Pagine

mercoledì 30 luglio 2008

Il cuore profondo delle inchieste di Luigi De Magistris



di Antonio Massari
(Giornalista)



da La Stampa del 27 luglio 2008

Che dica il vero, oppure no, adesso Giuliano Tavaroli potrebbe raccontare la sua versione, su certi fatti, alla procura di Salerno, che indaga sul “caso de Magistris”.

E l’ex addetto alla security di Telecom potrebbe persino gradire l’invito, per spiegare cos’intende con “network eversivo” - vero o falso che sia - ed elencare ruoli, nomi e cognomi.

Esistono infatti alcuni punti di contatto tra alcune dichiarazioni di Tavaroli e dei nomi che spuntano dalle inchieste condotte da Luigi de Magistris, il pm napoletano, punito e trasferito dal Csm, che indagava su “Why Not” e “Poseidone”, ovvero sull’utilizzo dei fondi europei e sugl’intrecci fra massoneria e istituzioni.

Un’inchiesta che gli viene avocata in un preciso momento storico: quando inizia a indagare su un presunto network, di matrice spionistica, legato ai servizi segreti e alla massoneria.

Ma torniamo ai punti di contatto tra la vicenda Tavaroli e il “caso de Magistris”.

Intanto, il pm napoletano, nell’inverno 2007, mentre sta indagando sul generale della Guardia di Finanza, Walter Cretella Lombardo, e su una presunta rete spionistica, chiede a Milano di acquisire atti dell’inchiesta Telecom.

Dagli atti spunta Renato d’Andria, uomo già al centro di un’inchiesta su massoneria, spioni, dossier illegali, che nel 2001 aveva portato all’arresto – proprio su richiesta di de Magistris – dello stesso d’Andria, del colonnello dei carabinieri Pietro Sica e di alcuni faccendieri.

De Magistris lo iscrive nel registro degli indagati – poche settimane prima di perdere l’inchiesta Why Not – perché ritiene che stia trafficando, in maniera illecita, sulle autorizzazioni per l’eolico in Calabria. La pista investigativa porta alle istituzioni regionali e a politici nazionali.

Tavaroli dichiara che l’origine dei suoi guai è legata a Salvatore Di Gangi.

È lo stesso Di Gangi perquisito da de Magistris nell’inchiesta “Poseidone”, sulle truffe legate ai depuratori d’acqua, e ai rifiuti, in Calabria.

Un uomo che compare nelle vicissitudini finanziarie di alcune società, legate al segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa (oggetto di un dossier illegale ordinato da Tavaroli, su richiesta di un generale della GdF, e che portò alla scoperta di presunti fondi esteri).

Società che portano alla Global Media, descritta, dai consulenti di de Magistris, come il “polmone finanziario” dell’Udc.

Anche Di Gangi si occupa di sicurezza, con diverse società, nelle quali spunta persino il leader storico della banda della Magliana.

Nel “network eversivo” evocato da Tavaroli, spunta anche Luigi Bisignani, ex piduista, condannato per la maxi tangente Enimont.

È lo stesso Bisignani indagato e perquisito da de Magistris in Why Not, inchiesta legata ad Antonio Saladino, ex presidente calabrese della Compagnia delle Opere, considerato, anche da chi ha ereditato l’inchiesta Why Not, in grado di spostare voti e determinare le sorti politiche della regione.

Ma il “cuore” di “Why not” e “Poseidone” pulsa molto più in profondità: la pista investigativa ipotizza una lobby in grado di condizionare tutti i settori, dall’economia alla finanza, inclusa la magistratura.

E questo cuore batte a Salerno.

Dove s’indaga, tra gli altri, su Giancarlo Pittelli (indagato in Why not e Poseidone, coordinatore regionale di Forza Italia, avvocato penalista, e difensore proprio di Di Gangi).

E inoltre: s’indaga su Mariano Lombardi (ex procuratore capo di Catanzaro), Salvatore Murone (procuratore reggente di Catanzaro), Adalgisa Rinardo (presidente del tribunale del riesame di Catanzaro), Dolcino Favi (ex reggente della procura generale di Catanzaro). Reato ipotizzato: corruzione in atti giudiziari (per Favi l’ipotesi è abuso d’ufficio).

Lombardi revocò Poseidone a De Magistris. Favi avocò Why Not, dopo l’iscrizione dell’ex ministro Mastella nel registro degli indagati.

La procura di Salerno suppone un’opera di delegittimazione, nei confronti di De Magistris, finalizzata a ostacolare le sue inchieste.

De Magistris avrebbe ipotizzato una rete occulta, in grado di condizionare settori rilevanti delle istituzioni, nella quale, anche Bisignani, peraltro amico di Mastella, avrebbe un ruolo di primo piano, quale punto di riferimento di uomini politici, membri delle forze dell’ordine, faccendieri e uomini dei servizi.

E su questo punto, la versione oggi fornita da Tavaroli, incredibilmente, sembra riscontrare le inchieste di de Magistris.


lunedì 28 luglio 2008

L'ennesima calunnia, poi edulcorata ... .

E' di oggi l'affermazione di un Ministro della Repubblica (quello degli Affari Esteri Frattini) secondo la quale alcuni magistrati - quali? I nomi per favore! - sono "compiacenti" con gli scafisti che praticano la tratta di esseri umani.

Essere compiacenti vuol dire tollerare altrui condotte disoneste; se questa ipotesi viene formulata nei riguardi di chi ha un obbligo giuridico di contrastare quelle condotte, e cioè contro i magistrati, essa si traduce in un'accusa, tanto generica quanto grave, verso l'Ordine Giudiziario e rappresenta l'ennesimo esempio del crollo verticale del costume istituzionale.

L'intervista può essere letta integralmente a questo link.

Di seguito uno stralcio significativo.


A proposito di immigrazione, c’è chi giudica esorbitante lo ‘stato di emergenza nazionale’...
«Vedo, ma vedo anche che l’ultimo sondaggio di Sky Tg24 dice che l’80 per cento degli italiani è d’accordo. A spaventare è forse la dizione ‘stato di emergenza’, ma vorrei fosse chiaro che l’obiettivo è solo quello di affrontare con efficacia i nuovi arrivi e combattere con fermezza i criminali che li gestiscono. Di leggi speciali non ne abbiamo fatte né ne faremo».


Bastano quelle attuali?
«Bastano le norme previste dal pacchetto sicurezza, ma è vitale che siano applicate per intero».

Perché lo dice?
«Perché abbiamo ad esempio stabilito che chi è riconosciuto responsabile di tratta degli esseri umani debba essere punito al pari dei mafiosi, ma ci sono magistrati, evidentemente compiacenti nei confronti degli scafisti, che si ostinano a non voler applicare la norma
».

Dopo la diffusione della notizia era intervenuto il Segretario dell'ANM Giuseppe Cascini che ha lamentato il discredito generalizzato contro la magistratura.

Non l'avesse mai fatto!

Ecco la replica del Senatore Alfredo Mantovano che assume, contestualmente, il compito di difensore del Ministro Frattini (del quale modifica le espressioni usate sulla stampa) e di accusatore del politicante Cascini:

ANSA 28 luglio. “Tutto sembra lecito a chi, come il dottor Giuseppe Cascini, segretario dell’Anm, interpreta il proprio ruolo come quello di una opposizione (non parlamentare) militante. Sostenere però, in polemica con Frattini, che sull’immigrazione non ci sono comportamenti lassisti da parte dei magistrati significa negare l’evidenza”. Lo dichiara Alfredo Mantovano, sottosegretario all’Interno, relativamente alla polemica fra il ministro degli Esteri e l’Anm, sull’applicazione delle norme sull’immigrazione. “L’evidenza – dice Mantovano - grida che contro la ‘Bossi Fini’ il conflitto per via giudiziaria è stato dapprima teorizzato, e poi praticato. Teorizzato; per esempio, il 23 gennaio 2003, in occasione di Congresso di Magistratura democratica, il suo segretario Claudio Castelli definiva quella legge ‘portato di pregiudizi razzisti, spinte securitarie e parole d’ordine tanto demagogiche quanto inidonee a governare un fenomeno sociale imponente’; e, auspicando ‘una giurisdizione adeguata ai bisogni della società’, precisava che ‘(…) l’opzione di Md, la sua ‘scelta di campo’ consiste nel ‘sentirsi dalla parte dei soggetti sottoprotetti’ (con evidente riferimento ai clandestini)".

"Nei fatti - osserva Mantovano -, nessuna legge come la ‘Bossi Fini’ è stata oggetto di ordinanze di illegittimità costituzionale, per precisa azione coordinata di gruppi di magistrati ideologizzati; alla distanza, le ordinanze accolte stanno sulle dita di una mano, ma in compenso centinaia di clandestini hanno potuto circolare liberamente mentre il giudizio che li riguardava era sospeso in attesa della pronuncia della Corte. Sono pronto, poi, a fornire al dottor Cascini una antologia di ‘casi specifici’ (quelli di cui lui nega l’esistenza) di concreta disapplicazione della legge. Ma ne vale la pena, visto che ha già bollato come dannosi e inutili anche i più recenti provvedimenti del governo, senza neanche verificarne l’efficacia?”.



Pochi e brevi commenti.

Un conto è accusare di "lassismo" la magistratura e spiegarne le ragioni; altro conto è tacciarla di compiacenza con gli scafisti.

Come vedete, se l'ANM osa replicare alle denigrazioni la pretesa della politica è che se ne stia zitta a subire ogni oltraggio. Bene ha fatto, invece, il segretario dell'ANM a rispondere, non fosse altro perché così si è appreso in che cosa consiste l'accusa di "compiacenza con gli scafisti": l'aver provocato il controllo di costituzionalità della legge! Una vera rivoluzione giudiziaria, dunque, ipotesi trascurante che i Giudici costituzionali non sono iscritti all'ANM. Tre pronunce della Consulta hanno sanzionato l'incostituzionalità della legge Bossi-Fini nei suoi aspetti più repressivi.

Quanto all'insuccesso al quale - secondo il segretario dell'ANM - è destinato il pacchetto sicurezza in materia di immigrazione, il pronostico non è stato formulato senza buone argomentazioni: con i tagli finanziari che riducono le risorse per le forze dell'ordine e per la giustizia come si può sperare in risultati utili?

