Pubblichiamo il ricorso proposto da Luca Palamara contro la decisione del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati che, su proposta del collegio dei probiviri, l'ho ha espulso dalla associazione.
L’assemblea generale degli
associati che, a norma di statuto, dovrà valutarlo si terrà, in presenza, nei
giorni del 19 e 20 settembre a Roma (modalità questa imposta dallo Statuto ma quanto mai inopportuna visto il periodo di emergenza sanitaria in cui ci troviamo).
A quanto ci consta è la prima
volta nella storia dell’associazione che si verifica un caso del genere poiché
finora i magistrati incolpati o si sono sottratti al procedimento disciplinare,
dimettendosi dalla associazione, o hanno prestato acquiescenza alla decisione
adottata nei loro confronti.
Ulteriori elementi che valgono a
conferire particolare rilievo a questo precedente sono dati dalla caratura dell’incolpato
(già presidente dell’Anm nonchè componente della commissione che redasse la versione
del codice etico sulla base del quale viene giudicato) e per uno dei temi che
il procedimento disciplinare involgerà ovvero quello della influenza delle
correnti nella vita associativa e nell’autogoverno dei magistrati.
L’assoluta novità del caso è dimostrata anche dal fatto che gli organi direttivi dell’Anm non si sono dimostrati a conoscenza delle formalità necessarie ad assicurare un corretto svolgimento di questa fase del procedimento poiché, pur avendo inviato agli associati l'avviso di convocazione dell'assemblea (leggibile anche sul sito dell’Anm), non hanno allegato ad esso il ricorso del dott. Palamara né lo hanno altrimenti comunicato agli associati, in modo da consentire loro di prendere cognizione del suo contenuto prima dell'assemblea.
ALL’ASSEMBLEA GENERALE
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
ATTO DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA
DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DEL 20 GIUGNO 2020
Per il dott. Luca Palamara, nato
a Roma il 22 aprile 1969 che sottoscrive ad ogni effetto il presente atto, si
richiede l'annullamento della delibera con la quale il Comitato Direttivo
Centrale, nella seduta dal 20 giugno 2020 ha deliberato l'espulsione
disciplinare del socio dott. Luca Palamara.
L'annullamento, ovvero la riforma
delle delibera citata, viene richiesta in forza dei seguenti motivi.
1. Sull'ammissibilità dell'impugnazione interna.
Il procedimento disciplinare nei confronti del dott. Luca PALAMARA si è aperto, come si ha modo di leggere anche nei comunicata ufficiale della stessa ANM del 22 giugno (Cfr. all. n.1) in data 18 giugno 2019, ln quel momento era in vigore uno statuto, poi riformato nel settembre 2019, che prevedeva espressamente la possibilità di impugnare all'Assemblea Generale la decisione del Comitato Direttivo Centrale emanata nei confronti dell'associato.
Si ritiene, seconda il noto
principio di carattere generale del tempus reqit actum, che sia dunque
esperibile nel caso di specie l'impugnazione interna a mente dell'art. 11 dello
Statuto prima della sua riforma.
La possibilità di impugnazione
interna appare riconosciuta, in ogni modo, anche dalla attuale formulazione
dello Statuto e, in particolare dall'art.13 ove, nel descrivere i poteri dell’Assemblea
Generale, si afferma espressamente che ogni associato può ricorrervi per far
annullare le decisioni e le delibere degli altri argani sociali.
Si veda, inoltre, l'articolo 18
del medesimo Statuto laddove indica le modalità di votazione dell’assemblea
Generale per i ricorsi in materia disciplinare.
2. Violazione dell'art. 11 bis dello Statuto sociale.
E' ben noto che la ANM un'associazione
di carattere privato che, di fatto, ha il monopolio della rappresentanza sindacale
dei magistrati italiani.
Proprio in virtù di tale
peculiare situazione di fatto nello Statuto è prevista espressamente una
disciplina cautelare tesa regolamentare i rapporti tra il giudizio disciplinare
interno, il giudizio disciplinare dinanzi al CSM ed eventuali provvedimenti
cautelari emanati in danno dell'associato da parte del!' Autorità giudiziaria penale.
Appare opportuno riportare il
testo integrale della norma esame: “ Nel
caso in cui il magistrato sia incolpato di un grave illecito disciplinare
ovvero indagato per la commissione di un illecito penale doloso, il collegio
dei probiviri, acquisita in qualunque modo la notizia, può disporre la
sospensione cautelare del predetto dall’attività associativa. La sospensione
dura fino alla conclusione del procedimento penale.
