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mercoledì 18 febbraio 2026

Csm: Mirenda, ognuno ha votato il ‘suo’, logiche di mesta sodalità.




Le proposte contrapposte di oggi dimostrano bene quanto sia stato accolto l’invito del capo dello Stato ad un contegno trasparente dell’organo consiliare. In breve, ognuno, come spesso accade nelle delibere di peso, ha votato il ‘suo’, secondo logiche di mesta sodalità. A pagarne le conseguenze, tra gli altri, oggi è la Scuola superiore della magistratura, dilaniata da contese interne a fini di egemonia. In ballo il potere di condizionamento dei giovani magistrati…”. 

A cosa si riferisce il consigliere Andrea Mirenda, l’unico a non essere stato mandato al CSM da una corrente? 

Oggi si è tenuto il cd plenum del CSM, vale a dire la riunione plenaria nella quale si  licenziano formalmente le decisioni di quell’organo, per lo più nomine a questo e quell’altro incarico.  

Quando la votazione non avviene all’unanimità si disvela cos’è il “correntismo”. 

Se, cioè, le correnti non trovano la “quadra” preventiva sulla distribuzione dei posti, si va allo scontro del voto in plenum. 

Tutto normale, si potrebbe pensare. 

E infatti sarebbe tutto normale se i consiglieri si dividessero solo per diversità di valutazione.

La divisione, pressoché sempre, avviene invece per gruppi correntizi: tutti quelli di una corrente votano per un candidato e quelli dell’altra corrente per l’antagonista.  

Se capitasse in qualsiasi altra commissione di natura tecnica (e non politica) si griderebbe allo scandalo. 

Qui è spartizione correntocratica, oggi avvenuta sotto gli occhi del Presidente della Repubblica che quel plenum lo ha presieduto, senza colpe e senza avere strumenti per arginare questo pernicioso fenomeno.  

Il ruolo e la figura del Presidente della Repubblica emergono  come elementi centrali ma problematici all'interno del sistema di governo della magistratura. Di seguito i punti principali che delineano la sua rilevanza.

Secondo l'articolo 104 della Costituzione, il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto di diritto dal Presidente della Repubblica. Questa scelta del Costituente mirava a mantenere l'organo al riparo dai rischi di politicizzazione, ponendovi a capo una figura che, per "antonomasia costituzionale", deve essere neutrale e super partes.

Ma è, alla luce dell’involuzione patita dal CSM, una "posizione scomoda" proprio a causa della natura ormai marcatamente politica che il CSM ha assunto a causa del "correntismo". Esiste un forte contrasto tra la rivendicata politicità delle correnti all'interno del CSM e la necessaria neutralità del suo Presidente.

La presenza del Presidente della Repubblica è vista come la conferma della volontà di proteggere l'indipendenza e l'imparzialità della giurisdizione da influenze esterne ed interne. Ciononostante, il fatto che si trovi a capo di un consesso diviso in "gruppi" o "cartelli" elettorali mette in discussione l'efficacia di tale protezione nel sistema attuale.

In sintesi, il Presidente della Repubblica rileva come *garante ultimo della neutralità*, ma la sua funzione è messa a dura prova da un sistema in cui il CSM opera spesso secondo logiche politiche e associative che deviano dal disegno costituzionale originario.

Proprio queste sono le origini nobili della proposta del sorteggio  che, nel recente passato, persino i più agitati sostenitori del “No” al referendum avevano fatto propria, anche per tutelare la figura del Capo dello Stato che non deve essere trascinato nella contesa politica ove, del tutto inopportunamente, anche il CSM è finito. 



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martedì 17 febbraio 2026

Il Sistema alle urne.



Le polemiche di questi giorni per via delle parole (altrui) usate dal Ministro Nordio trascurano che proprio in quei concetti (clientelismo, settarismo, modestia etica) trova origine la legge di revisione costituzionale, almeno quanto ai  temi del sorteggio e dell'alta Corte disciplinare.

Una genesi durata anni, nei quali il Sistema non ha dato cenno di volersi emendare. 

Le correnti continuano ad occupare l'Istituzione CSM impunemente, travalicando il legittimo esercizio della libertà di associazione. 

Una bufala eversiva quella che assimila le Correnti ai Partiti politici: il Parlamento le fa le leggi, il CSM deve osservarle e produce provvedimenti amministrativi.

Le correnti, come libere associazioni, non sono in pericolo: smetteranno solo di comandare i magistrati, soggetti soltanto alla legge. 

Si dimentica il motivo della riforma e si denunciano le sue cattive intenzioni, uno stratagemma ingannatorio.

Qui di seguito un parziale elenco degli articoli di questo Blog,  sempre col fiato sul collo del  Sistema.

La scelta alla quale i cittadini sono chiamati è tra la conferma del Sistema e la sua correzione.            
   


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giovedì 12 febbraio 2026

Il querelante intemerato.


Il dott. Nicola Gratteri ha anticipato di voler querelare quanti gli attribuiscano di essere stato in passato a favore del sorteggio. 

Dai video e dai documenti reperibili in rete  si capisce chiaramente che il procuratore era, nel recente passato, ben consapevole dei guasti del correntismo e quindi favorevole al sorteggio che, dice oggi,  deve accomunare anche la quota di consiglieri di derivazione politica.
La pagina in foto è tratta dal libro di Riccardo Iacona e Alfredo Robledo dal titolo Palazzo d'ingiustizia, Marsilio Editore 


E' contrario, invece, al sorteggio oggetto dei quesiti referendari perché "secco" per i togati ed a maglie indefinite per i laici.

Possiamo dire che il dott. Gratteri è ancora consapevole che il sistema attuale favorisce il male del correntismo che con il no resterà tale e quale? 


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venerdì 23 gennaio 2026

Per partito preso



Il correntismo nel referendum sulla riforma della magistratura.
Nel contesto del referendum che verte sulla riforma della magistratura, il fenomeno del “correntismo” emerge come uno degli aspetti più discussi e controversi. La contrapposizione tra sostenitori e oppositori della riforma offre l’occasione per analizzare il funzionamento di questo sistema, spesso indicato come elemento da eliminare.

