verità. A differenza del testimone in un procedimento penale (art. 372 c.p., falsa testimonianza) o del denunciante (che, come visto, rischia la calunnia solo se certo dell'innocenza dell'accusato), la fonte del giornalista non incorre in alcuna sanzione penale per le dichiarazioni false o inesatte rese in via confidenziale.
Questo crea un vuoto di responsabilità significativo:
- il giornalista gode di un regime di tutela rafforzato, con un canone di verità «attenuato»;
- le fonti che forniscono le notizie sono anonime o protette dal segreto professionale (art. 200 c.p.p., l. 69/1963);
- le fonti non sono punibili per le dichiarazioni false, a meno che non integrino estremi di calunnia (ma solo se certe dell'innocenza dell'accusato) o di istigazione a delinquere.
Le conseguenze: un sistema asimmetrico
Il risultato è un sistema asimmetrico:
1. Il giornalista può pubblicare accuse gravi basate su fonti non verificate, invocando il «sospetto fondato» e il carattere «propulsivo» dell'inchiesta;
2. Le fonti restano anonime e impunite, anche se forniscono notizie false o inesatte;
3. Il soggetto accusato subisce il danno reputazionale, con rimedi limitati al risarcimento civile (spesso di difficile ottenimento) e senza possibilità di contestare la fonte.
La Cassazione ha recentemente ribadito che «la natura della fonte non esonera mai il giornalista dall'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia», ma questa regola deontologica si scontra con la realtà: se la fonte è anonima e il giornalista non può (o non vuole) rivelarla, la verifica diventa di fatto impossibile.
Il rischio di abuso: l'inchiesta come «zona franca»
Il rischio è che il giornalismo di inchiesta diventi una «zona franca», dove:
- le accuse possono essere formulate con un margine di approssimazione inaccettabile in altri contesti;
- le fonti sono protette da un segreto che le rende di fatto irresponsabili;
- il soggetto accusato non ha strumenti effettivi per difendersi, se non il risarcimento a posteriori.
Questa situazione è tanto più critica se si considera che, come visto, **le stesse fonti non sarebbero punibili per calunnia** se denunciassero direttamente i fatti alle autorità, a meno che non si provi la loro certezza dell'innocenza dell'accusato. Attraverso il giornalista, invece, quelle stesse accuse acquisiscono una legittimazione «scriminata» e una diffusione amplificata, senza che la fonte assuma alcuna responsabilità diretta.
Le criticità»» del sistema italiano alla luce della CEDU
Il sistema italiano presenta alcune criticità»» se confrontato con i parametri CEDU:
1. Mancanza di un rimedio effettivo per la violazione della presunzione di innocenza: la Corte EDU ha più volte condannato l'Italia per l'assenza di uno strumento processuale idoneo a far valere la violazione dell'art. 6 § 2 in caso di archiviazione con formule che lascino sussistere sospetti.
2. Permeabilità delle indagini: la diffusione di notizie riservate prima dell'esercizio del diritto di difesa contrasta con il principio del giusto processo (art. 6 § 1) e con la tutela della reputazione (art. 8).
3. Squilibrio tra tutela penale della diffamazione e impunità delle accuse avventate: mentre la diffamazione a mezzo stampa è punita penalmente (art. 595 c.p.), le accuse avventate che non integrano calunnia restano impunite, creando un vuoto di tutela per la reputazione dell'indagato.
Prospettive di riforma: verso un maggiore allineamento con la CEDU
Alla luce della giurisprudenza europea, si profilano alcune possibili direttrici di riforma:
- Introduzione di un rimedio effettivo per la violazione della presunzione di innocenza, anche in fase di archiviazione;
- Rafforzamento del segreto investigativo e sanzioni più rigorose per le violazioni delle norme sulla riservatezza delle indagini;
- Maggiore responsabilità deontologica dei giornalisti, con obbligo di verificare la fonte e di rispettare la distinzione tra indagato e imputato;
- Tutela risarcitoria rafforzata per la reputazione lesa da notizie investigative non verificate, anche in assenza di dolo specifico;
- Riformulazione del delitto di calunnia: la denuncia deve essere supportata da elementi seri, i mitomani devono essere bloccati.