Le Procure della Repubblica della Sicilia vanno desertificandosi rapidamente, ed i posti vuoti non potranno essere rimpiazzati con magistrati di nuova nomina, dato che il nuovo ordinamento giudiziario lo vieta: e allora chi perseguirà i reati legati all'immigrazione? E quelli di mafia?






sabato 26 luglio 2008

L'ultimo insulto a Napolitano

da Repubblica.it

di Massimo Giannini

Un destino ineluttabile accomuna i presidenti della Repubblica che hanno avuto la ventura di condividere la difficile "coabitazione" istituzionale con un premier come Berlusconi. Per un pezzo d'Italia che considera il Cavaliere un «golpista», e non un presidente del Consiglio scelto democraticamente dai cittadini attraverso il sacro rito repubblicano delle libere elezioni, gli inquilini del Quirinale non fanno mai abbastanza per combattere o abbattere il Tiranno. È toccato a Carlo Azeglio Ciampi, che nonostante abbia bocciato e rinviato alle Camere le due leggi più politicamente «sensibili» della seconda legislatura dell'uomo di Arcore (la riforma delle tv e la riforma dell'ordinamento giudiziario) ha subìto più di un assedio dagli estremisti del girotondismo e patito più di un'accusa dai professionisti dell'antiberlusconismo. Oggi tocca a Giorgio Napolitano, che nonostante l'impeccabile gestione dei passaggi più delicati dell'innaturale metamorfosi del bipolarismo italiano (la crisi del governo Prodi, il fallimento delle riforma elettorale e l'avvento del terzo governo Berlusconi) subisce i soliti strattoni da un'opposizione di palazzo che non si rassegna alla sconfitta e pretende il sovvertimento dei principi della sovranità parlamentare. E patisce le offese da un'opposizione di piazza che non conosce le regole ed esige la battaglia tra le istituzioni al di fuori dei paletti dell'architettura costituzionale.


L'offensiva è partita con il «vaffa-day» grillista dell'8 luglio, che ha preso a pretesto (giusto) le leggi-canaglia del premier per sviluppare una forsennata (e insensata) batteria di «fuoco amico»: contro il Pd, contro Veltroni, e soprattutto contro il Quirinale. Poi è toccato a Di Pietro, che ha cavalcato Piazza Navona con una disinvoltura a dir poco irresponsabile, all'insegna del nuovo motto consolatorio e pre-rivoluzionario: «Il regime non passerà!». Poi è stata la volta dell'Unità, che sia pure con tutto il garbo possibile ha spiegato comunque al capo dello Stato che promulgare la legge sulle immunità delle quattro alte cariche dello Stato è come apporre la firma su quello che Guido Carli, in altri tempi, avrebbe chiamato un «atto sedizioso». Infine, in un crescendo di qualunquismo e di pressappochismo, è Beppe Grillo a tornare sul «luogo del delitto». E stavolta non con la critica politica, ma con l'insulto personale.

«Napolitano è in salute?», si chiede il nuovo Torquemada della mediocrazia italiana sul suo blog. Si fa la domanda, e si dà la risposta. «La salute può essere l'unica giustificazione del suo comportamento. Vorrei essere rassicurato se è in grado di esercitare ancora il suo incarico e per quanto tempo. Se possibile disporre della sua cartella sanitaria...». Sono parole che si commentano da sole. E non meriterebbero neanche una replica. Dopo la manifestazione dell´8 luglio avevamo parlato di "subcultura", suscitando su Internet la reazione sdegnata dei grillisti. Di fronte alla nuova invettiva del Grande Imbonitore, non sapremmo trovare una definizione migliore. Ma una replica s'impone, perché queste parole riflettono una malattia diffusa, che è nata in una certa destra ma ormai sembrano attecchita anche in una certa sinistra: l'uso congiunturale della Costituzione e l'abuso conflittuale delle istituzioni. Nel caso di specie (il lodo Alfano) Napolitano ha fatto il suo dovere. Ha firmato una legge varata dal Parlamento. Poteva respingerla, se vi fossero emerse antinomie palesi e profili di manifesta incostituzionalità (combinato disposto degli articoli 74 e 87 della Carta fondamentale). Ma nella legge sull'immunità queste «falle» pregiudiziali non compaiono. Il governo ha persino recepito alcuni rilievi con i quali la Corte costituzionale aveva decretato nel gennaio 2004 l'illegittimità dell'analogo Lodo Schifani.

Vogliamo rassicurare Grillo e i grillisti: il presidente della Repubblica non solo è in ottima salute sul piano fisico e mentale, ma è anche in perfetta forma sul piano politico e istituzionale. I militanti del «vaffa» dovrebbero sapere che Napolitano non è Sarkozy o Bush e che il nostro capo dello Stato non può prevaricare le Camere, senza trasformare la repubblica parlamentare in regime presidenziale. E dovrebbero sapere che il sindacato definitivo sulla costituzionalità delle leggi non spetta al Quirinale, ma compete invece alla Consulta. Non capire tutto questo, e continuare a sparare a casaccio sul Quartier Generale, per certa sinistra barricadera è un errore uguale e contrario a quello che sta compiendo la destra egemone. È un altro modo per snaturare la dialettica democratica, e per alterare il fisiologico bilanciamento dei poteri.

La critica al Colle non configura di per sé un reato di «lesa maestà». Ma andrebbe per lo meno ben motivata, e ben argomentata. A chi giova, invece, l'ingiuria gratuita? A chi conviene trascinare anche Napolitano dentro la palude indistinta del senso comune dominante, dove tutto è sempre e solo «casta», dove si annacquano i distinguo e si accorciano le distanze, dove tutti sono uguali e ugualmente meritevoli di sberleffo satirico, di disprezzo pubblico, di condanna morale? La vera, subdola insidia del berlusconismo, l'ossimoro della «rivoluzione istituzionale» che incarna, la deriva di «autoritarismo plebiscitario» che rappresenta, meritano risposte diverse, più forti e più alte. E regalare Napolitano al solo Popolo delle Libertà, invece che lasciarlo a rappresentare tutto il popolo italiano, non è solo un clamoroso svarione tattico, ma è anche e soprattutto un rovinoso errore politico.

L'essenza dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Tra i tanti principi costituzionali riguardanti la giustizia che sono oggetto delle annunciate intenzioni di ammodernamento vi è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale.

L'art. 112 Cost. , con poche e chiare parole, stabilisce “ Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”.

Che vuol dire e, soprattutto, qual è la differenza rispetto a qualsiasi diversa attività dello Stato, ad esempio nel settore dell'amministrazione, che pure è dominato dal principio di legalità e di imparzialità (art. 97 Cost.)?

Per spiegarlo nulla di meglio di un esempio concreto.


Se un vigile urbano nota due vetture, una affianco all'altra, entrambe in divieto di sosta, egli è senz'altro obbligato a “fare la multa” ad entrambi gli automobilisti indisciplinati. Se si accorge dell'infrazione e non la sanziona, verrebbe meno ai propri doveri di pubblico ufficiale; se, poi, sanzionasse solo uno dei due automobilisti, la sua condotta apparirebbe ingiustificatamente “parziale”.

Come reagisce l'ordinamento alle inadempienze del vigile urbano?

Certo, se egli tenesse una condotta così discriminatoria si esporrebbe al rischio di accuse di favoritismo, ma questo interesserà solo la sua persona, non eliminerà il fatto che un automobilista è stato multato e l'altro no, perché nessuno, oltre al vigile urbano, ha l'obbligo di controllare, prima che le automobili vengano spostate, che la legge sia fatta rispettare da parte di tutti i cittadini che l'hanno violata.


Supponiamo, adesso, che due imbarcazioni, di notevole stazza, si ancorino al molo di un porto senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni; in questo caso l'illecito è penale, poiché come tale il fatto è previsto dall'art. 1161 del Codice della Navigazione.
La Capitaneria di Porto, quindi, dovrà relazionare sul fatto al Pubblico Ministero.
Ipotizziamo che il PM si comporti come il vigile urbano, e cioè che egli eserciti l'azione penale solo contro il comandante di una di quelle due navi, mentre per l'altro decida di non agire.
Per attuare questo disegno egli dovrà richiedere ad un altro soggetto, vale a dire al giudice per le indagini preliminari, di archiviare il caso. Il GIP ha proprio il compito di verificare se, in concreto, vi sia, oppure no, materia che possa interessare il giudice penale.

Come si nota la differenza sta tutta nel “controllo” sull'attività del pubblico ufficiale che ha il dovere di far rispettare la legge nei confronti di tutti i cittadini: nel primo esempio, quello delle automobili, nessuno può sostituirsi al vigile urbano nel sanzionare l'automobilista indisciplinato.
Nella seconda ipotesi, invece, il giudice che ravvisasse scorrettezze potrà imporre al Pubblico Ministero di “rispettare i propri obblighi” e questo sia ordinandogli di indagare, sia imponendogli di portare direttamente il caso all'attenzione di un giudice.

Ecco perché, diversamente dall'opinione di alcuni autorevoli studiosi, può stabilirsi che anche lo svolgimento delle indagini preliminari rientra a pieno titolo nell'obbligo posto dall'art 112 Cost..

venerdì 25 luglio 2008

Immigrazione: deliberato lo stato d'emergenza nazionale.

E' di oggi la notizia secondo la quale il Governo avrebbe deliberato lo stato d'emergenza esteso a tutto il territorio nazionale con riferimento al problema dell'immigrazione.

In attesa di conoscere nel dettaglio il testo della delibera governativa, saranno utili brevi cenni sul tema.

Nel caso in cui si verifichino calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, lett. C, della legge n. 225 del 1992) il Governo può deliberare lo stato di emergenza (art. 5), purché ne determini durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.
Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.


Lo stato di emergenza giustifica l'adozione da parte del potere esecutivo di ordinanze in deroga alla legge, col solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico; ciò che ordinariamente sarebbe vietato, illegittimo, vista l'eccezionale situazione, è permesso. Si tratta di un rilevante strappo al principio di legalità, giustificabile soltanto in contesti eccezionali e territorialmente circoscritti che devono essere individuati con estrema precisione e concretezza.

Le ordinanze devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ed essere comunicate ai sindaci interessati (art. 6).

Questa disciplina dello stato d'emergenza è, sistematicamente, racchiusa nella legge istitutiva del del Servizio nazionale della Protezione Civile, di quell'ente, cioè, che nel caso di calamità naturali, eventualmente collegate anche all'opera dell'uomo (si pensi ad attacchi terroristici), interviene per prestare soccorso alla popolazione coinvolta.

La finalità ispiratrice della legge è di stampo solidaristico, essendo volta al soccorso di persone e non, principalmente, alla repressione delle condotte umane che sono, eventualmente, causa del disastro.

Proprio l'urgenza del soccorso, e la portata eccezionale dell'evento da fronteggiare, che nella considerazione del Legislatore riguarda solo una determinata area del territorio dello Stato, giustificano il ricorso alla decretazione d'emergenza.

