di Nicola Saracino - Magistrato
Ogni volta che si avvicina il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, riemerge un ritornello stanco: i candidati «indipendenti» vengono guardati con sospetto, quasi fossero una bizzarria da tollerare con condiscendenza. C’è chi li interroga con l’aria del custode della legittimità: a chi rispondono? E la domanda, posta così, sembra già contenere l’accusa. Ma forse sarebbe il caso di rovesciarla: a chi rispondono, allora, i magistrati eletti nelle correnti?
Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura e i suoi componenti togati sono eletti dai magistrati stessi .
La questione non è secondaria, perché nel dibattito pubblico le correnti vengono spesso presentate come l’unico veicolo «serio» di rappresentanza, mentre l’indipendente viene dipinto come un solitario sospetto, un corpo estraneo, quasi un candidato senza rete e dunque senza legittimazione. Ma questa è una caricatura. Le correnti hanno certamente avuto un ruolo storico e organizzativo nella vita associativa della magistratura, e continuano a incidere pesantemente nelle elezioni del CSM . Tuttavia, il fatto che esse esistano non trasforma in virtù il loro potere di filtro, né rende meno legittima la candidatura di chi rivendica autonomia da appartenenze strutturate .
La domanda rovesciata
Chi usa l’argomento dell’«a chi risponde?» vorrebbe insinuare che il magistrato indipendente sia potenzialmente privo di riferimenti, quindi meno affidabile di chi si colloca dentro un gruppo organizzato. Ma la logica istituzionale dovrebbe essere esattamente l’opposto: il componente del CSM non è il delegato di una base che gli impartisce ordini, bensì un magistrato chiamato a esercitare una funzione alta di amministrazione secondo Costituzione, legge, equilibrio e coscienza. Il CSM è composto da membri elettivi, tra cui 20 togati, scelti con voto personale, libero e segreto dai magistrati ordinari .
Ed ecco la controdomanda che andrebbe posta con più coraggio: i colleghi eletti nelle correnti, a chi rispondono quando si trovano davanti a decisioni che toccano nomine, valutazioni di professionalità, trasferimenti, incarichi direttivi? Rispondono al pluralismo interno della magistratura, alla propria coscienza, al dovere istituzionale, oppure al gruppo che li ha sostenuti, proposti, sponsorizzati e collocati? La domanda non serve a demonizzare le correnti in sé, ma a ricordare che il vero problema non è l’indipendenza dichiarata; è la dipendenza non detta.
Coscienza e funzione
Un magistrato non smette di essere tale quando entra nel Consiglio superiore della magistratura. Non diventa un professionista della tessera, né un esecutore di equilibri interni. Continua a essere un soggetto costituzionalmente vincolato a regole, imparzialità e responsabilità istituzionale. Per questo l’idea che un candidato debba «rispondere» a qualcuno è già, di per sé, discutibile: il punto non è a chi si obbedisce, ma come si esercita il potere affidato. Il CSM è organo di autogoverno, non una camera di compensazione delle appartenenze .
Chi invoca la fedeltà di corrente come garanzia di affidabilità finisce, spesso senza accorgersene, per abbassare la soglia etica della funzione. Come se il buon consigliere dovesse essere prima di tutto un uomo di schieramento, e solo dopo un magistrato. Ma l’ordine corretto è l’inverso: prima la funzione, poi l’appartenenza; prima la deontologia, poi la convenienza; prima il dovere di decidere secondo diritto e coscienza, poi ogni altra lealtà. In questo senso, il magistrato indipendente non è un problema da spiegare: è una domanda salutare rivolta a un sistema che rischia di confondere rappresentanza e recinzione.
Il nodo vero: elettorato organizzato e opacità
Il nodo vero, allora, non è l’esistenza delle correnti. È il loro trasformarsi in struttura di carriera, in meccanismo di selezione, in linguaggio obbligato dell’elezione. Quando il dissenso interno viene trattato come una deviazione e l’autonomia come un’anomalia, la magistratura smette di interrogarsi sulla qualità delle persone e si limita a pesare le appartenenze. E questo impoverisce il Consiglio prima ancora di eleggerlo. Le ultime tornate elettorali hanno mostrato quanto sia forte il peso dei raggruppamenti associativi e quanto limitata sia la fortuna dei candidati davvero indipendenti .
Proprio il dover rispondere a un elettorato organizzato introduce elementi di opacità nell’attività del consigliere superiore. Le decisioni su nomine, trasferimenti e incarichi direttivi rischiano di essere lette – e talvolta costruite – come il risultato di equilibri interni, accordi di corrente e logiche spartitorie, anziché come esiti di valutazioni trasparenti e motivate. Non a caso, la stessa riforma del CSM e i successivi interventi regolamentari hanno cercato di rafforzare la pubblicità delle sedute, la motivazione delle proposte e la limitazione delle nomine «a pacchetto», proprio per disincentivare dinamiche correntizie nascoste e restituire leggibilità alle scelte dell’organo di autogoverno . Quando il consigliere è percepito come debitore di un gruppo, anche decisioni tecnicamente lineari possono essere avvolte da un’ombra di opacità, alimentando sospetti e indebolendo la fiducia esterna nella trasparenza del sistema.
La non rieleggibilità.
A questo quadro va aggiunto un elemento strutturale spesso sottovalutato: la non rieleggibilità immediata dei componenti togati del CSM. La regola che impedisce il rinnovo consecutivo del mandato non è un dettaglio tecnico, ma una scelta di disegno istituzionale. Serve proprio a liberare il consigliere da condizionamenti legati alla prospettiva di una rielezione.
La non rieleggibilità, invece, spinge il consigliere a vivere il mandato come un servizio temporaneo e distinto dalla carriera ordinaria, in cui la priorità è la correttezza delle scelte amministrative e non la preparazione del prossimo turno elettorale. In questa prospettiva, l’indipendente dichiarato non è un’anomalia: è la versione più coerente di un modello che la stessa architettura normativa del CSM vorrebbe promuovere.
La funzione della non rieleggibilità è però compromessa se, nella pratica, il consenso deve essere comunque mantenuto per il successo nella tornata elettorale successiva. Anche se il consigliere non può essere rieletto immediatamente al CSM, resta inserito in un contesto in cui la futura collocazione professionale (incarichi direttivi, ruoli di vertice, posizioni di prestigio) dipende spesso dalla capacità di conservare il sostegno del proprio gruppo, della propria corrente, dell’elettorato organizzato che lo ha sostenuto.
In questo scenario il consigliere sa che, al termine del mandato, tornerà in ufficio e che la sua carriera, le sue prospettive di incarico, la sua influenza interna dipenderanno ancora dalla tenuta del consenso costruito e mantenuto durante il quadriennio. La non rieleggibilità, così, non elimina il condizionamento, ma lo sposta: non si tratta più di essere rieletti al CSM, ma di restare utili e affidabili per il gruppo che, in futuro, potrà sostenere una candidatura a presidente di sezione, a procuratore, a dirigente, o semplicemente garantire una posizione di rilievo nell’ordinamento giudiziario.
Per questo la domanda «a chi risponde?» andrebbe finalmente restituita al suo mittente. A chi risponde un consigliere togato? Alla corrente che lo ha sostenuto, o alla funzione che è chiamato a servire? Se la risposta è la seconda, allora l’indipendente non è un sospetto: è un promemoria. Ricorda che il magistrato, anche quando svolge alta amministrazione in seno al CSM, non deve cercare un padrone migliore, ma custodire la propria fedeltà alla legge, alle regole e alla coscienza.











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