Conclusioni: la «libertà»» di diffamare tra diritto interno e standard europei
Il sistema attuale, dunque, esclude la calunnia in caso di accuse avventate formulate in buona fede o con intento malevolo ma senza certezza dell'innocenza, e non punisce le denunce oggettivamente inidonee a creare pericolo. Tuttavia, non offre adeguata tutela contro il discredito derivante dalla diffusione prematura di notizie investigative.
La giurisprudenza CEDU offre parametri chiari: la presunzione di innocenza (art. 6 § 2) e la tutela della reputazione (art. 8) devono essere bilanciate con la libertà di stampa (art. 10), ma quest'ultima non può trasformarsi in una «libertà» di diffamare.
Solo così si potrà evitare che il giro della morte mediatico diventi, di fatto, una pena anticipata e senza processo.
Così com'è adesso il giornalismo d'inchiesta non è espressione democratica, è un'arma del cui uso nessuno risponde.
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mercoledì 19 agosto 2026
Ranucci, politica e inchiesta: il confine da non oltrepassare.
di Nicola Saracino - Magistrato
Se fosse vero che Sigfrido Ranucci coltivava ambizioni politiche, il problema non sarebbe secondario. Un giornalista d’inchiesta non può permettersi di assomigliare troppo a un attore della contesa politica, perché il suo mestiere vive di una distanza netta dai fatti e dalle persone che indaga.
Il punto è questo: il giornalismo investigativo gode di una libertà più ampia, ma proprio per questo richiede una responsabilità più alta. La giurisprudenza tutela l’inchiesta, riconoscendole margini più elastici rispetto al giornalismo di pura cronaca, ma non per questo allenta i doveri di verità, pertinenza, continenza e corretto uso delle fonti.
Chi fa inchiesta, insomma, non può trasformare il proprio lavoro in una piattaforma di consenso. Perché quando il sospetto comincia a sovrapporsi all’interesse politico, l’oggetto dell’indagine rischia di diventare strumento di posizionamento personale, e non più esercizio indipendente di informazione.
Il paragone con un pubblico ministero è forte, ma coglie il punto: nessuno accetterebbe che un magistrato usi il proprio ruolo per preparare il terreno contro futuri avversari. Allo stesso modo, il giornalista che indaga sul potere deve restare esterno al gioco del potere, altrimenti perde la credibilità che gli consente di esercitare la sua funzione.
Il ragionamento vale in generale, ma diventa ancora più stringente quando l’inchiesta si svolge nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo. La Rai, in quanto ente finanziato con risorse pubbliche, ha un dovere di neutralità e di equilibrio che non ammette ambiguità: chi conduce programmi di inchiesta su un canale pubblico non può essere percepito come un attore politico in formazione, perché così facendo comprometterebbe la fiducia del pubblico nell’intero servizio.
Un ulteriore elemento di riflessione emerge dalla recente vicenda che ha visto Ranucci paventare la querela contro la magistrata Clementina Forleo, dopo un post su Facebook in cui lei si chiedeva chi stesse “ricattando” il conduttore e perché minacciasse di rendere note le sue chat “con tutti”. Al di là dei toni, colpisce che un giornalista d’inchiesta ricorra con una certa facilità alla querela, uno strumento dal quale, di solito, i giornalisti sono costretti a difendersi, non a servirsi.
Il fenomeno delle querele contro i giornalisti è infatti ampiamente discusso in Italia e in Europa, dove si parla sempre più spesso di azioni temerarie (le cosiddette SLAPP) usate per intimidire e silenziare l’informazione critica. Che un giornalista di inchiesta, peraltro al centro di un caso delicato, scelga la strada della querela penale contro una magistrata che solleva dubbi pubblici appare in controtendenza rispetto a questa dinamica: il giornalista d’inchiesta è tradizionalmente colui che subisce querele, non colui che le promuove.