Se ne fa, oggi, concreto impiego con riferimento al fenomeno dell'immigrazione, ritenuto talmente esteso da non risultarne esente alcuno dei comuni italiani e, per giunta, così improvviso da essere percepito alla stregua di un terremoto di portata mai vista.

In sostanza può fondatamente dubitarsi che ricorrano i presupposti che giustificano la decretazione dello stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale. Questo perché non appaiono sufficientemente delineati i presupposti di fatto che lo giustificano, vale a dire la specifica indicazione del generalizzato pericolo per la popolazione (popolazione evidentemente diversa da quella che si ipotizza aver provocato l'evento disastroso), l'effettiva estensione territoriale dell'evento da fronteggiare, per come esso si manifesta in concreto, nelle specifiche realtà locali, come si ricava dall'art. 6 che impone la comunicazione “ai Sindaci” delle ordinanze adottate in deroga alla legge.


La conseguenza pratica della eventuale illegittimità della deliberazione dello stato d'emergenza sarà, a cascata, quella dell'illegittimità delle ordinanze adottate in deroga alla legge e, conseguentemente, l'illiceità dei comportamenti adottati in forza delle stesse, se lesivi di diritti.

Il video integrale del convegno di Palermo del 18 luglio


E’ possibile vedere su Radio Radicale il video integrale del convegno La nascita della Seconda Repubblica sul sangue di Falcone e Borsellino, tenutosi a Palermo il 18 luglio scorso e organizzato da Antimafiaduemila, del quale abbiamo dato notizia nel post a questo link.

Relatori sono stati, fra gli altri, Salvatore Borsellino, Luigi De Magistris, Roberto Scarpinato, Antonio Ingroia, Giuseppe Lumia e Giorgio Bongiovanni

Il video si trova a questo link ed è molto interessante.



giovedì 24 luglio 2008

C’è un giudice, a Strasburgo


di Marco Travaglio
(Giornalista)


da L’Unità del 23 luglio 2008 e da Voglioscendere

I politici devono rassegnarsi alle critiche, anche aspre.

E devono smetterla di considerarle “insulti” o “attacchi” e di denunciare chi le muove.

Mentre in Italia la Casta si blinda con scudi, immunità e bavagli alla stampa, da Strasburgo arriva un’altra fondamentale sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in difesa del quarto potere «cane da guardia della democrazia».

La sentenza condanna lo Stato italiano a risarcire il politologo Claudio Riolo, condannato a versare 80 milioni di lire (140 con gli interessi) al presidente forzista della provincia di Palermo, Francesco Musotto, per averlo criticato.

Nel novembre 1994 Riolo, che insegna all’Università di Palermo, pubblica su Narcomafie diretto da don Luigi Ciotti l’articolo «Mafia e diritto: la Provincia contro se stessa nel processo Falcone. Lo strano caso dell’avvocato Musotto e di Mister Hyde».

Riolo mette il dito nel conflitto d’interessi di Musotto, che in veste di avvocato difende un mafioso imputato per la strage di Capaci e in veste di presidente della Provincia è parte civile nello stesso processo.

Musotto denuncia Riolo (non la rivista) in sede civile, chiedendo 500 milioni di danno patrimoniale e 200 di danno morale.

Narcomafie ripubblica l’articolo con le firme di altre persone che si autodenunciano con lui. Tra questi, Castellina, Cazzola, Forgione, Lumia, Manconi, Alfredo Galasso, Giuseppina La Torre, Santino, Vendola, Folena, Di Lello.

Musotto non li denuncia. Anche perché intanto viene arrestato col fratello con l’accusa di aver ospitato nella sua villa al mare alcuni boss mafiosi latitanti.

Sarà assolto per insufficienza di prove: non è provato che fosse al corrente che i capimafia soggiornavano in casa sua, mentre è provato che lo sapesse suo fratello, condannato definitivamente per concorso esterno.

In compenso, nel 2000, il Tribunale civile di Palermo condanna Riolo: 80 milioni di danni morali al presidente della Provincia, rieletto trionfalmente alla presidenza della provincia dopo la disavventura giudiziaria.

Condanna confermata in appello e in Cassazione nel 2007.

Il professore si vede pignorare il quinto dello stipendio e della liquidazione.

Ma ricorre a Strasburgo tramite l’avvocato Alessandra Ballerini.

E l’altro giorno ha ottenuto ragione dalla Corte europea: la sua condanna viola l’articolo 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo, lo Stato italiano deve risarcirlo con 60 mila euro più 12 mila di spese legali.

La Corte, presieduta dalla giudice belga Francoise Tulkens, spiega che «l’articolo incriminato era fondato sulla situazione in cui si trovava Musotto all’epoca dei fatti»: il suo «doppio ruolo» di presidente della Provincia e di difensore di un mafioso «poteva dar luogo a dubbi sull’opportunità delle scelte di un alto rappresentante dell’amministrazione su un processo concernente fatti di estrema gravità» (la strage di Capaci).

L’articolo «s’inseriva in un dibattito di pubblico interesse generale»: Musotto è «uomo politico in un posto chiave nell’amministrazione», dunque «deve attendersi che i suoi atti siano sottoposti a una scrupolosa verifica della stampa». «Sapeva o avrebbe dovuto sapere che, continuando a difendere un accusato di mafia… si esponeva a severe critiche».

Riolo non ha scritto che Musotto abbia «commesso reati» o «protetto gli interessi della mafia»: ha solo osservato che «un eletto locale potrebbe essere influenzato, almeno in parte, dagli interessi di cui sono portatori i suoi elettori».

Un’«opinione che non travalica il limite della libertà di espressione in una società democratica».

Riolo l’ha pure sbeffeggiato con «espressioni ironiche».

Ma «la libertà giornalistica può contemplare il ricorso a una certa dose di provocazione», che non va confusa con «insulti e offese gratuite» se «si attiene alla situazione esaminata» e se «nessuno contesta la veridicità delle principali informazioni fattuali nell’articolo».

Nessun «attacco personale gratuito», allora, ma doverosa critica.

Guai a sanzionare le critiche con multe salate che «possono dissuadere» giornalisti e critici a «continuare a informare il pubblico su temi di interesse generale».

Insomma la condanna inflitta a Riolo è «un’ingerenza sproporzionata nel diritto di libertà di espressione» e va annullata col risarcimento.

Mentre in Italia con la confusione fra critiche e «insulti», si tenta di soffocare la libera stampa, dall’Europa arriva una boccata d’ossigeno.

C’è un giudice, almeno a Strasburgo.


mercoledì 23 luglio 2008

L'incolpevole trasferimento di Clementina Forleo



Il CSM, alla fine, ha disposto il trasferimento da Milano del Gip Clementina Forleo per incompatibilità ambientale.

La norma applicata è l'art. 2, comma 2, del Regio decreto legislativo n. 511 del 1946 secondo il quale i magistrati, per i quali la Costituzione prevede la garanzia dell'inamovibilità (art. 107 Cost.), possono tuttavia essere trasferiti contro la loro volontà quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

In questo caso il CSM non ha operato come giudice, bensì come autorità amministrativa, in una posizione assimilabile a quella di un “datore di lavoro”; ecco perché questa decisione, assunta a maggioranza (hanno votato contro tre componenti di Magistratura Indipendente, mentre il solo Procuratore Generale si è astenuto), può essere impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e non alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In sostanza in questa causa il CSM è una semplice “controparte”, su un piano di parità processuale (art. 111 Cost.), del magistrato ricorrente.


Originariamente questo tipo di trasferimento era previsto anche quando l'incompatibilità dipendesse da una “colpa” del magistrato. Oggi, invece, il trasferimento per una condotta “colpevole” del magistrato può disporsi unicamente nel processo disciplinare.

Dalla lettura delle prime notizie sulla delibera del CSM sembra di scorgere un'impostazione “colpevolista”, nel senso che il trasferimento rappresenta la conseguenza di specifici addebiti mossi al magistrato (l'aver partecipato ad una trasmissione televisiva e l'atteggiamento dimostrato verso altri magistrati della sede milanese); se ciò fosse confermato si tratterebbe di un'applicazione dell'art. 2 piuttosto controversa, dato che le motivazioni della delibera appaiono fortemente influenzate da condotte che, sebbene non contestate sotto forma di illecito disciplinare, rappresentano specifici addebiti di colpa contro il magistrato trasferito.



martedì 22 luglio 2008

Approvato il lodo Alfano

E' stato, dunque, approvato il “lodo Alfano”; questa legge viene usualmente collegata dalla stampa al concetto di immunità; si tratta di una temporanea immunità processuale delle quattro alte cariche (i Presidenti della Repubblica, delle due camere, del Consiglio). Gli illeciti eventualmente commessi restano tali e sono astrattamente punibili, solo che è differito il tempo della celebrazione del processo alla fine del relativo mandato. L'immunità sostanziale, invece, esclude la stessa punibilità del fatto.


Una premessa per capire: la distinzione tra procedimento e processo.

Il sistema processuale penale vigente si caratterizza per la netta distinzione dell'attività giudiziaria in due ambiti: le indagini preliminari ed il processo vero e proprio.
Le prime si svolgono sotto la direzione del PM e sono volte a raccogliere gli elementi di accusa (ed anche di difesa) per stabilire se sia necessario procedere al dibattimento oppure chiudere la vicenda con una richiesta di archiviazione. Siamo nel “procedimento”.

Si attiva il “processo” soltanto con uno degli atti in virtù dei quali il soggetto indagato acquisisce la diversa veste di “imputato” (art. 60 c.p.p.): si tratta, solitamente, di una richiesta del PM con la quale, decidendo di promuovere l'azione penale, egli sollecita il giudice a fissare la data di un'udienza (preliminare o dibattimentale) nella quale discutere del caso.

Tutto ciò che è “a monte” di tale attività, quindi, non rientra nel concetto di processo ed è racchiuso nel diverso ambito delle indagini preliminari.

Il testo del lodo Alfano non lascia spazio a dubbi: la sospensione riguarda soltanto il “processo”, tanto da potervi rinunciare esclusivamente un “imputato”. Risultano, al contrario, estranee alla sospensione le indagini preliminari il cui svolgimento resta connotato dai consueti caratteri di obbligatorietà. Sarà quindi necessario procedere alle indagini preliminari anche nei confronti delle alte cariche, sia pure con i limiti già previsti dagli artt. 68, 90 e 96 della Costituzione.

Se, com'era stato annunciato, l'intento di questa legge era quello di evitare il disagio arrecato dall'onere di difendersi, quando ciò riguardi una delle alte cariche dello Stato, può affermarsi che esso è raggiunto solo parzialmente. Infatti l'attività difensiva si esplica anche nel corso delle indagini preliminari: ad esempio nella partecipazione agli atti cd. garantiti, che si devono svolgere alla presenza del difensore; nell'espletamento delle indagini difensive; nei ricorsi contro eventuali misure cautelari di carattere reale (sequestri); nella partecipazione alle udienze dell'incidente probatorio.

