venerdì 26 marzo 2021

Le chat di Palamara "son ma chi pon mano ad esse"?



 di Rosario Russo - Magistrato in quiescenza 

DOTT. RAFFAELE CANTONE

Procuratore della Repubblica di Perugia

 

DOTT. PIERCARLO FRABOTTA

G.U.P. del Tribunale di Perugia

 

DOTT.SSA DONATELLA FERRANTI

Consigliere della Suprema Corte

 

Illustrissimi Magistrati,

permettetemi di riassumere le vicende che vi hanno visti in vario modo protagonisti.

A) Dopo la richiesta di rinvio a giudizio del dott. P. (proc. 6652/2018, mod. 21) e mentre le sue chat impazzavano sui giornali, il 26 maggio 2020 l’avv. prof. F. Mucciarelli, incaricato di costituirsi parte civile per A.N.M., ne chiese la copia al P.R. di Perugia. Questi, con provvedimento del 3 settembre 2020, dopo avere sostenuto che per gli organi disciplinari dell’A.N.M. non sussistevano ragioni di riservatezza impeditive all’accesso, riteneva (tuttavia) che era necessario contemperare accesso e riservatezza. Perciò autorizzava il richiedente a prendere visione in segreteria delle chat, subordinando l’effettivo rilascio della copia alla puntuale specificazione, per ciascuna chat, delle «ragioni rilevanti per la costituzione in giudizio o per l’esercizio di altre situazioni giuridicamente rilevanti». Trattandosi di circa 60.000 pagine di messaggi, l’Avvocato e l’A.N.M. ritennero di non potere materialmente esercitare, alle predette iugulatorie condizioni, il proprio diritto.

B) Frattanto, a seguito delle ultime elezioni, si costituivano gli organi dell’A.N.M. e, su pressante richiesta di alcuni componenti del Comitato Direttivo Centrale, si decise di reiterare l’istanza di rilascio.

Con provvedimento del 23 febbraio 2021 la P.R. di Perugia, nel trasmettere la richiesta al competente G.U.P., proponeva due soluzioni. Della prima ‘pregiudiziale’ non è dato sapere, perché oscurata da ‘omissis’. Con la seconda, subordinata, la P.R. proponeva l’accoglimento dell’istanza, subordinandola a due condizioni. Innanzi tutto, dovevano es-sere rilasciate le copie delle chat intercorse tra il dott. P. e i soli magistrati iscritti all’A.N.M, con esclusione quindi dei «soggetti appartenenti all'ordine giudiziario» (non iscritti all’associazione o cancellati). A questo scopo era necessario – secondo la P.R. – che l’A.N.M. depositasse un elenco aggiornato dei magistrati attualmente iscritti, affinché un consulente tecnico appositamente nominato potesse (a spese del richiedente) effettuare una mirata estrapolazione dal complesso materiale delle chat intercorse con i soli magistrati iscritti. In secondo luogo, il P.R. ha segnalato al G.U.P. la necessità di rammentare all’A.N.M. l’obbligo di non divulgare le conversazioni rilasciate in copia. Con provvedimento del 25 febbraio 2021 il G.U.P. autorizzava il rilascio, aderendo alla soluzione subordinata proposta dalla P.R.

C) Intanto si è appreso che la dott.sa Donatella Ferranti, magistrata già deputata PD fino al 2018, con cui il dott. P. aveva scambiato alcuni messaggi pubblicati su testate giornalistiche, si è dimessa dall’A.N.M. Di lei si fa specifica menzione in seno al citato parere espresso dalla P.R. di Perugia, donde risulta la sua opposizione alla richiesta di ostensione formulata dall’A.N.M.

Ciò premesso, confidando nel metodo dialogico, si espongono qui di seguito alcune precisazioni e domande, sperando di ricevere e apprezzare adeguate risposte.

Va premesso anche in iure che:

1) i ricordati due provvedimenti del P.G. e del G.U.P. sono stati emessi, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., quando l’azione penale era stata esperita nei confronti del dott. P. sula base di evidenze probatorie diverse dalle sopravvenute chat;

2) l’art. 116 c.p.p. autorizza l’accesso agli atti penali dei terzi ‘interessati’ alla sola condizione che esso non pregiudichi l’esercizio dell’azione penale, nella specie già promossa; ed è davvero impossibile disconoscere l’interesse (concreto e attuale) dell’A.N.M. (unica associazione di categoria dei magistrati ordinari che unisce il 90% di essi) ad ottenere – anche ai fini di dimostrare la legittimazione a costituirsi Parte Civile - la copia di messaggi che, ampiamente divulgati dalla stampa, hanno rappresentato e rappresentano il più grande scandalo nella storia della Magistratura;

3) è escluso dunque che, in assenza di un motivato pregiudizio alle indagini, P.G. e G.U.P. potessero preventivamente sia verificare o sindacare l’uso che l’A.N.M. richiedente avrebbe potuto fare delle chat stesse, sia ergersi a paladini della privacy dei magistrati coinvolti nelle chat, ormai per altro ampiamente divulgate e negativamente commentate dalla stampa;

4) considerati gli scopi statutari dell’A.N.M. (cui per legge è stato conferito il potere di dettare il codice deontologico dei magistrati tutti) e il suo indubbio rilievo istituzionale, essa avrebbe avuto legittimo interesse al rilascio delle chat, ancorché (in ipotesi) tutti gli associati in esse coinvolti si fossero dimessi per evitare di esserne estromessi ai sensi dell’art. 10 del codice deontologico;

