domenica 8 febbraio 2026

Scusarsi mai.



Qui lo dico, qui lo nego è stata la cronaca del più sventurato degli obiter che si possano ricordare. 

Obiter dictum è espressione latina che significa letteralmente "detto di passaggio" o "incidentalmente". Si tratta di un'affermazione o un principio giuridico espresso in una sentenza, ma non essenziale per la decisione del caso concreto; nel sistema della common law anglosassone, dove le sentenze hanno forza vincolante (stare decisis), solo la ratio decidendi lo è; gli obiter dicta sono persuasivi, non obbligatori. Indica, cioè,  opinioni incidentali del giudice su questioni non decisive, prive di forza vincolante, anche se possono orientare futuri orientamenti giurisprudenziali.

La decisione dell’Ufficio della Cassazione che si occupa della materia referendaria è stata oggetto, come doveva prevedersi, di analisi anche molto critiche, che si sono spinte sino a dubitare dell’imparzialità del collegio per via delle prese di posizione pubbliche a favore del “No” di alcuni suoi componenti.   

E’ intervenuto lo stesso presidente della Corte di Cassazione per ricordare che “Le decisioni degli organi giudiziari possono essere sempre criticate sul piano tecnico con argomenti giuridici. Per contro, non sono tollerabili illazioni sul piano personale nei confronti dei giudici, che si risolvono in una delegittimazione della funzione giurisdizionale e ciò è ancora più grave nei confronti del collegio dell’Ufficio centrale per il referendum, la cui composizione è predeterminata direttamente ed esclusivamente dalla legge”.

Tutto corretto in linea di massima, sebbene nessuno avesse mai ipotizzato che quel collegio fosse stato costituito ad hoc, cioè per quell’occasione. In realtà ciò che dice il Presidente D’Ascola vale per tutti i giudici italiani che devono essere, per l’appunto, “precostituiti per legge” (art. 25 Cost.). 
 
Il che denota l’evasività della difesa messa in campo dalla Corte di Cassazione per voce del suo Presidente, dal momento che le critiche  evocavano, all’evidenza, l’opportunità dell’astensione di quanti, in seno a quell’Ufficio, avessero ragioni per evitare di trattare l’argomento sul merito del quale avevano espresso posizione pubblica e quindi salvaguardare anche l'apparenza dell'imparzialità, quantomeno per  non dare l'idea di pronunciare provvedimenti "in nome di mezzo Popolo Italiano". 

Ma tant’è, ormai è andata così e non è un buon messaggio quello che ne è scaturito, se è vero che parte della stampa addebita al Presidente della Repubblica, in combutta col Presidente del Consiglio, intenzioni elusive della normativa in materia di referendum. 

Va premesso che la sostanza del problema sta tutta in questo: il quesito così come originariamente formulato ed ammesso non indicava espressamente le norme costituzionali coinvolte. Si tratta di inserirle nel quesito   che i cittadini troveranno stampato sulle schede e, sul piano delle scelte procedurali, di stabilire se occorra nuovamente dare l’intero termine per lo svolgimento del dibattito pubblico ovvero se il corpo elettorale sia stato comunque informato della materia sottoposta al suo voto. 

Quale che sia la scelta al riguardo, essa spettava  al Governo ed al Presidente della Repubblica, non ad altri. 

La polemica nella quale viene trascinato il Presidente della Repubblica trova sponda proprio in quel parere non richiesto  e tuttavia espresso, con lo sciagurato obiter,  dall’Ufficio Centrale per il Referendum. 

Il galateo costituzionale sconsiglia di interferire nelle decisioni che spettano ad altri organi dello Stato, specialmente quando sia coinvolto il Presidente della Repubblica.  

Il pasticcio è stato fatto e c'entra a pieno titolo anche la Corte di Cassazione.  

Alle volte la migliore difesa non è l'attacco, ma chiedere scusa. 