In più, la querela di un soggetto osannato dalla magistratura è particolarmente temibile. Quando chi indaga sul potere gode di un rapporto privilegiato con l’apparato giudiziario, la minaccia di un’azione penale assume un peso specifico maggiore: non è solo una reazione legale, ma un segnale, pubblicamente ostentato, che può essere letto come un monito a chiunque osi mettere in discussione la sua posizione. Insomma, il protagonista sembra in questo caso rivendicare, per sé, la totale esenzione dalla critica pubblica: su di lui non si può sospettare né fare "inchiesta", paradosso dei paradossi.
E', questa, la concretizzazione del rischio: la pericolosa standing ovation pubblica dei magistrati italiani a Sigfrido Ranucci (sostenitore del No al referendum) paga un prezzo in termini di credibilità della stessa magistratura, proprio in questi frangenti.
Nel caso Ranucci, peraltro, le ricostruzioni giornalistiche riportano retroscena e ipotesi, ma il diretto interessato ha negato in modo reiterato qualsiasi progetto politico . È quindi opportuno distinguere tra la discussione di principio e la persona: il punto serio non è stabilire un’etichetta, ma ricordare che l’inchiesta non tollera commistioni con la militanza, tanto più se condotta in un contesto di servizio pubblico.
In fondo, è proprio qui la regola non scritta del mestiere: più ampia è la libertà di andare a scavare, più severo deve essere il dovere di restare credibili. E la credibilità, nel giornalismo d’inchiesta, si perde soprattutto quando il lettore comincia a chiedersi se chi indaga stia cercando la verità o un posto nel gioco politico.
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Etichette: Associazione Nazionale Magistrati, Berlusconi e leggi ad personam
domenica 16 agosto 2026
Ranucci e la standing ovation dei magistrati.
Dire che Sigfrido Ranucci non fosse in pericolo, in senso assoluto, sarebbe improprio; ma è altrettanto improprio accettare senza filtro la rappresentazione pubblica che ne è stata data. Sappiamo di un episodio intimidatorio reale, ma la ricostruzione emersa nel 2026 ha alimentato la tesi di un’azione pensata anche per apparire più minacciosa di quanto fosse nella sua concreta portata materiale. La formula più corretta, allora, è questa: non un attentato inventato, ma un attentato concepito per sembrare più di quello che era.
La vicenda Ranucci è diventata in breve tempo un simbolo conteso. Da un lato, il giornalista è stato presentato come bersaglio esemplare di un clima ostile verso chi indaga il potere; dall’altro, la sua figura è stata elevata a emblema utile a certi settori della magistratura e dell’area progressista per ribadire, ancora una volta, che ogni riforma della giustizia nasconderebbe un disegno di compressione dell’indipendenza. È una scorciatoia retorica comoda, ma proprio per questo sospetta.
Il problema non è Ranucci. Il problema è il modo in cui il suo caso viene piegato dentro una contesa più grande, dove la prudenza scompare e resta solo la propaganda. Se un giornalista minacciato diventa il vessillo di una parte, il suo pericolo reale non viene smentito: viene strumentalizzato. E quando si strumentalizza un pericolo reale, o un pericolo amplificato nella sua resa pubblica, si indebolisce anche la credibilità di chi lo richiama con sincerità.
Lo stesso vale per il referendum sulla giustizia. Il comitato per il No ha insistito nel dipingere la riforma come un attacco frontale alla magistratura, quasi che ogni revisione dell’assetto costituzionale fosse di per sé un atto di aggressione istituzionale. Ma se il tono dell’allarme supera il contenuto delle norme, il risultato si rovescia: non si dimostra che l’indipendenza fosse davvero in pericolo, si dimostra che la si è trasformata in una bandiera politica.
Ed è qui che l’applauso dei magistrati a Ranucci pesa più di molte dichiarazioni. Non perché un applauso sia uno scandalo, ma perché rivela un orientamento pubblico in un momento di massima esposizione simbolica. La magistratura può anche solidarizzare con un giornalista minacciato; ciò che non può fare, senza pagare un prezzo in termini di immagine istituzionale, è comportarsi come se i propri gesti non avessero alcuna valenza politica.