La formulazione della legge, invece, esclude soltanto che possa celebrarsi il processo e, in definitiva, che si possa pervenire alla pronuncia di una sentenza (di condanna o di assoluzione).


Per consentire a ciascuno di formarsi un'idea circa la compatibilità costituzionale di questa legge, riportiamo, oltre al testo del lodo Alfano, anche il testo dell'art. 1 della legge n. 140 del 2003 (cd lodo Schifani) e un estratto della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2004 che ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Lodo Alfano
Art. 1.
    1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.









Legge n. 140 del 2003 (lodo Schifani)

Articolo 1.
1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.




Corte Costituzionale Sent. n. 24 del 2004.

4. - La situazione cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata è costituita dalla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame vuol tutelare deve essere ravvisato nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche.
Si tratta di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale.
È un modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della norma la tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l'interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione.
Occorre ora accertare e valutare come la norma incida sui principi del processo e sulle posizioni e sui diritti in esso coinvolti.
5. - La sospensione in esame è generale, automatica e di durata non determinata.
Ciascuna di siffatte caratteristiche esige una chiarificazione.
La sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli artt. 90 e 96 della Costituzione.
Essa è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.
Infine la sospensione, predisposta com'è alla tutela delle importanti funzioni di cui si è detto e quindi legata alla carica rivestita dall'imputato, subisce, per quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati. E non è fondata l'obiezione secondo la quale il protrarsi dell'arresto del processo sarebbe da attribuire ad accadimenti e non alla norma, perché è questa a consentire l'indefinito protrarsi della sospensione.
6. - Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.
La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all'affermazione del contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione.
Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione.
Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.
L'automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell'interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluente l'atteggiamento difensivo assunto dall'imputato nella concretezza del giudizio.
Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 75 del codice di procedura penale.
7. - Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto.
La tesi non può essere accolta.
All'effettività dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996).
8. - La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l'art. 3 Cost. sia violato dalla norma censurata.
Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte Costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l'art. 205 cod. proc. pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell'esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni.
Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., nulla viene detto a proposito del secondo comma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte Costituzionale il godimento dell'immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 Cost. ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.
La questione è pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.
9. - La disposizione direttamente impugnata si inserisce in un contesto normativo le cui articolazioni, per quanto riguarda i primi due commi - che si riferiscono, rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibilità a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in corso - sono dirette alla medesima, sostanziale finalità, hanno lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali. Pertanto, in via conseguenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi anche ai commi 1 e 3, non direttamente impugnati, dell'art. 1 della legge n. 140 del 2003: al comma 1 per le ragioni appena dette, ed al comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché lo stesso, caducati i precedenti, non ha alcuna autonomia applicativa.

Giustizia. Malcontento diffuso, rammarico, rabbia.




di Mario Fantacchiotti
(Presidente di Sezione della Corte di Cassazione)


da SiciliaInformazioni


Caro Direttore,

rispondo alla tua richiesta di informazioni sullo stato di disagio espresso dai magistrati in seguito alle recenti iniziative, anche economiche, del Governo; cercherò di essere conciso.

Vorrei riuscire anche ad essere obbiettivo nonostante la mia appartenenza al quella che la classe politica definisce una “casta” privilegiata che rifiuta di cedere sui suoi ingiustificati privilegi.

L’intenso scambio di mail tra i magistrati è espressione di un vero e proprio dibattito interno alla Magistratura sul tema dei rapporti con il gruppo di potere che, “per volontà del popolo”, legittimamente ci governa.

Questo dibattito sta assumendo toni particolarmente intensi, sofferti ed esasperati.

Esprime un malcontento forte soprattutto dei giovani.

Questo malcontento non può essere compreso dai cittadini soprattutto perché del tutto disinformati o malamente informati; non vuole essere recepito dai politici perché come ti chiarirò meglio in seguito, l’interesse politico, in questo momento, non è quello di costruire, anche attraverso le risorse umane, un ordine giudiziario efficiente ma quello di ridisegnare l’equilibrio tra il potere di governo e quello del magistrato.

Esigenza, è giusto chiarire, sulla quale non esprimo giudizi perché ciò che non condivido non è il profilo generale del problema ma il modo con il quale esso si vuole risolvere, attraverso la diffamazione.

Il malcontento può comprendersi solo se provassimo a metterci, senza pregiudizi, nella prospettiva dei magistrati che lavorano nel modo indicibile con il quale la maggior parte dei magistrati opera.

Quando vedo scrivere, nelle innumerevoli email che in questo momento affollano la mia posta elettronica, di colleghi che impegnano i sabati e le domeniche per lavorare, io mi vedo allo specchio; comprendo quello che vogliono dire e credo in quello che dicono semplicemente perchè anche per me i sabati, le domeniche, il giorno di Pasqua e quello di Natale sono stati regolarmente impegnati per completare o eliminare il lavoro che mi sono sempre ritrovato sulle spalle non perchè prima non avevo lavorato ed ero andato a spasso ma semplicemente perchè questo è ciò che mi era caduto sulle spalle; quando sento parlare delle lunghe ferie dei magistrati mi viene da ridere, anzi da piangere, perchè io non sono mai riuscito ad andare in ferie senza portare nella valigia sentenze da scrivere, talvolta anche complesse; ciò che ho potuto fare con maggiore facilità da quando dispongo dei CD rom con la giurisprudenza dato che, con il mio p.c. (il mio, non quello dell’amministrazione, che si è rotto e non può essere sostituito) quei CD rom mi consentono di portare con me una intera biblioteca.

Il giovane magistrato che sente parlare dei suoi alti stipendi ha motivo di arrabbiarsi dato che lo stipendio iniziale è appena al livello, anzi al di sotto, di un dattilografo della Regione Siciliana o della Assemblea; molto inferiore a quello dei giudici amministrativi e dei giudici della Corte dei Conti che pure svolgono un lavoro non più complesso ed anzi normalmente più tranquillo; ha ragione di arrabbiarsi anche il magistrato più anziano dato che lo stipendio di un magistrato della cassazione con 35/40 anni di servizio è notevolmente inferiore a quello di un dirigente amministrativo; la funzione del giudice di legittimità è meno impegnativa e professionalmente qualificata di quella di un dirigente dello Stato?

Il magistrato avverte anche il diverso metro di valutazione comune del suo operato; se un professionista imbroglia il cliente (per esempio facendogli pagare “acconti” ogni volta che lo vede senza rilasciare ricevuta e pretendendo poi una parcella nella quale non tiene conto degli acconti), fa una costruzione abusiva, esercita attività economiche produttive, il fatto non da scandalo, “sconcerto”, non è riportato dai giornali, non è motivo per un attacco alla categoria; ogni cittadino può scrivere ed esprimere liberamente le sue idee senza essere accusato di … parlare troppo o di occupare spazi che non gli competono; qualche avvocato può anche dire al cliente che la causa è stata persa perchè l’avversario ha corrotto il giudice o che per ottenere la libertà occorre una certa somma per pagare il giudice, o che la causa è stata persa perché il giudice è …… ignorante o cretino, in tal modo esprime, infatti, una sua idea; ogni cittadino può fare insomma tutto quello che fanno gli altri senza destare scandalo perché oggi il dovere di osservanza delle leggi è solo un optional; un magistrato no ! se è solo accusato di una irregolarità, anche non penalmente rilevante, o se ritarda nel deposito di una sentenza di due o tre mesi, è censurabile, il procedimento disciplinare scatta automaticamente se non riesce a dimostrare che le ragioni del ritardo non gli sono imputabili.

Ammetto che queste diversità possono anche farsi entrare, per la verità con una evidente forzatura, nella fisiologia dei rapporti sociali perché il magistrato ha sposato il principio di legalità e ad esso deve rispetto indipendentemente dal timore della pena mentre il cittadino, in una società che disconosce il valore di questo principio, è solo tenuto a comportarsi nel modo che gli assicuri di sottrarsi alla sanzione.

Ma nella corretta gestione del rapporto sociale dovrebbe entrare anche il rispetto della persona e della dignità professionale del magistrato fino a quando non sia provato che questo, cioè l’individuo, è pigro, incapace, cialtrone.

Per gli inetti noi tutti, compreso il CSM, vogliamo, anzi vorremmo applicate rigorose censure, purché con le garanzie di legge (donde il diritto del reo ad essere difeso, il dovere del giudice penale o disciplinare di condannare), del resto dovute anche ai mafiosi.

Il controllo e la critica contro la magistratura dovrebbe individuare i casi di disservizio, non per colpire il corpo ma per colpire il fatto.

In atto esso è invece usato solo per colpire il corpo perchè il fine non è quello del miglioramento ma quello dell’assoggettamento.

Abbiamo assistito sotto tutti i governi, ed assistiamo oggi, ad una precisa involuzione dello Stato di diritto; quello che conta non è il diritto ma la legittimazione del potere; si deve perciò affossare la magistratura perché, anche se con alcuni errori, anche questi fisiologici, e normalmente emendabili dal sistema delle impugnazioni , è organo di garanzia di legalità.

Dunque, non si vuole più questo organo, si vuole un servizio giustizia governato o comunque controllato dal potere; non un garante di legalità che possa mettere sotto accusa gli esponenti elettivi del potere politico.

Non discuto della legittimità della istanza di assegnazione del privilegio della immunità alle cariche politiche (siano esse alte o basse); quello che metto in discussione è la strada che si è voluto imboccare dalla politica (di ogni colore) per raggiungere questo risultato; la strada cioè della distruzione morale di un ordine statale.

In questo contesto il danno che si sta producendo è irreversibile; le lettere di sdegno, le proteste sono forse ancora espressione di una volontà di opposizione a questa involuzione, ma sono, io temo, soprattutto, forme di reazione rabbiosa di chi si sente attaccato mentre lavora, non una ribellione politica, come si è tentati di considerare ogni critica del sistema, ma una difesa personale della propria dignità professionale.

Il prossimo passaggio, la strada che stanno imboccando i giovani magistrati, quelli cioè della magistratura del domani, potrebbe condurre a risultati veramente eversivi: la giustizia e la qualità del lavoro potrebbero non interessare più, ogni individuo potrebbe cercare solo di sgomitare per trovarsi un posto comodo, sicuro o di prestigio (id est di potere); ogni cosa può andare allo sfascio perché “così va il mondo”; potrebbe interessare a nessuno che la magistratura sia inquadrata nel sistema di potere; per i magistrati sarebbe anzi un vantaggio perché in tal modo non vi saranno più disfunzioni perchè anche per la magistratura, come per gli altri corpi (es amministrativi, giurisdizioni amministrative, autorità di controllo), ci sarà il silenzio della informazione, l’importante, per la nuova classe che si potrebbe formare, sarebbe che al corpo omologato sia assicurata la stessa posizione di privilegio che hanno gli uomini del potere.