5) in sostanza l’accesso alle chat doveva essere consentito ai sensi dell’art. 116 c.p.p. all’A.N.M. senza pronosticare l’uso che essa ne avrebbe fatto né le iniziative disciplinarti che essa avrebbe autonomamente assunto, se non altro perché gli associati in ogni caso avevano  avuto la possibilità di dimettersi (anche) per evitare il provvedimento disciplina-re, come di fatto è avvenuto;

6) in realtà il provvedimento adottato dal G.U.P. ha consentito ai magistrati coinvolti dalle chat non solo di evitare l’eventuale provvedimento disciplinare (dimettendosi dall’A.N.M. nelle more della C.T.U. disposta), ma addirittura di eclissare le chat stesse dall’universo giuridico, facendo recuperare agli stessi magistrati una verginità che potrebbe consentire addirittura una nuova iscrizione all’associazione;

7) nel procedimento ex art. 116 c.p.p. è escluso l’intervento di terzi (nella specie la dott.ssa Ferranti) volto ad impedire l’accesso invocato dall’A.N.M., proprio perché la nor-ma è dettata in vista della segretezza del procedimento e del processo penale, mentre i terzi hanno altri rimedi per la tutela della privacy;

8) il divieto di pubblicazione a carico di quanti abbiano ottenuto l’accesso agli atti penali è previsto espressamente dall’art 116 c.p.p.;

9) É oggettivamente allarmante che l’A.N.M. non si sia ancora pronunciata su chat così scandalose e statutariamente rilevanti, ormai raccolte in volumi di grande successo edito-riale.

Da qui le domande al P.R. e al G.U.P.:

-    perché avete interpretato nel modo anzidetto l’art. 116 c.p.p.?

-   perché avete oggettivamente ostacolato l’accesso dell’A.N.M. alle chat, subordinandolo a condizioni non esigibili (come è avvenuto con il provvedimento del P.R.) o illegittime (come è avvenuto con il provvedimento del G.U.P.)?

-   perché avete preferito destinare all’oblio giuridico messaggi che, se pure ampia-mente divulgati e criticati sulla stampa, non potranno più essere valutati ad ogni effetto dall’A.N.M., che vanta tra i suoi scopi statutari quello di «tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria» (art. 2 n. 3 Stat.)?

-   perché avete preso in considerazione l’opposizione della Dott.sa Ferranti, che si è dimessa, senza considerare che «Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottopo-sto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull’accoglimento delle dimissioni fino all’esito del proce-dimento medesimo» (art. 7, 3° Stat.)?

Alla Dott.sa Ferranti sia lecito rivolgere altre domande: se ella poteva evitare l’eventuale provvedimento disciplinare dimettendosi dall’A.N.M., come sembra abbia poi fatto, perché si è opposta all’accesso ex art. 116 c.p.p. richiesto dall’A.N.M.? Voleva così cancellare la materialità delle chat stesse, sebbene pubblicate dalla stampa senza alcuna sua specifica reazione ostativa? 

5 commenti:

francesco Grasso ha detto...

Non può essere revocabile in dubbio che le formali richieste qui poste non possono rimanere senza risposta. Una risposta puntuale, precisa, ampia, completa. In caso contrario la Comunità-Stato è costretta a ritenere che motivi ancor più gravi di quelli che si conoscono sono a fondamento della ingiustificata reticenza.

bartolo ha detto...

Ancora niente, risposta: magari hanno scritto su carta e invieranno con posta tradizionale.

francesco Grasso ha detto...

Palamara viene convocato d'urgenza al csm, poco mancava che gli mandassero, al posto del taxi, un'autoambulanza a sirene spiegate. Pruriti e curiosità di ogni genere accentuano l'interesse "sull'affaire Palamara". Palamara spiega che intende mantenere la promessa di mantenere il segreto; accenna i temi trattati(Milano-Roma) e poi dice che: appena possibile è disposto ad andare da chiunque gli chiede di conoscere i fatti relativi al caso. Va detto a chiare lettere che da tempi infiniti sogniamo di trovare una persona che dall'interno sveli la verità! Bene l'abbiamo trovata! Palamara va curato e trattato con i guanti gialli. L'interesse a riparare i danni della giustizia prevale su tutto e su tutti.

ROSARIO RUSSO ha detto...

Quale autore dell'articolo in commento preciso che - come emerge dalla richiesta di dimissioni del Presidente A.N.M. pubblicata in questo blog il 12 aprile 2021 - il contenuto dei provvedimenti del P.R. e del G.I.P. di Perugia è parzialmente diverso da quello a tutti noto al momento della pubblicazione dell'articolo.
Rosario Russo

Unknown ha detto...

A questo punto l'unica cosa che art.101 dovrebbe sostenere e'lo scioglimento ANM.Non ci saranno interventi da parte delle (autorita') per cercare di bonificare la palude...I cittadini nel cui nome dovreste rendere Giustizia per fortuna sono in gran parte ignari.La grande stampa cerca di silenziare.Mi permetto di ribadire che solo la richiesta di scioglimento ANM potrebbe essere richiesta vero inizio cambiamento.Grazie Giammauro PASQUALE