Libertà di giudizio e legittimità della scelta.
Ognuno dovrebbe essere libero di formarsi una propria opinione riguardo al valore delle modifiche costituzionali proposte, modifiche che incidono sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, sulla composizione dei due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) tramite sorteggio per la quota dei magistrati, e sull’istituzione di un giudice disciplinare separato dal CSM. I cittadini, chiamati a esprimere il proprio voto, esercitano una scelta che rimane legittima indipendentemente dal prevalere del “sì” o del “no”.


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lunedì 14 marzo 2022

Carta delle garanzie e garanzie di carta.



di Nicola Saracino - Magistrato 


I magistrati sono inamovibili, nessuno li può trasferire.  

Luoghi comuni. 

E’ un fake clamoroso se detto in questi termini, ma il Costituente non era certo dispensatore di cattive informazioni. 

Semmai supponeva che la Carta fosse destinata a lettori attenti e bene intenzionati. 

Ecco il primo comma dell’art. 107 della Costituzione: 


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mercoledì 9 marzo 2022

Mezze sentenze.


di Nicola Saracino - Magistrato 

E’ dunque giunta all’epilogo la vicenda disciplinare che ha riguardato il dott. Giorgianni al quale si addebitava di aver pronunciato, in pubblica piazza, quanto segue: 

«Popolo italiano! Il green pass è abrogato. Oggi il popolo sovrano ha dato il preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere. Oggi il popolo sovrano reclama giustizia per i morti che hanno causato, per le privazioni, per i nostri figli e per la sofferenza. E noi per loro vogliamo un processo, una nuova Norimberga. E allora qua davanti a voi voglio dire, da magistrato: sono venuto a onorare il popolo sovrano, il popolo di Roma! E a coloro che dicono che la mia posizione è incompatibile con il popolo, dico: io tra voi e il popolo scelgo il popolo sovrano e lascio la toga, lascio la toga. Roma, vi amo!».


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domenica 13 febbraio 2022

Tutela delle minoranze?



di Nicola Saracino - Magistrato 

Non appaia singolare che il dibattito sulle riforme ordinamentali che riguardano la magistratura prenda vita subito dopo il licenziamento, all’unanimità, del disegno di legge  delega del Governo. 

A rigor di logica si sarebbe potuto pensare che l’unica forza politica interessata a controbattere sarebbe stata quella oggi  isolata all’opposizione. 

E invece della riforma, soprattutto di quella del sistema elettorale del CSM, ne parlano un po’ tutti. 


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sabato 12 febbraio 2022

Poteva ...



Torna d'attualità il contributo di un collega che dal "sistema" era stato fiaccato al punto da anticipare la sua uscita dall'ordine giudiziario. 

"La prepotenza" era il titolo dato dalla Redazione a quel testo. 


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venerdì 11 febbraio 2022

Inconcludenti



Se c’è una cosa peggiore dell’immobilismo è far finta di cambiare. 

E la riforma dell’ordinamento giudiziario proposta dal Governo è una messa in scena.

Per giunta grottesca, perché smentisce tutti i propositi che ne sono alla base. 

Quali erano i temi nevralgici da affrontare?


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giovedì 10 febbraio 2022

Carta c’è, Carta non c’è …



di Nicola Saracino - Magistrato 

Il sorteggio, sebbene “temperato”, è incostituzionale.

Lo è perché l’art. 104 della Costituzione dice che i componenti togati del CSM sono “eletti” dai magistrati. 

Nella testa di chi pensa queste cose,  se uno vota ci deve per forza essere uno che quel voto glielo chieda. 


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lunedì 7 febbraio 2022

Maggioritario, con doppio correttivo proporzionale su base uninominale: e il Sistema si sbellica dalle risate ...




Si sta elaborando la riforma del sistema elettorale del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, al dichiarato fine di arginare la degenerazione del "correntismo", quel fenomeno deleterio che colorando politicamente l'organo che amministra i magistrati determina scelte faziose ed illegittime, perché basate sull'appartenenza ad uno dei partitini politici "fatti in casa" dai magistrati.

Lo diciamo con parole loro, dei Capi dello Stato.        

La riforma qui da sempre suggerita, quella di estrarre a sorte i candidabili, così evitando la deriva politica assunta dalla giurisdizione, viene guardata con sospetto da chi ne teme l'incostituzionalità.   


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giovedì 3 febbraio 2022

Superare le logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee all'ordine giudiziario.



Come non riconoscersi in parole come queste, che predichiamo ormai da più di tre lustri su questo blog?

Sono del Presidente della Repubblica, le ha pronunciate oggi dinanzi al Parlamento in seduta comune che le ha ascoltate ed applaudite. 

E allora sia permessa una considerazione.

Superare le logiche, con logica però. 


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lunedì 25 maggio 2020

Pessime convergenze: storia di una metamorfosi

di Donato D'Auria - Magistrato


Dopo la nomina di Alfonso Bonafede a ministro della Giustizia tanti - forse ingenuamente - pensarono che l’aria di rinnovamento che una parte della classe politica lasciava intravedere potesse incidere significativamente sulle stantie logiche correntizie che ammorbano la Magistratura.

Le iniziali dichiarazioni lasciavano ben sperare: «È scritto nel contratto di governo che si vuole pensare e ipotizzare un sistema elettorale per il Csm che possa combattere il fenomeno del correntismo. In questa intenzione credo di avere il consenso di gran parte dei magistrati e secondo me è sacrosanto portare avanti una battaglia di questo tipo.
All'interno delle ipotesi di possibile sistema elettorale ci sono quelle che prevedono una fase di sorteggio, non integrale» (tanto dichiarò partecipando ai lavori del Congresso nazionale forense che si tennero nell’ottobre 2018 a Catania).