Probabilmente tutto questo non sarebbe accaduto se fosse stata mantenuta la norma dell’art. 68 comma secondo della costituzione che testualmente stabiliva: “Senza autorizzazione delle Camere alla quale appartiene nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura”.

La norma è stata modificata (in estrema sintesi la necessità dell’autorizzazione a procedere è stata esclusa per i procedimenti penali, resta per i provvedimenti restrittivi della libertà personale, le perquisizioni , le intercettazioni etc) a causa del malgoverno che di essa fu fatto da parte delle Camere, chiuse in difesa corporativa dei suoi; ma gli effetti del rimedio sono stati veramente dirompenti.

Tutto questo mi preoccupa al punto che mi sembra giunto il momento, per quanti possono farlo, di andare a casa.

L’esodo è già cominciato.

Proprio ieri l’altro un valentissimo giudice della Cassazione è andato a fare ... l’avvocato; alcuni mesi addietro un altro magistrato è passato alla avvocatura (che davvero non avrebbe bisogno di essere rafforzata) oggi è saldamente inserito, ha comprato lo studio in un palazzo antico, guadagna il triplo di un consigliere della cassazione con quaranta anni di anzianità; alcuni hanno lasciato per altre attività; un valoroso magistrato operante in zona di criminalità organizzata parteciperà al concorso per l’accesso alla Corte dei Conti.

Gli esempi sono innumerevoli.

Chi pagherà le spese, nel domani in cui tutti saranno costretti ad aprire gli occhi, sarà il cittadino.

Spero davvero di sbagliare. Il che non è del tutto impossibile, data la mia personale tendenza al pessimismo.

C’è una stampa capace di rendersi interprete di questo?

Solo per chiudere voglio farti notare che il tempo impiegato per scrivere, oggi, domenica, questo appunto è stato sottratto al lavoro ordinario; mezza sentenza in meno, anche per questo sentirò quello stesso rimorso che avverto tutte le volte in cui mi forzo di andare a fare ginnastica per tenere lontano da me il pericolo di infarto.

Negli ultimi due anni ho scritto un volumetto su un tema giuridico, occupando solo le ferie e le domeniche (e subendo le reazioni della mia famiglia).

Talvolta penso alle sentenze che sarei riuscito a scrivere in più se avessi rivolto verso di loro (le sentenze) la mia attenzione.

Ma il giudice deve essere solo un sentenzificio? L’aggiornamento professionale è un dovere per il giudice? Probabilmente no, basterebbero delle circolari con direttive precise sulle decisioni da prendere!

A me starebbe bene, così non debbo più strizzare il mio cervello alla ricerca del diritto e del giusto.



lunedì 21 luglio 2008

Politica, "informazione", magistratura e principi costituzionali

L'articolo pubblicato martedì 15 luglio sul Corriere della Sera, a firma di Angelo Panebianco, è stato oggetto di un precedente post su questo blog. Pubblichiamo le riflessioni, come al solito stimolanti,

di Silvio Liotta,

Consulente per le politiche di sviluppo regionale


Quello che mi piacerebbe sapere sullo storico caso De Magistris (o il caso giustizia, prendendo in prestito qualche idea del generoso Ingroia) è perché l’imputato (se così è possibile chiamarlo in una questione disciplinare) è stato ritenuto disciplinarmente responsabile delle incolpazioni mossegli. Perdonate la mia pervicacia sull’argomento, ma mi piacerebbe capirlo poiché dalla sentenza del CSM non è per nulla chiaro.
De Magistris nell’ambito delle sue indagini ha fatto cose inconsuete all’interno di scenari inconsueti. Mai comunque allontanandosi dal diritto e dalla sua logica. Sembrerebbe semplicistico, eppure le cose, dopo aver assunto tutte le necessarie precauzioni tecniche, diventano semplici.


(Per esempio, su una barca a vela, visto che ormai vanno di moda le barche a vela, dopo aver svolto tutte le faticose operazioni necessarie a rubare il vento, il vento ti porta, con leggerezza, con semplicità.

Il CSM, unico e severo giudice della disciplina, si è fermato alle cose inconsuete fatte da De Magistris. E quindi ha affermato che il magistrato era “inescusabile” nella negligenza dimostrata. Ma se l’organo costituzionale avesse seguito l’equazione dei fatti: azioni inconsuete in contesti inconsueti, avrebbe operato con equilibrio e giustizia. Ma forse era troppo semplice.

Che c’entra con Panebianco? Il tempo di spiegarmi. E comunque di qui a qualche tempo De Magistris c’entrerà sempre qualcosa, in quanto il suo caso ha impresso una svolta decisa al corso della riforma politica sulla giustizia ed ne ha accelerato l’evoluzione.

Lo scenario in cui si muoveva De Magistris, e le sue indagini, non era abitato da una banda di quartiere che brucia macchine o ruba motorini. Non si trattava di ladruncoli di appartamento fuggiaschi che cercavano di guadagnare il più possibile di spazio e tempo dai “cani da guardia” che per conto del magistrato, e delle sue indagini, cercavano di acciuffarli. Si trattava di indagare invece, purtroppo per lui, su magistrati, politici-imprenditori, imprenditori-politici, probabilmente su qualche amico Muratore (gente per bene professionisti affidabili), politici sempre alla ricerca di soldi – peggio di un’amante insoddisfatta – e di voti – certamente non parlo di voti religiosi, oggi seppure qualcuno fosse interessato a cercarli rimarrebbe stupito dalla scarsità.

Insomma tutta gente credibile, alla quale l’opinione pubblica è abituata a credere. Appunto professionisti seri, che ricoprono cariche serie, che conoscono gente seria, che necessariamente fanno cose serie – a parte qualche festino colombiano. Ma soprattutto persone, che grazie a queste loro alte qualità e cariche, hanno la possibilità di manipolare fatti, rallentare indagini, utilizzare il parlamento come megafono di indignazione (neanche fossero il Presidente del Consiglio di Acchiappacitrulli). Insomma persone troppo serie per essere chiamate a dare conto delle loro azioni.

Sono persone rispettabili o no? Mettiamo che uno di questi è un Procuratore generale di Corte di Appello, o che so, un Ministro, un Presidente del Consiglio, un Avvocato da qualche decina di milioni di euro l’anno; insomma persone inconfutabilmente serie. Purtroppo il De Magistris, piuttosto che avere notizie di reato di qualche ladro di polli o di automobili, viene a conoscere di inquietanti fatti che riguardano persone serie. Sarà che è un magistrato missionario, sarà che l’azione penale è obbligatoria, si è trovato in questo guaio grosso. Ma quando una persona si impegna veramente a svolgere un potere-dovere, cioè una funzione dalla quale non può esimersi senza violare il principio di uguaglianza, per conto di altre persone che gli hanno riconosciuto fiducia (alludo alla fiducia che si esprime attraverso il patto costituzionale) purtroppo non può dire “sa, ho paura che questa volta mi gioco la carriera e addio Cassazione. Meglio che mi occupi di quel Marocchino immigrato che ha malmenato uno zingaro perché il di lui figlio gli ha rubato il motorino a sua volta rubato”.

Diavolo di un’obbligatorietà di quell’azione. Senza gli istituti di un contratto costituzionale che, diciamolo pure, urge di qualche po’ di manutenzione, come questa incomprensibile obbligatorietà, adesso le personalità serie non avrebbero preso tutti quegli analgesici, il magistrato missionario avrebbe trascorso più tempo con la sua famiglia e con gli amici in campagna e forse sarebbe giunto in Cassazione ad una certa età, gli organi costituzionali non ci avrebbero fatto una figura barbina, Mastella non si sarebbe arrabbiato così tanto e magari ci avrebbe concesso di conoscere il motivo per cui ha fatto cadere il Governo della Repubblica (come è in uso fare in Parlamenti democraticamente eletti) e Dini avrebbe potuto lui fare cadere il Governo invece di rimanere con un palmo di naso.

Se noi ascoltassimo i sapienti, chi sa, ovviamente non i fatti, chi sa perché è una persona seria, perché è una persona che conosce persone serie, non staremmo adesso a rattristarci del fatto che abbiamo perso il “traghetto” del ricorso, o che persone onorabili come politici e magistrati sono state infangate, o che i dipendenti della Why not pietiscono la stabilizzazione ad una Regione senza soldi che ormai non può più arricchire i politici sulle spalle di quei dipendenti.

Prendete esempio dal Panebianco, lui ne sa tante, e infatti è una persona serissima. Come si può fare a non essere d’accordo con lui, quando dice: “riforma dell’ordinamento della giustizia (separazione delle carriere, responsabilizzazione dei PM, eccetera)”. Ma più di tutto sono d’accordo su eccetera. La riforma dell’ordinamento giudiziario deve riguardare in particolare eccetera. Per esempio Violante che è d’accordo su eccetera io lo vedrei alla presidenza della Corte Costituzionale. Sul fatto dei PM responsabili, poi, sono d’accordissimo. I PM non devono essere delle persone irresponsabili, ma responsabilissime (però forse per questo non è necessario fare una riforma politica, basta lasciare le cose come stanno). Un’altra cosa mi colpisce dello scritto di Panebianco; e mi rivolgo ai magistrati: ma che rapporto avete con la politica? Qual è la sua natura. Ci dobbiamo preoccupare?

Comunque fatto sta che se non ci fosse stata st’obbligarietà, De Magistris non avrebbe indagato. Perché non sarebbe stato titolare di un potere-dovere, cioè di una funzione dalla quale non può esimersi senza violare il principio di uguaglianza; perché la sua priorità dettata dal Governo e dal Parlamento sarebbe quella di acciuffare immigrati illegali nel momento in cui superano la frontiera. Non penso infatti che il Presidente del Consiglio o il Parlamento individuerebbero come priorità quella di reprimere la corruzione nella politica, nella magistratura, negli ambienti dell’economia e della finanza.

Ma non scherziamo!

Le persone serie devono essere lasciate in pace una volta per tutte!