La sospensione è sempre disposta nel caso di applicazione di misure
cautelari personali.
L’inizio del procedimento di sospensione cautelare è comunicato al
magistrato che ha facoltà di presentare memorie e documenti".
La norma statutaria è chiara e
prevede la possibilità, in alcuni casi l'obbligo, di procedere alla sospensione
cautelare dalle attività sociali ogni qualvolta si apprenda la notizia che l'associato
sia sottoposto a procedimento disciplinare.
ln altri termini la norma in
questione regola il rapporto con i diversi giudizi in cui l’associato risulta essere
sottoposto prevedendo sola possibilità di procedere con Ila sospensione
qualora, come nel caso di specie, i fatti addebitati all' associa tosano al
veglio simultaneamente del CSM e dell'Autorità giudiziaria penale-
Lo stesso collegio dei probiviri
d'altronde ha ritenuto di effettuare l'istruttoria basandosi esclusivamente
sulle decisioni cautelari emanate dalla Sezione Disciplinare del Csm nonché Corte
di Cassazione a Sezioni Unite nei confronti del dott- PALAMARA. Nessun'altra
attività istruttoria è stata effettuata dal collegio dei probiviri.
ln buona sostanza, dunque, pur
prendendo atto della esistenza di un procedimento disciplinare, in totale
violazione dell'art. 11 bis della Statuto, dei
principi regolanti la materia e finanche dell'art. 2043 c.c., il collegio dei
probiviri ed il Comitato Direttivo Centrale, hanno ritenuto di anticipare gli
esiti del correlato giudizio disciplinare basandosi esclusivamente su decisioni
di carattere cautelare che, come tali, sono prive di un accertamento definitivo
sui ratti contestati e non sono destinate a passare in giudicata
Tali decisioni, peraltro, come
più volte segnalato dalla difesa del dott. Luca PALAMARA (Cfr. ricorso per
cassazione) a loro volta si sono basate su atti del tutto parziali ed in difetto
dei decreti di autorizzazione alle attività di intercettazione che, giova
ricordarlo, hanno riguardato anche soggetti parlamentari.
In alcun modo, come detto, è stato
effettuato dal Collegio dei Probiviri un approfondimento istruttorio in vado di
cristallizzare, nel merito, le condotte delle quali si ritiene responsabile il
dott. LUCA PALAMARA.
La violazione dell'art. 11 bis dello Statuto, nonché come vedremo la forte compromissione dei diritti di difesa dell’associato, appare evidente anche in relazione al fatto che la stessa ANM aveva ritenuto di dover richiedere alla Procura della Repubblica di Perugia il materiale investigativo dopo la notifica agli interessati dell'avviso ex art. 415 bis
In conclusione appare evidente
che sulla base del materiale raccolto, pronunce meramente cautelari in sede
disciplinare, l'unica procedura applicabile al caso di specie doveva essere
quella prevista dal più volte richiamato art. 11 dello Statuto.
3. Sulla violazione dei diritti di difesa dell'associato. Mancata
integrazione istruttoria.
Il dott. PALAMARA ha più volte richiesto di essere sentito dal Comitato Direttivo Centrale.
Prima di ciò ha, doverosamente,
segnalato che avrebbe dovuto attendersi il deposito del materiale investigativo
dal quale si stanno traendo elementi difensivi particolarmente importanti sia
sul versante processuale che su quello sostanziale.
Del resto, nella foga di dover
concludere la propria istruttoria, il Collegio dei Probiviri, come anche il
CDC, non ha colto né evidenziato che le accuse nei confronti del dott. Palamara
si sono già notevolmente ridimensionate essendo venuta meno l'accusa di
corruzione in atti giudiziari.
Nel corso, poi, della procedura
disciplinare dell'ANM vi è stato il deposito, precisamente il 20 aprile 2020, degli atti da parte Procura della
Repubblica di Perugia con l'integrale discovery a beneficio delle difese degli indagati.
Due i punti su cui porre
l'attenzione;
a) Le decisioni cautelari prese in esame dal collegio dei
probiviri appaiono superate dal
ridimensionamento del quadro accusatorio nei confronti del dott.
Palamara;
b) il deposito degli atti del proc. N.6652/18 presso la Procura della Repubblica
di Perugia, avvenuto il 20 aprile 2020, permetteva all'associato di poter
offrire ai probiviri, ovvero al CDC, elementi di difesa più ampi. Elementi non
a sua disposizione in sede di audizione del 2 marzo 2020.