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martedì 22 giugno 2010

La giustizia penale italiana, tra obbligatorietà dell’azione penale e processi arbitrari.

di Nicola Saracino (Magistrato) Tra i sistemi ad azione penale obbligatoria, come il nostro, e quelli ad azione penale discrezionale vi sono una fondamentale analogia ed una basilare differenza. L’analogia sta nel fatto che nessuno dei due sistemi garantisce l’effettiva punizione di tutti i reati scoperti. La differenza sta nell’accettazione laica di questo insuccesso dove vige la discrezionalità e la fustigazione etica che invece consegue alla declaratoria di prescrizione del reato nei sistemi ad azione penale obbligatoria. Alla scelta discrezionale “a monte” su quali reati perseguire e quali no, l’obbligatorietà dell’azione penale preferisce la via necessitata della prescrizione di una rilevante percentuale dei reati condotti a processo. La selezione, cioè, avviene “a valle” come risultato quasi automatico dell’incapacità della macchina giudiziaria di trattare l’enorme materiale che vi viene immesso senza sostanziale vaglio, per così dire, all’origine. Col corollario che il processo ed i suoi costi sono in larga parte impiegati infruttuosamente, lusso che i sistemi ad azione discrezionale evitano, riservando il processo solo ad una selezionatissima platea di delitti. L’inadattabilità della discrezionalità dell’azione penale al sistema costituzionale italiano è argomentata tradizionalmente ricordandone il conflitto coi principi di uguaglianza e di legalità: tutti gli autori dei reati, di ogni reato, in linea di principio devono essere perseguiti. Se si ammettesse l’opzione preventiva di punirne solo alcuni verrebbero messi in discussione proprio quei principi. Ed allora si reputa maggiormente accettabile l’inefficienza "casuale" del sistema italiano, nel quale è la sorte a stabilire chi scampa il rischio penale usufruendo della prescrizione, piuttosto che la scelta discrezionale che esclude ex ante la processabilità di alcuni fatti. Anche perché, si aggiunge, una simile opzione comporta una responsabilità di carattere politico che mal si addice ad una magistratura professionale e non elettiva. In questo guado le vie d’uscita si riducono notevolmente. Se, infatti, si esclude di rendere discrezionale l’esercizio dell’azione penale nelle varie forme in cui ciò è realizzabile (lasciando la scelta ai prosecutors oppure rimettendola al Ministro o al Parlamento) non resta che limitare il danno di efficienza insito nell’obbligatorietà dell’azione penale che impone il processo per tutti i reati, sebbene si conosca in anticipo che non sarà possibile condurli a compimento. Un esempio matematico aiuterà la comprensione del problema. Con le risorse disponibili, su 100 processi il sistema è in grado di portarne a termine (cioè alla sentenza di assoluzione o di condanna) soltanto 60. Gli altri sono destinati a sfociare nel classico non liquet, vale a dire nella declaratoria di prescrizione del reato per decorso del tempo. Quindi si spendono ingenti risorse per costruire e portare avanti 40 processi inutili, se si è d’accordo che lo scopo pratico del processo penale è quello di assolvere l’innocente o di condannare il colpevole. Occorre, allora agire su quei 40 processi per recuperare risorse ed efficienza. E lo si può fare senza neppure lambire i massimi sistemi e quindi senza mettere in discussione l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale. Sempre che si sia d’accordo che l’obbligatorietà dell’azione penale non implichi che al suo servizio siano posti degli automi esentati dalla gestione responsabile delle (limitate) risorse disponibili. In una certa percentuale di ipotesi è, infatti, possibile pronosticare in netto anticipo che un reato è destinato alla prescrizione. Ciò nonostante non esiste alcuna norma che consenta di evitare la celebrazione di quel processo, col risultato che si sprecano energie che potrebbero essere spese per accelerare i processi che hanno maggiori chances di pervenire ad una sentenza di merito (assoluzione/condanna) anziché di prescrizione. La statistica giudiziaria fornirebbe affidabili criteri per stabilire quando sia opportuno “mollare la presa” e quindi accantonare, abbandonare i processi già morti, in attesa del tempo necessario a certificare formalmente il “decesso” del reato. Le energie così recuperate potrebbero impiegarsi per accelerare i restanti processi e migliorare la performance riducendo dal 40% al 20% del totale il numero delle prescrizioni, così rendendo un effettivo servizio al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, da molti difeso solo retoricamente. Ad oggi, però, non esiste alcuna norma di legge, né circolare del CSM, che metta al riparo da conseguenze negative il magistrato che ambisca a governare il processo penale anziché esserne supinamente soggiogato.

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domenica 25 ottobre 2009

Speranze di un cattivo magistrato

di Gabriella Nuzzi

da Il Fatto Quotidiano del 25 ottobre 2009



La scena finalmente si chiude, cala il sipario nero.
Regista ed attori tirano un respiro di sollievo: ancora un’ottima interpretazione, il pubblico può ritenersi soddisfatto. Giustizia è fatta.

Ma la platea è muta, nessuno plaude.

L’epilogo è paradossale, grottesco.

Due magistrati della Procura della Repubblica di Salerno sono stati severamente puniti dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Esautorati delle loro funzioni inquirenti, allontanati dalla sede in cui le esercitano. Cassato un pezzo di vita professionale. Ore, giorni, mesi dedicati, in silenzio, con scrupolo, a studiare carte, leggi, sentenze; a scrivere, indagare, nel tentativo di amministrare giustizia. Una Giustizia eguale per tutti.
Tempo sprecato.

I giudici disciplinari, che non avevano mai fatto mistero del proprio convincimento e chiaramente interessati al celere seppellimento della vicenda, possono finalmente veder consacrato il proprio verdetto.

Dunque, ora, non mi resta che prenderne atto: sono ufficialmente inserita nella lista nera dei cattivi magistrati.


Perché, nel legittimo esercizio delle mie funzioni istituzionali, ho osato indagare su altri magistrati -quelli del distretto di Catanzaro- per gravi delitti di corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio, falso ideologico, omissione in atti d’ufficio, favoreggiamento, calunnia, diffamazione e quant’altro, connessi all’illegale sottrazione al Pubblico Ministero titolare, dott. de Magistris, delle inchieste POSEIDONE e WHY NOT e alla loro successiva disintegrazione.
Ho osato, come era mio obbligo, sequestrare atti e documenti processuali integranti il “corpo” di quei reati. Ho osato perquisire abitazioni e uffici dei magistrati indagati, per ricercare tracce e cose pertinenti ai reati, necessarie al loro accertamento.