La verità, scomoda ma utile, è che il pericolo per la magistratura non si misura soltanto nelle riforme. Si misura anche nella sua tentazione di trasformare ogni dissenso in una minaccia esistenziale, ogni critica in un attentato alla Costituzione, ogni tensione in una prova di assedio. Questa postura compatta il fronte interno, ma logora la credibilità esterna. E una magistratura che pretende di essere creduta mentre si espone con disinvoltura nel conflitto pubblico finisce per indebolire la propria stessa autorità.
Ranucci era dunque al centro di una vicenda seria, ma il suo caso, anziché invitare alla sobrietà, è stato spesso usato per alimentare un clima in cui la ragione lascia il posto all’enfasi. È questo il tratto più irritante della vicenda: il rischio reale, o comunque la sua rappresentazione drammatizzata, non basta mai, perché deve essere convertito in prova morale contro l’avversario. E quando la minaccia diventa materiale per una contesa di prestigio, non si difende la libertà di nessuno: si fa soltanto cattiva politica.
Se il referendum ha mostrato qualcosa, è che una parte del mondo togato ha confuso la difesa dell’autonomia con la militanza simbolica. Se il caso Ranucci ha mostrato qualcosa, è che perfino un episodio grave può essere inghiottito nella scenografia delle appartenenze e dilatato fino a diventare un argomento autosufficiente. Il risultato finale è un doppio impoverimento: della verità e della reputazione istituzionale.
La lezione dovrebbe essere semplice. I magistrati non devono avere simpatie o antipatie quando esercitano la loro funzione, e dovrebbero essere ancora più cauti nell’esibirle nello spazio pubblico. Se non lo fanno, poi non possono stupirsi se qualcuno mette in dubbio la neutralità delle loro crociate.
Quel che adesso si sa con certezza è che l'indipendenza della magistratura non è mai stata esposta a un rischio più grave di quello corso da Ranucci per mano del suo amico Lavitola.
Sebbene a dar retta a taluni manichei all'ANM il fine giustifica, sempre e comunque, i mezzi.
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mercoledì 12 agosto 2026
Vicenda Ardita: “Pressioni esterne sul voto”
Riprendiamo da questo link l'intervista ad Andrea Mirenda, magistrato e componente del CSM, a conferma del fatto che il referendum ha definitivamente consegnato alla politica (la peggiore, quella non eletta dal Popolo), la gestione della magistratura.
Il 15 luglio il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso che il posto da procuratore aggiunto alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, di fatto il vice capo del procuratore Giovanni Melillo, andasse alla magistrata Franca Imbergamo.
A concorrere c’era pure il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, e Eugenio Fusco, procuratore aggiunto a Milano. E’ stato un inter abbastanza particolare per arrivare a questa nomina, con delle dichiarazioni pesanti fatte anche durante il plenum.
Un intervento duro è stato fatto dal magistrato e consigliere Andrea Mirenda. Infatti ha parlato di “durissima battaglia politica” dichiarando poi che approfondire troppo la tematica sarebbe una mortificazione dell’ordine giudiziario e quindi è meglio tacere. Inoltre ha detto che “ci si è mossi, a quanto apprendo indirettamente, con pressioni ad ogni livello alcune formalizzate e altre sotto traccia. Niente di nuovo sotto il sole” parlando poi di “una divertente pirateria normativa che piega le regole ai desideri di turno”.
Lo abbiamo contattato per provare a chiarire le sue parole.
Volevo partire, vista la sua battaglia contro le degenerazioni delle correnti, a cosa si riferisce quando al plenum del CSM parla di “durissima battaglia politica” e “ci si è mossi, a quanto apprendo indirettamente, con pressioni ad ogni livello alcune formalizzate e altre sotto traccia”?
Emerge innanzitutto una certa polarizzazione tra destra e sinistra consiliare, riprova della pesante politicizzazione del consiglio superiore della magistratura, con la prima favorevole ad Ardita e la seconda – come ha dettagliatamente illustrato il consigliere Paolini nella sua relazione – “contro” a prescindere.