Non si può essere d'accordo
allora con la tesi che, suggestivamente, assume che la retrocessione del
procedimento disciplinare introdurrebbe una spirale sema limiti di continuo
rimbalzo tra i probiviri ed il CDC, ciò in ragione delle seguenti motivazioni.
ln primo luogo, come detto al
punto 2, lo Statuto prevede appositamente all’art. 11 bis la procedura della
sospensione cautelare proprio per attendere che venga portato a compimento
l'iter procedimentale dinanzi alle competenti Autorità, disciplinari o penali.
D’altro canto nel corso della
procedura è avvenuto un fatto nuovo ed importante che non poteva certa essere
trascurato, ovvero la chiusura indagini
preliminari.
E' del tutto mutata, dunque, il
quadro probatorio potenziaImente disponibile con il venir meno del segreto
istruttorio.
La mancata retrocessione del
procedimento al collegio dei probiviri ha dunque determinato per i profili
evidenziati une forte compromissione dei diritti di difesa dell'associato.
4. Nel merito. Infondatezza delle violazioni al codice etico
Va premesso che anche in ambita
associativo deve valere il principio di tassatività delle condotte punibili.
A ciò si aggiunga che la
sanzione, rispetto ad una condotta tipica e ben definita, deve rispondere a
criteri di proporzionalità.
ln altri termini l’associato deve
essere posto nelle condizioni di comprendere il disvalore delle propria
condotta non potendosi, al contrario, scadere in un vero e proprio arbitrio che
esporrebbe chiunque ad essere sanzionata per genericamente riferibili al codice
etico.
Men che meno può accettarsi,
anche in ambito associativo, che il comportamento diventi rilevante in ragione
della necessità di riformare la vita associativa in magistratura ed il rapporto
tra le c.d. correnti, il CSM e l’ANM stessa.
Nori vi è traccia di tali principi
nel codice etico formulato in maniera del tutto generica, con evidenti profili
di nullità che possono essere fatti valere anche in questa sede.
Senza rinunciare a tali profili
di illegittimità affrontiamo ora il merito.
Il dott. Palamara viene oggi ritenuto
responsabile di condotte che, in ipotesi, hanno violato il codice etico dell’A.N.M.
A ben vedere il dott. Palamara, già
presidente dell'ANM viene di comodo individuato come unico responsabile di un
sistema che sta ponendo une questione, molto più ampia, che dovrà essere affrontata
da tutta [a magistratura.
Condotte, dunque, facenti
riferimento ad attività sindacali che, solo successivamente, vengono ritenute
non più adeguate e da riformare,
Con ciò si vuole porre
l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che le logiche di appartenenza alle correnti
hanno determinato l'assetto negli anni della stessa ANM influenzandone i
programmi sindacali delle diverse giunte
Ed allora poiché, allo stato, solo
dell'attività sindacale del dott. Palamara può parlarsi occorre valutare se questa
attività, esercitate in maniera convergente con altri gruppi, possa avere
rilevanza in questa sede.
Si ritiene che cosi non possa
essere e che sanzionare per tali motivi il dott. PALAMARA significa addossare a
lui le responsabilità di un sistema che necessita di una urgente riforma
attraverso un processo politico e non certo disciplinare interno.
Peraltro, come già detto, il CDC ha,
di fatto, anticipato il giudizio senza aspettare che, nelle sedi competenti, sia
concluso l'iter procedimentale siano affrontate tutte le questioni, anche processuali,
da tempo sollevate.
Vi è, poi, la seria possibilità
che la decisione in parola passa avere un notevole impatto finanziario sul
dott. Palamara poiché inevitabilmente influenzerà il corso della sua carriera
professionale (senza considerare l'impossibilità prossima di potersi
eventualmente candidare a funzioni extragiuridiche).
Anche per questo motivo si
ritiene che la sanzione debba essere annullata.
Sul punto sia consentito un
ulteriore ordine di considerazioni.
Non può in alcun modo essere
condivisa la tesi prospettata dal collegio dei probiviri, avallata dal CDC, che
la delibazione del procedimento
disciplinare possa basarsi anche su di elementi indiziari ed astratti.
Per cercare di dare corpo ad una
inesistente istruttoria il collegio dei probiviri assume che i fatti contestati
all'associato sarebbero certi nella loro dimensione storica in quanto oggetto
di captazione sulla base di legittima attività investigativa.
Tale assunto è del tutto privo di
aderenza con la realtà
La legittimità delle
intercettazioni, peraltro coinvolgenti anche soggetti parlamentari, non è stata
ancora accertata ed è fortemente discussa.
