martedì 15 settembre 2009

Le intercettazioni telefoniche e gli “evidenti indizi” di colpevolezza






di Michele Leoni
(Giudice del Tribunale di Forlì)





La norma del disegno di legge 1611 (che contiene il nuovo testo sulle intercettazioni telefoniche e che il Parlamento dovrebbe discutere in autunno), secondo la quale solo in presenza di “evidenti indizi di colpevolezza” si potrebbe procedere a intercettazioni, salvi i casi di reati particolarmente gravi (quelli di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., ossia mafia, terrorismo, prostituzione minorile e altri) per i quali basterebbero sufficienti indizi di reato, ha sollevato obiezioni critiche piuttosto ovvie.

Anzitutto ci si è chiesti come lo stesso presupposto che sta alla base di una misura cautelare e anche di una sentenza di condanna, ossia gli evidenti (rectius, gravi) indizi di colpevolezza, possa essere, nel contempo, quello che consente l’inizio di un’attività di ricerca della prova.

In effetti è un nonsense. Se già vi è una persona gravemente indiziata, che bisogno c’è, ormai, di intercettarla?

E inoltre, occorre che vi sia già un indiziato grave per intercettare altre persone?

Secondo quale logica si potrebbe intercettare una persona non indiziata solo se vi è già una persona indiziata?

Quale principio si nasconderebbe dietro questa regola?

Non v’è traccia di un simile principio nel sistema penale, e tanto meno nella Costituzione. Non dovrebbe quindi essere così.

Qui già si annida un vizio di ragionevolezza.

Ma per capire meglio, è bene spostare la questione su un piano un po’ più tecnico.

Partiamo da una considerazione semplice. Come detto, l’ammissibilità delle intercettazioni viene graduata assumendo presupposti diversi, la colpevolezza (per i reati meno gravi) e il fatto-reato (per i reati più gravi). Ossia, presupposti eterogenei.

Sappiamo tutti che la colpevolezza è un dato soggettivo che riguarda la persona, il reato un dato ontologico che si identifica nel fatto.

La Corte Costituzionale, è bene ricordarlo, in una sentenza ormai storica (richiamata più volte dalla stessa Corte nella propria giurisprudenza sulle intercettazioni), la n. 34 del 1973, ha affermato che nell’art. 15 della Costituzione “trovano protezione due distinti interessi, quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale”.

Il bilanciamento, quindi, è fra tutela della privacy e necessità di reprimere reati, ossia fatti.

La stessa Corte Costituzionale, di recente (sentenza n. 455 del 2006), in relazione ad alcune norme di procedura penale (ammissione al patteggiamento, proroga delle indagini), ha poi ricordato che “il trattamento (processuale) più o meno rigoroso da riservare alle singole fattispecie criminose” deve essere “connesso all’allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale”.

Il sindacato di legittimità costituzionale, ha aggiunto la Corte, potrà qui intervenire “allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione”.

Bene. Va da sé che una rapina genera lo stesso allarme sociale a prescindere dal fatto che già si sappia chi potrebbe essere il colpevole o non lo si sappia.

Anzi, fino a quando un criminale resta ignoto, l’allarme sociale dovrebbe essere maggiore.

Com’è possibile allora agganciare il livello di allarme sociale destato dal reato a una circostanza estrinseca ed eventuale quale l’individuazione di un indiziato grave?

Significherebbe affermare che, prima di questa individuazione, l’allarme sociale era minore. Qui la logica va a farsi benedire.

Se il fatto reato è quello, l’allarme sociale che esso genera è sempre lo stesso.

Il risultato quindi è un altro vizio di ragionevolezza che si traduce in una lesione del principio di uguaglianza: regimi investigativi diversi a fronte dello stesso presupposto, ossia un fatto che desta un allarme sociale tipico e richiederebbe sempre la stessa tutela sociale.

Ma non è finita qui.

Veniamo ai procedimenti nei confronti di ignoti. Qui, chiaramente, non vi può essere, in radice, alcun indiziato.

La nuova normativa se la cava prevedendo che le intercettazioni possano essere autorizzate solo su richiesta della persona offesa e sulle utenze di questa.

Sorge quindi spontanea la domanda: che fare nel caso di procedimenti contro ignoti per reati dove, strutturalmente, non vi può essere persona offesa? Tipo lo spaccio di stupefacenti? La risposta è che non vi sarà alcuna possibilità di intercettazione.

E ancora, che fare nel caso di reati, tipo la corruzione, in cui persona offesa è lo Stato? Ossia tutti e nessuno?

La risposa è la stessa: non sarà possibile alcuna intercettazione.

Si profila quindi un ennesimo vizio di ragionevolezza sotto forma della disparità di trattamento.

Si potrà intercettare laddove l’allarme sociale sia inferiore rispetto ad altri casi in cui è più alto per il solo fatto che in questi ultimi non è concepibile l’identificazione di una persona offesa.

Per concludere, una considerazione di forte impatto emotivo.

Facciamo l’ipotesi del rapimento di un bambino da parte di un pedofilo o di un trafficante di organi. Art. 605 codice penale, per intendersi.

Le intercettazioni sarebbero l’unico strumento per potere salvare il bambino, ma non sarebbero possibili.

Non si potrebbe intercettare, ad esempio, il proprietario di un’auto sospetta che è stata vista circolare nei pressi del piccolo, o qualcuno che gli aveva riservato delle attenzioni inconsuete. Non si potrebbe inseguire alcuna traccia possibile.

Solo gli esercenti la potestà genitoriale potrebbero essere intercettati, dietro loro richiesta.

Ma nessuno, sapendolo in partenza, sarebbe tanto stupido da telefonare a loro. Morale, con le nuove norme il bambino sarebbe abbandonato a sé stesso.