Ho osato raccogliere e riscontrare minuziosamente decine e decine di denunce del Pubblico Ministero a cui le inchieste erano state sottratte, reo, anche lui, di aver scoperto il sistema di illecite cointeressenze che domina la gestione del denaro pubblico nel nostro Paese.
Ho osato fare i nomi e i cognomi dei presunti appartenenti a quel sistema e di coloro che, direttamente o indirettamente, ne avrebbero permesso il funzionamento.
Ho osato voler a tutti i costi applicare la legge, senza capire, assai imprudentemente, che nel mio “mestiere” il principio costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge non vige così rigorosamente, sempre e per tutti.

Esiste un superiore principio non scritto, di ordine “deontologico”, che è quello dell’Opportunità.
Avrei, cioè, dovuto chiedermi e non l’ho fatto: è proprio opportuno che indaghi il magistrato Tizio, il politico Caio, l’imprenditore Sempronio, il faccendiere Mevio? è proprio necessario perquisirne abitazioni e uffici, sequestrare carte e documenti ?
La risposta è variabile, dipende dalle circostanze. A volte è opportuno e necessario, altre, invece, non lo è.
Perché, mi dicono, la diligenza di un bravo magistrato si misura sulla sua prontezza di riflessi, sulla velocità nell’intuire quando è il caso di poter agire e quando non lo è affatto; sulla sua capacità di interpretare i segnali; di ricorrere a diplomazia e compromessi; di interloquire e persuadere; di attendere che i tempi di indagini lentamente scadano; di saper selezionare e, infine, archiviare.
E la sua correttezza sta nell’evitare di fare i nomi e i cognomi di illustri colleghi, politici, imprenditori, perché, anche quando sembra indispensabile riscontrarne il coinvolgimento, in fondo è una questione di privacy. E chi denuncia potrebbe essere sempre, dietro mentite spoglie, un folle congiuratore, anche se si riscontra che, purtroppo, è sincero.
Merito, dunque, una lezione. Mai eccedere nel perseguire fini di giustizia!
Si spera, per me, che io abbia inteso, una sola volta e per sempre.

Lo ammetto, ignoravo l’esistenza di tali singolari regole “deontologiche”, regole non scritte, sulle quali, pare, debba misurarsi la professionalità del magistrato.
Ma, ad essere seri, qui mi sembra che la vera deontologia non c’entri proprio un bel niente e sarebbe assai dignitoso per la nostra categoria non tirarla neppure in ballo.

Qui, invece, si tratta di capire le ragioni vere per cui tre magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, legittimamente e doverosamente impegnati a far luce su un devastante sistema di corruzioni e collusioni giudiziarie, siano stati “fatti fuori” con gli strumenti della nuova legge disciplinare, pagando un prezzo altissimo per la loro autentica indipendenza, politica e associativa.
Si tratta di capire perché, al di là della vergognosa farsa della “guerra tra Procure” (una favoletta che amano raccontare ormai solo a se stessi, dai sicuri effetti tranquillizzanti e catartici) gli organi disciplinari stiano consentendo ad altri magistrati, indagati per gravi fatti di corruzione in atti giudiziari, falso ideologico, abuso d’ufficio, favoreggiamento e quant’altro, e autori anche di illecite attività ai danni dei loro indagatori, di continuare impunemente ad amministrare giustizia nei contesti criminosi oggetto delle indagini della Procura di Salerno.

C’è dunque da chiedersi: quali superiori principi di “deontologia professionale” vigono per costoro? quale eccezionale criterio di ragionevolezza ha indotto i supremi organi disciplinari a non intervenire anche in questo caso con gli strumenti cautelari e a perseverare in tale insensata omissione?
Esistono forse equilibri di poteri -politici, giudiziari, criminali- da dover preservare e che non conosciamo e non possiamo conoscere?
E chi ne sarebbero gli inamovibili garanti? Chi gli “eversori” da punire e cacciare?
Esiste forse un modus operandi, diverso da quello del contrasto aperto e diretto al crimine organizzato di ogni livello, che tende, invece, sottobanco, all’accordo e al compromesso e che serve a salvaguardare occulti sistemi di interessi?

C’è uno sfondo, in questa nostra vicenda, che si finge di non vedere; o forse, semplicemente, fa troppo paura guardare.
Credo, però, che i cittadini della Repubblica Italiana abbiano oggi il diritto di sapere a che gioco stanno giocando gli apparati istituzionali, soprattutto, perché quel gioco baro danneggia la vita di uomini integri, il cui solo scopo è servire lo Stato.
La ricerca della verità sul nostro passato di sangue è un passo fondamentale per comprendere quale sia l’attuale stato delle istituzioni democratiche, come si sia giunti ad esso, quali i meccanismi di reale funzionamento.

Ma occorre anche il coraggio del rinnovamento.
Un rinnovamento al quale la magistratura, che di questo nostro Stato Repubblicano è un pilastro fondamentale, non può restare estranea.
Sono necessarie e urgenti riforme serie che servano non a renderla inerme, ma a conferirle forza di autentica indipendenza dagli inevitabili condizionamenti del potere politico o criminale.
Occorrono soluzioni e strumenti in grado di preservarla anche dal suo interno, liberandola dagli effetti di dipendenza psicologica che, sull’esercizio delle funzioni giudiziarie, può di fatto produrre un’impropria strumentalizzazione dei meccanismi di nomina, promozione, assegnazione di incarichi extra-giudiziari, o per converso, di disciplina, che incidono direttamente sulla vita personale e professionale dei magistrati.

La nostra amara vicenda, che segue quelle di tanti altri colleghi, molti dei quali dimenticati o ignorati, dimostra quanto basso sia il punto in cui versa l’attuale “autogoverno” e quanto distante sia dai nobili intendimenti dei Padri Costituenti.
Un “autogoverno” ormai completamente prigioniero delle logiche di appartenenza e spartizione politica; in cui ruoli amministrativi e giurisdizionali si sovrappongono e si confondono in un tutt’uno; ove la regola dell’imparzialità vale solo per gli altri e il rispetto delle prerogative difensive ha il senso di un optional; ove non esistono più spazi di affermazione e tutela per magistrati davvero liberi e indipendenti, costretti all’isolamento dalla prepotenza degli schieramenti correntizi.

E ancor più forte è divenuto il bisogno, diffusamente avvertito eppur timidamente sussurrato, di un organo “sindacale” nuovo, in grado di assicurare tutela effettiva ai diritti del magistrato in quanto pubblico impiegato, capace di aprirsi ed interloquire con la società civile, per saperne cogliere le problematiche e le reali esigenze; un organo che non necessiti di tesseramenti, autenticamente autonomo e libero da condizionamenti politici, da ambizioni carrieristiche o di potere.