E se i cittadini dicono che occorre meritarsi la virtù della serietà, fatti loro. I nobili nascevano nobili. Non dovevano certo meritarsi di essere nobili. Lo erano e basta. E’ quindi dovevano avere un trattamento particolare. Oggi i nobili non ci sono più, ci sono le persone serie: politici, magistrati, imprenditori, finanzieri, giornalisti (certo non quelli che fanno i processi televisione, hai capito Marco!), poliziotti che reprimono manifestazioni a suon di torture; insomma le conosciamo bene le persone serie. E come i nobili, devono essere oggetto di trattamenti particolari.

La legge è uguale per tutti quelli che tra loro sono uguali. Infatti le persone serie devono essere trattate nello stesso modo, che però è differente da quello con il quale sono trattate, tra loro in modo eguale, le persone che serie non sono. Le persone non sono uguali tra loro, ci sono quelle serie e quelle non serie. La legge è uguale per tutti se tutte le persone sono uguali. Se assumiamo che esistono persone serie (politici, imprenditori, magistrati soprattutto non dimentichiamo eccetera) e persone non-serie (io ed eccetera) sarebbe un’ingiustizia trattarle con la stessa misura.

Panebianco quindi chiama a raccolta il PD, senza il quale non si può cambiare la Costituzione, là dove istituisce l’obbligatorietà dell’azione penale (l’art. 112 C). Altrimenti una riforma costituzionale di questo tipo, se passasse solo con i voti della maggioranza semplice, le colonne del Corriere coadiuvate dalla restante parte dell’informazione ufficiale non riuscirebbero a salvarla dalle Forche Caudine del referendum confermativo. Quindi il PD dovrebbe eseguire i saggi consigli di un politologo serio, far sì che i fondi della sanità, che servono per i malati che soffrono tanto e non poco per il trattamento insensibile ed incivile che ricevono dalle istituzione sanitarie, vengano saccheggiati da chi ha una insana necessità di denaro sonante, senza che magistrato muova dito. Infatti Panebianco ha di nuovo ragione: perché chi saccheggia il denaro dei fondi destinati alla coesione sociale (aree del Mezzogiorno) deve essere difeso, anche da istituzioni di rango costituzionale, mentre chi ruba alle casse dei malati deve essere perseguito? E’ sempre gente seria, che distrae denaro assegnato a fini sociali e di prevenzione dei guai; si tratta sempre di persone tra loro uguali ed uguale trattamento devono ricevere.

Indaghino pure i magistrati; tanto poi arrivano quelli della disciplinare. Panebianco consiglia, anzi provoca, che questi della disciplinare arrivino presto. Non con il ritardo con cui sono arrivati da De Magistris; se non arrivano per tempo finisce che i fatti si scoprono lo stesso. I magistrati ogni volta che indagano su politici e gente seria di questo tipo devono essere normalizzati immediatamente, altrimenti li disciplinerà il legislativo e l’esecutivo con le sue priorità indiscutibili. E così il potere nullo – in quanto neutro è quello giudiziario – diventerà una nullità e quindi si occuperà delle nullità, cioè delle persone non-serie.

Non ci resta quindi, per volgere la situazione al meglio, che affidarci a Violante.

Grazie all’intramontabile Corriere per essere la punta avanzata della crescita civile, civica e politica di questo paese. Sentitamente


Silvio Liotta

La tutela della pubblica opinione - II parte

di Stefano Sernia
(Giudice del Tribunale di Lecce)

In un precedente post pubblicato su questo blog ho cercato di spiegare perché è essenziale tutelare la pubblica opinione dagli interventi manipolativi realizzati mediante il ricorso ad un’informazione scorretta; ed ho cercato anche di evidenziare come, al fine della realizzazione di un sistema democratico, questa tutela sia un necessario corollario al principio della separazione dei poteri, che altrimenti sarebbe privo di effettività.
Vale la pena di riaffrontare ed approfondire il discorso, pregando il lettore di prendere però le mosse da quanto già scritto nel precedente post, senza la cui lettura il presente potrebbe divenire di più difficile comprensione.


Poiché la pubblica opinione si traduce in scelte elettorali, ed è il Corpo Elettorale che elegge il Parlamento, e poiché il Parlamento partecipa al procedimento di nomina o elezione di tutti gli altri Poteri dello Stato (eccezion fatta per quello giudiziario) e dei principali organi costituzionali di garanzia (che la Costituzione prevede per assicurare un sistema di reciproci controlli e contrappesi tra i poteri dello Stato, affinché nessun potere possa travalicare gli altri e non si realizzino forme di dittatura o tirannia di fatto), è assolutamente indispensabile che la pubblica opinione si formi in base ad una corretta informazione; altrimenti, chi detiene e manipola l’informazione, può impadronirsi dell’intero Stato e scardinare il sistema di controlli e contrappesi essenziale alla democraticità del sistema.

Al momento, l’eventuale (?) Grande Manipolatore incontra un serio ostacolo; infatti, per via elettorale al momento è possibile impadronirsi direttamente (o indirettamente) di tutti i poteri dello Stato, ma non agevolmente della Magistratura, della quale la Costituzione garantisce l’indipendenza dal potere politico.
Tale indipendenza è assicurata in primo luogo dalla esistenza di garanzie formali, quali l’inamovibilità del magistrato se non nei casi previsti dalla legge; e la riserva al CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, o CSM (i cui membri elettivi sono costituiti per 2/3 da magistrati eletti dai magistrati; solo 1/3 è di nomina politica; a parte è il Presidente, che è il Presidente della Repubblica) delle decisioni che incidono sul principio d'inamovibilità e su ogni deliberazione riguardante la carriera del magistrato (promozioni; sanzioni disciplinari; diritto a trasferimenti di sede, ecc.): sicché il Magistrato sa che la sua carriera ed il suo destino (professionale ed economico: il giudice è un pubblico dipendente che vive del suo stipendio) non sono legati alla necessità di compiacere il Ministro della Giustizia o comunque il potere politico, perché questi non hanno alcun potere diretto sulla sua carriera (un discorso a parte si potrebbe fare sul potere di condizionamento indiretto, legato alla titolarità del potere di promovimento dell’azione disciplinare, che spetta al Ministro; e sui rischi connessi ad una comunque consistente presenza politica all’interno del CSM, che talora – per convergenze di interesse correntizio - dà luogo ad alleanze con componenti eletti dalla magistratura: ma il discorso è lungo e complesso, e lo si affronterà magari a parte in altra occasione).
Ad evitare che il magistrato possa poi per altra via incontrare condizionamenti di vario genere, gli è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra forma di attività economica anche occasionale, ivi compreso in genere l’insegnamento a fine di lucro (di qui tra parentesi, l’importanza dello stipendio per il magistrato e per il Paese: un magistrato economicamente soddisfatto e sottratto alla tentazione ed alla necessità economica è un magistrato indipendente).
L’indipendenza della Magistratura è poi in particolare assicurata proprio dalle forme di accesso alla magistratura, che sono date da pubblici concorsi gestiti dal CSM, e sui quali il potere politico non ha spazi di intervento (in realtà, con l’approvazione del nuovo ordinamento giudiziario, vi è un potenziale pericolo di interferenze, atteso che la formazione dei neo-magistrati è affidata ad una scuola della magistratura per gran parte di emanazione ministeriale).
Appare del tutto evidente che, invece, laddove si addivenisse a meccanismi di scelta elettorale del giudice (come di recente da alcune parti si va ventilando), non solo si avrebbe necessariamente il risultato di una magistratura politicizzata (e cioè, si realizzerebbe appieno quel male che invece ipocritamente si dichiara di voler combattere), ma si perderebbe, ovviamente, quel requisito di indipendenza della magistratura che è una delle architravi del sistema delle garanzie costituzionali, e che assicura a chiunque che la sua situazione personale, il suo diritto o il suo torto, verranno giudicati solo per quel che sono, e senza alcuna considerazione per le implicazioni ulteriori della sentenza: l’indipendenza della magistratura, il suo essere svincolata dal potere politico, è un necessario presupposto per la realizzazione del principio della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
Invece, in un sistema di nomina elettorale, poiché non sono pensabili elezioni in cui non partecipino i partiti, avremmo il bel risultato di giudici eletti per il loro orientamento politico, o peggio ancora, per il loro essere graditi alle segreterie dei partiti: possiamo immaginare con quanto beneficio per la giustizia e l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge!
Ed un giudice, per essere eletto o rieletto, cosa dovrebbe poi fare? Non finirebbe senz’altro per piegare la sua attività alla necessità di incontrare il favore dei partiti o della pubblica opinione?
Ma in Italia la pubblica opinione è libera, matura ed informata, o quotidianamente ingannata e drogata da un’informazione talora faziosa, talora incompleta, talora servile, che spesso si piega a condurre campagne di delegittimazione della Magistratura (e non solo) quali tappe necessarie a giustificare e rendere accetti interventi che la privino della propria indipendenza e ne realizzano la controllabilità politica?

Come si vede, il tema della tutela della pubblica opinione è sempre centrale.

Altri ostacoli a che, attraverso la manipolazione della pubblica opinione, si possa pervenire ad un impossessamento totale dello Stato e dei suoi poteri, sono dati dalla circostanza che i principali ed importantissimi organi di garanzia previsti dalla Carta Costituzionale (il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ed i giudici della CORTE COSTITUZIONALE) devono essere nominati dal PARLAMENTO con maggioranze particolarmente elevate, tali da rendere normalmente (almeno un tempo) difficile che una sola parte politica possa raggiungerle senza il consenso dell’opposizione; per capire l’importanza di tali organi, basti pensare che:
1)la Corte costituzionale (art. 134 della Costituzione) giudica della conformità delle leggi ordinarie (quelle approvate dal Parlamento con la maggioranza semplice dei votanti) alla Carta costituzionale (e cioè la legge fondamentale dello Stato, che stabilisce i diritti inviolabili ed i doveri ineludibili dei cittadini, e la ripartizione di competenze tra i poteri dello Stato), e quindi garantisce che la maggioranza politica di turno non adotti leggi che violino i diritti fondamentali dei cittadini e loro libertà costituzionali, o le competenze degli organi previsti a garanzie di queste; giudica inoltre dei conflitti tra i poteri dello Stato, allorché cioè un potere dello Stato lamenti un’invasione delle proprie sfere di competenza da parte di un altro potere; infine, giudica il Presidente della Repubblica in caso venga accusato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (artt. 134 e 90 della Costituzione);
2)il Presidente della Repubblica esercita una preliminare valutazione (comunemente detta, a delinearne la sommarietà, “delibazione”) di legittimità costituzionale dei disegni di legge di origine governativa e delle leggi approvate dal Parlamento (artt. 87 e 74 Cost.), potendo rifiutare e la presentazione dei suddetti disegni di legge, e la promulgazione delle leggi ritenute incostituzionali; decide lo scioglimento di una o entrambe le Camere del Parlamento (art. 88 Cost.) quando ravvisa mal funzionamenti delle stesse (ivi compresi, in ipotesi, reiterati atti di violazione della Costituzione mediante legge ordinaria) e può pubblicizzare le ragioni di tali sue scelte mediante messaggi alle camere ed alla nazione; presiede inoltre – tra l’altro – il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che, come si è visto, è il titolare esclusivo di ogni potere in ordine alla carriera ed allo status dei magistrati ordinari.