Non sfugge, in questa prospettiva, il repentino cambio di cavallo in corso di gara, con l’indicazione di Imbergamo, a cui va ovviamente tutta la mia stima, a sostituire la precedente contrapposta sostenuta da Area & Co.
Naturalmente non discuto minimamente del valore di entrambi i candidati, né credo che ci sia una vera differenza professionale derivante dall’esposizione delle diverse medaglie carrieristiche e correntizie: sono convinto difatti che entrambi avrebbero fatto benissimo quel lavoro di Aggiunto DNA, senza sostanziali differenze.
Quanto alle pressioni esterne, occorre essere franchi: sono avvenute – assai pesantemente – in ambo le direzioni.
Sia a favore che contro il dottor Ardita.
Come non ricordare, a questo proposito, gli interventi di Nino Di Matteo, del FATTO QUOTIDIANO, di Antimafia 2000, a sostegno estremistico dell’unico eroe antimafia? E come non ricordare, all’opposto, l’audizione inusitata del Procuratore Melillo, chiaramente rivolta ad influenzare la commissione quinta? Un audizione che non ha mai avuto precedenti perché mai abbiamo ascoltato il capo dell’ufficio per verificare quali siano i suoi “bisogni” e i suoi “desiderata”.
Dunque, come vede, nulla di segreto ma plateale pressione, interna ed esterna, sulla libera determinazione consiliare.
Nulla di nuovo sotto il Sole: chi ha votato NO questo sapeva e questo ha voluto conservare, per mille ragioni più o meno commendevoli.
Perché i due consiglieri in V Commissione al ritorno della pratica hanno cambiato idea e dall’astensione sono passati al voto per la dottoressa Imbergamo?
Ottima domanda. Soprattutto a fronte del fatto che gli elementi conoscitivi per decidere nell’uno o nell’altro senso erano loro già ben noti…
Tornando alla sua precedente risposta lei mi ha parlato di due “interferenze”: una del dottore Melillo e una dottore Di Matteo. Ma non pensa che sia diversa la situazione? Anche perché il procuratore Melillo si è fatto audire preventivamente in V Commissione, diciamo in modo propedeutico alla votazione; il dottore Di Matteo ha denunciato pubblicamente l’accaduto a scelta fatta.
No, entrambi hanno agito prima del plenum, che è l’organo deliberante.
Dopodiché, nel merito della vicenda, io mi sono astenuto perché – come avrà ascoltato dal mio intervento – stimo il Testo Unico contra legem in quanto in contrasto con la Legge Cartabia che impone di valutare tutti i parametri in modo globale e unitario, senza assegnare ad alcuno di essi valenza selettiva.
E se così fosse stato, credo che il dott. Ardita avrebbe prevalso.
Tuttavia nessuna delle due contrapposte ha utilizzato il metodo conforme a legge e, di qui, la mia astensione.
Il resto è tifo da stadio che lascio agli interessati
Ci sono state altre pressioni, interne o esterne, oltre a quelle che mi ha citato?
Le voci che circolavano erano nel senso dell’avvicinamento e sensibilizzazione di gran parte dei consiglieri.
Io no, non lo sono stato.
Ma è il solito modo di fare che può stupire solo gli ipocriti.
Il CSM ha sempre agito – nei casi importanti – secondo influenze endogene ed esogene della più varia provenienza.
Champagne docet.
Chi oggi si scandalizza o è ingenuo in modo disarmante (a tacer d’altro) oppure si duole semplicemente da sconfitto in una poco nobile partita tra furbetti in cui ciascuno ha mosso le sue pedine.
Un’ultima domanda. Lei è al corrente di messaggi, chiamate, fatte a tutti i consiglieri e cene fatte sempre con tutti i consiglieri?
Io no, se ne guarderebbero bene dal dirmelo, dall’invitarmi o comunque dal coinvolgermi.
