di Nicola Saracino - Magistrato
L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario rappresenta una trasformazione ormai inevitabile. Strumenti di supporto alla redazione, alla ricerca giurisprudenziale e alla gestione dei fascicoli promettono efficienza e uniformità. Tuttavia, quando l’innovazione tecnologica viene incanalata in forme rigidamente monopolistiche, il rischio è che essa tradisca la propria funzione, trasformandosi da ausilio a vincolo.
In questa prospettiva si colloca la recente direttiva del Consiglio Superiore della Magistratura che, di fatto, indirizza i magistrati italiani verso l’utilizzo esclusivo di Copilot, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Microsoft. La scelta viene giustificata, almeno implicitamente, con esigenze di sicurezza dei dati e tutela della riservatezza delle informazioni trattate nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Tale giustificazione, tuttavia, appare solo parzialmente convincente. Altri operatori del settore – tra cui Google e diversi provider europei – offrono soluzioni analoghe accompagnate da garanzie contrattuali equivalenti in termini di protezione dei dati, localizzazione delle informazioni e conformità al GDPR. Il tema della sicurezza, dunque, non sembra sufficiente a fondare una scelta esclusiva, soprattutto in assenza di una comparazione trasparente tra le diverse tecnologie disponibili.
Il punto critico non è tanto l’adozione dell’intelligenza artificiale in sé, quanto l’imposizione di un unico modello. L’idea di affidare l’attività cognitiva ausiliaria del giudice a un solo “cervello artificiale” pone interrogativi profondi sul piano sistemico. Ogni sistema di intelligenza artificiale incorpora infatti specifiche logiche di addestramento, criteri di selezione delle fonti e modalità di sintesi delle informazioni. Limitare l’accesso a un’unica piattaforma significa, di fatto, standardizzare anche il modo in cui le informazioni vengono filtrate e restituite.
Si tratta di una forma indiretta di condizionamento che rischia di incidere sulla pluralità degli approcci interpretativi, valore essenziale in un ordinamento fondato sul libero convincimento del giudice. Se l’argomentazione giuridica viene sistematicamente supportata dallo stesso strumento, si crea il pericolo di una progressiva omologazione delle soluzioni, con un impoverimento del dibattito giurisprudenziale.
La questione assume anche rilievo sotto il profilo della concorrenza. L’imposizione, anche solo di fatto, di un unico fornitore tecnologico in un settore pubblico così rilevante solleva dubbi di compatibilità con i principi di neutralità tecnologica e di apertura del mercato. La pubblica amministrazione, e a maggior ragione l’ordine giudiziario, dovrebbe mantenere un approccio pluralistico, favorendo la comparazione tra strumenti diversi e lasciando agli operatori una ragionevole libertà di scelta.
L’analogia più immediata è quella con gli strumenti tradizionali di lavoro del giudice. Nessuno imporrebbe un unico manuale di diritto, un solo repertorio di giurisprudenza o una sola banca dati. La ricchezza del ragionamento giuridico nasce proprio dalla possibilità di confrontare fonti, interpretazioni e prospettive differenti. Traslare questa logica nel mondo dell’intelligenza artificiale significa evitare che l’innovazione si trasformi in uniformazione.
Alla luce dei principi eurounitari, l’imposizione di un solo modello di IA appare una scelta non già prudente, ma potenzialmente distorsiva: essa comprime la concorrenza, altera la neutralità tecnologica e trasforma una decisione organizzativa in una barriera d’accesso al mercato. In assenza di una base normativa specifica e di una motivazione particolarmente rigorosa, un’esclusiva del genere rischia di configurarsi come una forzatura incompatibile con il diritto dell’Unione e con il fisiologico pluralismo delle soluzioni tecnologiche.
E questo persino se il magistrato sia disposto a sostenere personalmente il costo di strumenti alternativi. Ciò rende il divieto ancora più difficile da giustificare: se il rischio è davvero solo quello della riservatezza, allora il divieto assoluto appare sproporzionato; se invece si vietano anche soluzioni sicure e acquistate privatamente, la ragione reale sembra essere il presidio di un monopolio istituzionale, non la tutela del segreto.
In definitiva, l’intelligenza artificiale può rappresentare un potente alleato della giurisdizione, ma solo se inserita in un ecosistema aperto, trasparente e pluralistico. Un monopolio tecnologico, anche se motivato da esigenze organizzative, rischia di essere non solo poco efficiente, ma anche poco intelligente, perché comprime proprio quella diversità di approcci che costituisce il cuore della funzione giudiziaria.











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