Né la sezione disciplinare del
CSM, tanto meno le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione avevano a
disposizione, carne detto, il materiale sulla base del quale poter valutare la
legittimità complessiva dell'attività di captazione. Mancano addirittura i
decreti che l'hanno autorizzata.
ln questo modo il fatto storico
rimane sfornito di prova potendo certo basare la decisione semplice fatto che vi sia stata una riunione.
I dialoghi, poi, sono
ricostruiti sulla base di brogliacci parziali e trascritti in maniera non
fedele come solo ora la difesa del dott. Palamara ha potuto riscontrare
dall'ascolto dell'unica fonte reale di prova, ovvero i diversi files audio.
A ciò si aggiunga che i files
audio sono del tutto frammentati non consentendo una ricostruzione completa di
quanto avvenuto. ln definitiva manca del tutto la prova che il fatto sia
avvenuto nei termini che, solo de relato, sono stati ricostruiti nella fase
cautelare disciplinare.
Anche per tale motivo si richiede
l’annullamento della delibera assunta dal CDC in data 20 giugno.
5. Sulla sproporzione della sanzione irrogata.
La sanzione irrogata appare
decisamente sproporzionata.
Non è stata tenuta in minima
considerazione l'attività che il dott. Luca Palamara ha svolto, divenendone
anche Presidente, all'interno dell' ANM.
Può ben dirsi che l'associato
abbia contribuito concretamente alla crescita dell'ANM, in periodi anche
politicamente difficili, the hanno messo Cura prova la tenuta della
magistratura sottoposta a duri, quanto infondati, attacchi.
ln tale contesto la rescissione
del vincolo di associato non solo appare eccessivamente punitiva ma è in
contrasta con lo stesso spirito dell'associazione fondata su chiari principi
che tendono a garantire il massimo grado di democraticità suo interno.
Non va neppure trascurato che
['ANM è l’unico sindacato che tutela gli interessi dei magistrati, con storia
ultracentenaria e che, pertanto, l'espulsione dell'associata va Ci fatta a
precludere l'esercizio stesso di un diritto costituzionale.
ANM è, giuridicamente,
un'associazione privata non riconosciuta, anche se sui generis per la chiara
valenza pubblicistica, almeno indiretta, della sua attività. Tale natura deve
colorare anche la propria azione disciplinare, tesa a salvaguardare le finalità
contrattuali accettate con il patto associativo, senza che elementi
esclusivamente di valore etico, difficilmente determinabili in concreto,
portino ad un deficit di tassatività.
La particolare funzione dell'A.N.M.
nel panorama istituzionale, porta ad auspicare un bilanciamento tra un uso
molto accorto dello strumento disciplinare associativo da un lato, e l'utilizzo
dello stesso come baluardo importante per il rispetto di regole fondamentali
per lo status del magistrato, con ovvia ricaduta sul servizio giustizia tout
court, dall'altro.
Tale aspetto è stato del tutto trascurato
anche per dosare la sanzione da infliggere che, obiettivamente, appare
esorbitante e foriera di conseguenze anche sul piano risarcitorio.
La sproporzione della sanzione
appare apprezzabile anche in relazione posizione del dott. CRISCUOLI, valutata
congiuntamente, per il quale si è optato per una sanzione, pur grave, di
carattere conservativo.
Non si vedono, francamente,
differenze che passano portare ad un diverso trattamento atteso che, dei fatti,
il dott. CRISCUOLI rivestiva carica di membro togato del CSM.
Anche per questo motivo, in via
meramente subordinata, si richiede l’annullamento della sanzione inflitta.
Tutto ciò premesso e
considerato
Il dott. Luca Palamara unitamente al proprio difensore e socio
dott. Roberto Carrelli Palombi, si rivolge e ricorre all’Assemblea Generale
dell'Associazione Nazionale Magistrati affinché, tutti i motivi di cui in
narrativa, voglia annullare la delibera del Comitato Direttivo Centrale con la
quale, al termine del procedimento disciplinare, è stata comminata la sanzione
massima dell' espulsione.
ln via meramente subordinata,
salvo il diritto all'impugnazione, si richiede the l'Assemblea Generale voglia
riformare la decisione impugnata irrogando al socio una sanzione più gradata.
ln via istruttoria si richiede
l'audizione personale del dott. Luca Palamara e si riserva il deposito di memorie
ed ulteriore documentazione.
Si allega copia di ricorso per Cassazione
avverso la decisione cautelare della Sezione Disciplinare della Suprema Corte
di Cassazione.
Roma, 1 luglio 2020
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