Mi piacerebbe avvertire questo sussulto di rinnovamento, davvero “democratico”, per la nostra categoria.

Mi auguro, da buon cattivo magistrato, che l’assordante e granitico silenzio, in cui si è chiuso l’ordine giudiziario riguardo alla vicenda salernitana, serva almeno alla riflessione.

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giovedì 16 luglio 2009

Le "correnti" alla ricerca di antidoti.





di Nicola Saracino
(Magistrato)



I progetti di riforma del sistema elettorale del CSM mediante il pre-sorteggio dei candidati.

Si legge di idee di riforma del sistema elettorale della componente togata del CSM attraverso l’introduzione del sorteggio di un numero di magistrati piuttosto ampio per costituire la rosa degli eleggibili entro la quale confinare la scelta degli elettori. Questo per prevenire le degenerazioni del cd. correntismo. Nell'intento di "prevenire" il legislatore, le correnti s'interrogano su quale congegno elettorale risulti capace di ampliare la partecipazione democratica alla individuazione dei candidati, per evitare che essi appaiano calati dall'alto e quindi sostanzialmente imposti.



La fantasia non manca e si sente parlare di primarie, doppio turno, proporzionale, panachage e persino di porcellum! Una terminologia adeguata a politici navigati, non certo a soggetti nel cui DNA dovrebbe prevalere la dose di neutralità istituzionale, visto il compito di indipendente ed imparziale "controllo di legalità" loro demandato.

Cosa è oggi il CSM.

Il CSM è un organo di alta amministrazione previsto dalla Costituzione con funzioni riguardanti le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.). A questi compiti fondamentali, previsti direttamente dalla Costituzione per salvaguardare la soggezione del giudice soltanto alla legge e quindi l’autonomia della magistratura come ordine, la legge ordinaria ne ha aggiunti degli altri, per lo più concernenti l’organizzazione, attraverso direttive, degli uffici giudiziari.

Questo organo di indubbia rilevanza costituzionale, nel tempo, si è auto assunto una funzione di “indirizzo politico” e di interlocuzione con gli altri poteri dello Stato, espressa dalle “pratiche a tutela”, dai pareri (espressi anche senza la relativa richiesta del ministro della giustizia) sui disegni di legge in materia di giustizia, dalle deliberazioni di contenuto non predeterminabile adottate nelle più disparate occasioni di coinvolgimento della funzione giudiziaria.

Esso, insieme al Consiglio Supremo di Difesa, è l’unico altro organo collegiale (composto per due terzi da magistrati e per un terzo da componenti di nomina politica) che annovera il Capo dello Stato tra i suoi membri di diritto nella - ovvia – qualità di Presidente.

Ogni discorso che riguardi il metodo di selezione dei membri togati del CSM non può trascurare la diversità dei compiti che, di fatto o di diritto, tale organo assolve, perché un sistema elettivo può rivelarsi appropriato per taluni di essi ed invece apparire inopportuno per gli altri.


L’ attuale metodo di elezione dei membri togati del CSM e l’organizzazione del voto ad opera delle correnti.

Elettorato attivo e passivo coincidono, nel senso che i magistrati votano (rispettando proporzioni predeterminate tra le diverse categorie dei giudici di merito, di legittimità e dei pubblici ministeri) i colleghi che ricopriranno la carica. Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili.

Nei fatti l’elettorato passivo è governato dal dominio delle “correnti”. Quello attivo si adegua, nel senso che necessariamente sceglie tra i (pochi) candidati proposti.

Le correnti sono delle associazioni private - esterne ed autonome rispetto all’Associazione Nazionale Magistrati, anch’essa di diritto privato, che raccoglie oltre il 90% dei magistrati italiani - con propri statuti ed organi gestionali. Vi sono iscritti una minoranza di magistrati; queste, tuttavia, riescono ad assumere la gestione dell’ANM ed anche a determinare l’elezione dei loro aderenti al CSM predisponendo le liste dei candidati, di fatto le uniche in grado di riscuotere un sufficiente numero di consensi a causa dell’organizzazione del voto secondo i congegni più acconci in funzione del sistema elettorale.
Non dissimilmente da un gruppo di azionisti “di riferimento” che assume il controllo di una grande società, pur disponendo di una quota ampiamente minoritaria del relativo capitale, così le correnti prendono la guida della ANM e del CSM.

L’accusa che oggi maggiormente mette in discussione il sistema del correntismo è quella secondo cui, oltre ad assumere il controllo dell’ANM e del CSM le correnti, proprio come i grandi “minoritari” azionisti di una s.p.a., sono capaci di fagocitare tutti o gran parte degli “utili” a discapito di un esteso “parco buoi” (la maggioranza dei magistrati non iscritti ad alcuna corrente). E’ evidente che gli “utili” sono gli incarichi direttivi, gli incarichi extra giudiziari presso svariati organismi politici (ministeri, camere parlamentari ed altro), in definitiva la possibilità di percorrere carriere privilegiate ed assumere posizioni di "potere". In tal modo il correntismo si autoalimenta rafforzandosi viepiù e dà luogo ad un sistema privo di ogni controllo esterno, visto che l’attività del CSM è coperta da una singolarissima e generale immunità che ne rende i componenti non perseguibili per gli illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, il che suona come un riconoscimento normativo della impossibilità di svolgerle senza incappare in guai giudiziari: la “zona franca” configurata dall’art. 32 bis della l. n. 195 del 1958 non trova spiegazione logica diversa da questa.


A queste accuse si replica allegando le ragioni ideali alla base dell’appartenenza a questa o a quella corrente. Ragioni ideali tutte degnissime.
Ma le degenerazioni, supposte o reali che esse siano, devono essere tenute in conto ed evitate, per quanto possibile, da un adeguato sistema di norme. Contro le quali si schierano con maggiore veemenza, com’è comprensibile, proprio coloro che del correntismo hanno praticato tutti i percorsi, anche i più disdicevoli, avvantaggiandosi personalmente del passaggio, spesso anche ripetuto, dall’ANM al CSM al ministero della giustizia, magari giovandosi di una “meritata” promozione ad un incarico direttivo senza soluzione di continuità rispetto al mandato di consigliere superiore.