Chieda ad altri…
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martedì 11 agosto 2026
«La salute è la prima cosa»: dal motto popolare alla giurisprudenza
«La salute è la prima cosa»: nel modo di dire popolare si concentra un messaggio che è, prima ancora che esistenziale, profondamente politico. È un motto che ordina i valori, stabilendo una gerarchia immediata e intuitiva: prima viene l’integrità fisica e psichica delle persone, poi tutto il resto. Quando questo criterio esce dall’oralità popolare ed entra in un’aula di giustizia, diventa parametro di giudizio, filtro interpretativo delle norme, criterio di soluzione dei conflitti tra interessi contrapposti.
La recente decisione milanese sulla chiusura dell’Ilva di Taranto sembra avere fatto proprio, in modo particolarmente netto, questo paradigma. Il giudice, chiamato a valutare la compatibilità della prosecuzione dell’attività produttiva con la tutela della salute, ha ritenuto che non potessero prevalere, nel bilanciamento concreto, altri interessi pur di rango elevato, quali l’economia, la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro. L’assunto è chiaro: in presenza di un rischio grave e attuale per la salute collettiva, la produzione deve arretrare.
Il bilanciamento dei valori e le critiche “politiche”
Le critiche alla decisione, soprattutto di matrice politica, mirano esattamente a mettere in discussione questo bilanciamento tra valori. Non si contesta tanto il dato fattuale – la presenza di un sito produttivo impattante – quanto l’esito del confronto tra diritti: salute da un lato, lavoro e sviluppo industriale dall’altro. La narrazione critica tende a ribaltare l’ordine di priorità, sostenendo che la chiusura dell’impianto determini un pregiudizio insostenibile per l’economia locale e nazionale, per l’occupazione, per l’indotto.
In questa prospettiva, il giudice viene accusato di avere “trascurato” il valore del lavoro, o di non avere adeguatamente considerato le ricadute sistemiche della chiusura: non solo occupazionali, ma anche strategiche, se si pensa al ruolo dell’acciaio nella filiera industriale del Paese. Ma è proprio qui che si vede la natura strutturalmente “politica”, oltre che giuridica, di ogni operazione di bilanciamento: scegliere quale interesse debba prevalere in concreto significa anche assumere una visione di società, di sviluppo, di priorità collettive.
Il ruolo del giudice nel bilanciamento
Quando la legge affida al giudice il compito di bilanciare valori in conflitto – salute, ambiente, iniziativa economica privata, libertà di impresa, diritto al lavoro – introduce inevitabilmente un margine di discrezionalità tecnica che ha anche un riflesso politico. Non perché il giudice diventi un attore politico in senso proprio, ma perché le sue decisioni incidono sull’agenda sociale e sugli equilibri tra interessi organizzati. È il rovescio della medaglia di una legislazione che, spesso, si limita a evocare principi e clausole generali (proporzionalità, ragionevolezza, necessità) senza definire in modo puntuale la soluzione dei casi estremi.
Nel caso Ilva, il giudice ha interpretato il quadro normativo – costituzionale, europeo e interno – mettendo al vertice la tutela della salute come diritto fondamentale e interesse della collettività, ai sensi dell’art. 32 Cost., e come corollario della dignità della persona. Ne è derivata una scelta di principio: quando la produzione non può essere resa compatibile, in tempi e modi ragionevoli, con standard adeguati di sicurezza sanitaria e ambientale, la produzione stessa deve arrestarsi. Il lavoro, pur protetto dall’art. 4 Cost., non può essere sorretto da condizioni che neghino il presupposto minimo del vivere in salute.
La reazione del legislatore: norme ad hoc e riappropriazione del ruolo
Non stupisce, allora, che la reazione immediata alla decisione milanese sia stata l’annuncio di norme ad hoc, finalizzate a evitare la chiusura degli impianti e a garantire la continuità della produzione di acciaio. Di fronte a un bilanciamento giudiziale percepito come eccessivamente “sbilanciato” sulla salute, l’iniziativa politica tenta di spostare l’ago della bilancia, ridefinendo il perimetro dei poteri del giudice e le condizioni in cui egli può arrestare l’attività produttiva.