A chiusura del sistema delle garanzie, vi è poi la c.d. “rigidità” della Carta Costituzionale, espressione con la quale si intende che la stessa può essere modificata solo con maggioranze molto elevate, spesso raggiungibili solo col concorso dell’opposizione, e con un procedimento complesso, che dovrebbe garantire la ponderatezza delle riforma: ogni camera deve approvare la legge di riforma costituzionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in due distinte votazione a distanza di tre mesi l’una dall’altra; se tale ultima l’approvazione avviene con maggioranza inferiore ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera, è possibile indire un referendum popolare: ciò che appunto ha affossato la riforma costituzionale partorita dal penultimo Governo Berlusconi, e che avrebbe aumentato a dismisura i poteri del capo del Governo, ridotto quelli del Capo dello Stato (in primis, quello importantissimo di scioglimento delle Camere), ed aumentato notevolmente il controllo politico sulla Corte Costituzionale (i cui membri di nomina parlamentare sarebbero passati da 1/3 alla metà circa).

La nostra Costituzione è quindi la prima difesa contro la concentrazione del potere e l’avvio verso regimi autoritari.
Maggioranze forti (frutto di leggi elettorali di ispirazione maggioritaria e non proporzionali come quelle del passato) come quelle che hanno caratterizzato i governi del centro destra in realtà avrebbero agevolmente consentito stravolgimenti autoritari della Carta Costituzionale, pur talora ventilati; a ciò tuttavia hanno verosimilmente fatto ostacolo alcune circostanze.
In primo luogo, probabilmente (e fortunatamente) un certo grado di reciproca diffidenza tra le forze che tale disegno perseguono, e che hanno l’interesse a non apportare modifiche radicali e irreparabili, perché potrebbero un giorno essere loro a patirne le conseguenze per mano dell’alleato più forte.
In secondo luogo, la difficoltà di difendere davanti alla opinione pubblica una Costituzione troppo marcatamente e palesemente autoritaria, in cui si realizzasse il pur più volte ventilato assoluto controllo del potere politico sulla magistratura e sugli altri organi di garanzia, alcuni dei quali, ancora oggi, investiti di un notevole prestigio e consenso popolare (nel quinquennio successivo a “Mani pulite”, la Magistratura; attualmente, almeno il Presidente della Repubblica).

Per tali ragioni, si assiste ad una politica dei piccoli passi (fondata su continui attacchi denigratori; e su piccole riforme), che, non a caso, si concentrano pertanto proprio sugli organismi di garanzia: la Magistratura (ed il CSM, di cui pure continuamente si ventilano riforme atte ad aumentarne la componente di nomina politica, sì da aumentare le possibilità di controllo politico sulla magistratura), il Presidente della Repubblica, e la Corte Costituzionale, oggetto sia di interventi di revisione costituzionale contenuti, ma comunque in grado da incidere pesantemente sulla loro indipendenza e sulla loro operatività (si veda appunto la legge di revisione costituzionale approvata nel 2005 ed non entrata in vigore grazie all’esito negativo del referendum), sia di continui e cumulativi interventi di delegittimazione che, nel tempo, giustificheranno alla pubblica opinione la realizzazione di interventi più ampi e severi (tra i quali, eventualmente, la ventilata elezione dei magistrati quale rimedio alle inefficienze dei “giudici fannulloni”); sia infine di interventi operati con legge ordinaria, la cui legittimità costituzionale è spesso assai dubbia, ma la cui forza viene implementata attraverso massicce campagne di stampa mirate a delegittimare ed intimidire i titolari degli organi di grazia e la magistratura .
Quanto al CSM, ad es., con legge ordinaria se ne sono gravemente ridotti di numero i componenti, sì da renderne estremamente difficoltoso il funzionamento ed additarlo ad esempio di inefficienza ed incapacità gestionale dei suoi compiti (tra i quali quelli disciplinari sui magistrati): il che verrà probabilmente strumentalizzato per giustificare il trasferimento di tali competenze ad altri organi di maggiore fedeltà governativa.

Quanto alla magistratura, dopo averla continuamente delegittimata con un progressivo crescendo di accuse di politicizzazione, inefficienza, scarsa laboriosità, si sono prima approvate riforme dell’Ordinamento giudiziario tese a introdurre una strisciante gerarchizzazione della magistratura, al fine di poterne operare per tale via un controllo (attraverso il controllo sul CSM che nomina i vertici degli uffici giudiziari: il che, si noti, è stupido, perché è proprio la diffusività del potere giudiziario, il suo essere un potere acefalo e non gerarchizzato, in cui ogni magistrato decide secondo coscienza, che costituisce la migliore delle garanzie contro l’ergersi di tale potere a soggetto unico ed antagonista degli altri poteri); ed infine se ne sono ridotti temporaneamente gli stipendi – minandone così l’indipendenza economica e creando il timore di ulteriori interventi “punitivi” in futuro – e si ventila di ridurne le ferie; si ventila altresì, come si diceva, l’elezione dei magistrati (il che suona un po’ anche come minaccia di licenziamento ai giudici in servizio: non date troppo fastidio, altrimenti vi sostituiamo con quelli che piacciono a noi….).

Quanto al Presidente della Repubblica ed alla Corte Costituzionale, li si è accusati di partigianeria ogni qual volta si sono permessi di operare il loro dovuto sindacato sulle leggi emanate dal centro destra che maggiormente si ponevano in tensione con i principi costituzionali; e li si è poi fatti oggetto di quei disegni di revisione costituzionale di cui già si è detto.

Rigidità della Costituzione e meccanismi elettorali governati dalla necessità di maggioranze molto ampie non sono poi più garanzie sufficienti ad evitare profondi e gravi stravolgimenti dell’aspetto costituzionale della Repubblica (in parole povere: il nostro mondo, i nostri diritti) ad opera di partiti politici godenti di risicate maggioranze nel Paese.

Occorre infatti considerare che l’abbandono dei sistemi elettorali proporzionalistici, se ha finalmente offerto un salutare ridimensionamento del numero dei partiti politici e comunque favorito una semplificazione degli schieramenti, ha per converso reso però più facili il raggiungimento di quelle maggioranza qualificate necessarie ad approvare le modifiche della Carta Costituzionale: infatti, in un sistema maggioritario, è facile che il numero dei seggi conquistati da chi vince le elezioni sia molto maggiore di quello che le spetterebbe in base ad un sistema proporzionalistico: vediamo perché.
In un sistema proporzionalistico, i seggi conquistati sono direttamente proporzionali al numero dei voti ricevuti; se un’alleanza di partiti ha ottenuto il 35% dei voti, in Parlamento avrà il 35% dei seggi.
Nel sistema maggioritario, invece, il numero dei seggi ottenuti è proporzionale al numero dei collegi (o circoscrizioni elettorali) in cui si è vinto; la differenza non è da poco, per due ragioni principali:
1) se il numero degli elettori non è approssimativamente lo stesso in ogni collegio, ma ad es. nella maggioranza dei collegi è nettamente inferiore rispetto ad altri, basta vincere nei collegi “meno popolati” per ottenere la maggioranza dei collegi e quindi dei seggi; le continue modifiche delle leggi elettorali credo siano anche studiate a ridisegnare i collegi, in modo da moltiplicare (spezzettandoli in più collegi) quelli in cui si ha possibilità di vincere, ed accorpare in un minor numero di collegi quelli in cui si ritiene le possibilità siano a favore della opposizione;
2) il sistema, comunque, comporta notevoli storture anche laddove i collegi siano equamente composti; ed invero, il partito o schieramento di partiti che in tutti i collegi raggiungesse il 49% dei voti rischierebbe di non ottenere nemmeno un seggio, se il restante 51% dei voti andasse tutto allo schieramento avversario; questo, pertanto, col 51% dei voti avrebbe il 100% dei seggi.
Sebbene questo appena rappresentato sia solo un caso estremo (è implausibile che uno schieramento non vinca in alcun collegio), cionondimeno è facilissimo che avvenga che lo schieramento perdente si veda riconosciuto un numero dei seggi molto inferiore al numero dei voti conseguiti; se ad es. lo schieramento B riporta il 49% dei voti nell’80% dei collegi, e vince nel restante 20, conseguirà solo il 20% dei seggi.
Per la verità, le vigenti leggi elettorali hanno sempre previsto dei meccanismi compensativi, che tuttavia non sono in grado di evitare del tutto le storture evidenziate, ma solo di attenuarle parzialmente.

Oggi è pertanto facile che uno schieramento che consegua maggioranze molto risicate, e magari non abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi, possa governare con maggioranze atte a permettergli di modificare la Costituzione e nominare in solitudine gli organi di garanzia; non osiamo pensare quel che accadrebbe se dovesse mai andare in porto anche il progetto di avere una magistratura elettiva, così scardinandosi l’unico potere non avente investitura politica!

Orbene, traendo le fila del discorso, si evidenzia così, come correttamente commentava un lettore del blog, anche un problema di leggi elettorali; il ritorno al sistema proporzionale, con uno sbarramento che precluda la rappresentanza politica in Parlamento alle forze politiche marginali, appare una soluzione di gran lunga più consona al disegno delle garanzie immaginato dalla Costituzione, rispetto all’attuale sistema di leggi maggioritarie.

Che c’entra tutto questo con la tutela della pubblica opinione?
Bene, non siamo andati fuori tema.
Il punto è che la vigilanza della pubblica opinione è fondamentale perché fallisca il disegno di stravolgimenti costituzionali, di fatto o di diritto, fondata sulla politica dei piccoli passi condotta mediante preventive campagne di delegittimazione poggiate su fatti ed argomenti falsi.
Di qui l’estrema importanza di una informazione corretta e non piegata agli interessi di parte; di qui la necessità di attivarsi a pretendere che i media ed i politici dicano il vero.
Si tratta di un’utopia senza alcun fondamento di diritto?.
No.
Nel precedente post, cui rinvio il paziente lettore, ho già richiamato la tutela a mio parere apprestata dagli artt. 656 (pubblica diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) e 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cittadino), fattispecie che, tra l'altro punisce anche chi determina con l'inganno taluno ad esercitare un diritto politico in senso difforme dalla sua volontà: per fare un esempio, consideriamo il caso dell’elettore che voglia esprimere un voto utile alla soluzione dei problemi della giustizia, e lo eserciti in favore della parte politica che gli faccia credere, con doloso inganno (propalazione di notizie false ecc.) che la soluzione da lei proposta (ad es.: abolizione o ridimensionamento CSM; sottoposizione del P.M. all'esecutivo; prescrizioni brevi; riduzione stipendi o ferie magistrati) sia quella giusta.