Perché tutto questo? A vantaggio di quale interesse meritevole di maggior tutela?



10 commenti:

Anonimo ha detto...

...prevenire e reprimere...
Mi viene da pensare che tutti quelli che hanno scheletri nell'armadio si stiano rifugiando in Parlamento per prevenire e reprimere gravi indizi di colpevolezza.
Alessandra

francesco Grasso ha detto...

La Nota del giudice Michele Lenzi pone in evidenza,una problematica storica antica e molto seria, "l'irragionevolezza della parte deprecabile della legislazione ". Tale circostanza è l'elemento etiopatogenetico,che ci consente di stabilire con ragionevole certezza, che la orma in questione non serve a migliorare l'ordinamento,ovvero a servire lo Stato,ma a servire ristrette categorie,quando non una sola persona, a discapito dell'intera Nazione. E' l'eterno insopportabile gravissimo abuso che il potere costituito esercita nei confranti del Popolo per destituirlo della prpropria sovranità,pertanto atto eminentemente eversivo. In relazione alla norma in argomento,ancorchè irrilevante,chiaramente pretestuosa appare la motivazione a suo sostegno,ovvero la difesa della privacy.L'odinamento sovente è chiamato a difendere beni giuridici in netto contrasto con altri. Per ciò sono previste norme precise atte a risolvere il problema. Vedi il principio della gerarchia delle norme e dei beni giuridici prioritari. La sicurezza dei cittadini e la corretta ed eficace amministrazione della giustizia sono beni prevalenti su tutto e su tutti, anche della privacy che peraltro diverrebbe irrilevante,quasi inutile, per la pericolosa attenuazione dei primi due.

Besugo ha detto...

Promessa o minacia?

“Se la Consulta boccia il lodo Alfano si rischiano le dimissioni di Berlusconi”

Besugo ha detto...

Stiamo assaporando l'amaro calice fino in fondo?

tutte le prove nel cestino

Stefano
Genova

Mimma ha detto...

E' chiaro che una simile legge debba tutelare solo l'UNO ed i suoi accoliti!
Che strumenti abbiamo, noi cittadini, per evitare quest' altro disastro?
OT: "Da dove saltano fuori le "pratiche a tutela" del Csm?" (http://togherotte.ilcannocchiale.it/) 19 settembre 2009 Bruno Tinti.

Anonimo ha detto...

Il mondo si è globalizzato. Forse prima era cubico ed ultimamente ha deciso di diventare sferico.
Globale, globatizzato. Il termine non indica nulla ma suona tanto bene.

Forse il mondo si è globalizzato ma gli uomini di affari non hanno il potere, riservato ad alcuni santi, della bilocazione. Devono necessariamente operare con il telefono.
E’ il telefono che rende il mondo se non globale almeno vicino.
Stando a Roma si contattare in tempo reale un amico di Venezia per chiedergli se ha ricevuto notizie da Palermo ed in caso negativo contattare Milano per chiedere se l’amico di Torino ha incontrato l’amico di Napoli per risolvere il problema di Palermo.

Intere giornate passate al telefono o davanti al pc. Spesso al telfono. Bisogna parlare, convicnere, riattaccare, chiamare un altro, ritelefonare. Mediare, trattare, convincere, persuadere, spostare somme di denaro, mettersi d’accordo sulle quote.
E parlare, parlare e non si può certo parlare criptati.

La grande finanza vive e respira con il telefono.

Ma anche il cittadino medio usa il telefono e soprattutto vive nel terrore di essere intercettato.
Vive nel terrore che si sappiano gli accidenti mandati al capuffcio, o che la cognata ha le poppe grosse, o che il salumiere venga a sapere che ha vinto una piccola somma al totocalcio.
La notte non i dorme sopra. Il grande fratello che si insinua nella sua vita è sempre in agguato.

Stranamente i delinquenti non usano più i telefoni. C’è ne fosse uno disposto a farsi intercettare!
A furia di guardare film americani si sono resi conto che il telefono è bene non usarlo.
La globalizzazione del modo.

Anonimo ha detto...

Articolo ottimo, al pari di altri articoli sullo stesso soggetto.
Si deve però costatare che, di fronte a questa montagna di solidissimi argomenti i fautori di questa legge persistono imperturbabili nel loro intento. Non sono neanche sicuro che la cosiddetta opposizione si "opponga" veramente e ho addirittura il sospetto che in questo caso se l'opposizione ritornasse al governo del paese si terrebbe ben stretta questa legge, come ha già fatto in altri casi. Si tratta di leggi trasversali "prodomoloro"

siu ha detto...

Ad integrazione del commento di Besugo del 17 settembre può essere molto utile ascoltare (o leggere) Travaglio di ieri, qui:
http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/post/2337621.html
Un saluto,
siu

Stefania Tirelli ha detto...

LA MIA OPINIONE

Chi teme le intercettazioni telefoniche o ambientali ha sempre e comunque qualcosa da nascondere...

Se io fossi stata "ascoltata" 24 ore su 24 avrei avuto sicuramente meno problemi...

Un saluto speciale alla redazione.

Stefania Tirelli - Reggio Emilia

Chiazzese ha detto...

Segnalo che il G.i.p. di Perugia ha disposto l'archiviazione del procedimento nel quale erano indagati l'ex Procuratore della Repubblica di Salerno Apicella e gli ex sostituti di quella Procura Nuzzi e Verasani per il famoso sequestro-perquisizione nei confronti dei magistrati di Catanzaro. Secondo il G.i.p., che ha accolto la richiesta della Procura, non ci fu abuso d'ufficio, quell'atto fu solo "un atto di giustizia". Al link qui sotto un articolo al riguardo pubblicato su Il Messaggero di ieri.

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search&currentArticle=NGFQ3