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sabato 7 febbraio 2026

Titani e Giganti


di Nicola Saracino - Magistrato  

Uno dei refrain che ricorrono nei discorsi di chi contrasta la separazione delle  carriere tra pubblici ministeri e giudici è quello che evoca la super-potenza del PM una volta rinchiuso in un corpo autonomo e separato da quello dei giudici, di fatto incontrollabile e destinato, alla fine,  a meritarsi questo “controllo” nel potere esecutivo. 

Verifichiamo o falsifichiamo l’ipotesi. 

Il pubblico ministero non ha poteri diretti sulla libertà delle persone. Deve sempre chiedere ad un giudice. 

Così è oggi e così sarà domani, anche se separato.  

Qual è allora il potere, perché esso indubbiamente esiste, del PM? 


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Qui lo dico, qui lo nego.


Ma allora, si deve differire la data del referendum oppure è sufficiente modificare i quesiti referendari da stampare sulle schede?

Com’è noto, la Corte di cassazione ha stabilito che nel quesito sia indicato che si tratta di legge di revisione costituzionale (non di legge costituzionale) e sia presente l'espresso riferimento agli articoli della Costituzione che risulteranno modificati per effetto della legge, appunto, di revisione costituzionale.

Ciò su iniziativa di alcuni esponenti del comitato per il “No” (anch'essi, peraltro, incappati nell'erroneo riferimento alla "legge costituzionale" al pari della stessa Cassazione allorquando si era pronunciata sulle richieste dei Parlamentari).

Gli stessi che avevano tentato di provocare lo slittamento della data della consultazione anche davanti al giudice amministrativo, ottenendone tuttavia una risposta negativa.

Vincono, invece, davanti ai giudici ordinari, proprio quelli interessati dalla riforma che li coinvolge direttamente.

Anche i giudici di cassazione, se venisse approvata la riforma, sarebbero giudicati sul piano disciplinare non più dal CSM ma da un’Alta Corte non elettiva e non espressione delle correnti dei magistrati.

Le correnti dei magistrati, inoltre, hanno sempre svolto un ruolo di primo piano nella stessa selezione dei giudici di cassazione essendo notorio il fenomeno delle nomine c.d. “a pacchetto”, vale a dire che la rosa dei nominati viene pre-concordata in base all’appartenenza correntizia degli aspiranti. Qualche imprevisto (qualche rompiscatole), tuttavia, riesce a rompere il fortino ed assurge alla Corte di cassazione in seguito a snervanti ricorsi davanti al Giudice amministrativo.

Il passaggio dell'ordinanza di ieri che si può leggere nell’immagine sopra evoca un atteggiamento che, in passato, proprio la Corte di cassazione ha stigmatizzato come illecito disciplinare del magistrato, il quale deve astenersi non solo dall’adottare provvedimenti senza averne il potere, ma anche dall’includere nelle motivazioni dei provvedimenti giudiziari valutazioni che non siano strettamente funzionali all’oggetto del contendere.

Proprio su questo schema, ad esempio, venne in passato “giubilata” la Procura della Repubblica di Salerno rea di aver inserito in un decreto di sequestro dati e motivazioni ritenute “non pertinenti” e potenzialmente lesive di diritti di terzi.

Analogamente, venne predicata l’incompatibilità ambientale della dott.ssa Clementina Forleo per le sue “dilaganti” valutazioni circa il coinvolgimento di un partito politico in una certa vicenda bancaria (questione poi risoltasi in favore della collega, ma solo grazie al Giudice Amministrativo).

Torniamo al testo di cui sopra.

Qui lo dico.

Dunque, secondo gli ermellini è preventivabile il “ri-esercizio del potere di fissazione del quesito” e quindi una “nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all’art. 15”.

E’ affermazione importante poiché, come nel gioco dell’oca, significa che si deve tornare alla casella di partenza con una serie di effetti non secondari. Lo slittamento della consultazione referendaria potrebbe, ad esempio, determinare che - nell’ipotesi di approvazione della riforma - si debba procedere a costituire il futuro CSM secondo le vecchie regole spartitorie tra correnti, e quindi si rimanda di circa un lustro l’effettiva operatività della revisione costituzionale voluta dal Popolo. Un danno non da poco.

Qui lo nego.

