mercoledì 8 luglio 2026

La tutela della privacy: quando la magistratura dimentica sé stessa.





La recente iniziativa di numerosi magistrati volta a ottenere accesso ad atti interni della Scuola Superiore della Magistratura merita attenzione non tanto per l’oggetto, quanto per la reazione che ha suscitato. I magistrati sottoscrittori dell’istanza di accesso civico, infatti, non risultano portatori di un interesse diretto e qualificato, ma si collocano su un piano di controllo diffuso, riconducibile a un generico richiamo al principio di trasparenza. Proprio per questo, la risposta del direttivo – costellata di “omissis” giustificati in nome della tutela dei dati personali – appare formalmente coerente con il quadro normativo.

Una scelta formalmente ineccepibile se coerente con la normativa, ma che espone un paradosso difficilmente difendibile: la privacy viene brandita come scudo quando serve a limitare l’accesso, ma resta sistematicamente trascurata nella prassi quotidiana della stessa magistratura.

Il problema non è il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, che è fisiologico e necessario. Il problema è l’uso selettivo della normativa, piegata a esigenze contingenti e priva di una reale interiorizzazione culturale. Quando la protezione dei dati diventa un argomento difensivo, viene applicata con rigore; quando invece richiederebbe comportamenti coerenti e scelte organizzative più attente, scompare dal radar.

L’esempio più evidente – e, per certi versi, più imbarazzante – è l’accettazione generalizzata di indirizzi e-mail istituzionali costruiti secondo lo schema nome.cognome@giustizia.it. Una soluzione che espone ogni magistrato a una reperibilità indiscriminata, rendendo gli indirizzi facilmente prevedibili e quindi accessibili a chiunque, senza alcuna barriera. Non si tratta di una mera questione tecnica: è una scelta che incide direttamente sulla sfera personale e sulla sicurezza digitale degli interessati.

In un contesto normativo dominato dal principio di minimizzazione e dalla necessità di limitare la diffusione dei dati personali, tale prassi appare difficilmente giustificabile. L’indirizzo e-mail è un dato personale a tutti gli effetti, e la sua struttura prevedibile lo trasforma in un dato sostanzialmente pubblico, esponendo i titolari a contatti indesiderati, attività di profilazione e rischi ben noti, come il phishing.

Colpisce, allora, non solo la scelta organizzativa in sé, ma la sua accettazione passiva. Proprio da parte di soggetti che, per funzione, dovrebbero avere una sensibilità particolarmente elevata verso la tutela dei diritti fondamentali. Si ha l’impressione che la protezione dei dati personali venga percepita più come un intralcio burocratico che come una componente essenziale dello Stato di diritto.

Il risultato è una evidente dissonanza: da un lato, la privacy viene invocata per oscurare atti e informazioni; dall’altro, viene sacrificata senza particolari resistenze quando riguarda la sfera dei magistrati stessi. Una contraddizione che non può essere liquidata come marginale, perché incide sulla credibilità complessiva dell’istituzione.

Se la magistratura intende continuare a essere presidio dei diritti, deve evitare che la tutela dei dati personali si riduca a un uso strumentale e intermittente. La coerenza, in questo ambito, non è un optional: è la condizione minima per non trasformare una garanzia fondamentale in un semplice alibi.

Se i magistrati accettano passivamente una così evidente compressione della propria sfera di riservatezza, fino a rendere i propri dati di contatto facilmente accessibili a chiunque interagisca con la loro attività, è lecito interrogarsi sulla reale profondità della loro sensibilità in materia. Perché una cultura della protezione dei dati che non viene avvertita come esigenza personale difficilmente potrà tradursi in una tutela rigorosa dei diritti altrui. E allora la domanda diventa inevitabile: quale grado di attenzione potrà essere garantito alla privacy dei cittadini, se proprio chi è chiamato a presidiarla mostra di considerarla, per sé, un valore negoziabile?

È allora inevitabile che la questione travalichi il piano delle scelte organizzative interne e chiami in causa il ruolo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, cui spetta vigilare affinché anche le prassi della pubblica amministrazione – magistratura inclusa – siano effettivamente conformi ai principi di minimizzazione, proporzionalità e sicurezza del trattamento.

Se la privacy rischia di ridursi a un argomento da opporre selettivamente, più che a un valore da praticare quotidianamente, è proprio sul terreno della vigilanza e dell’indirizzo che si misura la tenuta del sistema. Perché la credibilità della tutela dei dati personali non si afferma nelle dichiarazioni di principio, ma nella coerenza delle prassi.



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