È un meccanismo già visto: quando la magistratura, applicando la normativa vigente, produce effetti ritenuti insostenibili sul piano politico o economico, il legislatore interviene per correggere la rotta. In questo senso, la decisione giudiziaria agisce come stimolo, quasi come un “test di stress” del sistema normativo: mostra fino a che punto l’assetto legislativo sopporta la piena applicazione delle garanzie costituzionali senza generare rotture sociali o economiche. Se la rottura viene ritenuta eccessiva, la politica modifica le regole del gioco.
Politica e giurisdizione: un circuito di correzione
Il punto decisivo è che la necessità di un intervento legislativo per sovvertire l’esito del bilanciamento giudiziale conferma, in filigrana, la correttezza istituzionale del ruolo del giudice. Il magistrato applica la legge e la Costituzione, bilanciando i diritti secondo i criteri che l’ordinamento consente; se la politica reputa quell’esito insoddisfacente, non può semplicemente “smentire” il giudice sul piano del merito, ma deve cambiare le norme che ne hanno guidato la decisione.
Così il legislatore si riappropria del proprio ruolo, nel pieno rispetto della separazione dei poteri. Il limite invalicabile rimane, tuttavia, la Costituzione: nessuna norma ad hoc potrà legittimare livelli di sacrificio della salute incompatibili con la tutela riconosciuta dall’art. 32, né potrà svuotare di contenuto le garanzie ambientali, ormai fortemente presidiate anche dal diritto unionale. Il Parlamento potrà specificare meglio i criteri di bilanciamento, prevedere strumenti più graduali di intervento, modulare i poteri in capo al giudice; ma non potrà capovolgere il nucleo essenziale del principio secondo cui la salute non è una variabile dipendente dalla congiuntura economica.
Un esempio paradigmatico di conflitto tra diritti
Il caso Ilva, sotto questo profilo, rappresenta un paradigma: un grande impianto industriale, essenziale per la filiera produttiva nazionale, insediato in un contesto urbano e ambientale fortemente compromesso; una popolazione esposta per anni a rischi sanitari significativi; una trama normativa complessa, con interventi emergenziali stratificati nel tempo. In questo scenario, la decisione di arrestare o limitare drasticamente la produzione non può che avere un forte valore simbolico: afferma, in modo netto, che il patto sociale non può tollerare la permanenza di un modello di sviluppo strutturalmente lesivo della salute collettiva.
L’eventuale intervento legislativo che dovesse consentire la prosecuzione dell’attività produttiva, pur a fronte delle criticità emerse, sarà chiamato a misurarsi con la stessa domanda di fondo: fino a che punto si può sacrificare la salute in nome del lavoro e dell’economia? Il diritto positivo può spostare il cursore, ma non può eliminare il problema etico e costituzionale che il caso pone. Anzi, assumendosi apertamente la responsabilità di un diverso bilanciamento, la politica rende più trasparente la natura intrinsecamente valoriale delle scelte compiute.
In conclusione, il motto «la salute è la prima cosa», riletto alla luce della vicenda Ilva, cessa di essere una semplice espressione di saggezza popolare per diventare la sintesi di un vero e proprio criterio di ordinamento dei valori costituzionali. Il giudice lo ha tradotto in decisione; il legislatore, se vorrà correggerne gli effetti, dovrà farlo assumendo fino in fondo la portata politica e costituzionale delle proprie scelte, entro il confine invalicabile tracciato dalla Carta.
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giovedì 30 luglio 2026
L’intelligenza artificiale nella giustizia: un monopolio poco intelligente
di Nicola Saracino - Magistrato
L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario rappresenta una trasformazione ormai inevitabile. Strumenti di supporto alla redazione, alla ricerca giurisprudenziale e alla gestione dei fascicoli promettono efficienza e uniformità. Tuttavia, quando l’innovazione tecnologica viene incanalata in forme rigidamente monopolistiche, il rischio è che essa tradisca la propria funzione, trasformandosi da ausilio a vincolo.