Alcune considerazioni sul rapporto tra la natura elettiva del CSM ed il suo ruolo nel quadro costituzionale.

La natura elettiva del CSM ha senz’altro contribuito all’affermazione di un ruolo (anche) “politico”. Alcuni ritengono che l'elezione del CSM da parte dei magistrati sia stato voluto dal Costituente solo in funzione dell'autonomia dell'ordine giudiziario, non per conferire alla magistratura una "rappresentatività" da spendere diversamente; sicché la sottolineatura di questa "politicità" del CSM costituirebbe solo un effetto indiretto e non voluto dalla Costituzione che diversamente non ne avrebbe assegnato la presidenza al Capo dello Stato.
Come già ricordato, essa si esprime principalmente attraverso le “pratiche a tutela”, i pareri sui disegni di legge, gli interventi morali a sostegno dell’indipendenza della magistratura da altri poteri.

Le pratiche a tutela.

Consistono in prese di posizione ufficiali con le quali il CSM afferma o nega che, in relazione ad una determinata vicenda coinvolgente uno o più magistrati, vi sia stata una lesione della autonomia e della indipendenza della giurisdizione.
Come accennato, i risvolti pratici di queste deliberazioni si colgono sul piano morale, nel senso che esse fanno avvertire al magistrato la vicinanza dell’organo di autogoverno e suonano come un “monito” verso i soggetti (politici, di solito) che hanno dato esempio di scarso rispetto verso la giurisdizione.
Si tratta di una funzione non prevista dalla legge ma istituzionalizzata dallo stesso CSM attraverso suoi regolamenti interni.
Il senso politico di tale prassi è d’immediata percezione e crea frizioni con altri compiti istituzionali che il CSM pure è chiamato a svolgere, essendo anche il “giudice” degli illeciti disciplinari. E’ a tutti evidente che se in una determinata vicenda il CSM ha adottato una delibera “a tutela” è ben difficile che, giudicando la stessa vicenda quale giudice disciplinare, assuma in seguito una posizione diversa. E’ quindi verosimile che con questi atteggiamenti il CSM interferisca sull’esercizio dell’azione disciplinare influenzando i due titolari impersonati dal Procuratore generale della Cassazione (che del CSM è componente di diritto) ed il Ministro della Giustizia.
Questo tipo di interventi, in definitiva, parrebbero più appropriati se attuati dall’associazione privata (l’ANM) che riunisce la quasi totalità dei magistrati italiani, piuttosto che da un organo istituzionale presieduto dal Capo dello Stato.


I pareri non richiesti.

Anche questa attività si è spesso rivelata fonte di conflitti con la politica che in
essa vede uno sconfinamento del CSM nelle prerogative del Parlamento. Il Capo dello Stato, che presiede il CSM, non ha fatto mancare, anche in tempi recenti, il suo richiamo ad un self restraint dell’organo di autogoverno della magistratura.



I compiti propriamente amministrativi.

Riguardano le assunzioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati.
Quanto alle prime, esse sono disciplinate mediante un concorso pubblico sotto il governo di una commissione esaminatrice estratta a sorte da una rosa di magistrati (in prevalenza), professori universitari ed avvocati. La reale selezione dei candidati avviene mediante le prove scritte, caratterizzate dall’anonimato, visto che il numero degli ammessi alle prove orali è solitamente molto vicino a quello complessivo dei posti a concorso. Sorte ed anonimato, quindi, sono alla base del metodo di accesso alla magistratura, così privilegiando la diversificazione sociale e culturale dei vincitori attraverso una scrematura che guarda esclusvamente alla preparazione tecnico-giuridica dei candidati.
I trasferimenti sono regolamentati secondo criteri pressoché automatici prestabiliti dalle circolari (l’anzianità di servizio, prevale sugli altri).
Le “promozioni” e le “assegnazioni”.
Il concetto di promozione deve essere inteso in senso piuttosto elastico, se riferito ad un magistrato. Questo perché i magistrati si distinguono tra loro solo per la diversità delle funzioni svolte (art. 107 Cost.). La legge in vigore ha delineato la promozione alla stregua di una periodica valutazione di professionalità alla quale il magistrato è sottoposto ogni quattro anni e si basa sull’esame della quantità e qualità del servizio prestato.
Le “assegnazioni”, invece, richiamano la gestione degli incarichi apicali degli uffici giudiziari, vale a dire la nomina dei presidenti dei tribunali e delle corti, dei relativi presidenti di sezione, dei procuratori e dei procuratori aggiunti presso quegli stessi uffici.
E’ il campo nel quale maggiore è la discrezionalità lasciata dalla legge al CSM che ormai la esercita non più vincolato dal criterio dell’anzianità di servizio del magistrato. In questa materia non si realizza alcuna “esternalizzazione” (outsourcing) della selezione tecnica dei candidati, come invece accade con il concorso per le assunzioni dei magistrati. E’ questo il settore che maggiormente favorisce il proselitismo delle correnti e se ciò accade lo si deve anche e soprattutto all'ambizione personale dei magistrati che, immemori del monito lanciato dall’art. 107 Cost. (“I magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni”), non disdegnano di percorrere la carriera a tappe forzate, scavalcando i concorrenti, senza troppi scrupoli. La qual cosa smentisce chi ha ipotizzato una diversità genetica dei magistrati rispetto a tutti gli altri: non si distinguono per particolari virtù.
E’ qui, dunque, che si alimenta il correntismo inteso come fenomeno clientelare. Se si vogliono contenerne i danni è principalmente questo, allora, il fattore sul quale agire.
Lo si può fare in due modi: o “esternalizzando” la selezione dei dirigenti sulla falsariga di quanto già avviene per il concorso di accesso in magistratura, oppure affidando, almeno in parte, alla sorte la conformazione del “selezionatore”, facendo in modo che esso non sia diretta espressione delle correnti. L’intervento tranchante della politica sarebbe evitabile solo a fronte di una autodisciplina “etica” dell’ANM che determini, nell’interesse, di tutti, magistrati e cittadini, la netta separazione dei compiti dell’associazione da quelli, propriamente istituzionali, spettanti al CSM.