Ma, in un quadro di assoluta novità dato che non risultano precedenti nei quali il quesito referendario sia stato modificato dopo essere stato già ammesso, a chi spetta stabilire se è o meno necessario spostare la data della consultazione referendaria?

Non spetta alla Corte di cassazione, lo dice lei stessa “non spetta ad Esso affermarlo”.

Ed ecco l’invasione di campo, l’affermazione inutile, non dovuta e potenzialmente lesiva delle altrui prerogative.

C’è da pensare che a fronte di un ipotetico addebito disciplinare la Corte di cassazione la farebbe comunque franca per “colleganza” dei membri togati dell’Alta Corte prevista dalla riforma in itinere che, improvvidamente, sono cooptati solo tra chi sta o è stato in Cassazione o nella Procura presso la stessa.

 


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venerdì 6 febbraio 2026

Da Archivio Penale spunti ragionati per prepararsi al referendum




Di tempo ce n'è. 

La Corte di cassazione ha appena posto le premesse per lo slittamento del voto referendario la cui data del 22-23 marzo difficilmente verrà confermata. 

E' l'occasione, allora, per approfondire, oltre gli slogan, i temi sui quali siamo chiamati a pronunciarci. 

Questo il link della pagina della rivista e questo il link del documento che racchiude il corposo dibattito.


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In nome di mezzo Popolo italiano






Uno storico discorso del 1955 di Piero Calamandrei evocava la nascita della Costituzione "In nome di mezzo popolo italiano". 

Il riferimento andava ai morti della Resistenza che non erano sopravvissuti per vedere l’Italia libera.

Attraverso questa immagine, Calamandrei esortava i giovani a sentire il peso e il valore della responsabilità di dare senso e vita alla Costituzione, definendola un “testamento” lasciato da chi aveva sacrificato la propria esistenza affinché le generazioni future potessero vivere in una società democratica.


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mercoledì 4 febbraio 2026

La P2 non voleva concorrenti.




Queste brevi note sono generate da un sistema di AI.
 
La Massoneria: Associazione Privata e la Sua Influenza

Ruolo, natura e impatti sulla società e sulla politica

La Massoneria è un'associazione privata caratterizzata da riservatezza, rituali e un forte senso di appartenenza tra i membri. Pur non essendo un partito politico né un'organizzazione di governo, nel corso della storia ha esercitato, in varie epoche e paesi, una certa influenza in ambito politico e culturale.


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lunedì 2 febbraio 2026

Martello.



di Nicola Saracino - Magistrato 

I fatti di Torino sono gravi, come sempre quando c’è di mezzo la violenza, quindi anche – e soprattutto  aggiungo io – se esercitata contro le forze dell’ordine. 

Lo hanno detto tutti, del resto. 

C’è già anche l’accusa da muovere ai responsabili, quella di tentato omicidio, almeno secondo alcuni esponenti politici (ma col martello si può anche fare una strage, meglio attendere le indagini). 

Pare che la polizia, invece, abbia denunciato per resistenza, violenza e lesioni ad un pubblico ufficiale (oltre alla rapina dello scudo); se così fosse avrebbe disatteso quelle stesse direttive che i politici pensano di poter impartire alle toghe.     

Del resto anche la magistratura, come i politici, ha inteso esprimere la sua “condanna”; non quella che le compete, da emettere, quando ne sia il caso, nelle aule giudiziarie ma quella mediatica, per far conoscere la propria opinione al pubblico. 

E lo ha fatto in ordine (disordine?) sparso. 


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domenica 1 febbraio 2026

Come i tacchini a Natale


Il trito cerimoniale dell'inaugurazione dell'anno giudiziario s'è appena ripetuto.

E' stato un palcoscenico dal quale far risuonare il messaggio in favore del correntismo e quindi contro la riforma.

Hanno parlato i "capi" della varie Corti d'appello ed i Procuratori Generali, cioè i titolari dei posti più ambiti dalle correnti il cui successo consiste nel "piazzare" il loro adepto nel posto di prestigio.

Nulla di diverso, quindi, ci si poteva attendere da una messinscena che oggi evoca lo stesso ottimismo dei tacchini a Natale.


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