In questa prospettiva si colloca la recente direttiva del Consiglio Superiore della Magistratura che, di fatto, indirizza i magistrati italiani verso l’utilizzo esclusivo di Copilot, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Microsoft. La scelta viene giustificata, almeno implicitamente, con esigenze di sicurezza dei dati e tutela della riservatezza delle informazioni trattate nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Tale giustificazione, tuttavia, appare solo parzialmente convincente. Altri operatori del settore – tra cui Google e diversi provider europei – offrono soluzioni analoghe accompagnate da garanzie contrattuali equivalenti in termini di protezione dei dati, localizzazione delle informazioni e conformità al GDPR. Il tema della sicurezza, dunque, non sembra sufficiente a fondare una scelta esclusiva, soprattutto in assenza di una comparazione trasparente tra le diverse tecnologie disponibili.
Il punto critico non è tanto l’adozione dell’intelligenza artificiale in sé, quanto l’imposizione di un unico modello. L’idea di affidare l’attività cognitiva ausiliaria del giudice a un solo “cervello artificiale” pone interrogativi profondi sul piano sistemico. Ogni sistema di intelligenza artificiale incorpora infatti specifiche logiche di addestramento, criteri di selezione delle fonti e modalità di sintesi delle informazioni. Limitare l’accesso a un’unica piattaforma significa, di fatto, standardizzare anche il modo in cui le informazioni vengono filtrate e restituite.
Si tratta di una forma indiretta di condizionamento che rischia di incidere sulla pluralità degli approcci interpretativi, valore essenziale in un ordinamento fondato sul libero convincimento del giudice. Se l’argomentazione giuridica viene sistematicamente supportata dallo stesso strumento, si crea il pericolo di una progressiva omologazione delle soluzioni, con un impoverimento del dibattito giurisprudenziale.
La questione assume anche rilievo sotto il profilo della concorrenza. L’imposizione, anche solo di fatto, di un unico fornitore tecnologico in un settore pubblico così rilevante solleva dubbi di compatibilità con i principi di neutralità tecnologica e di apertura del mercato. La pubblica amministrazione, e a maggior ragione l’ordine giudiziario, dovrebbe mantenere un approccio pluralistico, favorendo la comparazione tra strumenti diversi e lasciando agli operatori una ragionevole libertà di scelta.
L’analogia più immediata è quella con gli strumenti tradizionali di lavoro del giudice. Nessuno imporrebbe un unico manuale di diritto, un solo repertorio di giurisprudenza o una sola banca dati. La ricchezza del ragionamento giuridico nasce proprio dalla possibilità di confrontare fonti, interpretazioni e prospettive differenti. Traslare questa logica nel mondo dell’intelligenza artificiale significa evitare che l’innovazione si trasformi in uniformazione.
Alla luce dei principi eurounitari, l’imposizione di un solo modello di IA appare una scelta non già prudente, ma potenzialmente distorsiva: essa comprime la concorrenza, altera la neutralità tecnologica e trasforma una decisione organizzativa in una barriera d’accesso al mercato. In assenza di una base normativa specifica e di una motivazione particolarmente rigorosa, un’esclusiva del genere rischia di configurarsi come una forzatura incompatibile con il diritto dell’Unione e con il fisiologico pluralismo delle soluzioni tecnologiche.
E questo persino se il magistrato sia disposto a sostenere personalmente il costo di strumenti alternativi. Ciò rende il divieto ancora più difficile da giustificare: se il rischio è davvero solo quello della riservatezza, allora il divieto assoluto appare sproporzionato; se invece si vietano anche soluzioni sicure e acquistate privatamente, la ragione reale sembra essere il presidio di un monopolio istituzionale, non la tutela del segreto.
In definitiva, l’intelligenza artificiale può rappresentare un potente alleato della giurisdizione, ma solo se inserita in un ecosistema aperto, trasparente e pluralistico. Un monopolio tecnologico, anche se motivato da esigenze organizzative, rischia di essere non solo poco efficiente, ma anche poco intelligente, perché comprime proprio quella diversità di approcci che costituisce il cuore della funzione giudiziaria.
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La Redazione
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30.7.26
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