Il CSM è un giudice speciale, per giunta elettivo.

Spettano al CSM “i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” (art. 105 Cost.).
In questo campo l'ostentata rivendicazione dell’elettività del CSM, come pretesa di scegliere un giudice culturalmente affine al giudicabile, è paradossalmente in conflitto con la demonizzazione dei giudici elettivi, tema che pure è una bandiera dell’ANM.
Ma a ben vedere la Costituzione non ha affatto imposto che il CSM adotti “i provvedimenti disciplinari” nella forma della "sentenza" e nella veste di “giudice”, ben potendo il dettato costituzionale - senza necessità di revisione - attuarsi lasciando intatto il potere sanzionatorio al Consiglio, ma non nella forma giurisdizionale, bensì in quella amministrativa. Questo eviterebbe, prima di ogni altra cosa, la sopravvivenza di un arcaico “giudice speciale” – ereditato dalla tradizione pre-repubblicana - contro il divieto di istituirne posto dall’art. 102 Cost.. In secondo luogo sarebbero fugate tutte le perplessità suscitate da un “giudice elettivo”, l’unico operante nell’ordinamento, a dispetto della estrazione professionale di tutte le altre autorità giudiziarie. Infine sparirebbe l’agghiacciante figura di un giudice immune da conseguenze per ogni tipo di illecito commesso nell’esercizio della giurisdizione.
I provvedimenti sanzionatori, di carattere amministrativo, al pari di tutti gli altri adottati dal Consiglio, diverrebbero, in tal caso, impugnabili davanti alla giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), l’unica che ha dato concreta prova, negli anni, di effettiva indipendenza nei riguardi del CSM, dato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alle quali sono oggi rivolte le impugnazioni contro le sentenze disciplinari, sono un giudice “strutturalmente” non indipendente dal giudice “a quo” (il CSM), perché i componenti sono dei magistrati assoggettati al potere dello stesso CSM sia per gli aspetti relativi alla loro carriera, sia per quelli attinenti alla materia disciplinare (sono essi stessi passibili di sanzioni disciplinari da parte del CSM).
A tanto può aggiungersi la singolarità che il Procuratore Generale (che esercita l'azione disciplinare anche dinanzi alla sezioni unite della cassazione) ha il potere di avviare l’azione disciplinare anche contro quel "supremo" collegio.
Se si aggiunge che del CSM sono membri di diritto il Procuratore Generale (che esercita l’azione disciplinare) ed il Presidente della Corte di cassazione (che è al vertice dell’ufficio al quale è demandata la decisione sulle sentenze emesse dal CSM) ci si avvede del diabolico corto-circuito che rischia di compromettere l’indipendente esercizio della giurisdizione disciplinare e, per questa via, di interferire nell’attività giudiziaria ordinaria.
Una soluzione più radicale, che trasferisse la giurisdizione al di fuori del CSM ma lasciandola ai magistrati, sarebbe la via preferibile per gli argomenti già espressi in questo articolo http://toghe.blogspot.com/2008/05/e-irrinunciabile-che-la-materia.html. Ma risulterebbe necessaria una modifica della Costituzione.


Traiamo alcune (provvisorie) conclusioni.

L’elezione del CSM secondo l’attuale schema ne favorisce l’autorevolezza “politica” in quanto esso appare espressione dell’intera magistratura. Ciò ha consentito l’auto-assunzione di compiti che, sebbene non espressamente previsti dalla Costituzione, permettono al CSM di porsi come interlocutore rispetto ad altri poteri costituzionali, ma anche di creare più d’un imbarazzo al Capo dello Stato che lo presiede.

Lo stesso sistema ha favorito il fenomeno deleterio del correntismo , che premia solo una minoritaria percentuale dei magistrati a scapito della sparuta maggioranza di essi. Ha altresì determinato una dannosa compenetrazione tra il libero associazionismo e l’istituzione, così privando la gestione del potere organizzativo della magistratura di ogni controllo critico e democratico.

E mette in dubbio persino il trasparente esercizio della giurisdizione nella materia disciplinare.

Se non si attua una marcata separatezza tra l’ANM ed il CSM, impedendo i passaggi dalla prima al secondo e viceversa, la politica avrà buon gioco nell’introdurre correttivi del sistema elettorale del CSM, esibendo a motivo le innegabili degenerazioni del correntismo, ma forse avendo di mira il vero obiettivo di indebolire la forza “politica” dell’organo di autogoverno della magistratura. Similmente, molti dei magistrati che si ergono a paladini della “rappresentatività” del CSM non difendono con sincerità l’istituzione, ma solo il prolungamento della “tirannia delle correnti”.
In realtà nessun congegno normativo sarà in concreto capace di arginare le degenerazioni, se non sarà preceduto dal mutamento culturale richiesto all'associazione nazionale magistrati che deve essere maggiormente attenta alla tutela di quei valori fondamentali che la impegnano nei confronti della quasi totalità dei magistrati, valori messi in discussione proprio dagli anacronistici settarismi che ne stanno minando la ragion d'essere.



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sabato 11 luglio 2009

Nell'attesa della decisione sul lodo Alfano

Subito dopo l’estate la Consulta si pronuncerà sulla spinosa questione del cd. Lodo Alfano.

Com’è noto due sono le fondamentali domande alle quali dovranno essere date risposte.

La prima, di carattere sostanziale, chiede di stabilire se l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge tolleri eccezioni così vistose come quelle che esentano alcuni di loro - anche se molto importanti – dall'assoggettamento alla giurisdizione finché dura il mandato, rinviando ad epoca successiva l’accertamento degli eventuali illeciti commessi.


La seconda questione, connessa alla prima, è se tale eccezione possa essere posta da una legge ordinaria, ovvero richieda una riforma della Costituzione.

Ebbene, una volta che saranno risolti tali problemi risulterà più agevole valutare la compatibilità costituzionale di altre “eccezioni”, presenti nell'ordinamento, che rendono alcuni cittadini “più uguali degli altri”.

Tra queste merita di essere segnalata l’immunità - prevista da una legge ordinaria e non da una norma costituzionale - introdotta nel 1981 dall’art. 32 bis della l. 24 marzo 1958 n. 195 che manda esenti da conseguenze civili e penali i consiglieri del CSM disponendo che “I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione”.