Per rispondere alla richiesta di un lettore, riporto poi anche l’art. 2 della legge n. 63 del 1969, che disciplina la professione di giornalista:
ART. 2 - Diritti e doveri

È' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

La violazione di tale norma è fonte di responsabilità disciplinare per il giornalista, e chiunque può fare un esposto all’ordine del giornalista che ha diffuso notizie false o esagerate, in mala fede.

Occorre, quindi, attivarsi e organizzarsi.
Stefano SERNIA
Giudice del tribunale di Lecce.

domenica 20 luglio 2008

Gli insulti e la legge.

E' bene sapere che la legge punisce gli insulti alle istituzioni, da chiunque essi provengano.
Riportiamo, in calce, due articoli del codice penale piuttosto significativi e d'attualità.
In molti si chiedono perché alle offese non si risponda con la stessa moneta. Replicare ad un'offesa, che è un delitto, commettendone un altro, non è la risposta che l'Ordinamento si attende, specialmente da chi è chiamato a far rispettare la legge.
All'offesa si reagisce con il ragionamento e con l'argomentazione, mettendo a nudo la pochezza intellettuale di chi viola le regole.
Il rispetto delle norme, e non il vituperarle, è espressione di forza.


Codice penale.

Articolo 290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Articolo 292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Un libro importante


Versione stampabile



E’ in edicola dal alcuni giorni un libro che consideriamo importante.

Si intitola “Il ritorno del Principe”, è edito da Chiarelettere ed è stato scritto da Roberto Scarpinato con Saverio Lodato.

Roberto Scarpinato è Procuratore Aggiunto della Repubblica a Palermo ed è una delle memorie storiche dell’antimafia palermitana.

A questo link una sua breve scheda biografica.

A questo link una bellissima intervista di Roberto Scarpinato sul libro.

Il libro ci sembra importante, perché illustra in maniera documentata e convincente come il problema italiano non sia questo o quel Presidente del Consiglio, la “destra” o la “sinistra” (che costituiscono espedienti di “copertura”), ma un male sistemico che ha radici culturali e morali molto profonde e molto risalenti nel tempo.

L’analisi di Roberto è preziosa perché illumina scenari di cui la maggior parte di noi ignora puramente e semplicemente l’esistenza.

Ci permettiamo di consigliarvi la lettura di questo libro non per fargli “pubblicità”, ma perché esso può aiutarci a guardare le cose da un altro e più alto punto di vista, comprendendo che le misere e a volte miserabili beghe nelle quali ogni giorno ci impantanano i giornali al servizio del potere non sono il cuore del problema e servono solo a tenerci distratti.

Per chi non ha altra preoccupazione che collocare a “destra” o a “sinistra” ogni cosa della vita, ribadendo che a nostro parere questa distinzione è pretestuosa e inutile, assicuriamo che il libro di Roberto non è né di destra né di sinistra, perché si occupa di altro.

Per comprendere il taglio dell’analisi di Roberto Scarpinato e la sua profondità, suggeriamo di ascoltare il suo intervento alla presentazione di un libro di Marco Travaglio, a Roma, il 10 gennaio di quest’anno. Per farlo, bisogna andare a questo link e lì cliccare sul triangolino a sinistra del nome di Roberto Scarpinato. E’ un intervento di 41 minuti, ma vale davvero la pena di investirli ad ascoltarlo. In esso, fra l’altro, Roberto spiega come ci sia una insuperabile incompatibilità strutturale fra la classe dirigente italiana e una magistratura indipendente.

C’è in quell’intervento di Roberto la chiave di lettura incontrovertibile della guerra alla giustizia della quale va in scena in questi giorni l’ennesima battaglia.

Riportiamo qui sotto la “Premessa” al libro dell’autore.

A questo link l’indice del libro.

A questo link una rassegna stampa sul libro.


«Premessa

Ho trascorso gli ultimi vent’anni in un luogo che non ammette illusioni: nel bene e nel male qui la vita è nuda e si rivela per quella che è.

Per un po’ puoi provare a ignorarla, ma prima o poi ti costringe a guardarla in faccia.

Per tanti è come guardare il volto della Medusa: sei fortunato se il cuore non ti si impietrisce per sempre.

Per altri è perdere l’innocenza e assumere un altro sguardo su di sé e sul mondo.

Se, come diceva Pablo Neruda, «l’importante non è nascere ma rinascere», questo è un luogo nel quale hai buone probabilità di morire o di rinascere.

Qui pensare non è un lusso, ma una necessità per evitare che ciò che non hai compreso in tempo ti piombi addosso d’improvviso, come in un agguato, cogliendoti inerme.

Quando molti anni fa giunsi a Palermo, rimasi colpito nel constatare che Giovanni Falcone teneva acceso nella sua stanza il Televideo.

Talora, al comparire di una notizia apparentemente priva di qualsiasi connessione con il suo lavoro di giudice, si faceva pensoso. Era come se quell’evento – la quotazione in Borsa di una nuova società, la nomina di un ministro – andasse velocemente decodificato per comprenderne la cifra segreta e per calcolarne le possibili reazioni a catena nel quadro complessivo della realtà.

Capire come e dove il potere reale del Paese si stava spostando equivaleva a capire dov’era necessario a propria volta spostarsi per evitare di farsi prendere alle spalle o di mettere i piedi su un terreno minato.

Questa lezione nel tempo è entrata a far parte di me e mi ha segnato in modo particolare dopo l’assassinio di Falcone e di Paolo Borsellino.

A volte penso che il primo è morto perché per una volta la sua straordinaria intelligenza era stata scavalcata dal precipitare degli eventi.

Il secondo, messo sull’avviso dalla strage di Capaci, aveva avuto invece modo di prevedere con il pensiero quanto lo attendeva: aveva visto la morte avvicinarsi giorno dopo giorno come la vittima sacrificale di un Paese troppo vile e immaturo per sapere guardare dentro la propria realtà e proteggere così i suoi figli migliori, salvando se stesso.

Questo è un luogo serio: per motivi opposti vittime e carnefici sono infatti condannati a prendere la vita sul serio.

A tratti mi pare che questo Paese invece diventi sempre meno serio. Che invece di raccontarsi per quello che è veramente, continui a raccontarsi storie e favole mediocri, finendo per crederci e per smarrire così la propria identità.

«Noi siamo i nostri demoni» diceva Goethe. Penso che ciò valga non solo per gli individui, ma anche per i popoli.

In questo libro ho provato a descrivere i demoni del Paese.

Quelli che hanno insanguinato la sua lunga storia e quelli che predando le sue risorse lo stanno condannando a un lento declino.

Con loro ho avuto una lunga frequentazione.

A volte, quando taluno mi chiede che vita io faccia, sono solito rispondere che frequento assassini e complici di assassini.

In effetti il tempo trascorso a interrogarli nelle carceri, ad ascoltare le loro conversazioni intercettate, a riannodare i fili di tanti delitti, ha divorato tanta parte della mia vita.

All’inizio ero convinto di dovermi confrontare con una sorta di impero del male, con un mondo alieno da attraversare giusto il tempo necessario per poi ritornare nel mondo degli onesti, delle persone normali.

Poi lentamente la linea di confine ha preso a divenire sfumata, fino quasi a dissolversi.

Inseguendo le loro tracce, sempre più spesso mi accadeva di rendermi conto che il mondo degli assassini comunica attraverso mille porte girevoli con insospettabili salotti e con talune stanze ovattate del potere.

Ho dovuto prendere atto che non sempre avevano volti truci e stimmate popolari.

Anzi i peggiori tra loro avevano frequentato le nostre stesse scuole, potevi incontrarli nei migliori ambienti e talora potevi vederli in chiesa battendosi il petto accanto a quelli che avevano già condannato a morte.
Nel tempo ho compreso che quello degli assassini è spesso il fuori scena del mondo in cui tanti sepolcri imbiancati si mettono in scena.

Per tale motivo questo è un libro di storie «oscene» che nel loro intrecciarsi sui terreni della mafia, della corruzione e dello stragismo possono offrire una chiave per comprendere pagine importanti del passato e per decifrare il presente e il futuro ... o forse la mancanza di futuro del Paese.

Il declino dell’Italia, fino a qualche tempo fa esorcizzato come l’anatema di visionarie Cassandre, sembra infatti divenire ogni giorno di più un destino che attende solo di compiersi.

Mi è sembrato così che fosse venuto il tempo di condividere pubblicamente alcune riflessioni, maturate durante il «viaggio» nel mondo degli assassini, che mi inducono a ipotizzare una possibile concausa del declino in un’anomalia nazionale.

Mentre negli altri Paesi europei la criminalità non «fa storia», riguardando solo le fasce meno integrate e acculturate della società, in Italia la storia nazionale, quella con la S maiuscola, è inestricabilmente intrecciata con quella della criminalità di settori significativi della sua classe dirigente, tanto che in taluni tornanti essenziali non è dato comprendere l’evoluzione dell’una senza comprendere i nessi con la seconda.

Questa criminalità dei potenti si è declinata dall’Unità d’Italia a oggi su tre versanti: la corruzione sistemica, la mafia e lo stragismo per fini politici.

La questione criminale dunque in Italia è inscindibile da quelle dello Stato e della democrazia.

Nei periodi di trend economici positivi, i guasti prodotti dalla criminalità dei potenti vengono metabolizzati e riassorbiti.

Nei periodi, come quello attuale, segnati da un trend negativo, l’operare di tale criminalità comporta invece costi globali complessivi tanto onerosi da non essere sopportabili alla lunga dal Paese.

Nel primo capitolo vengono tracciate alcune coordinate generali della criminalità del potere italiana.

Nel secondo e nel terzo se ne illustrano le concrete dinamiche nei terreni della corruzione e della mafia.

Mi rendo conto che il paziente lettore, avvezzo da tempo a sentirsi raccontare storie rassicuranti a lieto fine di cui sono esclusivi protagonisti campioni assoluti del male ed eroi solitari, a volte potrà sentirsi raggelare il cuore di fronte a quella che in queste pagine si snoda invece come una terribile e inconclusa storia di famiglia che riguarda tutti.

Ma, come dicevo all’inizio, da troppo tempo ormai vivo in un luogo che non ammette, illusioni e non sono più bravo a raccontare favole.

Roberto Scarpinato»