La giurisprudenza ha chiarito che tale immunità riguarda ogni tipo di responsabilità, sia essa civile, penale o disciplinare. E, si badi, a differenza del lodo Alfano gli illeciti resteranno impuniti anche dopo la scadenza del mandato di consigliere del CSM.

Eppure il primo requisito che - in democrazia - dovrebbe connotare un soggetto investito di funzioni pubbliche parrebbe essere proprio quello della “responsabilità”, specialmente quando non possa operare - come nel caso del CSM - neppure il congegno della cd. responsabilità politica.

Sarebbe quanto mai opportuno, dunque, che il Legislatore eliminasse quella eccentrica immunità.

In tempi di “lodi” più o meno contestati risulta imbarazzante difendere non già una temporanea esenzione dalla giurisdizione come il lodo Alfano, ma una vera e propria impunità priva di ogni ragion d’essere.

Essa - avendo a mente anche le funzioni giurisdizionali del CSM nella materia disciplinare - contrasta, per di più, con tutti i principi regolanti la responsabilità del giudice.

Se si demonizza l’idea dei giudici elettivi cosa pensare, allora, di un giudice e di un amministratore elettivo e per giunta irresponsabile civilmente, penalmente e disciplinarmente?

Nicola Saracino - magistrato

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lunedì 23 marzo 2009

La spaventosa riforma Alfano



L’impossibile dualismo tra polizia e pubblico ministero


di Vittorio Grevi
(Professore Universitario e Avvocato)



dal Corriere della Sera del 22 marzo 2009


Tra le varie proposte contenute nel progetto di riforma della giustizia penale varato all’inizio di
febbraio a firma del ministro Alfano, sta facendo molto discutere quella volta a ridisegnare i rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari.

Una proposta non solo deludente sotto il profilo delle esigenze di efficienza del processo penale, ma soprattutto preoccupante di fronte ai pericoli che potranno discenderne circa lo svolgimento delle medesime indagini e, quindi, circa lo stesso concreto esercizio dell’azione penale, doverosamente spettante al pm.

La realtà è che la proposta emergente dal progetto Alfano altera in modo profondo la disciplina dei rapporti tra pm e polizia giudiziaria accolta nell’attuale codice di procedura penale: disciplina ispirata (in coerenza con la previsione costituzionale per cui «l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria») all’idea della responsabilità e, dunque, della preminenza del pubblico ministero nella conduzione delle indagini, con il corollario di un rigido vincolo di dipendenza funzionale degli organi di polizia dallo stesso pm.

Se oggi, infatti, questi ultimi organi si vedono bensì riconosciuti propri poteri investigativi, in ordine alla notizia di reato, ma sempre di regola sulla base di uno stretto collegamento con il pm, titolare delle indagini (al quale hanno obbligo di riferire entro tempi stretti o, comunque, «senza ritardo»), al contrario nel sistema che si vorrebbe introdurre un tale collegamento funzionale si attenuerebbe di molto, lasciando spazi assai più ampi all’autonoma iniziativa della polizia giudiziaria, con conseguente indebolimento del ruolo del pm.

Al punto che, per esempio, riguardo ad un cospicuo numero di reati di media gravità (quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio) la polizia potrebbe svolgere tutte le indagini di sua iniziativa per un periodo di sei mesi, e solo entro tale termine dovrebbe riferirne per iscritto al pm.

In proposito, la finalità esplicitamente dichiarata dal ministro Alfano è quella di distinguere più nettamente i compiti della polizia giudiziaria dai compiti del pubblico ministero, allo scopo di creare i presupposti di una «maggiore concorrenza» e di un «controllo reciproco».

Parole sconcertanti, che sembrerebbero quasi voler configurare una sorta di dualismo tra le due diverse strutture inquirenti, e che, in ogni caso, si pongono agli antipodi della scelta di garanzia (radicata nella Costituzione, e fatta propria dall’odierno codice, a differenza del Codice Rocco del 1930) secondo cui la polizia giudiziaria deve agire nel quadro di un rapporto di dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria.

Non c’è dubbio, poi, che la più evidente estrinsecazione di una tale finalità si realizzi nella proposta che vorrebbe riservare in via esclusiva alla polizia giudiziaria il dovere di ricercare le notizie di reato, sottraendo così al pm il corrispondente potere di iniziativa (ivi compreso, a quanto pare, il potere di ordinare agli organi di polizia di ricercare essi le notizie di reato in una certa direzione).

A conforto di simili proposte il ministro Alfano ha sostenuto che l’esigenza di una «più chiara distinzione di ruoli tra polizia giudiziaria e pubblico ministero» sarebbe «largamente avvertita tra gli studiosi della materia».

Senonché, sul punto, una netta smentita è giunta nei giorni scorsi da un documento approvato alla unanimità dalla Associazione tra gli studiosi del processo penale (presidente Ennio Amodio, vicepresidenti Angelo Giarda e Giulio illuminati), dove si esprimono «molte perplessità e preoccupazioni» di fronte alla preannunciata «elisione del vincolo funzionale tra rappresentante dell’accusa e polizia giudiziaria, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale».

E dove, anzi, si deplora che un tale orientamento «ribalta completamente la prospettiva recepita dal codice vigente, ponendo numerosi interrogativi anche sul piano della efficienza del lavoro investigativo», non foss’altro perché «affida ad un organo dipendente dall’esecutivo l’iniziativa investigativa e le consequenziali scelte di indirizzo».

Non si poteva forse dire di meglio per evidenziare i rischi di stravolgimento così derivanti rispetto al principio di garanzia cui oggi sono ispirati i rapporti tra pm e polizia giudiziaria nella fase delle indagini.

Ma c’è di più, poiché un simile ridimensionamento della figura del pm, quale titolare delle indagini, al punto da impedirgli di ricercare le notizie di reato, subordinandolo in ciò all’iniziativa degli organi di polizia (peraltro dipendenti in via gerarchica dall’autorità governativa, con tutti i possibili condizionamenti che è facile immaginare), non potrebbe non incidere sulla effettività dell’adempimento, da parte dello stesso pm, dell’obbligo costituzionale di «esercitare l’azione penale».



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